TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/07/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento recante il numero R.G. 482/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F.: ), con l'Avv. BIANCHI LORENZO Parte_1 C.F._1
- ricorrente
CONTRO
C.F.: ), con l'Avv. GAGLIANO MATTIA Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE
-resistente
Parere del Pubblico Ministero del 18.07.2025.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con parte resistente in data 04/09/2011 in Casalnoceto (AL). Parte resistente si costituiva e le parti raggiungevano un accordo. In sede di udienza del primo luglio 2025 le parti “confermavano il raggiungimento dell'accordo, con deposito di una memoria congiunta nei giorni successivi.” All'udienza del 10 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni chiedendo “Omologare la separazione alle diverse condizioni pattuite in accordo depositato in separato foglio e che quivi si riportano:
1) le figlie minori resteranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2) la casa coniugale sita in Serravalle Scrivia (AL), via Berthoud n. 72 int. 5 e 6, con annesso box
(n.29) e cantina (sub. 86) resterà assegnata alla OR , che rimarrà a viverci con le figlie, Pt_1
con i mobili e gli arredi ivi contenuti eccetto quelli di cui all'elenco scambiato tra le parti con i mobili ed oggetti che il Sig. porterà con sé, andando via di casa entro 7 giorni dal deposito delle CP_1
presenti conclusioni congiunte e provvederà a trasferire la propria residenza entro 15 giorni dal deposito delle presenti conclusioni congiunte;
3) il signor potrà far visita alle figlie e tenerle con sé a week-end alternati, dal venerdì CP_1
sera verso le ore 18 alla domenica sera prima di cena, oltre ad un giorno infrasettimanale, il mercoledì dal martedì sera verso le ore 18 fino al mercoledì sera prima di cena, pernottamenti compresi;
4) le figlie minori trascorreranno le festività religiose e laiche in via alternata con ciascun genitore.
Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, uno dal 24 al 30 dicembre, l'altro dal 31 dicembre al 06 gennaio, da alternarsi tra i genitori di anno in anno. Le figlie trascorreranno la
Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il 25 dicembre;
5) durante il periodo estivo, il signor potrà tenere con sé le figlie per un periodo di 15 CP_1
giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la OR entro il 31 maggio di ogni Pt_1
anno ad eccezione del corrente anno per il quale le parti si accorderanno entro il 31.7.2025 tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative;
6) il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma CP_1
mensile di euro 550,00 (275,00 per figlia), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di
Alessandria ogni giorno 5 del mese, con decorrenza 5 agosto 2025;
7) le parti concordano che la OR percepirà nella misura del 100% l'importo Pt_1 dell'assegno unico per le figlie a carico, con rinuncia del signor ad ogni pretesa in tal CP_1
senso; 8) il signor provvederà in via esclusiva al pagamento del mutuo gravante sulla casa CP_1
coniugale, esonerando e manlevando la OR da ogni onere in tal senso;
Pt_1
9) a decorrere dalla separazione, ed entro 10 giorni dal deposito delle presenti conclusioni congiunte, la OR provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze della casa Pt_1
coniugale nonché al pagamento delle spese condominiali (eccetto le quote riservate al proprietario) alle scadenze deliberate dall'assemblea e comunque con decorrenza luglio 2025;
10) le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio, anche relativamente alle figlie minori;
11) le parti di comune accordo acconsentono affinché il Sig. possa portare via con sé CP_1
dalla casa coniugale i seguenti beni: n. 2 cassettiere da 3 cassetti ed una da 6 cassetti, una madonna in argento, raccoglitori di documenti cartacei Sig. mobiletto del bagno, la stampante ed CP_1 il frigorifero dell'ufficio, 4 sedie del nonno, un ventilatore, un deumidificatore, una TV 50” e sound bar, n. 3 scaffali della cantina (come da elenco in possesso alle parti).
Il Sig. acquisterà per la casa coniugale una stampante e n. 4 sedie. CP_1
La Sig.ra riconsegnerà al Sig. i beni della domotica (come da elenco in possesso Pt_1 CP_1
alle parti).
12) le parti, concordemente, instano al Presidente affinché venga dato incarico al servizio sociale, territorialmente competente, per un monitoraggio di 3/6 mesi del nucleo famigliare, al fine di valutare, nel preminente interesse delle minori, eventuali criticità con presa in carico delle minori dalla psicologia e con l'impegno di entrambi i genitori ad intraprendere i percorsi suggeriti dai servizi sociali, a titolo esemplificativo e non esaustivo COGE/supporto alla genitorialità/educativa/supporto psicologico/mediazione familiare/etc;
13) compensate, integralmente, le spese di lite.”
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Le restanti condizioni possono venire recepite non risultando contrarie a norme imperative.
Spese compensate come da accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F.: Parte_1
) e C.F.: ), i quali hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
celebrato matrimonio in Casalnoceto (AL), il 04 settembre 2011.
Spese compensate come da accordo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento recante il numero R.G. 482/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F.: ), con l'Avv. BIANCHI LORENZO Parte_1 C.F._1
- ricorrente
CONTRO
C.F.: ), con l'Avv. GAGLIANO MATTIA Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE
-resistente
Parere del Pubblico Ministero del 18.07.2025.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con parte resistente in data 04/09/2011 in Casalnoceto (AL). Parte resistente si costituiva e le parti raggiungevano un accordo. In sede di udienza del primo luglio 2025 le parti “confermavano il raggiungimento dell'accordo, con deposito di una memoria congiunta nei giorni successivi.” All'udienza del 10 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni chiedendo “Omologare la separazione alle diverse condizioni pattuite in accordo depositato in separato foglio e che quivi si riportano:
1) le figlie minori resteranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2) la casa coniugale sita in Serravalle Scrivia (AL), via Berthoud n. 72 int. 5 e 6, con annesso box
(n.29) e cantina (sub. 86) resterà assegnata alla OR , che rimarrà a viverci con le figlie, Pt_1
con i mobili e gli arredi ivi contenuti eccetto quelli di cui all'elenco scambiato tra le parti con i mobili ed oggetti che il Sig. porterà con sé, andando via di casa entro 7 giorni dal deposito delle CP_1
presenti conclusioni congiunte e provvederà a trasferire la propria residenza entro 15 giorni dal deposito delle presenti conclusioni congiunte;
3) il signor potrà far visita alle figlie e tenerle con sé a week-end alternati, dal venerdì CP_1
sera verso le ore 18 alla domenica sera prima di cena, oltre ad un giorno infrasettimanale, il mercoledì dal martedì sera verso le ore 18 fino al mercoledì sera prima di cena, pernottamenti compresi;
4) le figlie minori trascorreranno le festività religiose e laiche in via alternata con ciascun genitore.
Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, uno dal 24 al 30 dicembre, l'altro dal 31 dicembre al 06 gennaio, da alternarsi tra i genitori di anno in anno. Le figlie trascorreranno la
Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il 25 dicembre;
5) durante il periodo estivo, il signor potrà tenere con sé le figlie per un periodo di 15 CP_1
giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la OR entro il 31 maggio di ogni Pt_1
anno ad eccezione del corrente anno per il quale le parti si accorderanno entro il 31.7.2025 tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative;
6) il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma CP_1
mensile di euro 550,00 (275,00 per figlia), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di
Alessandria ogni giorno 5 del mese, con decorrenza 5 agosto 2025;
7) le parti concordano che la OR percepirà nella misura del 100% l'importo Pt_1 dell'assegno unico per le figlie a carico, con rinuncia del signor ad ogni pretesa in tal CP_1
senso; 8) il signor provvederà in via esclusiva al pagamento del mutuo gravante sulla casa CP_1
coniugale, esonerando e manlevando la OR da ogni onere in tal senso;
Pt_1
9) a decorrere dalla separazione, ed entro 10 giorni dal deposito delle presenti conclusioni congiunte, la OR provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze della casa Pt_1
coniugale nonché al pagamento delle spese condominiali (eccetto le quote riservate al proprietario) alle scadenze deliberate dall'assemblea e comunque con decorrenza luglio 2025;
10) le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio, anche relativamente alle figlie minori;
11) le parti di comune accordo acconsentono affinché il Sig. possa portare via con sé CP_1
dalla casa coniugale i seguenti beni: n. 2 cassettiere da 3 cassetti ed una da 6 cassetti, una madonna in argento, raccoglitori di documenti cartacei Sig. mobiletto del bagno, la stampante ed CP_1 il frigorifero dell'ufficio, 4 sedie del nonno, un ventilatore, un deumidificatore, una TV 50” e sound bar, n. 3 scaffali della cantina (come da elenco in possesso alle parti).
Il Sig. acquisterà per la casa coniugale una stampante e n. 4 sedie. CP_1
La Sig.ra riconsegnerà al Sig. i beni della domotica (come da elenco in possesso Pt_1 CP_1
alle parti).
12) le parti, concordemente, instano al Presidente affinché venga dato incarico al servizio sociale, territorialmente competente, per un monitoraggio di 3/6 mesi del nucleo famigliare, al fine di valutare, nel preminente interesse delle minori, eventuali criticità con presa in carico delle minori dalla psicologia e con l'impegno di entrambi i genitori ad intraprendere i percorsi suggeriti dai servizi sociali, a titolo esemplificativo e non esaustivo COGE/supporto alla genitorialità/educativa/supporto psicologico/mediazione familiare/etc;
13) compensate, integralmente, le spese di lite.”
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Le restanti condizioni possono venire recepite non risultando contrarie a norme imperative.
Spese compensate come da accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F.: Parte_1
) e C.F.: ), i quali hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
celebrato matrimonio in Casalnoceto (AL), il 04 settembre 2011.
Spese compensate come da accordo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.