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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
11315/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/10/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] – PERÙ il 10/07/1981 cittadina: cittadina peruviana, munita di regolare Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano cod. fisc. C.F._1 residente in [...] titolo di studio: laurea infermieristica professione: infermiera con l'Avv. Elena Nicoli (C.F. ) con studio in Milano via Santa Sofia, 14, C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico via PEC all'indirizzo Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...]Ù il 08/05/1976 cittadino italiano cod. fisc. C.F._3 residente in [...] titolo di studio: laurea infermieristica professione: infermiere pagina 1 di 6 con l'Avv. Simona Falciano (C.F. ) con studio in Milano, Via Monviso, 28, C.F._4 presso la quale ha eletto domicilio telematico via PEC all'indirizzo
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Independencia (PERÙ) il 09.06.2007 Atto di matrimonio registrato a Reniec, provincia di Lima nel Registro Nacionale de Identification y Estado Civil il 26.06.2007 ed iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2025 atto n. 0010 parte 2 serie C1 volume R09) In comunione dei beni quale regime patrimoniale della famiglia
X Separati giudizialmente avanti il Tribunale di Milano RG. 34932/2022 con sentenza n. 9254/2023 del 04/10/2023, pubblicata il 20/11/2023 e passata in giudicato con i seguenti figli: nato il [...] di anni 7, Persona_1 cittadino italiano.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi con collocamento e residenza del Per_1 figlio presso la madre nell'attuale casa famigliare sita in Milano Porto Corsini, 20;
2. Assegnare la casa famigliare sita in Milano Porto Corsini, 20 alla madre in quanto collocataria prevalente del figlio minore;
con conseguente spese ordinarie dell'immobile ed utenze domestiche a carico della moglie e spese straordinarie dell'immobile e di mutuo a carico di entrambi le parti in egual misura come per legge, fino all'intervenuto passaggio di proprietà della quota parte dell'immobile dal sig. alla sig.ra giusta condizione di cui al Pt_2 Parte_1 successivo n. 3);
3. Il sig. trasferirà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
che accetta con ogni effetto di legge anche ai sensi e per gli effetti di
[...] cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 i seguenti beni immobili:
a) quota di ½ dell'immobile casa famigliare sita in Milano Via Porto Corsini, 20 abitazione di tipo economico posto al pianto 3°- S1, con annessa cantina al piano sotterraneo, censito al
NCEU di Milano alla Mappale n. 301 Foglio 56 – sub 9 – Zona censuaria 3 – cat. A/3 –
Classe 2 – Vani 5 – RC euro 477,72;
pagina 2 di 6 b) per la cessione della quota indicata al punto 3. a) la signora corrisponderà al Parte_1
Signor la somma complessiva di € 70.000,00 da versarsi quanto ad € 40.000,00 Parte_2 alla stipula dell'atto definitivo notarile di trasferimento e quanto ad € 30.000,00 in cinque rate annuali da € 6.000,00 cadauna. Con facoltà in capo alla sig.ra in ogni Parte_1 momento di versare ratei, anche parziali, più alti in estinzione anticipata del residuo dovuto.
Contestualmente al rogito notarile di trasferimento della quota immobiliare la sig.ra si accollerà altresì integralmente il pagamento delle residue rate di mutuo;
Parte_1
c) il presente impegno a trasferire la quota di proprietà dal marito alla moglie si intende sottoposto alla condizione sospensiva della completa liberazione del signor da Parte_2 parte della banca mutuataria da ogni obbligazione e, al riguardo, entrambe le parti si impegnano a richiedere ed agevolare la realizzazione dell'accollo liberatorio e in particolare che la banca presti il suo consenso e liberi il marito da ogni obbligo inerente il mutuo sopraindicato;
d) eventuali costi per l'accollo liberatorio, tasse/imposte e spese notarili saranno interamente a carico della promittente acquirente come per legge;
a suo favore anche ogni beneficio e/o agevolazione fiscale inerenti le predette u.i. Il trasferimento sarà effettuato presso il notaio di fiducia della sig. entro 30 giorni dall'intervenuta omologa del divorzio, ferma Parte_1 sempre la condizione pattuita di cui al precedente punto c);
4. Il padre, compatibilmente con il calendario dei turni lavorativi dei genitori che gli stessi si impegnano a mettere a disposizione in via anticipata ogni mese, terrà il figlio come Per_1 segue:
a) due pomeriggi alla settimana dalle 15 prendendo il figlio a scuola e fino alle 19 quando lo riporterà a casa della madre;
b) un fine settimana al mese dal venerdì andando a prenderlo a scuola fino alla domenica ore 19;
c) un altro fine settimana al mese dal venerdì andandolo a prendere a scuola fino al sabato ore 14;
d) per metà delle vacanze pasquali e natalizie;
e) per due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra i genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
f) per le altre festività annuali in alternanza con la madre;
g) con l'impegno di entrambi i genitori a festeggiare insieme il giorno del compleanno del figlio suddividendo le spese per la festa di compleanno;
5. Disporre a carico del padre il pagamento di un importo mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 al mese, da versarsi alla madre entro il giorno pagina 3 di 6 5 di ogni mese;
assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione settembre 2026)
6. L'assegno unico famigliare resta integralmente attribuito alla madre;
7. Disporre a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti al figlio minore come da linee guida del protocollo del Tribunale di Milano. Fermo l'accordo raggiunto dalle parti di utilizzare l'assegno di invalidità/accompagnamento del figlio a copertura delle spese mediche e di riabilitazione occorrenti allo stesso figlio minore, con suddivisione quindi fra gli stessi, in pari misura, della differenza non coperta da detto importo;
8. Spese legali compensate fra le parti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co. lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 essendo in Italia la residenza abituale del minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 6 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi contratto, in Independencia (PERÙ) il 09.06.2007 tra e Parte_1 [...]
Atto di matrimonio registrato a Reniec, provincia di Lima nel Registro Parte_2
Nacionale de Identification y Estado Civil il 26.06.2007ed iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2025 atto n. 0010 parte 2 serie C1 volume R09)
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/10/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] – PERÙ il 10/07/1981 cittadina: cittadina peruviana, munita di regolare Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano cod. fisc. C.F._1 residente in [...] titolo di studio: laurea infermieristica professione: infermiera con l'Avv. Elena Nicoli (C.F. ) con studio in Milano via Santa Sofia, 14, C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico via PEC all'indirizzo Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...]Ù il 08/05/1976 cittadino italiano cod. fisc. C.F._3 residente in [...] titolo di studio: laurea infermieristica professione: infermiere pagina 1 di 6 con l'Avv. Simona Falciano (C.F. ) con studio in Milano, Via Monviso, 28, C.F._4 presso la quale ha eletto domicilio telematico via PEC all'indirizzo
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Independencia (PERÙ) il 09.06.2007 Atto di matrimonio registrato a Reniec, provincia di Lima nel Registro Nacionale de Identification y Estado Civil il 26.06.2007 ed iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2025 atto n. 0010 parte 2 serie C1 volume R09) In comunione dei beni quale regime patrimoniale della famiglia
X Separati giudizialmente avanti il Tribunale di Milano RG. 34932/2022 con sentenza n. 9254/2023 del 04/10/2023, pubblicata il 20/11/2023 e passata in giudicato con i seguenti figli: nato il [...] di anni 7, Persona_1 cittadino italiano.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi con collocamento e residenza del Per_1 figlio presso la madre nell'attuale casa famigliare sita in Milano Porto Corsini, 20;
2. Assegnare la casa famigliare sita in Milano Porto Corsini, 20 alla madre in quanto collocataria prevalente del figlio minore;
con conseguente spese ordinarie dell'immobile ed utenze domestiche a carico della moglie e spese straordinarie dell'immobile e di mutuo a carico di entrambi le parti in egual misura come per legge, fino all'intervenuto passaggio di proprietà della quota parte dell'immobile dal sig. alla sig.ra giusta condizione di cui al Pt_2 Parte_1 successivo n. 3);
3. Il sig. trasferirà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
che accetta con ogni effetto di legge anche ai sensi e per gli effetti di
[...] cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 i seguenti beni immobili:
a) quota di ½ dell'immobile casa famigliare sita in Milano Via Porto Corsini, 20 abitazione di tipo economico posto al pianto 3°- S1, con annessa cantina al piano sotterraneo, censito al
NCEU di Milano alla Mappale n. 301 Foglio 56 – sub 9 – Zona censuaria 3 – cat. A/3 –
Classe 2 – Vani 5 – RC euro 477,72;
pagina 2 di 6 b) per la cessione della quota indicata al punto 3. a) la signora corrisponderà al Parte_1
Signor la somma complessiva di € 70.000,00 da versarsi quanto ad € 40.000,00 Parte_2 alla stipula dell'atto definitivo notarile di trasferimento e quanto ad € 30.000,00 in cinque rate annuali da € 6.000,00 cadauna. Con facoltà in capo alla sig.ra in ogni Parte_1 momento di versare ratei, anche parziali, più alti in estinzione anticipata del residuo dovuto.
Contestualmente al rogito notarile di trasferimento della quota immobiliare la sig.ra si accollerà altresì integralmente il pagamento delle residue rate di mutuo;
Parte_1
c) il presente impegno a trasferire la quota di proprietà dal marito alla moglie si intende sottoposto alla condizione sospensiva della completa liberazione del signor da Parte_2 parte della banca mutuataria da ogni obbligazione e, al riguardo, entrambe le parti si impegnano a richiedere ed agevolare la realizzazione dell'accollo liberatorio e in particolare che la banca presti il suo consenso e liberi il marito da ogni obbligo inerente il mutuo sopraindicato;
d) eventuali costi per l'accollo liberatorio, tasse/imposte e spese notarili saranno interamente a carico della promittente acquirente come per legge;
a suo favore anche ogni beneficio e/o agevolazione fiscale inerenti le predette u.i. Il trasferimento sarà effettuato presso il notaio di fiducia della sig. entro 30 giorni dall'intervenuta omologa del divorzio, ferma Parte_1 sempre la condizione pattuita di cui al precedente punto c);
4. Il padre, compatibilmente con il calendario dei turni lavorativi dei genitori che gli stessi si impegnano a mettere a disposizione in via anticipata ogni mese, terrà il figlio come Per_1 segue:
a) due pomeriggi alla settimana dalle 15 prendendo il figlio a scuola e fino alle 19 quando lo riporterà a casa della madre;
b) un fine settimana al mese dal venerdì andando a prenderlo a scuola fino alla domenica ore 19;
c) un altro fine settimana al mese dal venerdì andandolo a prendere a scuola fino al sabato ore 14;
d) per metà delle vacanze pasquali e natalizie;
e) per due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra i genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
f) per le altre festività annuali in alternanza con la madre;
g) con l'impegno di entrambi i genitori a festeggiare insieme il giorno del compleanno del figlio suddividendo le spese per la festa di compleanno;
5. Disporre a carico del padre il pagamento di un importo mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 al mese, da versarsi alla madre entro il giorno pagina 3 di 6 5 di ogni mese;
assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione settembre 2026)
6. L'assegno unico famigliare resta integralmente attribuito alla madre;
7. Disporre a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti al figlio minore come da linee guida del protocollo del Tribunale di Milano. Fermo l'accordo raggiunto dalle parti di utilizzare l'assegno di invalidità/accompagnamento del figlio a copertura delle spese mediche e di riabilitazione occorrenti allo stesso figlio minore, con suddivisione quindi fra gli stessi, in pari misura, della differenza non coperta da detto importo;
8. Spese legali compensate fra le parti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co. lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 essendo in Italia la residenza abituale del minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 6 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi contratto, in Independencia (PERÙ) il 09.06.2007 tra e Parte_1 [...]
Atto di matrimonio registrato a Reniec, provincia di Lima nel Registro Parte_2
Nacionale de Identification y Estado Civil il 26.06.2007ed iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2025 atto n. 0010 parte 2 serie C1 volume R09)
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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