TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2446/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 marzo 2024 da
1) Signor ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (doc. 2), con l'Avv. Alessandra Provenzano presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Signora (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], (doc. 1), con l'avv. David Levi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bareggio, in data 14 settembre 2002, iscritto presso il Registro dello Stato Civile del medesimo Comune come segue: anno 2002 – Parte I –
N. 21.
In separazione dei beni.
Separati consensualmente con la sentenza n. 840/2024, pubblicata in data 1° luglio 2024, passata in giudicato, con termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., per il giorno 8 maggio 2024.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 3 marzo 2024, integrato dalle successive note depositate in data 7 maggio 2024 e contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, chiedevano congiuntamente la pronuncia della separazione personale e dello scioglimento
Pagina 1 del matrimonio da loro contratto, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto con rito civile in data 14 settembre 2002 a Bareggio;
matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 21, P I;
2. ordinare al Comune di Bareggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI dichiarare i coniugi economicamente indipendenti, con rinuncia a qualsivoglia domanda di assegno divorzile;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
I coniugi dichiarano di aver già regolato, anche in esecuzione degli accordi di separazione, ogni rapporto patrimoniale fra essi esistente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra in ordine a tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Bareggio (MI), in data 14 settembre
2002, dai Signori e , iscritto nei Registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 del predetto Comune al n. 21, P I.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Pagina 2 6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bareggio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 27 novembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 3