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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. MA GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7180/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
- avv. VENTURI PAOLO,
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
- avv. FRINO CHIARA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte Attrice:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna pronuncia:
- pronunciare la revocatoria, ex art. 2901 c.c., dell'atto di scissione, redatto in data 5 ottobre 2020, per atto del Notaio (Tortona - AL), Repertorio n. 18.291, Raccolta n. 11.894, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (Direzione Provinciale di Cagliari, Ufficio Provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate), il 07/10/2020, Registro Particolare 18330 e Registro Generale 25029, mediante cui si è realizzato il trasferimento dalla alla Parte_2 [...] dei seguenti immobili: Controparte_1 in comune di Giba (CA): A) appezzamento di terreno della superficie catastale complessiva di ettari 00 (zero), are 57 (cinquantasette) e centiare 33 (trentatré); nell'insieme a confini: particelle 671, 576, 577, 573, 578, 575, 572 et 258, particelle tutte del foglio 202 di Catasto Terreni, censito al Catasto Terreni del Comune di Giba, come segue: foglio 202 – particella 66 - seminativo cl.
3 - ettari 00, are 18, centiare 18 – R.D. Euro 2,82 - R.A. Euro 2,35; foglio 2O2 - particella 176 - seminativo cl.
3 - ettari 00, are 35, centiare 87 - R.D. Euro 5,56 – R.A. Euro 4,63;
1 foglio 202 - particella 574 - seminativo cl.
3 - ettari 00, are 03, centiare 28 – R.D. Euro 0,51 – R.A. Euro 0,42; B) appezzamento di terreno della superficie catastale di ettari 00 (zero), are 18 (diciotto) centrare 10 (dieci); a confini: particelle 67, 573 (al vertice) et 577, particelle tutte del foglio 202 di Catasto Terreni, censito al Catasto Terreni del Comune di Giba, come segue:
foglio 202 - particella 570 - seminativo cl.
3 - ettari 00, are 18, centiare 10 – R.D. Euro 2,80 – R.A. Euro 2,34. In Comune di Piscinas (CA). A) complesso Industriale adibito ad estrazione mineraria di bentonite, composto il detto complesso di più corpi di fabbrica, con impianti di lavorazione, silos, locali stoccaggio e confezionamento, officine, uffici, spogliatoi e servizi, depositi, magazzini, locali tecnici e cabina ENEL, con corte e con annessa area pertinenziale, della superficie catastale complessiva - aree coperte e scoperte – di ettari 10 (dieci) are 15 (quindici) e centiare 80; nell'insieme a confini: Strada Provinciale, particelle 360, 73, 69, 154 ,638, 151 et 152, particelle tutte del foglio 2 di Catasto Terreni. Il complesso industriale risulta raffigurato sulla base della planimetria depositata a corredo della denuncia di variazione per rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, Legge 208/ l5 in data l° dicembre 2016, in atti dal 2 dicembre 2016, protocollo n. CA0262371 (n. 98010.1/2016) e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Piscinas, come segue:
foglio 2 - particella 66 - STRADA STATALE 293 SNC. piano T-1-2 Categ. D/7 - Rendita Euro 29.756,00; mentre l'annessa area pertinenziale risulta censita a Catasto Terreni del Comune di Piscinas, come segue:
foglio 2 - particella 70 - seminativo cl. 42 - ettari 00, are 52, centiare 65 - R.D. Euro 9,52 – R.A. Euro 8,16;
foglio 2, particella 155- pascolo cl. 42 - ettari 00, are 16, centiare 85 - R.D. Euro 1,13 – R.A. Euro 0,52;
foglio 2 - particella 71 - seminativo cl. 42 - ettari 01, are 5 l, centiare 10 – R.D. Euro 27,31 – R.A. Euro 23,41;
foglio 2 - particella 158 - pascolo cl. 42 - ettari 00, are 68, centrare 20 – R.D. Euro 4,58 - R.A. Euro 2,11;
foglio 2 - particella 301 - seminativo cl. 42 - ettari 00, are 39, centiare 00 - R.D. Euro 7,05 – R.A. Euro 6,04;
foglio 2 - particella 304 - pascolo cl. 42 - ettari 00, are 15, centiare 10 – R.D. Euro 1,01 – R.A. Euro 0,47;
foglio 2 - particella 302 - seminativo cl. 42 - ettari 00, are 18, centiare 80 - R.D. Euro 3,40 – R.A. Euro 2,91;
foglio 2 - particella 305 - pascolo cl. 42 - ettari 00, are 09, centiare 00 – R.D. Euro 0,60 – R.A. Euro 0,28;
foglio 2 - particella 303 - seminativo cl. 42 - ettari 00, are l8, centrare 80 - R.D. Euro 3,40 – R.A. Euro 2,91;
2 foglio 2 - particella 306 - pascolo cl. 42 - ettari 00, are 08, centiare 95 – R.D. Euro 0,60 – R.A. Euro
0,28; B) appezzamento di terreno della superficie catastale complessiva di ettari 00 (zero) are 62 (sessantadue) e centiare 80 (ottanta); nell'insieme a confini: particelle 62, 63, 64, 152, 151, 150 del foglio 2 di Catasto Terreni e Strada Vicinale, censito al Catasto Terreni del Comune di Piscinas, come segue: foglio 2 - particella 65 - seminativo cl. 43 - ettari 00, are 11, centiare 90 – R.D. Euro 1,84 - RA. Euro
1,54;
foglio 2 - particella 147 – pasc. cespug. cl. 42 - ettari 00, are 13, centiare 10 – R.D. Euro 0.27 – R.A.
Euro 0,20;
foglio 2 - particella 148 - seminativo cl. 43 - ettari 00, are 17, centiare 85 - R.D. Euro 2,77 – R.A.
Euro 2,30;
foglio 2 - particella 149 – pasc. cespug. cl. 42 - ettari 00, are 19, centiare 95 - R.D. Euro 0,41 – R.A.
Euro 0,31; C) appezzamento di terreno a destinazione agricola della superficie catastale complessiva di ettari 3 (tre), are 12 (dodici) e centiare 10 (dieci); a confini: particelle 34, 8, 132, Strada Vicinale, particella 48, particelle tutte del foglio 2 ed altra Strada Vicinale (che tramedia altresì l'appezzamento), censito al Catasto Terreni del Comune di Piscinas, come segue:
foglio 2 - particella 141 - seminativo cl. 43 - ettari 01, are 43, centiare 75 - R.D. Euro 22,27 – R.A.
Euro 18,56;
foglio 2 - particella 220 - seminativo cl. 44 - ettari 01, are 68, centiare 35 - R.D. Euro 12,17 – R.A.
Euro 8,69. e comunque come dettagliatamente descritti nell'atto notarile sopra citato (doc. 3), con ogni consequenziale pronuncia;
- ordinare la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari, mandando esente il Conservatore da responsabilità. Con vittoria delle spese”. Per parte Convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione: a) in via preliminare, accertare e dichiarare la l'incompetenza dello stesso Tribunale, sezione ordinaria, in favore della sezione imprese dello stesso Tribunale;
c) nel merito, respingere tutte le domande svolte dalla in liquidazione giudiziale nei confronti di Pt_2 [...] in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
Controparte_1
d) in via riconvenzionale condannare in liquidazione giudiziale a restituire per le ragioni di cui in Pt_2 narrativa l'importo di Euro 452.325,75 a Controparte_1
e) condannare la attrice a pagare in favore di alla rifusione di spese, diritti ed onorari Controparte_1 del procedimento, oltre c.p.a. ed IVA nella misura di legge, e al rimborso delle spese generali nella misura del 12,5%, a norma dell'art. 14 Tariffa professionale, il tutto con interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dalla data del dovuto al saldo. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, richiedere mezzi istruttori, emendare ed integrare le prese conclusioni.
3 Vinte spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Liquidazione Giudiziale di ha convenuto in giudizio la società Parte_2 [...]
chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti, ex art. Controparte_1
2901 c.c., dell'atto di scissione parziale, effettuato da in data 5 ottobre 2020, con Parte_2 il quale l'intero patrimonio immobiliare della stessa è stato trasferito in favore dell'odierna convenuta. Parte attrice ha allegato, in particolare, che, con atto di scissione del 5 ottobre 2020, sono stati trasferiti da a beni immobili, siti nei Comuni di Parte_2 Controparte_1
Piscinas e Giba in Provincia di Carbonia — Iglesias per i seguenti valori:
1. Fabbricati:
- Valore iscritto a bilancio: € 808.805,00
- Valore rivalutato: € 1.874.628 2. Terreni:
- Valore iscritto a bilancio: 111.000,00 euro per un complessivo valore nominale di € 919.805,00. Nessuna passività era stata trasferita. costituendosi in giudizio, ha - in via preliminare – eccepito Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale, sezione ordinaria, in favore della Sezione Imprese dello stesso Tribunale e l'inammissibilità dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2506 ter, comma 5 c.c.., che richiama l'art. 2504 quater comma 1 c.c., dettato in tema di fusione, in base al quale “eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504 c.c. l'invalidità dell'atto di fusione [scissione] non può più essere pronunciata”. Nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti per la revocatoria, osservando che
- come ricavabile dai dati di bilancio al 31.12.2019 - che produceva (doc. 4) - Pt_2
al momento della scissione, aveva un rilevantissimo patrimonio, atto ad
[...] escludere che vi fosse all'epoca alcun rischio di insolvenza;
- a latere di tale operazione, in ogni caso, al fine di garantire i creditori, e quale
“contropartita” del trasferimento, le società avevano stipulato un accordo (doc. 5), in base al quale si sarebbe fatta carico di alcuni debiti di Controparte_1 Pt_2
e specificamente: a) il debito maturato e maturando nei confronti della
[...] [...] per canoni di locazione dell'immobile sito in Ronco Scrivia Controparte_2
(GE), Via 4 Novembre 117 e gli eventuali oneri derivanti dall'accoglimento della domanda di sfratto per morosità proposta dalla locatrice avanti al Tribunale di Genova;
b) il debito maturato e maturando nei confronti del Banco di Sardegna S.p.A. per i contratti di fido e conto anticipi (docc.6-16 -contratti BdS); c) i debiti per IMU non pagata da inoltre, aveva rinunciato Parte_2 Controparte_1 ad esigere il pagamento dei canoni di locazione del capannone industriale locato a a seguito della scissione, in caso di morosità della Società scissa. Parte_2
4 - in esecuzione di tali impegni i) aveva pagato integralmente la Controparte_1 somma concordata con Immobiliare San RD S.r.l. (già Controparte_2
pari ad euro 60.000,00 (doc.17-accordo SF/Immobiliare San
[...]
RD e doc.18 - contabili bonifici); ii) aveva ricevuto decreto ingiuntivo di pagamento da parte di (per conto di Banco di Controparte_3
Sardegna S.p.A.) per l'importo di euro 272.750,96, per sorte capitale, euro 7.702,37 per spese legali ed oltre interessi al tasso convenzionale per non meno di euro 70.00,00 (doc.19- decreto ingiuntivo ); iii) aveva rinunciato a chiedere a CP_3 Pt_2 il pagamento dei canoni di locazione maturati e non pagati nell'anno 2021 pari
[...] ad euro 54.900,00 (docc.20-26 - fatture attive non pagate); iv) aveva corrisposto all'Erario la somma pari ad euro 4.467,00 a titolo di IMU sui beni immobili trasferiti a saldo dell'anno 2020 di competenza di (doc.27- F24 Parte_2 quietanza);
- complessivamente, quindi, aveva pagato debiti di per totali € CP_1 Pt_2
469.820,33, a fronte di un valore degli immobili trasferiti che ammontava alla minor somma di € 452.325,75, come da perizia che allegava (doc. 32 parte convenuta);
- l'atto di scissione non aveva, dunque, comportato un pregiudizio ai creditori;
- parte attrice non aveva fornito prova dei debiti esistenti al momento della scissione né indicato quali fossero i debiti anteriori e quelli posteriori alla scissione;
- per i debiti successivi parte attrice non aveva provato la dolosa preordinazione dell'atto di scissione, asseritamente finalizzata a rendersi inadempiente ai debiti successivi;
- il patrimonio di alla data della scissione, pari ad Euro 5.163.213,10, era Parte_2 sufficiente a coprire i debiti dell'epoca, pari ad Euro 4.752.344,00 (cfr doc.4 convenuta). Ha proposto, inoltre, domanda riconvenzionale per la condanna dell'attrice alla restituzione C dell'importo di € 452.325,75, attesi i pagamenti che aveva effettuato Controparte_1 per conto di per € 469.000, in ragione della scissione. Pt_2
Con prima memoria 171ter cpc parte attrice ha replicato all'accezioni preliminari sollevate da parte convenuta. Quanto all'eccezione d'incompetenza ha sostenuto la competenza territoriale dell'adito Tribunale e che dunque la questione sollevata dalla convenuta è puramente tabellare. Venendo all'inammissibilità della revocatoria dell'atto di scissione ha replicato chiarendo che l'art. 116 del D. Lgs 14/2019, citato da controparte, non ha nulla a che vedere con l'azione revocatoria. Nel merito ha preso posizione su tutte le allegazioni di controparte evidenziando in particolare che, in comparsa, questa ha ammesso espressamente che l'operazione di C scissione della con trasferimento dell'intero patrimonio immobiliare alla neonata , Pt_2 fu effettuato, nel 2020, al fine di proteggere tali beni da azioni esecutive dei creditori, stante la crisi in cui versava La difesa attorea ha dunque sostenuto che tali affermazioni Pt_2
5 hanno valore, sia come mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. dei fatti dedotti dall'attrice, sia quale confessione, confermando l'esistenza sia dell'eventus damni, sia della consapevolezza di tale pregiudizio, in capo al debitore ed in capo al terzo. In merito all'allegato trasferimento a titolo oneroso sostenuto da parte convenuta ha, messo in luce che, nel progetto di scissione del 3/6/2020 (doc. 2) e nel successivo atto di scissione del 5/10/2020 (doc. 3), non vi è traccia alcuna dell'assunzione di debiti allegata da parte convenuta, né di altra contropartita. Ha contestato il preteso accordo del 5/10/2020 prodotto dalla controparte (doc. 5 convenuta) in quanto non avendo data certa e non è opponibile all'esponente. Ha infine sostenuto l'infondatezza della domanda riconvenzionale rappresentando che, in primo luogo, anche se davvero vi fosse stato un prezzo pagato, non conseguirebbe alcuna restituzione del prezzo dalla revocatoria, che non comporta né nullità, né risoluzione dell'atto. C In secondo luogo, ha ribadito l'insussistenza dell'asserita assunzione di debiti, che ha pagato perché ne era obbligata dalla legge e dai titoli esecutivi ottenuti dai creditori.
Con seconda memoria 171ter cpc parte convenuta ha presentato istanza di ordine di esibizione ex art. 210 cpc a carico di parte attrice avente ad oggetto “la perizia sul valore degli immobili oggetto di revocatoria alla data della scissione o alla data di proposizione dell'azione revocatoria dalla quale sono stati dedotti i valori degli stessi esposti in citazione e le scritture contabili e i documenti a queste sottostanti da cui risultino i debiti della stessa alla data della scissione contestati”. Ha inoltre richiesto prova per testi.
Con seconda memoria ex art. 171 bis c.p.c. ha ribadito che l'avversa domanda riconvenzionale è inammissibile, perché il presente giudizio ha ad oggetto una revocatoria, e quindi l'inefficacia relativa dell'atto per il creditore, non una risoluzione contrattuale con regolazione dare/avere. Ha inoltre ribadito che l'avversa domanda è inammissibile anche perché qualsiasi credito avverso l'esponente Procedura dovrebbe dedursi a mezzo di insinuazione al passivo. Ha inoltre evidenziato che l'avversa riconvenzionale oltre a non essere provata è smentita dagli stessi documenti di controparte (cfr. doc. 6 e 27 attrice) nonché dall'insinuazione al passivo del Banco di Sardegna SpA che ha prodotto unitamente ad altra documentazione. In merito al valore dei beni immobili per cui è giudizio ha prodotto le risultanze catastali Agenzia delle Entrate.
*** 1. Eccezione di incompetenza
L'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle imprese non è fondata.
Come noto, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nell'ipotesi in cui entrambe le sezioni facciano parte – come nel caso in esame - del
6 medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario.
In ogni caso, deve essere confermata la corretta assegnazione alla sezione ordinaria, in funzione di tribunale fallimentare sulla scorta della pronuncia della Suprema Corte a Sezioni unite 26 febbraio 2025 n. 5089, che ha affermato il seguente principio di diritto:
«L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario»
«L'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell'atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese».
Nel caso in esame, l'azione è stata proposta dal Curatore della Liquidazione giudiziale ai sensi dell'165 del CCII, che corrisponde all'art. 66 L. Fall. e prevede parimenti la competenza del Tribunale di cui all'art. 27, ossia del Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, - nella fattispecie coincidente con il Tribunale di Genova.
2. Eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria L'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria avverso un atto di scissione societaria è parimenti infondata.
E' sufficiente richiamare sul punto – oltre all'ampia rassegna di giurisprudenza di merito riportata in atto di citazione alla quale si rinvia - il consolidato l'indirizzo favorevole alla revocabilità della scissione espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 31654/2019; n. 2153/2021; n. 12047/2021; n. 30184/2022), che ha riconosciuto:
▪ che i rimedi endosocietari costituiscono per i creditori un rimedio aggiuntivo e non già sostitutivo dell'azione revocatoria ordinaria;
▪ che la scissione costituisce una fattispecie complessa a formazione progressiva diretta a modificare la struttura della società anche mediante l'assegnazione alla beneficiaria di tutto o di una parte del patrimonio della scissa e configura quindi
“un atto dispositivo” rientrante “nella categoria degli atti revocabili di cui all'art. 2901 c.c.;
7 ▪ che, per costante insegnamento, l'azione revocatoria produce una semplice inefficacia relativa dell'atto revocando e pertanto non determina alcun effetto destrutturante rispetto all'operazione di scissione.
3. Nel merito
Parte conventa contesta la sussistenza dell'eventus damni sulla base dei seguenti rilievi:
▪ contestualmente all'atto di scissione era stato stipulato un accordo in forza del quale C
si era assunta alcuni debiti di quale contropartita dell'assegnazione di beni Pt_2 immobili operato in sede di scissione;
▪ in forza di tale accordo aveva poi effettivamente pagato debiti di per totali € Pt_2
469.820,33;
▪ tale somma superava il valore dei beni assegnati, da quantificarsi in base a perizia che produceva in € 452.325,75;
▪ all'esito della scissione era rimasta titolare di un patrimonio sufficiente a Pt_2 coprire i suoi debiti;
▪ parte attrice non ha provato quali debiti esistessero al momento della scissione. Tali assunti non sono fondati. Credito legittimante
In base al bilancio al 31.12.2019 risultano debiti a carico di per € 4.752.344, il passivo Pt_2 della procedura per le sole domande tempestive, risulta pari ad Euro 5.051.367,02 (doc. 8). Eventus damni Il valore degli immobili ricavabile dalla situazione patrimoniale al 31.12.2019 (doc. 23 parte attrice) risulta il seguente:
Il libro cespiti al 31.12.2019 (doc. 25 parte attrice) a pag 6 e 7 fornisce il seguente dettaglio di tali voci:
8 Nel progetto di scissione (doc 2 parte attrice), richiamato nell'atto di scissione si legge gli elementi patrimoniali trasferiti sono così indicati:
segue elencazione degli immobili trasferiti. Quanto ai debiti, nel progetto di cessione si legge:
Non è contestato - e trova comunque riscontro nella documentazione contabile sopra richiamata – il fatto che, con la scissione in esame, siano stati assegnati la totalità dei beni immobili di a . Pt_2 CP_1
La stessa convenuta a pag. 2 della comparsa di risposta ammette che “L'intento di tale scissione era, infatti, quello di “proteggere” da azioni esecutive gli immobili in questione, separando il compendio immobiliare dal comparto industriale.”
A prescindere dal valore di tali beni, la completa privazione di beni immobili costituisce modificazione qualitativa del patrimonio della società debitrice idonea incidere
9 negativamente sulla garanzia patrimoniale generica, atteso che le residue poste all'attivo non sono ugualmente liquidabili. La giurisprudenza è infatti univoca nell'affermare che il requisito oggettivo dell'"eventus damni", “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (cfr Cass. n. 20232 del 14/07/2023
- e giurisprudenza ivi richiamata - che ha in particolare ritenuto la ricorrenza del requisito in esame “in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore”; così Cass. n. 1896 del 09/02/2012 ha ravvisato la ricorrente dell'elemento in esame ritenendo che “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.”). Al fine della ricorrenza del requisito dell'eventus damni, è quindi del tutto indifferente la scrittura richiamata da parte convenuta (sulla cui opponibilità alla proceduta, peraltro, si veda infra). Quanto ai pagamenti, va osservato in primo luogo che la sussistenza del requisito in esame va valutata con riferimento al momento dell'atto dispositivo, pertanto pagamenti effettuati in un momento successivo non vengono in rilievo. Tali pagamenti, peraltro, risultano provati per il minor importo di € 60.000. In ogni caso, si tratta di pagamenti effettuati in seguito ad azione giudiziale proposta nei confronti della società risultante dalla scissione, in forza della responsabilità sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2506 quater u.c. c.c. (“Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”) e quindi in forza di obbligo di legge e non in forza di assunzione di debito, asseritamente collegato alla scissione. Scientia damni
Il requisito in esame deve ritenersi sussistente, in quanto il debitore aveva consapevolezza, al momento dell'atto di disposizione, della situazione patrimoniale della società e del fatto che con lo stesso la socità si stava spogliando dei beni più facilmente aggredibili dai Pt_2 creditori, tanto più considerato il dichiarato fine dell'atto di porre i beni immobili al riparto da iniziative esecutive dei creditori. Tale dichiatato fine vale poi ad integrare, per i crediti sorti successivamente all'atto di scissione, la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudizio del soddisfacimento di tali crediti. In ordine alla natura gratuita o onerosa dell'atto in esame va osservato la scrittura, che parte convenuta assume essere stata sottoscritta contestualmente all'atto di scissione, non è opponibile alla procedura, in quanto non munita di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c..
10 L'atto oggetto di domanda revocatoria è quindi da qualificarsi quale atto a titolo gratuito ai fini della verifica dell'elemento soggettivo. Non è quindi necessaria la consapevolezza del terzo. Peraltro l'identità soggettiva dei soci delle due società partecipanti alla scissione
[...]
e , rispettivamente amministratori dell'una e dell'altra società CP_4 CP_5 C amministratore unico di e come Controparte_4 Pt_2 Controparte_6 espressamente indicato nella prima pagina dell'atto di scissione doc. 3), conferma tale consapevolezza anche in capo a CP_1
4. Domanda riconvenzionale La domanda riconvenzionale di condanna proposta da parte convenuta è improponibile. Ai sensi dell'art. 151 CCII “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.” Tale concorso di realizza attraverso il procedimento di formazione dello stato passivo disciplinati dagli artt. 201-210 CCII. Pertanto, la domanda con cui viene fatta valere una ragione di credito nei confronti del curatore in base alle regole del processo ordinario, deve essere dichiarata improponibile.
5. Spese di lite Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente tabella, oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00
Compenso tabellare € 18.420,00
P.Q.M.
Il Giudice, respinta ogni diversa istanza, dichiara inefficace nei confronti di Controparte_7
11 l'atto di scissione, redatto in data 5 ottobre 2020, per atto del Notaio Persona_1
(Tortona - AL), Repertorio n. 18.291, Raccolta n. 11.894, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari (Direzione Provinciale di Cagliari, Ufficio Provinciale del
Territorio dell'Agenzia delle Entrate), il 07/10/2020, Registro Particolare 18330 e Registro
Generale 25029, mediante cui si è realizzato il trasferimento dalla alla Parte_2 [...] dei seguenti immobili: Controparte_1 in comune di Giba (CA):
A) appezzamento di terreno della superficie catastale complessiva di ettari 00 (zero), are 57
(cinquantasette) e centiare 33 (trentatré); nell'insieme a confini: particelle 671, 576, 577, 573,
578, 575, 572 et 258, particelle tutte del foglio 202 di Catasto Terreni, censito al Catasto
Terreni del Comune di Giba, come segue: foglio 202 – particella 66 - seminativo cl.
3 - ettari 00, are 18, centiare 18 – R.D. Euro 2,82 -
R.A. Euro 2,35; foglio 2O2 - particella 176 - seminativo cl.
3 - ettari 00, are 35, centiare 87 - R.D. Euro 5,56
– R.A. Euro 4,63; foglio 202 - particella 574 - seminativo cl.
3 - ettari 00, are 03, centiare 28 – R.D. Euro 0,51
– R.A. Euro 0,42;
B) appezzamento di terreno della superficie catastale di ettari 00 (zero), are 18 (diciotto) centrare 10 (dieci); a confini: particelle 67, 573 (al vertice) et 577, particelle tutte del foglio
202 di Catasto Terreni, censito al Catasto Terreni del Comune di Giba, come segue: foglio 202 - particella 570 - seminativo cl.
3 - ettari 00, are 18, centiare 10 – R.D. Euro 2,80
– R.A. Euro 2,34.
In Comune di Piscinas (CA).
A) complesso Industriale adibito ad estrazione mineraria di bentonite, composto il detto complesso di più corpi di fabbrica, con impianti di lavorazione, silos, locali stoccaggio e confezionamento, officine, uffici, spogliatoi e servizi, depositi, magazzini, locali tecnici e cabina ENEL, con corte e con annessa area pertinenziale, della superficie catastale complessiva - aree coperte e scoperte – di ettari 10 (dieci) are 15 (quindici) e centiare 80; nell'insieme a confini: Strada Provinciale, particelle 360, 73, 69, 154 ,638, 151 et 152, particelle tutte del foglio 2 di Catasto Terreni.
Il complesso industriale risulta raffigurato sulla base della planimetria depositata a corredo della denuncia di variazione per rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma
12 22, Legge 208/ l5 in data l° dicembre 2016, in atti dal 2 dicembre 2016, protocollo n.
CA0262371 (n. 98010.1/2016) e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Piscinas, come segue: foglio 2 - particella 66 - STRADA STATALE 293 SNC. piano T-1-2 Categ. D/7 - Rendita
Euro 29.756,00; mentre l'annessa area pertinenziale risulta censita a Catasto Terreni del Comune di Piscinas, come segue: foglio 2 - particella 70 - seminativo cl. 42 - ettari 00, are 52, centiare 65 - R.D. Euro 9,52 –
R.A. Euro 8,16; foglio 2, particella 155- pascolo cl. 42 - ettari 00, are 16, centiare 85 - R.D. Euro 1,13 – R.A.
Euro 0,52; foglio 2 - particella 71 - seminativo cl. 42 - ettari 01, are 5 l, centiare 10 – R.D. Euro 27,31 –
R.A. Euro 23,41; foglio 2 - particella 158 - pascolo cl. 42 - ettari 00, are 68, centrare 20 – R.D. Euro 4,58 -
R.A. Euro 2,11; foglio 2 - particella 301 - seminativo cl. 42 - ettari 00, are 39, centiare 00 - R.D. Euro 7,05 –
R.A. Euro 6,04; foglio 2 - particella 304 - pascolo cl. 42 - ettari 00, are 15, centiare 10 – R.D. Euro 1,01 –
R.A. Euro 0,47; foglio 2 - particella 302 - seminativo cl. 42 - ettari 00, are 18, centiare 80 - R.D. Euro 3,40 –
R.A. Euro 2,91; foglio 2 - particella 305 - pascolo cl. 42 - ettari 00, are 09, centiare 00 – R.D. Euro 0,60 –
R.A. Euro 0,28; foglio 2 - particella 303 - seminativo cl. 42 - ettari 00, are l8, centrare 80 - R.D. Euro 3,40 –
R.A. Euro 2,91; foglio 2 - particella 306 - pascolo cl. 42 - ettari 00, are 08, centiare 95 – R.D. Euro 0,60 –
R.A. Euro 0,28;
B) appezzamento di terreno della superficie catastale complessiva di ettari 00 (zero) are 62
(sessantadue) e centiare 80 (ottanta); nell'insieme a confini: particelle 62, 63, 64, 152, 151,
150 del foglio 2 di Catasto Terreni e Strada Vicinale, censito al Catasto Terreni del Comune di Piscinas, come segue:
13 foglio 2 - particella 65 - seminativo cl. 43 - ettari 00, are 11, centiare 90 – R.D. Euro 1,84 -
RA. Euro 1,54; foglio 2 - particella 147 – pasc. cespug. cl. 42 - ettari 00, are 13, centiare 10 – R.D. Euro
0.27 – R.A. Euro 0,20; foglio 2 - particella 148 - seminativo cl. 43 - ettari 00, are 17, centiare 85 - R.D. Euro 2,77 –
R.A. Euro 2,30; foglio 2 - particella 149 – pasc. cespug. cl. 42 - ettari 00, are 19, centiare 95 - R.D. Euro
0,41 – R.A. Euro 0,31;
C) appezzamento di terreno a destinazione agricola della superficie catastale complessiva di ettari 3 (tre), are 12 (dodici) e centiare 10 (dieci); a confini: particelle 34, 8, 132, Strada
Vicinale, particella 48, particelle tutte del foglio 2 ed altra Strada Vicinale (che tramedia altresì l'appezzamento), censito al Catasto Terreni del Comune di Piscinas, come segue: foglio 2 - particella 141 - seminativo cl. 43 - ettari 01, are 43, centiare 75 - R.D. Euro 22,27
– R.A. Euro 18,56; foglio 2 - particella 220 - seminativo cl. 44 - ettari 01, are 68, centiare 35 - R.D. Euro 12,17
– R.A. Euro 8,69.
e comunque come dettagliatamente descritti nell'atto notarile sopra citato;
dichiara improponibile la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attrice che liquida in € 1,713,00 per esborsi ed € 18.420,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto revocato.
Genova, 18/11/2025
Il Giudice
MA GI
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