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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/12/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2025 promossa da:
(CF ), in persona del suo procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti TODARELLO FABIO, DRAGOTTO FEDERICA e SCHIANO DI COLA FRANCESCO RICORRENTI contro
(CF ), in persona del suo Direttore Controparte_1 P.IVA_2 generale, rappresentato e difeso dall'Avv. MACCHIARELLI GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento alla presente domanda, attesa l'evidente illegittimità del provvedimento ivi impugnato, sospenderne l'esecuzione e, nel merito, pronunciare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in epigrafe indicata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre il 15% forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
PER PARTE RESISTENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
In via preliminare:
- Rigettarsi la richiesta di sospensiva poiché il ricorso è palesemente infondato e i ricorrenti non hanno indicato alcun danno grave ed irreparabile;
In via principale:
- rigettarsi il ricorso poiché infondato, con ogni conseguente statuizione, confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata;
il tutto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite con la precisazione che nella specie sono dovuti gli oneri riflessi in luogo di I.V.A. in quanto “va disposta la liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, a carico della parte soccombente, in favore un'amministrazione intimata, qualora pagina 1 di 5 difesa da un avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici” (cfr. TAR Piemonte, Sent. 06.10.2017, n. 1104; TAR Bologna, II, 3.2.2016, n. 151; Tribunale Torino, sez. I, n. 6810 del 11.11.2013; Corte di Appello Torino, 1.4.2010 n. 259).
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 la società e Parte_4 Parte_2 Parte_3
in proprio proponevano opposizione, ai sensi dell'art. 6 d.lg. n. 150/2011 avverso l'ordinanza
[...] ingiunzione dell' n. 1381/2025 emessa in data 5.2.2025 e Controparte_2 notificata ai ricorrenti in data 10.2.2025, con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 101.489,88, in relazione alla contestata violazione dell'art. 43, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.
I ricorrenti, premesse le qualità, quanto a , di direttore generale delle Parte_2 Parte_4 e, quanto a , di presidente del consiglio di amministrazione della società all'epoca dei Parte_3 fatti contestati, esponevano che la concessionaria del servizio ferroviario regionale, Parte_4 aveva avviato i lavori per la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria denominata “MXP Railink” di collegamento ferroviario del Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa con la nei Controparte_3 Comune di Gallarate, Casorate Sempione, Cardano al Campo e Somma Lombardo, procedendo all'affidamento in appalto dei lavori stessi, con contratto del 14.3.2022, all'impresa R.T.I. S.A.L.C. S.p.A. – Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l..
Esponevano ancora i ricorrenti che, nel maggio 2024, l' Controparte_2 effettuava un sopralluogo sulle aree di cantiere redigeva e notificava agli stessi ricorrenti il processo verbale di accertamento di trasgressione p.v. 21/2024 con il quale contestava la violazione dell'art. 43, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, per trasformazione di aree di bosco, rispettivamente, nei Comuni di Cardano al Campo, Casorate Sempione e Gallarate, per una superficie complessiva di 7.285,33 mq, in assenza di preventiva autorizzazione, individuando quale trasgressore e come obbligato Parte_2 in solido, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981, , in qualità di legale rappresentante Parte_3 di , comminando una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, della L.R. citata di Parte_1 euro 101.489,88.
I ricorrenti contestavano la legittimità dell'ordinanza impugnata sotto plurimi profili.
In primo luogo, in via preliminare, si eccepiva la decadenza dell'Ente dal proprio potere sanzionatorio per essere decorso il termine di legge (novanta giorni, ai sensi dell'art. 14, l. n. 689/1981) dalla scoperta della trasgressione, avvenuta in occasione del sopralluogo del 14-15 maggio 2024.
In secondo luogo, si eccepiva la non riferibilità alle delle attività di disboscamento Parte_4 e trasformazione delle aree boscate, avendovi provveduto, all'insaputa della prima, soggetti terzi quali l'impresa appaltatrice ovvero la società deputata alla gestione delle condutture idriche che era stato necessario spostare in occasione della predisposizione delle aree di cantiere. A dire dei ricorrenti, le attività illecite avevano ad oggetto aree non indicate nei progetti e non necessarie alla realizzazione dell'opera, ma che erano state ritenute strumentali alle attività di cantierizzazione dall'impresa appaltatrice, nell'esercizio della propria autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità.
Sotto un terzo profilo, si evidenziava l'assenza del presupposto materiale dell'illecito contestato, atteso che non si era in presenza di una trasformazione definitiva dell'area per la sua adibizione a destinazione differente, richiesta dalla fattispecie di cui all'art. 43, citato, ma solo di un temporaneo allestimento di aree di cantiere, di estensione marginale rispetto alla superficie complessiva dell'area interessata dai lavori, che sarebbero state oggetto di ripristino alla fine dei lavori, come previsto in appositi atti d'impegno della Stazione appaltante. Quest'ultima, inoltre, appena venuta a conoscenza dei disboscamenti incriminati aveva prontamente presentato, seppur in via cautelativa stante la loro non necessarietà, due diverse istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, L.R. 31/2008, pagina 2 di 5 rispettivamente per l'Area S.S. 33, prot. 2569 del 2 marzo 2023, e per l'Area Alfa, prot. 9972 del 18 settembre 2023, dimostrando così la sua buona fede.
Infine, i ricorrenti invocavano l'applicabilità dell'esimente dell'adempimento di un dovere o dell'esercizio di una facoltà legittima ai sensi dell'art. 4 della L. n. 689/1981, richiamando il carattere di opera strategica ed essenziale, nell'interesse pubblico, della linea ferroviaria in costruzione.
I ricorrenti concludevano, dunque, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistente contestando la fondatezza di tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.11.2025, dopo la discussione delle parti, il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo.
***
Il motivo relativo alla pretesa decadenza dell'Ente dalla propria potestà sanzionatoria, per decorso del termine di cui all'art. 14, 2° comma, l. n. 689/1981, è infondato.
In tema di sanzioni amministrative il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte dell'Ente irrogatore, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass., Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 27009 del 18/10/2024).
I sopralluoghi del 14 e 15.5.2024 non possono ritenersi tali da esaurire l'istruttoria e l'attività di valutazione degli elementi fattuali emersi, ma costituivano solo un atto istruttorio seguito da ulteriori accertamenti e valutazioni, dei quali si dava contezza solo con il p.v. del 19.7.2024.
Ed infatti, la mera constatazione dei tagli e la misurazione delle aree interessate erano solo due degli elementi da acquisire ai fini del procedimento sanzionatorio, occorrendo altresì verificare il carattere abusivo delle predette attività (con necessità di ricerca e valutazione dei provvedimenti autorizzatori eventualmente emessi ovvero di constatazione dell'assenza di essi) e l'individuazione dei responsabili alla stregua di quanto emerso nel corso degli accertamenti medesimi.
Le stesse deduzioni difensive dei ricorrenti, i quali hanno ritenuto di addossare ogni responsabilità ai soli esecutori materiali delle operazioni di taglio e trasformazione illecita, evidenziano come non vi poteva essere immediatezza dell'individuazione dei responsabili delle violazioni
La notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta in data 13.9.2024, dunque, deve ritenersi tempestiva, assumendo quale dies a quo del termine decadenziale invocato la data del p.v. del 19.7.2024 con il quale è stata appurata la sussistenza dell'illecito a carico degli odierni opponenti.
Venendo ai motivi di ricorso afferenti alla colpevolezza soggettiva dei ricorrenti, va in primo luogo rilevato che la posizione del rileva unicamente quale legale rappresentante della società Parte_3 sanzionata, obbligata in solido con il trasgressore, e non quale soggetto personalmente responsabile dell'illecito e, conseguentemente, tenuto al pagamento della sanzione irrogata. Tale circostanza, precisata dalla stessa difesa dell'Ente resistente, conduce a ritenere superato ogni rilievo in merito.
Va, quindi, osservato che la era stazione appaltante per i lavori di realizzazione della Parte_1 linea ferroviaria descritta, riservandosi essa stessa la direzione dei lavori, come si evince dall'intestazione del verbale di consegna delle aree di cui al doc. 12 di parte ricorrente. Al soggetto individuato come trasgressore, , competeva di curare l'esecuzione degli appalti commessi dalla società, Parte_2 quale direttore generale della stessa.
pagina 3 di 5 Orbene, società committente non può sottrarsi alla responsabilità per gli illeciti, pacificamente commessi nel corso dell'esecuzione dei lavori, adducendo semplicemente la circostanza che ad eseguire materialmente i tagli non autorizzati e le conseguenti trasformazioni delle aree era stata l'impresa appaltatrice. Competeva alla committente, una grande società operante nel settore del trasporto ferroviario, di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, anche con riguardo ai profili di tutela paesaggistica e ambientale. E ciò non solo come committente, figura che non comporta necessariamente la totale perdita di controllo sull'opera nel corso della sua realizzazione specie quando alla stessa si associ un profilo professionale e commerciale strettamente inerente all'attività da cui scaturiva l'illecito, ma anche in considerazione del ruolo di direzione dei lavori che la stessa committente, evidentemente possedendone le competenze, si era riservata, ruolo che le assegnava una posizione di garanzia in ordine alla regolarità anche ambientale, forestale e paesaggistica dei lavori. Deve soggiungersi, altresì, che l'obbligo di vigilanza della committente e direttrice dei lavori non può che estendersi all'esecuzione di opere non previste dai progetti e, anzi, proprio in tale ipotesi si manifesta l'esigenza di garantire il rispetto di prescrizione e limiti posti all'attività esecutiva dell'appalto.
Tali considerazioni non sono scalfite dalla circostanza, dedotta dai ricorrenti come dirimente ed escludente ogni loro responsabilità, della mancanza di una consegna formale ad essa committente delle diverse aree interessate dai lavori: sia in presenza di una formale consegna delle aree sia in assenza di questa, è la posizione di stazione appaltante, implicante evidentemente come tale la disponibilità delle aree sulle quali le opere sarebbero state realizzate, a fondare la responsabilità per l'illecito contestato.
Nonostante la conservazione di pregnanti poteri di vigilanza e controllo sull'operato dell'appaltatrice, può darsi, in via generale, l'estraneità della committente al fatto illecito compiuto dall'impresa affidata ma a condizione di soddisfare l'onere probatorio gravante sul soggetto cui la condotta illecita (che nel caso di specie va individuata nel non avere impedito, pur avendone l'obbligo, l'azione di disboscamento non autorizzato perpetrata dal personale dell'appaltatrice operante) è obiettivamente ascrivibile.
Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11568 del 02/05/2025).
Tale prova liberatoria, tuttavia, non è stata fornita nel presente giudizio.
Nulla è stato dedotto, con riguardo alla persona del trasgressore, in ordine all'esigibilità o meno di una vigilanza sulle attività operative cui si collega il taglio abusivo, anche in relazione alle dimensioni della struttura aziendale e all'eventuale esistenza, rimasta ignota, di deleghe di funzioni.
La stessa deduzione dei ricorrenti dell'avvenuto inoltro di istanze di trasformazione delle aree boscate oggetto dei rilievi, non vale di per sé a dimostrare l'assenza di colpa mentre è pacifico che le autorizzazioni richieste non sono mai intervenute e che i tagli siano avvenuti in assenza di esse.
Sotto il profilo dell'elemento oggettivo della fattispecie di illecito, non può negarsi come i tagli sanzionati abbiano comportato la trasformazione delle aree, essendo intervenuto non solo lo smantellamento di tutte le piante ad alto fusto ma anche del sottobosco, con eliminazione del contesto ambientale preesistente e realizzazione di manufatti (strade di cantiere e simili) del tutto incompatibili con esso. Anche l'impegno al rimboschimento, assunto dalla società ricorrente, non vale ad escludere il carattere di trasformazione irreversibile dell'intervento eseguito, dato che l'area all'evidenza non tornerà ad essere un bosco ma una semplice area piantumata in cui lo stesso substrato, costituito presumibilmente da materiali inerti e da residui di lavorazione, risulterà irrimediabilmente e radicalmente diverso da quello boschivo. pagina 4 di 5 Non ricorre l'ipotesi della prospettata causa di esclusione della responsabilità, ai sensi dell'art. 4, l. n. 689/1981, in relazione al carattere doveroso dell'esecuzione dell'opera e del suo carattere strategico e di prioritario interesse pubblico. Appare evidente che il principio di legalità dell'azione amministrativa e dei pubblici poteri non consente di apprezzare la legittimità di atti e attività pubbliche secondo criteri di mera rispondenza al supposto interesse pubblico ma impone, invece, di verificarne la conformità a leggi e norme secondarie non derogate, a loro volta, da espresse disposizioni di legge.
Ultimo profilo di merito svolto dai ricorrenti in ordine alla pretesa insussistenza dell'illecito è quello relativo, in sostanza, alla marginale estensione delle superfici disboscate oggetto di rilievo rispetto alle aree cantierizzate, tale da osservare la percentuale di tolleranza del 2% entro la quale il taglio, pur non autorizzato, non sarebbe sanzionabile.
Si tratta di deduzione laconica e oggetto di un mero accenno, non sufficientemente circostanziato con l'indicazione (e la documentazione) dei termini del rapporto percentuale e, in particolare, dell'area complessiva a cui rapportare le aree oggetto del provvedimento impugnato.
Conclusivamente, l'infondatezza dei motivi di ricorso conduce al rigetto del medesimo, con la condanna dei ricorrenti, soccombenti, al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Ente resistente, delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Busto Arsizio, 12.11.2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2025 promossa da:
(CF ), in persona del suo procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti TODARELLO FABIO, DRAGOTTO FEDERICA e SCHIANO DI COLA FRANCESCO RICORRENTI contro
(CF ), in persona del suo Direttore Controparte_1 P.IVA_2 generale, rappresentato e difeso dall'Avv. MACCHIARELLI GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento alla presente domanda, attesa l'evidente illegittimità del provvedimento ivi impugnato, sospenderne l'esecuzione e, nel merito, pronunciare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in epigrafe indicata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre il 15% forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
PER PARTE RESISTENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
In via preliminare:
- Rigettarsi la richiesta di sospensiva poiché il ricorso è palesemente infondato e i ricorrenti non hanno indicato alcun danno grave ed irreparabile;
In via principale:
- rigettarsi il ricorso poiché infondato, con ogni conseguente statuizione, confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata;
il tutto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite con la precisazione che nella specie sono dovuti gli oneri riflessi in luogo di I.V.A. in quanto “va disposta la liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, a carico della parte soccombente, in favore un'amministrazione intimata, qualora pagina 1 di 5 difesa da un avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici” (cfr. TAR Piemonte, Sent. 06.10.2017, n. 1104; TAR Bologna, II, 3.2.2016, n. 151; Tribunale Torino, sez. I, n. 6810 del 11.11.2013; Corte di Appello Torino, 1.4.2010 n. 259).
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 la società e Parte_4 Parte_2 Parte_3
in proprio proponevano opposizione, ai sensi dell'art. 6 d.lg. n. 150/2011 avverso l'ordinanza
[...] ingiunzione dell' n. 1381/2025 emessa in data 5.2.2025 e Controparte_2 notificata ai ricorrenti in data 10.2.2025, con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 101.489,88, in relazione alla contestata violazione dell'art. 43, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.
I ricorrenti, premesse le qualità, quanto a , di direttore generale delle Parte_2 Parte_4 e, quanto a , di presidente del consiglio di amministrazione della società all'epoca dei Parte_3 fatti contestati, esponevano che la concessionaria del servizio ferroviario regionale, Parte_4 aveva avviato i lavori per la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria denominata “MXP Railink” di collegamento ferroviario del Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa con la nei Controparte_3 Comune di Gallarate, Casorate Sempione, Cardano al Campo e Somma Lombardo, procedendo all'affidamento in appalto dei lavori stessi, con contratto del 14.3.2022, all'impresa R.T.I. S.A.L.C. S.p.A. – Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l..
Esponevano ancora i ricorrenti che, nel maggio 2024, l' Controparte_2 effettuava un sopralluogo sulle aree di cantiere redigeva e notificava agli stessi ricorrenti il processo verbale di accertamento di trasgressione p.v. 21/2024 con il quale contestava la violazione dell'art. 43, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, per trasformazione di aree di bosco, rispettivamente, nei Comuni di Cardano al Campo, Casorate Sempione e Gallarate, per una superficie complessiva di 7.285,33 mq, in assenza di preventiva autorizzazione, individuando quale trasgressore e come obbligato Parte_2 in solido, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981, , in qualità di legale rappresentante Parte_3 di , comminando una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, della L.R. citata di Parte_1 euro 101.489,88.
I ricorrenti contestavano la legittimità dell'ordinanza impugnata sotto plurimi profili.
In primo luogo, in via preliminare, si eccepiva la decadenza dell'Ente dal proprio potere sanzionatorio per essere decorso il termine di legge (novanta giorni, ai sensi dell'art. 14, l. n. 689/1981) dalla scoperta della trasgressione, avvenuta in occasione del sopralluogo del 14-15 maggio 2024.
In secondo luogo, si eccepiva la non riferibilità alle delle attività di disboscamento Parte_4 e trasformazione delle aree boscate, avendovi provveduto, all'insaputa della prima, soggetti terzi quali l'impresa appaltatrice ovvero la società deputata alla gestione delle condutture idriche che era stato necessario spostare in occasione della predisposizione delle aree di cantiere. A dire dei ricorrenti, le attività illecite avevano ad oggetto aree non indicate nei progetti e non necessarie alla realizzazione dell'opera, ma che erano state ritenute strumentali alle attività di cantierizzazione dall'impresa appaltatrice, nell'esercizio della propria autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità.
Sotto un terzo profilo, si evidenziava l'assenza del presupposto materiale dell'illecito contestato, atteso che non si era in presenza di una trasformazione definitiva dell'area per la sua adibizione a destinazione differente, richiesta dalla fattispecie di cui all'art. 43, citato, ma solo di un temporaneo allestimento di aree di cantiere, di estensione marginale rispetto alla superficie complessiva dell'area interessata dai lavori, che sarebbero state oggetto di ripristino alla fine dei lavori, come previsto in appositi atti d'impegno della Stazione appaltante. Quest'ultima, inoltre, appena venuta a conoscenza dei disboscamenti incriminati aveva prontamente presentato, seppur in via cautelativa stante la loro non necessarietà, due diverse istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, L.R. 31/2008, pagina 2 di 5 rispettivamente per l'Area S.S. 33, prot. 2569 del 2 marzo 2023, e per l'Area Alfa, prot. 9972 del 18 settembre 2023, dimostrando così la sua buona fede.
Infine, i ricorrenti invocavano l'applicabilità dell'esimente dell'adempimento di un dovere o dell'esercizio di una facoltà legittima ai sensi dell'art. 4 della L. n. 689/1981, richiamando il carattere di opera strategica ed essenziale, nell'interesse pubblico, della linea ferroviaria in costruzione.
I ricorrenti concludevano, dunque, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistente contestando la fondatezza di tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.11.2025, dopo la discussione delle parti, il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo.
***
Il motivo relativo alla pretesa decadenza dell'Ente dalla propria potestà sanzionatoria, per decorso del termine di cui all'art. 14, 2° comma, l. n. 689/1981, è infondato.
In tema di sanzioni amministrative il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte dell'Ente irrogatore, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass., Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 27009 del 18/10/2024).
I sopralluoghi del 14 e 15.5.2024 non possono ritenersi tali da esaurire l'istruttoria e l'attività di valutazione degli elementi fattuali emersi, ma costituivano solo un atto istruttorio seguito da ulteriori accertamenti e valutazioni, dei quali si dava contezza solo con il p.v. del 19.7.2024.
Ed infatti, la mera constatazione dei tagli e la misurazione delle aree interessate erano solo due degli elementi da acquisire ai fini del procedimento sanzionatorio, occorrendo altresì verificare il carattere abusivo delle predette attività (con necessità di ricerca e valutazione dei provvedimenti autorizzatori eventualmente emessi ovvero di constatazione dell'assenza di essi) e l'individuazione dei responsabili alla stregua di quanto emerso nel corso degli accertamenti medesimi.
Le stesse deduzioni difensive dei ricorrenti, i quali hanno ritenuto di addossare ogni responsabilità ai soli esecutori materiali delle operazioni di taglio e trasformazione illecita, evidenziano come non vi poteva essere immediatezza dell'individuazione dei responsabili delle violazioni
La notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta in data 13.9.2024, dunque, deve ritenersi tempestiva, assumendo quale dies a quo del termine decadenziale invocato la data del p.v. del 19.7.2024 con il quale è stata appurata la sussistenza dell'illecito a carico degli odierni opponenti.
Venendo ai motivi di ricorso afferenti alla colpevolezza soggettiva dei ricorrenti, va in primo luogo rilevato che la posizione del rileva unicamente quale legale rappresentante della società Parte_3 sanzionata, obbligata in solido con il trasgressore, e non quale soggetto personalmente responsabile dell'illecito e, conseguentemente, tenuto al pagamento della sanzione irrogata. Tale circostanza, precisata dalla stessa difesa dell'Ente resistente, conduce a ritenere superato ogni rilievo in merito.
Va, quindi, osservato che la era stazione appaltante per i lavori di realizzazione della Parte_1 linea ferroviaria descritta, riservandosi essa stessa la direzione dei lavori, come si evince dall'intestazione del verbale di consegna delle aree di cui al doc. 12 di parte ricorrente. Al soggetto individuato come trasgressore, , competeva di curare l'esecuzione degli appalti commessi dalla società, Parte_2 quale direttore generale della stessa.
pagina 3 di 5 Orbene, società committente non può sottrarsi alla responsabilità per gli illeciti, pacificamente commessi nel corso dell'esecuzione dei lavori, adducendo semplicemente la circostanza che ad eseguire materialmente i tagli non autorizzati e le conseguenti trasformazioni delle aree era stata l'impresa appaltatrice. Competeva alla committente, una grande società operante nel settore del trasporto ferroviario, di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, anche con riguardo ai profili di tutela paesaggistica e ambientale. E ciò non solo come committente, figura che non comporta necessariamente la totale perdita di controllo sull'opera nel corso della sua realizzazione specie quando alla stessa si associ un profilo professionale e commerciale strettamente inerente all'attività da cui scaturiva l'illecito, ma anche in considerazione del ruolo di direzione dei lavori che la stessa committente, evidentemente possedendone le competenze, si era riservata, ruolo che le assegnava una posizione di garanzia in ordine alla regolarità anche ambientale, forestale e paesaggistica dei lavori. Deve soggiungersi, altresì, che l'obbligo di vigilanza della committente e direttrice dei lavori non può che estendersi all'esecuzione di opere non previste dai progetti e, anzi, proprio in tale ipotesi si manifesta l'esigenza di garantire il rispetto di prescrizione e limiti posti all'attività esecutiva dell'appalto.
Tali considerazioni non sono scalfite dalla circostanza, dedotta dai ricorrenti come dirimente ed escludente ogni loro responsabilità, della mancanza di una consegna formale ad essa committente delle diverse aree interessate dai lavori: sia in presenza di una formale consegna delle aree sia in assenza di questa, è la posizione di stazione appaltante, implicante evidentemente come tale la disponibilità delle aree sulle quali le opere sarebbero state realizzate, a fondare la responsabilità per l'illecito contestato.
Nonostante la conservazione di pregnanti poteri di vigilanza e controllo sull'operato dell'appaltatrice, può darsi, in via generale, l'estraneità della committente al fatto illecito compiuto dall'impresa affidata ma a condizione di soddisfare l'onere probatorio gravante sul soggetto cui la condotta illecita (che nel caso di specie va individuata nel non avere impedito, pur avendone l'obbligo, l'azione di disboscamento non autorizzato perpetrata dal personale dell'appaltatrice operante) è obiettivamente ascrivibile.
Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11568 del 02/05/2025).
Tale prova liberatoria, tuttavia, non è stata fornita nel presente giudizio.
Nulla è stato dedotto, con riguardo alla persona del trasgressore, in ordine all'esigibilità o meno di una vigilanza sulle attività operative cui si collega il taglio abusivo, anche in relazione alle dimensioni della struttura aziendale e all'eventuale esistenza, rimasta ignota, di deleghe di funzioni.
La stessa deduzione dei ricorrenti dell'avvenuto inoltro di istanze di trasformazione delle aree boscate oggetto dei rilievi, non vale di per sé a dimostrare l'assenza di colpa mentre è pacifico che le autorizzazioni richieste non sono mai intervenute e che i tagli siano avvenuti in assenza di esse.
Sotto il profilo dell'elemento oggettivo della fattispecie di illecito, non può negarsi come i tagli sanzionati abbiano comportato la trasformazione delle aree, essendo intervenuto non solo lo smantellamento di tutte le piante ad alto fusto ma anche del sottobosco, con eliminazione del contesto ambientale preesistente e realizzazione di manufatti (strade di cantiere e simili) del tutto incompatibili con esso. Anche l'impegno al rimboschimento, assunto dalla società ricorrente, non vale ad escludere il carattere di trasformazione irreversibile dell'intervento eseguito, dato che l'area all'evidenza non tornerà ad essere un bosco ma una semplice area piantumata in cui lo stesso substrato, costituito presumibilmente da materiali inerti e da residui di lavorazione, risulterà irrimediabilmente e radicalmente diverso da quello boschivo. pagina 4 di 5 Non ricorre l'ipotesi della prospettata causa di esclusione della responsabilità, ai sensi dell'art. 4, l. n. 689/1981, in relazione al carattere doveroso dell'esecuzione dell'opera e del suo carattere strategico e di prioritario interesse pubblico. Appare evidente che il principio di legalità dell'azione amministrativa e dei pubblici poteri non consente di apprezzare la legittimità di atti e attività pubbliche secondo criteri di mera rispondenza al supposto interesse pubblico ma impone, invece, di verificarne la conformità a leggi e norme secondarie non derogate, a loro volta, da espresse disposizioni di legge.
Ultimo profilo di merito svolto dai ricorrenti in ordine alla pretesa insussistenza dell'illecito è quello relativo, in sostanza, alla marginale estensione delle superfici disboscate oggetto di rilievo rispetto alle aree cantierizzate, tale da osservare la percentuale di tolleranza del 2% entro la quale il taglio, pur non autorizzato, non sarebbe sanzionabile.
Si tratta di deduzione laconica e oggetto di un mero accenno, non sufficientemente circostanziato con l'indicazione (e la documentazione) dei termini del rapporto percentuale e, in particolare, dell'area complessiva a cui rapportare le aree oggetto del provvedimento impugnato.
Conclusivamente, l'infondatezza dei motivi di ricorso conduce al rigetto del medesimo, con la condanna dei ricorrenti, soccombenti, al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Ente resistente, delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Busto Arsizio, 12.11.2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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