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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/07/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 505/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. VIGLIOTTI STELLA, giusta procura in Parte_1 atti, elettivamente domiciliata in Cerignola alla Via Venezia n.6/E
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.06.2025, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 02.02.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Cerignola (FG) in
[...] data 08.05.1993 e che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nato a [...] il Per_1
25.02.1997), (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Per_2 Persona_3
1 Puglia il 09.03.2001); che il matrimonio si era rivelato sin da subito infelice a causa di incompatibilità caratteriale;
che con sentenza del Tribunale di Foggia n.1612/2023 del 13.06.2023 è stata dichiarata la separazione personale e, per quanto qui interessa, con la stessa venivano rigettate le richieste di addebito della separazione formulate dalle parti, veniva posto l'obbligo a carico del di corrispondere un assegno mensile di mantenimento alla moglie per i tre figli, maggiorenni CP_1 ma non economicamente autosufficienti, complessivo di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie da sostenersi da ciascun genitore nella misura del 50%, veniva assegnata la casa coniugale alla per continuare a viverci con i figli e veniva disposto che Parte_1 nessun assegno di mantenimento si sarebbe dovuto versare in favore della che non è mai Parte_1 ripresa la comunione materiale e spirituale tra le parti, né vi è stata riconciliazione;
che sussistono tutti i presupposti per ottenere pronuncia di divorzio;
che il tentativo della ricorrente di procedere in via congiunta per il divorzio è rimasto privo di riscontro.
La ricorrente, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di confermare le statuizioni della separazione relativamente al mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale, ma limitatamente alle sole figlie e Per_2
, entrambe non economicamente autosufficienti poiché studentesse universitarie. Persona_3
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti lei le parti all'udienza del 29.04.2024, poi differita in data 01.07.2024, all'esito della quale il Giudice, ritenuto necessario disporsi la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e del decreto alla parte resistente al fine di regolarizzare il contraddittorio, ha rinviato la causa in prosieguo di prima udienza al giorno 11.11.2024.
Con ordinanza adottata in data 12.11.2024, il Giudice delegato, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. nei seguenti termini “• pone in capo a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma Per_2 Persona_3 economicamente non autosufficienti, mediante il versamento alla ricorrente, entro il 27 di ciascun mese, della somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia;
• assegna la casa familiare alla ricorrente, che continuerà ad abitarla unitamente alla prole maggiorenne non economicamente autosufficiente fino al raggiungimento della indipendenza economica”, dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato e, constatata l'assenza di richieste istruttorie della ricorrente, ha rinviato all'udienza del 16.06.2025 ai fini della immediata rimessione della causa in decisione ex art. 473
2 bis.22 co. 4 c.p.c.
A tale udienza, il Giudice, sulle precisate conclusioni di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
******
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, seppur regolarmente citato CP_1 in giudizio, non si è costituito.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 L. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale” fra gli stessi e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 1612/2023 del 13.06.2023, e la circostanza che dalla data di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del 02.02.2024, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni di parte ricorrente, le risultanze anagrafiche, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sul mantenimento delle figlie maggiorenni e . Per_2 Persona_3
La ricorrente ha chiesto che venga posto, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e Per_2
, secondo l'importo già statuito al momento della separazione, precisando il Persona_3
3 raggiungimento dell'indipendenza economica dell'altro figlio, per il quale non va più Per_1 previsto alcun mantenimento a carico dei genitori.
Affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica dei figli (ex multis, Cassazione civile sez. I,
08/09/2014, n.18869).
Sul mantenimento dei figli maggiorenni la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiamano le pronunce della Cassazione n. 17183/2020
e n. 26875/2023 (conf., Cass. n. 24391/2024), secondo cui “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” e “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”. In proposito, si richiama anche la pronuncia n. 29779/2020, con cui si è statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della CGUE.
4 Esiste quindi un dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura;
oltre questi limiti di tempo e di misura la pretesa del figlio si risolverebbe, come è stato evidenziato in dottrina, in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
Nel caso in esame, la ricorrente ha documentato che le due figlie (gemelle di 24 anni) vivano con lei
(cfr. certificato di Stato di famiglia) e ha altresì rappresentato come entrambe siano studentesse universitarie, documentando la loro iscrizione all'università (cfr. dichiarazione sostitutiva
[...]
e dichiarazione sostitutiva , allegate al ricorso introduttivo). Parte_2 Persona_4
Il Giudice, con i provvedimenti provvisori disposti in ordinanza, ha accolta la domanda della ricorrente, ponendo a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per le due figlie di complessivi euro 300,00.
Negli atti successivi, la ricorrente non ha fornito ulteriori informazioni o novità sulla situazione delle due figlie, per cui si ritiene pacificamente che stiano continuando il loro percorso di studi e non si siano ancora inserite nel mondo del lavoro.
Ebbene, ritiene il Collegio, sulla base di quanto dimostrato dalla in merito alla situazione Parte_1 delle figlie e in assenza di circostanze sopravvenute, anche in forza della contumacia del resistente, di dover sul punto confermare quanto già stabilito nell'ordinanza del Giudice.
Va dunque confermato, in questa sede, l'obbligo posto a carico di di contribuire al CP_1 mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma economicamente non Per_2 Persona_3 autosufficienti, conviventi con la madre, versando a , entro il 27 di ciascun mese, Parte_1 la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18.03.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Va, in questa sede, confermata altresì l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, che la continuerà ad abitare unitamente alle figlie e , maggiorenni ed Per_2 Persona_3 economicamente non indipendenti seco conviventi, fino al raggiungimento della indipendenza economica delle predette figlie.
Come sostenuto dalla granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per
5 garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e può perciò essere assegnata al genitore collocatario del minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente (cfr. ex multis Cass. n. 25604/2018 e Cass. n. 32231/2018).
4. Sulle spese del giudizio.
Considerato l'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, che ha costretto la ricorrente ad affrontare il presente procedimento contenzioso, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. CP_1
147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), ad eccezione della fase istruttoria di fatto non tenutasi, anche in considerazione della circostanza che non sono state avanzate richieste istruttorie e con applicazione della riduzione al 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 DM 55/2014, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cerignola (FG) in data 08.05.1993 tra , nato a [...] il [...] e , CP_1 Parte_1 nata a [...] il [...] (atto n. 78 – parte II – serie A – ufficio 1 - anno 1993);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1 Per_2
[...
e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, conviventi con la Persona_3 madre, mediante il versamento a , entro il giorno 27 di ogni mese, della Parte_1 somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse delle predette figlie, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
• assegna la casa familiare a , affinché continui ad abitarla assieme alle Parte_1 figlie e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
Per_2 Persona_3
• condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si CP_1 liquidano nell'ammontare complessivo di € 2.377,90 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa sul compenso come per legge.
6 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 3 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 505/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. VIGLIOTTI STELLA, giusta procura in Parte_1 atti, elettivamente domiciliata in Cerignola alla Via Venezia n.6/E
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.06.2025, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 02.02.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Cerignola (FG) in
[...] data 08.05.1993 e che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nato a [...] il Per_1
25.02.1997), (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Per_2 Persona_3
1 Puglia il 09.03.2001); che il matrimonio si era rivelato sin da subito infelice a causa di incompatibilità caratteriale;
che con sentenza del Tribunale di Foggia n.1612/2023 del 13.06.2023 è stata dichiarata la separazione personale e, per quanto qui interessa, con la stessa venivano rigettate le richieste di addebito della separazione formulate dalle parti, veniva posto l'obbligo a carico del di corrispondere un assegno mensile di mantenimento alla moglie per i tre figli, maggiorenni CP_1 ma non economicamente autosufficienti, complessivo di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie da sostenersi da ciascun genitore nella misura del 50%, veniva assegnata la casa coniugale alla per continuare a viverci con i figli e veniva disposto che Parte_1 nessun assegno di mantenimento si sarebbe dovuto versare in favore della che non è mai Parte_1 ripresa la comunione materiale e spirituale tra le parti, né vi è stata riconciliazione;
che sussistono tutti i presupposti per ottenere pronuncia di divorzio;
che il tentativo della ricorrente di procedere in via congiunta per il divorzio è rimasto privo di riscontro.
La ricorrente, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di confermare le statuizioni della separazione relativamente al mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale, ma limitatamente alle sole figlie e Per_2
, entrambe non economicamente autosufficienti poiché studentesse universitarie. Persona_3
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti lei le parti all'udienza del 29.04.2024, poi differita in data 01.07.2024, all'esito della quale il Giudice, ritenuto necessario disporsi la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e del decreto alla parte resistente al fine di regolarizzare il contraddittorio, ha rinviato la causa in prosieguo di prima udienza al giorno 11.11.2024.
Con ordinanza adottata in data 12.11.2024, il Giudice delegato, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. nei seguenti termini “• pone in capo a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma Per_2 Persona_3 economicamente non autosufficienti, mediante il versamento alla ricorrente, entro il 27 di ciascun mese, della somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia;
• assegna la casa familiare alla ricorrente, che continuerà ad abitarla unitamente alla prole maggiorenne non economicamente autosufficiente fino al raggiungimento della indipendenza economica”, dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato e, constatata l'assenza di richieste istruttorie della ricorrente, ha rinviato all'udienza del 16.06.2025 ai fini della immediata rimessione della causa in decisione ex art. 473
2 bis.22 co. 4 c.p.c.
A tale udienza, il Giudice, sulle precisate conclusioni di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
******
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, seppur regolarmente citato CP_1 in giudizio, non si è costituito.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 L. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale” fra gli stessi e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 1612/2023 del 13.06.2023, e la circostanza che dalla data di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del 02.02.2024, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni di parte ricorrente, le risultanze anagrafiche, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sul mantenimento delle figlie maggiorenni e . Per_2 Persona_3
La ricorrente ha chiesto che venga posto, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e Per_2
, secondo l'importo già statuito al momento della separazione, precisando il Persona_3
3 raggiungimento dell'indipendenza economica dell'altro figlio, per il quale non va più Per_1 previsto alcun mantenimento a carico dei genitori.
Affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica dei figli (ex multis, Cassazione civile sez. I,
08/09/2014, n.18869).
Sul mantenimento dei figli maggiorenni la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiamano le pronunce della Cassazione n. 17183/2020
e n. 26875/2023 (conf., Cass. n. 24391/2024), secondo cui “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” e “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”. In proposito, si richiama anche la pronuncia n. 29779/2020, con cui si è statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della CGUE.
4 Esiste quindi un dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura;
oltre questi limiti di tempo e di misura la pretesa del figlio si risolverebbe, come è stato evidenziato in dottrina, in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
Nel caso in esame, la ricorrente ha documentato che le due figlie (gemelle di 24 anni) vivano con lei
(cfr. certificato di Stato di famiglia) e ha altresì rappresentato come entrambe siano studentesse universitarie, documentando la loro iscrizione all'università (cfr. dichiarazione sostitutiva
[...]
e dichiarazione sostitutiva , allegate al ricorso introduttivo). Parte_2 Persona_4
Il Giudice, con i provvedimenti provvisori disposti in ordinanza, ha accolta la domanda della ricorrente, ponendo a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per le due figlie di complessivi euro 300,00.
Negli atti successivi, la ricorrente non ha fornito ulteriori informazioni o novità sulla situazione delle due figlie, per cui si ritiene pacificamente che stiano continuando il loro percorso di studi e non si siano ancora inserite nel mondo del lavoro.
Ebbene, ritiene il Collegio, sulla base di quanto dimostrato dalla in merito alla situazione Parte_1 delle figlie e in assenza di circostanze sopravvenute, anche in forza della contumacia del resistente, di dover sul punto confermare quanto già stabilito nell'ordinanza del Giudice.
Va dunque confermato, in questa sede, l'obbligo posto a carico di di contribuire al CP_1 mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma economicamente non Per_2 Persona_3 autosufficienti, conviventi con la madre, versando a , entro il 27 di ciascun mese, Parte_1 la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18.03.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Va, in questa sede, confermata altresì l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, che la continuerà ad abitare unitamente alle figlie e , maggiorenni ed Per_2 Persona_3 economicamente non indipendenti seco conviventi, fino al raggiungimento della indipendenza economica delle predette figlie.
Come sostenuto dalla granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per
5 garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e può perciò essere assegnata al genitore collocatario del minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente (cfr. ex multis Cass. n. 25604/2018 e Cass. n. 32231/2018).
4. Sulle spese del giudizio.
Considerato l'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, che ha costretto la ricorrente ad affrontare il presente procedimento contenzioso, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. CP_1
147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), ad eccezione della fase istruttoria di fatto non tenutasi, anche in considerazione della circostanza che non sono state avanzate richieste istruttorie e con applicazione della riduzione al 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 DM 55/2014, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cerignola (FG) in data 08.05.1993 tra , nato a [...] il [...] e , CP_1 Parte_1 nata a [...] il [...] (atto n. 78 – parte II – serie A – ufficio 1 - anno 1993);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1 Per_2
[...
e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, conviventi con la Persona_3 madre, mediante il versamento a , entro il giorno 27 di ogni mese, della Parte_1 somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse delle predette figlie, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
• assegna la casa familiare a , affinché continui ad abitarla assieme alle Parte_1 figlie e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
Per_2 Persona_3
• condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si CP_1 liquidano nell'ammontare complessivo di € 2.377,90 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa sul compenso come per legge.
6 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 3 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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