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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/03/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1391/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1391/2018 del Ruolo Generale, avente ad
oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente, dall' Avv. Raffaele
Marciano ed elettivamente domiciliata come in atti
-
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Alessandra De Martino, con cui è elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Di Vittorio n. 9
1 - CONVENUTO
Conclusioni: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto, davanti a questo Tribunale, il per riassumere la causa Controparte_1
pendente davanti al TAR Campania, il quale con sentenza n. 5486/2017 ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso con cui l'odierna attrice aveva richiesto l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari del provvedimento prot. 063026
A.O.O. Ufficiale Registro 0009672 del 06.07.2017, notificato in data 13.07.2017 recante
“Richiesta di pagamento indennità di occupazione sine titulo costruzione abusiva realizzata alla via Binda, n. 17” per la somma di complessivi 34.793,54 euro relativamente al periodo febbraio 2010 - luglio 2017.
L'atto impugnato era conseguenza dell'ordinanza di demolizione e ripristino n. 64/2006 prot.
18895 del 16.11.2006; dell'ordinanza di demolizione e ripristino n. 06/2015 del 04.02.2015; da ultimo, del verbale di inottemperanza della Polizia Municipale di n. 12 del CP_1
14.01.2017, notificato in data 31.01.2017, costituente titolo per l'immissione nel possesso, la trascrizione nei registri immobiliari o la demolizione a cura del e a spese del CP_1
trasgressore ex art. 7 co. 4 L. n. 47/1985.
Tanto premesso, l'attrice ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge in quanto, ex art. 31 co. 3 D.P.R. 380/2001, non essendosi perfezionata l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo, il convenuto non avrebbe potuto richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo; in subordine, ha contestato il quantum della pretesa indennità, calcolata erroneamente a partire dal febbraio 2010, e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste;
concludendo, per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito tempestivamente il contestando in toto le avverse difese, Controparte_1
in particolare sostenendo la corretta determinazione dell'indennità di occupazione in base alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 25.11.2016 e concludendo per il rigetto della
2 domanda con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in assenza di istanze istruttorie delle parti e vista la sua natura documentale, la causa, all'udienza del 05.12.2024, è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che, in base ai criteri utilizzati in un caso analogo dal
Tribunale di Napoli con la Sentenza n. 863/2024 “l'atto impugnato non è un'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi della legge n. 689 del 1981, in quanto non applica una sanzione amministrativa al fine di punire un illecito commesso dall'attore. Inoltre, il suddetto atto, essendo privo dei requisiti formali richiesti dall'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910 (in particolare, manca l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”), non è un'ingiunzione emessa ai sensi dell'anzidetta norma, ma è una semplice diffida ad adempiere, avente il duplice scopo di interrompere la prescrizione e di indurre la controparte all'adempimento spontaneo.
Da tali constatazioni discende la qualificazione della presente iniziativa giudiziale in termini di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal . CP_1
La predetta sentenza ha anche chiarito che una tale domanda, anche se di accertamento negativo dell'altrui diritto, è supportata da un valido interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. quando nella diffida vi è l'esplicito avvertimento che, in caso di mancato pagamento, il procederà alla riscossione coatta delle somme, in quanto “tale avviso ingenera nel CP_1 destinatario la necessità di procedere ad un pronto accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito vantato ex adverso, al fine di prevenire le ulteriori iniziative che il CP_1 potrebbe adottare per ottenere il soddisfacimento del suo diritto in via coattiva”.
Nel caso di specie, tale avvertimento è chiaramente indicato: infatti, il ha Controparte_1 concesso all'odierno attore 60 giorni per procedere al pagamento, precisando alla fine dell'atto impugnato che: “Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato si procederà alla riscossione coatta ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639”.
Tanto chiarito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali ed in forza del principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle
3 questioni da trattare di cui all' art. 276 c.p.c., e per il quale la causa può essere decisa, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario vagliare previamente le altre (Cass., sent. 10839 del 2019; Corte di
Appello di Roma, 12 giugno 2019, Cassazione, Sez. U., Sentenza n. 9936 del 08.5.2014) -, va rilevata l'illegittimità nell'an e nel quantum dell'atto impugnato nella parte in cui contiene la determinazione, ad opera del dell'indennità di occupazione abusiva. Controparte_1
Come sancito dalla Sez. VI del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001, infatti: “L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale ed è subordinato esclusivamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi (Consiglio di Stato, Sent. n. 3686/2020).
Inoltre, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma
2, legge reg. Campania n. 19 del 2017 nella parte in cui prevedeva la possibilità della locazione e alienazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale “anche con preferenza per gli occupanti per necessità”, in quanto contrastante con la legislazione nazionale che privilegia la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio degli enti comunali (Corte Cost., Sent. n. 140/2018).
Di conseguenza: “fermo restando che le Amministrazioni pubbliche vanno richiamate a una tempestiva, seria e costante repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, che reca grave pregiudizio agli interessi pubblici urbanistici, ambientali e di rispetto dell'assetto idrogeologico, la prospettazione di una richiesta per il conseguimento di corrispettivi dovuti dai privati occupanti di immobili abusivi richiede la presenza contemporanea dei seguenti presupposti:
1)- il completamento della procedura prevista dall'art. 31, commi 3 e 4 , del d.P.R. 6 giugno
2001 n. 380, contraddistinta dall'emanazione dei provvedimenti di acquisizione dei beni al patrimonio comunale;
2)- una deliberazione consiliare, a seguito della quale si possa escludere la demolizione del bene in ragione dell'accertamento dei relativi presupposti di legge che consentono di
4 deliberare in tal senso in presenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico” (In tal senso, Tribunale Napoli Nord, Sent. n. 1633/2022).
Nel caso di specie, manca il secondo presupposto, in quanto l'atto impugnato è stato adottato proprio “nelle more che il Consiglio Comunale si pronunci in merito all'esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento sul suddetto immobile abusivo ai sensi del comma 5° dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001…”, come espressamente è precisato nell'atto stesso.
In ogni caso, il paventato ricorso, successivo all'atto impugnato. alla riscossione coatta ex
R.D. n. 639/1910 sarebbe stato comunque illegittimo, in quanto non sussiste un potere di determinazione unilaterale, da parte della P.A., del credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare, dovendo la sussistenza del credito e la sua determinazione quantitativa derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rimanendo all'Amministrazione un mero potere di accertamento di detti elementi e restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza di tali presupposti.
Conseguentemente, oltre alle tradizionali ipotesi di somme di natura pubblicistica (quali canoni demaniali, o sanzioni amministrative) sono suscettibili di essere riscosse tramite ingiunzione fiscale anche somme che nascono da rapporti di natura privatistica, esclusa l'ipotesi di somme di natura risarcitoria, in relazione alle quali evidentemente difetta il necessario requisito di determinatezza ed esigibilità del credito che devono derivare da fatti obiettivi e determinati.
Sulla scorta dei limiti posti dal R.D. n. 639/1910, per poter azionare lo speciale procedimento d'ingiunzione - che inerisce a particolari tipologie di crediti, tributari e patrimoniali, di diritto pubblico e di diritto privato - è necessario che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta, sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'ente, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati e riconoscendosi all'amministrazione un mero potere di
5 accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. 25.5.2009, n. 11992).
In particolare, in base a quanto premesso, il recupero coattivo attraverso l'ingiunzione fiscale non è ammesso con riguardo al preteso pagamento dell'indennità per l'occupazione illegittima di immobile abusivo, già oggetto di ordinanza di sgombero, poiché soltanto l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni di concessione, ovvero dell'obbligazione di rivalere l'amministrazione che ha eseguito d'ufficio le opere di rimessione in pristino dei beni abusivamente occupati, ne legittima il recupero a mezzo ingiunzione;
l'occupazione abusiva di bene demaniale non può essere, pertanto, ritenuta espressione di un fatto predeterminato dal quale potersi accertare ipso facto, l'an e il quantum dovuto dal trasgressore (si cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.6.2000, n. 8162).
Orbene, nel caso in esame, le somme richieste a titolo d'indennità per occupazione abusiva sono state determinate dal Comune di , in virtù di provvedimento (Deliberazione del CP_1
Consiglio Comunale n. 79/2016). Tale credito ha chiaramente una natura risarcitoria/indennitaria che si sottrae per definizione ai criteri legittimanti la pretesa ingiuntiva del R.D. 639/1910 cit., né si rinviene nella documentazione prodotta una norma che consenta di affermare l'attribuzione ai comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità di occupazione abusiva.
Pertanto, in assenza di una fonte legale specifica che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, non sussistono i presupposti per ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al R.D. cit.
Da ciò deriva l'accertamento negativo del credito vantato dal nei Controparte_1
confronti della parte attrice.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento alle sole fasi processuali realmente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione – non espletata nel caso di specie – in applicazione dei parametri medi e con attribuzione al procuratore attoreo, antistatario.
6 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal
[...]
in base al provvedimento prot. 063026 A.O.O. Ufficiale Registro 0009672 CP_1
del 06.07.2017;
b) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al rimborso, in Controparte_1
favore di e con attribuzione al difensore antistatario, Avv. Parte_1
Raffaele Marciano, delle spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 55 del 2014 (aggiornato al D.M. 147 del 2022) in euro 545,00 per esborsi e in euro
5.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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