Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2016, n. 27985
CASS
Sentenza 15 aprile 2016

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In tema di reati concernenti le armi, configura il reato di cui all'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S., il trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, ancorché eseguito nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., senza provvedere a ripetere la denuncia, in quanto è necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli. (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della modifica dell'art. 38, comma quinto, da parte dell'art. 3, comma primo, lett. e, D.Lgs. n. 204 del 2010, la violazione al predetto obbligo non può più ritenersi sanzionata né ai sensi degli artt. 58, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e 221 T.U.L.P.S, né, nel caso di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967).

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …

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  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2016, n. 27985
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27985
Data del deposito : 15 aprile 2016

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