Articolo 223 quinquies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 quaterArticolo 223 sexies
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1 gennaio 2004
Art. 223-quinquies.

((Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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