Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
Il proprietario ha diritto ad un indennizzo per il diminuito godimento dell'immobile asservito anche con riferimento al periodo della realizzazione dell'opera pubblica asservente, e ciò in forza della previsione di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, ed anche se l'immobile non sia stato occupato dalla Pubblica Amministrazione ed anche se il proprietario non ne abbia perso totalmente la disponibilità ed il possesso.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/06/2003 n° 9341Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/1999, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente
Dott. Manfredo GROSSI - Pres. di Sez.
Dott. Francesco AMIRANTE - Pres. di Sez.
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6244 del Ruolo Affari civili per l'anno 1998, proposto da
SOCIETÀ ITALIANA PER LE CONDOTTE D'ACQUA , società per azioni con sede in Roma - nella qua qualità di mandataria della Associazione temporanea tra le imprese Società Italiana per le Condotte d'Acqua, F.lli Dioguardi s.p.a., Società per il Risanamento di Napoli s.p.a., Garboli-REP s.p.a. - in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Agatone papa n. 50, presso lo studio dell'avvocato Caterina Mele che, unitamente all'avvocato Antonio Massimo, la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e la difende, ricorrente
contro
AB RC & C., società in accomandita semplice con sede in Napoli, in persona del socio accomandatario EL AB, e AB RC., in proprio, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via G. G. Belli n. 60, presso lo studio dell'avvocato Nicola Salinari, e rappresentatì dagli avvocati Bruno Cimadomo e Domenico De Berardinis in virtù di procura speciale a margine del controricorso e dagli stessi difesi,
controricorrenti e contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI = FUNZIONARIO DELEGATO C.I.P.E. EX ART. 84 L. 14 MAGGIO 1981 N. 219, intimata e contro
COMUNE DI NAPOLI,
intimato avverso la sentenza della IU Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, n. 15 del 26 gennaio 1998. Udita, nella pubblica udienza del 10 dicembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito per i controricorrentì, l'avvocato Salinari;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dottor Giovanni Lo Cascio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 31 maggio ed il 3 giugno 1996,
rispettivamente, alla Associazione temporanea tra le imprese Società Italiana per le Condotte d'acqua s.p.a., F.lli Dioguardi s.p.a., Società pel Risanamento di Napoli s.p.a., Garboli-Rep s.p.a. e per esse alla mandataria s.p.a. Condotte d'Acqua, nonché al Comune di Napoli - Area funzionale C.I.P.E., la società in accomandita semplice AB EL & C. ed EL AB in proprio dedussero: di essere proprietari di un complesso immobiliare, sito in Napoli (Via Bisignano n. 53 E-F) distinto nel Nuovo Catasto al foglio 170, particelle 372, 373, 374 e 416; che detto complesso immobiliare era composto da un opificio industriale, da un fabbricato adibito a civile abitazione e da terreno;
che, a suo tempo, il Sindaco di Napoli - agendo nella sua qualità di Commissario straordinario del Governo per la attuazione degli interventi straordinari per la Città di Napoli previsti dal Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219 - aveva affidato in concessione alla Associazione temporanea di imprese avanti richiamata, la realizzazione del I lotto della viabilità prioritaria interquartiere a scorrimento veloce;
che a tale fine, la concessionaria aveva realizzato un viadotto che - poggiando su due plinti insistenti sulla particella 416 - attraversava per intero la foro proprietà, era ubicato a distanza di pochissimi metri dall'opificio e sovrastava di circa 15-20 metri l'edificio adibito a civile abitazione.
Soggiunsero che con ordinanza 22 febbraio 1983 il concedente aveva disposto l'occupazione d'urgenza della particella 416, e sostennero di aver diritto all'indennità di asservimento prevista dall'art. 46 L. 25 giugno 1865 n. 2359 per il pregiudizio subito durante la realizzazione dell'opera e ad seguito della stessa dal proprio complesso immobiliare.
Pertanto, con lo stesso atto convennero la predetta Associazione Temporanea di Imprese ed il Comune di Napoli - Area Funzionale C.I.P.E. davanti alla IU Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, alla quale chiesero di dichiarare il loro diritto alla indennità di asservimento per servitù di viadotto ex art. 46 L. n. 2359/1865, nonché il loro diritto al maggior danno ex art. 1224 comma 2 Cod. civ., e di condannare i convenuti al pagamento delle somme così determinate, e degli accessori.
I convenuti si costituirono in giudizio e contestarono la domanda.
La Società Italiana per le Condotte d'Acqua, pregiudizialmente, eccepì il difetto della propria legittimazione passiva con riferimento alle domande dirette alla corresponsione di un indennizzo ex art. 46 L. 25 giugno 1865 n. 2359; nel merito contestò la fondatezza della domanda.
Il Comune di Napoli e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario delegato C.I.P.E. - eccepirono, preliminarmente, il difetto della propria legittimazione passiva.
La IU adita, pronunciando con sentenza depositata il 26 gennaio 1998, ha affermato:
- che il concessionario al quale sia stata affidata, ai sensi dell'art. 81 L. n. 219/1981 la realizzazione delle opere previste dal Titolo Vili della medesima L. n. 219/1981 è l'unico legittimato passivo in ordine alle azioni dirette a far valere i diritti comunque connessi a tali concessioni, ivi comprese le azioni aventi ad oggetto la pretesà all'indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865;
- che, giusta il disposto dell'art. 80 L. n. 219/1981, i proprietari hanno diritto a tutte le indennità riconosciute dovute dall'ordinamento positivo in connessione alla realizzazione di un'opera pubblica: tra esse, l'indennità "volta a compensare, per tutta la sua durata, il nocumento connesso al diminuito godimento del bene occupato, vale a dire una perdita che, essendo diversa da quella derivante dalla espropriazione, postula un separato ristoro";
- che "le particelle 372, 373 e 374 non sono interessate dall'opera; che il viadotto sovrapassa la particella 416 per una superficie di 340 mq. a circa 15 mt. di altezza;
che quest'ultima particella è occupata da una pila del viadotto;
e che la proiezione al suolo del viadotto risulta lontano alcuni metri dall'opificio e circa 15 metri dalla palazzina per civile abitazione";
- che in relazione alla situazione venutasi a determinare nei confronti dei mappale 416, con sentenza n. 66 del 18 giugno 1997, essa IU aveva riconosciuto il diritto dei proprietari alle indennità di occupazione e di espropriazione, nelle cui liquidazione era stato tenuto conto anche del deprezzamento subito dalla parte reliquata del medesimo mappale;
- che, peraltro, la realizzazione del viadotto si è tradotta nella imposizione di una servitù a carico delle residue particelle 372, 373, 374 e, in concreto, dell'opificio e dell'edificio per civile abitazione su esse esistenti;
- che tanto comportava il diritto degli attori all'indennità di cui all'art. 46 L. n. 2359/1865, da determinarsi secondo il criterio del deprezzamento subito dal valore venale degli immobili onerati dalla servitù, per effetto della servitù stessa;
- che tale deprezzamento doveva essere determinato, mediamente, nella misura del 10 % del valore venale degli immobili degli attori pari, all'attualità, a L. 904.670.000, sicché l'indennità ex art. 46 doveva essere liquidata nella misura di L. 90.467.000, con il rispetto, perciò, del principio generale secondo cui l'indennità di asservimento non può superare l'ammontare della indennità di espropriazione, una volta che questa sarebbe stata pari a L. 500.000.000;
- che i proprietari hanno diritto, altresì, ad un "indennizzo per il diminuito godimento dell'immobile - per quanto riguarda l'aria e la luce e in considerazione della variazione delle caratteristiche posizionali intrinseche - relativamente al periodo decorrente dall'inizio di costruzione dell'asse viario sopraelevato (1/7/1983 ...) fino alla data" della decisione, ossia fino al 26 gennaio 1998;
e che, in via equitativa, questo indennizzo si può determinare in misura pari agli interessi legali per anno sulla somma riconosciuta dovuta a titolo di indennizzo ex art. 46 L. 2359/1865. Sulla base dei rilievi fin qui riassunti:
- ha dichiarato il difetto della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Napoli;
- ha dichiarato che gli attori avevano diritto: a) alla indennità di asservimento sulle particelle 372, 373 e 374, da liquidarsi nella anzidetta misura di L. 90.467.000, oltre agli interessi al tasso legale, dalla data del 27 novembre 1997; b) alla indennità per il diminuito godimento temporaneo durante il periodo dal 1 luglio 1933 al 26 gennaio 1998, da liquidarsi nella misura degli interessi al tasso legale, per anno, sulla somma di L. 90.467.000;
- ha condannato l'Associazione temporanea di imprese a depositare nella Cassa depositi e prestiti, la differenze tra l'ammontare di dette somme e quanto a suo tempo depositato, oltre agli interessi dalla data del 27 novembre 1997 sino a quella dell'effettivo deposito.
La Società Italiana per le Condotte d'Acqua - agendo nella sua qualità di mandataria della Associazione temporanea tra le imprese Società Italiana per le Condotte d'Acqua, F.lli Dioguardi s.p.a., Società per il Risanamento di Napoli s.p.a., Garboli-REP s.p.a. - ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi di gravame, illustrati da memoria.
Gli intimati s.a.s. AB EL & C. ed EL AB in proprio resistono con controricorso.
Gli Intimati Comune di Napoli e Presidenza del Consiglio dei Ministri non hanno sviluppato attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Il primo, il secondo ed il quarto motivo di annullamento investono la statuizione della sentenza impugnata relativa alla determinazione della misura della indennità di cui all'art. 46 L. 25 giugno 1865 n. 2359 spettante alla s.a.s. AB EL ed ad
EL AB in proprio per l'asservimento del foro complesso immobiliare sito in Napoli e contraddistinto in catasto al F. 170, mappali 372, 373, 374.
Con le relative censure la ricorrente denuncia che nell'applicare il criterio (in sè corretto) secondo cui detta indennità deve essere ragguagliata al deprezzamento subito da un immobile in conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica che ne ha determinato l'asservimento, la IU Speciale è incorsa in plurime violazione di legge.
I) Ha violato l'art. 80 L. 14 maggio 1981 n. 219 perché: a) ha parametrato il deprezzamento al valore venale del complesso immobiliare, laddove avrebbe dovuto fare riferimento al valore dello stesso immobile ai fini della determinazione della indennità di espropriazione secondo la L. 15 gennaio 1885 n. 2895 sul Risanamento della città di Napoli;
b) ha determinato il deprezzato nella misura del 10 per cento del valore dell'immobile, in modo del tutto apodittico e privo di qualsiasi riferimento ad ogni concreto elemento di fatto. (Primo motivo).
II) Ha violato l'art. 132 Cod. proc. civ., in quanto non ha motivato il rigetto delle difese (incidenti quanto meno sulla concreta misura dell'indennizzo) prospettanti: l'insussistenza e la non ipotizzabilità, nella specie, di alcun pregiudizio al diritto di sopraelevazione, stante la distanza del viadotto dall'opificio e dall'edificio insistenti sui mappali 372, 373 e 374; la carenza del requisito circa il carattere permanente dell'onere imposto, una volta che le immissioni erano meramente potenziali e non attuali e che il viadotto non era ancora in esercizio;
la non indennizzabilità (sia in via di principio che in concreto stante la loro insussistenza in fatto) di alcuni dei pregiudizi lamentati dai proprietari quali quello alla salute, al "soleggiamento" e all'areazione. (Secondo motivo).
III) Ha violato l'art. 2697 Cod. civ. perché ha accolto la domanda nonostante che gli attori non avessero fornito la dimostrazione, a loro carico, delle circostanze di fatto comportanti (secondo la foro tesi) la lesione del loro diritto di proprietà (Quarto motivo).
1.2.- I riassunti motivi, tra loro connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
1.3.- Queste Sezioni Unite hanno più volte esaminato la questione, proposta col primo profilo del primo motivo, relativa all'individuazione del criterio di determinazione dell'indennità spettante al proprietario per l'asservimento di un suo immobile conseguente all'esecuzione di un'opera pubblica realizzata in attuazione - come nella specie - del Programma straordinario di edilizia residenziale per l'area metropolitana di Napoli previsto dal Titolo Vili della L. 14 maggio 1981 n. 219. In proposito, hanno affermato il principio che detta indennità - che spetta ai sensi dell'art. 46 L 25 giugno 1865 n. 2359, richiamato dall'art. 80 comma 6 L. 219/1981 in relazione all'art., 18 D.L.L. 27 febbraio 1919 n.219 - deve essere liquidata avendo come parametro di riferimento non già il valore venale del bene asservito, sibbene un suo valore determinato sulla base del criterio fissato dall'art. 13 L. 15 gennaio 1885 n. 2892 sul Risanamento della città di Napoli, in funzione della determinazione della indennità di espropriazione:
ossia in misura pari alla media del suo valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto dei fitti debitamente accertati, dell'imponibile netto agli effetti dei terreni e dei fabbricati (v., tra le altre, Cass. S.U. 18 dicembre 1998 n. 12700, 27 agosto 1998 n. 8496). Il principio deve essere ribadito posto che se ne condividono integralmente le ragioni enunciate a suo sostegno nelle precedenti sentenze avanti richiamate, sicché è sufficiente farvi rinvio. Ne discende che la IU Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli è effettivamente incorsa nella violazione di legge denunciata nel profilo di censura in esame, allorché, ai fini della liquidazione della indennità di asservimento spettante alla società AB ed a AR AB ha adottato quale parametro di riferimento al valore venale del bene asservito.
La censura, perciò, è fondata e deve essere accolta.
1.4.- La sentenza impugnata, dopo aver affermato che a seguito dell'asservimento il complesso immobiliare del quale si tratta ha subito un deprezzamento, lo ha determinato nella misura media del 10 per cento.
Peraltro, non ha indicato le ragioni sottese alla fissazione di quel lasso di deprezzamento nonché al rigetto delle difese sviluppate dalla attuale ricorrente richiamate nel secondo motivo;
nè consente in alcun modo di ricostruirle.
La sentenza, quindi, è inficiata dal vizio di totale carenza di motivazione su un momento logico-giuridico essenziale della decisione, che ne comporta la nullità ai sensi degli artt. 132 n. 4 e 156 comma 2 Cod. proc. civ.. Ne consegue, innanzitutto, che la doglianza con cui la ricorrente (nel secondo profilo del primo mezzo, nel secondo motivo e in un secondo profilo del quarto mezzo) denuncia siffatto vizio è ammissibile in quanto prospetta una violazione di una norma processuale e, dunque, un vizio che può essere fatto valere coi ricorso per cassazione avverso le sentenze della IU Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli di cui all'art. 19 D.L.L. n. 219/1919; inoltre, che la stessa doglianza è fondata e deve essere accolta.
1.5.- È infondata, invece, la denuncia di violazione della disciplina in tema di ripartizione dell'onere della prova formulata nel primo profilo del quarto motivo.
Per vero, un siffatto vizio si configura solo quando il giudice abbia fatto ricadere l'onere della prova su una parte che, secondo la disciplina positiva, non ne è gravata.
Non già, invece, allorquando, come si sostiene essersi verificato nella specie, il giudice, dopo aver correttamente individuato la parte su cui l'onere incombe, ha affermato che detta parte ha assolto l'onere a suo carico sulla base di un erroneo apprezzamento delle acquisizioni istruttorie: in questo caso, infatti, il vizio attiene solo alla ricostruzione del fatto rilevante per il giudizio, e può essere fatto valere in sede di legittimità esclusivamente ai sensi e nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 Cod. proc. civ., o dell'art. 360 n. 4 Cod. proc. civ. ove, sul punto, la sentenza abbia violato il precetto di cui all'art. 132 n. 4 Cod. proc. civ. e sia nulla a mente del successivo art. 156 comma 2.
1.6. - In sintesi, allora, occorre accogliere il primo, il secondo e, per quanto di ragione, il quarto motivo.
2.- Il terzo motivo di annullamento investe il capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto il diritto della società AB e dell'AB "all'indennizzo per il diminuito godimento temporaneo [durante il periodo dell'esecuzione dell'opera] per quanto riguarda l'aria e la luce e in considerazione della variazione delle caratteristiche posizionali intrinseche", degli immobili insistenti sull'area distinta coi mappali 372, 373 e 374 del Foglio 170. Col mezzo, la ricorrente denuncia che la pronuncia viola gli artt. 46 L. 25 giugno 1865 n. 2359 e 112 Cod. proc. civ. per extrapetizione in quanto il diritto è stato riconosciuto e liquidato senza che mai gli attori ne avessero fatto domanda. Infatti, sostiene, nell'atto introduttivo del giudizio costoro avevano effettivamente chiesto l'indennità per il mancato godimento dell'immobile durante il periodo dell'esecuzione dei lavori, ma con esclusivo riferimento all'area interessata dalla proiezione del viadotto e, dunque, con esclusivo riferimento alla porzione del complesso immobiliare insistente sul mappale 416 del Foglio 170. La censura non è fondata.
Dagli atti processuali - che questa Corte di legittimità può apprezzare direttamente dovendo pronunciare su una denuncia di error in procedendo - emerge che già nell'atto di citazione introduttivo del giudizio gli attori avevano chiesto l'attribuzione di un indennizzo per il diminuito godimento con riferimento all'intera area che risultava asservita a seguito della realizzazione del viadotto e, dunque, anche di quelle porzioni estreme a quella sulla quale ricadeva la proiezione del viadotto.
Nè vale in contrario l'obiezione della ricorrente secondo cui una siffatta lettura dell'atto di citazione rimane preclusa dal rilievo che l'indennizzo per il mancato godimento null'altro è che l'indennità per l'occupazione temporanea;
e che rispetto alle porzioni non interessate dalla proiezione del viadotto difetta il presupposto per il riconoscimento dell'indennità di occupazione, in quanto dette porzioni non sono mai state occupate materialmente, ne' delle stesse, i proprietari hanno perso la disponibilità ed il godimento.
Ciò perché, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il proprietario ha diritto ad un indennizzo per il diminuito godimento dell'immobile asservito anche con riferimento al periodo della realizzazione dell'opera pubblica asservente e, tanto, direttamente in forza della previsione di cui all'art. 46 L. n. 2359/1865: quindi, anche se quell'immobile non sia stato occupato dalla Pubblica Amministrazione e se il proprietario, non ne abbia perso totalmente la disponibilità ed il possesso (così, da ultimo, Cass. S.U. 18 dicembre 1998 n, 12700, con riferimento ad un asservimento conseguente alla realizzazione di un viadotto in attuazione del Programma straordinario di cui all'art. 80 L. n. 219/1981). Per vero, da un canto, non può essere utilmente contestato che il proprietario subisca un pregiudizio (in concreto, la limitazione dei suoi poteri di disposizione e della facoltà di godimento dell'immobile) anche durante il periodo di realizzazione dell'opera pubblica che determinerà l'asservimento; dall'altro, manifestamente, quel pregiudizio non è che una componente di quello, più ampio, che il richiamato art. 46 L. n. 2359/1865 vuoi ristorare coll'attribuzione di una indennità.
Il motivo, allora, deve essere respinto.
3.- Nel quinto motivo la ricorrente deduce che nel corso del giudizio di merito, dopo che - nella prima udienza di trattazione - gli attori avevano depositato una perizia relativa al quantum dell'indennità richiesta, aveva chiesto la concessione di un termine per replica, ma che tale richiesta era stata disattesa dalla IU speciale per le Espropriazioni che, infatti, aveva invitato le parti a precisare le conclusioni.
Sostiene, poi, che così disponendo la IU ha violato l'art.183 Cod. proc. civ. ed il proprio diritto di difesa.
Il motivo è infondato per l'assorbente ragione che il vizio (quand'anche sussistente) realizzerebbe una nullità processuale che, peraltro, risulta sanata dato che non è stata eccepita quanto meno nella prima udienza successiva (quella di precisazione delle conclusioni) così come prescritto dall'art. 157 Cod. proc. civ.. Anche questo mezzo, perciò, deve essere respinto.
4.- Riassumendo, dunque, occorre: accogliere il primo, il secondo, nonché - per quanto di ragione - il quarto motivo;
cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltì., e rinviare alla stessa IU Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli che si confermerà ai principi enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - accoglie il primo, il secondo e, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza della IU Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli n. 15 del 26 gennaio 1998; rigetta gli altri motivi;
- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla stessa IU Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, il 10 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1999.