Ordinanza presidenziale 27 ottobre 2023
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/11/2025, n. 21281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21281 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09541/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9541 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione dell'Organo procedimenti disciplinari dell'ANAC del 12 marzo 2019 con cui è stato intimato il licenziamento al ricorrente;
- di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° ottobre 2024, per l’annullamento :
- Della deliberazione dell’Organo procedimenti disciplinari dell’ANAC del 26 luglio 2024, trasmesso in data 30.7.2024, mediante il quale veniva disposto di “ modificare, in relazione ai fatti contestati, l’iniziale statuizione di licenziamento senza preavviso e di irrogare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi ” all’Ing. -OMISSIS-;
- nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, - ivi compresa la nota prot. n. 77274, con cui l’ANAC rinnovava le contestazioni all’Ing. -OMISSIS- - nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa NA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito dinanzi al Tribunale di Roma per domandare l’annullamento del provvedimento con cui l’Anac – nella sua veste di datore di lavoro – gli ha intimato il licenziamento, con deliberazione dell’Organo procedimenti disciplinari del 12 marzo 2019.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Pertanto, l’ing. -OMISSIS- ha riassunto il giudizio, dinanzi all’intestato Tribunale, riproponendo le medesime conclusioni.
1.1. Ha esposto che, dal 4 agosto 2004, ha ricoperto il ruolo di -OMISSIS- nei ruoli dell’Anac e di essere attualmente in quiescenza dal -OMISSIS-. Nel corso dell’attività svolta quale ispettore presso l’Anac ha riferito di essere stato coinvolto in un procedimento penale. In particolare, nel mese di novembre 2015, ha eseguito un accesso ispettivo presso la società -OMISSIS- nell’ambito della sua attività relativa alla gestione dei rifiuti, non concludendo l’attività ispettiva in quanto nel frattempo destinato in posizione di comando presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Poco dopo, suo figlio è stato selezionato dalla stessa società -OMISSIS- per lo svolgimento di un tirocinio formativo cui, poi, non è seguita la sua assunzione. Con riferimento a tali fatti, nell’ottobre del 2016, mentre era già in posizione di comando presso il Provveditorato per le OO. PP. Campania-Molise-Puglia-Basilicata, gli è stato indirizzato un avviso ex art. 415 bis c.p.p. dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- per il reato ex art. 319 quater c.p. in relazione a quanto avvenuto durante l’ispezione presso la -OMISSIS-. Secondo la prospettazione dell’inquirente, infatti, l’ing. -OMISSIS- avrebbe favorito la selezione del figlio -OMISSIS- presso la -OMISSIS-, nel corso dell’attività ispettiva. Il Ministero (MIT), pertanto, instaurato il contraddittorio, ha provveduto alla sospensione cautelare facoltativa dal servizio del ricorrente. Successivamente l’Anac ha disposto la cessazione anticipata del comando presso il MIT con effetto retroattivo dal 1° luglio 2018 e disposto la sospensione obbligatoria dal servizio con decorrenza dalla sentenza resa nel frattempo dal Tribunale di -OMISSIS-, con cui l’Ing. -OMISSIS- è stato condannato in primo grado alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati contestati. La sentenza è stata appellata dal ricorrente. L’organo procedimenti disciplinari dell’Anac ha, quindi, riavviato il procedimento disciplinare nei confronti dell’ing. -OMISSIS-, con rinnovo della contestazione di addebiti e convocazione per il contraddittorio, che si è concluso con la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. Egli ha domandato la revoca del provvedimento, mai disposta dall’Anac, nonostante la sentenza resa in sede penale fosse oggetto di gravame dinanzi alla Corte d’Appello.
1.2. Il ricorrente, pertanto, si è risolto a proporre impugnazione avverso tale provvedimento, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
“ In via preliminare nullità del licenziamento e dei provvedimenti disciplinari connessi, sotto vari profili di inosservanza delle norme (artt. 55 e ss.) del d. lgs. n. 165/2001 modificate dal d.lgs. n. 150/2009 (Decreto Brunetta). (…) a) Nullità del licenziamento e decadenza dall’azione disciplinare per violazione dei termini previsti dall’art. 55 bis e 55 ter del d.lgs n.165/2001. (…) b) Nullità del licenziamento e dei connessi provvedimenti disciplinari per incompetenza dell’amministrazione procedente. (…) Nel merito illegittimità e conseguente annullabilità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati .”.
1.3. L’Anac si è costituita, depositando memoria il 5 gennaio 2024, insistendo per la correttezza del suo operato e domandando che il ricorso fosse respinto.
1.4. Le parti hanno depositato le memorie ex art. 73 c.p.a. e il ricorrente, con memoria del 12 aprile 2024, ha evidenziato come, in considerazione dell’intervenuta assoluzione disposta dalla Corte di Appello di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS-, egli aveva proposto all’Anac istanza, ai sensi dell’art. 55 ter , co. 2, d.lgs. n. 165/2001, per la riapertura del procedimento disciplinare per modificarne l'atto conclusivo con revoca della deliberazione del 12 marzo 2019.
1.5. All’udienza pubblica del 23 aprile 2024, pertanto, il Presidente, viste le note d'udienza versate in atti dalla difesa erariale e vista l'istanza di rinvio depositata dall'avvocato del ricorrente, confermata in udienza, considerati anche i tempi per la conclusione del procedimento di revisione, ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 21 ottobre 2025.
1.6. L’Anac ha concluso il procedimento di revisione con la Delibera dell’Organo procedimenti disciplinari del 26 luglio 2024, trasmessa in data 30 luglio 2024, con cui ha deciso di “ modificare, in relazione ai fatti contestati, l’iniziale statuizione di licenziamento senza preavviso e di irrogare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi all’Ing. -OMISSIS- ”.
1.7. Il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il suddetto provvedimento deducendo:
“ Tardività del rinnovo della contestazione disciplinare in violazione dell’art.55 ter, comma 2 e 4 del d. lgs. n. 165/2001 ”, con cui ha lamentato che il comma 4 dell’articolo in questione impone che la comunicazione di riapertura del procedimento debba avvenire nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dal ricevimento dell’istanza di riapertura, mentre, nel caso di specie, a fronte della presentazione dell’istanza di riapertura del procedimento inoltrata, sia all’Anac che direttamente all’Organo dei Procedimenti Disciplinari, in data 12 aprile 2023 (protocollo dell’Anac in data 15 aprile 2024 n. 46254), la riapertura è stata notificata il 4 luglio 2024, con violazione del termine, di natura perentoria, come confermato dall’art. 55 ter , co. 9 ter , dello stesso decreto, novellato dal d.lgs. n. 75/2017.
“ Nullità e/o illegittimità delle contestazione disciplinare per incompetenza dell’amministrazione procedente .”, in quanto la contestazione dell’addebito è avvenuta da parte dell’Anac, mentre all’epoca della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari il ricorrente prestava servizio presso il MIT in posizione di comando. L’Anac, con provvedimento presidenziale del 1° agosto 2018, ha disposto la cessazione anticipata del comando dell’ing. -OMISSIS- presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise-Puglia-Basilicata, con effetto retroattivo a decorrere dal 01 luglio 2018 “ artatamente revoca(ndo) anticipatamente il comando dell’odierno ricorrente (addirittura con effetto retroattivo) al fine di poter avocare a sé il potere disciplinare aggirando così la normativa di riferimento sopra citata .”. Ciò sarebbe dimostrato dalla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, passata in giudicato, che, in merito all’eccezione sollevata dalla difesa del ricorrente circa l’incompetenza del MIT, ha ritenuto che: “ Competente per la procedura disciplinare è il Ministero presso il quale il ricorrente risulta (va) comandato all’epoca della comunicazione della Procura (art. 55 bis TU 165/2001: rileva la sede in cui il pubblico dipendente presta servizio ”.
“ Nel merito illegittimità e conseguente annullabilità della provvedimento disciplinare per insussistenza dei fatti contestati nonché per difetto di istruttoria e violazione dell’obbligo di motivazione ”, con cui ha contestato la ricostruzione dei fatti come accertata dall’Anac e la ragionevolezza e la proporzionalità della sanzione, tenuto conto che “ i fatti contestati all’Ing. -OMISSIS- in nessun caso potevano arrecare un turbamento all’immagine dell’amministrazione né si può rilevare negli stessi una violazione degli adempimenti contrattuali dal momento che l’Ing. -OMISSIS- dal gennaio 2016 era in comando presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania—Puglia –Molise- Basilicata e da quel momento non sarebbe mai rientrato in servizio presso l’ANAC in quanto dapprima sospeso cautelarmente e successivamente posto in quiescenza .”, sostenendo che -OMISSIS- non ha mai avuto alcun vantaggio da tale pretesa agevolazione, in quanto l’ispezione ha condotto alla segnalazione di fatti alla Procura di -OMISSIS- per irregolarità rilevate nel suo corso.
“ 2) Sul difetto di istruttoria e sulla violazione dell’obbligo di motivazione .”, con cui ha sottolineato come dalla motivazione del provvedimento non si ricava la valutazione delle argomentazioni difensive spese dal ricorrente nel corso del procedimento.
Ha, quindi, concluso per l’annullamento del provvedimento.
1.8. L’amministrazione ha depositato memoria il 18 settembre 2025, con cui ha preliminarmente eccepito la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda originariamente proposta, essendo la decisione oggetto della prima impugnazione stata superata con quella contestata con i motivi aggiunti. Nel merito ha insistito per la correttezza del suo operato e per il rigetto del ricorso.
1.9. Il ricorrente, con memoria di replica, ha contestato la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso originario, ritenendo permanente il suo interesse alla richiesta di condanna in base al principio di soccombenza virtuale e per la proposizione di un’eventuale richiesta di liquidazione dei danni asseritamente patiti rispetto alla decisione dell’amministrazione.
2. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Preliminarmente occorre pronunciarsi sull’eccezione di cessazione della materia del contendere, sollevata dall’amministrazione resistente rispetto alla definizione della domanda originariamente proposta.
Al riguardo si osserva che, in effetti, la decisione oggetto della originaria impugnazione è stata superata da quella contenuta nella deliberazione dell’Organo dei procedimenti disciplinari dell’ANAC in data 26 luglio 2024, che ha comminato, in luogo dell’originaria sanzione del licenziamento senza preavviso, quella della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi.
Tuttavia, il ricorrente, rispetto alla decisione originaria, rappresenta di conservare un interesse, consistente nella valutazione della soccombenza virtuale dell’amministrazione e dei danni asseritamente patiti.
3.1. Ebbene, alla luce di quanto sopra, può senza dubbio dichiararsi l’improcedibilità della domanda di annullamento originariamente spiegata dalla parte ricorrente, posto che il provvedimento impugnato è stato superato e sostituito da quello contenuto deliberazione dell’Organo dei procedimenti disciplinari dell’ANAC in data 26 luglio 2024 che, inequivocabilmente, dispone la modifica dell’ “ iniziale statuizione di licenziamento senza preavviso ”, irrogando, in sostituzione, “ la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi ”.
Deve, invece, ritenersi non ricorrere la diversa fattispecie della cessazione della materia del contendere, posto che il ricorrente, con la decisione in esame, peraltro oggetto di ulteriore e separata impugnativa, non ha ottenuto il bene della vita cui aspirava con la proposizione del ricorso primigenio, consistente nella rinuncia ad esercitare l’iniziativa disciplinare.
3.2. Tuttavia, a fronte della dichiarazione di parte ricorrente, contenuta nella memoria da ultimo prodotta, di mantenere interesse all’“annullamento” ai fini di un’eventuale azione risarcitoria, tenuto conto che “ la condotta dell’ANAC ha arrecato al ricorrente gravi danni economici, professionali e morali, derivanti dalla perdita del posto di lavoro, dal discredito subito e dalla precarietà economica patita negli anni in cui era ingiustamente estromesso dall’amministrazione .”, occorre valutare la relativa richiesta.
3.2.1. Ciò posto è opportuno svolgere alcune considerazioni sulla natura del procedimento di “riesame” della sanzione disciplinare a suo tempo irrogata, a fronte dell’intervenuta assoluzione dell’incolpato in sede di procedimento penale.
3.2.1.1. L'art. 55 ter , d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente ratione temporis , avuto riguardo al momento di commissione dell’illecito contestato (cfr. art. 22, d.lgs. n. 75/2017), prevedeva: “ 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'art. 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto dall'art. 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale .”.
L'efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare è regolata dall'art. 653 c.p.c., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso, e quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Dall’esame della disposizione sopra riportata si ricava l’introduzione della regola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, con facoltà di sospensione, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità dell'accertamento e con possibilità che l’amministrazione valuti autonomamente gli atti del processo penale, ritenendo che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione dell'illecito disciplinare al proprio dipendente (cfr. Cass. Civ. n. 8410/2018).
Il venir meno della c.d. pregiudiziale penale ha reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei due procedimenti, pur rimanendo l'amministrazione libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati; il legislatore ha, dunque, previsto un meccanismo di raccordo per risolvere possibili conflitti tra l'esito dei due procedimenti, pur nella rispettiva autonomia (Cass. Civ. n. 29376/2018).
Muovendo da detta premessa la Suprema Corte ha osservato che tale disposizione ha lo scopo di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l'esito disciplinare, in melius o in peius , alla statuizione penale (Cass. Civ. n. 25901/2021), chiarendo, inoltre, che la distinzione tra il sistema penale e quello disciplinare, fra loro autonomi, deve essere ricondotta ad unità quando sia necessario assicurare una coerenza di giudicati (Cass. Civ. n. 36456/2022).
Sotto il profilo procedimentale, quindi, è stato ritenuto che l’art. 55 ter sopra richiamato costituisce un procedimento unitario che si articola in due fasi, in cui l’eventuale rinnovo della contestazione dell'addebito in caso di sopravvenuta sentenza assolutoria deve essere effettuato in ragione dei medesimi fatti storici già alla base della prima contestazione disciplinare.
Deriva che, sempre secondo l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, la decisione finale, assunta a seguito della riapertura del procedimento disciplinare, in sede di “riesame” a fronte di sentenza irrevocabile di assoluzione, di conferma o modifica della sanzione già irrogata, ha effetti ex tunc , e anche l'accertamento dell'illegittimità della stessa non può che operare ex tunc , con affermazione del seguente principio di diritto: “ l'art. 55-ter, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 165/2001, nel regolare i possibili conflitti tra l'esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e l'esito del procedimento disciplinare concluso con l'irrogazione di una sanzione, prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso. La determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata ha effetti ex tunc, e l'accertamento in sede giurisdizionale dell'illegittimità della stessa non può che operare ex tunc ” (Cass. n. 29376/2018).
In coerenza con l’affermazione della natura unitaria del procedimento è stato, quindi, anche escluso che la sua “riapertura” comporti la duplicazione dell'esercizio del potere disciplinare (Cass. Civ. n. 36456/2022). Consegue che, anche nel caso di riapertura, il procedimento disciplinare, seppur articolato in due fasi, deve comunque reputarsi comunque sin dall'inizio unitario, e termina solo all'esito di quello penale, sicché la sanzione inflitta nella fase iniziale ha natura provvisoria e non esaurisce il potere dell’amministrazione che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in base agli identici fatti storici può infliggere una sanzione diversa e finale, che non si aggiunge alla prima, ma la sostituisce integralmente (si veda, in proposito Cass. Civ. n. 36456/2022 “... la sanzione inflitta, eventualmente, per prima dalla P.A., che non si avvalga del potere di sospendere il procedimento disciplinare, non esaurisce il correlato potere perché non conclude il procedimento. La sanzione che viene irrogata dopo la sentenza penale passata in giudicato, in base agli identici fatti storici, è, invece, quella finale, che porta a termine detto procedimento. Il procedimento disciplinare, quindi, termina solo all'esito di quello penale e resta unitario dall'inizio; la sanzione inflitta in principio dalla P.A. rientra nella fase iniziale di un procedimento unitario articolato in due fasi la seconda delle quali, per conseguire un adeguato raccordo tra disciplinare e penale, presuppone il rinnovo della contestazione dell'addebito, che deve avvenire in ragione dei medesimi fatti storici alla base di quella originaria in relazione ai quali è, in tutto o in parte, intervenuta sentenza penale irrevocabile. Non vi è, quindi, una duplicazione dell'esercizio del potere disciplinare. ”).
3.2.1.2. Avuto riguardo alle coordinate interpretative sopra riportate, pertanto, dalla natura di procedimento unitario in cui la riapertura costituisce il necessario raccordo tra la valutazione espressa in sede penale e quella finale all’esito del passaggio in giudicato della sentenza assolutoria con efficacia ex tunc , non può procedersi all’esame dei motivi di illegittimità dedotti avverso l’originaria sanzione inflitta, avente natura soltanto provvisoria, posto che il provvedimento definitivo e finale di tale procedimento è costituito da quello emesso in esito alla riapertura.
Il procedimento previsto dagli artt. 55 bis e ss., d.lgs. n. 165/2001, quindi, in questo caso, si è concluso con la decisione contenuta della delibera Anac del 26 luglio 2024, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, che ha sostituito con efficacia ex tunc quella oggetto della originaria impugnativa, soltanto provvisoria e definitivamente espunta dalla realtà giuridica, anche con riferimento ai suoi possibili effetti pregiudizievoli medio tempore cagionati.
Non sussiste, pertanto, un interesse della parte all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento originario di natura provvisoria, venuto definitivamente meno all’esito della sua sostituzione con quello contenuto nella Delibera del 26 luglio 2024, neppure sotto un profilo risarcitorio.
4. Risolta tale questione preliminare e inquadrata la questione giuridica ad essa sottesa, occorre a questo punto passare alla disamina dei motivi di ricorso per motivi aggiunti articolati avverso il provvedimento del 26 luglio 2024, che ha comminato la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi.
5. Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione del termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 55 ter , co. 4, d.lgs. n. 165/01 in relazione alla riapertura del procedimento disciplinare.
A questo proposito valgono le medesime considerazioni già sviluppate al sub. 3.2.1.1. sull’unitarietà del procedimento, sulla natura provvisoria della sanzione disciplinare in origine inflitta e sull’obbligo dell’amministrazione di riavviare il procedimento in caso di passaggio in giudicato della sentenza assolutoria per i medesimi fatti che hanno riguardato il procedimento disciplinare.
È stato infatti affermato che sussiste un vero e proprio obbligo per l’amministrazione di “riavviare” il procedimento ai sensi dell’art. 55 ter , co. 4, d.lgs. n. 165/2001, al fine di riesaminare la decisione in virtù del sopravvenuto giudicato di assoluzione (di recente si veda Cass. Civ. n. 6514/2025).
La sussistenza di un vero e proprio dovere dell’amministrazione, finalizzato a coordinare il giudicato penale con il procedimento disciplinare, è, così, incompatibile con la prospettazione di parte ricorrente che sostiene, di fatto, che – decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per il riavvio – l’amministrazione sarebbe privata del potere di rivedere la propria precedente valutazione. Accedendo a tale tesi, infatti, si giungerebbe all’inauspicabile esito di rendere ferma la decisione in precedenza adottata, in contrasto con l’accertamento effettuato in sede penale, con efficacia di giudicato, con effetti potenzialmente pregiudizievoli per il dipendente.
Un’interpretazione coerente con la ratio della norma, invece, conduce alla conclusione secondo cui il termine in questione ha natura acceleratoria, in quanto volto ad sollecitare l’amministrazione a dar corso all’adempimento vincolato di riavviare il procedimento, su istanza del dipendente sanzionato (o in seguito alla comunicazione della sentenza), diversamente, invece, dal termine di sei mesi entro cui l’incolpato deve trasmettere l’istanza di riesame all’amministrazione – la cui violazione è a pena di decadenza - e che ha, quindi, natura perentoria.
Deriva, pertanto, l’infondatezza della doglianza.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
6.1. Non risulta violato, infatti, l’art. 55 bis , co. 8, d.l.gs. n. 165/2001, che prevede che l’azione disciplinare sia avviata e conclusa dall’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio.
6.2. Risulta, infatti, dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dalla parte ricorrente che alla data in cui l’Anac è stata informata dell’esercizio dell’azione penale nei confronti del ricorrente da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- - 7 dicembre 2016 - l’Ing. -OMISSIS- prestava servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di comando, con effetti dal 28 dicembre 2015. Proprio in applicazione di tale norma, quindi, il MIT aveva avviato il procedimento disciplinare e disposto la sospensione cautelare dal servizio.
Tuttavia, in seguito all’emissione della sentenza di primo grado di condanna del ricorrente, il suddetto comando è stato revocato dall’Anac a decorrere dal 1° luglio 2018, con contestuale sospensione cautelare dal servizio disposta anche dall’Anac. Deriva, conseguentemente, che nel momento in cui è stata irrogata la sanzione del licenziamento (poi modificata con quella della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio), il ricorrente era dipendente dell’Anac e non versava più in posizione di comando presso il Ministero.
6.3. Ciò posto, il provvedimento con cui il comando è stato revocato non è mai stato contestato dal ricorrente, che si limita ad affermare, soltanto nella presente impugnativa, che l’Anac avrebbe “artatamente” adottato tale provvedimento al fine di ri-avocare a sé il potere disciplinare.
Ebbene, ritiene il collegio che, qualora il ricorrente avesse ritenuto di contestare tale decisione, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento in questione, recante anche la sospensione cautelare dal servizio, nel termine di decadenza di sessanta giorni. La mancata tempestiva impugnazione di tale provvedimento, conseguentemente, gli impedisce di sollevare contestazioni tardive avverso tale decisione che può dirsi, ormai, consolidata.
6.4. Del resto, avuto riguardo alla ratio ispiratrice della norma che il ricorrente assume essere stata violata, consistente nella necessità di tutelare il diritto al contraddittorio dell’incolpato, può ritenersi che la difesa del ricorrente sia stata resa più agevole per il fatto che le condotte oggetto di contestazione fossero relative all’attività ispettiva esercitata presso l’Anac, trattandosi di fatti antecedenti alla collocazione dell’ing. -OMISSIS- in comando presso il MIT.
6.5. Dal che l’infondatezza della doglianza.
7. Nel merito le doglianze dirette a contestare il difetto di istruttoria e di proporzionalità della sanzione comminata non colgono nel segno e vanno disattese.
7.1. È noto il consolidato principio secondo cui " in linea generale, il giudizio disciplinare non è vincolato dalle valutazioni effettuate in sede penale, giacché il giudizio disciplinare e quello penale sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi, fermo restando, quindi, che lo stesso fatto imputabile all'inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l'aspetto disciplinare. In altri termini, l'Amministrazione può assumere a presupposto gli stessi fatti oggetto del procedimento penale, con l'onere di valutare autonomamente i medesimi accadimenti nell'ambito del procedimento disciplinare, ferma restando l'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, siccome operato dal giudice penale.” (Tar Lazio, Roma, sez. I, 21 ottobre 2016, n. 10488, con la giurisprudenza ivi indicata).
Sono quindi consolidati gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui le valutazioni dell'amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, anche in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento, con la conseguenza che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, che non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (cfr. Cons. Stato, sez. II, 27 giugno 2022, n. 5261; 30 marzo 2022, n. 2337; sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1013).
In altri termini, nel contesto del procedimento disciplinare residua sempre la possibilità di un autonomo apprezzamento, in base al principio secondo cui il giudicato penale non preclude, in tale ambito, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presupposti delle relative responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e, dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale (cfr. Cass. S.U. n. 14344/2015; Cass. S.U. n. 23778/2010; Cass. S.U. n. 1120/2000).
Deriva, quindi, che il giudicato di assoluzione non implica l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare, ben potendo l'amministrazione rivalutare il fatto, fermo restando che non può essere ricostruito in termini difformi rispetto a quelli accertati in sede penale (in tal senso, Cass. n. 11948/2019; Cass. n. 3659/2021).
In sintesi, la regola di cui all'art. 653 c.p.p. deve essere intesa nel senso che “ l'incidenza del giudicato sulla statuizione di assoluzione in sede penale sul giudizio civile avente ad oggetto il provvedimento disciplinare non è assoluta ed automatica, in quanto: 1) la sentenza penale deve avere escluso la materialità delle condotte e non la sola rilevanza penale delle stesse, con la conseguenza che, anche nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste la esclusione della rilevanza penale delle condotte può assumere effetti diretti nell'ambito del procedimento disciplinare solo se la materialità delle condotte è sovrapponibile nei due procedimenti; 2) in altri termini, l'esclusione della materialità delle condotte di cui al giudicato penale deve avere ampiezza tale da non lasciar residuare elementi fattuali che comunque possano avere autonoma rilevanza disciplinare, dovendo in sostanza la fattispecie penale coincidere in tutti i suoi elementi con quella disciplinare oggetto della contestazione e senza, quindi, che quest'ultima costituisca un più ampio genus rispetto alla species della fattispecie penale; 3) gli episodi oggetto della sentenza penale devono quindi integralmente coincidere con quelli che sono stati oggetto della originaria contestazione disciplinare ” (Cass. Civ. 16/07/2024 n. 19514/2024).
7.2. Facendo applicazione delle sopra riportate coordinate giurisprudenziali al caso di specie si osserva, innanzitutto, che il fatto materiale oggetto della contestazione in sede disciplinare consiste nell’aver, il ricorrente, “ richiesto e sollecitato particolare attenzione per la concessione di uno stage retribuito ad un proprio familiare presso l’impresa nel contempo soggetta ad ispezione ” (cfr. la contestazione degli addebiti).
7.2.1. La sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, passata in giudicato, in proposito non ha disatteso che i fatti, così come descritti nel capo di imputazione, sovrapponibili all’oggetto della contestazione disciplinare, siano avvenuti. Al riguardo, il giudice penale ha accertato l’avvenuta intercettazione di quattro conversazioni telefonico tra l’ing. -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS- “ precisamente: 1) quella del 24/11/2015, in cui il -OMISSIS- chiamava -OMISSIS- chiedendogli se aveva avuto moto di vedere il curriculum del figlio, ottenendo come risposta la disponibilità del -OMISSIS- a verificare con la direzione del personale se il curriculum fosse stato caricato sul database; 2) quella del 25/11/2015 ove il -OMISSIS-, accertato presso l’ufficio personale che non era pervenuto alcun curriculum del figlio del -OMISSIS-, informava quest’ultimo di tale circostanza, consigliandogli l’invio della domanda per via telematica; 3) quella del 26/11/2015 con il quale il -OMISSIS- telefonava a -OMISSIS- per informarlo che il figlio aveva inviato il curriculum; 4) quella del 18/12/2015, con cui -OMISSIS- telefonava a -OMISSIS- per comunicargli che due giorni prima il figlio aveva sostenuto il colloquio presso l’ufficio del personale e che ne avrebbe conosciuto l’esito verso la fine di gennaio, auspicandosi fosse positivo. (…) Trattasi di un contesto probatorio che, pur non del tutto incompatibile con la tesi di accusa, non consente comunque di escludere interpretazioni alternative dei fatti, (…) ”.
La Corte d’Appello, in sostanza, non nega la ricostruzione dei fatti come risultante dal compendio probatorio raccolto in giudizio, che conferma che la condotta ascrivibile al ricorrente effettivamente è stata commessa, ma conclude per la loro irrilevanza sotto il profilo penale, non ritenendo tali elementi sufficienti per condannare il ricorrente per il reato ascrittogli.
7.2.2. Ferma restando la ricostruzione dei fatti per come emersa nell’ambito del giudizio penale, sulla base delle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate, rientra, quindi, nella discrezionalità dell’amministrazione datrice di lavoro valutarne la rilevanza sotto il profilo disciplinare.
7.3. L’amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che i fatti contestati, non smentiti in sede penale, costituiscono illecito disciplinare perché in violazione degli artt. 3 15 e 16 del Codice di comportamento dei dipendenti Anac e degli artt. 3, co. 1, 2 e 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 11, co. 1, 2 e 3 del Contratto collettivo nazionale relativo al personale -OMISSIS- dell’Area VIII del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ha poi valorizzato il fatto che l’ispezione si è comunque conclusa con la segnalazione di criticità alla Procura della Repubblica e che allo stage non è seguita l’assunzione del figlio del ricorrente.
7.4. Ciò posto non colgono nel segno i motivi di doglianza articolati nel ricorso per motivi aggiunti, diretti a contestare lo sviamento, il difetto di istruttoria, di motivazione di proporzionalità in tale decisione.
Emerge infatti, come detto, che la condotta materiale non è stata smentita dalla sentenza assolutoria, che si è limitata a valutarne l’irrilevanza ai fini dell’integrazione della fattispecie penale in contestazione. Sotto questo profilo nessun altro accertamento avrebbe potuto essere in concreto svolto dall’amministrazione, che ha dovuto prendere atto delle risultanze del processo penale, suffragate dalle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione. Del resto è la stessa parte ricorrente a confermare che vi siano state telefonate riguardanti le opportunità offerte dall’impresa ispezionata a giovani neolaureati, contestando che tali conversazioni fossero finalizzate ad una intercessione per il figlio del ricorrente.
In altri termini, non essendo stato smentito, nei fatti, che tali conversazioni telefoniche siano effettivamente avvenute, era consentito all’amministrazione valutarle ai fini della commissione di un illecito disciplinare.
Sotto questo profilo non assume rilevanza il fatto, sostenuto dalla difesa del ricorrente, che non sia stata tenuta una condotta prevaricatrice dell’ing. -OMISSIS-, per far ottenere al figlio lo stage in questione, rilevando, seppur non sotto il profilo penale, anche la condotta di aver interloquito con un soggetto ispezionato, per avere informazioni riguardanti la possibile assunzione di un familiare e ciò a prescindere dal fatto che tali contatti abbiano o meno sortito un qualche effetto.
Del resto, non può non notarsi che il contatto tra l’ing. -OMISSIS- e l’impresa – nella persona di -OMISSIS- – è inequivocabilmente avvenuto a causa e nel corso di un’attività ispettiva, non potendosi quindi sostenere che si tratti di un fatto del tutto slegato rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa.
La destinazione in comando dell’ing. -OMISSIS- presso il MIT, infatti, è avvenuta successivamente all’inizio dell’attività ispettiva, cui il ricorrente ha incontestatamente partecipato, seppur per un breve periodo.
7.5. Per quanto attiene alla pretesa sproporzione della sanzione, risulta che si sia tenuto conto oltre che degli esiti del procedimento penale, anche del complessivo andamento dell’ispezione – che ha condotto alla segnalazione di irregolarità alla Procura della Repubblica – e del fatto che il figlio dell’ing. -OMISSIS- non ha ottenuto l’assunzione a conclusione dello stage.
Non si condivide la tesi di parte ricorrente che sostiene che nessun pregiudizio, in termini di danno all’immagine, è stato patito dall’Anac.
Le violazioni contestate, infatti, integrano, all’evidenza, delle fattispecie di pericolo in cui la condotta viene valutata sulla base di un giudizio ex ante , riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio che si arreca all’amministrazione che, nel corso dello svolgimento dell’attività ispettiva, veda un suo dipendente coinvolto in interlocuzioni che potrebbero comportare un vantaggio a sé o ad un suo familiare.
Vale la pena di osservare, sul punto, che nel momento in cui le interlocuzioni sono iniziate (prima telefonata risalente al 24 novembre 2015) l’ing. -OMISSIS- era ancora nei ruoli -OMISSIS- dell’Anac, essendo stato collocato in comando al MIT soltanto a decorrere dal 28 dicembre 2015 con decreto di comando del 18 dicembre 2015.
Del resto, la circostanza secondo cui dei fatti in questione sia stata data rilevanza anche sulla stampa nazionale è indice rivelatore del fatto che la condotta del ricorrente, seppur reputata irrilevante sotto il profilo penale, ha destato l’attenzione dei mezzi di informazione, contribuendo a mettere in luce l’operato dei dipendenti dell’Anac, deputata proprio a vigilare su fenomeni come quello attribuito ad un suo dipendente.
Sotto questo profilo, come osservato dalla difesa erariale, è significativo quanto si legge nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Anac in cui si afferma che “ Al precipuo fine di calibrare la metodologia di analisi del rischio al contesto di un’Authority di vigilanza e di regolazione come l’A.N.AC. e in conformità alle indicazioni strategiche formulate dal Consiglio, è stata presa a riferimento una presunzione di rischio tale da assumere una posizione massimamente garantista. Tale scelta trova fondamento nel fatto che qualsiasi evento di tipo corruttivo, che dovesse verificarsi nell’ambito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avrebbe, in ragione della sua attività amministrativa, delle conseguenze assai più rilevanti che per amministrazioni con una diversa mission istituzionale ” e in cui le attività ispettive, proprio in ragione del contatto diretto che si instaura tra vigilante e ispezionato, sono classificate a rischio “altissimo”.
8. Per tutte queste ragioni il provvedimento è immune dai vizi contestati e il ricorso va respinto.
9. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI LI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
NA LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LA | ZI LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.