Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11465 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome 1 P olo1 1415 / 02 La Corte pren Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G.n. 6211/2000 Presidente dr. Guglielmo Sciarelli Consigliere rel. Gron. 29073 dr. Donato Figurelli dr. Alessandro De Renzis Consigliere Rep. dr. Filippo Curcuruto Consigliere Ud. 31.05.2002 dr. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunziato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: MO IC, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Marozzi del Foro di Fermo per procura speciale in calce al ricorso, e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Diego Perucca alla via Si- mone di Saint Bon n. 61, ricorrente;
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CONTRO
Confa Trasporti e Spedizioni soc. coop. a r.l., con sede in Campofilone (AP) in persona del legale rappresentante sig. NI Piero, elettivamente domiciliata in Roma alla via Sabotino n. 48 nello studio dell'avv. Patrizia Properzi, -1 - che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Fermo in data 26 novembre - 13 dicembre 1999, n. 743/1999, n. 61/1998 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 31 maggio 2002; udito il P.M., in persona del dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. हूँ - 2 1 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 25 settembre 1997 il signor IC TE conveniva in giudizio dinanzi al TO di Fermo la Confa Trasporti e Spedizioni Soc. Coop. a r.l. al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di lire 219.000.000 o, in via subordinata, di lire 142.000.000, quale cor- rispettivo per aver svolto lavoro di autotrasportatore alle dipendenze di essa. Chiedeva inoltre la restituzio- ne della quota di iscrizione alla Cooperativa e dei con- tributi versati. La convenuta si costituiva resistendo. All'udienza di comparizione delle parti il TO inter- rogava il ricorrente e, senza ammettere alcun mezzo istrut- torio, rigettava le domande. Avverso la suddetta decisione il TE proponeva appello, rilevando la necessità di espletare le prove richieste e sottolineando come in ordine alle domande articolate in via subordinata il giudice di primo grado avesse omesso qualsiasi pronuncia. La Cooperativa costituendosi rilevava l'infondatezza del gra- vame e ne chiedeva il rigetto. Com sentenza in data 26 novembre - 13 dicembre 1999 il Tribu- nale di Fermo rigettava l'appello proposto dal TE. Osservava il Tribunale che le ammissioni del ricorrente nonchè 3 - i chiarimenti dallo stesso resi in sede di interrogatorio formale avevano evidenziato come l'attività svolta dal Mol- teni fosse in linea con la sua posizione di socio lavora- tore e conforme allo Statuto della Cooperativa;
che le prove capitolate in primo grado e sulla cui ammissione si insisteva in sede di gravame non apparivano rilevanti ai fini del deci- dere;
che correttamente il TO aveva ritenuto non provata dal TE una coesistenza tra lavoro subordinato e rapporto societario;
che quanto alle domande subordinate, in merito alle quali il TO aveva effettivamente omesso di pronun- ciarsi, doveva rilevarsi in primo luogo che in ordine alla mancata applicazione tra le parti delle tariffe obbligatorie di cui alla legge n. 298/74 e relative mod., i pagamenti ri- chiesti, derivando da contratto di trasporto, dovevano ex art. 2951 c.c. considerarsi prescritti%; che, quanto invece alla richiesta condanna al pagamento della somma di lire 45.000.000, la domanda era infondata: infatti le indebite trattenute, cui si faceva riferimento nel ricorso, dovevano considerarsi, in mancanza di una diversa e provata qualificazione, quali contri- buti consortili che, sulla base degli artt. 7 e 16 dello Statu- to della Cooperativa, erano versati da ogni socio in adempi- mento di specifiche obbligazioni assunte con il contratto so- ciale e non prevedevano restituzione, mentre la ripetizione della quota di partecipazione risultava già effettuata in favore del TE a mezzo di assegno bancario. - 4 - Avverso detta sentenza, con atto notificato il 14 marzo 2000, il TE he proposto ricorso per cassazione, affi- dato a tre motivi. La società intimata ha resistito con controricorso notificato il 21 aprile 2000. Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare art. 2697 c.c., 112 c.p.c.; omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il ricorrente prospetta la sussistenza inter partes del lavoro subordinato, invocando la ricorrenza degli elementi fondamentali e caratterizzanti la fattispecie della subordinazione;
lamenta l'omissione dell'istruzione probato- ria sul punto con motivazione inesistente da parte del Tribu- nale;
deduce che l'accertamento dei fatti, così come descritti nella narrativa del ricorso introduttivo, comporta la conseguen- te valutazione del rapporto in termini di subordinazione. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare art. 2697 c.c., omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione2700 c.c.; su punto decisivo della controversia con travisamento del facto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il ricorrente deduce che le non • -- 5- controverse trattenute per lire 35.000.000 sono indebite, come affermato sin dal ricorso introduttivo%;B che una volta provato il fatto della trattenuta di lire 35.000.000 (come il versamento di lire 10.000.000=), doveva parte convenuta dimostrare la legittimità del titolo, ed il riferimento ne- goziale, sulla base di specifico e documentato argomento;
che il Tribunale ha presunto, senza alcun supporto probato- rio o indiziario, che tali trattenute dovevano considerarsi contributi consortili versati da ogni socio, e che il contratto sociale non prevederebbe la loro restituzione;
che i medesimi istituti contrattuali non prevedono espressamente 1'irripetibi- прило lità, e non è neppure dedotto nella causale della c.d. trat- tenuta il titolo di contributo consortile. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare art. 2697 c.c., 2951 c.c.; d.1. 29 marzo 1993 n. 82%; omessa o insufficien- te o contraddittoria motivazione su punto decisivo della
contro
- versia con travisamento del fatto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il ricorrente deduce che, anche nella ipotesi gradata, sulla quale il TO non si era pronunciato, relativa ai compensi effettivamente dovuti in applicazione delle tariffe obbligato - rie, il Tribunale non ha approfondito alcuna istruttoria, sulla base della prescrizione dei diritti fatti valere, trat- tandosi di diritti derivanti da contratto di trasporto, come tali assoggettati al regime prescrizionale annuale ex art. -6.- 2951 c.c.; che, premesso che, ormai, si deve dare per scontata la legittimità e l'applicazione del regime ta- riffario nazionale c.d. "a forcella", le argomentazioni del Tribunale sul punto non sono convincenti%; che nella specie non sembra condivisibile la configurazione giuridi- ca del rapporto inter partes come "contratto di trasporto", bensì, al più, come appalto di servizi, soggetto alla ordi- naria prescrizione decennale;
che anche nella configurabi- lità nella specie di un contratto di trasporto, la prescri- zione è comunque quinquennale, per effetto del d.l. 82 del 29 marzo 1993, conv. con modif. in 1. 27 maggio 1993 ев n. 152. Osserva la Conte che è infondato il primo motivo di ricorso. Invero i soci lavoratori di una società cooperativa di produ- zione e lavoro possono prestare la propria opera sia in conci- zioni di subordinazione che di autonomia;
tuttavia, al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subor- dinato tra il socio lavoratore e la società, non è sufficiente il riscontro degli elementi caratterizzanti la subordinazione materiale (obbligo di osservare orari predeterminati, in senso retribuzione fissa, applicazione di norme collettive, assogget- tamento a poteri direttivi e disciplinari), giacchè tutti tali elementi caratterizzano anche la posizione del socio lavorato- re assunta in virtù del rapporto societario (Cass. 13 luglio 2000 m. 9294). -77 Alla stregua di detto principio deve ritenersi che corret- tamente il Tribunale, come già il TO, ha escluso che nella specie ricorressero gli estremi del rapporto di la- voro subordinato tra la società cooperativa ed il TE. Il Tribunale ha infatti evidenziato che le ammissioni del ricorrente ed i chiarimenti resi dallo stesso in sede di interrogatorio formale avevano chiarito come l'attività svolta dal TE fosse in linea con la sua posizione di socio lavoratore e conforme allo statuto della coopera- tiva. found Risulta altresì dalla sentenza impugnata che le prove capi- tolate dal ricorrente - e non ammesse dal TO -, sulla cui ammissione il TE aveva insistito in sede di gravame, non apparivano rilevanti ai fini del decidere, avendo il Tribunale ritenuto - con motivazione logica che i capitoli 1,2 e 3 riguardavano circostanze documentali e pacifiche tra le parti ed i capitoli 4,5 e 6 tendevano a dimostrare modalità e tempi di svolgimento del rapporto di lavoro com- patibili: con la posizione di socio lavoratore del TE. La censura, con la quale il ricorrente si duole, in sede di legittimità, della mancata ammissione della prova, è del tutto generica, perchè da una parte non investe la motivazione del Tribunale sul punto, e dall'altra omette di indicare specificamente i capitoli di prova non ammessi, e pertanto la censura non risponde al principio di auto- -- 8 - sufficienza del ricorso. Nè il ricorrente deduce, a sostegno dell'assunto della natura subordinata del rapporto tra la cooperativa e il socio, che la prestazione lavorativa non fosse conferita alla società per patto contrattuale e che a tale conferimento non fosse con- nessa una pattuizione di partecipazione agli utili (Cass. 16 ottobre 2000 n. 13737). Nè è dato rilevare nelle censure del ricorrente che le concrete modalità di svolgimento del rapporto tra socio lavoratore e cooperativa abbiano evidenziato che il rapporto stesso si sia realizzato nelle forme proprie della subordinazione (v. Cass. 6 febbraio 2001 n. 1666), in quanto gli elementi, che secondo il TE, caratterizzerebbero la subordinazione, sono propri anche della subordinazione in senso materiale della posizione del socio lavoratore assunta in virtù del rapporto societario, come già osservato con il richiamo a Cass. n. 9294 del 2000 Correttamente pertanto i giudici del merito hanno ritenuto non provata dal TE sul quale incombeva l'onere della prova una coesistenza tra lavoro subordinato e rapporto societario. Infondato è altresì il secondo motivo, relativo alla ri- chiesta condanna della cooperativa al pagamento della somma di lire 45.000.000. Per quanto concerne la ripetizione da parte del TE della -- 9 - quota di partecipazione, risulta dalla sentenza che il pa- gamento della stessa era già stato effettuato a mezzo di assegno bancario, nè sul punto vi sono specifiche censure. Il ricorrente deduce peraltro che le non controverse trat- tenute per lire 35.000.000= da parte della cooperativa sono indebite che invero il Tribunale avrebbe erroneamente pre- per mancanza di alcun supporto probatorio o indizia sunto - rio che dette trattenute dovevano considerarsi contribu- ti consortili versati da ogni socio, dei quali non era pre- vista la restituzione secondo il contratto sociale. La censura non è meritevole di accoglimento. Il Tribunale ha invero ritenuto con motivazione congrua - che dette trattenuteed immune da vizi logico-giuridici dovevano considerarsi, in mancanza di una diversa e provata qualificazione, quali contributi consortili che, sulla base degli artt. 7 e 16 dello statuto della cooperativa, erano versati da ogni socio in adempimento di specifiche obbliga- zioni assunte con il contratto sociale e non prevedevano re- stituzione. Il convincimento del Tribunale si basa pertanto da una parte sulla mancanza di una diversa e provata qualifi- cazione delle trattenute, e dall'altra sulla previsione sta- tutaria dei versamenti dovuti dai soci per le obbligazioni assunte con il contratto sociale, quali contributi consortili, dei quali non era prevista la restituzione. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. - 10 - - Il Tribunale ha ritenuto che in ordine alla mancata ap- plicazione tra le parti delle tariffe obbligatorie di cui alla legge n. 298/74, i pagamenti richiesti, derivando da contratto di trasporto, devono considerarsi prescritti ex art. 2951 c.c. Il ricorrente richiama peraltro il d.l. n. 82/1993, con- 162/93, applicabile ai vertito con modificazioni in 1. n. contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, isti- tuito dalla legge n. 298/74 (contratti ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale , se stipulati el successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto). Osserva peraltro la Corte che, sebbene l'eccezione relativa all'applicabilità delle tariffe obbligatorie di cui alla legge n. 298/74 sia stata proposta dal ricorrente fin dal primo grado come indicato in narrativa -, solo in sede di legittimità è stato dedotto dal TE con affermazione apodittica che trattavasi di contratto di trasporto con retribuzione secondo il sistema di tariffe a forcella (recte di contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a for- cella). Ora, a parte eventuali questioni sulla novità di tali deduzioni (non consentite in quanto tali in questa sede), la richiamata apoditticità dell'affermazione comporta l'assoluta irrilevanza della censura. - 11 - Del pari apodittica - e pertanto irrilevante - è poi l'affermazione del ricorrente, con la quale si deduce che nella specie sarebbe ravvisabile non un contratto di trasporto, ma, al più, un appalto di servizi. Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 31 maggio 2002. Il Presidente Senarelli) (dr. Guglielmo slide Unli Il Consigliere estensore (dr. Ponato Figurelli) fouets befunde 32400 VANC zau - 12. -