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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 20.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2774 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Sebastiano Comegna;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: assegno sociale e pensione di anzianità.
*******
Con ricorso depositato in data 25.2.2025 esponeva: Parte_1
- che in data 28.11.2023 aveva presentato domanda di pensione di anzianità nella gestione lavoratori parasubordinati;
- che tuttavia l' , dopo aver rilevato come l'importo della pensione fosse CP_1 inferiore a quello dell'assegno sociale moltiplicato per il coefficiente di 2.8, aveva rigettato l'istanza evidenziando come la prestazione fosse erogabile solo al compimento del 71mo anno di età anagrafica.
Lamentava l'illegittimità di siffatta determinazione, precisando che l' CP_1 avrebbe dovuto fare riferimento all'importo dell'assegno sociale per l'anno
2023 e non per l'anno 2024.
Chiedeva - pertanto – la condanna dell' al pagamento della prestazione, CP_1 con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contradditorio, l' contestava la fondatezza dell'avversa CP_1 pretesa, eccependo innanzitutto l'insussistenza del requisito contributivo, non essendo utile la contribuzione figurativa per servizio militare.
Parallelamente, l' resistente ha richiamato, a sostegno delle proprie CP_1 posizioni, l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2023, come definiti con circolare n. 1 del 2024.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concentrando l'attenzione esclusivamente sui requisiti della prestazione oggetto di specifica contestazione da parte dell' , possono esaminarsi i CP_1 due profili controversi, ossia quello relativo alla soglia rilevante per ottenere la prestazione nonché quello contributivo.
A tal proposito, occorre premettere che - ai sensi dell'art. 24, comma 10,
D.L. 201/2011 -, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Ai sensi del successivo comma 11 dell'art. 24 D.L. 201/2011 (ratione temporis vigente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa), per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
Pag. 2 di 5 successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
In base alla circolare n. 1 del 2024, se per l'anno 2023 l'importo mensile CP_1 dell'assegno sociale è stato pari ad € 507,03, per l'anno 2024 esso è stato provvisoriamente fissato in € 534,41, corrispondente all'importo annuo di €
6.947,33.
Di conseguenza, atteso l'importo mensile della pensione pari ad € 1.428,55, considerato altresì l'importo dell'assegno sociale all'epoca di presentazione della domanda amministrativa (€ 507,03), se ne ricava che il primo non era inferiore alla soglia, pari ad € 1.419,68.
Se ne ricava che la pretesa attorea è fondata in parte qua.
Pag. 3 di 5 Quanto, poi, al requisito contributivo, esso postula il versamento di almeno
20 anni di contribuzione effettiva, pari a 1.040 contributi settimanali.
Sul punto vanno richiamate le considerazioni espresse da Cass.
28620/2013.
Ivi si legge innanzitutto che l'art. 24, comma 11, cit. prende in considerazione l'ipotesi in cui la pensione anticipata interessa quei pensionati per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, in altri termini coloro per i quali il trattamento pensionistico ricade integralmente sotto il calcolo contributivo, essendo andata a pieno regime la riforma di cui alla L. 335/1995.
Anche per tali assicurati, alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato
(mentre non è richiesta viceversa la cessazione di lavoro autonomo), è consentita la possibilità di vedersi riconoscere la pensione anticipata: in questo caso rientra in gioco l'età anagrafica (63 anni), purché, però,
l'interessato o l'interessata possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno venti anni di "contribuzione effettiva".
Così, “i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione di anzianità sono solo quelli relativi all'effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche previsioni normative non applicabili analogicamente” (Cass. 28620/2013).
Ciò posto, il nostro ordinamento ha da sempre riconosciuto all'interessato (o ai suoi superstiti) la facoltà, a domanda, di chiedere l'accredito figurativo del periodo ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e per la determinazione del suo ammontare.
Per quanto riguarda il servizio obbligatorio sono accreditabili i periodi di servizio militare prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l'Arma dei
Carabinieri, e quelli ad esso equiparati svolti sino al 31 dicembre 2005. Sono accreditati i periodi compresi tra la data iniziale di chiamato alle armi e quella finale con la collocazione in congedo illimitato.
Pag. 4 di 5 I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione (anche da riscatto o volontaria) e risultano utili sia al diritto che alla misura di tutte le pensioni.
Così, a proposito della pensione di anzianità, Cass. 2896/2006, ha osservato come il riferimento contenuto nella L. 153/1969 (art. 22, comma 1, lettera b) richiamato dalla L. 223/1991 (art. 27) alla contribuzione figurativa in favore dei militari e categorie assimilate “è sufficiente per ritenere che in tal modo la legge abbia inteso considerare utile anche il periodo del servizio militare di leva”.
Alla stregua dei predetti principi, pertanto, deve giudicarsi sussistente il requisito contributivo, sommando appunto tutti i contributi già accreditati al ricorrente (784+ 234 +51 = 1.069).
In conclusione, il ricorso dev'essere accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2774 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da contro Parte_1
l' , in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: CP_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione anticipata richiesta con domanda amministrativa del
28.11.2023, condanna l' al pagamento della predetta prestazione CP_1 ivi compresi i ratei già maturati;
- condanna inoltre parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Bari, 20.6.2025
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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