Sentenza 15 aprile 2016
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, configura il reato di cui all'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S., il trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, ancorché eseguito nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., senza provvedere a ripetere la denuncia, in quanto è necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli. (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della modifica dell'art. 38, comma quinto, da parte dell'art. 3, comma primo, lett. e, D.Lgs. n. 204 del 2010, la violazione al predetto obbligo non può più ritenersi sanzionata né ai sensi degli artt. 58, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e 221 T.U.L.P.S, né, nel caso di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967).
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2016, n. 27985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27985 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2016 |
Testo completo
27 9 85/ 1 6 85 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE 514/2016- Presidente N. - - Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 31131/2015 Dott. MONICA BONI Dott. ALESDR CENTONZE - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: AR DR N. IL 10/12/1933 avverso la sentenza n. 1014/2013 TRIBUNALE di RIETI, del 23/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio che ha concluso per i ligest del Norb Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. to Guisepe Gr ow nonstoch he diet il del NGNодель Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 23 aprile 2014 il Tribunale di Rieti proscioglieva l'imputato ND AR dal reato, ritenuto estinto per oblazione, di cui all'art. 58 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 in relazione agli artt. 38 e 221 R.D. 18.06.1931 n. 773, contestatogli per avere omesso di denunciare alla competente autorità di P.S. l'avvenuto trasferimento in altra abitazione di un fucile cal. 12, legittimamente detenuto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, il quale ne ha chiesto l'annullamento con la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Rieti per l'ulteriore corso;
ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 38 r.d. 18.6.1931 n. 773, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 162-bis del codice penale, in quanto il D. Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 ha apportato modifiche al T.U.L.P.S. e ha inserito l'obbligo di ripetere la denunzia all'autorità di polizia in caso di trasferimento dell'arma in luogo diverso da quello indicato in precedenza anche nel quinto comma dell'art. 38 T.U.L.P.S., per cui la mancata osservanza di quest'ultimo obbligo comporta l'illegale detenzione delle armi con la conseguente configurabilità, qualora si tratti di armi comuni da sparo, come nel caso di specie, del reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967, che è punito con la pena della reclusione e della multa, ostativa all'oblazione. Pertanto, erroneamente il Tribunale ha considerato contravvenzione il reato contestato ed ammesso l'imputato all'oblazione, dichiarando poi estinto il reato. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.L'impugnazione si fonda sull'intervenuto mutamento del quadro normativo che disciplina gli obblighi gravanti sul legittimo detentore di arma da sparo, che ne effettui il trasferimento dal luogo di detenzione indicato in denuncia ad altro. E' noto che l'art. 58 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, comma 3, nella sua formulazione originaria prevedeva: "In caso di trasferimento di detto materiale da una località all'altra dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato". Non essendo stata mai abrogata formalmente, tale disposizione è rimasta in vigore, ma vi si è sovrapposta la norma efficace a far data dal 1/7/2011 - introdotta dall'art. 3, comma 1, - lett. e), punto b) D. L.vo 204 del 2010, la quale ha inserito nell'art. 38 T.U.L.P.S., comma 5, la previsione secondo la quale "la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia". Il raffronto tra le due disposizioni evidenzia l'impiego di differente terminologia, in quanto la prima contiene il riferimento al trasferimento da una località all'altra dello Stato, mentre la più recente menziona il trasferimento in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia, il che sembra avere recepito in precetto positivo l'interpretazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'obbligo di ripetizione della denuncia sorge anche se il trasporto avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale di competenza del medesimo ufficio locale di pubblica sicurezza dove era stata presentata quella iniziale. Tale soluzione tiene conto della finalità perseguita ☐ dall'imposizione dell'obbligo che, analogamente a quanto previsto per la denuncia originaria, deve consentire all'autorità pubblica di avere contezza del luogo di conservazione di ciascuna arma al fine di effettuare eventuali controlli (tra le tante, sez. 5, n. 18433 del 21/04/2005, Rita, rv. 232293).
1.1Ebbene, è indubbio che la violazione al predetto obbligo, a partire dalla data 1/7/2011, non può più ritenersi sanzionata ai sensi dell'art. 221 T.U.L.P.S. che, al secondo comma, punisce con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad euro 103 le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, compresa quella la cui condotta illecita è descritta dal citato art. 58 R.D. n. 635/40. Si tratta di verificare la fondatezza dell'assunto del Procuratore ricorrente che dalla diversa collocazione dell'obbligo di ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell'arma deduce la volontà del legislatore di equiparare l'omissione alla mancata denuncia iniziale dell'arma con la conseguente applicazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, soluzione che in verità nell'impugnazione viene postulata, ma non illustrata nelle sue ragioni giustificatrici. Il ricorrente pretende che il semplice collocamento della disposizione incriminatrice all'interno di articolo già esistente comporti la qualificazione in termini molto più severi della stessa fattispecie di reato con il passaggio da contravvenzione a delitto senza che al contempo sia mai stato abrogato l'art. 58 reg. esecuzione. Già di per sé tale soluzione non convince, perché sottende una modificazione nel giudizio di disvalore della condotta vietata in termini peggiorativi rispetto alla disciplina esistente con conseguente inasprimento della sanzione irrogabile, in assenza di una chiara esplicitazione dell'intento di incriminarla quale delitto. L'interpretazione postulata dal ricorrente, oltre a fondarsi su un intento legislativo non reso palese dal testo della nuova disposizione, non trova riscontro nel testo della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui il D. L.gs. 204 del 2010 costituisce attuazione, che si limita a richiedere agli Stati membri di provvedere "affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento" (art. paragrafo 5) e li autorizza a "concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando: a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti ..." (articolo 7, par. 4). Inoltre, come già affermato in identica fattispecie da questa sezione nella sentenza n. 49969 del 09/10/2015, PG in proc. Costantini, rv. 265409, la soluzione proposta dal ricorrente non è l'unica possibile e non è necessitata: è decisivo il rilievo dell'assenza nel nuovo testo dell'art. 38 citato della previsione di una specifica sanzione, che punisca la condotta di omessa denuncia di trasferimento di arma da sparo, carenza che però non 2 rende priva di risposta punitiva quel comportamento ed è superabile mediante applicazione dell'art. 17 T.U.L.P.S.,, comma 1, in base al quale "le violazioni alle disposizioni del testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad euro 206".
1.2 Tale opzione ermeneutica riceve avvallo dalle indicazioni già espresse dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 6176 del 24/03/1984, Romano, rv. 165131), che nell'affermare la natura speciale della norma di cui all'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. rispetto a quella di cui all'art. 38 dello stesso T.U., avevano sviluppato delle osservazioni che mantengono inalterata validità anche a fronte del mutato quadro sistematico;
in tale pronuncia si era rimarcato che "non sembra validamente contestabile, né è sostanzialmente contestato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, che le condotte di chi omette del tutto la denuncia dell'arma e di chi, denunciatala regolarmente, omette di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell'arma stessa in altra circoscrizione di P.S., non sono identiche sul piano del disvalore sociale e morale, assai attenuato nella seconda. Ciò risulta evidente, anche senza ricorrere alla considerazione (...) secondo la quale chi intende celare l'arma ne omette, di norma, la denuncia fin dall'inizio, o alla constatazione che buona parte delle violazioni dell'obbligo di ripetere la denuncia vengono rilevate dall'autorità di P.S., resa edotta del trasferimento dall'avviso di trasporto di cui all'art. 34 T.U. leggi di P.S., regolarmente effettuato dall'interessato che poi omette, sia pure per riprovevole dimenticanza o per irrilevante ignoranza della norma, la successiva denunzia (...)". La considerazione del diverso disvalore sociale delle due condotte in raffronto consente di ritenere plausibile la diversificazione anche della relativa risposta sanzionatoria, conseguente alla violazione dei due obblighi, sebbene inseriti in commi diversi della stessa disposizione di legge.
1.3 Non è, invece, più possibile utilizzare l'ulteriore argomentazione - su cui in parte si basava il ragionamento valutativo espresso nella pronuncia Romano sopra citata- concernente il rapporto di specialità tra le norme dell'art. 38 T.U.L.P.S. e dell'art. 58 reg. es.. In effetti, presupposto dell'obbligo previsto dall'art. 38 comma 1, T.U.L.P.S. è la "acquisizione della materiale disponibilità" delle armi, come ora meglio specifica la norma modificata dallo stesso D. L.vo 204 del 2010, che stabilisce anche un termine di 72 ore per l'effettuazione della denuncia, anche per via telematica: quindi armi che non erano nella disponibilità di un soggetto lo diventano, facendo sorgere l'obbligo di denuncia;
il quinto comma pretende, invece, una situazione fattuale opposta, perché non può sorgere l'obbligo di ripetere la denuncia, se non esiste una pregressa disponibilità delle armi. Di conseguenza, la detenzione "illegale" di armi di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 è ravvisabile nel comportamento di chi ha acquisito la materiale disponibilità che, in precedenza non aveva, e non ha denunciato la detenzione, così determinando la "scomparsa" dell'arma - o impedendo la conoscenza della sua acquisizione alle autorità di pubblica sicurezza, che ne ignorano l'esistenza. 3 ht La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell'arma, al contrario, non determina questa situazione: le predette autorità conoscono l'esistenza dell'arma e l'identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un'informazione non aggiornata sul luogo dove l'arma è detenuta;
situazione ovviamente anch'essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia grazie alle denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell'art. 34 T.U.L.P.S., sia mediante diretta richiesta al detentore. In definitiva, la detenzione in luogo differente da quello indicato nell'iniziale denuncia, pur in mancanza della ripetizione della denuncia stessa, non può definirsi in sé "illegale".
6. Né può trovare applicazione la riserva contenuta nell'art. 17 T.U.L.P.S., che fa salve + 1 eventuali previsioni specifiche del codice penale, in riferimento al disposto dell'art. 697 cod. pen., il quale punisce chiunque detiene armi "senza averne fatto denuncia all'Autorità". Come è noto, tale norma, prima dell'approvazione della legge n. 497 del 1974, sanzionava direttamente la violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 38 T.U.L.P.S.; come ricordava la sentenza Romano citata, nel periodo intercorso tra l'approvazione del T.U. nel 1931 e quella del regolamento, 1940, l'art. 697 cod. pen. era stato applicato dalla giurisprudenza anche per sanzionare l'omessa ripetizione della denuncia in caso di trasferimento dell'arma in circoscrizione diversa, mentre allo stato attuale incrimina soltanto la detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo (Cass. sez. 1, n. 51450 del 15/07/2014, P.G. in proc. Iacono Dimitri, rv. 261583; sez. 1, n. 4506 del 05/05/1997, P.M. in proc. Adornato, rv. 207482). L'assimilazione delle due fattispecie, adottata nel periodo intercorso fra l'approvazione del T.U.L.P.S. e l'entrata in vigore del relativo regolamento, era poi venuta meno in conseguenza dell'introduzione, ad opera dell'art. 58 r.d. n. 635/1940, di una previsione apposita per l'ipotesi di omessa denuncia di trasferimento dell'arma e nulla autorizza a ritenere che possa rivivere in conseguenza dell'introduzione del nuovo comma 5 nel testo dell'art. 38 T.U.L.P.S.. In sostanza, il quadro normativo complessivo induce ad affermare che, ormai, l'art. 697 cod. pen. faccia riferimento esclusivamente all'omissione della denunzia iniziale, unica a rendere la detenzione "illegale".
7. In definitiva, la condotta contestata all'imputato avrebbe potuto e dovuto essere sanzionata ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S.: pertanto, egli avrebbe potuto accedere ugualmente all'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen., sia pure pagando una somma di maggiore importo, essendo più elevato il limite massimo dell'ammenda previsto per detta fattispecie. Tuttavia, atteso che il P.G. ricorrente non ha devoluto col ricorso la questione del versamento di una somma inferiore a quella dovuta per ottenere l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, attenendosi al limite oggettivo delle sue richieste. non è consentito disporre l'annullamento della sentenza impugnata che l'ha dichiarata. Il ricorso va dunque respinto. 4 nt
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2016. Il Consigliere estensore Monica Boni шашфи DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 LUG 2016 IL CANCELHERE A REM Aietro Di Med O I N S T 5 T S _ Il PresidentePresid Arturo CortageA