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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/07/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1189 del 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalba Acquaviva, Parte_1
RECLAMANTE
E
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio
Daverio, Salvatore Florio e Ignazio Schiraldi
RECLAMATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1 co. 48 L. 92/12 impugnava il Parte_1 licenziamento intimatogli in data 23.07.2020 dalla Controparte_3 chiedendo al Tribunale di Bari a) l'accertamento e la declaratoria di nullità dello stesso con conseguente ordine di reintegrazione ai sensi dell'art. 18 co. 1 L.
300/70 e condanna al pagamento dell'indennità di cui al successivo co. 2, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) in subordine,
l'accertamento e la declaratoria dell'assenza di giusta causa, con condanna della
1 Cont
al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di cinque annualità e 3) la declaratoria di ingiustificatezza del licenziamento con Cont conseguente condanna della al pagamento dell'indennità supplementare di cui all'art. 28 CCNL nella misura massima applicabile nonché delle spese processuali.
2. Con ordinanza n. 32468/2022 del 07.07.2022 il giudice della fase sommaria rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Avverso detta pronuncia, proponeva ricorso in opposizione, Parte_1 depositato in data 01.08.2022 ed iscritto al R.G. n. 8547/2022, chiedendone l'integrale riforma.
4. Con sentenza n. 4867/2024 del 09.12.2024 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava il ricorso in opposizione e condannava la parte opponente al pagamento delle spese processuali.
5. Mediante ricorso depositato in data 30.12.2024, proponeva Pt_1 reclamo avverso la sentenza, chiedendone l'integrale riforma sulla scorta di plurime doglianze.
6. Con memoria del 17.03.2025, si costituiva in giudizio la CP_1
contestando le doglianze avverse e chiedendone il rigetto, con conferma
[...] della gravata sentenza.
7. All'odierna udienza sono comparsi i difensori e le parti che hanno dichiarato di aver consensualmente definito la vicenda controversa come da verbale di conciliazione.
8. All'esito della lettura e della sottoscrizione del verbale, le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il Collegio ha si è riservato per la decisione.
9. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la conciliazione intervenuta fra le parti e recepita nell'allegato verbale sottoscritto dalle parti determina il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
10. Ed invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del
2 contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cass. civ., sez. III, 24.02.2015, n.3598 per cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale).
11. In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado, in quanto le parti hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da con ricorso depositato il 30.12.2024, avverso Parte_1 la sentenza emessa in data 09.12.2024 dal Giudice del lavoro del Tribunale di
Bari, nei confronti della così provvede: Controparte_1
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari, addì 10.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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