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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in funzione di GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 29/2023 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. FOZZI Parte_1
ANTONIO ROBERTO che lorappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2023, ritualmente notificato, Pt_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando di
[...] CP_1 essere affetto da malattia invalidante (protrusioni discali lombari, di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell assicuratore resistente CP_3
1 all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la patologia Parte_1 successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
2 Il consulente nominato, Dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“....Il signor è affetto da: lombalgia cronica in esiti d'intervento Pt_1 chirurgico sul rachide lombare In base al racconto anamnestico, alla documentazione agli atti, alla visita clinica, ritengo che questa patologia sia stata favorita dalle mansioni svolte in qualità di operaio falegname. Per quanto
è risultato dalla visita e dagli accertamenti strumentali agli atti, ritengo che la patologia del rachide determini nel signor un danno biologico del 8%. Pt_1
Circa la decorrenza del danno biologico del 8%, deve essere riconosciuta al signor dal 22.05.2021, data di presentazione della domanda per il Pt_1 riconoscimento di malattia professionale costituita da multiple ernie e protrusioni discali lombari. In questa data la patologia del rachide lombare era stata già diagnosticata.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito da , sulla base delle ragioni Parte_1 indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 richiesto, unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell'articolo art. 7 della
Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto Parte_1 dall'art. 13, comma 2°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico subito
3 in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 8%, e condanna l resistente al pagamento della prestazione, CP_1 decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, determinata nella misura di legge, agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 29 aprile 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Elisabetta Sanna
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