Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10643 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10643/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07330/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7330 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Gori, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana Prot. n. -OMISSIS- pronunciato dal Ministero dell’Interno in data 11/5/2021, ricevuto a mezzo posta il 4/6/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 4 aprile 2025 il dott. Calogero Commandatore e vista l’istanza ex art. 13- quater disp. att. c.p.a. depositata dal difensore di parte ricorrente;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino straniero soggiornante e residente in Italia da oltre dieci anni, ha impugnato il diniego interposto dall’amministrazione intimata a fronte di un’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- il Ministero intimato si è costituito in giudizio;
- all’udienza indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione;
Considerato che il ricorso – affidato ad un unico motivo – è infondato e va rigettato;
Considerato, infatti, che il diniego si fonda sulla condanna riportata dal ricorrente per il reato p. e p. all’art. 496 c.p., commesso nel decennio antecedente alla presentazione della domanda, e sulla denuncia del 2015 per porto di oggetti atti ad offendere e minaccia (i cui fatti non sono stati neppure contestati in seno al ricorso), che, nell’ambito del ampio potere discrezionale di cui gode la P.A., non appaiono elementi illogici o irrazionali (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) per valutare il (non) completo inserimento dello straniero nella comunità nazionale, così impedendo al giudice – tenuto conto dei caratteri del sindacato, estrinseco e formale, esercitabile nella materia in esame – di sindacare tali valutazioni (T.a.r. per il Lazio, sez. V- bis , 30 luglio 2024, n. 15439);
Considerato che la sopravvenuta riabilitazione, nel caso di specie, non rileva poiché concessa successivamente all’adozione e notifica del provvedimento impugnato, potendo così tuttalpiù formare oggetto di valutazione di una nuova istanza;
Considerato che, in definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.
Considerato che le spese di lite possono compensarsi giacché l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.