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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2035/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2035/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Onorato Gaia, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 04.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.09.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1
(SA) il 18.02.1988 (C.F. )] e [nata a [...] C.F._1 Parte_2
TI (SA) il 21.06.1988 (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 28.10.2015 in Minori (SA), regolarmente trascritto
1 Proc. R.V.G. n. 2035/2025
nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Minori (SA) dell'anno 2015, al n.1 Parte I, e che dall'unione era nato il figlio (18.06.2015) ed evidenziato Per_1 che si erano separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pm presso il Tribunale di Salerno (trascritto nei registri di stato al n° 4 part. II sez. C anno 2018), chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 04.11.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
19.09.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge e che è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minor sarà affidato congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in Minori
(SA) alla via Santa Caterina n. 23.
2 Proc. R.V.G. n. 2035/2025
2) Il padre incontrerà liberamente il bambino, durante la settimana e nei week end, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche ed extrascolastiche del minore.
3) Il sig corrisponderà alla sig.r la somma di € 400,00 mensili a Parte_1 Pt_2 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da Persona_2 versarsi a mezzo bonifico bancario o postale entro il giorno 5 di ogni mese anticipatamente oltre al 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il C.F._1 Parte_2
21.06.1988 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Minori (SA) dell'anno 2015, al n. 1 Parte I;
3 Proc. R.V.G. n. 2035/2025
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Maiori (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2035/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Onorato Gaia, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 04.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.09.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1
(SA) il 18.02.1988 (C.F. )] e [nata a [...] C.F._1 Parte_2
TI (SA) il 21.06.1988 (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 28.10.2015 in Minori (SA), regolarmente trascritto
1 Proc. R.V.G. n. 2035/2025
nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Minori (SA) dell'anno 2015, al n.1 Parte I, e che dall'unione era nato il figlio (18.06.2015) ed evidenziato Per_1 che si erano separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pm presso il Tribunale di Salerno (trascritto nei registri di stato al n° 4 part. II sez. C anno 2018), chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 04.11.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
19.09.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge e che è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minor sarà affidato congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in Minori
(SA) alla via Santa Caterina n. 23.
2 Proc. R.V.G. n. 2035/2025
2) Il padre incontrerà liberamente il bambino, durante la settimana e nei week end, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche ed extrascolastiche del minore.
3) Il sig corrisponderà alla sig.r la somma di € 400,00 mensili a Parte_1 Pt_2 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da Persona_2 versarsi a mezzo bonifico bancario o postale entro il giorno 5 di ogni mese anticipatamente oltre al 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il C.F._1 Parte_2
21.06.1988 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Minori (SA) dell'anno 2015, al n. 1 Parte I;
3 Proc. R.V.G. n. 2035/2025
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Maiori (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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