Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 807 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 807 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FOGLIA MANZILLO ROBERTA presso la quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti CHEF MARIA GIUSEPPINA e C.F._2
LANZETTA ALESSANDRA presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/01/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
hiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 6/06/2005 (atto n. 38, P. II, S. A, sez. C, anno 2005).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 28/01/2013 e il Persona_1 Persona_2
22/06/2015, minorenni.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Premessa la propria competenza e giurisdizione ex art 3 Regolamento UE:2201 del 2003 si rileva che le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
RESIDENZA
I coniugi vivranno separatamente. Il sig. si è già allontanato dalla casa in cui Parte_1
risiedeva insieme alla famiglia sita in Londra, trasferendosi presso altra abitazione sita in Londra alla Collingham Road n. 27/29, mentre la sig.ra continuerà a risiedere, Controparte_1 unitamente ai figli minori, presso l'abitazione sita in Londra, Regno Unito, Flat 8, 189A Old
Brompton Road, Bladon Lodge, Boltons Place, SW5 0LQ ed entrambi comunicheranno loro eventuali cambi di residenza obbligatoriamente ai fini della loro reperibilità nell'interesse dei figli minori almeno tre mesi prima dell'eventuale trasferimento, fermo restando la permanenza dei minori a Londra.
CASA DI LONDRA
La sig.ra continuerà a vivere, unitamente ai figli minori, presso Controparte_1
l'abitazione sita in Londra, Regno Unito, Flat 8, 189A Old Brompton Road, Bladon Lodge, Boltons
Place, SW5 0LQ dove la famiglia ha vissuto negli ultimi 8 anni per motivi di lavoro del marito e di studio dei figli e che la società Marnavi SpA concede in uso ad come benefit aziendale. Parte_1
Tutti gli oneri economici per le utenze domestiche (luce, gas, acqua, internet, council tax) continueranno ad essere a carico del marito, così come le spese condominiali e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
si precisa che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere oggetto di preventivo e concordate tra le parti.
CASA DI LONDRA – EVENTUALE SOSTITUZIONE
Le parti concordano, sin da ora, che:
- laddove venisse meno detto benefit di cui al punto 2) da parte della Marnavi SpA, il sig. Pt_1
si obbliga a tutti gli effetti di legge, a fornire, a proprie spese, alla moglie e ai figli, in
[...]
sostituzione della suddetta casa di 189A Old Brompton Road, Bladon Lodge, Boltons Place: - una
2 dimora alternativa individuata in Londra (UK) di comune accordo con la sig.ra CP_1
di uguali dimensioni (due camere da letto) nel raggio di 2 miglia dall'attuale domicilio,
[...]
in ogni caso in un quartiere dello stesso livello in cui i bambini sono cresciuti e abituati;
oppure - un'abitazione con tre camere da letto (una camera da letto in più), soggiorno, due bagni e cucina, per dare la possibilità ad ogni figlio di avere la propria stanza, da individuare, sempre di comune accordo con la sig.ra e sita non oltre il raggio 3 miglia dall'attuale Controparte_1
abitazione, in ogni caso in un quartiere dello stesso livello in cui i bambini sono cresciuti e abituati;
si conviene che il canone di locazione, nonché tutti gli oneri economici per le utenze domestiche
(luce, gas, acqua, telefono, internet, council tax) saranno a carico del Sig. così come le spese Pt_1
condominiali e di manutenzione ordinaria e straordinaria e si precisa che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere oggetto di preventivo e concordate tra le parti. CASA DI
NAPOLI – ASSEGNAZIONE
Le parti concordano, sin da ora, che ogni qual volta la sig.ra ed i Controparte_1 figli minori saranno nella città di Napoli, risiederanno presso l'abitazione adibita a casa familiare
(con esclusione di terzi estranei ad eccezione di membri della sua famiglia di origine) di proprietà del sig. sita alla via Scipione Capece n. 5/A, che rappresenta la casa familiare ove i Parte_1
minori sono nati e cresciuti ed ove risiedono stabilmente ogni qual volta si trovano a Napoli e che, pertanto, viene assegnata alla sig.ra n.q. di genitore collocatario prevalente Controparte_1
dei figli.
Le parti concordano, altresì, che l'abitazione sita in Napoli, alla via Scipione Capece n. 5/A, potrà essere utilizzata come soluzione abitativa anche dal sig. soltanto (con esclusione di terzi Parte_1
estranei ad eccezione di membri della sua famiglia di origine) nei periodi in cui non sarà utilizzata dalla Sig.ra nitamente ai figli minori, la quale, pertanto, ogni volta che verrà in Napoli, CP_1
fornirà al sig. un preavviso di almeno 10 giorni antecedenti alla data di arrivo. Tutti gli Parte_1 oneri economici per le utenze domestiche (luce, gas, acqua, internet) dell'immobile sito alla via
Scipione Capece n. 5/A continueranno ad essere a carico del Sig. così come le spese Pt_1
condominiali e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si precisa che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere oggetto di preventivo e concordate tra le parti. CASA DI
NAPOLI – COSTITUZIONE DIRITTO DI ABITAZIONE
I coniugi, in virtù dei conferimenti economici avvenuti durante il matrimonio ed in particolare per la sistemazione dei loro rapporti patrimoniali ed economici, nonché tra loro ed i figli e nell'interesse primario di costoro, per dirimere controversie di carattere patrimoniale e reddituale, hanno concordato, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, un nuovo assetto ai loro interessi economici nella disciplina della loro
3 separazione, effettuando anche una redistribuzione dei diritti in ordine ad un immobile di proprietà del Sig. sito in Napoli in Via Scipione Capece n. 5/A, identificato al catasto fabbricati Parte_1
del comune di Napoli come segue: foglio 25, particella 138, sub. 2, zona cens. 10, categoria A2, classe 8, consistenza 8,5 vani, Rendita euro 2.414,44, ed in particolare:
- il sig. si impegna e si obbliga a costituire, a titolo gratuito, diritto di abitazione vita Parte_1 natural durante in favore dei figli e sull'immobile sito in via Persona_3 Persona_4
Scipione Capece n. 5/A, come sopra identificato, entro e non oltre dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
- il diritto di abitazione sarà costituito con atto pubblico da effettuarsi entro e non oltre dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, a mezzo di Notaio scelto dal sig. che ne sopporterà integralmente le relative spese;
Parte_1
- l'eventuale tassazione gravante sull'immobile continuerà ad essere a carico del sig. Parte_1
USO DELLA CASA DI NAPOLI DA PARTE DI ATTILIO IEVOLI
Laddove, anche successivamente alla costituzione del diritto di abitazione, la madre continuerà a risiedere unitamente ai figli in Londra come pattuito al punto 2) e 3), l'abitazione sita in Via Scipione Capece n. 5/A potrà continuare ad essere utilizzata dal sig. soltanto (ad Parte_1
esclusione di terzi estranei ad eccezione di membri della sua famiglia di origine) nei periodi in cui non sarà utilizzata dalla Sig.ra e dai figli, la quale pertanto, ogni volta che verrà a CP_1
Napoli, fornirà al Sig. un preavviso di almeno 10 giorni antecedenti alla data di arrivo, Parte_1 sino al momento dell'eventuale trasferimento stabile della sig.ra unitamente Controparte_1 ai figli, presso l'abitazione sita in Napoli alla Via Scipione Capece n.5/A, e formalmente risultando la relativa residenza all'Anagrafe di Napoli.
DECADENZA DEI DIRITTI DELLA SIG.RA ABBUONANDI SULLA CASA DI LONDRA IN CASO
DI TRASFERIMENTO SUO E/O DEI FIGLI A NAPOLI
Dal momento in cui la sig.ra dovesse decidere di trasferirsi e/o Controparte_1 quest'ultima e il Sig. dovessero decidere che la madre, unitamente ad uno o ad entrambi i figli, Pt_1 si trasferisca stabilmente a Napoli presso l'abitazione sita in Via Scipione Capece n. 5/A (che, come precisato al punto 4, rappresenta casa familiare assegnata alla stessa) la Sig.ra erderà CP_1
ogni diritto e/o pretesa riguardo qualunque abitazione a Londra (incluso quella sita in 189A Bladon
Lodge Boltons Place).
Resta inteso che, anche in caso di tale trasferimento, tutti gli oneri economici per le utenze domestiche
(luce, gas, acqua, internet) dell'immobile sito alla via Scipione Capece n. 5/A continueranno ad essere a carico del marito, così come le spese condominiali e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
sempre qui precisandosi che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere oggetto di preventivo e concordate tra le parti. I coniugi concordano che anche
4 nell'ipotesi in cui il nucleo familiare dovesse decidere di trasferirsi in altra città o in altro Stato, da concordare tra i genitori nell'interesse dei figli minori, il sig. provvederà ad Parte_1 un'abitazione per la sig.ra e per i figli minori, secondo le medesime modalità stabilite CP_1
per Londra e Napoli ed assumendone i medesimi costi.
TRASFERIMENTO DI IMMOBILE O VERSAMENTO IN FAVORE DELLA MOGLIE
I coniugi, sempre in virtù dei conferimenti economici avvenuti durante il matrimonio ed in particolare per la sistemazione dei loro rapporti patrimoniali ed economici, per dirimere controversie di carattere patrimoniale e reddituale, hanno concordato, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, che:
- Il sig. entro e non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente accordo di Parte_1
separazione, si impegna e si obbliga a trasferire alla sig.ra la proprietà di Controparte_1
un immobile da identificare secondo le caratteristiche in seguito descritte, senza alcun vincolo, sito a Napoli nella stessa zona della casa familiare, ovvero quartiere Posillipo, da adibire quale abitazione della stessa quando verrà meno l'assegnazione della casa familiare in quanto i due figli non abiteranno più con la madre;
la scelta dell'immobile andrà concordata con la sig.ra CP_1
e potrà trattarsi sia di un immobile già nella proprietà del sig. sia di un immobile da acquistare Pt_1
ex novo, composto da almeno 4 vani, 2 bagni e servizi.
- Nella denegata ipotesi in cui non venga individuato un immobile adeguato e/o il sig. Parte_1 non provveda al trasferimento dell'immobile come al punto 8.1 del presente accordo, i coniugi pattuiscono che il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1
di complessivi euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) a mezzo bonifico bancario affinchè quest'ultima possa provvedere all'acquisto personalmente.
- L'eventuale atto pubblico sarà effettuato a mezzo di Notaio scelto dal sig. e potrà Parte_1
trattarsi di atto di trasferimento o contratto a favore di terzo, secondo quanto sarà ritenuto opportuno dal Notaio e concordato tra le parti, ed il sig. ne sopporterà integralmente le relative Parte_1
spese.
MOBILIO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA ABBUONANDI
Altresì, le parti concordano che la sig.ra al raggiungimento Controparte_1 dell'autosufficienza economica di entrambi i figli, potrà prelevare dall'abitazione sita in via Scipione
Capece n. 5/A, oltre ai propri beni personali, i beni mobili antichi e moderni ricevuti in donazione dalla propria famiglia di origine, salvo donarli ai figli e laddove gli stessi Persona_1 Persona_2
ne faranno richiesta alla madre, di cui la sig.ra redigerà inventario entro Controparte_1
120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
AFFIDAMENTO e PIANO GENITORIALE
5 I figli minori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter, 2° comma c.c., vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza privilegiata presso la madre, ed entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla salute e all'istruzione degli stessi, tenuto conto delle loro inclinazioni naturali, aspirazioni ed eventuali trasferimenti abitativi, sempre da concordare preventivamente.
DIRITTO DI VISITA A FINE SETTIMANA ALTERNATI
I coniugi hanno concordato un regime di affido condiviso per i figli minori e Persona_1
e, in virtù del principio dell'alternanza e della bigenitorialità, il padre potrà incontrare Persona_2
e tenere con sè i figli minori, garantendo che anche nel corso degli incontri i minori continuino a svolgere regolarmente le loro attività di studio, scolastiche ed extra-scolastiche:
- i fine settimana alternati (dal venerdì dalle 18,00 fino alla domenica successiva alle ore 21,00) con ritiro e accompagnamento presso il domicilio familiare sito in 189° Blandon Lodge, Boltons Place,
Londra, salvo diverso migliore accordo dei genitori.
In caso di impossibilità per motivi di lavoro ad esercitare il diritto di visita con i figli nei giorni del fine settimana spettante al sig. quest'ultimo avrà la facoltà di recuperare il fine settimana Pt_1
successivo o in qualunque altro fine settimana successivo, previo accordo con la sig.ra CP_1
nel rispetto delle attività di studio, scolastiche ed extra-scolastiche dei figli.
DIRITTO DI VISITA INFRASETTIMANALE
Sarà, altresì, facoltà del Sig. quando è a Londra, vedere i figli anche: Parte_1
- durante la settimana, con un preavviso di 24 ore alla e con prelievo da scuola, ove CP_1
possibile, o dalle 17.00 dal domicilio di Londra fino alle 21.00, con cena inclusa, e con accompagnamento presso il domicilio familiare sito in Londra 189A Blandon Lodge, Boltons Place.
In caso di impossibilità di rispetto di tale fascia oraria, per impegni lavorativi, il Sig. si riserva Pt_1
il diritto di prelevarli alle 15.30 per poi riaccompagnarli alle 19.30 circa.
Il sig. si riserva, quando è a Londra, nella settimana in cui i minori non trascorrono il Parte_1
week-end con il padre, la facoltà di incontrare i minori anche un terzo pomeriggio infrasettimanale con prelievo da scuola, ove possibile, o dal domicilio di Londra, dalle 17.00 fino alle ore 21.00 con cena inclusa, da comunicare con un preavviso di almeno 24 ore alla sig.ra Controparte_1
compatibilmente alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori. VACANZE DI NATALE
Per le vacanze di Natale, i figli minori resteranno:
- il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
- 6 giorni consecutivi, dal 26 dicembre al 2 gennaio (fino alle ore 12.00) con un genitore e con l'altro genitore dal 2 gennaio dalle ore 12.00 fino al 8 gennaio (fino all'orario da concordarsi), ad anni alterni.
6
VACANZE DI PASQUA
Per il periodo Pasquale, i minori saranno:
- dal giovedì Santo al martedì successivo con un genitore e l'anno successivo con l'altro, ad anni alterni;
restando inteso che, quando è il turno del sig. il periodo Pasquale dei bambini con Pt_1 quest'ultimo non potrà eccedere la durata massima di una settimana.
Negli anni in cui, secondo l'alternanza, i minori trascorreranno il periodo Pasquale con la madre, sarà facoltà del sig. trascorrere la settimana successiva o precedente a quella Pasquale Parte_1
con i minori, laddove per motivi di lavoro ne avrà la possibilità, considerato che i minori dispongono dell' half term scolastico della durata di due settimane, sempre concordando con la sig.ra
CP_1
VACANZE ESTIVE
Per le vacanze estive, i minori saranno:
- almeno 15 giorni non consecutivi (di cui almeno 10 giorni consecutivi) con il padre nel mese di agosto e, se il sig. potrà, anche una settimana nel mese di luglio, con comunicazione Parte_1 all'altro genitore del periodo preciso entro il 30 maggio di ogni anno.
CASA DI CORTINA D'AMPEZZO PER LE VACANZE
Le parti, tenendo conto della circostanza che il nucleo familiare era solito trascorrere i periodi di vacanza presso l'immobile sito in Cortina d'Ampezzo (Italia) che la società Marnavi SpA concede in uso ad come benefit aziendale, concordano che la sig.ra Parte_1 CP_1 otrà continuare ad utilizzare l'immobile sito in Cortina d'Ampezzo (Italia) al fine di ivi
[...]
condurvi i figli minori (fino a quando tale benefit sarà concesso dalla società) nei seguenti periodi dandone preavviso al sig. di almeno 30 giorni: Parte_1
-durante le vacanze Natalizie, dal 26 dicembre al 2 gennaio o dal 2 gennaio al 8 gennaio negli anni in cui, come da alternanza, trascorreranno con la mamma tale periodo;
- durante le vacanze Pasquali, quando, secondo l'alternanza, i minori saranno con la madre;
- durante le vacanze estive, per un massimo di due settimane, nei periodi in cui, secondo l'alternanza,
i minori saranno con la madre, dandone preavviso al sig. entro e non oltre il 30 giugno Parte_1
di ogni anno;
- durante le vacanze coincidenti con gli half-terms, nei periodi in cui, secondo l'alternanza, i minori saranno con la madre.
Le parti concordano che, laddove il sig. intenda utilizzare egli stesso l'immobile sito in Parte_1
Cortina nei medesimi periodi, provvederà a individuare una soluzione alternativa per la sig.ra
7 e per i figli minori in albergo (in regime di mezza pensione) a sue spese;
ad Controparte_1
esclusione nel caso in cui egli sia con terzi estranei alla famiglia, nel qual caso sarà CP_1 on i figli ad utilizzare l'abitazione. I coniugi concordano che, se lo vorrà, in tali periodi
[...]
la Sig.ra potrà condurre con sé ed i minori presso la casa in Cortina anche Controparte_1
membri della sua famiglia di origine o amiche storiche, ma non terzi estranei, e sempre e comunque fino a quando esiste il benefit dell'utilizzo della casa a Cortina d'Ampezzo da parte della Marnavi.
CD. VACANZE “HALF TERM”
Nelle ulteriori settimane di vacanza di cui i minori dispongono, in virtù del sistema scolastico inglese, dei cd. half-term scolastici (solitamente una settimana ad ottobre, una settimana a febbraio, il periodo Pasquale di complessive due settimane di chiusura scolastica, ed una settimana a fine maggio) il sig. trascorrerà con i figli il solo half-term di maggio, riservandosi la possibilità di Pt_1
aggiungere un altro half-term, laddove per motivi di lavoro ne avrà la possibilità.
MODIFICHE CALENDARIO PER MOTIVI DI LAVORO DI ATTILIO IEVOLI
Il sig. nell'eventualità di improvvisi impedimenti dovuti alla sua attività Parte_1
lavorativa, potrà modificare sempre i giorni di festività e i periodi di vacanza con i figli, sempre concordandolo con la madre e nel rispetto delle esigenze di quest'ultima e soprattutto dei figli minori;
resta, in ogni caso, ferma la sua possibilità di recuperare i periodi non goduti, di modo che lo stesso preservi il diritto di visita con i figli.
VISITE RE E FIGLI IN CASO DI TRASFERIMENTO A NAPOLI
In caso di un trasferimento della famiglia in Italia unitamente ai figli, più precisamente nella città di Napoli (deciso da entrambe le parti tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli) la sig.ra risiederà stabilmente nell'appartamento sito in via Scipione Capece Controparte_1
n. 5/a (già alla stessa assegnata come casa familiare come previsto al punto 4) il padre, qualora così preferisse, potrà incontrare e tenere con se i figli minori secondo le seguenti modalità (in sostituzione di quanto previsto al punto 11 e 12 del presente accordo):
- a fine settimana alternati, decorrente dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica successiva alle ore 20.30, con ritiro e accompagnamento presso il domicilio familiare sito in Napoli alla Via Scipione
Capece n. 5/A;
- 4 giorni (anche non consecutivi durante il mese) con eventuale pernottamento da stabilire e concordare tra i genitori;
8 - resta, quindi, immutato il calendario di visita tra padre e figli, come sopra indicato riguardo le vacanze estive, pasquali e natalizie, così come resta fermo quanto pattuito per il caso di eventuali improvvisi impedimenti dovuti all'attività lavorativa del Sig. Parte_1
quanto sopra fermo restando sia il diritto, che il Sig. si riserva, di mantenere invariato Parte_1
anche su Napoli quanto previsto ai punti 11 e 12 del presente accordo, sia la facoltà del sig. Pt_1
in caso di impossibilità per motivi di lavoro ad esercitare il proprio diritto di visita nei predetti
[...]
giorni, di recuperare il suo diritto di visita in qualunque altro momento successivo previo accordo con la sig.ra in virtù del principio dell'alternanza e della bigenitorialità. Controparte_1
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento ordinario dei figli minori e la somma complessiva di GBP Persona_1 Persona_2
2.000,00 (duemila/00) pari ad euro 2.417,03 (duemilaquattrocentodiciassette/03) [GBP 1.000,00
(mille/00) per ciascun figlio] da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente intestato alla sig.ra con rivalutazione annuale Istat automatica come per Controparte_1
legge.
Tale importo, dovrà essere convertito in euro, al tasso di cambio vigente al momento della sottoscrizione del presente accordo, dal momento in cui la famiglia dovesse trasferirsi in Italia e dovrà continuare ad essere versato, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente intestato alla sig.ra con rivalutazione annuale Istat automatica come per Controparte_1
legge.
MANTENIMENTO DELLA SIG.RA ABBUONANDI
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1
per la medesima, la somma di GBP 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) (pari ad euro 4.108,95 quattromilacentootto/95) da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente intestato alla sig.ra con rivalutazione annuale Istat come per legge. Tale Controparte_1
contributo al mantenimento sarà riconosciuto dal sig. alla sig.ra Parte_1 CP_1
anche se la stessa riuscirà a produrre un reddito netto mensile fino ad euro. 2.000,00
[...]
(duemila/00) con un'eventuale occupazione lavorativa.
L'importo riconosciuto a titolo di mantenimento per la sig.ra dovrà essere Controparte_1
convertito in euro al tasso di cambio vigente al momento della sottoscrizione del presente accordo dal momento in cui la famiglia dovesse tornare stabilmente in Italia, e dovrà continuare ad essere versato, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
con rivalutazione annuale Istat come per legge.
[...]
SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
9 Le parti concordano che, per quanto concerne le spese straordinarie necessarie per i figli Per_1
e queste saranno sostenute nella misura del 100% dal sig. Resta
[...] Persona_2 Parte_1
inteso che a tal fine si riterranno spese straordinarie, da sostenere al 100% dal sig. le Parte_1
seguenti spese:
-tutti i biglietti aerei che saranno necessari per i figli minori e per la sig.ra Controparte_1
quando viaggia con i minori, nonché quando la sig.ra ha accompagnato o si reca per CP_1
prelevare i minori quando sono con il sig. per gli incontri padre-figli: Pt_1
o da Londra a Napoli e da Napoli a Londra;
o per le località di vacanza d'estate, d'inverno e in occasione del periodo half terms andata e ritorno ma sempre nei limiti delle seguenti destinazioni: Cortina, Olbia e Napoli. Altre destinazioni dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi.
- spese di istruzione;
- spese mediche non coperte dal Sistema Nazionale Sanitario;
- scii che i minori praticano abitualmente (di solito a Cortina) ed attrezzature necessarie;
- altri sport e/o altri club, corsi di musica, corsi di lingua, didattica;
- abbigliamento;
- gite scolastiche;
- scuola privata, inclusi i costi della mensa scolastica.
Tali spese saranno sostenute direttamente dal Sig. previo accordo tra le parti. Parte_1
INTEGRAZIONI PER LE VACANZE CHE I FIGLI MINORI SVOLGERANNO CON LA RE
Per quanto concerne le vacanze natalizie (dal 26 dicembre al 2 gennaio o dal 2 gennaio all'8 gennaio, ai sensi dell'alternanza concordata) che i figli trascorreranno con la madre (solitamente in
Cortina), le parti concordano che il Sig. (oltre all'abitazione di Cortina di cui al punto 16.) Pt_1
verserà alla moglie, a titolo di integrazione del contributo al mantenimento, la somma di GBP
1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) per l'intero periodo [corrispondente alla somma di euro
2.114,86 (duemilacentoquattordici/86)] oltre al contributo ordinario. In alternativa, nell'ipotesi in cui moglie e figli dovessero invece andare in altra località turistica (diversa da quelle in cui dispongono di un'abitazione), da concordare con il sig. quest'ultimo provvederà al Parte_1
pagamento del loro soggiorno in un albergo a sua scelta in regime di mezza pensione, fermo restando il contributo al mantenimento ordinario.
Per quanto concerne i periodi di vacanza half term che i minori trascorreranno con la madre, le parti concordano che il Sig. a titolo di integrazione al mantenimento, provvederà al pagamento di: Pt_1
10 - un contributo di GBP 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), corrispondente alla somma di €.
2.114,86 (duemilacentoquattordici/86) fermo restando il contributo al mantenimento ordinario, se trascorreranno il periodo di vacanza in una delle località in cui dispongono di un'abitazione;
- se concordato tra i genitori, soggiorno in un albergo, in regime di mezza pensione, da pagare direttamente alla struttura da parte dello fermo restando il contributo ordinario. Pt_1
Per quanto concerne il periodo estivo che i minori trascorreranno con la madre, le parti concordano che il sig. a titolo di integrazione al mantenimento, provvederà al pagamento di: Pt_1
- soggiorno in albergo, in regime di mezza pensione, fino ad un massimo di GBP 5.000,00
(cinquemila/00) da pagare direttamente alla struttura da parte dello fermo restando il Pt_1
contributo ordinario;
o in alternativa
- un contributo di GBP 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) corrispondente alla somma di €.
2.114,86 (duemilacentoquattordici/86) per l'intero periodo, fermo restando il contributo ordinario, se trascorreranno il periodo di vacanza in una delle località in cui dispongono di un'abitazione.
Le parti si autorizzano, ora per allora, al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento relativo ai figli e i relativi viaggi nazionali, nella comunità europee e internazionali.
Per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Le parti convengono che le pattuizioni di cui al presente accordo di separazione hanno effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Le parti concordano e si danno atto che le spese legali necessarie per il presente accordo, comprese le competenze del legale della Sig.ra nei limiti di euro Controparte_1
7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre Spese Generali e Cpa, sono a carico del Sig. Pt_1
[...]
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, peraltro, uno anche infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle
11 porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, ferma la previsione in ordine alle stesse sopra riportata, null'altro deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 38, P. II, S. A, sez. C, anno 2005);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
12