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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7310 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI- Parte_1 C.F._1
MA RI AU e LA OS parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GALIOTO ANNA ( ) C.F._3
parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Palermo sez. I civile interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 luglio 2024 alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 27 febbraio 2024, della sentenza non definitiva n. 1191/2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Ora, con riferimento alla domanda di affidamento dei figli minori, ritiene il Tri- bunale di confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamen- te modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ri- tenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudi- zievole per i minori l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e ciò anche tenuto conto di quanto risulta dalla relazione dei Servizi incaricati.
In particolare, si legge nella relazione trasmessa dal Consultorio familiare, incari- cato in sede di ordinanza presidenziale: ”In considerazione del percorso che i signori Pt_2
e hanno seguito in questi mesi, e che ha permesso di cogliere come essi siano di
[...] CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile fatto dei genitori attenti e responsabili, in quanto capaci di retrocedere, se del caso, dalle loro posizioni per rispettare i bisogni dei figli, nonché a provare a forzare le loro difese, disponen- dosi quindi nei rispettivi confronti in modo più aperto e meno resistente rispetto al passato, si ritiene di avere messo in atto tutte le azioni possibili a sostegno del nucleo” (vedi relazione del Consultorio familiare del 18 maggio 2023, in atti).
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche, secondo accordi liberamente presi e tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambe le parti.
In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di tenere con sé i predetti minori se- condo le modalità stabilite in sede di separazione, modalità già ritenute congrue dal- la Corte di Appello con provvedimento del 21 ottobre 2023.
❖❖❖
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio prevalente dei minori l'assegnazione in favore della resistente dell'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Carini via Chiovaro n. 126 ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti dell'habitat domestico, inteso co- me il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si ar- ticola la vita familiare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, se- condo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separa- zione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non ricondu- cibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, sco-
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile lastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non sol- tanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, profes- sionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto del- le risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio mi- nore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piut- tosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novem- bre 1997, n. 11025).
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente svolge attività di consulente finanziario.
Lo stesso risulta avere percepito, nell'anno 2021, un reddito complessivo lordo pari ad € 49.844,00, mentre nell'anno 2022, un reddito complessivo lordo pari ad €
30.820,00.
La ricorrente, invece, svolge attività lavorativa part time e ha documentato per l'anno 2022 un reddito complessivo lordo pari ad € 16.123,00.
Nel caso in esame, dunque, alla luce della documentazione prodotta e delle di- chiarazioni rese, tenuto conto delle allegate condizioni economiche delle parti e degli oneri gravanti sulle stesse, considerando i tempi di permanenza dei figli presso la madre, appare opportuno prevedere a carico del l'obbligo di versare alla ri- Pt_1
corrente la somma di € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei minori
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile (€ 300,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tri- bunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In mancanza di un accordo tra le parti, l'assegno unico verrà percepito secondo le disposizioni di legge.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico- patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo consolidatosi, in- fatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone preliminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione cir- ca l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L.
n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un contenuto prevalentemente perequativo-
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile compensativo, che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quel- lo dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle par- ti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assisten- ziale, va valorizzata la funzione contributivo-compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge econo- micamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofa- miliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della già destinataria di mantenimento in CP_1
sede di separazione, valorizzandone la funzione assistenziale e contributivo- compensativa.
La resistente, in particolare, ha riferito di essere stata assunta con contratto a tem- po indeterminato part time presso la Wind, con una retribuzione mensile pari a circa
€ 1.100,00.
La , inoltre, risulta gravata dell'onere di accudimento di tre figli piccoli, Pt_1
con esigenze diverse tra loro.
Il ricorrente, invece, gode, come dal medesimo riferito in sede di ricorso, di prov- vigioni mensili che variano approssimativamente tra i € 2.000,00 e € 2.500,00 (vedi ri- corso introduttivo).
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 2012), dell'età della resistente (48 anni), del significati- vo contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, della sperequazione del- le condizioni economiche tra le parti, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile, fer- mo restando il rispetto delle disposizioni fino ad oggi vigenti.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sufficienti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle del re- clamo proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i pro- curatori delle parti:
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] il 17 lu- Per_1
glio 2016, e nati a Palermo il 1marzo 2019 ad entrambi i genitori con Per_2 Per_3
dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della odierna resistente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte resi- Parte_1
stente la somma mensile di € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 300,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al
50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte resi- Parte_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile stente un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 13/02/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7310 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI- Parte_1 C.F._1
MA RI AU e LA OS parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GALIOTO ANNA ( ) C.F._3
parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Palermo sez. I civile interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 luglio 2024 alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 27 febbraio 2024, della sentenza non definitiva n. 1191/2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Ora, con riferimento alla domanda di affidamento dei figli minori, ritiene il Tri- bunale di confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamen- te modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ri- tenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudi- zievole per i minori l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e ciò anche tenuto conto di quanto risulta dalla relazione dei Servizi incaricati.
In particolare, si legge nella relazione trasmessa dal Consultorio familiare, incari- cato in sede di ordinanza presidenziale: ”In considerazione del percorso che i signori Pt_2
e hanno seguito in questi mesi, e che ha permesso di cogliere come essi siano di
[...] CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile fatto dei genitori attenti e responsabili, in quanto capaci di retrocedere, se del caso, dalle loro posizioni per rispettare i bisogni dei figli, nonché a provare a forzare le loro difese, disponen- dosi quindi nei rispettivi confronti in modo più aperto e meno resistente rispetto al passato, si ritiene di avere messo in atto tutte le azioni possibili a sostegno del nucleo” (vedi relazione del Consultorio familiare del 18 maggio 2023, in atti).
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche, secondo accordi liberamente presi e tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambe le parti.
In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di tenere con sé i predetti minori se- condo le modalità stabilite in sede di separazione, modalità già ritenute congrue dal- la Corte di Appello con provvedimento del 21 ottobre 2023.
❖❖❖
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio prevalente dei minori l'assegnazione in favore della resistente dell'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Carini via Chiovaro n. 126 ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti dell'habitat domestico, inteso co- me il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si ar- ticola la vita familiare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, se- condo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separa- zione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non ricondu- cibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, sco-
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile lastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non sol- tanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, profes- sionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto del- le risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio mi- nore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piut- tosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novem- bre 1997, n. 11025).
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente svolge attività di consulente finanziario.
Lo stesso risulta avere percepito, nell'anno 2021, un reddito complessivo lordo pari ad € 49.844,00, mentre nell'anno 2022, un reddito complessivo lordo pari ad €
30.820,00.
La ricorrente, invece, svolge attività lavorativa part time e ha documentato per l'anno 2022 un reddito complessivo lordo pari ad € 16.123,00.
Nel caso in esame, dunque, alla luce della documentazione prodotta e delle di- chiarazioni rese, tenuto conto delle allegate condizioni economiche delle parti e degli oneri gravanti sulle stesse, considerando i tempi di permanenza dei figli presso la madre, appare opportuno prevedere a carico del l'obbligo di versare alla ri- Pt_1
corrente la somma di € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei minori
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile (€ 300,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tri- bunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In mancanza di un accordo tra le parti, l'assegno unico verrà percepito secondo le disposizioni di legge.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico- patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo consolidatosi, in- fatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone preliminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione cir- ca l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L.
n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un contenuto prevalentemente perequativo-
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile compensativo, che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quel- lo dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle par- ti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assisten- ziale, va valorizzata la funzione contributivo-compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge econo- micamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofa- miliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della già destinataria di mantenimento in CP_1
sede di separazione, valorizzandone la funzione assistenziale e contributivo- compensativa.
La resistente, in particolare, ha riferito di essere stata assunta con contratto a tem- po indeterminato part time presso la Wind, con una retribuzione mensile pari a circa
€ 1.100,00.
La , inoltre, risulta gravata dell'onere di accudimento di tre figli piccoli, Pt_1
con esigenze diverse tra loro.
Il ricorrente, invece, gode, come dal medesimo riferito in sede di ricorso, di prov- vigioni mensili che variano approssimativamente tra i € 2.000,00 e € 2.500,00 (vedi ri- corso introduttivo).
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 2012), dell'età della resistente (48 anni), del significati- vo contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, della sperequazione del- le condizioni economiche tra le parti, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile, fer- mo restando il rispetto delle disposizioni fino ad oggi vigenti.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sufficienti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle del re- clamo proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i pro- curatori delle parti:
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] il 17 lu- Per_1
glio 2016, e nati a Palermo il 1marzo 2019 ad entrambi i genitori con Per_2 Per_3
dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della odierna resistente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte resi- Parte_1
stente la somma mensile di € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 300,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al
50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte resi- Parte_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile stente un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 13/02/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile