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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Antonio Buccaro - Presidente -
Simona Iavazzo - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2803 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto “azione di disconoscimento della paternità e azione di dichiarazione giudiziale di paternità;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARIANTONIETTA CURSIO
ATTORE
E
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
CONVENUTI CONTUMACI
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura agli atti CP_3 C.F._4 dall'avv. ROSANNA PARISI,
INTERVENUTO
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che
[...] Controparte_2 non è il padre di (…) Riconoscere come figlio di e, di CP_1 Parte_1 Pt_1 CP_3 conseguenza, decidere circa l'assunzione del cognome del padre biologico, ossia . CP_3
A fondamento della propria domanda, parte attrice rappresentava:
- che in data 05.05.1984 e avevano contratto matrimonio concordatario Controparte_2 CP_1 in San Marco in Lamis;
- di essere nato in data [...] in [...] matrimonio tra i due coniugi;
- che , dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis, in data CP_1
05.03.2001 denunciava come figlio legittimo;
Parte_1
- di non essere, tuttavia, figlio di quest'ultimo, essendo stato concepito da una relazione adulterina tra la madre e tale;
CP_3
- che, quindi, era il suo padre naturale;
CP_3
- occorreva rimuovere il rapporto di filiazione con e dichiarare il vero padre CP_1 CP_3 dell'attore.
Non si costituivano né né sicché ne veniva dichiarata la contumacia CP_1 Controparte_2 all'udienza del 4 dicembre 2019, alla quale peraltro compariva personalmente , CP_1 dichiarando di non opporsi all'accoglimento della domanda.
Con ordinanza del 29.06.2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., nei confronti di , quale litisconsorte necessario relativamente alla domanda, CP_3 proposta in via principale, di riconoscimento di paternità ex art. 269 c.c.
In data 26.11.2023 si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda attorea. Parte_2
Con sentenza non definitiva n. 730/2024 depositata il 08.03.2024 il Tribunale, in accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità proposta da dichiarava “che Parte_1 Parte_1 nato a San Marco in [...] il [...] non è figlio di nato a [...] il CP_1
02.11.1962”. Inoltre, veniva sospeso il giudizio sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Acquisita attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva e regolarmente riassunto il giudizio, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. ai fini della pronuncia definitiva.
************
2 Divenuta inoppugnabile la sentenza non definitiva di disconoscimento della paternità e venuto, quindi, meno il rapporto di filiazione tra e , può dunque vagliarsi la domanda di Parte_1 CP_1 dichiarazione giudiziale della paternità, formulata unitamente alla domanda di disconoscimento.
La stessa è fondata e può, pertanto, trovare accoglimento.
Nel caso di specie risulta, invero, acquisita in atti perizia stragiudiziale effettuata dalle parti presso il servizio di genetica medica dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a firma del dott. Per_1
(conosciuto a questo Ufficio Giudiziario quale c.t.u. specializzato in medicina genetica) dalla quale emerge che tra e vi è un rapporto di verosimiglianza di paternità non CP_3 Parte_1 inferiore a 99,99: sul punto mette conto evidenziare che la Società Italiana di Genetica Umana ritiene che la paternità sia praticamente provata quando la probabilità di paternità sia superiore a 0,9972 ovvero superiore al 99,72%, ipotesi che come detto ricorre nella specie.
Trattasi di conclusioni che per il tipo di indagine svolta e per la natura pubblica e di chiara fama dei laboratori presso i quali l'indagine è stata effettuata conducono ad un giudizio tranquillizzante in ordine alla loro utilizzabilità e sulla non necessità di rinnovare le stesse mediante consulenza tecnica di ufficio
(sul punto, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28649 del 24/12/2013).
Va affermato, quindi, con certezza il rapporto di filiazione tra da un lato e CP_3 Pt_1
dall'altro, con conseguente accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
[...]
Nulla osta a che venga attribuito all'attore il cognome paterno “ in luogo dell'attuale “ ”, CP_3 CP_1 come richiesto espressamente nell'atto di citazione, trattandosi di diritto potestativo del figlio maggiorenne (cfr. Cass. n. 19734/2015 “In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione”).
Mancando una contrapposizione di interessi tra le parti, le spese di lite, stante inoltre la necessarietà dell'accertamento giudiziale in ordine al disconoscimento e alla dichiarazione della paternità, devono compensarsi tra le parti costituite. Le stesse vanno dichiarate irripetibili nei rapporti con le parti dichiarate contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara che (C.F. ), nato a San Marco in [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.2001, è figlio di (C.F.: , nato a [...] il CP_3 C.F._4
28.05.1981;
2) dispone che perda il cognome “ ” ed acquisti quello paterno e, per Parte_1 CP_1 CP_3
l'effetto, dispone che il suddetto si chiami d'ora in poi “ ; Persona_2
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti contumaci;
3 5) manda alla Cancelleria per la comunicazione al PM e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia, in data 01.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Antonio Buccaro - Presidente -
Simona Iavazzo - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2803 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto “azione di disconoscimento della paternità e azione di dichiarazione giudiziale di paternità;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARIANTONIETTA CURSIO
ATTORE
E
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
CONVENUTI CONTUMACI
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura agli atti CP_3 C.F._4 dall'avv. ROSANNA PARISI,
INTERVENUTO
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che
[...] Controparte_2 non è il padre di (…) Riconoscere come figlio di e, di CP_1 Parte_1 Pt_1 CP_3 conseguenza, decidere circa l'assunzione del cognome del padre biologico, ossia . CP_3
A fondamento della propria domanda, parte attrice rappresentava:
- che in data 05.05.1984 e avevano contratto matrimonio concordatario Controparte_2 CP_1 in San Marco in Lamis;
- di essere nato in data [...] in [...] matrimonio tra i due coniugi;
- che , dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis, in data CP_1
05.03.2001 denunciava come figlio legittimo;
Parte_1
- di non essere, tuttavia, figlio di quest'ultimo, essendo stato concepito da una relazione adulterina tra la madre e tale;
CP_3
- che, quindi, era il suo padre naturale;
CP_3
- occorreva rimuovere il rapporto di filiazione con e dichiarare il vero padre CP_1 CP_3 dell'attore.
Non si costituivano né né sicché ne veniva dichiarata la contumacia CP_1 Controparte_2 all'udienza del 4 dicembre 2019, alla quale peraltro compariva personalmente , CP_1 dichiarando di non opporsi all'accoglimento della domanda.
Con ordinanza del 29.06.2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., nei confronti di , quale litisconsorte necessario relativamente alla domanda, CP_3 proposta in via principale, di riconoscimento di paternità ex art. 269 c.c.
In data 26.11.2023 si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda attorea. Parte_2
Con sentenza non definitiva n. 730/2024 depositata il 08.03.2024 il Tribunale, in accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità proposta da dichiarava “che Parte_1 Parte_1 nato a San Marco in [...] il [...] non è figlio di nato a [...] il CP_1
02.11.1962”. Inoltre, veniva sospeso il giudizio sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Acquisita attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva e regolarmente riassunto il giudizio, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. ai fini della pronuncia definitiva.
************
2 Divenuta inoppugnabile la sentenza non definitiva di disconoscimento della paternità e venuto, quindi, meno il rapporto di filiazione tra e , può dunque vagliarsi la domanda di Parte_1 CP_1 dichiarazione giudiziale della paternità, formulata unitamente alla domanda di disconoscimento.
La stessa è fondata e può, pertanto, trovare accoglimento.
Nel caso di specie risulta, invero, acquisita in atti perizia stragiudiziale effettuata dalle parti presso il servizio di genetica medica dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a firma del dott. Per_1
(conosciuto a questo Ufficio Giudiziario quale c.t.u. specializzato in medicina genetica) dalla quale emerge che tra e vi è un rapporto di verosimiglianza di paternità non CP_3 Parte_1 inferiore a 99,99: sul punto mette conto evidenziare che la Società Italiana di Genetica Umana ritiene che la paternità sia praticamente provata quando la probabilità di paternità sia superiore a 0,9972 ovvero superiore al 99,72%, ipotesi che come detto ricorre nella specie.
Trattasi di conclusioni che per il tipo di indagine svolta e per la natura pubblica e di chiara fama dei laboratori presso i quali l'indagine è stata effettuata conducono ad un giudizio tranquillizzante in ordine alla loro utilizzabilità e sulla non necessità di rinnovare le stesse mediante consulenza tecnica di ufficio
(sul punto, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28649 del 24/12/2013).
Va affermato, quindi, con certezza il rapporto di filiazione tra da un lato e CP_3 Pt_1
dall'altro, con conseguente accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
[...]
Nulla osta a che venga attribuito all'attore il cognome paterno “ in luogo dell'attuale “ ”, CP_3 CP_1 come richiesto espressamente nell'atto di citazione, trattandosi di diritto potestativo del figlio maggiorenne (cfr. Cass. n. 19734/2015 “In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione”).
Mancando una contrapposizione di interessi tra le parti, le spese di lite, stante inoltre la necessarietà dell'accertamento giudiziale in ordine al disconoscimento e alla dichiarazione della paternità, devono compensarsi tra le parti costituite. Le stesse vanno dichiarate irripetibili nei rapporti con le parti dichiarate contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara che (C.F. ), nato a San Marco in [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.2001, è figlio di (C.F.: , nato a [...] il CP_3 C.F._4
28.05.1981;
2) dispone che perda il cognome “ ” ed acquisti quello paterno e, per Parte_1 CP_1 CP_3
l'effetto, dispone che il suddetto si chiami d'ora in poi “ ; Persona_2
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti contumaci;
3 5) manda alla Cancelleria per la comunicazione al PM e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia, in data 01.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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