Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
I vizi derivanti dall'inosservanza delle formalità prescritte per il compimento dell'atto di perquisizione ad opera della polizia giudiziaria non riverberano effetti invalidanti sull'eventuale sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2007, n. 40833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40833 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 10/10/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 1705
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 019387/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO US, N. IL 06/09/1969;
avverso ORDINANZA del 19/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 19.4.2007, il Tribunale di Brindisi, in sede di riesame, confermava il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. il 10 marzo 2007, nei confronti di LO SE, avente ad oggetto n. 50 batterie, materiale elettrico e di rame, binari ecc., come meglio specificato in atti, in relazione alla contestazione di cui all'art. 648 c.p., nonché al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256. In motivazione il Tribunale osservava che sussistevano i presupposti per procedere al sequestro, trattandosi di beni di proprietà delle FF.SS. e come tali non detenibili da privati, sicché doveva presumersi la consapevolezza della provenienza furtiva dei beni in questione all'atto dell'acquisto da parte del LO;
i beni dovevano, dunque, rimanere sequestrati per i relativi accertamenti. Inoltre l'indagato svolgeva l'attività di smaltimento dei rifiuti senza la necessaria autorizzazione per cui il sequestro doveva essere disposto quantomeno a fini di confisca e successiva distruzione del materiale.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il LO, personalmente, deducendo:
- violazione di legge per omessa verbalizzazione in ordine alla modalità di accesso - ricerca della prova - mancato avviso al difensore;
a tal riguardo il ricorrente lamenta che la polizia ferroviaria ha proceduto alla perquisizione senza redigere verbale attestante le modalità di ricerca e senza dare avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore;
- violazione di legge in ordine alla prescritta motivazione a pena di nullità del decreto di convalida del sequestro;
sotto questo profilo il ricorrente lamenta che il provvedimento non contenga alcuna motivazione o richiamo per relationem ad ulteriori atti di indagine precedenti al verbale di sequestro che consenta di individuare il rapporto di pertinenza dei beni sequestrati rispetto al fatto contestato;
- violazione di legge per motivazione meramente apparente data nel provvedimento del Tribunale del riesame;
secondo il ricorrente il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione in ordine alla finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti;
al contrario l'esame della documentazione allegata alla richiesta del riesame avrebbe potuto dissipare i dubbi in ordine alla qualità e reale derivazione dei beni in argomento.
2.1. Relativamente al primo motivo di gravame si osserva innanzitutto che l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della ricerca della prova del commesso reato, nel caso in cui la ricerca si sia conclusa - come in quello all'esame - con il rinvenimento e il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, non diffonde i suoi effetti invalidanti sul sequestro, il quale, in tale situazione, costituisce un "atto dovuto".
Va, poi, considerato che l'eccezione relativa alla mancata formulazione del preventivo invito a nominare un difensore risulta proposta per la prima volta in questa sede ed è, dunque, tardiva. Invero questa S.C. è costante nel ritenere che la violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.) nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto deve essere eccepita o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 c.p.p., intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina (ex plurimis, Cass. pen., Sez. 3, 11/10/2006, n. 41625).
2.2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente il decreto di convalida di sequestro all'esame contiene un sia pur sommario aggancio ai fatti contestati, posto che - oltre all'indicazione delle ipotesi normative contestate e all'individuazione del tempo e del luogo di commissione - fa espresso riferimento al verbale trasmesso dalla Polizia ferroviaria. In particolare il P.M. ha fornito una succinta spiegazione in ordine alla concreta finalità probatoria perseguita, evidenziando attraverso il richiamo ai contenuti del verbale di sequestro e alla condotta ivi descritta, sia la natura di "corpo di reato" dei beni sequestrati, sia la necessità di accertamenti sulle cose stesse al fine di consolidare il già grave quadro indiziario.
Si tratta di indicazioni che a questo Collegio - avuto riguardo alla fase di avvio delle indagini, connotata da particolare urgenza e considerata, altresì, l'eloquenza dei fatti, conseguente alla stessa natura dei beni sequestrati - appaiono sufficienti a garantire l'opportuna difesa del destinatario dell'atto e, nel contempo, ad assicurare il controllo giudiziale in sede di riesame circa la sussistenza del fumus delicti di cui all'art. 648 c.p., nonché il rapporto tra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato contestate. Valga considerare che il controllo di legittimità non può estendersi, in questa sede, all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino). Di conseguenza è inammissibile il ricorso che si risolva in una censura di difetto di motivazione sulle esigenze probatorie quando il provvedimento gravato, pur laconicamente, abbia sul punto fornito una spiegazione tale da consentire di rintracciare l'itinerario decisorio, sottraendone l'approdo al sospetto di violazioni o errata interpretazione del dato normativo o di manifesta arbitrarietà (Cass. pen., Sez. 3, 15/07/2004, n. 36160 Marchesini).
2.3. Si rammenta altresì che il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato e al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpus delicti, nel senso che deve essere accertata l'esistenza della relazione di immediatezza, descritta nell'art. 253 c.p.p., comma 2, tra la cosa stessa e l'illecito penale.
Orbene, nel caso all'esame, il Tribunale di Brindisi ha proceduto alla corretta e doverosa verifica della corrispondenza della base fattuale all'ipotesi di ricettazione contestata, evidenziando la natura dei beni in sequestro, non detenibili da privati e le esigenze di mantenimento della cautela per i necessari accertamenti. E tanto basta a rendere insindacabile in questa sede il provvedimento. Invero gli approfondimenti, reclamati dal ricorrente in punto di fondatezza dell'ipotesi accusatoria, avrebbero comportato una valutazione sul merito dell'imputazione che esula dai presupposti del sequestro probatorio, proprio perché si tratta di un mezzo di ricerca della prova del fatto reato.
In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007