Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, il rischio elettivo - che ricorre quando l'evento lesivo è ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il lavoratore è venuto a trovarsi per scelta volontaria, puramente arbitraria, che lo ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente all'attività lavorativa - esclude non solo la tutela assicurativa del sinistro ma anche la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore di cui all'art. 2087 cod. civ.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'incidente stradale occorso alla lavoratrice ricorrente nello svolgimento di mansioni lavorative da eseguire al di fuori del luogo di lavoro si era verificato in conseguenza del rischio elettivo affrontato dalla lavoratrice stessa consistente nell'utilizzazione del proprio ciclomotore senza la preventiva autorizzazione da parte dell'azienda datrice di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7367 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO "
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO rel. "
Dott. PIETRO CUOCO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
D'SI AN, elett.te dom.ta in Roma, Via Monte Zebio n. 19, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Bonavitacola, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Giacchi per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ACEA S.p.a.(già ACEA S.a.A.), in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via E. Tazzoli n. 6, presso lo studio del Prof. Avv. Romano Vaccarella, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO-INAIL, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via IV Novembre n. 144, presso gli Avv. Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 19597 del 5.11.1998 (R.G.N. 52056/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.4.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli Avv. Romano Vaccarella e Rita Raspanti per i controricorrenti;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto dei motivi primo, secondo e quarto del ricorso, con l'assorbimento del terzo motivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 9 dicembre 1991 AN SI conveniva davanti al OR del lavoro di Roma l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro-INAIL e l'ACEA S.a.A.(ora ACEA s.p.a), della quale era dipendente, ed esponeva che, essendo stata adibita ad eseguire mansioni lavorative al di fuori del luogo di lavoro, per la trattazione di pratiche amministrative presso pubblici uffici, il 20 novembre 1989 aveva subito un incidente stradale, dal quale erano derivati danni gravi e permanenti alla sua persona, mentre si stava recando a bordo del proprio ciclomotore presso gli uffici del CORECO in Roma. La ricorrente chiedeva, pertanto, che l'INAIL fosse condannato a corrisponderle l'indennità per l'inabilità temporanea e la rendita per l'invalidità permanente e che l'ACEA fosse condannata, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a risarcirle tutti gli altri danni causati dall'infortunio. Costituitisi in giudizio, i due convenuti contestavano la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedevano il rigetto, eccependo, in particolare, che l'SI, per spostarsi in città, aveva usato un mezzo (il ciclomotore) senza essere stata autorizzata dalla datrice di lavoro.
Con sentenza del 7 luglio 1993 il OR rigettava il ricorso e questa decisione, impugnata dall'SI, veniva confermata dal Tribunale di Roma con sentenza del 5 novembre 1998. Il giudice di appello, premesso che l'incidente era avvenuto durante l'orario di lavoro e nell'ambito dello svolgimento delle mansioni affidate all'SI e richiamati i principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, osservava che l'infortunio si era verificato in conseguenza del rischio c.d. elettivo posto in essere dalla lavoratrice, la quale, per recarsi al CORECO, aveva usato il proprio ciclomotore senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell'azienda datrice di lavoro, considerato oltre tutto che, come si ricavava dagli accordi sindacali aziendali, il personale dipendente poteva essere autorizzato solamente all'impiego dell'automezzo di proprietà. In base a questi rilievi il Tribunale affermava che non esisteva sia l'obbligazione dell'INAIL alla corresponsione delle provvidenze assicurative, sia la responsabilità della datrice di lavoro, non essendo l'evento dannoso riconducibile alla condotta posta in essere da quest'ultima. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'SI, nei confronti sia dell'INAIL che dell'ACEA, in base a quattro distinti motivi.
I due enti intimati hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione
Con i motivi primo, secondo e terzo dell'impugnazione, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1124 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, 4, 5, 12, 16, 21 e 22 d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e 2087 c.c., oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e lamenta che il Tribunale non abbia accolto la domanda da essa proposta nei confronti di entrambi gli enti intimati. Al riguardo l'SI deduce: a) che, fermo l'accertamento compiuto dal Tribunale, secondo cui l'infortunio si era verificato durante l'orario di lavoro e nell'ambito dello svolgimento delle mansioni affidate alla lavoratrice, lo stesso Tribunale non ha considerato che si era realizzato il rischio specifico, dato che la prestazione lavorativa consisteva, con carattere di normalità, nello spostamento della medesima lavoratrice da un ufficio all'altro, esterni al luogo di lavoro, e dato che la necessità della locomozione era nota alla datrice di lavoro;
b) che, poiché l'ACEA l'aveva autorizzata, in un periodo sia precedente, sia successivo al giorno in cui era avvenuto l'incidente, a utilizzare propri mezzi per gli spostamenti in città, non poteva avere rilievo l'uso dell'uno o dell'altro mezzo, non essendole stato imposto l'impiego dei veicoli pubblici, il che dimostrava che era legittimo l'uso del mezzo più idoneo, avendone la datrice di lavoro accettato il rischio;
e) che, avendo essa chiesto, in epoca precedente all'incidente, l'autorizzazione ad usare un proprio mezzo, nelle more dell'autorizzazione la datrice di lavoro era venuta meno all'obbligo di imporre o di indicare l'uso di un mezzo determinato, con la conseguenza che, essendo mancato un espresso divieto, l'utilizzazione del ciclomotore non poteva essere considerato come rischio estraneo alle mansioni espletate, anche perché la responsabilità del datore di lavoro, in caso di infortunio del lavoratore, viene meno solamente se quest'ultimo pone in essere una condotta imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro e incompatibile con il sistema di lavorazione;
d) che, avendole assegnato compiti da svolgere fuori dal luogo di lavoro, l'ACEA era consapevole che ricorreva una situazione di pericolo più specifica rispetto al personale adibito a mansioni interne e, ciò nonostante, non aveva fatto nulla per evitare il rischio insito nelle mansioni attribuitele, il che dimostrava la responsabilità della medesima a norma del suddetto art.2087 c.c., considerato, inoltre, che le norme contenute nel d.lgs. n. 626 del 1994 impongono al datore di lavoro di informare i lavoratori sui sistemi di sicurezza ed escludono la suddetta responsabilità solamente se sia provata una condotta anomala, esorbitante ed imprevedibile del lavoratore, nella quale non può farsi rientrare l'uso di un ciclomotore.
Tutte queste censure sono prive di fondamento.
Come questa Corte ha da tempo e costantemente affermato, l'ipotesi dell'infortunio "in occasione di lavoro" (nonché "per causa violenta") prevista dall'art. 2 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, dalla quale sorge, in concreto, il diritto alla tutela previdenziale obbligatoria, si verifica quando sussiste un nesso di causalità fra l'attività lavorativa e il sinistro, da intendersi nel senso che l'evento dannoso deve dipendere non tanto da una relazione cronologica o topografica o, comunque, da un qualsiasi collegamento con la prestazione di lavoro, quanto dal rischio specifico proprio o improprio, e cioè dal rischio che è insito nello svolgimento delle mansioni attribuite al lavoratore o che è inerente ad attività che, pur essendo accessorie, sono immediatamente connesse o strumentali alla esecuzione delle suddette mansioni, ivi comprese quelle necessarie per gli spostamenti dell'assicurato, mentre vale ad escludere la tutela assicurativa l'esistenza di un rischio elettivo (cfr., fra le sentenze più recenti, Cass. 7 novembre 2000 n. 14454, Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447 e Cass. 18 settembre 2000 n. 12325). E, come è stato pure più volte asserito, vi è rischio elettivo, tale da escludere l'indennizzabilità del sinistro, quando l'evento lesivo è determinato da una particolare situazione nella quale il lavoratore è venuto a trovarsi per scelta volontaria, puramente arbitraria, che lo ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quelli attinenti all'attività lavorativa(Cass. 16 dicembre 1999 n. 14157, Cass. 7 marzo 1998 n. 2572 e Cass. 1 settembre 1997 n. 8269). Nel caso in esame il giudice di appello, dopo avere escluso che nella fattispecie dedotta in giudizio ricorresse l'ipotesi dell'infortunio in itinere - dato che lo spostamento dell'SI fuori dall'ambiente di lavoro era stato determinato non già dalla necessità di raggiungere il luogo di lavoro dalla sua abitazione (o viceversa), ma da precise istruzioni impartitele dai suoi dirigenti in relazione allo svolgimento delle mansioni che le erano state attribuite - ha correttamente richiamato i principi di diritto sopra enunciati e, per mezzo di un accertamento di fatto compiuto mediante la valutazione del materiale probatorio acquisito alla causa, ha stabilito che l'infortunio era dipeso dal rischio elettivo posto in essere dalla lavoratrice ed escludente quello specifico. Il Tribunale ha, infatti, rilevato che l'SI era rimasta coinvolta nell'incidente stradale mentre si recava in un pubblico ufficio, per l'espletamento di una determinata pratica, a bordo del proprio ciclomotore, il cui uso non solo non era stato autorizzato dall'ACEA, ma era da considerarsi addirittura arbitrario, come si ricavava dagli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, dai quali risultava che fra i mezzi(di proprietà personale) di cui poteva essere consentito l'utilizzo da parte del personale dipendente vi erano solamente gli autoveicoli. Tenuto conto di queste argomentazioni, ineccepibili sotto il profilo giuridico e immuni da qualsiasi vizio logico, del tutto inconferenti sono le censure formulate dalla ricorrente - la quale, oltre tutto, nemmeno contesta l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale - per la cui confutazione bastano le seguenti considerazioni (v., al riguardo, i rilievi svolti dalla difesa dell'ACEA): 1) posto che la datrice di lavoro non aveva concesso alcuna autorizzazione per l'uso del ciclomotore, che non era autorizzabile in base agli accordi sindacali, la lavoratrice doveva esimersi da tale uso ne', come è evidente, occorreva un preciso divieto in tal senso da parte dell'Azienda; 2) non era certo la datrice di lavoro che doveva indicare quali fossero i mezzi idonei allo spostamento della lavoratrice, evidente essendo che tali spostamenti potevano realizzarsi o con i veicoli di pubblico trasporto posti a disposizione di tutti gli utenti o con i mezzi di proprietà della lavoratrice dei quali fosse stato preventivamente autorizzato l'impiego; 3) i suddetti veicoli pubblici, al tempo in cui non era stata ancora evasa la richiesta dell'SI di usare un proprio mezzo, erano più che sufficienti per garantire la sicurezza della medesima, tanto più che il loro uso sarebbe stato tale da far sorgere il rischio specifico con esclusione di quello elettivo;
4) la nozione di rischio elettivo comprende proprio quel tipo di comportamento del lavoratore che, per usare le parole della ricorrente, esorbitando dal procedimento di lavoro ed essendo incompatibile con il sistema di lavorazione, integra gli estremi di una condotta anomala ed imprevedibile;
5) come correttamente anche su questo punto della causa è stato rilevato nella sentenza impugnata, l'accertata esistenza del rischio elettivo, causato da una condotta del lavoratore avulsa dallo svolgimento dell'attività lavorativa o esorbitante dai suoi limiti, esclude non solo la tutela assicurativa, ma anche la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., per i danni subiti dal medesimo lavoratore (v., fra le tante sentenze, Cass. 15 aprile 1996 n. 3510 e Cass. 17 novembre 1993 n. 11351; cfr. pure Cass. 13 ottobre 2000 n. 13690, Cass. 30 agosto 2000 n. 11427 e Cass. 17 febbraio 1999 n. 1331, secondo cui il datore di lavoro è esente da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenta i caratteri della assoluta imprevedibilità o dell'anomalia o dell'eccezionalità). Ciò posto, accertata l'infondatezza dei primi tre motivi del ricorso, per quanto riguarda il quarto motivo - con il quale dalla ricorrente viene dedotto il vizio di motivazione di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c. - dello stesso deve essere dichiarata l'inammissibilità. Poiché l'SI non indica quali fossero le "richieste istruttorie" - così definite, senz'altra aggiunta - sulle quali il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare, la censura risulta del tutto generica e non può essere presa in esame dalla Corte.
Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, il ricorso proposto dall'SI deve ,essere rigettato.
Quanto alle spese del presente giudizio, mentre non deve essere emesso alcun provvedimento nei confronti dell'INAIL, attesa la natura della controversia e non essendo manifestamente infondata o temeraria l'impugnazione proposta dall'SI (art. 152 disp. att. c.p.c.), giusti motivi sussistono per compensare le spese stesse nei confronti dell'Acea.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese nei confronti dell'Acea, nulla per le spese nei confronti dell'INAIL. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001