Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/04/2025, n. 7160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7160 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06350/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6350 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, parte rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Porta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'interno n. -OMISSIS- del 21.10.-OMISSIS- di diniego della cittadinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Lorenzo Mennoia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 21.5.2021 e depositato il 18.6.2021 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego in oggetto, allegando di essere di nazionalità egiziana, di risiedere da più di dieci anni in Italia e di aver formulato domanda di cittadinanza, ricevendo un provvedimento di rigetto sulla base di una valutazione di inaffidabilità della richiedente, poiché moglie di un soggetto responsabile della commissione di alcuni reati e dunque, valorizzando la mancanza di integrazione nel territorio nazionale dell’intero nucleo familiare.
Ha dedotto l’illegittimità dell’atto per violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare nella parte in cui ha valorizzato la commissione di alcuni reati da parte del marito della ricorrente, peraltro uno estinto in data 3.10.-OMISSIS- e l’altro il 27.1.-OMISSIS- da parte del Giudice dell’esecuzione.
L’unico precedente da tenere in considerazione sarebbe in ogni caso il primo, concluso con un patteggiamento, mentre il secondo sarebbe venuto meno a seguito della depenalizzazione della condotta criminosa.
L’Amministrazione si è costituita con memoria del 2.4.2025 resistendo al ricorso e deducendo la legittimità del proprio operato, anche valorizzando il fatto che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali commesso dal marito, lungi dal qualificarsi di scarsa gravità, denoterebbe un comportamento profondamente difforme dai valori fondamentali dell’ordinamento, ancor più grave se la scelta consapevole è continuata e reiterata, come nel caso di specie (reato commesso dal 16/07/-OMISSIS- e permanente fino al 16/08/-OMISSIS-).
All’udienza di smaltimento del giorno 4.4.2025 la causa è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
La motivazione adottata risulta logica e coerente, indicando espressamente le ragioni che hanno giustificato il provvedimento di rigetto, in particolare valorizzando la commissione di più fatti di reato da parte del coniuge della ricorrente.
Il dato in questione, lungi dall’essere meramente accessorio, può assumere un peso centrale nella determinazione dell’Autorità amministrativa in considerazione della rilevanza “ della comunione di vita che il matrimonio comporta e i possibili riflessi della concessione della cittadinanza anche sul coniuge, il quale, oltre a non essere più soggetto ad espulsione, potrebbe ottenere la cittadinanza ai sensi dell’art.5 della legge 91/1992 .” (T.A.R. Lazio – Sez. I Ter n. 10134/2021 del 04.10.2021).
Correttamente, inoltre, non sono stati valutati favorevolmente i successivi esiti favorevoli sul piano processuale in ragione delle intervenute pronunce di estinzione dei reati poiché tutti “ confermano l’esistenza di un fatto storico, adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice Penale, contrario alle regole proprie della comunità nazionale, consentendo poi l’accesso a misure di ripristino e/o alternative che inibiscono la pienezza della sanzione penale ma non obliterano la capacità valutativa
dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza ” (T.A.R Lazio, Roma, sez. V stralcio, n. 21488/2024).
In sede di concessione della cittadinanza il Ministero dell'Interno non si limita, infatti, a verificare il possesso dei requisiti formali richiesti dalla legge, essendo necessaria una valutazione complessiva della condotta e dell'integrazione del richiedente.
Tale potere valutativo investe diversi aspetti della vita dell'interessato, tra cui la sua condizione lavorativa, economica, familiare, nonché la sua condotta morale e civile (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 5262/2018).
In definitiva, l’operato dell'Amministrazione è conforme ai principi giurisprudenziali consolidati, secondo cui la commissione di reati, anche da parte di soggetti appartenenti al nucleo, non costituisce un’indebita forma di responsabilità per fatto altrui, ma rappresenta un elemento comunque rilevante nell'apprezzamento complessivo del livello di integrazione del richiedente.
La decisione di rigettare la richiesta di cittadinanza risulta altresì, proporzionata e ragionevole.
Il diniego impugnato non determina un effetto preclusivo definitivo, ma ha carattere temporaneo: il richiedente potrà infatti ripresentare l'istanza una volta decorso il periodo di osservazione decennale senza ulteriori elementi pregiudizievoli (Cons. Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione n. 1557 del 27 aprile 2022), anche al fine di poter verificare che l’intero nucleo si sia adattato e conformato alle regole sociali dello Stato.
Infine, non può essere valorizzata la circostanza dedotta in ordine alla concessione della cittadinanza in capo al figlio, anzitutto perché essa non è stata provata, avendo la parte depositato l’atto con cui il Comune avrebbe informato lo straniero, nato in [...] e divenuto maggiorenne, della possibilità di formulare domanda di cittadinanza. In ogni caso, dalle stesse allegazioni risulta che si tratterebbe di un modo di acquisto della cittadinanza del tutto differente, sulla base quindi di diversi presupposti indicati dalla norma primaria.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese possono compensarsi alla luce della peculiarità della vicenda e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.