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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese
Resistente/Appellato: dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, abitante nel cratere, dichiarato zona rossa, con immobile concretamente inagibile, chiede il rimborso di quanto versato dal sostituto di imposta indebitamente a titolo Irpef, dapprima come regime di sospensione, e quindi in mancata applicazione del riconosciuto sconto del 40%. Dopo l'iniziale resistenza, l'Ufficio presta acquiescenza, chiedendo la compensazione delle spese. La causa è stata presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa del Contribuente è stata ritenuta fondata anche dall'Ufficio; pertanto questa Corte deve pronunciarsi solo sulle spese, sulla base di quanto risulta dagli atti per la soccombenza virtuale. Non vi è dubbio che questa sia in capo all'Agenzia delle Entrate di Fermo, la quale, a fronte di una normativa sufficientemente chiara e precisa, soprattutto alla luce delle decisioni sia di merito che di legittimità che hanno indicato come dovesse essere interpretata la norma, nel prestare acquiescenza si impegna a darvi esecuzione, non avendovi dato, come altrove e con uffici limitrofi avviene, esecuzione, come avrebbe potuto e dovuto con maggiore tempestività. Pertanto l'Ufficio, pur nella concreta finale acquiescenza alle ragioni del contribuente, qui va condannato sulla base del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario che liquida in euro 1.065,00 per compensi oltre esborsi accessori e rimborso forfettario del 15%
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese
Resistente/Appellato: dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, abitante nel cratere, dichiarato zona rossa, con immobile concretamente inagibile, chiede il rimborso di quanto versato dal sostituto di imposta indebitamente a titolo Irpef, dapprima come regime di sospensione, e quindi in mancata applicazione del riconosciuto sconto del 40%. Dopo l'iniziale resistenza, l'Ufficio presta acquiescenza, chiedendo la compensazione delle spese. La causa è stata presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa del Contribuente è stata ritenuta fondata anche dall'Ufficio; pertanto questa Corte deve pronunciarsi solo sulle spese, sulla base di quanto risulta dagli atti per la soccombenza virtuale. Non vi è dubbio che questa sia in capo all'Agenzia delle Entrate di Fermo, la quale, a fronte di una normativa sufficientemente chiara e precisa, soprattutto alla luce delle decisioni sia di merito che di legittimità che hanno indicato come dovesse essere interpretata la norma, nel prestare acquiescenza si impegna a darvi esecuzione, non avendovi dato, come altrove e con uffici limitrofi avviene, esecuzione, come avrebbe potuto e dovuto con maggiore tempestività. Pertanto l'Ufficio, pur nella concreta finale acquiescenza alle ragioni del contribuente, qui va condannato sulla base del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario che liquida in euro 1.065,00 per compensi oltre esborsi accessori e rimborso forfettario del 15%