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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 24/09/2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 469/2021 alle ore 10,05 sono comparsi l'Avv. Caroè Giovanni per parte attrice, l'Avv. Sorbello Giuseppe per la convenuta e l'Avv. Controparte_1
Nazareno Pergolizzi per delega dell'Avv. Papa Salvatore per la convenuta
[...]
che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono CP_2
e chiedono la decisione come da atti Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 24/09/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 469/2021 TRA
, nata a [...] [...] (C.F. Parte_1 CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caroé Giovanni ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in in Via S. Sebastiano n. 13, giusta procura CP_1 in atti;
- ATTRICE – CONTRO
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Corso Cavour, 86, in persona del Sindaco pro tempore¸ rappresentata e difesa dall'Avv. Sorbello Giuseppe ed elettivamente domiciliata in Via F. Bisazza, 48, giusta CP_1 procura in atti;
Controparte_3
(P.I./C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in P.IVA_2
Torregrotta (ME), Viale Europa 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Papa Salvatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Del Bufalo n. 7, giusta CP_1 procura in atti;
- CONVENUTE – Avente ad oggetto: azione di risarcimento ex art. 2051 c.c. Conclusioni delle parti: all'udienza del 24 settembre 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e l Controparte_1 Controparte_3
al fine di vederle condannate al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in
[...] conseguenza del sinistro occorsole in data 9 agosto 2009, alle ore 01.00 circa. L'attrice, segnatamente, esponeva che, in tale data, mentre si trovava sulla strada provinciale n. 54 (località frazione Sottocastello di Rometta), al fine di assistere alla prova speciale del 6 Rally del Tirreno, era rovinosamente caduta in una cunetta per il deflusso delle acque della strada, ad una profondità di circa mt. 4, che sarebbe stata priva di qualsivoglia protezione e/o delimitazione, riportando gravissime lesioni personali. La riferiva, ancora, che, a seguito del sinistro, erano intervenuti i Carabinieri ed Parte_1
i Vigili del Fuoco i quali, unitamente al personale sanitario del 118, avevano provveduto alle operazioni di salvataggio, redigendo apposita relazione;
che, per le lesioni subite, era stata trasportata al , ove le era stato Controparte_4 diagnosticato “frattura complessa del bacino” (prognosi giorni 30) e ove era stata ricoverata presso l'UOC di ortopedia e traumatologia per poi essere sottoposta ad intervento di osteosintesi e riduzione e dimessa in data 22/08/09 con la seguente diagnosi:
“frattura pluriframmentaria osso iliaco di sinistra con frattura scomposta branca ileo- pubica e frattura branca ischio-pubica di sinistra con stupor dello SPE”; che, in data 23 dicembre 2010, dopo un lungo ciclo di cure ortopediche presso il Controparte_4 di e fisioterapiche, la stessa era stata giudicata guarita con postumi. CP_1
esponeva, poi, di aver presentato, in data 22 marzo 2018, apposita Parte_1 richiesta di risarcimento dei danni subiti nei confronti della Controparte_1
dell e della compagnia assicurativa LS
[...] Controparte_5
ASS.ni, facendo seguito ad altre lettere inviate in precedenza sin dal 2009, ritenendo che l'incidente si fosse verificato per colpa esclusiva degli odierni, in virtù degli obblighi di vigilanza e di segnalazione dell'ente proprietario della strada e all , Controparte_5 quale organizzatrice dell'evento, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Per tali fatti, la chiedeva di accertare che il sinistro per cui è causa si fosse Parte_1 verificato per colpa e fatto esclusivi degli odierni convenuti e, in conseguenza di ciò, di ritenere e dichiarare il suo diritto al totale risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stesso, danni patrimoniali, non patrimoniali, perdita di capacità lavorativa e rimborso di tutte le spese mediche, con condanna delle controparti in solido al pagamento di € 200.000,00, oltre gli interessi legali della domanda al soddisfo o della minore o maggiore somma ritenuta dal Giudice e condanna al pagamento delle spese legali e processuali. Instauratosi il contraddittorio, la si costituiva ed eccepiva, Controparte_1 in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che, al momento del sinistro, la gestione del tratto di strada interessato fosse stata assunta dalla CP_5 [...]
. CP_2
La stessa chiedeva ancora dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato dall'attrice nonché l'effetto preclusivo del giudicato penale ai sensi dell'art. 652 c.p.p. scaturito dalla sentenza n. 1369/2015 (proc. n. 863/2012), emessa il 12.05.2015 dalla II sezione penale del Tribunale di Messina, confermata dalla sentenza n. 1904/2016 (proc. n. 1796/15), emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 13.07.2016, ove due dipendenti dell'allora Provincia Regionale di Messina erano stati assolti con sentenza passata in giudicato per insussistenza del fatto, procedimenti in cui la era costituita parte civile. Parte_1
La domandava, dunque, il rigetto integrale delle domande Controparte_1 di controparte perché infondate sia nell'an che nel quantum; in via gradata, nella denegata ipotesi di responsabilità della convenuta, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il concorso colposo ex art. 1227, commi I e II c.c; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio secondo i parametri medi del d.m. 55/2014. Si costituiva, altresì, l che Controparte_3 chiedeva il rigetto della domanda attorea in accoglimento della preliminare eccezione di carenza della propria legittimazione passiva e, conseguentemente, domandava dichiararsi, anche con sentenza parziale, la sua estromissione dal giudizio;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti della e della Controparte_1 [...]
di risarcimento dei danni dalla stessa Controparte_3 asseritamente subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 9 agosto 2009, alle ore 01.00 presso la strada provinciale n. 54 (località frazione Sottocastello di Rometta), ove, mentre assisteva alla prova speciale del 6 Rally del Tirreno, era caduta in una cunetta ivi presente, riportando le lesioni sopra indicate. Ai fini della decisione, in via preliminare, occorre prendere in esame le due eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dagli Enti convenuti. Ciò tenendo conto di quanto affermato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittimazione ad agire e contraddire va accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla sola allegazione attorea e precisamente deve avere ad oggetto la corrispondenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto. A supporto di ciò, si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1912 del 2012, secondo le quali: “La legittimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81, secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.” (cfr. Cass. civ. sent.4252 del 10 febbraio 2023). Nella specie, dunque, è necessario verificare se la e la Controparte_1
convenute in questo giudizio possano essere destinatarie – in Controparte_3 astratto – del provvedimento giurisdizionale richiesto da . Parte_1
Occorre, a questo punto, distinguere le posizioni delle due convenute. La eccepisce la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passiva, stante la delega, al momento del sinistro, della gestione del tratto stradale ove si è verificato l'evento in favore dell'associazione organizzatrice del 6° Rally del Tirreno. Tale doglianza, come formulata, non merita accoglimento. Ed in effetti, non v'è ragione di dubitare che la sia legittimata passivamente rispetto al Controparte_1 rapporto sostanziale dedotto in giudizio -secondo la prospettazione di parte attrice- risultando diversa la questione da affrontare nel merito circa l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso per come contestata dalla stessa convenuta, rientrando nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Per quanto concerne l' , l'Associazione deduce l'erroneità Controparte_3 della sua vocatio in ius poiché la stessa, il 9 agosto 2009, non era ancora venuta ad esistenza. A supporto di quanto detto, la stessa produce atto costitutivo dell'associazione medesima, da cui risulta che l'Associazione Controparte_3 denominata “ ”, con sede in Torregrotta (ME), Viale Europa n. 45, è Controparte_2 stata costituita in data 15 giugno 2011 (v. art. 1) nonché il “Certificato di attribuzione del numero di partita iva e/o codice fiscale” in cui si indica quale data di inizio attività quella del 29.06.2011. In questo senso, si osserva altresì che la corrispondenza prodotta dall'attrice - con cui sarebbe stato richiesto il risarcimento dei danni subiti alla in data Controparte_2
05/11/2009 - riporta un indirizzo dell'Associazione diverso da quello indicato negli atti di parte convenuta e, segnatamente, Rometta (ME), Via Pirandello 2, in luogo di Torregrotta, Viale Europea n. 45. Tale circostanza induce a ritenere che l'Ente convenuto non coincida con l'associazione organizzatrice dell'evento 6° Rally del Tirreno, diversamente da come prospettato dalla nell'atto introduttivo. Parte_1
A fronte di tali risultanze documentali, non è stata data prova del contrario. Va, dunque, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell CP_3
rispetto al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
[...]
Passando all'esame del merito, va valutata la fondatezza dell'eccepita prescrizione del diritto al risarcimento dal danno sollevata dalla . La Controparte_1 stessa osserva che in applicazione dell'art. 2947, primo comma c.c., il termine di prescrizione del diritto vantato dalla è quinquennale;
pertanto, nel caso di Parte_1 specie, il dies ad quem va individuato nell'08.08.2014, essendosi l'evento lesivo verificato in data 09.08.2009. Aggiunge l'Ente convenuto che, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, non rileverebbe la corrispondenza depositata dall'attrice in quanto costituita da missive inviate dall'Avv. Spitale Mauro, in nome e per conto dell'attrice, ma prive della sottoscrizione della stessa . Parte_1
L'eccezione appare fondata per le ragioni che seguiranno. Posto che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato ai sensi dell'art. 2947 c.c., in ordine alla validità di un atto interruttivo della prescrizione, firmato ed inoltrato per conto del titolare del diritto, ma privo della sua sottoscrizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “in materia di atti giuridici unilaterali recettizi, a contenuto dichiarativo, qual è l'atto di costituzione in mora, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem", la sottoscrizione - quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione, rispondente al requisito formale prescritto - costituisce elemento essenziale, in mancanza del quale non è dato sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici, cui deve ricondursi anche l'atto di costituzione in mora, non potendo quest'ultimo, se del tutto privo di sottoscrizione, produrre l'effetto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c., comma 4” (Cass. civ. Sez. III Ord., 07/05/2021, n. 12182; nello stesso senso Cass. civ. sent. 2335/2024). Tanto chiarito, è opportuno evidenziare che la fattispecie presa in considerazione dalla giurisprudenza appena menzionata prende in esame l'ipotesi in cui manchi totalmente un riferimento soggettivo all'autore della missiva, sì da impedire che possa essere individuata la paternità dell'atto giuridico. Nel caso di specie, si rileva, invece, che la corrispondenza è stata inviata dall'Avv. Spitale Mauro in nome e per conto di . Occorre, pertanto, verificare Parte_1 se gli atti, pur privi della sottoscrizione dell'attrice, fossero idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione, in quanto a lei riconducibili. Ora, in merito all'ipotesi in cui la missiva sia firmata dal solo difensore, senza sottoscrizione della parte, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui: “ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 03/02/2017, n. 2965; cfr. Cass. civ. sez. 2 -, Sentenza n. 10916 del 25/04/2025). Rapportando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si ritiene non possa dirsi raggiunta la prova del conferimento da parte di del potere Parte_1 rappresentativo in favore dell'Avv. Spitale Mauro, non ravvisandosi un comportamento univoco e concludente idoneo a provare che la corrispondenza fosse stata inviata nell'esclusivo interesse dell'attrice, ciò anche in considerazione della circostanza -decisiva- che nel presente giudizio risulta difesa da un Parte_1 diverso legale, Avv. Caroe' Giovanni. Per le considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti della e di
[...] Controparte_1 Controparte_3 va rigettata, dichiarandosi per quest'ultima il difetto di legittimazione passiva. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto della non particolare complessità e del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore della Parte_1 [...]
e della , per questa da distrarre in Controparte_1 Controparte_3 favore dell'Avv. Papa Salvatore che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_3
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
con atto di citazione del 26.01.2021; Controparte_1
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore dell' Controparte_3
che si liquidano in € 7.052,00, oltre IVA e cassa, se dovute,
[...] spese generali, come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Papa Salvatore che ha reso la dichiarazione di legge;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore della che si liquidano in € Controparte_1
7.052,00, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 24.09.2025 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna
Nazareno Pergolizzi per delega dell'Avv. Papa Salvatore per la convenuta
[...]
che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono CP_2
e chiedono la decisione come da atti Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 24/09/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 469/2021 TRA
, nata a [...] [...] (C.F. Parte_1 CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caroé Giovanni ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in in Via S. Sebastiano n. 13, giusta procura CP_1 in atti;
- ATTRICE – CONTRO
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Corso Cavour, 86, in persona del Sindaco pro tempore¸ rappresentata e difesa dall'Avv. Sorbello Giuseppe ed elettivamente domiciliata in Via F. Bisazza, 48, giusta CP_1 procura in atti;
Controparte_3
(P.I./C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in P.IVA_2
Torregrotta (ME), Viale Europa 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Papa Salvatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Del Bufalo n. 7, giusta CP_1 procura in atti;
- CONVENUTE – Avente ad oggetto: azione di risarcimento ex art. 2051 c.c. Conclusioni delle parti: all'udienza del 24 settembre 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e l Controparte_1 Controparte_3
al fine di vederle condannate al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in
[...] conseguenza del sinistro occorsole in data 9 agosto 2009, alle ore 01.00 circa. L'attrice, segnatamente, esponeva che, in tale data, mentre si trovava sulla strada provinciale n. 54 (località frazione Sottocastello di Rometta), al fine di assistere alla prova speciale del 6 Rally del Tirreno, era rovinosamente caduta in una cunetta per il deflusso delle acque della strada, ad una profondità di circa mt. 4, che sarebbe stata priva di qualsivoglia protezione e/o delimitazione, riportando gravissime lesioni personali. La riferiva, ancora, che, a seguito del sinistro, erano intervenuti i Carabinieri ed Parte_1
i Vigili del Fuoco i quali, unitamente al personale sanitario del 118, avevano provveduto alle operazioni di salvataggio, redigendo apposita relazione;
che, per le lesioni subite, era stata trasportata al , ove le era stato Controparte_4 diagnosticato “frattura complessa del bacino” (prognosi giorni 30) e ove era stata ricoverata presso l'UOC di ortopedia e traumatologia per poi essere sottoposta ad intervento di osteosintesi e riduzione e dimessa in data 22/08/09 con la seguente diagnosi:
“frattura pluriframmentaria osso iliaco di sinistra con frattura scomposta branca ileo- pubica e frattura branca ischio-pubica di sinistra con stupor dello SPE”; che, in data 23 dicembre 2010, dopo un lungo ciclo di cure ortopediche presso il Controparte_4 di e fisioterapiche, la stessa era stata giudicata guarita con postumi. CP_1
esponeva, poi, di aver presentato, in data 22 marzo 2018, apposita Parte_1 richiesta di risarcimento dei danni subiti nei confronti della Controparte_1
dell e della compagnia assicurativa LS
[...] Controparte_5
ASS.ni, facendo seguito ad altre lettere inviate in precedenza sin dal 2009, ritenendo che l'incidente si fosse verificato per colpa esclusiva degli odierni, in virtù degli obblighi di vigilanza e di segnalazione dell'ente proprietario della strada e all , Controparte_5 quale organizzatrice dell'evento, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Per tali fatti, la chiedeva di accertare che il sinistro per cui è causa si fosse Parte_1 verificato per colpa e fatto esclusivi degli odierni convenuti e, in conseguenza di ciò, di ritenere e dichiarare il suo diritto al totale risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stesso, danni patrimoniali, non patrimoniali, perdita di capacità lavorativa e rimborso di tutte le spese mediche, con condanna delle controparti in solido al pagamento di € 200.000,00, oltre gli interessi legali della domanda al soddisfo o della minore o maggiore somma ritenuta dal Giudice e condanna al pagamento delle spese legali e processuali. Instauratosi il contraddittorio, la si costituiva ed eccepiva, Controparte_1 in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che, al momento del sinistro, la gestione del tratto di strada interessato fosse stata assunta dalla CP_5 [...]
. CP_2
La stessa chiedeva ancora dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato dall'attrice nonché l'effetto preclusivo del giudicato penale ai sensi dell'art. 652 c.p.p. scaturito dalla sentenza n. 1369/2015 (proc. n. 863/2012), emessa il 12.05.2015 dalla II sezione penale del Tribunale di Messina, confermata dalla sentenza n. 1904/2016 (proc. n. 1796/15), emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 13.07.2016, ove due dipendenti dell'allora Provincia Regionale di Messina erano stati assolti con sentenza passata in giudicato per insussistenza del fatto, procedimenti in cui la era costituita parte civile. Parte_1
La domandava, dunque, il rigetto integrale delle domande Controparte_1 di controparte perché infondate sia nell'an che nel quantum; in via gradata, nella denegata ipotesi di responsabilità della convenuta, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il concorso colposo ex art. 1227, commi I e II c.c; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio secondo i parametri medi del d.m. 55/2014. Si costituiva, altresì, l che Controparte_3 chiedeva il rigetto della domanda attorea in accoglimento della preliminare eccezione di carenza della propria legittimazione passiva e, conseguentemente, domandava dichiararsi, anche con sentenza parziale, la sua estromissione dal giudizio;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti della e della Controparte_1 [...]
di risarcimento dei danni dalla stessa Controparte_3 asseritamente subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 9 agosto 2009, alle ore 01.00 presso la strada provinciale n. 54 (località frazione Sottocastello di Rometta), ove, mentre assisteva alla prova speciale del 6 Rally del Tirreno, era caduta in una cunetta ivi presente, riportando le lesioni sopra indicate. Ai fini della decisione, in via preliminare, occorre prendere in esame le due eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dagli Enti convenuti. Ciò tenendo conto di quanto affermato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittimazione ad agire e contraddire va accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla sola allegazione attorea e precisamente deve avere ad oggetto la corrispondenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto. A supporto di ciò, si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1912 del 2012, secondo le quali: “La legittimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81, secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.” (cfr. Cass. civ. sent.4252 del 10 febbraio 2023). Nella specie, dunque, è necessario verificare se la e la Controparte_1
convenute in questo giudizio possano essere destinatarie – in Controparte_3 astratto – del provvedimento giurisdizionale richiesto da . Parte_1
Occorre, a questo punto, distinguere le posizioni delle due convenute. La eccepisce la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passiva, stante la delega, al momento del sinistro, della gestione del tratto stradale ove si è verificato l'evento in favore dell'associazione organizzatrice del 6° Rally del Tirreno. Tale doglianza, come formulata, non merita accoglimento. Ed in effetti, non v'è ragione di dubitare che la sia legittimata passivamente rispetto al Controparte_1 rapporto sostanziale dedotto in giudizio -secondo la prospettazione di parte attrice- risultando diversa la questione da affrontare nel merito circa l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso per come contestata dalla stessa convenuta, rientrando nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Per quanto concerne l' , l'Associazione deduce l'erroneità Controparte_3 della sua vocatio in ius poiché la stessa, il 9 agosto 2009, non era ancora venuta ad esistenza. A supporto di quanto detto, la stessa produce atto costitutivo dell'associazione medesima, da cui risulta che l'Associazione Controparte_3 denominata “ ”, con sede in Torregrotta (ME), Viale Europa n. 45, è Controparte_2 stata costituita in data 15 giugno 2011 (v. art. 1) nonché il “Certificato di attribuzione del numero di partita iva e/o codice fiscale” in cui si indica quale data di inizio attività quella del 29.06.2011. In questo senso, si osserva altresì che la corrispondenza prodotta dall'attrice - con cui sarebbe stato richiesto il risarcimento dei danni subiti alla in data Controparte_2
05/11/2009 - riporta un indirizzo dell'Associazione diverso da quello indicato negli atti di parte convenuta e, segnatamente, Rometta (ME), Via Pirandello 2, in luogo di Torregrotta, Viale Europea n. 45. Tale circostanza induce a ritenere che l'Ente convenuto non coincida con l'associazione organizzatrice dell'evento 6° Rally del Tirreno, diversamente da come prospettato dalla nell'atto introduttivo. Parte_1
A fronte di tali risultanze documentali, non è stata data prova del contrario. Va, dunque, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell CP_3
rispetto al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
[...]
Passando all'esame del merito, va valutata la fondatezza dell'eccepita prescrizione del diritto al risarcimento dal danno sollevata dalla . La Controparte_1 stessa osserva che in applicazione dell'art. 2947, primo comma c.c., il termine di prescrizione del diritto vantato dalla è quinquennale;
pertanto, nel caso di Parte_1 specie, il dies ad quem va individuato nell'08.08.2014, essendosi l'evento lesivo verificato in data 09.08.2009. Aggiunge l'Ente convenuto che, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, non rileverebbe la corrispondenza depositata dall'attrice in quanto costituita da missive inviate dall'Avv. Spitale Mauro, in nome e per conto dell'attrice, ma prive della sottoscrizione della stessa . Parte_1
L'eccezione appare fondata per le ragioni che seguiranno. Posto che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato ai sensi dell'art. 2947 c.c., in ordine alla validità di un atto interruttivo della prescrizione, firmato ed inoltrato per conto del titolare del diritto, ma privo della sua sottoscrizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “in materia di atti giuridici unilaterali recettizi, a contenuto dichiarativo, qual è l'atto di costituzione in mora, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem", la sottoscrizione - quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione, rispondente al requisito formale prescritto - costituisce elemento essenziale, in mancanza del quale non è dato sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici, cui deve ricondursi anche l'atto di costituzione in mora, non potendo quest'ultimo, se del tutto privo di sottoscrizione, produrre l'effetto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c., comma 4” (Cass. civ. Sez. III Ord., 07/05/2021, n. 12182; nello stesso senso Cass. civ. sent. 2335/2024). Tanto chiarito, è opportuno evidenziare che la fattispecie presa in considerazione dalla giurisprudenza appena menzionata prende in esame l'ipotesi in cui manchi totalmente un riferimento soggettivo all'autore della missiva, sì da impedire che possa essere individuata la paternità dell'atto giuridico. Nel caso di specie, si rileva, invece, che la corrispondenza è stata inviata dall'Avv. Spitale Mauro in nome e per conto di . Occorre, pertanto, verificare Parte_1 se gli atti, pur privi della sottoscrizione dell'attrice, fossero idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione, in quanto a lei riconducibili. Ora, in merito all'ipotesi in cui la missiva sia firmata dal solo difensore, senza sottoscrizione della parte, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui: “ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 03/02/2017, n. 2965; cfr. Cass. civ. sez. 2 -, Sentenza n. 10916 del 25/04/2025). Rapportando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si ritiene non possa dirsi raggiunta la prova del conferimento da parte di del potere Parte_1 rappresentativo in favore dell'Avv. Spitale Mauro, non ravvisandosi un comportamento univoco e concludente idoneo a provare che la corrispondenza fosse stata inviata nell'esclusivo interesse dell'attrice, ciò anche in considerazione della circostanza -decisiva- che nel presente giudizio risulta difesa da un Parte_1 diverso legale, Avv. Caroe' Giovanni. Per le considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti della e di
[...] Controparte_1 Controparte_3 va rigettata, dichiarandosi per quest'ultima il difetto di legittimazione passiva. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto della non particolare complessità e del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore della Parte_1 [...]
e della , per questa da distrarre in Controparte_1 Controparte_3 favore dell'Avv. Papa Salvatore che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_3
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
con atto di citazione del 26.01.2021; Controparte_1
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore dell' Controparte_3
che si liquidano in € 7.052,00, oltre IVA e cassa, se dovute,
[...] spese generali, come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Papa Salvatore che ha reso la dichiarazione di legge;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore della che si liquidano in € Controparte_1
7.052,00, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 24.09.2025 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna