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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/10/2024, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
282 dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 10.6.2021 e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Abramo Ranalli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Avezzano, Via Mons. P.M. Bagnoli, 74;
ATTORE e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Avezzano alla Piazza della Repubblica n. 8 e quivi elettivamente domiciliato alla via L. Vidimari n. 68 presso lo Studio Legale dell'Avv. Piergiorgio
Mancinelli, rappresentato, difeso dall'avv. Adriano Chiulli , con Studio Legale in
Montesilvano al c.so Umberto I, Galleria Europa 2, n. 134/C, in virtù di procura redatta su foglio separato, versata nel fascicolo telematico.
CONVENUTO
1 Oggetto: Responsabilità ex art. 2051, c.c.
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il per sentirlo dichiarare responsabile, ex art. 2051 o 2043, c.c., Controparte_1
dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta nel centro cittadino, il
21.11.2016, determinata dal fatto che, mentre camminava lungo il marciapiede di via
Oslavia, in prossimità dell'incrocio con via A. Diaz, il tacco della sua scarpa rimaneva incastrato all'interno del foro situato al centro di una piastra, posizionata per sostenere una palina per la segnaletica stradale, in quel momento rimossa. Deduceva
a riguardo che dall'incidente derivavano le lesioni meglio specificate nella documentazione sanitaria depositata in atti, fra cui anche ct medico legale di parte
(in particolare ella subiva la frattura del gomito e un trauma al ginocchio sinistro, fra l'altro già, in pregresso, oggetto di intervento chirurgico e apposizione di protesi).
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, CP_1
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della stessa, la riduzione del quantum debeatur ai sensi dell'art. 1227, c.c. ovvero in relazione alla ridotta gravità delle conseguenze dell'infortunio, rispetto a quanto dedotto da parte attrice.
Sosteneva, in merito, l'assenza di riscontro probatorio del fatto, l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità dell'ente per cosa in custodia,
l'insussistenza di responsabilità del ai sensi dell'art. 2043, c.c., contestava, CP_1
infine, le voci di danno e la relativa quantificazione effettuata dall'attrice.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il G.I., con ordinanza fuori udienza del 6 febbraio 2019, ammetteva le prove orali richieste dall'attrice nei limiti ivi specificati, riservando all'esito l'eventuale ammissione di CTU medico legale.
2 Espletata la prova orale il G.I. allora titolare, dott. , avviava la causa in Persona_1
decisione, ritenendo l'opportunità di una pronuncia sull'an debeatur, riservando all'esito della stessa, in ipotesi favorevole, la nomina di CTU.
Sulle conclusioni precisate, all'udienza di cui in epigrafe, la causa era trattenuta a decisione.
La domanda è fondata.
Nel caso di specie parte attrice, in relazione all'infortunio subito, invoca, in primo luogo, responsabilità della convenuta amministrazione comunale quale custode della pubblica strada ove aveva avuto luogo il sinistro, ai sensi dell'art. 2051, c.c.
Come noto, detta responsabilità ha carattere oggettivo e si fonda esclusivamente sul nesso causale esistente fra il danno subito e il bene in custodia e non su una presunzione di colpa del custode. Tanto ciò è vero che la prova di assenza di colpa del custode non costituisce causa di esclusione della responsabilità.
Unica esimente, a riguardo, è la dimostrazione del caso fortuito (fatto giuridico), da ritenersi quale evento naturale che esca dalla ragionevole prevedibilità e a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale fra l'evento e la res. A questo va assimilata l'ipotesi della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, della condotta del danneggiato o di un terzo (fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c., la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità della condotta rispetto all'evento pregiudizievole
(cfr. ex multis, Cass. SSUU, ord. 30.6.2022, n.20943; Cass- civ. sez. III, 27.4.2023, sent. n.11152; Cass. Civ. sez. III, 7.9.2023, n.26142).
L'onere probatorio posto a carico del danneggiato è solamente quello di dar prova dell'evento e del nesso causale fra lo stesso e la cosa. Grava, per converso, sul custode l'onere di fornire la prova dell'esimente del caso fortuito o della rilevanza della condotta colposa del danneggiato o di quella, imprevedibile o imprevenibile di un terzo, a nulla valendo che il medesimo fornisca riscontro della sua diligenza o,
3 comunque, dell'assenza di sua colpa, trattandosi, come già chiarito di responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. III. 8.7.2024, ord. n. 18518).
Orbene, nel caso che ci occupa, alla luce delle prove testimoniali e documentali acquisite, l'attrice ha correttamente adempiuto al suo onere probatorio.
Dalle testimonianze raccolte risulta confermata la dinamica del fatto così come dedotta nella domanda.
In particolare la teste , all'udienza del 13.5.2019, riferiva che il sinistro Testimone_1
avvenne mentre l'attrice camminava lungo via Oslavia, percorso era caratterizzato dalla presenza di palazzi che precludevano il passaggio della luce crepuscolare, qui inciampò nel foro di una piastra utilizzata per l'apposizione di segnaletica verticale, in quel momento rimossa, cadendo a terra. Era il crepuscolo, l'illuminazione pubblica era spenta e la presenza dell'ostacolo non era segnalata.
Le stesse circostanze trovavano conferma all'udienza del 28.10.2019, dalle dichiarazioni rese dalla teste Testimone_2
Le circostanze riferite, non smentite né contestate, sono sufficienti a dar prova, unitamente alla certificazione sanitaria versata in atti, dell'infortunio patito, delle circostanze dello stesso, del nesso causale fra il sinistro e la cosa in custodia e delle lesioni riportate.
Invero, a tale ultimo proposito, non può trascurarsi che in giurisprudenza si è altresì affermato che “Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n, 2660 del 5.2.2013),
4 Orbene, nel caso di specie, tale intrinseca pericolosità della cosa si evidenzia dal fatto che l'ostacolo, seppur in concreto visibile, non risultava segnalato né immediatamente e facilmente percepibile agli occhi, in considerazione delle condizioni di luminosità della strada e della natura stessa del medesimo, non sporgente né evidente, ma costituito da una piastra a livello, con foro, peraltro posizionata lungo il marciapiede, in un punto dove è frequente il passaggio dei pedoni.
Ulteriormente non può neppure trascurarsi che il passaggio sul marciapiede di persone con problemi di deambulazione o di equilibrio la vittima soffre di morbo di Parkinson ed aveva pregressi problemi al ginocchio e quindi capacità di movimento e di reazione più limitate) non costituisce circostanza eccezionale, ma rientra nella normalità e vale, vieppiù, ad evidenziare un'intrinseca, seppur magari non elevata, pericolosità della cosa.
A tale proposito, peraltro, non è emerso che la abitasse nelle vicinanze o, Pt_1
comunque, transitasse frequentemente su quella strada, conoscendone, quindi, bene le caratteristiche.
A conferma di quanto appena rilevato deve sottolinearsi, altresì, la circostanza, emersa in sede testimoniale, per cui la piastra in questione, a seguito del sinistro per cui è causa, venne rimossa dal comune, con correlata copertura del foro, così evidenziandosi la consapevolezza, da parte dell'amministrazione pubblica, della pericolosità obiettiva della situazione.
Tanto chiarito, deve aggiungersi come non emerga e non sia stato provato dal convenuto comune il caso fortuito ovvero il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno.
Risulta, infatti, che l'infortunio ebbe luogo nel corso di una normale passeggiata, coinvolgendo in orario serale e con scarsa visibilità, una signora non giovanissima, con, sia pur non gravi, problemi di deambulazione.
5 Dalle prove acquisite, comunque, non emergono comportamenti imprudenti, quali l'attraversamento della strada in zona vietata o modalità di transito in altro modo anomale o negligenti, né può ritenersi indicativo di profili di scarsa attenzione o diligenza, il fatto di camminare, come rilevato dal convenuto, in prossimità del margine del marciapiede, circostanza che rientra nella normalità e non risulta preclusa da alcuna regola prudenziale.
Tanto, basta, conseguentemente, a ritenere sussistente la responsabilità del convenuto , ai sensi dell'art. 2051, c.c. Controparte_1
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosciuta la responsabilità del convenuto con riguardo all'infortunio occorso a Controparte_1 Parte_1
in data 21.11.2016, lo condanna a risarcirle i danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali derivanti dallo stesso, che saranno liquidati all'esito della CTU da disporsi nel prosieguo del giudizio;
2) DISPONE con separata ordinanza, ex art. 279, comma 2, n.4, l'ammissione di
CTU medico legale ed i conseguenti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
4) SPESE al definitivo.
Così deciso in Avezzano il 16.10.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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