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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3634 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 9.7.2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DE MASI GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. MATERA PASQUALE, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato allegato al ricorso monitorio;
opposto
FATTO
Con il ricorso monitorio depositato il 9.4.2020, chiedeva di Controparte_1 ingiungere a il pagamento di € 6.100,00 per la sistemazione di Parte_1
un piazzale di sua proprietà in Airola (BN), alla Via Pantaniello, di circa 6000 mq con ricarica di spessore cm 10 di misto stabilizzato realizzata nel 2016; alla luce della scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta il 14.3.2018, il decreto ingiuntivo veniva concesso provvisoriamente esecutivo.
Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 730/2020 precisando che i lavori erano stati commissionati dal suocero
1 ( ) e che dallo stesso erano stati integralmente pagati (come da Controparte_2
quietanze allegate all'atto di opposizione sottoscritte il 12.8.2016 ed il 7.11.2016, con allegati i 9 assegni versati per il saldo), ma lei aveva sottoscritto quel riconoscimento del debito, non sapendo che i lavori erano già stati integralmente pagati dal suocero
(che era all'estero al momento della sottoscrizione).
Costituendosi in giudizio, contestava fermamente l'avversa opposizione ed, CP_1
in particolare disconosceva la sottoscrizione apposta sulla quietanza in calce alla scrittura del 7.11.2016 ed evidenziava che la quietanza (disconosciuta) era stata rilasciata per la SISTEMAZIONE PIAZZALE di circa 6000 mq con materiale esistente in cantiere idoneo per rilevati e massicciate, mentre la fattura n. 4/2018 (posta a fondamento del ricorso monitorio unitamente al riconoscimento del debito) era relativa ai lavori di sistemazione del piazzale di circa 6000 mq con la fornitura di misto stabilizzato per lo spessore di 10 cm, ossia con materiale proveniente dal sito di prelievo presso l'impianto di calcestruzzi dell'opposti in Bucciano; depositando il certificato delle analisi rilasciato il giorno 11.07.2016 dal laboratorio CHEMIA S.R.L. di San Giorgio del Sannio a riprova della qualità della fornitura e della sua provenienza nonché della sua destinazione.
Con ordinanza del 30.7.2021 il precedente G.I. accoglieva l'istanza ex art. 649 c.p.c.., quindi, espletata la prova orale solo nei termini ammessi dalla sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo) con l'ordinanza del 6.7.2022, la causa veniva direttamente ritenuta matura per la decisione (con implicito rigetto delle ulteriori istanze istruttorie pur formulate dalle parti).
All'udienza del 9.7.2024, quindi, la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti che si riportavano ai propri atti e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento.
Con la scrittura privata di riconoscimento del debito allegata al ricorso monitorio, infatti, parte opposta/attrice in senso sostanziale otteneva il vantaggio dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., con la documentazione allegata al proprio atto di opposizione e con l'istruttoria espletata, però, parte opponente provava compiutamente l'inesistenza del debito ingiunto.
2 All'udienza del 1.12.2022, infatti, parte opposta – nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli - riconosceva le scritture del 12.8.2016 e del 7.11.2016 (allegate all'atto di citazione e contestate in sede di comparsa di costituzione e risposta), precisando che quella di novembre aveva annullato quella di agosto e confermando anche che a Novembre “il fece il saldo per la sistemazione del Controparte_2
materiale esistente sul piazzale….”; alla stessa udienza, del resto, RS
(figlio di parte opposta) riconosceva come propria la firma apposta sotto la quietanza del 7.11.2016, mentre l'altro figlio confermava di aver ricevuto dal Persona_2
padre proprio gli assegni che l'opponente aveva allegato all'atto di opposizione a riprova dell'intervenuto pagamento.
Dopo aver riconosciuto le due scritture depositate dall'opponente, – Controparte_1
sempre nel corso del proprio interrogatorio formale – precisava “il figlio Per_3
però, mi commissionò ulteriori lavori, in particolare la ricarica di
[...]
stabilizzato sopra allo stesso piazzale, oggetto di quelle precedenti scritture, e poi mi disse che mi avrebbe portato mia moglie per firmare la fattura, ma chiedendo un pagamento dilazionato”.
Come giustamente evidenziato da parte opponente, però, questa ulteriore tesi di lavori successivi a quelli quietanzati nel novembre 2016 contrasta con la stessa documentazione che l'opposto depositava a sostegno della propria tesi originariamente articolata in sede di comparsa di costituzione e risposta;
in quella sede, infatti,
l'opposto così deduceva:
“l'oggetto della commissione di cui alla fattura n. 4/2018, allegata alla scrittura di riconoscimento del debito posta a fondamento della richiesta di ingiunzione di pagamento, riguarda la sistemazione del piazzale di circa 6000 mq con la fornitura di misto stabilizzato per lo spessore di 10 cm, ossia con materiale proveniente dal sito di prelievo presso l'impianto di calcestruzzi dell'opposti in Bucciano (BN).
Della qualità di tale fornitura e della sua provenienza nonché della sua destinazione,
v'è prova documentale anche attraverso il certificato delle analisi rilasciato il giorno
11.07.2016 dal laboratorio CHEMIA S.R.L. di San Giorgio del Sannio (all. 4).
È evidente che trattasi di lavori diversi, concretizzandosi la richiesta di pagamento di cui all'ingiunzione opposta nella fornitura di materiale prelevato dal sito dell'azienda
3 dell'opposto, mentre i lavori di cui all'unico contratto autentico del 12.08.2016 riguardano la preparazione del piazzale con materiale esistente in cantiere”.
Come giustamente evidenziato da parte opponente, però, il certificato delle analisi veniva rilasciato dal laboratorio CHEMIA S.R.L. il giorno 11.07.2016, ben prima – quindi – del secondo incarico che il avrebbe ricevuto direttamente dal CP_1 CP_3
al termine dei primi lavori (per come dichiarato da parte opposta in sede di interrogatorio formale), ma soprattutto in epoca antecedente al rilascio della quietanza
“a saldo con allegati assegni non più nulla a pretendere dei lavori eseguiti in via
Sorlati” (cfr. scrittura del 7.11.2016 allegata all'atto di opposizione).
Non ci si può esimere dall'evidenziare, del resto, che come già correttamente evidenziato dal precedente G.I. con l'ordinanza del 30.7.2021 di accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., parte opposta non depositava alcuna fattura relativa a quello che viene indicato come primo contratto, da eseguirsi avvalendosi di materiali già presenti sul posto, lavori pur regolarmente pagati, né alcun contratto relativo ai secondi lavori (nonostante la presenza del primo contratto), ulteriori elementi dai quali si desume l'unicità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e già saldato da parte opponente in parte in contanti ed in parte con gli assegni allegati alla quietanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M.
147/22 e dell'attività difensiva effettivamente esplicata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione spiegata, REVOCA il decreto n. 730/2020;
2) Condanna al rimborso in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 145,50 per C.U. e diritti ed € Parte_1
4.597,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 25/02/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
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