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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI
in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1324 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Chieti, Viale Abruzzo n° 132, presso lo studio dell'Avv. Antonella Capretti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Spoltore, Via Massera n. 54, presso lo studio dell'Avv. Massimo Santarelli, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: per la ricorrente: - dichiarare la separazione personale dei coniugi e - assegnare la casa coniugale sita in Chieti Parte_1 CP_1 alla via Pescara n.594 (al NCEU foglio 28 particella 4392 sub.3) alla sig.ra
- disporre che i figli maggiorenni della coppia continuino a Parte_1 vivere con il padre in Chieti alla via Ortona n.6 ovvero scelgano liberamente altra residenza - rigettare tutte le domande in punto di affido, collocamento della prole e visite del genitore non collocatario con i figli della coppia in quanto maggiorenni;
- rigettare la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento a carico della ricorrente in favore dei figli siccome economicamente autosufficienti;
- accogliere la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente da parte del coniuge nella misura di
€.600,00 ovvero altra maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia;
- con vittoria delle spese e competenze di lite in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da allegata istanza di liquidazione con nota spese. Per il resistente: in via preliminare:
1. la revoca parziale dell'ordinanza emessa dal Preg.mo Giudice Istruttore in data 15.4.2025 e segnatamente ammissione di prova per testi dei sigg. Persona_1
nato a [...] il [...] e
[...] Persona_2
, sulle circostanze di cui in narrativa della comparsa ai nn. 16 e 17, in
[...] quanto da un lato dette circostanze (la cd. “cacciata” di casa di marito e figli adottati del 9.12.2018, denunciata sin dalla comparsa di costituzione e risposta), se provate sono ritenute utili e o necessari al decidere in quanto relative alle circostanze dell'allontanamento dalla casa coniugale del sig. e dei CP_1 figli, fatti che eliminerebbero qualsiasi richiesta di mantenimento da parte dell'altro coniuge, come nel caso che ci occupa e dall'altro poiché non si rinviene alcuna norma processuale che disponga un termine decadenziale per la prova dei fatti rilevanti ai fini dell'addebito della separazione;
2. sempre in via istruttoria chiedesi darsi atto ed ammettersi le produzioni odierne, quella di conservatoria, Ispezione ipotecaria n. T1 170282 del 23/09/2025, quanto alla prova della mutata titolarità giuridica della ricorrente di beni immobili a seguito della scomparsa della madre della ricorrente, sig.ra e quella catastale, elemento presuntivo a conforto del Persona_3 primo, costituito da “Visura attuale sintetica per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 23/09/2025 Data: 23/09/2025 Visura n.: T367234/2025” (come da principi in materia della giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. civ. n. 11341/2018 secondo cui l'ordine di esibizione può essere disposto anche oltre i termini istruttori, se funzionale all'accertamento dei fatti rilevanti, ed ancora in ossequio di quanto chiarito dalla Suprema Corte, cfr. Cass. civ. n. 2032/2020, che ha precisato come l'art. 210 c.p.c. non è soggetto ai limiti temporali delle produzioni documentali delle parti) ed in ogni caso sono relative a documenti e circostanze emerse in data 28.3.2025 e 19.4.2025, successive allo spirare dei termini di legge fissate per l'istruttoria;
3. nella denegata ipotesi di mancata ammissione delle produzioni odierne, sia ordinato alla parte ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio degli atti relativi alla denuncia di successione di cui all'allegata visura catastale “SUCCESSIONE TESTAMENTARIA di del 10/01/2025 Sede CHIETI Persona_3
(CH) Registrazione Volume 88888 n. 134713 registrato in data 28/03/2025 - Trascrizione n. 5331.3/2025 Reparto PI di CHIETI in atti dal 09/04/2025”;
4. in via preliminare ed ulteriore gradata, si opus sit, disponendo apposita CTU tecnica diretta a ricostruire la consistenza patrimoniale ed economica della ricorrente, sig.ra e nel caso di contestazione della Parte_1 ricostruzione dei proventi da come da ordinanza dell'8.9.2025, apposita CP_3
CTU tecnica diretta ad accertare per il periodo 2012 / 2018, l'ammontare complessivo degli importi riscossi e/o beneficiati dalla ricorrente, quale proprietaria dell'impianto fotovoltaico, dui al giudizio, a titolo di incentivi, somme dovute per il contratto di scambio sul posto ed a titolo di eccedenze. Ed ancora concludendo NEL MERITO 5.emettere gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole, di seguito invocati;
6.dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile alla sig.ra
, nata a [...] il [...], per grave violazione dei doveri Parte_1 nascenti dal matrimonio, con conseguente rigetto delle domande di erogazione di assegno di mantenimento formulate da questa, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e disporre lo scioglimento della comunione legale dei beni tra i medesimi;
7.dichiarare ed accertare l'affidamento esclusivo dei figli, maggiorenni, non autonomi dal punto di vista economico, sigg. , nato Persona_1
a Medellin (Colombia) il 20.4.2000 e , nata a [...] Persona_2
(Colombia) il 1.4.2001;
8.dichiarare ed accertare in ragione dell'affidamento dei figli, maggiorenni, non autonomi dal punto di vista economico, con il rigetto della domanda di accertamento del diritto di abitazione formulata, il diritto di abitazione in favore del sig. nella casa coniugale, sita in Chieti alla Via Pescara n. 594, CP_1 quale affidatario esclusivo e/o prevalente dei figli e sino alloro completa sistemazione economica;
9.dichiarare che la sig. corrisponda, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne, nato a Persona_1
Medellin (Colombia) il 20.4.2000 e nata a [...] Persona_2
(Colombia) il 1.4.2001, non ancora autonomi economicamente, la somma complessiva di €. 200,00 mensili;
l'importo sarà versato il giorno 15 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT al padre collocatario, sig. ; CP_1
10.accertare e dichiarare che, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali della ricorrente, le stesse vanno accertate, in ogni caso tenuto conto del reddito potenziale e/o fittizio traibile dalla proprietà degli immobili, accertati in comproprietà, anche alla luce della successione denunciata a seguito della scomparsa della madre della ricorrente stessa, come provato ed in ossequio tra gli altri all'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità da Cass. civ. n. 1119/2020, secondo il quale, il reddito da immobili può essere stimato anche in assenza di locazione, considerando la potenziale rendita o il valore patrimoniale ed ancora da Cass. civ. n. 20857/2023, secondo cui il giudice può attribuire un reddito presunto in base al patrimonio immobiliare, se il coniuge non fornisce prove contrarie, che nel caso sono state non fornite : il tutto avuto riguardo alle proprietà immobiliari complessive, anche quelle non locate ed ad esempio quanto all'unità immobiliare di residenza, già casa coniugale dei coniugi, riportate al N.C.E.U. del Comune di Chieti al fg. 28, p.lla 4392, sub. 2, 4, 5, 6 e 7, con rendite catastali di € 1.464,16 (sub. 2) (A/2), di € 277,44 (sub. 4) (C/6), di € 4.100, 72 (sub. 5) (C/1), di € 453,19 (sub. 6) (A/2), di € 653,32 (sub. 7) (A/2) (cfr. allegati) ed ancora tra gli altri alla proprietà di bene immobile riportato al N.C.E.U. del Comune di Cepagatti al fg. 22, p.lla 221, con rendita catastale di € 189,64 (C/3); 11.accertare e dichiarare che, in ossequio a quanto disposto dal Preg.mo Giudice
/Istruttore - Relatore, con ordinanza resa fuori udienza l'8.9.2025, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali della ricorrente, le stesse vanno accertate, tenuto conto dello stesso reddito fittizio e/o potenziale ricavabile dalla gestione di impianto fotovoltaico, di potenza nominale di 19,32 kwh, posto sull' immobile di comproprietà sito alla Via Pescara n. 594 di Chieti, riportato al N.C.E.U. del Comune di Chieti al fg. 28, p.lla 4392, sub. 2, 4, 5, 6 e 7, il quale, giusta convenzione A01H249269807 e contratto di scambio sul posto n.ro SSP00337618, la tariffa incentivante per impianti realizzati su edifici, prevista dal DM 5 maggio 2011, nella misura di 0,2720 euro/kwh, con tariffa costante in moneta, corrente per il periodo di venti anni, tra incentivi e contributi in regime di scambio sul posto (dall'entrata in esercizio 22.6.2012 e sino almeno a tutto il 2018), ha avuto una produzione di reddito erogata dal
[...]
riassunti come segue, tenuto conto della produzione Controparte_4 acquisita al processo, di parte ed ottenuta ex provvedimento istruttorio (avuto riguardo in particolare alla tabella di foglio excel fornita dal più chiara ed CP_3 intellegibile rispetto al documento in formato pdf) Legenda le produzione annua di Kwh vanno moltiplicate per l'icentivo riconosciuto di € 0,272 x Kwh)
Anno 2012 produzione annua di Kwh (11.791, rilevata x semestre e x 2 =23.582) importo erogazioni € 6.414,00
Anno 2013 produzione annua di Kwh 24.360 importo erogazioni € 6.152,91
Anno 2014 produzione annua di Kwh 24.360 importo erogazioni € 6.044,11
Anno 2015 produzione annua di Kwh 22.653 importo erogazioni € 6.161,61
Anno 2016 produzione annua di Kwh 21.894 importo erogazioni € 5.955,17
Anno 2017 produzione annua di Kwh 21.223 importo erogazioni € 5.772,66
Anno 2018 produzione annua di Kwh 17.523 importo erogazioni € 4.766,32 Totale annuo € 41.266,78 : 7 anni = € 5.895,25 A tale importi come da contratto vanno aggiunti gli importi dovuti per lo scambio sul posto che rammentiamo a noi stessi è : “Il sistema dello scambio sul posto , regolato dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici), è un meccanismo per valorizzare ulteriormente l' energia prodotta dal tuo impianto. Ulteriormente perchè, ricordiamolo, la prima e più significativa fonte di valorizzazione dell'energia prodotta è l' autoconsumo immediato, istantaneo. La quota di energia autoconsumata non passa dal contatore bidirezionale …….. , ma solo dal contatore di produzione, per passare direttamente al servizio della tua utenza. Questo passaggio “diretto” bypassa l'utilizzo della rete elettrica del gestore, evita quindi le spese ad esso connesse e le spese di prelevamento associate alla bolletta elettrica.”. Ed ancora per completare “Quando l'impianto fotovoltaico produce, l'energia prodotta ha due possibili “vie”:
• o viene direttamente auto-consumata nel momento stesso della produzione,
• oppure viene immessa in rete e conteggiata dal contatore di scambio. Se l'impianto fotovoltaico è dotato di un sistema di accumulo, allora l'energia ha una “terza via” che è l'accumulo in batterie. Quando l'impianto fotovoltaico non produce, l'energia necessaria viene prelevata dalla rete elettrica. Questa energia viene pagata normalmente attraverso le usuali bollette elettriche. Ogni utente avrà quindi le tariffe previste dal proprio operatore elettrico.” . Ed oltre “Dunque abbiamo: da un lato l'energia immessa, dall'altro lato l'energia prelevata. Questi due soli dati sono già sufficienti a calcolare il contributo dello scambio sul posto. Il contributo dello scambio sul posto è un “rimborso” fittizio (un “contributo”, appunto) che ripaga l'utente per l'energia che ha immesso in rete. La forma della remunerazione non è la sola “vendita” dell'energia, ma è la vendita dell'energia più il rimborso di parte dei servizi di rete: distribuzione, dispacciamento, misura, ed alcuni oneri generali di sistema. Ovviamente non vengono rimborsate le imposte. ……………… La formula di calcolo del Contributo in conto scambio, per impianti sotto i 20 Kw, è: Cs = min [ Oe;
Cei ] + CUsf x Es Dove:
• Oe = Onere energia, cioè il prezzo dell'energia elettrica prelevata dalla rete e pagato dall'utente. Il prezzo dell'energia è espresso in euro ed è il prodotto tra i Kwh prelevati ed il prezzo unico nazionale (PUN) (questo è un elemento di novità delle semplificazioni attuate da inizio 2013). Il prezzo unico nazionale è variabile in base ai prezzi di mercato ed è una media nazionale dei prezzi rilevati ogni mese in ogni regione. Quindi: Oe = Kwh x PUN.
• Cei = Controvalore dell'energia immessa, cioè il prezzo, o meglio il valore economico, dell'energia immessa in rete. Questo è il prodotto tra Kwh immessi ed il prezzo zonale dell'energia sul “mercato del giorno prima”. Ogni giorno infatti, in tempo reale, come una vera e propria borsa, i prezzi di acquisto e vendita dell'energia fluttuano in base alle dinamiche del mercato. Quindi: Cei = Kwh x prezzo energia sul mercato del giorno prima.
• CUsf = Corrispettivo Unitario di Scambio Forfettario, cioè un valore espresso in centesimi di euro calcolato forfettariamente dal gse in base a vari parametri. Nel dettaglio questo valore contiene le tariffe di: trasmissione, distribuzione, dispacciamento ed alcuni oneri normalmente addebitati in bolletta (componenti A, UC, UC3 e UC6) vigenti nel mese in corso (non viene rimborsata la componente MCT). Quindi: CUsf = c€/kwh
• Es = Energia Scambiata, cioè i Kwh che ho prima immesso e poi ri-prelevato per i miei consumi. Tecnicamente è pari al minimo tra kwh immessi e kwh prelevati in totale durante l'anno.
• Quindi: Es = Kwh scambiati con la rete. Questo è il contributo per compensare l'energia scambiata. Oltre a questo: se a fine anno il totale dell'energia immessa è superiore al totale dell'energia prelevata, allora si hanno delle eccedenze, cioè: surplus di energia immessa nella rete enel rispetto a quella prelevata per i propri consumi. Il corrispettivo per le eccedenze immesse è aggiuntivo rispetto al Cs (Contributo in conto scambio) di cui sopra. Questi kwh di eccedenza vengono remunerati al prezzo di mercato dell'energia e sono sottoposti a tassazione perchè fiscalmente sono equiparabili ad una vendita. Nonostante venga considerata come una
“vendita” di energia dell'utente al Gse, la liquidazione dell'eccedenza non richiede partita iva, ma la sola dichiarazione fiscale come “reddito occasionale” che si somma agli altri redditi della persona fisica. Quindi per arrivare alla stima del contributo sullo scambio sul posto si ha che “
…… Ipotizziamo un impianto fotovoltaico da 10 Kw. Con questo profilo di produzione/consumo su base annuale:
• energia prodotta: 12.000 kwh
• energia autoconsumata istantaneamente 4.000 kwh
• energia immessa in rete:
8.000 kwh
• energia prelevata dalla rete:
3.000 kwh Contributo scambio sul posto Formula: Cs = min [Oe;Cei] + CUsf x Es Ipotizziamo il Prezzo Unico Nazionale dell'energia a 0,08 €/kwh ed il prezzo dell'energia sul mercato del giorno prima a 0,07 €/kwh. Ipotizziamo anche il corrispettivo unitario forfettario relativo ai servizi (distribuz., dispacciamento, trasporto, misura e alcuni oneri di sistema) a 0,06 €/Kwh. Quest'ultimo parametro è quello più ostico da calcolare. Cs = min [ 0,08 x 3.000 ; 0,07 x 8.000] + 0,06 x 3.000=
- min [ 240 ; 560 ] + 0,06 x 3.000=
- 240 + 180 = 420 euro. Il contributo potrebbe essere intorno ai 420 euro.”. Avendo nel nostro caso un impianto di potenza doppia rispetto a quella in esempio si ha una stima media annua di almeno € 840,00 annui per lo scambio sul posto. Così per un totale di € 6.735,25, quale somma degli importi ottenuti a titolo di incentivo, e di scambio sul posto. A questi importi poi da ultimo bisogna aggiungere il calcolo delle cd. eccedenze che rammentiamo a noi stessi è la differenza tra l'energia prodotta e quella consumata : “ …….. Eccedenze In questo esempio, infine, le immissioni totali di energia in rete (8.000 kwh) sono maggiori dei prelievi (3.000 kwh), o meglio: il valore economico delle immissioni in rete è maggiore del valore economico dei prelievi fatti dalla rete. Per questo motivo il titolare dell'impianto potrà beneficiare, oltre che del contributo in conto scambio, di un'eccedenza per tutta l'energia immessa in rete in più rispetto a quella prelevata. Qual è il valore economico di questa eccedenza? Non è altro che la differenza tra il valore dell'energia immessa ed il valore dell'energia prelevata. Nel nostro esempio sopra riportato l'eccedenza è pari a questa differenza: Eccedenza = [ (0,07 x 8.000) – (0,08 x 3.000) ] € =
- 560 – 240 = 320 € Se il titolare richiede la sua liquidazione monetaria, questa verrà sottoposta a tassazione (come “Altri redditi” Irpef, non serve partita Iva per i piccoli impianti). In caso contrario questi 320 euro verranno messi a credito nel contributo dello scambio sul posto dell'anno successivo.” (tratto da https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/scambio-sul- posto-calcolo-con-esempio-pratico). E così per un totale complessivo di incentivi, corrispettivo per lo scambio sul posto ed eccedenze di € 7.055,25, come dedotto, prodotto ed allegato sin dalla comparsa di costituzione e risposta, somme che si richiede siano accertate e dichiarate come reddito fittizio e/o potenziale per ricostruire la situazione economico patrimoniale della ricorrente, sino all'attualità, nel contempo accertando e dichiarando come i redditi degli anni successivi, alla data del 9.12.2018, allontanamento forzato dalla casa coniugale del coniuge e dei figli adottati, non sono valutabili in quanto il loro ammontare è dipeso, come elementi di prova presuntivi ed acquisiti, dall'uso della norma diligenza e perizia nella gestione dello stesso impianto fotovoltaico, oggetto dell'accertamento giudiziale, peraltro presso il G.S.E., come disposto dal Preg.mo Giudice Istruttore e Relatore;
12.dichiarare che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, necessarie (tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N.), dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, siano poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere previamente concordate tra i coniugi;
13. con il rigetto delle eccezioni, allegazioni e domande tutte formulate dalla parte ricorrente, con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario 12,5%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.11.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge, sig. , con il quale ha CP_1 contratto matrimonio in data 3/9/1994 in Pescara con rito concordatario, scegliendo il regime della comunione dei beni. Nell'atto introduttivo ha premesso che da tale unione non sono nati figli, ma la coppia ha adottato due fratelli, e , nati, rispettivamente, il Per_4 Persona_2
20.4.2000 ed il 1.4.2001, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Ha aggiunto che da diversi anni vivono separati, la ricorrente nella casa coniugale a Chieti, Via Pescara n. 594 ed il resistente nella medesima città in Via Ortona n. 6 con i due figli adottati. Ha dichiarato di essere proprietaria della casa coniugale e di non avere reddito ad eccezione di un canone di € 500,00 mensili mentre il resistente, libero professionista, è proprietario in via esclusiva dello studio in Pescara, Via Monte Fato. Ha, dunque, chiesto l'assegnazione della casa coniugale, disporsi che i figli vivano col padre ed un assegno di mantenimento di € 600,00. Si è costituito il sig. lamentando, in primis, l'intromissione nel CP_1 menage familiare della suocera e di aver sopportato ingenti spese per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale anche per l'istallazione di un impianto fotovoltaico. Tale impianto produrrebbe, a favore della ricorrente, un reddito annuo medio di € 7.000,00. Ha aggiunto di dover corrispondere mensilmente la rata del mutuo di € 825,00 per l'acquisto dello studio. Ha aggiunto di avere un reddito medio di lavoro autonomo nell'ultimo triennio pari ad € 22.000,00 circa, con costi di locazione annua di appartamento per € 6.900,00 e spese per il finanziamento acceso (per acquisto di bene personale) per
€ 9.900,00. Ha, dunque, chiesto l'addebito della separazione in capo alla ricorrente, disporsi l'affido esclusivo dei figli a suo favore e l'assegnazione della casa coniugale nonché un contributo per il mantenimento dei figli di € 200,00 per ciascuno a carico della controparte. Ciò detto, si osserva quanto segue. Stante la maggiore età dei figli, non può disporsi nulla in ordine al loro affido esclusivo come richiesto dal resistente. Anche la domanda di mantenimento dei figli non può essere accolta, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova in ordine alle circostanze che ne premettono il riconoscimento. Infatti, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ancora, sprovvista di prova risulta la domanda di addebito, avendo il resistente formulato capitoli di prova inammissibili come indicato nell'ordinanza del 15.4.2025 da intendersi richiamata e trascritta. Del pari, inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti e la richiesta di parte ricorrente stabilire che i figli maggiorenni vivano con il padre, trattandosi di figli maggiorenni e, per quanto consta, economicamente indipendenti o, comunque, non aventi diritto al mantenimento. Essendo stata pronunciata sentenza non definitiva sullo status, unica questione è la debenza o meno dell'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente. Va preliminarmente rammentato che a norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Al fine della quantificazione il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007). Essendo ammessa la prova presuntiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 10/08/2001) ben può ritenersi che i coniugi abbiano tenuto uno stile di vita medio, considerando che hanno adottato due figli ed il resistente ha, anche, acquistato uno studio in Pescara. Ebbene, quanto alla condizione economica della ricorrente, la stessa, come da Contr comunicazione del risulta aver percepito, per il 2024, la somma lorda di € 4.260,60 e, per sua stessa ammissione, percepisce € 500,00 da altro immobile locato. Deve, infine, darsi rilevanza alla sopravvenuta divisione a seguito del decesso della madre che l'ha vista assegnataria della casa di Chieti, alla Via Pescara n. 594 (atto sopravvenuto del 4.8.2025). Con tale atto la ricorrente è divenuta proprietaria esclusiva dei seguenti immobili:
- unità immobiliare ad uso abitativo, ubicata al primo piano, composta da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno e balcone, a confine con vano scala, con affaccio nel Comune di Chieti, alla Via Pescara n. 594, con p.lla 693, con p.lla 4647, con p.lla 802, salvo altri distinta in catasto fabbricati al foglio 28, p.lla 4392 sub. 9, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, sup. cat. mq. 139;
- unità immobiliare ad uso abitativo, ubicata al secondo primo, composta da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due disimpegni, bagno, due ripostigli, locale di sgombero e terrazza, a confine con gli stessi di cui sopra, salvo altri distinta in catasto fabbricati al foglio 28, p.lla 4392 sub. 7, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, sup. cat. mq. 142 (si veda atto del 4.8.2025). Inoltre, in forza della, successione testamentaria di del Persona_3
10/01/2025 Sede CHIETI (CH) Registrazione Volume 88888 n. 134713 registrato in data 28/03/2025 - Trascrizione n. 5331.3/2025 Reparto PI di CHIETI in atti dal 09/04/2025 è divenuta proprietaria per ½ dell'immobile VIA PESCARA n. 600 Piano S1-T, Rendita: Euro 4.100,72 (e non piena proprietaria come dedotto dal resistente). Risulta proprietaria anche di 1/3 (salva diversa intestazione a fronte del decesso della predetta sig.ra , ma non vi è documentazione al riguardo), Per_3 dell'immobile in Cepagatti, di 153 m2, rendita € 189,64. Rivalutando la rendita catastale del 5%, si arriva ad un reddito di € 3.710,52. Il reddito della ricorrente può, dunque, stimarsi, con buona approssimazione, intorno ad € 14.000,00 annui lordi. Dunque, appare quo determinare in € 200,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del resistente. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, possono interamente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. pone a carico di (C.F.: un assegno di CP_1 C.F._2 mantenimento di € 200,00 oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 2026 in favore di (C.F.: Parte_1
; C.F._3
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 9.12.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco TURCO dott. Guido CAMPLI
in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1324 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Chieti, Viale Abruzzo n° 132, presso lo studio dell'Avv. Antonella Capretti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Spoltore, Via Massera n. 54, presso lo studio dell'Avv. Massimo Santarelli, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: per la ricorrente: - dichiarare la separazione personale dei coniugi e - assegnare la casa coniugale sita in Chieti Parte_1 CP_1 alla via Pescara n.594 (al NCEU foglio 28 particella 4392 sub.3) alla sig.ra
- disporre che i figli maggiorenni della coppia continuino a Parte_1 vivere con il padre in Chieti alla via Ortona n.6 ovvero scelgano liberamente altra residenza - rigettare tutte le domande in punto di affido, collocamento della prole e visite del genitore non collocatario con i figli della coppia in quanto maggiorenni;
- rigettare la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento a carico della ricorrente in favore dei figli siccome economicamente autosufficienti;
- accogliere la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente da parte del coniuge nella misura di
€.600,00 ovvero altra maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia;
- con vittoria delle spese e competenze di lite in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da allegata istanza di liquidazione con nota spese. Per il resistente: in via preliminare:
1. la revoca parziale dell'ordinanza emessa dal Preg.mo Giudice Istruttore in data 15.4.2025 e segnatamente ammissione di prova per testi dei sigg. Persona_1
nato a [...] il [...] e
[...] Persona_2
, sulle circostanze di cui in narrativa della comparsa ai nn. 16 e 17, in
[...] quanto da un lato dette circostanze (la cd. “cacciata” di casa di marito e figli adottati del 9.12.2018, denunciata sin dalla comparsa di costituzione e risposta), se provate sono ritenute utili e o necessari al decidere in quanto relative alle circostanze dell'allontanamento dalla casa coniugale del sig. e dei CP_1 figli, fatti che eliminerebbero qualsiasi richiesta di mantenimento da parte dell'altro coniuge, come nel caso che ci occupa e dall'altro poiché non si rinviene alcuna norma processuale che disponga un termine decadenziale per la prova dei fatti rilevanti ai fini dell'addebito della separazione;
2. sempre in via istruttoria chiedesi darsi atto ed ammettersi le produzioni odierne, quella di conservatoria, Ispezione ipotecaria n. T1 170282 del 23/09/2025, quanto alla prova della mutata titolarità giuridica della ricorrente di beni immobili a seguito della scomparsa della madre della ricorrente, sig.ra e quella catastale, elemento presuntivo a conforto del Persona_3 primo, costituito da “Visura attuale sintetica per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 23/09/2025 Data: 23/09/2025 Visura n.: T367234/2025” (come da principi in materia della giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. civ. n. 11341/2018 secondo cui l'ordine di esibizione può essere disposto anche oltre i termini istruttori, se funzionale all'accertamento dei fatti rilevanti, ed ancora in ossequio di quanto chiarito dalla Suprema Corte, cfr. Cass. civ. n. 2032/2020, che ha precisato come l'art. 210 c.p.c. non è soggetto ai limiti temporali delle produzioni documentali delle parti) ed in ogni caso sono relative a documenti e circostanze emerse in data 28.3.2025 e 19.4.2025, successive allo spirare dei termini di legge fissate per l'istruttoria;
3. nella denegata ipotesi di mancata ammissione delle produzioni odierne, sia ordinato alla parte ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio degli atti relativi alla denuncia di successione di cui all'allegata visura catastale “SUCCESSIONE TESTAMENTARIA di del 10/01/2025 Sede CHIETI Persona_3
(CH) Registrazione Volume 88888 n. 134713 registrato in data 28/03/2025 - Trascrizione n. 5331.3/2025 Reparto PI di CHIETI in atti dal 09/04/2025”;
4. in via preliminare ed ulteriore gradata, si opus sit, disponendo apposita CTU tecnica diretta a ricostruire la consistenza patrimoniale ed economica della ricorrente, sig.ra e nel caso di contestazione della Parte_1 ricostruzione dei proventi da come da ordinanza dell'8.9.2025, apposita CP_3
CTU tecnica diretta ad accertare per il periodo 2012 / 2018, l'ammontare complessivo degli importi riscossi e/o beneficiati dalla ricorrente, quale proprietaria dell'impianto fotovoltaico, dui al giudizio, a titolo di incentivi, somme dovute per il contratto di scambio sul posto ed a titolo di eccedenze. Ed ancora concludendo NEL MERITO 5.emettere gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole, di seguito invocati;
6.dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile alla sig.ra
, nata a [...] il [...], per grave violazione dei doveri Parte_1 nascenti dal matrimonio, con conseguente rigetto delle domande di erogazione di assegno di mantenimento formulate da questa, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e disporre lo scioglimento della comunione legale dei beni tra i medesimi;
7.dichiarare ed accertare l'affidamento esclusivo dei figli, maggiorenni, non autonomi dal punto di vista economico, sigg. , nato Persona_1
a Medellin (Colombia) il 20.4.2000 e , nata a [...] Persona_2
(Colombia) il 1.4.2001;
8.dichiarare ed accertare in ragione dell'affidamento dei figli, maggiorenni, non autonomi dal punto di vista economico, con il rigetto della domanda di accertamento del diritto di abitazione formulata, il diritto di abitazione in favore del sig. nella casa coniugale, sita in Chieti alla Via Pescara n. 594, CP_1 quale affidatario esclusivo e/o prevalente dei figli e sino alloro completa sistemazione economica;
9.dichiarare che la sig. corrisponda, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne, nato a Persona_1
Medellin (Colombia) il 20.4.2000 e nata a [...] Persona_2
(Colombia) il 1.4.2001, non ancora autonomi economicamente, la somma complessiva di €. 200,00 mensili;
l'importo sarà versato il giorno 15 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT al padre collocatario, sig. ; CP_1
10.accertare e dichiarare che, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali della ricorrente, le stesse vanno accertate, in ogni caso tenuto conto del reddito potenziale e/o fittizio traibile dalla proprietà degli immobili, accertati in comproprietà, anche alla luce della successione denunciata a seguito della scomparsa della madre della ricorrente stessa, come provato ed in ossequio tra gli altri all'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità da Cass. civ. n. 1119/2020, secondo il quale, il reddito da immobili può essere stimato anche in assenza di locazione, considerando la potenziale rendita o il valore patrimoniale ed ancora da Cass. civ. n. 20857/2023, secondo cui il giudice può attribuire un reddito presunto in base al patrimonio immobiliare, se il coniuge non fornisce prove contrarie, che nel caso sono state non fornite : il tutto avuto riguardo alle proprietà immobiliari complessive, anche quelle non locate ed ad esempio quanto all'unità immobiliare di residenza, già casa coniugale dei coniugi, riportate al N.C.E.U. del Comune di Chieti al fg. 28, p.lla 4392, sub. 2, 4, 5, 6 e 7, con rendite catastali di € 1.464,16 (sub. 2) (A/2), di € 277,44 (sub. 4) (C/6), di € 4.100, 72 (sub. 5) (C/1), di € 453,19 (sub. 6) (A/2), di € 653,32 (sub. 7) (A/2) (cfr. allegati) ed ancora tra gli altri alla proprietà di bene immobile riportato al N.C.E.U. del Comune di Cepagatti al fg. 22, p.lla 221, con rendita catastale di € 189,64 (C/3); 11.accertare e dichiarare che, in ossequio a quanto disposto dal Preg.mo Giudice
/Istruttore - Relatore, con ordinanza resa fuori udienza l'8.9.2025, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali della ricorrente, le stesse vanno accertate, tenuto conto dello stesso reddito fittizio e/o potenziale ricavabile dalla gestione di impianto fotovoltaico, di potenza nominale di 19,32 kwh, posto sull' immobile di comproprietà sito alla Via Pescara n. 594 di Chieti, riportato al N.C.E.U. del Comune di Chieti al fg. 28, p.lla 4392, sub. 2, 4, 5, 6 e 7, il quale, giusta convenzione A01H249269807 e contratto di scambio sul posto n.ro SSP00337618, la tariffa incentivante per impianti realizzati su edifici, prevista dal DM 5 maggio 2011, nella misura di 0,2720 euro/kwh, con tariffa costante in moneta, corrente per il periodo di venti anni, tra incentivi e contributi in regime di scambio sul posto (dall'entrata in esercizio 22.6.2012 e sino almeno a tutto il 2018), ha avuto una produzione di reddito erogata dal
[...]
riassunti come segue, tenuto conto della produzione Controparte_4 acquisita al processo, di parte ed ottenuta ex provvedimento istruttorio (avuto riguardo in particolare alla tabella di foglio excel fornita dal più chiara ed CP_3 intellegibile rispetto al documento in formato pdf) Legenda le produzione annua di Kwh vanno moltiplicate per l'icentivo riconosciuto di € 0,272 x Kwh)
Anno 2012 produzione annua di Kwh (11.791, rilevata x semestre e x 2 =23.582) importo erogazioni € 6.414,00
Anno 2013 produzione annua di Kwh 24.360 importo erogazioni € 6.152,91
Anno 2014 produzione annua di Kwh 24.360 importo erogazioni € 6.044,11
Anno 2015 produzione annua di Kwh 22.653 importo erogazioni € 6.161,61
Anno 2016 produzione annua di Kwh 21.894 importo erogazioni € 5.955,17
Anno 2017 produzione annua di Kwh 21.223 importo erogazioni € 5.772,66
Anno 2018 produzione annua di Kwh 17.523 importo erogazioni € 4.766,32 Totale annuo € 41.266,78 : 7 anni = € 5.895,25 A tale importi come da contratto vanno aggiunti gli importi dovuti per lo scambio sul posto che rammentiamo a noi stessi è : “Il sistema dello scambio sul posto , regolato dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici), è un meccanismo per valorizzare ulteriormente l' energia prodotta dal tuo impianto. Ulteriormente perchè, ricordiamolo, la prima e più significativa fonte di valorizzazione dell'energia prodotta è l' autoconsumo immediato, istantaneo. La quota di energia autoconsumata non passa dal contatore bidirezionale …….. , ma solo dal contatore di produzione, per passare direttamente al servizio della tua utenza. Questo passaggio “diretto” bypassa l'utilizzo della rete elettrica del gestore, evita quindi le spese ad esso connesse e le spese di prelevamento associate alla bolletta elettrica.”. Ed ancora per completare “Quando l'impianto fotovoltaico produce, l'energia prodotta ha due possibili “vie”:
• o viene direttamente auto-consumata nel momento stesso della produzione,
• oppure viene immessa in rete e conteggiata dal contatore di scambio. Se l'impianto fotovoltaico è dotato di un sistema di accumulo, allora l'energia ha una “terza via” che è l'accumulo in batterie. Quando l'impianto fotovoltaico non produce, l'energia necessaria viene prelevata dalla rete elettrica. Questa energia viene pagata normalmente attraverso le usuali bollette elettriche. Ogni utente avrà quindi le tariffe previste dal proprio operatore elettrico.” . Ed oltre “Dunque abbiamo: da un lato l'energia immessa, dall'altro lato l'energia prelevata. Questi due soli dati sono già sufficienti a calcolare il contributo dello scambio sul posto. Il contributo dello scambio sul posto è un “rimborso” fittizio (un “contributo”, appunto) che ripaga l'utente per l'energia che ha immesso in rete. La forma della remunerazione non è la sola “vendita” dell'energia, ma è la vendita dell'energia più il rimborso di parte dei servizi di rete: distribuzione, dispacciamento, misura, ed alcuni oneri generali di sistema. Ovviamente non vengono rimborsate le imposte. ……………… La formula di calcolo del Contributo in conto scambio, per impianti sotto i 20 Kw, è: Cs = min [ Oe;
Cei ] + CUsf x Es Dove:
• Oe = Onere energia, cioè il prezzo dell'energia elettrica prelevata dalla rete e pagato dall'utente. Il prezzo dell'energia è espresso in euro ed è il prodotto tra i Kwh prelevati ed il prezzo unico nazionale (PUN) (questo è un elemento di novità delle semplificazioni attuate da inizio 2013). Il prezzo unico nazionale è variabile in base ai prezzi di mercato ed è una media nazionale dei prezzi rilevati ogni mese in ogni regione. Quindi: Oe = Kwh x PUN.
• Cei = Controvalore dell'energia immessa, cioè il prezzo, o meglio il valore economico, dell'energia immessa in rete. Questo è il prodotto tra Kwh immessi ed il prezzo zonale dell'energia sul “mercato del giorno prima”. Ogni giorno infatti, in tempo reale, come una vera e propria borsa, i prezzi di acquisto e vendita dell'energia fluttuano in base alle dinamiche del mercato. Quindi: Cei = Kwh x prezzo energia sul mercato del giorno prima.
• CUsf = Corrispettivo Unitario di Scambio Forfettario, cioè un valore espresso in centesimi di euro calcolato forfettariamente dal gse in base a vari parametri. Nel dettaglio questo valore contiene le tariffe di: trasmissione, distribuzione, dispacciamento ed alcuni oneri normalmente addebitati in bolletta (componenti A, UC, UC3 e UC6) vigenti nel mese in corso (non viene rimborsata la componente MCT). Quindi: CUsf = c€/kwh
• Es = Energia Scambiata, cioè i Kwh che ho prima immesso e poi ri-prelevato per i miei consumi. Tecnicamente è pari al minimo tra kwh immessi e kwh prelevati in totale durante l'anno.
• Quindi: Es = Kwh scambiati con la rete. Questo è il contributo per compensare l'energia scambiata. Oltre a questo: se a fine anno il totale dell'energia immessa è superiore al totale dell'energia prelevata, allora si hanno delle eccedenze, cioè: surplus di energia immessa nella rete enel rispetto a quella prelevata per i propri consumi. Il corrispettivo per le eccedenze immesse è aggiuntivo rispetto al Cs (Contributo in conto scambio) di cui sopra. Questi kwh di eccedenza vengono remunerati al prezzo di mercato dell'energia e sono sottoposti a tassazione perchè fiscalmente sono equiparabili ad una vendita. Nonostante venga considerata come una
“vendita” di energia dell'utente al Gse, la liquidazione dell'eccedenza non richiede partita iva, ma la sola dichiarazione fiscale come “reddito occasionale” che si somma agli altri redditi della persona fisica. Quindi per arrivare alla stima del contributo sullo scambio sul posto si ha che “
…… Ipotizziamo un impianto fotovoltaico da 10 Kw. Con questo profilo di produzione/consumo su base annuale:
• energia prodotta: 12.000 kwh
• energia autoconsumata istantaneamente 4.000 kwh
• energia immessa in rete:
8.000 kwh
• energia prelevata dalla rete:
3.000 kwh Contributo scambio sul posto Formula: Cs = min [Oe;Cei] + CUsf x Es Ipotizziamo il Prezzo Unico Nazionale dell'energia a 0,08 €/kwh ed il prezzo dell'energia sul mercato del giorno prima a 0,07 €/kwh. Ipotizziamo anche il corrispettivo unitario forfettario relativo ai servizi (distribuz., dispacciamento, trasporto, misura e alcuni oneri di sistema) a 0,06 €/Kwh. Quest'ultimo parametro è quello più ostico da calcolare. Cs = min [ 0,08 x 3.000 ; 0,07 x 8.000] + 0,06 x 3.000=
- min [ 240 ; 560 ] + 0,06 x 3.000=
- 240 + 180 = 420 euro. Il contributo potrebbe essere intorno ai 420 euro.”. Avendo nel nostro caso un impianto di potenza doppia rispetto a quella in esempio si ha una stima media annua di almeno € 840,00 annui per lo scambio sul posto. Così per un totale di € 6.735,25, quale somma degli importi ottenuti a titolo di incentivo, e di scambio sul posto. A questi importi poi da ultimo bisogna aggiungere il calcolo delle cd. eccedenze che rammentiamo a noi stessi è la differenza tra l'energia prodotta e quella consumata : “ …….. Eccedenze In questo esempio, infine, le immissioni totali di energia in rete (8.000 kwh) sono maggiori dei prelievi (3.000 kwh), o meglio: il valore economico delle immissioni in rete è maggiore del valore economico dei prelievi fatti dalla rete. Per questo motivo il titolare dell'impianto potrà beneficiare, oltre che del contributo in conto scambio, di un'eccedenza per tutta l'energia immessa in rete in più rispetto a quella prelevata. Qual è il valore economico di questa eccedenza? Non è altro che la differenza tra il valore dell'energia immessa ed il valore dell'energia prelevata. Nel nostro esempio sopra riportato l'eccedenza è pari a questa differenza: Eccedenza = [ (0,07 x 8.000) – (0,08 x 3.000) ] € =
- 560 – 240 = 320 € Se il titolare richiede la sua liquidazione monetaria, questa verrà sottoposta a tassazione (come “Altri redditi” Irpef, non serve partita Iva per i piccoli impianti). In caso contrario questi 320 euro verranno messi a credito nel contributo dello scambio sul posto dell'anno successivo.” (tratto da https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/scambio-sul- posto-calcolo-con-esempio-pratico). E così per un totale complessivo di incentivi, corrispettivo per lo scambio sul posto ed eccedenze di € 7.055,25, come dedotto, prodotto ed allegato sin dalla comparsa di costituzione e risposta, somme che si richiede siano accertate e dichiarate come reddito fittizio e/o potenziale per ricostruire la situazione economico patrimoniale della ricorrente, sino all'attualità, nel contempo accertando e dichiarando come i redditi degli anni successivi, alla data del 9.12.2018, allontanamento forzato dalla casa coniugale del coniuge e dei figli adottati, non sono valutabili in quanto il loro ammontare è dipeso, come elementi di prova presuntivi ed acquisiti, dall'uso della norma diligenza e perizia nella gestione dello stesso impianto fotovoltaico, oggetto dell'accertamento giudiziale, peraltro presso il G.S.E., come disposto dal Preg.mo Giudice Istruttore e Relatore;
12.dichiarare che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, necessarie (tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N.), dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, siano poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere previamente concordate tra i coniugi;
13. con il rigetto delle eccezioni, allegazioni e domande tutte formulate dalla parte ricorrente, con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario 12,5%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.11.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge, sig. , con il quale ha CP_1 contratto matrimonio in data 3/9/1994 in Pescara con rito concordatario, scegliendo il regime della comunione dei beni. Nell'atto introduttivo ha premesso che da tale unione non sono nati figli, ma la coppia ha adottato due fratelli, e , nati, rispettivamente, il Per_4 Persona_2
20.4.2000 ed il 1.4.2001, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Ha aggiunto che da diversi anni vivono separati, la ricorrente nella casa coniugale a Chieti, Via Pescara n. 594 ed il resistente nella medesima città in Via Ortona n. 6 con i due figli adottati. Ha dichiarato di essere proprietaria della casa coniugale e di non avere reddito ad eccezione di un canone di € 500,00 mensili mentre il resistente, libero professionista, è proprietario in via esclusiva dello studio in Pescara, Via Monte Fato. Ha, dunque, chiesto l'assegnazione della casa coniugale, disporsi che i figli vivano col padre ed un assegno di mantenimento di € 600,00. Si è costituito il sig. lamentando, in primis, l'intromissione nel CP_1 menage familiare della suocera e di aver sopportato ingenti spese per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale anche per l'istallazione di un impianto fotovoltaico. Tale impianto produrrebbe, a favore della ricorrente, un reddito annuo medio di € 7.000,00. Ha aggiunto di dover corrispondere mensilmente la rata del mutuo di € 825,00 per l'acquisto dello studio. Ha aggiunto di avere un reddito medio di lavoro autonomo nell'ultimo triennio pari ad € 22.000,00 circa, con costi di locazione annua di appartamento per € 6.900,00 e spese per il finanziamento acceso (per acquisto di bene personale) per
€ 9.900,00. Ha, dunque, chiesto l'addebito della separazione in capo alla ricorrente, disporsi l'affido esclusivo dei figli a suo favore e l'assegnazione della casa coniugale nonché un contributo per il mantenimento dei figli di € 200,00 per ciascuno a carico della controparte. Ciò detto, si osserva quanto segue. Stante la maggiore età dei figli, non può disporsi nulla in ordine al loro affido esclusivo come richiesto dal resistente. Anche la domanda di mantenimento dei figli non può essere accolta, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova in ordine alle circostanze che ne premettono il riconoscimento. Infatti, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ancora, sprovvista di prova risulta la domanda di addebito, avendo il resistente formulato capitoli di prova inammissibili come indicato nell'ordinanza del 15.4.2025 da intendersi richiamata e trascritta. Del pari, inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti e la richiesta di parte ricorrente stabilire che i figli maggiorenni vivano con il padre, trattandosi di figli maggiorenni e, per quanto consta, economicamente indipendenti o, comunque, non aventi diritto al mantenimento. Essendo stata pronunciata sentenza non definitiva sullo status, unica questione è la debenza o meno dell'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente. Va preliminarmente rammentato che a norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Al fine della quantificazione il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007). Essendo ammessa la prova presuntiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 10/08/2001) ben può ritenersi che i coniugi abbiano tenuto uno stile di vita medio, considerando che hanno adottato due figli ed il resistente ha, anche, acquistato uno studio in Pescara. Ebbene, quanto alla condizione economica della ricorrente, la stessa, come da Contr comunicazione del risulta aver percepito, per il 2024, la somma lorda di € 4.260,60 e, per sua stessa ammissione, percepisce € 500,00 da altro immobile locato. Deve, infine, darsi rilevanza alla sopravvenuta divisione a seguito del decesso della madre che l'ha vista assegnataria della casa di Chieti, alla Via Pescara n. 594 (atto sopravvenuto del 4.8.2025). Con tale atto la ricorrente è divenuta proprietaria esclusiva dei seguenti immobili:
- unità immobiliare ad uso abitativo, ubicata al primo piano, composta da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno e balcone, a confine con vano scala, con affaccio nel Comune di Chieti, alla Via Pescara n. 594, con p.lla 693, con p.lla 4647, con p.lla 802, salvo altri distinta in catasto fabbricati al foglio 28, p.lla 4392 sub. 9, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, sup. cat. mq. 139;
- unità immobiliare ad uso abitativo, ubicata al secondo primo, composta da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due disimpegni, bagno, due ripostigli, locale di sgombero e terrazza, a confine con gli stessi di cui sopra, salvo altri distinta in catasto fabbricati al foglio 28, p.lla 4392 sub. 7, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, sup. cat. mq. 142 (si veda atto del 4.8.2025). Inoltre, in forza della, successione testamentaria di del Persona_3
10/01/2025 Sede CHIETI (CH) Registrazione Volume 88888 n. 134713 registrato in data 28/03/2025 - Trascrizione n. 5331.3/2025 Reparto PI di CHIETI in atti dal 09/04/2025 è divenuta proprietaria per ½ dell'immobile VIA PESCARA n. 600 Piano S1-T, Rendita: Euro 4.100,72 (e non piena proprietaria come dedotto dal resistente). Risulta proprietaria anche di 1/3 (salva diversa intestazione a fronte del decesso della predetta sig.ra , ma non vi è documentazione al riguardo), Per_3 dell'immobile in Cepagatti, di 153 m2, rendita € 189,64. Rivalutando la rendita catastale del 5%, si arriva ad un reddito di € 3.710,52. Il reddito della ricorrente può, dunque, stimarsi, con buona approssimazione, intorno ad € 14.000,00 annui lordi. Dunque, appare quo determinare in € 200,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del resistente. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, possono interamente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. pone a carico di (C.F.: un assegno di CP_1 C.F._2 mantenimento di € 200,00 oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 2026 in favore di (C.F.: Parte_1
; C.F._3
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 9.12.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco TURCO dott. Guido CAMPLI