Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2002, n. 6049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6049 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
63035 REPUBBLICA IT06 049 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO + LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.127.99 Composta dai Magistrati: Cron. 17646 Dott. PASQUALE REALE PRESIDENTE Rep. Dott. ENRICO PAPA CONSIGLIERE CC.15.1.02 Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE OGGETTO: imposte Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. liquidazione in Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE base alla ha pronunciato la seguente dichiarazione SENTENZA termine, natura sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE
contro
N. 63035 PE IE res. in Volterra intimato, non costituito avverso la sentenza n. 169.12.97 in data 8.10.97 della Commissione depositata in data 8.11.97; Tributaria Regionale della Toscana, 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.1.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
scritte del P.M. in persona del Sostitutolette le conclusioni Procuratore Generale Dott.RICCARDO FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
rilevato, in fatto e in diritto, che CC GA impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa la cartella esattoriale emessa in base alla dichiarazione dei redditi;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso;
proponeva appello la contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana annullava la cartella esattoriale predetta, ritenendo che la stessa fosse stata emessa oltre il termine perentorio stabilito dalla legge;
ha proposto ricorso per Cassazione 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato, sostenendo che il termine di cui all' art. 36 bis del D. P.R. n. 600.73 ha natura ordinatoria e non perentoria;
il ricorso risulta manifestamente fondato, in quanto la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge n. 449.97 ha qualificato detto termine non perentorio;
- la allacostante giurisprudenza di questa Corte si è uniformata suddetta interpretazione: vedasi, per tutte, Cass. n. 7058.99; n. 12995.99, 10134.00; inoltre la Corte Costituzionale, con sentenza 2 11.6.99 n. 229, ha dichiarato il citato art. 28 costituzionalmente legittimo;
la causa può essere decisa nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, mediante il rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla CC;
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, attese le incertezze giurisprudenziali verificatesi in ordine alla natura del termine di cui all'art. 36 bis citato;
POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla contribuente;
compensa le spese • Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 15 gennaio 2002. A I R 5 6 E 8 . A 9 N 1 N T / O CORT - I U 4 Z / B B 6 IL PRESIDENTE I A . 2 R L R . T L R T . S A I P . . DOTT. PASQUALE ALE G D B E A A L I R T E R D 1 A E I 3 D S 1 T N . E E A S IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE C1 N T M I N A Amaldo Casano E S E DR. VINCENZO DI NUBILA ИШ е DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.6 OPR... 2002. IL CANCELLIERE C Arnaldo Casano holde