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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/11/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1972/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente rel. dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1972/2023 R.G. vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Contrisciani ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Roseto Degli Abruzzi, via A. Manzoni n. 33, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Manola Di Pasquale ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Teramo, via Ciotti n. 13-17, presso il difensore, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni di affido e di mantenimento del figlio minore Persona_1
, nato a [...] il [...], disciplinate con l'accordo di negoziazione di
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 6.9.2021.
In particolare, la ricorrente, deducendo il rischio di alienazione parentale del minore nei confronti della madre, ingenerato dalla presenza negativa della nonna paterna, nonché le aumentate esigenze della prole, chiedeva disporsi l'affido esclusivo del figlio alla madre, l'innalzamento del contributo al mantenimento da € 300,00 a €
400,00 e il divieto di contatti tra minore e nonna paterna.
Si costituiva parte resistente, la quale, dando atto dell'avvenuto versamento degli assegni arretrati per un importo di € 350,00 mensili, chiedeva il rigetto del ricorso, non sussistendo i presupposti per l'affido esclusivo, per l'innalzamento del contributo dovuto in favore del figlio (essendo indimostrate sopravvenute esigenze del minore), per vietare i rapporti con l'ascendente.
Incaricati i Servizi Sociali della redazione di una relazione avente ad oggetto le condizioni di vita personali, sociali e familiari del minore, nonché sulle capacità genitoriali delle parti, il procedimento giungeva all'udienza del 15.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, occorre precisare che l'affido condiviso è disposto per attuare sia il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) sia il diritto della prole (art. 315 bis comma I c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Come noto, ai sensi degli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti pagina 2 di 7 giudiziari mirano -ove possibile- alla conservazione del rapporto dei minori con entrambi i genitori;
ciò determina l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità, quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria (cfr. Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello
Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625), o, viceversa, l'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti, quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
L'interesse del minore costituisce, quindi, il parametro essenziale di riferimento per l'adozione di qualsiasi provvedimento relativo alla prole (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
14728 del 19/07/2016).
Osserva il Tribunale che la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita e all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, in quanto tali comportamenti risultano sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009; Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 17/01/2017). Da ciò consegue che “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, quindi, sulla non rispondenza all'interesse del figlio all'adozione del modello legale prioritario di affidamento (cfr. cfr. Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010).
Da tali premesse, consegue che il modello al quale il giudice deve fare riferimento, salvo comprovate ragioni, è quello dell'affidamento condiviso, che, per la sua natura e le sue caratteristiche, appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere o sviluppare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
In tale prospettiva, nella quale il regime ordinario e prioritario di affidamento è quello dell'affido condiviso, l'affido esclusivo costituisce una soluzione del tutto pagina 3 di 7 eccezionale, consentita soltanto ove risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e, quindi, contrario all'interesse esclusivo del minore.
Nel caso in esame, la ricorrente ha rappresentato, da un lato, un atteggiamento ostativo e denigratorio della madre da parte della nonna paterna, idoneo a determinare il rischio di alienazione parentale, e, dall'altro, una condotta remissiva del resistente rispetto a tali comportamenti.
Invero, all'esito dell'istruttoria, è emerso che entrambi i genitori risultano adeguati alla cura e al mantenimento del figlio (cfr. relazione del servizio sociale e aggiornamenti della stessa in atti).
In particolare, il Servizio Sociale, pur evidenziando la sussistenza di disaccordi tra le parti determinanti una disfunzionalità nella relazione genitoriale, idonea a facilitare l'intromissione di soggetti terzi (quali la nonna paterna) in sostituzione delle figure genitoriali, con conseguenze dannose per il minore, ha affermato: “ritiene che sia interesse del minore frequentare entrambe le famiglie materna e paterna, con le modalità già disposte dal Giudice di codesto Tribunale;
ritiene altresì fondamentale che vengano definiti con maggiore chiarezza i ruoli e le modalità di intervento degli adulti di riferimento nella vita di , invitando caldamente i genitori a collaborare, al fine di non mettere il Per_1 proprio figlio nella condizione di dover assorbire le tensioni familiari e gestire lui stesso eventuali discordanze” (cfr. rel. 8.1.2024).
La dott.ssa incaricata dal Servizio Sociale per la valutazione Persona_2 delle capacità genitoriali, pur rilevando alcune criticità e contrasti nel rapporto tra gli ex coniugi, ha concluso nel senso che “le competenze genitoriali risultano preservate tano nel signor quanto nella signora infatti, dai colloqui, si evince la CP_1 Parte_1 premura per il benessere del figlio oltre ad una discreta attenzione per i suoi bisogni, pur avendo degli stili educativi nettamente differenti”; la suddetta esperta, comunque, ha consigliato un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di “aiutare gli ex coniugi ad essere più attivi nel loro ruolo genitoriale e a costruire un corretto e funzionale rapporto di genitorialità in modo che la nonna non si senta in dovere di dover sopperire a ciò”, oltre pagina 4 di 7 che un percorso di sostegno psicologico per il minore “che lo aiuti a vivere in modo più funzionale la sua emotività e le relative fonti di stress provenienti dal contesto”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che non è emersa una effettiva inidoneità educativa del resistente, quanto piuttosto una situazione di conflittualità intra familiare, la quale non può di certo costituire presupposto per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Nel caso in esame, infatti, era onere della ricorrente dimostrare la sussistenza di una carenza o inidoneità educativa del padre del minore, tale da rendere l'affidamento anche al padre pregiudizievole per il figlio.
In definitiva, emerge una grave carenza probatoria in riferimento ai presupposti necessari per l'accoglimento della domanda avanzata dalla relativa Parte_1 all'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, devono essere confermati l'affido condiviso e le modalità di vista padre-figlio già disposti.
Quanto alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento del figlio, osserva il Collegio che è noto come le esigenze della prole aumentino in funzione del progredire degli anni e, dunque, siano legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale.
Secondo consolidata giurisprudenza, tali circostanze non hanno bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007,
n.17055).
Nella specie, il contributo paterno al mantenimento del figlio è stato stabilito in epoca relativamente recente (6.9.2021) rispetto al deposito del ricorso;
tuttavia, dalle stesse allegazioni del resistente è emerso il versamento di un importo superiore a quello stabilito, pari a € 350,00 mensili (circostanza peraltro non contestata dalla ricorrente), oltre che la manifestazione di volontà di poter riconoscere un contributo pari alla somma di fatto già versata.
Il Tribunale, pertanto, alla luce dell'età del figlio, delle condizioni reddituali delle parti e della situazione di fatto in merito al versamento dell'importo da parte del resistente, ritiene equo porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile di € 350,00, fermo l'onere per le spese straordinarie. Affinché l'importo pagina 5 di 7 del mantenimento ordinario rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT.
Ritiene il Collegio che del tutto condivisibile è la proposta del Servizio Sociale a che le parti si sottopongano ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto sin qui affermato induce il Collegio – privo in tale ambito di poteri coercitivi – ad invitare le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal Responsabile del Servizio Sociale competente territorialmente (in base al luogo di residenza del minore) cui le parti vorranno rivolgersi, essendo auspicabile che entrambe intraprendano un percorso che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità rispetto alla gestione partecipata della prole in vista di un progetto di genitorialità condivisa.
È altresì opportuno disporre che il Servizio Socio Assistenziale con riferimento al luogo di residenza del minore monitori il nucleo familiare, predisponendo un percorso di sostegno psicologico per il minore qualora ritenuto necessario dai responsabili del servizio.
Il Collegio, infine, invita le parti ad evitare intromissioni dannose di terzi soggetti, quali la nonna paterna, nel rapporto genitoriale, qualora permangano comportamenti gravemente intrusivi e pregiudizievoli nei confronti del minore.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo delle domande, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. r.g. 1972/2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di affido esclusivo del minore proposta dalla ricorrente;
- dispone che il resistente versi, fino all'intervenuta indipendenza economica del figlio, un contributo di mantenimento mensile di € 350,00, entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale;
- conferma per il resto le condizioni di cui all'accordo del 6.9.2021;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
pagina 6 di 7 - invita le parti a seguire percorso di sostegno alla genitorialità, presso la struttura che verrà indicata dal Responsabile del servizio socio assistenziale competente per territorio in base alla residenza del minore;
- dispone che il Servizio Socio Assistenziale con riferimento al luogo di residenza del minore monitori il nucleo familiare, predisponendo un percorso di sostegno psicologico per il minore qualora ritenuto necessario dai responsabili del servizio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Servizio Socio
Assistenziale competente.
Teramo, 14.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente rel. dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1972/2023 R.G. vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Contrisciani ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Roseto Degli Abruzzi, via A. Manzoni n. 33, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Manola Di Pasquale ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Teramo, via Ciotti n. 13-17, presso il difensore, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni di affido e di mantenimento del figlio minore Persona_1
, nato a [...] il [...], disciplinate con l'accordo di negoziazione di
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 6.9.2021.
In particolare, la ricorrente, deducendo il rischio di alienazione parentale del minore nei confronti della madre, ingenerato dalla presenza negativa della nonna paterna, nonché le aumentate esigenze della prole, chiedeva disporsi l'affido esclusivo del figlio alla madre, l'innalzamento del contributo al mantenimento da € 300,00 a €
400,00 e il divieto di contatti tra minore e nonna paterna.
Si costituiva parte resistente, la quale, dando atto dell'avvenuto versamento degli assegni arretrati per un importo di € 350,00 mensili, chiedeva il rigetto del ricorso, non sussistendo i presupposti per l'affido esclusivo, per l'innalzamento del contributo dovuto in favore del figlio (essendo indimostrate sopravvenute esigenze del minore), per vietare i rapporti con l'ascendente.
Incaricati i Servizi Sociali della redazione di una relazione avente ad oggetto le condizioni di vita personali, sociali e familiari del minore, nonché sulle capacità genitoriali delle parti, il procedimento giungeva all'udienza del 15.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, occorre precisare che l'affido condiviso è disposto per attuare sia il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) sia il diritto della prole (art. 315 bis comma I c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Come noto, ai sensi degli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti pagina 2 di 7 giudiziari mirano -ove possibile- alla conservazione del rapporto dei minori con entrambi i genitori;
ciò determina l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità, quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria (cfr. Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello
Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625), o, viceversa, l'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti, quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
L'interesse del minore costituisce, quindi, il parametro essenziale di riferimento per l'adozione di qualsiasi provvedimento relativo alla prole (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
14728 del 19/07/2016).
Osserva il Tribunale che la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita e all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, in quanto tali comportamenti risultano sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009; Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 17/01/2017). Da ciò consegue che “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, quindi, sulla non rispondenza all'interesse del figlio all'adozione del modello legale prioritario di affidamento (cfr. cfr. Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010).
Da tali premesse, consegue che il modello al quale il giudice deve fare riferimento, salvo comprovate ragioni, è quello dell'affidamento condiviso, che, per la sua natura e le sue caratteristiche, appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere o sviluppare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
In tale prospettiva, nella quale il regime ordinario e prioritario di affidamento è quello dell'affido condiviso, l'affido esclusivo costituisce una soluzione del tutto pagina 3 di 7 eccezionale, consentita soltanto ove risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e, quindi, contrario all'interesse esclusivo del minore.
Nel caso in esame, la ricorrente ha rappresentato, da un lato, un atteggiamento ostativo e denigratorio della madre da parte della nonna paterna, idoneo a determinare il rischio di alienazione parentale, e, dall'altro, una condotta remissiva del resistente rispetto a tali comportamenti.
Invero, all'esito dell'istruttoria, è emerso che entrambi i genitori risultano adeguati alla cura e al mantenimento del figlio (cfr. relazione del servizio sociale e aggiornamenti della stessa in atti).
In particolare, il Servizio Sociale, pur evidenziando la sussistenza di disaccordi tra le parti determinanti una disfunzionalità nella relazione genitoriale, idonea a facilitare l'intromissione di soggetti terzi (quali la nonna paterna) in sostituzione delle figure genitoriali, con conseguenze dannose per il minore, ha affermato: “ritiene che sia interesse del minore frequentare entrambe le famiglie materna e paterna, con le modalità già disposte dal Giudice di codesto Tribunale;
ritiene altresì fondamentale che vengano definiti con maggiore chiarezza i ruoli e le modalità di intervento degli adulti di riferimento nella vita di , invitando caldamente i genitori a collaborare, al fine di non mettere il Per_1 proprio figlio nella condizione di dover assorbire le tensioni familiari e gestire lui stesso eventuali discordanze” (cfr. rel. 8.1.2024).
La dott.ssa incaricata dal Servizio Sociale per la valutazione Persona_2 delle capacità genitoriali, pur rilevando alcune criticità e contrasti nel rapporto tra gli ex coniugi, ha concluso nel senso che “le competenze genitoriali risultano preservate tano nel signor quanto nella signora infatti, dai colloqui, si evince la CP_1 Parte_1 premura per il benessere del figlio oltre ad una discreta attenzione per i suoi bisogni, pur avendo degli stili educativi nettamente differenti”; la suddetta esperta, comunque, ha consigliato un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di “aiutare gli ex coniugi ad essere più attivi nel loro ruolo genitoriale e a costruire un corretto e funzionale rapporto di genitorialità in modo che la nonna non si senta in dovere di dover sopperire a ciò”, oltre pagina 4 di 7 che un percorso di sostegno psicologico per il minore “che lo aiuti a vivere in modo più funzionale la sua emotività e le relative fonti di stress provenienti dal contesto”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che non è emersa una effettiva inidoneità educativa del resistente, quanto piuttosto una situazione di conflittualità intra familiare, la quale non può di certo costituire presupposto per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Nel caso in esame, infatti, era onere della ricorrente dimostrare la sussistenza di una carenza o inidoneità educativa del padre del minore, tale da rendere l'affidamento anche al padre pregiudizievole per il figlio.
In definitiva, emerge una grave carenza probatoria in riferimento ai presupposti necessari per l'accoglimento della domanda avanzata dalla relativa Parte_1 all'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, devono essere confermati l'affido condiviso e le modalità di vista padre-figlio già disposti.
Quanto alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento del figlio, osserva il Collegio che è noto come le esigenze della prole aumentino in funzione del progredire degli anni e, dunque, siano legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale.
Secondo consolidata giurisprudenza, tali circostanze non hanno bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007,
n.17055).
Nella specie, il contributo paterno al mantenimento del figlio è stato stabilito in epoca relativamente recente (6.9.2021) rispetto al deposito del ricorso;
tuttavia, dalle stesse allegazioni del resistente è emerso il versamento di un importo superiore a quello stabilito, pari a € 350,00 mensili (circostanza peraltro non contestata dalla ricorrente), oltre che la manifestazione di volontà di poter riconoscere un contributo pari alla somma di fatto già versata.
Il Tribunale, pertanto, alla luce dell'età del figlio, delle condizioni reddituali delle parti e della situazione di fatto in merito al versamento dell'importo da parte del resistente, ritiene equo porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile di € 350,00, fermo l'onere per le spese straordinarie. Affinché l'importo pagina 5 di 7 del mantenimento ordinario rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT.
Ritiene il Collegio che del tutto condivisibile è la proposta del Servizio Sociale a che le parti si sottopongano ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto sin qui affermato induce il Collegio – privo in tale ambito di poteri coercitivi – ad invitare le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal Responsabile del Servizio Sociale competente territorialmente (in base al luogo di residenza del minore) cui le parti vorranno rivolgersi, essendo auspicabile che entrambe intraprendano un percorso che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità rispetto alla gestione partecipata della prole in vista di un progetto di genitorialità condivisa.
È altresì opportuno disporre che il Servizio Socio Assistenziale con riferimento al luogo di residenza del minore monitori il nucleo familiare, predisponendo un percorso di sostegno psicologico per il minore qualora ritenuto necessario dai responsabili del servizio.
Il Collegio, infine, invita le parti ad evitare intromissioni dannose di terzi soggetti, quali la nonna paterna, nel rapporto genitoriale, qualora permangano comportamenti gravemente intrusivi e pregiudizievoli nei confronti del minore.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo delle domande, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. r.g. 1972/2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di affido esclusivo del minore proposta dalla ricorrente;
- dispone che il resistente versi, fino all'intervenuta indipendenza economica del figlio, un contributo di mantenimento mensile di € 350,00, entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale;
- conferma per il resto le condizioni di cui all'accordo del 6.9.2021;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
pagina 6 di 7 - invita le parti a seguire percorso di sostegno alla genitorialità, presso la struttura che verrà indicata dal Responsabile del servizio socio assistenziale competente per territorio in base alla residenza del minore;
- dispone che il Servizio Socio Assistenziale con riferimento al luogo di residenza del minore monitori il nucleo familiare, predisponendo un percorso di sostegno psicologico per il minore qualora ritenuto necessario dai responsabili del servizio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Servizio Socio
Assistenziale competente.
Teramo, 14.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa Silvia Fanesi
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