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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2530/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2530/2020, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.07.1969, ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 85, presso lo studio dell'Avv. Massimo Raffo (C.F. cod. ), con indirizzo telematico pec: C.F._2
Email_1
- ATTRICE contro
(C.F. ) nato ad [...] CP_1 C.F._3 il 20.12.1961, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Velletri (RM), Viale Roma n. 83, presso lo studio dell'Avv. Alberto COLELLA (C.F. ), con indirizzo C.F._4 telematico pec: Email_2
- CONVENUTO nonché nei confronti di
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in IO (Roma), Via Nettunense, km 35 snc, strada privata Via Cavalieri D'Oro;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento del danno CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice: “CHIEDE all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Velletri, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, di 1) accertare la quantificazione dei lavori non eseguiti e parzialmente eseguiti relativi ai contratti di appalto tra le parti per gli immobili di Roma e di IO, da quantificarsi in Euro 134.843,06 o in altra somma equamente valutata dal Giudice, e per l'effetto, condannare il Sig. e la in solido tra loro, al pagamento della CP_1 Controparte_2 predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”. Parte convenuta: “rigettare la domanda siccome infondata in punto di fatto e di diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, come da tariffario, con gli accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sintetica ricognizione del giudizio.
1. A fondamento della domanda la sig.ra ha esposto di aver Parte_1 sottoscritto, rispettivamente, in data 24/05/2013 ed in data 01/10/2013, due distinti contratti di appalto con la ditta all'epoca Controparte_2 rappresentata, in qualità di legale rappresentante, dal Sig. socio CP_1 di maggioranza con il 95% delle quote societarie, per la ristrutturazione di due immobili a destinazione residenziale di sua proprietà. In particolare, trattavasi di due appartamenti: il primo, di sua esclusiva proprietà, sito in Roma, Via Emilio Repossi n. 20, primo piano, int. 3, censito al Catasto della Provincia di Roma al Foglio 599, P.lla 335, Sub. 3; il secondo, in comproprietà con il sig.
[...]
, sito in IO (RM), Via dei Garofani n. 22, censito al Catasto della CP_3
Provincia di Roma al Foglio 26, P.lla 122, Sub. 511. Per l'esecuzione dei lavori, la committente aveva corrisposto in via anticipata alla appaltatrice, su richiesta di quest'ultima, a mezzo di bonifici bancari (all. 3), la somma complessiva di € 121.000,00 per l'immobile sito in IO, Via dei Garofani n. 22, e di € 82.500,00 per l'immobile sito in Roma, Via E. Repossi n. 20. Ciononostante, la società edilizia aveva eseguito solo parzialmente le opere appaltate, lasciando per il resto incomplete le lavorazioni in entrambi i cantieri. Successivamente, il Sig. aveva emesso a favore dell'attrice, in data CP_1
22/04/2014, n. 2 assegni, il n. 0860676060-10 ed il n. 0854677478-05, entrambi privi di copertura, per l'importo complessivo di € 60.000,00. pag. 2/17 In conseguenza di tali fatti, la sig.ra aveva querelato il signor Parte_1
(all. 5), in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
per il reato di truffa ex art. 640 c.p., costituendosi parte civile nel
[...] conseguente procedimento penale, R.G. 6056/14 N.R. (all. 6), conclusosi con sentenza n. 19/19 Reg. Sent. dell'8 gennaio 2019 (all. 8), con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile e al pagamento in favore della medesima, a titolo di provvisionale, della somma di € 60.000,00. Nelle more del giudizio, peraltro, l'attrice aveva commissionato una perizia valutativa al Geom. redatta in data 3 gennaio 2019, con la Persona_1 quale il costo complessivo delle opere non realizzate era stato stimato in € 74.043,06 per l'immobile sito in IO, ed in € 60.800,00 per l'immobile sito in Roma, per un totale di € 134.843,06 (all. 7). Tanto premesso, parte attrice ha aggiunto che la somma di € 60.000,00, liquidata dal giudice penale a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, non era stata pagata dal sig. così come non era non state pagate neppure CP_1 le spese di lite liquidate dal Giudice penale in favore dell'attrice.
2. Si è costituto il sig. in proprio, eccependo, preliminarmente, la CP_1 nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda nonché per la genericità con cui erano stati dedotti i fatti ed indicati gli elementi posti a fondamento della domanda attorea. Ha poi sostenuto che l'attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio, nemmeno con riferimento alla presunta accertata responsabilità penale del sig. posto che la sentenza emessa in sede penale non era CP_1 ancora definitiva, essendo stata appellata. Infine, il convenuto ha censurato integralmente il richiamo al reato di cui all'art. 640 c.p. operato da parte avversa, mancandone i presupposti tanto sul piano civile che su quello penale. Regolarmente citata in giudizio, non si è costituita la Controparte_2
che, pertanto, è stata dichiarata contumace all'udienza del 17/06/2021.
[...]
3. Con sentenza non definitiva n. 2681/2024, pubblicata il 29/12/2024, questo Giudice così decideva: “… non definitivamente pronunciando, …: - accerta la responsabilità a diverso titolo del Sig. e della CP_1 [...] per il danno da inadempimento contrattuale consistente nella Controparte_2 parziale esecuzione dei contratti di appalto conclusi con la Sig.ra , Parte_1 il 24 maggio 2013 per l'appartamento sito in IO (RM), Via dei Garofani n.
pag. 3/17 22, ed il 1° ottobre 2013 per l'appartamento sito in Roma, Via Emilio Repossi n. 20; - rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
- spese al definitivo.”. Con separata ordinanza emessa in pari data è stata disposta una CTU “al fine di verificare se la documentazione allegata alla memoria istruttoria attorea sub documenti da 10 ad 17, attestante i costi delle lavorazioni pagate direttamente dall'attrice per completare le opere appaltate, corrispondano alle lavorazioni oggetto dei contratti di appalto ed indicate nella perizia di parte attrice come non effettuate;
in caso negativo, ricalcolare l'importo indicato dal perito di parte attrice come lavorazioni contrattuali non effettuate, tenendo conto solo delle lavorazioni effettuate a spese dell'attrice come attestate dalla suddetta documentazione ed incluse tra quelle oggetto dei contratti di appalto ed indicate dal perito di parte come omesse”. L'incarico è stato conferito all'ingegner la quale ha Persona_2 depositato la propria relazione definitiva in data 26.05.2025, integrata per chiarimenti in data 09.06.2025, e, una seconda volta, il giorno seguente.
***** La decisione.
1. Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale, consistente nell'ulteriore esborso che la sig.ra ha dovuto sostenere per il completamento dei lavori di Parte_1 ristrutturazione relativi ai due immobili di sua proprietà: il primo, sito in Roma, Via Emilio Repossi n. 20, primo piano, int. 3; il secondo, sito in IO (RM), Via dei Garofani n. 22. Ad avviso della committente, infatti, la corresponsione di tali somme – da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già versate, a suo tempo, alla società
–, non avrebbe avuto luogo qualora le prestazioni oggetto Controparte_2 dei due contratti di appalto stipulati con la ditta appaltatrice fossero state, da questa, puntualmente eseguite. In particolare, l'attrice ha esposto che l'impresa convenuta, nonostante l'integrale pagamento dei corrispettivi pattuiti (€ 121.000,00 per l'immobile sito in IO, ed € 82.500,00 per l'immobile sito in Roma), aveva parzialmente eseguito le opere appaltate, lasciando incomplete le lavorazioni nei due cantieri. Pertanto, la medesima si era dovuta rivolgere ad altre ditte e professionisti per completare i lavori, sostenendo, dunque, spese ulteriori per le medesime prestazioni oggetto dei contratti di appalto rimasti inadempiuti. Tanto premesso, l'istante si è riportata alla perizia allegata all'atto di citazione (all. 7), con la quale il perito incaricato, Geom. ha Persona_1
pag. 4/17 verificato, per ogni lavorazione elencata nei contratti di appalto azionati, quale misura fosse stata eseguita, indicando il valore residuo delle lavorazioni ancora da effettuare, per complessivi € 134.843,06 (€ 74.043,06 per l'immobile sito in IO, ed € 60.800,00 per l'immobile sito in Roma). Successivamente, con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la sig.ra ha depositato una serie di ricevute volte a provare i Pt_1 pagamenti effettuati dalla medesima in favore di ditte e professionisti a cui erano state affidate le opere rimaste incompiute in seguito all'interruzione definitiva dei lavori da parte della ditta appaltatrice per un totale di Controparte_2
€ 84.728,22, di cui € 33.942,06 per terminare i lavori dell'immobile di Roma ed
€ 50.786,16 per terminare i lavori dell'immobile di IO (vedi memoria conclusionale) (all. 10-17). Tale documentazione, come già detto, è stata sottoposta all'esame della CTU nominata, la quale ha premesso, nell'elaborato depositato, di aver proceduto all'accertamento richiestole “solo ed esclusivamente sull'esame dei documenti agli atti e sul confronto con la parte che ha presenziato alla riunione di inizio operazioni peritali nella persona del CTP…”, attesa “l'oggettiva impossibilità di accedere sui luoghi di causa in quanto i lavori oggetto dei contratti di appalto nei due immobili di proprietà di parte attrice sono avvenuti nell'anno 2013 e completati successivamente, comunque a notevole distanza di tempo rispetto all'accertamento oggi richiesto alla scrivente.”. Ciò detto, l'ingegner ha elaborato una tabella esplicativa generale Per_2 relativa ai due immobili (di IO e Roma), nella quale ha riportato “in maniera schematica gli importi da contratto e i corrispettivi pagati da parte attrice, con uno scarto di € 11.000,00 rispetto all'imponibile pattuito con IVA di legge al 10%.”.
pag. 5/17 Successivamente, ha elaborato ulteriori tabelle esplicative (A e B),
“articolate sulle macro aree dei lavori effettuati sulle proprietà di Roma e di IO, con evidenza di quanto completato e quanto invece realizzato parzialmente. In merito a questi due documenti la scrivente precisa di aver ulteriormente approfondito la vicenda elaborando dei veri e propri documenti contabili che riportano le varie voci con i prezzi del computo e collegamento, laddove possibile, tra le lavorazioni non effettuate da parte convenuta con i documenti contabili prodotti da parte attrice ed oggetto del Quesito.”. In questo modo, la CTU è stata in grado di “ricondurre i lavori di completamento a quanto non effettuato da parte convenuta, sebbene solo parzialmente.”. Infatti, nell'assolvimento dell'incarico, la consulente ha riportato una serie di difficoltà dovute principalmente alla “frammentarietà dei documenti portati da parte attrice a riprova dei lavori effettuati dalle ditte subentrate dopo l'abbandono dei cantieri da parte dell'impresa di parte convenuta, ed anche il fatto che la situazione possibilmente sia evoluta con nuove esigenze e/o adattamenti dovuti allo stato di fatto dei cantieri abbandonati, tanto che ciò che risulta dai documenti sono anche pagamenti che attestano degli “extra” non strettamente collegabili alle voci del contratto. Quanto avvenuto appare comprensibile alla luce di vicende che si sono evolute senza linearità, a causa delle nuove circostanze verificatesi presso i due immobili oggetto di accertamento. I documenti da n. 10 a 17 allegati alla memoria istruttoria attorea sono stati riportati anche sulla tabella generale esplicativa dei lavori effettuati sugli immobili di IO e Roma, con i dovuti abbinamenti alle lavorazioni ad essi riconducibili. Infatti i documenti fanno riferimento a forniture o a ditte che hanno lavorato su uno dei due cantieri ma in alcuni casi anche su entrambi, ed in tal caso la sottoscritta ha riportato l'abbinamento su entrambi gli immobili con il riferimento alle voci, laddove possibile.”. Tanto premesso, relativamente all'immobile di Roma, Via Repossi n. 20, il consulente di parte attrice, geom. aveva stimato il totale Persona_1 delle opere da realizzare a completamento dei lavori parzialmente eseguiti dalla ditta in complessivi € 60.800,00 oltre IVA, a fronte degli € Controparte_2
75.000,00 oltre IVA risultanti dal contratto stipulato tra le parti in data 01.10.2013 e dal relativo “Computo metrico” allegato. In particolare, ad avviso del CTP, alla data di interruzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, residuavano lavori per:
- € 600,00 a completamento delle “Demolizioni” previste;
pag. 6/17 - € 40.700,00 a completamento delle “Ricostruzioni” previste;
- € 5.500,00 a completamento dell'“Impianto idrico/sanitario” previsto;
- € 5.000,00 a completamento dell'“Impianto elettrico” previsto;
- € 7.000,00 a completamento dell'“Impianto condizionamento…” previsto;
- € 800,00 a completamento della “Fornitura e posa pavimenti…” previste;
- € 1.200,00 a completamento della “Tinteggiatura” prevista. Con riguardo, invece, all'immobile di IO, l'ammontare complessivo dei lavori da realizzare era stato stimato dal CTP in € 74.043,06 oltre IVA, a fronte degli € 90.000,00 oltre IVA risultanti dal contratto stipulato tra le parti in data 24.05.13 e dal relativo allegato A. In questo caso, ad avviso del geom. Per_1 alla data di interruzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, residuavano opere per:
- € 0,00 a completamento delle “Opere provvisionali…” previste;
- € 0,00 a completamento delle “Opere di demolizione, rimozione…” previste;
- € 700,00 a completamento delle “Opere murarie, intonaci…” previste;
- € 0,00 a completamento dell'“Ampliamento zona camera…” previsto;
- € 16.384,00 a completamento dell'“Ampliamento zona cucina…” previsto;
- € 3.200,00 a completamento delle “Opere idrauliche e termiche” previste;
- € 24.736,00 a completamento delle “Opere esterne” previste;
- € 30.000,00 per la realizzazione di infissi esterni. Tuttavia, il consulente di parte attrice non ha saputo spiegare, all'interno del proprio elaborato, i criteri utilizzati per la determinazione dei detti importi, dato che al momento del ricevimento dell'incarico, risalente all'anno 2019, erano già trascorsi diversi anni da quando i lavori nei due immobili oggetto di causa erano stati completati. Basti pensare che la quasi totalità delle/dei ricevute/fatture/bonifici allegate/i dalla parte attrice risalgono all'anno 2014, dunque attengono necessariamente a lavori eseguiti ben cinque anni prima dello svolgimento della citata perizia. La circostanza è stata evidenziata anche dalla CTU, che, in proposito, ha così precisato: “Non è dato sapere come il perito di parte attrice abbia valutato gli importi nella propria perizia di parte del 03/01/2019, ad anni di distanza dal
pag. 7/17 periodo dei cantieri, senza elementi portati a riprova per sostenere le proprie tesi in termini di importi per le lavorazioni eseguite parzialmente. La sottoscritta a propria volta, pur avendo esaminato tutta la documentazione disponibile, non ha trovato elementi ulteriori inerenti i suddetti cantieri da cui poter dedurre lo stato degli stessi al momento dell'abbandono, tali da potersi esprimere, al di là di quanto assodato con certezza, ovvero quanto effettuato e quanto non effettuato.”. Ed infatti, nell'assolvimento del proprio incarico, l'ingegner ha Per_2 tentato di ricostruire, a posteriori, lo stato degli immobili al momento dell'abbandono dei cantieri da parte della ditta appaltatrice, servendosi, perlopiù, dei già menzionati documenti allegati dall'attrice (all. 10-17) con la seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Ciò, in quanto “Ulteriori accertamenti circa le lavorazioni oggetto dei contratti non sono ad oggi possibili.”. Dall'analisi così condotta è emersa “una sostanziale rispondenza della documentazione ai contratti, ma i documenti non collimano con tutte le voci dei contratti stante la loro frammentarietà e incompletezza;
tuttavia, alla luce di quanto esaminato, si può affermare che i documenti parzialmente attestano i costi delle lavorazioni pagate direttamente dall'attrice per completare le opere appaltate ed in buona parte corrispondono alle lavorazioni oggetto dei contratti di appalto ed indicate nella perizia di parte attrice come non effettuate. In tutti i documenti sono riportati i dati degli immobili oggetto di accertamento, le date sono quelle della ripresa dei lavori ed i bonifici presenti sono stati effettuati con la descrizione “Interventi di ristrutturazione L.214/2011” e riferimento agli immobili in Roma -Via Emilio Repossi n.20 e in IO – via dei Garofani 22. Certamente rimangono delle voci di contratto non coperte da tale documentazione.”. Peraltro, sul punto, sono pervenute anche le osservazioni del nuovo CTP di parte attrice, arch. il quale ha sostanzialmente condiviso i Persona_3 risultati cui è pervenuta l'ingegner (“…le mie osservazioni e valutazioni a Per_2 seguito della presa visione dei documenti depositati, mi trovano in accordo con l'analisi dell'Ing. in merito al quesito posto dal Giudice Persona_2 nell'Ordinanza del 28/12/2024…”; “Quindi, sono stato testimone diretto del cantiere in Roma per averlo vissuto nel completamento delle sue fasi lavorative e testimone indiretto di quello in IO, per aver certificato la rispondenza dei lavori eseguiti, con il progetto presentato in Comune.”; “A conclusione dello studio dei documenti, cui si fa riferimento, (allegati da 10 a 17) e della mia esperienza e conoscenza dei due immobili, le conclusioni a cui sono giunto,
pag. 8/17 sono comparabili con le osservazioni della CTU, di cui ne condivido l'approccio tecnico e analitico”).
1.1 Tanto chiarito, la CTU ha ritenuto riferibili alle lavorazioni pattuite inter partes aventi ad oggetto l'immobile di Roma, Via Repossi, n. 20, e rimaste ineseguite da parte dell'impresa convenuta, le opere descritte nella documentazione di cui agli allegati 10 e 11, nonché quelle descritte in alcune fatture di cui all'allegato 12, depositati da parte attrice, come meglio riportato e schematizzato nella “tabella esplicativa scheda Roma” annessa all'elaborato peritale svolto, che di seguito si riporta, precisando che nella prima colonna sono indicate le lavorazioni convenute tra le parti.
pag. 9/17 In particolare, nel primo degli allegati citati (all. 10) sono riportati i lavori eseguiti dalla ditta G.S. Costruzioni di per le CP_4 Controparte_5
“lavorazioni inerenti all'area di contratto RICOSTRUZIONI”, per un importo complessivo di € 18.020,00. Il documento in oggetto è composto da una serie di ricevute, con le quali il sig. attestava di volta in volta la somma versata dalla sig.ra CP_5 Parte_1
a titolo di acconto/saldo dei lavori svolti dalla propria ditta per l'immobile
[...] di Via Repossi. Dopo ciascun pagamento, la tabella riepilogativa dei lavori eseguiti e/o da svolgersi veniva aggiornata con l'indicazione della data del versamento e della somma corrisposta dalla committente. Risultano mancanti le ricevute specifiche relative ai pagamenti effettuati nelle date del 07.03.2014 (complessivi € 2.300,00, di cui: € 500,00 per i lavori di cui al punto 1 della tabella, € 400,00 per i lavori di cui al punto 2, € 600,00 per i lavori di cui al punto 3 ed € 800,00 per i lavori di cui al punto 7) e del 14.03.2014 (€ 600,00 per i lavori di cui al punto 6 della tabella), per un totale di € 2.900,00. La lacuna pag. 10/17 documentale, tuttavia, risulta superata con l'ultimo aggiornamento della tabella, comunque sottoscritta, che attesta il pagamento complessivo di € 17.020,00, includendo, dunque, l'importo di € 2.900,00. Invero, la tabella in questione contiene un errore di calcolo nella colonna “Acconti versati” laddove la somma dei parziali ammonta ad euro 9.700,00 invece di quella indicata di euro 8.700,00, evidentemente dovuta al mancato aggiornamento del totale. Quanto alla riferibilità di detti lavori alle voci del contratto originario stipulato tra la sig.ra e la va rilevato che, oltre alla Pt_1 Controparte_2
CTU, si sono espressi in questo senso sia il teste sig. , sentito Tes_1 all'udienza del 30.11.2023 (capo XI: “Vero che della prosecuzione dei lavori nell'immobile di Roma, la Sig.ra ha incaricato la G.S. Costruzioni 2013 Pt_1
S.r.l. di e per la prosecuzione dei lavori nell'immobile di Persona_4
Lavinio la ditta del Sig. ?”. Risposta: “è vero;
sono un amico di Parte_2 famiglia storico e ho vissuto le circostanze in cui sono maturati gli eventi di causa;
ricordo che la signora si è trovata in grossa difficoltà per la Pt_1 mole di lavori che andavano fatti ed io l'ho aiutata ed ho interloquito io stesso con queste ditte per la prosecuzione dei lavori;
erano lavori di tipo strutturale di mole rilevante”), che il convenuto il quale, in sede di interrogatorio CP_1 formale, ha ammesso esplicitamente che i lavori di ristrutturazione in entrambe le abitazioni di IO e Roma “… sono stati completati da mio cognato signor
”. Persona_5
Anche la ricevuta di € 250,00 rilasciata dall'idraulico sig. per Tes_2 spostamento caldaia e collegamento gas contatore, e riportata nell'allegato 11, è stata ricondotta dalla CTU alla “area di contratto IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO voce revisione impianto esistente.”. Quanto all'allegato 12, invece, soltanto tre delle fatture ivi riportate sono state ritenute dalla CTU riferibili alle lavorazioni svolte nell'immobile di Roma. Più precisamente, si tratta: della fattura n. 12460 del 24.02.2014 per € 143,00, pagata in contanti, ed avente ad oggetto “Misc. Termostatico incasso con devi equo top”; della fattura n. 17 del 16.04.2014, per € 10.560,00, intestata al sig. (“lavorazioni inerenti l'area di contratto Persona_6
RICOSTRUZIONI, fornitura infissi esterni e fornitura e allaccio cucina, bagno sanitari.”), ed avente ad oggetto la fornitura di finestre in PVC per l'appartamento di Via Repossi, il cui pagamento risulta anche dal relativo bonifico allegato del 17.04.2014, con causale “… interventi di efficienza energetica presso l'immobile di via Emilio Repossi n. 20 Roma. Saldo fatt. n. 17 del 16/04/2014”; della fattura n. 51 del 25.04.2014, per € 3.050,00 intestata al sig. ed avente ad oggetto la fornitura di parquet per Persona_7
pag. 11/17 l'abitazione di Roma. Di tale ultima fattura risulta il pagamento a mezzo bonifico di un acconto di € 2.440,00. Tanto chiarito, è possibile concludere che il risarcimento del danno invocato da parte attrice in relazione all'immobile di Roma vada riconosciuto nei limiti dell'importo da questa corrisposto o comunque dovuto ad altre imprese e professionisti per il completamento dei lavori di ristrutturazione rimasti ineseguiti dopo l'abbandono dei cantieri da parte della convenuta
[...]
pari, dunque, a complessivi € 32.023,00 (€ 18.020,00 + € 250,00 + CP_2
€ 143,00 + € 10.560,00 + € 3.050,00).
1.2 Anche con riguardo all'immobile di IO, la CTU ha confermato la parziale rispondenza tra le lavorazioni rimaste da eseguire al momento dell'interruzione dei lavori da parte della convenuta, descritte nella perizia di parte attrice, e quelle documentate nelle ricevute depositate in corso di causa (ad eccezione di alcuni interventi, giudicati come “lavori extra”), come da riepilogo
“tabella esplicativa scheda IO” annessa all'elaborato peritale svolto, che si riporta di seguito.
pag. 12/17 In particolare, le restanti fatture contenute nell'allegato 12, sebbene segnalate dalla parte attrice con riferimento ai lavori svolti nell'immobile di Roma, sono state ritenute dalla CTU riferibili a “lavorazioni inerenti l'area di contratto INFISSI ESTERNI sul contratto di IO.”; ciò in quanto, in generale,
“i documenti fanno riferimento a forniture o a ditte che hanno lavorato su uno dei due cantieri ma in alcuni casi anche su entrambi, ed in tal caso la sottoscritta ha riportato l'abbinamento su entrambi gli immobili con il riferimento alle voci, laddove possibile”. Più dettagliatamente, il riferimento è alla fattura n. 24/14 del 26.03.2014, rilasciata dalla Euro door s.n.c. a titolo di “Acconto per prossima fornitura di porte”, per € 1.000,00, e pagata a mezzo di bonifico bancario allegato;
alla fattura n. F/00036 del 04.04.2014, rilasciata dalla per € Parte_3
1.742,12, pagata, anche questa, a mezzo di bonifico bancario allegato;
alla fattura n. F/00026 del 02.03.2014, rilasciata dalla medesima società per € 1.128,81, con bonifico allegato;
alla fattura n. E/00497 del 15.04.2014, rilasciata dalla stessa ditta per € 258,25 (pagato con bancomat € 258,00). Quanto, poi, agli allegati 13 e 14, i lavori ivi descritti, svolti rispettivamente, dalle imprese dei sig.ri e Parte_4 Persona_8
, sono stati ritenuti dalla CTU compatibili con il contratto relativo alla
[...] ristrutturazione dell'immobile di IO. Che le suddette imprese abbiano lavorato presso i cantieri in questione emerge, inoltre, dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori nell'ambito del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Velletri (R.G. 1515/17), così richiamate nella successiva sentenza di condanna (n.19/19 Reg. Sent.): “Il aveva cominciato a lavorare ma, Pt_4 non avendo ricevuto alcuna somma dall ed essendo già suo creditore per CP_1 precedenti lavori non pagati, aveva sospeso la propria attività. La stessa
aveva provveduto poi a confermare l'incarico al ed a pagare Pt_1 Pt_4 personalmente i lavori da effettuarsi. Nel medesimo senso le dichiarazioni di
, operaio dipendente dell che al momento del Persona_8 CP_1 mancato pagamento da parte dell'imputato si era accordato direttamente con la
, la quale si era fatta carico dei pagamenti per il completamento dei Pt_1 lavori. Il ha anche chiarito che la si fece Persona_8 Pt_1 carico personalmente del pagamento della gran parte dei lavori, in quanto l aveva sospeso i pagamenti quasi subito.” (all. 8). A ciò si aggiunga CP_1 quanto chiarito dal teste , sentito in questo procedimento, Tes_1 all'udienza del 30.11.2023 (capo XI: “Vero che della prosecuzione dei lavori nell'immobile di Roma, la Sig.ra ha incaricato la G.S. Costruzioni 2013 Pt_1
S.r.l. di e per la prosecuzione dei lavori nell'immobile di Persona_4
Lavinio la ditta del Sig. ?”. Risposta: “è vero;
sono un amico di Parte_2
pag. 13/17 famiglia storico e ho vissuto le circostanze in cui sono maturati gli eventi di causa;
ricordo che la signora si è trovata in grossa difficoltà per la Pt_1 mole di lavori che andavano fatti ed io l'ho aiutata ed ho interloquito io stesso con queste ditte per la prosecuzione dei lavori;
erano lavori di tipo strutturale di mole rilevante”). Tanto premesso, l'allegato 13 riporta, innanzitutto, un preventivo redatto dall'impresa del sig. per lavori da eseguirsi presso l'immobile di Parte_2
IO, con particolare riferimento alla ristrutturazione del bagno, al costo di € 9.000,00, nonché altro preventivo, afferente stavolta ai lavori per l'esterno per euro 10.000,00, quest'ultimo con annessa tabella riepilogativa, nelle versioni via via aggiornate con l'indicazione delle date dei vari versamenti a titolo di acconto o saldo per i suddetti lavori. Segue un elenco di ricevute emesse dalla stessa ditta per il pagamento delle lavorazioni commissionate. I lavori di cui al primo preventivo sono stati ritenuti dalla CTU “non direttamente riferibili alle singole voci di contratto”. I lavori relativo all'esterno vanno invece inclusi in quanto riportati tra quelli oggetto del contratto e rimasti non eseguiti, come si evince dalla tabella sopra riportata. L'allegato 14 contiene una descrizione di lavori eseguiti dall'impresa Futur Impianti di Conti Emiliano, per un totale di € 4.500,00, sebbene venga riportata la sola fattura n. 3/2014, con relativo bonifico, entrambi per l'importo di € 1.100,00. Ciononostante, si osserva che sulla seconda pagina del documento sono elencati, con scrittura a mano e firma, le date e gli importi di ulteriori tre pagamenti, che, sommati all'importo bonificato, portano il totale dei versamenti effettuati ad € 4.600,00 (€ 1.100,00 + € 300,00 del 06.02.2014 + € 2.000,00 del 14.02.2014 + € 1.200,00 del 08.03.2014). Tali lavori sono stati ritenuti dalla CTU “inerenti all'area di contratto OPERE ESTERNE voce parzialmente riconducibile a smantellamento mattoni barbecue ed eliminazione bombolone, scavo nuovo pozzo artesiano”. Proseguendo nella disamina dei documenti depositati dall'attrice, si giunge all'allegato 15, il quale riporta il preventivo n. 23 del 10/03/2014 dell'impresa del sig. per un importo di € 2.500,00 ed avente ad oggetto la Controparte_6 realizzazione di un pozzo artesiano, come risulta dalle ricevute scritte a mano e firmate sul medesimo foglio sul quale insiste il preventivo. Anche tali lavori sono stati ritenuti compresi tra quelli pattuiti inter partes dalla CTU rispetto all'immobile di IO, in quanto “inerenti all'area di contratto OPERE ESTERNE voce parzialmente riconducibile a smantellamento mattoni barbecue ed eliminazione bombolone, scavo nuovo pozzo artesiano”. Dal documento emergono poi due distinti pagamenti: il primo, effettuato a titolo di acconto in data 05.04.2014, per € 1.000,00, con firma dell'appaltatore per ricevuta;
il pag. 14/17 secondo, effettuato a titolo di saldo in data 09.04.2014, per € 1.500,00, con firma dell'appaltatore per ricevuta. Viceversa, i lavori descritti nella documentazione di cui all'allegato 16, rappresentata da un'offerta della ditta Tecno Impianti di Testimone_3 per lavori termoidraulici da realizzarsi presso lo stabile di IO (Lavinio), sono state giudicate dalla CTU “LAVORAZIONI NON DIRETTAMENTE RIFERIBILI ALLE SINGOLE VOCI DI CONTRATTO, CHE SI CONFIGURANO COME LAVORI EXTRA”. Ne consegue che gli importi ivi indicati (n. 3 ricevute di pagamento per un totale di € 2.700,00) non possono essere conteggiati. Da ultimo, la consulente ha analizzato i documenti contenuti nell'allegato 17, rappresentati da n. 7 fatture, con relativi bonifici, emesse per completamento lavori interni, materiale ceramico e idraulico, per un totale di € 8.886,50 (ordine n. 1011401588 del 08.02.2014 emesso da , per € 255,11, Controparte_7 con relativo bonifico;
fattura n. E 2/00198 del 16.02.2014 emessa da
[...]
per € 1.019,06, con relativo bonifico;
fattura n. F F/00025 del Parte_3
02.03.2014 emessa da per € 571,65, con relativo bonifico;
Parte_3 fattura n. E 2/00223 del 17.04.2014 emessa da Progetto Partner Plus s.r.l., per € 2.362,93, pagata in contanti;
fattura n. E 2/00227 del 18.04.2014 emessa da Progetto Partner Plus s.r.l., per € 757,41, pagata in contanti;
fattura n. E 2/00221 del 16.04.2014 emessa da Progetto Partner Plus s.r.l., per € 3.120,34, con relativo bonifico per € 3.120,00; fattura emessa da Le Fantasie Di Ceramica S.A. s.r.l., con acconto di € 200,00 a fronte di un totale di € 800,00).
Tali lavori, ad avviso della CTU, sono riferibili ad entrambi i cantieri di Roma e IO, in quanto “non direttamente riferibile alle singole voci di contratto ma materiale necessario al cantiere”. Infatti, nelle due tabelle riepilogative sopra menzionate, i lavori descritti nell'allegato 17 sono computati con riferimento ad entrambi i contratti di appalto stipulati con la ditta convenuta. Peraltro, il documento in oggetto contiene anche una ricevuta del sig. per complessivi € 9.500,00 (€ 5.000,00 in data 01.02.2014 Persona_6
+ € 4.500,00 in data 15.02.2014) per lavorazioni inerenti agli infissi interni, persiane e grate dell'immobile di IO. Anche tali lavori sono stati ritenuti dall'ingegner “inerenti all'area di contratto INFISSI ESTERNI”, e, Per_2 dunque, valutati come risarcibili.
1.3 Tanto appurato, il danno lamentato da parte attrice a seguito dell'accertato inadempimento contrattuale e consistente nell'ulteriore esborso economico da quest'ultima sopportato per il completamento dei lavori nei due immobili di sua proprietà, va quantificato in complessivi € 67.409,50, di cui €
pag. 15/17 32.023,00 per l'immobile di Roma ed € 35.615,68 per l'immobile di IO (euro 10.000,00+4.500,00+2.500,00+8886,50+9.000,00). Detto importo, trattandosi di posta risarcitoria, va attualizzato mediante la rivalutazione monetaria e così per € 81.835,13.
2. Nulla è dovuto a titolo di interessi. Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 18564/18). Nel caso di specie nulla è stato sul punto nemmeno allegato dagli attori sicché nulla va ulteriormente riconosciuto a tale titolo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura del 50%, compensato il restante 50%, stante la sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato, e si liquidano già ridotte nella percentuale suddetta in dispositivo previa quantificazione ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore accertato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, vista la propria sentenza non definitiva n. 2681/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice di complessivi € 81.835,13;
pag. 16/17 - condanna le parti convenute al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite nella misura del 50% che si liquidano in € 7.051,5 oltre spese generali iva e cpa;
- compensa il restante 50%;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute. Velletri, 23/10/2025 Il Giudice dott. Francesca Aratari
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2530/2020, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.07.1969, ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 85, presso lo studio dell'Avv. Massimo Raffo (C.F. cod. ), con indirizzo telematico pec: C.F._2
Email_1
- ATTRICE contro
(C.F. ) nato ad [...] CP_1 C.F._3 il 20.12.1961, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Velletri (RM), Viale Roma n. 83, presso lo studio dell'Avv. Alberto COLELLA (C.F. ), con indirizzo C.F._4 telematico pec: Email_2
- CONVENUTO nonché nei confronti di
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in IO (Roma), Via Nettunense, km 35 snc, strada privata Via Cavalieri D'Oro;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento del danno CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice: “CHIEDE all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Velletri, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, di 1) accertare la quantificazione dei lavori non eseguiti e parzialmente eseguiti relativi ai contratti di appalto tra le parti per gli immobili di Roma e di IO, da quantificarsi in Euro 134.843,06 o in altra somma equamente valutata dal Giudice, e per l'effetto, condannare il Sig. e la in solido tra loro, al pagamento della CP_1 Controparte_2 predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”. Parte convenuta: “rigettare la domanda siccome infondata in punto di fatto e di diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, come da tariffario, con gli accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sintetica ricognizione del giudizio.
1. A fondamento della domanda la sig.ra ha esposto di aver Parte_1 sottoscritto, rispettivamente, in data 24/05/2013 ed in data 01/10/2013, due distinti contratti di appalto con la ditta all'epoca Controparte_2 rappresentata, in qualità di legale rappresentante, dal Sig. socio CP_1 di maggioranza con il 95% delle quote societarie, per la ristrutturazione di due immobili a destinazione residenziale di sua proprietà. In particolare, trattavasi di due appartamenti: il primo, di sua esclusiva proprietà, sito in Roma, Via Emilio Repossi n. 20, primo piano, int. 3, censito al Catasto della Provincia di Roma al Foglio 599, P.lla 335, Sub. 3; il secondo, in comproprietà con il sig.
[...]
, sito in IO (RM), Via dei Garofani n. 22, censito al Catasto della CP_3
Provincia di Roma al Foglio 26, P.lla 122, Sub. 511. Per l'esecuzione dei lavori, la committente aveva corrisposto in via anticipata alla appaltatrice, su richiesta di quest'ultima, a mezzo di bonifici bancari (all. 3), la somma complessiva di € 121.000,00 per l'immobile sito in IO, Via dei Garofani n. 22, e di € 82.500,00 per l'immobile sito in Roma, Via E. Repossi n. 20. Ciononostante, la società edilizia aveva eseguito solo parzialmente le opere appaltate, lasciando per il resto incomplete le lavorazioni in entrambi i cantieri. Successivamente, il Sig. aveva emesso a favore dell'attrice, in data CP_1
22/04/2014, n. 2 assegni, il n. 0860676060-10 ed il n. 0854677478-05, entrambi privi di copertura, per l'importo complessivo di € 60.000,00. pag. 2/17 In conseguenza di tali fatti, la sig.ra aveva querelato il signor Parte_1
(all. 5), in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
per il reato di truffa ex art. 640 c.p., costituendosi parte civile nel
[...] conseguente procedimento penale, R.G. 6056/14 N.R. (all. 6), conclusosi con sentenza n. 19/19 Reg. Sent. dell'8 gennaio 2019 (all. 8), con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile e al pagamento in favore della medesima, a titolo di provvisionale, della somma di € 60.000,00. Nelle more del giudizio, peraltro, l'attrice aveva commissionato una perizia valutativa al Geom. redatta in data 3 gennaio 2019, con la Persona_1 quale il costo complessivo delle opere non realizzate era stato stimato in € 74.043,06 per l'immobile sito in IO, ed in € 60.800,00 per l'immobile sito in Roma, per un totale di € 134.843,06 (all. 7). Tanto premesso, parte attrice ha aggiunto che la somma di € 60.000,00, liquidata dal giudice penale a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, non era stata pagata dal sig. così come non era non state pagate neppure CP_1 le spese di lite liquidate dal Giudice penale in favore dell'attrice.
2. Si è costituto il sig. in proprio, eccependo, preliminarmente, la CP_1 nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda nonché per la genericità con cui erano stati dedotti i fatti ed indicati gli elementi posti a fondamento della domanda attorea. Ha poi sostenuto che l'attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio, nemmeno con riferimento alla presunta accertata responsabilità penale del sig. posto che la sentenza emessa in sede penale non era CP_1 ancora definitiva, essendo stata appellata. Infine, il convenuto ha censurato integralmente il richiamo al reato di cui all'art. 640 c.p. operato da parte avversa, mancandone i presupposti tanto sul piano civile che su quello penale. Regolarmente citata in giudizio, non si è costituita la Controparte_2
che, pertanto, è stata dichiarata contumace all'udienza del 17/06/2021.
[...]
3. Con sentenza non definitiva n. 2681/2024, pubblicata il 29/12/2024, questo Giudice così decideva: “… non definitivamente pronunciando, …: - accerta la responsabilità a diverso titolo del Sig. e della CP_1 [...] per il danno da inadempimento contrattuale consistente nella Controparte_2 parziale esecuzione dei contratti di appalto conclusi con la Sig.ra , Parte_1 il 24 maggio 2013 per l'appartamento sito in IO (RM), Via dei Garofani n.
pag. 3/17 22, ed il 1° ottobre 2013 per l'appartamento sito in Roma, Via Emilio Repossi n. 20; - rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
- spese al definitivo.”. Con separata ordinanza emessa in pari data è stata disposta una CTU “al fine di verificare se la documentazione allegata alla memoria istruttoria attorea sub documenti da 10 ad 17, attestante i costi delle lavorazioni pagate direttamente dall'attrice per completare le opere appaltate, corrispondano alle lavorazioni oggetto dei contratti di appalto ed indicate nella perizia di parte attrice come non effettuate;
in caso negativo, ricalcolare l'importo indicato dal perito di parte attrice come lavorazioni contrattuali non effettuate, tenendo conto solo delle lavorazioni effettuate a spese dell'attrice come attestate dalla suddetta documentazione ed incluse tra quelle oggetto dei contratti di appalto ed indicate dal perito di parte come omesse”. L'incarico è stato conferito all'ingegner la quale ha Persona_2 depositato la propria relazione definitiva in data 26.05.2025, integrata per chiarimenti in data 09.06.2025, e, una seconda volta, il giorno seguente.
***** La decisione.
1. Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale, consistente nell'ulteriore esborso che la sig.ra ha dovuto sostenere per il completamento dei lavori di Parte_1 ristrutturazione relativi ai due immobili di sua proprietà: il primo, sito in Roma, Via Emilio Repossi n. 20, primo piano, int. 3; il secondo, sito in IO (RM), Via dei Garofani n. 22. Ad avviso della committente, infatti, la corresponsione di tali somme – da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già versate, a suo tempo, alla società
–, non avrebbe avuto luogo qualora le prestazioni oggetto Controparte_2 dei due contratti di appalto stipulati con la ditta appaltatrice fossero state, da questa, puntualmente eseguite. In particolare, l'attrice ha esposto che l'impresa convenuta, nonostante l'integrale pagamento dei corrispettivi pattuiti (€ 121.000,00 per l'immobile sito in IO, ed € 82.500,00 per l'immobile sito in Roma), aveva parzialmente eseguito le opere appaltate, lasciando incomplete le lavorazioni nei due cantieri. Pertanto, la medesima si era dovuta rivolgere ad altre ditte e professionisti per completare i lavori, sostenendo, dunque, spese ulteriori per le medesime prestazioni oggetto dei contratti di appalto rimasti inadempiuti. Tanto premesso, l'istante si è riportata alla perizia allegata all'atto di citazione (all. 7), con la quale il perito incaricato, Geom. ha Persona_1
pag. 4/17 verificato, per ogni lavorazione elencata nei contratti di appalto azionati, quale misura fosse stata eseguita, indicando il valore residuo delle lavorazioni ancora da effettuare, per complessivi € 134.843,06 (€ 74.043,06 per l'immobile sito in IO, ed € 60.800,00 per l'immobile sito in Roma). Successivamente, con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la sig.ra ha depositato una serie di ricevute volte a provare i Pt_1 pagamenti effettuati dalla medesima in favore di ditte e professionisti a cui erano state affidate le opere rimaste incompiute in seguito all'interruzione definitiva dei lavori da parte della ditta appaltatrice per un totale di Controparte_2
€ 84.728,22, di cui € 33.942,06 per terminare i lavori dell'immobile di Roma ed
€ 50.786,16 per terminare i lavori dell'immobile di IO (vedi memoria conclusionale) (all. 10-17). Tale documentazione, come già detto, è stata sottoposta all'esame della CTU nominata, la quale ha premesso, nell'elaborato depositato, di aver proceduto all'accertamento richiestole “solo ed esclusivamente sull'esame dei documenti agli atti e sul confronto con la parte che ha presenziato alla riunione di inizio operazioni peritali nella persona del CTP…”, attesa “l'oggettiva impossibilità di accedere sui luoghi di causa in quanto i lavori oggetto dei contratti di appalto nei due immobili di proprietà di parte attrice sono avvenuti nell'anno 2013 e completati successivamente, comunque a notevole distanza di tempo rispetto all'accertamento oggi richiesto alla scrivente.”. Ciò detto, l'ingegner ha elaborato una tabella esplicativa generale Per_2 relativa ai due immobili (di IO e Roma), nella quale ha riportato “in maniera schematica gli importi da contratto e i corrispettivi pagati da parte attrice, con uno scarto di € 11.000,00 rispetto all'imponibile pattuito con IVA di legge al 10%.”.
pag. 5/17 Successivamente, ha elaborato ulteriori tabelle esplicative (A e B),
“articolate sulle macro aree dei lavori effettuati sulle proprietà di Roma e di IO, con evidenza di quanto completato e quanto invece realizzato parzialmente. In merito a questi due documenti la scrivente precisa di aver ulteriormente approfondito la vicenda elaborando dei veri e propri documenti contabili che riportano le varie voci con i prezzi del computo e collegamento, laddove possibile, tra le lavorazioni non effettuate da parte convenuta con i documenti contabili prodotti da parte attrice ed oggetto del Quesito.”. In questo modo, la CTU è stata in grado di “ricondurre i lavori di completamento a quanto non effettuato da parte convenuta, sebbene solo parzialmente.”. Infatti, nell'assolvimento dell'incarico, la consulente ha riportato una serie di difficoltà dovute principalmente alla “frammentarietà dei documenti portati da parte attrice a riprova dei lavori effettuati dalle ditte subentrate dopo l'abbandono dei cantieri da parte dell'impresa di parte convenuta, ed anche il fatto che la situazione possibilmente sia evoluta con nuove esigenze e/o adattamenti dovuti allo stato di fatto dei cantieri abbandonati, tanto che ciò che risulta dai documenti sono anche pagamenti che attestano degli “extra” non strettamente collegabili alle voci del contratto. Quanto avvenuto appare comprensibile alla luce di vicende che si sono evolute senza linearità, a causa delle nuove circostanze verificatesi presso i due immobili oggetto di accertamento. I documenti da n. 10 a 17 allegati alla memoria istruttoria attorea sono stati riportati anche sulla tabella generale esplicativa dei lavori effettuati sugli immobili di IO e Roma, con i dovuti abbinamenti alle lavorazioni ad essi riconducibili. Infatti i documenti fanno riferimento a forniture o a ditte che hanno lavorato su uno dei due cantieri ma in alcuni casi anche su entrambi, ed in tal caso la sottoscritta ha riportato l'abbinamento su entrambi gli immobili con il riferimento alle voci, laddove possibile.”. Tanto premesso, relativamente all'immobile di Roma, Via Repossi n. 20, il consulente di parte attrice, geom. aveva stimato il totale Persona_1 delle opere da realizzare a completamento dei lavori parzialmente eseguiti dalla ditta in complessivi € 60.800,00 oltre IVA, a fronte degli € Controparte_2
75.000,00 oltre IVA risultanti dal contratto stipulato tra le parti in data 01.10.2013 e dal relativo “Computo metrico” allegato. In particolare, ad avviso del CTP, alla data di interruzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, residuavano lavori per:
- € 600,00 a completamento delle “Demolizioni” previste;
pag. 6/17 - € 40.700,00 a completamento delle “Ricostruzioni” previste;
- € 5.500,00 a completamento dell'“Impianto idrico/sanitario” previsto;
- € 5.000,00 a completamento dell'“Impianto elettrico” previsto;
- € 7.000,00 a completamento dell'“Impianto condizionamento…” previsto;
- € 800,00 a completamento della “Fornitura e posa pavimenti…” previste;
- € 1.200,00 a completamento della “Tinteggiatura” prevista. Con riguardo, invece, all'immobile di IO, l'ammontare complessivo dei lavori da realizzare era stato stimato dal CTP in € 74.043,06 oltre IVA, a fronte degli € 90.000,00 oltre IVA risultanti dal contratto stipulato tra le parti in data 24.05.13 e dal relativo allegato A. In questo caso, ad avviso del geom. Per_1 alla data di interruzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, residuavano opere per:
- € 0,00 a completamento delle “Opere provvisionali…” previste;
- € 0,00 a completamento delle “Opere di demolizione, rimozione…” previste;
- € 700,00 a completamento delle “Opere murarie, intonaci…” previste;
- € 0,00 a completamento dell'“Ampliamento zona camera…” previsto;
- € 16.384,00 a completamento dell'“Ampliamento zona cucina…” previsto;
- € 3.200,00 a completamento delle “Opere idrauliche e termiche” previste;
- € 24.736,00 a completamento delle “Opere esterne” previste;
- € 30.000,00 per la realizzazione di infissi esterni. Tuttavia, il consulente di parte attrice non ha saputo spiegare, all'interno del proprio elaborato, i criteri utilizzati per la determinazione dei detti importi, dato che al momento del ricevimento dell'incarico, risalente all'anno 2019, erano già trascorsi diversi anni da quando i lavori nei due immobili oggetto di causa erano stati completati. Basti pensare che la quasi totalità delle/dei ricevute/fatture/bonifici allegate/i dalla parte attrice risalgono all'anno 2014, dunque attengono necessariamente a lavori eseguiti ben cinque anni prima dello svolgimento della citata perizia. La circostanza è stata evidenziata anche dalla CTU, che, in proposito, ha così precisato: “Non è dato sapere come il perito di parte attrice abbia valutato gli importi nella propria perizia di parte del 03/01/2019, ad anni di distanza dal
pag. 7/17 periodo dei cantieri, senza elementi portati a riprova per sostenere le proprie tesi in termini di importi per le lavorazioni eseguite parzialmente. La sottoscritta a propria volta, pur avendo esaminato tutta la documentazione disponibile, non ha trovato elementi ulteriori inerenti i suddetti cantieri da cui poter dedurre lo stato degli stessi al momento dell'abbandono, tali da potersi esprimere, al di là di quanto assodato con certezza, ovvero quanto effettuato e quanto non effettuato.”. Ed infatti, nell'assolvimento del proprio incarico, l'ingegner ha Per_2 tentato di ricostruire, a posteriori, lo stato degli immobili al momento dell'abbandono dei cantieri da parte della ditta appaltatrice, servendosi, perlopiù, dei già menzionati documenti allegati dall'attrice (all. 10-17) con la seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Ciò, in quanto “Ulteriori accertamenti circa le lavorazioni oggetto dei contratti non sono ad oggi possibili.”. Dall'analisi così condotta è emersa “una sostanziale rispondenza della documentazione ai contratti, ma i documenti non collimano con tutte le voci dei contratti stante la loro frammentarietà e incompletezza;
tuttavia, alla luce di quanto esaminato, si può affermare che i documenti parzialmente attestano i costi delle lavorazioni pagate direttamente dall'attrice per completare le opere appaltate ed in buona parte corrispondono alle lavorazioni oggetto dei contratti di appalto ed indicate nella perizia di parte attrice come non effettuate. In tutti i documenti sono riportati i dati degli immobili oggetto di accertamento, le date sono quelle della ripresa dei lavori ed i bonifici presenti sono stati effettuati con la descrizione “Interventi di ristrutturazione L.214/2011” e riferimento agli immobili in Roma -Via Emilio Repossi n.20 e in IO – via dei Garofani 22. Certamente rimangono delle voci di contratto non coperte da tale documentazione.”. Peraltro, sul punto, sono pervenute anche le osservazioni del nuovo CTP di parte attrice, arch. il quale ha sostanzialmente condiviso i Persona_3 risultati cui è pervenuta l'ingegner (“…le mie osservazioni e valutazioni a Per_2 seguito della presa visione dei documenti depositati, mi trovano in accordo con l'analisi dell'Ing. in merito al quesito posto dal Giudice Persona_2 nell'Ordinanza del 28/12/2024…”; “Quindi, sono stato testimone diretto del cantiere in Roma per averlo vissuto nel completamento delle sue fasi lavorative e testimone indiretto di quello in IO, per aver certificato la rispondenza dei lavori eseguiti, con il progetto presentato in Comune.”; “A conclusione dello studio dei documenti, cui si fa riferimento, (allegati da 10 a 17) e della mia esperienza e conoscenza dei due immobili, le conclusioni a cui sono giunto,
pag. 8/17 sono comparabili con le osservazioni della CTU, di cui ne condivido l'approccio tecnico e analitico”).
1.1 Tanto chiarito, la CTU ha ritenuto riferibili alle lavorazioni pattuite inter partes aventi ad oggetto l'immobile di Roma, Via Repossi, n. 20, e rimaste ineseguite da parte dell'impresa convenuta, le opere descritte nella documentazione di cui agli allegati 10 e 11, nonché quelle descritte in alcune fatture di cui all'allegato 12, depositati da parte attrice, come meglio riportato e schematizzato nella “tabella esplicativa scheda Roma” annessa all'elaborato peritale svolto, che di seguito si riporta, precisando che nella prima colonna sono indicate le lavorazioni convenute tra le parti.
pag. 9/17 In particolare, nel primo degli allegati citati (all. 10) sono riportati i lavori eseguiti dalla ditta G.S. Costruzioni di per le CP_4 Controparte_5
“lavorazioni inerenti all'area di contratto RICOSTRUZIONI”, per un importo complessivo di € 18.020,00. Il documento in oggetto è composto da una serie di ricevute, con le quali il sig. attestava di volta in volta la somma versata dalla sig.ra CP_5 Parte_1
a titolo di acconto/saldo dei lavori svolti dalla propria ditta per l'immobile
[...] di Via Repossi. Dopo ciascun pagamento, la tabella riepilogativa dei lavori eseguiti e/o da svolgersi veniva aggiornata con l'indicazione della data del versamento e della somma corrisposta dalla committente. Risultano mancanti le ricevute specifiche relative ai pagamenti effettuati nelle date del 07.03.2014 (complessivi € 2.300,00, di cui: € 500,00 per i lavori di cui al punto 1 della tabella, € 400,00 per i lavori di cui al punto 2, € 600,00 per i lavori di cui al punto 3 ed € 800,00 per i lavori di cui al punto 7) e del 14.03.2014 (€ 600,00 per i lavori di cui al punto 6 della tabella), per un totale di € 2.900,00. La lacuna pag. 10/17 documentale, tuttavia, risulta superata con l'ultimo aggiornamento della tabella, comunque sottoscritta, che attesta il pagamento complessivo di € 17.020,00, includendo, dunque, l'importo di € 2.900,00. Invero, la tabella in questione contiene un errore di calcolo nella colonna “Acconti versati” laddove la somma dei parziali ammonta ad euro 9.700,00 invece di quella indicata di euro 8.700,00, evidentemente dovuta al mancato aggiornamento del totale. Quanto alla riferibilità di detti lavori alle voci del contratto originario stipulato tra la sig.ra e la va rilevato che, oltre alla Pt_1 Controparte_2
CTU, si sono espressi in questo senso sia il teste sig. , sentito Tes_1 all'udienza del 30.11.2023 (capo XI: “Vero che della prosecuzione dei lavori nell'immobile di Roma, la Sig.ra ha incaricato la G.S. Costruzioni 2013 Pt_1
S.r.l. di e per la prosecuzione dei lavori nell'immobile di Persona_4
Lavinio la ditta del Sig. ?”. Risposta: “è vero;
sono un amico di Parte_2 famiglia storico e ho vissuto le circostanze in cui sono maturati gli eventi di causa;
ricordo che la signora si è trovata in grossa difficoltà per la Pt_1 mole di lavori che andavano fatti ed io l'ho aiutata ed ho interloquito io stesso con queste ditte per la prosecuzione dei lavori;
erano lavori di tipo strutturale di mole rilevante”), che il convenuto il quale, in sede di interrogatorio CP_1 formale, ha ammesso esplicitamente che i lavori di ristrutturazione in entrambe le abitazioni di IO e Roma “… sono stati completati da mio cognato signor
”. Persona_5
Anche la ricevuta di € 250,00 rilasciata dall'idraulico sig. per Tes_2 spostamento caldaia e collegamento gas contatore, e riportata nell'allegato 11, è stata ricondotta dalla CTU alla “area di contratto IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO voce revisione impianto esistente.”. Quanto all'allegato 12, invece, soltanto tre delle fatture ivi riportate sono state ritenute dalla CTU riferibili alle lavorazioni svolte nell'immobile di Roma. Più precisamente, si tratta: della fattura n. 12460 del 24.02.2014 per € 143,00, pagata in contanti, ed avente ad oggetto “Misc. Termostatico incasso con devi equo top”; della fattura n. 17 del 16.04.2014, per € 10.560,00, intestata al sig. (“lavorazioni inerenti l'area di contratto Persona_6
RICOSTRUZIONI, fornitura infissi esterni e fornitura e allaccio cucina, bagno sanitari.”), ed avente ad oggetto la fornitura di finestre in PVC per l'appartamento di Via Repossi, il cui pagamento risulta anche dal relativo bonifico allegato del 17.04.2014, con causale “… interventi di efficienza energetica presso l'immobile di via Emilio Repossi n. 20 Roma. Saldo fatt. n. 17 del 16/04/2014”; della fattura n. 51 del 25.04.2014, per € 3.050,00 intestata al sig. ed avente ad oggetto la fornitura di parquet per Persona_7
pag. 11/17 l'abitazione di Roma. Di tale ultima fattura risulta il pagamento a mezzo bonifico di un acconto di € 2.440,00. Tanto chiarito, è possibile concludere che il risarcimento del danno invocato da parte attrice in relazione all'immobile di Roma vada riconosciuto nei limiti dell'importo da questa corrisposto o comunque dovuto ad altre imprese e professionisti per il completamento dei lavori di ristrutturazione rimasti ineseguiti dopo l'abbandono dei cantieri da parte della convenuta
[...]
pari, dunque, a complessivi € 32.023,00 (€ 18.020,00 + € 250,00 + CP_2
€ 143,00 + € 10.560,00 + € 3.050,00).
1.2 Anche con riguardo all'immobile di IO, la CTU ha confermato la parziale rispondenza tra le lavorazioni rimaste da eseguire al momento dell'interruzione dei lavori da parte della convenuta, descritte nella perizia di parte attrice, e quelle documentate nelle ricevute depositate in corso di causa (ad eccezione di alcuni interventi, giudicati come “lavori extra”), come da riepilogo
“tabella esplicativa scheda IO” annessa all'elaborato peritale svolto, che si riporta di seguito.
pag. 12/17 In particolare, le restanti fatture contenute nell'allegato 12, sebbene segnalate dalla parte attrice con riferimento ai lavori svolti nell'immobile di Roma, sono state ritenute dalla CTU riferibili a “lavorazioni inerenti l'area di contratto INFISSI ESTERNI sul contratto di IO.”; ciò in quanto, in generale,
“i documenti fanno riferimento a forniture o a ditte che hanno lavorato su uno dei due cantieri ma in alcuni casi anche su entrambi, ed in tal caso la sottoscritta ha riportato l'abbinamento su entrambi gli immobili con il riferimento alle voci, laddove possibile”. Più dettagliatamente, il riferimento è alla fattura n. 24/14 del 26.03.2014, rilasciata dalla Euro door s.n.c. a titolo di “Acconto per prossima fornitura di porte”, per € 1.000,00, e pagata a mezzo di bonifico bancario allegato;
alla fattura n. F/00036 del 04.04.2014, rilasciata dalla per € Parte_3
1.742,12, pagata, anche questa, a mezzo di bonifico bancario allegato;
alla fattura n. F/00026 del 02.03.2014, rilasciata dalla medesima società per € 1.128,81, con bonifico allegato;
alla fattura n. E/00497 del 15.04.2014, rilasciata dalla stessa ditta per € 258,25 (pagato con bancomat € 258,00). Quanto, poi, agli allegati 13 e 14, i lavori ivi descritti, svolti rispettivamente, dalle imprese dei sig.ri e Parte_4 Persona_8
, sono stati ritenuti dalla CTU compatibili con il contratto relativo alla
[...] ristrutturazione dell'immobile di IO. Che le suddette imprese abbiano lavorato presso i cantieri in questione emerge, inoltre, dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori nell'ambito del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Velletri (R.G. 1515/17), così richiamate nella successiva sentenza di condanna (n.19/19 Reg. Sent.): “Il aveva cominciato a lavorare ma, Pt_4 non avendo ricevuto alcuna somma dall ed essendo già suo creditore per CP_1 precedenti lavori non pagati, aveva sospeso la propria attività. La stessa
aveva provveduto poi a confermare l'incarico al ed a pagare Pt_1 Pt_4 personalmente i lavori da effettuarsi. Nel medesimo senso le dichiarazioni di
, operaio dipendente dell che al momento del Persona_8 CP_1 mancato pagamento da parte dell'imputato si era accordato direttamente con la
, la quale si era fatta carico dei pagamenti per il completamento dei Pt_1 lavori. Il ha anche chiarito che la si fece Persona_8 Pt_1 carico personalmente del pagamento della gran parte dei lavori, in quanto l aveva sospeso i pagamenti quasi subito.” (all. 8). A ciò si aggiunga CP_1 quanto chiarito dal teste , sentito in questo procedimento, Tes_1 all'udienza del 30.11.2023 (capo XI: “Vero che della prosecuzione dei lavori nell'immobile di Roma, la Sig.ra ha incaricato la G.S. Costruzioni 2013 Pt_1
S.r.l. di e per la prosecuzione dei lavori nell'immobile di Persona_4
Lavinio la ditta del Sig. ?”. Risposta: “è vero;
sono un amico di Parte_2
pag. 13/17 famiglia storico e ho vissuto le circostanze in cui sono maturati gli eventi di causa;
ricordo che la signora si è trovata in grossa difficoltà per la Pt_1 mole di lavori che andavano fatti ed io l'ho aiutata ed ho interloquito io stesso con queste ditte per la prosecuzione dei lavori;
erano lavori di tipo strutturale di mole rilevante”). Tanto premesso, l'allegato 13 riporta, innanzitutto, un preventivo redatto dall'impresa del sig. per lavori da eseguirsi presso l'immobile di Parte_2
IO, con particolare riferimento alla ristrutturazione del bagno, al costo di € 9.000,00, nonché altro preventivo, afferente stavolta ai lavori per l'esterno per euro 10.000,00, quest'ultimo con annessa tabella riepilogativa, nelle versioni via via aggiornate con l'indicazione delle date dei vari versamenti a titolo di acconto o saldo per i suddetti lavori. Segue un elenco di ricevute emesse dalla stessa ditta per il pagamento delle lavorazioni commissionate. I lavori di cui al primo preventivo sono stati ritenuti dalla CTU “non direttamente riferibili alle singole voci di contratto”. I lavori relativo all'esterno vanno invece inclusi in quanto riportati tra quelli oggetto del contratto e rimasti non eseguiti, come si evince dalla tabella sopra riportata. L'allegato 14 contiene una descrizione di lavori eseguiti dall'impresa Futur Impianti di Conti Emiliano, per un totale di € 4.500,00, sebbene venga riportata la sola fattura n. 3/2014, con relativo bonifico, entrambi per l'importo di € 1.100,00. Ciononostante, si osserva che sulla seconda pagina del documento sono elencati, con scrittura a mano e firma, le date e gli importi di ulteriori tre pagamenti, che, sommati all'importo bonificato, portano il totale dei versamenti effettuati ad € 4.600,00 (€ 1.100,00 + € 300,00 del 06.02.2014 + € 2.000,00 del 14.02.2014 + € 1.200,00 del 08.03.2014). Tali lavori sono stati ritenuti dalla CTU “inerenti all'area di contratto OPERE ESTERNE voce parzialmente riconducibile a smantellamento mattoni barbecue ed eliminazione bombolone, scavo nuovo pozzo artesiano”. Proseguendo nella disamina dei documenti depositati dall'attrice, si giunge all'allegato 15, il quale riporta il preventivo n. 23 del 10/03/2014 dell'impresa del sig. per un importo di € 2.500,00 ed avente ad oggetto la Controparte_6 realizzazione di un pozzo artesiano, come risulta dalle ricevute scritte a mano e firmate sul medesimo foglio sul quale insiste il preventivo. Anche tali lavori sono stati ritenuti compresi tra quelli pattuiti inter partes dalla CTU rispetto all'immobile di IO, in quanto “inerenti all'area di contratto OPERE ESTERNE voce parzialmente riconducibile a smantellamento mattoni barbecue ed eliminazione bombolone, scavo nuovo pozzo artesiano”. Dal documento emergono poi due distinti pagamenti: il primo, effettuato a titolo di acconto in data 05.04.2014, per € 1.000,00, con firma dell'appaltatore per ricevuta;
il pag. 14/17 secondo, effettuato a titolo di saldo in data 09.04.2014, per € 1.500,00, con firma dell'appaltatore per ricevuta. Viceversa, i lavori descritti nella documentazione di cui all'allegato 16, rappresentata da un'offerta della ditta Tecno Impianti di Testimone_3 per lavori termoidraulici da realizzarsi presso lo stabile di IO (Lavinio), sono state giudicate dalla CTU “LAVORAZIONI NON DIRETTAMENTE RIFERIBILI ALLE SINGOLE VOCI DI CONTRATTO, CHE SI CONFIGURANO COME LAVORI EXTRA”. Ne consegue che gli importi ivi indicati (n. 3 ricevute di pagamento per un totale di € 2.700,00) non possono essere conteggiati. Da ultimo, la consulente ha analizzato i documenti contenuti nell'allegato 17, rappresentati da n. 7 fatture, con relativi bonifici, emesse per completamento lavori interni, materiale ceramico e idraulico, per un totale di € 8.886,50 (ordine n. 1011401588 del 08.02.2014 emesso da , per € 255,11, Controparte_7 con relativo bonifico;
fattura n. E 2/00198 del 16.02.2014 emessa da
[...]
per € 1.019,06, con relativo bonifico;
fattura n. F F/00025 del Parte_3
02.03.2014 emessa da per € 571,65, con relativo bonifico;
Parte_3 fattura n. E 2/00223 del 17.04.2014 emessa da Progetto Partner Plus s.r.l., per € 2.362,93, pagata in contanti;
fattura n. E 2/00227 del 18.04.2014 emessa da Progetto Partner Plus s.r.l., per € 757,41, pagata in contanti;
fattura n. E 2/00221 del 16.04.2014 emessa da Progetto Partner Plus s.r.l., per € 3.120,34, con relativo bonifico per € 3.120,00; fattura emessa da Le Fantasie Di Ceramica S.A. s.r.l., con acconto di € 200,00 a fronte di un totale di € 800,00).
Tali lavori, ad avviso della CTU, sono riferibili ad entrambi i cantieri di Roma e IO, in quanto “non direttamente riferibile alle singole voci di contratto ma materiale necessario al cantiere”. Infatti, nelle due tabelle riepilogative sopra menzionate, i lavori descritti nell'allegato 17 sono computati con riferimento ad entrambi i contratti di appalto stipulati con la ditta convenuta. Peraltro, il documento in oggetto contiene anche una ricevuta del sig. per complessivi € 9.500,00 (€ 5.000,00 in data 01.02.2014 Persona_6
+ € 4.500,00 in data 15.02.2014) per lavorazioni inerenti agli infissi interni, persiane e grate dell'immobile di IO. Anche tali lavori sono stati ritenuti dall'ingegner “inerenti all'area di contratto INFISSI ESTERNI”, e, Per_2 dunque, valutati come risarcibili.
1.3 Tanto appurato, il danno lamentato da parte attrice a seguito dell'accertato inadempimento contrattuale e consistente nell'ulteriore esborso economico da quest'ultima sopportato per il completamento dei lavori nei due immobili di sua proprietà, va quantificato in complessivi € 67.409,50, di cui €
pag. 15/17 32.023,00 per l'immobile di Roma ed € 35.615,68 per l'immobile di IO (euro 10.000,00+4.500,00+2.500,00+8886,50+9.000,00). Detto importo, trattandosi di posta risarcitoria, va attualizzato mediante la rivalutazione monetaria e così per € 81.835,13.
2. Nulla è dovuto a titolo di interessi. Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 18564/18). Nel caso di specie nulla è stato sul punto nemmeno allegato dagli attori sicché nulla va ulteriormente riconosciuto a tale titolo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura del 50%, compensato il restante 50%, stante la sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato, e si liquidano già ridotte nella percentuale suddetta in dispositivo previa quantificazione ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore accertato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, vista la propria sentenza non definitiva n. 2681/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice di complessivi € 81.835,13;
pag. 16/17 - condanna le parti convenute al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite nella misura del 50% che si liquidano in € 7.051,5 oltre spese generali iva e cpa;
- compensa il restante 50%;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute. Velletri, 23/10/2025 Il Giudice dott. Francesca Aratari
pag. 17/17