Articolo 13 della Legge 11 marzo 1972, n. 118
Articolo 12Articolo 14
Versione
26 aprile 1972
Art. 13.
Ferma restando allo Stato la potesta' di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalita' con l'Istituto centrale di statistica.
Entrata in vigore il 26 aprile 1972
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