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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza La Corte, in persona dei magistrati: dr. Rocco Pavese Presidente rel. dr. Francesca Tritto Consigliere avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 138/2025 R.G., vertente tra ( ), nata il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
( ), nata il [...] Parte_1 CodiceFiscale_2
( ) Parte_2 CodiceFiscale_3
( ) Parte_3 CodiceFiscale_4
) Parte_4 CodiceFiscale_5 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Menicucci, Elena Bruno e Alessandra Bruno, ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Menicucci in Salerno alla via Irno 43, indirizzi pec: Email_1
Email_2 Email_3 ricorrenti in riassunzione/appellanti e già , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_2
( , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Trotta P.IVA_1
Email_4
resistente in riassunzione/appellata nonché
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
( , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2 [...]
resistente in riassunzione/appellato Email_5
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. ( , Controparte_4 P.IVA_3
contumace Email_6
OGGETTO: PASSAGGIO DI CANTIERE / ART. 6 C.C.N.L. FISE-ASSOAMBIENTE / ACCERTAMENTO DEI REQUISITI / STATUIZIONI CONSEQUENZIALI
1
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza 217/2020, pubblicata il 6.2.2020, il Tribunale di Nocera
Inferiore – Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1
(nata il [...]), (nata il [...]), , Parte_1 Parte_2
e . Detto ricorso aveva ad oggetto: Parte_3 Parte_4
• in via principale, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del , subentrato alla società nella CP_2 CP_4
gestione dell'appalto dei servizi d'igiene urbana presso il comune di CP_3
, e ciò sulla base della clausola ex art. 6 CCNL FISE-Assoambiente (che
[...]
riconosce il diritto al passaggio di cantiere, in caso di cambio di appalto, per i lavoratori che hanno esercitato le proprie mansioni per l'impresa cessante e presso il cantiere in via ordinaria, per almeno 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione);
• in via subordinata, la declaratoria di illegittimità del licenziamento imposto dalla , per insussistenza del giustificato motivo oggettivo. CP_4
1.1. Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda, negando sia la sussistenza del diritto al passaggio di cantiere (in quanto i ricorrenti non figuravano nell'elenco del personale dipendente impiegato presso il cantiere) sia l'illegittimità del licenziamento (in quanto le circostanze addotte a suffragio del licenziamento non erano state specificamente e tempestivamente contestate, e soprattutto erano apparse giustificate e sussistenti).
A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• quanto all'insussistenza del diritto al passaggio di cantiere, “va osservato come, a fronte di tali domande, il abbia svolto, ab Controparte_2
origine, sulla scorta delle emergenze documentali all'uopo invocate, le deduzioni di cui in atti (cfr. in particolare, memoria difensiva di cui al presente procedimento), ivi comprese quelle secondo cui “in detto elenco il nominativo
2 della ricorrente non era affatto contenuto” […] Il a sua volta, ha CP_3
dedotto, tra l'altro che con “nota … in data 6/6/2016 la CP_4
comunicava l'elenco del personale dipendente impiegato presso il cantiere di
Torre del Greco…” (cfr. in particolare, memoria difensiva di cui al presente procedimento), non senza precisare, tra l'altro, che “tra il personale specificamente assunto ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale non figurava la ricorrente” e che la “ricorrente… a parte ogni altra considerazione… non” era “stata mai applicata, in via esclusiva e continuativa, ad attività riconducibili al servizio di igiene urbana affidato alla dal Comune CP_4
di Torre del Greco…” (cfr. ivi). Va, nel contempo, osservato come tali deduzioni, così come svolte dalle suddette parti resistenti (cfr. predette memorie difensive), appaiano, nella specie, in considerazione delle emergenze processuali di cui in atti, incontrovertibili. Depongono in tal senso, invero, le emergenze documentali di cui in atti (cfr. documenti prodotti dalle parti, ivi compresi, evidentemente, quelli invocati dalle parti ricorrenti). Né, d'altronde, è dato pervenire a conclusioni diverse all'esito dell'esame delle deposizioni testimoniali di cui in atti. Ed invero, […]ha riferito, tra l'altro, di Parte_5
aver “lavorato alle dipendenze della fino al 31.6.17” […], non CP_4
senza precisare, tra l'altro, che “anche gli altri ricorrenti lavoravano in maniera continuativa da almeno 2 anni”, ossia circostanze di per sé del tutto inidonee, evidentemente, ad inficiare le dette circostanze, così come dedotte, sulla scorta delle emergenze documentali all'uopo invocate” (pag. 5 della sentenza);
• quanto alla legittimità del licenziamento, “va osservato, per intanto, come il
“licenziamento” (cfr. “Raccomandata a mano…” di cui in atti, datata 13.10.17) de quo risulti essere stato intimato, a mente delle deduzioni all'uopo svolte, “in seguito alla cessazione del Servizio di Gestione Rifiuti presso il Comune di
Torre del Greco…” (cfr. ivi), e ciò facendo “seguito alla procedura di
3 licenziamento… avviata… in data 04/07/2017… e conclusasi in data
05/10/2017…” (cfr. ivi), non essendo “ipotizzabili… soluzioni alternative alla riduzione della forza lavoro…” (cfr. ivi). Non sembra, quindi, possa revocarsi in dubbio la legittimità, sotto il profilo in esame, del predetto “licenziamento”
(cfr. ivi), siccome sorretto da una motivazione sufficiente, congrua, plausibile e coerente[…] Va, altresì, osservato come incontrovertibili, a mente delle emergenze processuali di cui in atti, appaiano le circostanze addotte a suffragio del detto “licenziamento” (cfr. in particolare, ricorso introduttivo del presente procedimento), peraltro giammai fatte oggetto (per quanto consta) di specifiche
e tempestive contestazioni” (pagg. 6 e 7 della sentenza);
• che l'obiettiva controvertibilità delle questioni giustificava la compensazione delle spese per intero.
§ 2. Con sentenza 581/2021, pubblicata il 23.8.2021, questa Corte:
- ha rigettato l'appello proposto dagli odierni ricorrenti nei confronti del e del , confermando la sentenza di CP_2 Controparte_3
primo grado quanto all'insussistenza del diritto al passaggio di cantiere;
- ha accolto, invece, l'appello proposto nei confronti della , e, in CP_4
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ai ricorrenti e ha condannato la a pagare CP_4
un'indennità risarcitoria in favore di ciascun appellante;
- ha regolato le spese secondo soccombenza.
2.1. Quanto all'insussistenza del diritto al passaggio di cantiere, a sostegno della decisione la Corte ha affermato:
• al momento del subentro del nella gestione dell'appalto CP_2
d'igiene urbana, all'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) era previsto il passaggio alle dipendenze del di 108 unità; nell'elenco di queste CP_2
unità, non figuravano i nominativi degli appellanti, inclusi invece in un separato
4 elenco di 11 unità lavorative aggiuntive, formato dalla ai sensi CP_4
Contr dell'art. 18 co. 6 (il quale prevedeva che “per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, fermo restando l'obbligo di assumere il personale addetto per i servizi oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice dovrà comunque garantire a sua cura e spese il corretto e continuo svolgimento del servizio assumendo e mantenendo in forza altro personale, ove necessario”);
• nel piano industriale per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per il
Comune di , all'art. 33 era previsto che il numero indicato nel Controparte_3
piano (108 unità lavorative) fosse sufficiente per l'espletamento dei servizi e che il personale ulteriore sarebbe stato assunto dall'impresa in proprio, ai sensi dell'art. 18 CSA, in un numero di 11 dipendenti, per un totale di 119 unità lavorative;
• gli appellanti rientravano fra gli 11 dipendenti per i quali l'assunzione sarebbe potuta avvenire ai sensi dell'art. 18 CSA, ma a spese e cura dell'impresa subentrante e non per passaggio di cantiere, quindi gli appellanti non avevano diritto ad essere assunti dal (“il riferimento all'art. 18 comma CP_2
6 fatto nel nuovo piano industriale, non era diretto a riconoscere i lavoratori assunti (trasferiti) dalla precedente impresa ( ), ma, viceversa, alla CP_4
possibilità per la ditta subentrante ( ) di poter anch'essa, come CP_2
la cessante, assumere in proprio ed esclusivamente a sua cura e spese altro personale nel caso ne avesse bisogno;
di conseguenza nel nuovo piano industriale alcuna certificazione di ulteriore personale avente diritto al passaggio di cantiere veniva fatta dalla Stazione Appaltante” –pag. 10 della sentenza);
• inoltre, per le due signore il diritto al passaggio di cantiere non CP_4
sussisteva per un ulteriore motivo: queste, infatti, erano impiegate amministrative e non erano direttamente né esclusivamente adibite al cantiere di
, come eccepito dalle parti appellate e non contestato ex adverso. Controparte_3
5 § 3. Con ordinanza 35143/2024, pubblicata il 31.12.2024, la Corte Suprema di
Cassazione – Sezione Lavoro ha cassato con rinvio la sentenza 581/2021 di questa Corte.
3.1. Va precisato che il ricorso per cassazione non è stato rivolto contro la
[...]
, poiché i ricorrenti e la società avevano già concluso nelle more una CP_4
conciliazione sindacale. Dunque, gli unici controricorrenti nel giudizio davanti alla Suprema Corte sono stati il e il CP_2 Controparte_3
.
[...]
3.2. La Suprema Corte ha accolto il ricorso quanto al quarto e al quinto motivo:
• col quarto motivo, i ricorrenti avevano lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente, censurando il mancato accertamento del requisito richiesto dalla norma per il diritto al passaggio di cantiere (aver esercitato le proprie mansioni per l'impresa cessante e presso il cantiere in via ordinaria per almeno 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto); sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato: “è invece fondata la censura relativa al mancato accertamento di quel requisito, richiesto dall'art. 6 CCNL (v. ricorso per cassazione, p. 32). La Corte territoriale, infatti, ha fondato il suo assunto soltanto sugli atti relativi all'appalto e su documenti prodromici del , senza considerare che si tratta di CP_3 Controparte_3
atti inopponibili ai dipendenti dell'impresa uscente (Cass. n. 36724/2021), per i quali la fonte del diritto all'assunzione è rappresentata unicamente dall'art. 6
CCNL cit. Dunque sarebbe stato necessario (e sufficiente) accertare se i lavoratori possedessero oppure no i predetti requisiti, ossia l'adibizione
(ordinaria o prevalente) presso il cantiere di per una durata di Controparte_3
almeno 240 giorni calcolati a ritroso rispetto all'inizio della nuova gestione”
(pagg. 6 e 7);
6 • col quinto motivo, i ricorrenti avevano lamentato la violazione dell'art. 115
c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto incontestato un fatto invece da loro sempre contestato (ossia l'adibizione delle due signore a mansioni CP_4
amministrative non direttamente ed esclusivamente connesse con il cantiere di
); sul punto, la Suprema Corte ha affermato: “il motivo è Controparte_3
fondato. A pagg. 34 ss. del ricorso per cassazione le ricorrenti riportano testualmente passi del loro ricorso introduttivo, delle note difensive autorizzate, dell'atto di appello, in cui avevano dedotto di essere state adibite in via esclusiva al cantiere di sin dal 27/01/2015. Quegli stralci Controparte_3
corrispondono effettivamente al contenuto degli atti riportati. Pertanto trova applicazione il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la contestazione, da parte del convenuto, dei fatti già affermati o negati dall'attore non ribalta su quest'ultimo l'onere di contestare l'altrui contestazione, poiché ha già esposto la sua posizione al riguardo” (pag. 7).
§ 4. Con ricorso in riassunzione del 31.3.2025, (nata il [...]), Parte_1
(nata il [...]), , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno introdotto il giudizio di rinvio davanti a questa Corte, Parte_4
contro la (già ) e contro il CP_1 CP_2 Controparte_3
, nonché, ai fini di litis denuntiatio, nei confronti della
[...] Controparte_4
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che essi ricorrenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente e, per l'effetto, dichiararne il diritto all'assunzione per passaggio di cantiere;
b) ordinare alla l'assunzione dei medesimi con decorrenza dal CP_1
cambio di appalto con le medesime mansioni e livello e con la retribuzione spettante;
7 c) condannare la e il (quest'ultimo CP_1 Controparte_3
per il periodo in cui l'appalto ha avuto esecuzione), in virtù del vincolo di committenza, in solido tra loro, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del passaggio di cantiere all'effettiva ripresa del servizio, da quantificarsi sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto;
d) vittoria delle spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Al riguardo, i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi:
• le difese del nei precedenti gradi di giudizio circa Controparte_3
il fatto che la avrebbe permesso strumentalmente ai ricorrenti di CP_4
maturare il requisito di anzianità ai fini di far ottenere loro l'assunzione alle dipendenze della società subentrante sono irrilevanti e infondate;
sono irrilevanti, in quanto la Suprema Corte ha chiarito che la fondatezza del diritto al passaggio di cantiere dipende unicamente dal fatto che i ricorrenti siano stati adibiti al cantiere, e sono infondate alla luce dell'istruttoria orale svolta in primo grado e della documentazione in atti;
• il ha sempre confermato che l'adibizione al cantiere ci fosse CP_3
effettivamente stata, ma ha sostenuto che fosse avvenuta (in maniera strumentale) solo in data 14.1.2016 per i ricorrenti e Pt_2 Parte_3
, e solo in data 6.9.2016 per le due signore quindi, anche a Pt_4 CP_4
voler considerare attendibile la versione del alla data di cambio appalto CP_3
(1.7.2017) il requisito dei 240 giorni previsto dall'art. 6 CCNL era comunque già maturato (poiché gennaio 2016 e settembre 2016 si collocano ben prima dei
240 giorni antecedenti a luglio 2017);
• le difese della nei precedenti gradi di giudizio non erano fondate sulla CP_2
negazione dell'adibizione dei ricorrenti all'appalto, bensì sul fatto che di tale adibizione fosse responsabile esclusivamente la , la quale aveva CP_4
scelto autonomamente di adibire al cantiere personale ulteriore rispetto alle
8 previste 108 unità; tuttavia, il Piano Industriale relativo all'appalto vinto dalla riportava all'art. 33 il personale trasferito per passaggio di cantiere, con CP_2
indicazione anche del personale ulteriore assunto ai sensi dell'art. 18 CSA, per un numero complessivo di 119 dipendenti, quindi la era consapevole CP_2
delle unità lavorative da assumere;
• l'istruttoria orale svolta in primo grado ha confermato la sussistenza dei requisiti per il diritto al passaggio di cantiere;
infatti, i testi escussi hanno dichiarato che i ricorrenti lavoravano per la da almeno due anni CP_4
prima del passaggio di cantiere, circostanza confermata anche dai testi del
Comune (i dipendenti comunali e ); Parte_6 Parte_7
• anche la documentazione in atti conferma la sussistenza dei requisiti per il diritto al passaggio di cantiere, in quanto da tale documentazione risulta che tutti e cinque i ricorrenti (comprese le signore erano dipendenti CP_4
dell'impresa uscente ( ), adibiti in via ordinaria al cantiere di CP_4 [...]
già da febbraio 2015; CP_3
• il è responsabile in solido con la per il periodo in cui CP_3 CP_2
l'appalto ha avuto esecuzione, in virtù del vincolo di committenza e ai sensi dell'art. 1676 c.c.
§ 5. Instauratosi il contraddittorio, il si è costituito con Controparte_3
memoria del 9.9.2025, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che le doglianze dei ricorrenti non coinvolgono alcuna responsabilità dell'
[...]
stesso, in quanto l'art. 6 CCNL trova applicazione esclusivamente tra CP_6
le imprese coinvolte nel cambio di gestione dell'appalto, senza che alcun adempimento ricada sul committente;
• che solo con nota del 6.9.2016, a meno di due mesi dalla scadenza dell'appalto gestito dalla (fissata per il 3.11.2016), le due signore CP_4 CP_4
9 erano comparse tra il personale assunto ex art. 18 CSA;
inoltre, il personale ex art. 18 CSA era assunto unicamente a cura e spese dell'impresa appaltatrice, senza alcun obbligo contrattuale per l'ente appaltante.
§ 6. (già ) si è costituita con memoria del CP_1 CP_2
9.9.2025, con cui ha chiesto:
a) in via principale,
- rigettare il ricorso;
- dichiarare che il punto 1 dell'art. 6 CCNL contempla la sola fattispecie di cui all'art. 3 l. 604/1966;
- dichiarare inammissibile la domanda di condanna nei confronti di essa poiché i ricorrenti hanno avuto in corso rapporto di lavoro CP_1
subordinato privato con l'impresa uscente fino al 13.10.2017; CP_4
b) in via subordinata,
- limitare l'efficacia della tutela reale al periodo dal 14.10.2017 (quando è cessato il rapporto di lavoro con la ) al 27.3.2019 (quando il CP_4
ha cessato il servizio di appalto). CP_2
Al riguardo ha dedotto, in estrema sintesi, trattandosi di atto prolisso e di non agevole comprensione:
• i ricorrenti sono stati licenziati ad ottobre 2017, quindi ben dopo il cambio di appalto avvenuto a luglio 2017, a conferma che non rientravano nell'elenco dei dipendenti con diritto al passaggio di cantiere;
infatti, il licenziamento è stato motivato non dall'avvicendamento nella gestione dell'appalto, bensì, come emerge dalla nota di licenziamento, dalla mancanza di altre unità produttive in cui l'azienda potesse collocare il personale in esubero (“così, in punto di fatto, risultava irrecusabilmente profilato sia dalle affermazioni formulate dagli appellanti in atti e sia dalle evidenze documentate dagli atti posti dai ricorrenti
a sussidio di essa e tempestivamente depositati … E soprattutto dal come il
10 focalizzato snodo andava ad ordinare i suoi plurimi precipitanti speculari.
L'uno appuntato al dato che la ragione del recesso non si definiva all'avvicendamento con la nuova aggiudicataria, ma, come scolpito dalla nota di licenziamento, “in quanto l'azienda non ha altre unità produttive cui collocare il personale in esubero”. L'altro non di meno irredimibile dato dal fatto che per loro stessa ammissione, essi, diversamente degli addetti in via esclusiva al servizio di igiene ambientale della , anche Controparte_7
dopo l'avvicendamento nell'appalto risultavano ancora impegnati a disimpegnare per conto ed alle dipendenze della l'attività Controparte_4
lavorativa di svolgimento di un rapporto di lavoro diversamente risalente tra le parti rispetto a quello costituito con le maestranze addette al servizio dapprima dell'avvio della gestione ad opera della società poi cessata” Controparte_4
pagg. 11 e 12 della memoria);
• il CCNL FISE-Assoambiente fa riferimento al licenziamento individuale promosso ai sensi della l. 604/1966, e non alla procedura di mobilità di cui alla l.
223/1991, che invece è stata erroneamente applicata ai ricorrenti dalla
[...]
a ottobre 2017 (procedura di mobilità “che oltre che collocarsi in uno CP_4
spazio temporale ben preciso rispetto al fenomeno successorio, - (cfr. punto 1 dell'art. 6 del ccnl fise …) -, postula non solo uno svolgimento procedurale che nulla ha a che fare con il complesso articolato, anche di tutela, composto dal legislatore per la procedura di mobilità, quanto una espressa condizione al cui solo suo avveramento si accende l'operatività della tutela occupazionale di fonte collettiva” pagg. 13 e 14 della memoria);
• la funzione dell'art. 6 CCNL è impedire che l'impresa uscente approfitti del cambio di appalto per trasferire in capo alla subentrante costi del personale aggiuntivi, alleggerendosi al contempo dei costi del proprio personale (“la preservazione della comune intenzione delle contrapposte parti collettive stipulanti di stemperare la conflittualità sindacale per meglio centrare, nel
11 rispetto delle regole multilaterali, la protezione dei rispettivi interessi risulta inseparabile dalla sua capacità di addizionare alla continuità occupazione degli addetti cantierizzati, la ridotta della subentrante di potersi assicurare una manodopera pienamente formata dalla anzianità nella gestione del servizio in misura non alterata dalle scelte gestionali della uscente” –pag. 15 della memoria);
• la Corte di Appello di Salerno ha correttamente ricostruito la funzione dell'art. 18 CSA (capitolato speciale di appalto), il quale non serviva a “riconoscere
(trasferire)” i lavoratori ulteriori assunti dall'impresa precedente a proprie spese, bensì permetteva all'impresa subentrante di assumere a sua volta ulteriore personale in caso di necessità; dunque, il personale da trasferire all'impresa subentrante era quello indicato negli elenchi, nella misura di 108 unità, e non anche quello assunto in forza dell'art. 18 CSA per un totale di 119 unità, come invece sostenuto dai ricorrenti (“la tesi prospettata dagli appellanti risultava robustamente contrastata dalla stazione appaltante, che al contrappasso della unità di misura della interpretazione autentica negava sul piano logico sistemico la sostenuta validazione. La Corte, al registro della interpretazione letterale di parola per parola e del senso logico restituito dal significato delle une in relazione alle altre, ha affermato che la norma, diversamente dall'assunto protestato, e qui si sunteggia, non interagisce col sistema di tutela conservativa presidiato dalla regola collettiva invece esplicitamente annodata ai presupposti di fatto letteralmente indicati in essa” –pag. 28 della memoria);
• la conclusione raggiunta dalla Corte di Appello di Salerno è avvalorata anche dal fatto che l'appalto della e quello del si sono CP_4 CP_2
collocati in due diverse cornici esecutive, in quanto il nuovo Piano Industriale del 2016 ha sostituito il precedente Piano del 2011, con conseguenti diverse necessità di personale ulteriore (“alla base della discontinuità gestionale dei due appalti è per la Corte d'appello la cornice esecutiva imposta dal nuovo modello
12 gestionale del ciclo dei rifiuti urbani redatto dalla amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 7 della legge 26 maggio 2016, (cfr. art. 1 del Piano), che sostitutiva il precedente piano comunale per la raccolta dei rifiuti del 2011, come chiarisce il successivo art. 2 del Piano. Una differente modalità esecutiva messa ancora in ulteriore luce dalle disposizioni contenute negli artt. 25 e 33 del Piano, con i quali la Pubblica appaltante regolava al dettaglio delle tabelle redatte le allibrate unità lavorative “occorrenti all'attuazione del Piano
Industriale” … Coeso a tanto, il punto di approdo interpretativo cui giunge la
Corte d'appello secondo cui la disposizione in parola non si interfaccia affatto, come affermato dagli appellanti, con la tutela occupazionale della platea dei lavoratori addetti in via ordinaria al cantiere. La Corte d'appello esclude la sussunta funzione complementare in ragione della annotata differenza di postura che corre tra la facoltà della “Ditta di assumere in proprio” e l'obbligo della impresa subentrante di assumere ex novo “con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento” –pagg. 30, 32 e
33 della memoria);
• il fatto che i ricorrenti non fossero stati inclusi nell'elenco dei lavoratori trasferiti per passaggio di cantiere era coerente con il fatto che i suddetti ricorrenti risultavano ancora stabilmente inseriti nell'organigramma aziendale della (“se per la Corte territoriale il giudizio valoriale degli CP_4
elenchi annotati nel contenuto letterale del verbale di passaggio del cantiere del
29 giugno 2017, promosso dagli appellanti a sviluppo delle tante facce di confronto, non risulta idoneo a mobilitare l'azione giudiziale di accertamento della sussistenza dei presupposti posti dalla norma collettiva a presidio della tutela occupazionale, la opposta circostanza che l'effettiva platea dei lavoratori complessivamente traslati in forza alla impresa subentrante pari a n. 124 in
13 luogo delle n. 119 di cui al Piano, risultava anche coesa alla pacifica emergenza documentata che, al momento del passaggio di cantiere, gli appellanti risultavano ancora stabilmente inseriti nell'organigramma aziendale della impresa uscente a conferma di una continuità dell'inserimento della prestazione di lavoro nell'organizzazione aziendale della medesima” –pagg. 38
e 39 della memoria).
§ 7. La destinataria di mera litis denuntiatio, non si è costituita Controparte_4
nel presente giudizio e deve essere dichiarata contumace. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data 1.12.2025.
Preliminarmente, si osserva che il presente collegio è in diversa composizione rispetto a quello che ha adottato la sentenza n. 581/2021, oggetto di cassazione con rinvio.
§ 8. Il ricorso merita di essere accolto nei confronti di CP_1
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, gli atti relativi all'appalto sono inopponibili ai dipendenti dell'impresa uscente, per i quali la fonte del diritto all'assunzione è rappresentata unicamente dall'art. 6 CCNL FISE-
Assoambiente. Pertanto, è necessario (e sufficiente) accertare se i lavoratori possedessero i requisiti previsti dal suddetto art. 6, ossia
1) l'adibizione ordinaria o prevalente presso il cantiere di , Controparte_3
2) per una durata di almeno 240 giorni, calcolati a ritroso rispetto all'inizio della nuova gestione.
La sussistenza di tali requisiti in capo ai ricorrenti è emersa sia dall'istruttoria orale svolta in primo grado, sia dalla documentazione in atti.
8.1. Per quanto riguarda l'istruttoria orale, quattro testimoni ( , Parte_5
, e quest'ultimo dipendente del Testimone_1 Testimone_2 Parte_6
resistente) hanno espressamente riferito che tutti i ricorrenti avevano CP_3
14 lavorato in maniera continuativa per la , presso il cantiere di CP_4 [...]
, “per almeno due anni” (cioè nel periodo di gestione dell'appalto della CP_3
, dal 2015 al 2017). CP_4
A proposito delle due sig.re , in particolare, i testi hanno riferito che le CP_4
stesse erano dipendenti amministrative della e che anch'esse erano CP_4
adibite ordinariamente al cantiere del Comune di . Su tale Controparte_3
circostanza, (anch'egli dipendente del Comune resistente) ha Parte_7
riferito che le sig.re erano sempre presenti “sul cantiere negli uffici CP_4
amministrativi”, dove le vedeva ogni mattina.
8.2. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 CCNL è emersa anche dalla documentazione in atti. In particolare:
• la “comunicazione ai sensi dell'art. 18 comma 6 del CSA” inviata dalla
[...]
al Comune di , in data 5.2.2015, conferma che tutti i CP_4 Controparte_3
ricorrenti già in tale data rientravano nel “personale impegnato per i servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 18 comma 6 del CSA” (cfr. doc. 22 allegato al ricorso in riassunzione);
• le comunicazioni contenenti “dichiarazione del personale in servizio”, inviate mensilmente dalla al Comune di , confermano CP_4 Controparte_3
l'adibizione di tutti i ricorrenti al cantiere di già dal 2015 (cfr. Controparte_3
doc. 9);
• la comunicazione inviata dalla al Comune di in CP_4 Controparte_3
data 15.6.2017, ai fini del passaggio di cantiere, riporta: “per quanto concerne il personale di cui all'art. 18 comma 6 del CSA, così come previsto, lo stesso è stato preso in forza al “cantiere” in data 29.01.2015 ed a tutt'oggi esegue servizi per codesto Ente”; tale comunicazione contiene l'elenco dei nominativi dei dipendenti assunti in forza dell'art. 18 co. 6 CSA, tra cui gli odierni ricorrenti (cfr. doc. 26);
15 • i “formulari di identificazione rifiuto” (documenti obbligatori per il trasporto di rifiuti), confermano che i ricorrenti e svolgevano Pt_2 Parte_3 Pt_4
le mansioni di conducenti di automezzi per il trasporto di rifiuti, quali dipendenti della , presso il cantiere del Comune di , già dal CP_4 Controparte_3
2015; detti formulari sono sottoscritti dal nella Controparte_3
persona di (cfr. doc. 29, 30 e 31); Parte_7
* 8.3. Riguardo alla responsabilità di si osserva quanto segue. CP_1
Premessa la sussistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti di cui all'art. 6 CCNL, al diritto degli stessi al passaggio di cantiere corrispondeva l'obbligo per la di assumerli per “cambio d'appalto”, nel momento in cui essa CP_1
era subentrata nell'esecuzione del servizio. CP_2
Il fatto che gli odierni ricorrenti rientrassero nel personale assunto in proprio dalla ai sensi dell'art. 18 co. 6 CSA non vale ad escludere la CP_4
responsabilità di dal momento che l'art. 33 del Piano Industriale CP_1
relativo all'appalto vinto dalla società (all'epoca dei fatti, ) CP_2
indicava tutte le 119 unità lavorative del cantiere, comprese le 11 assunte ai sensi dell'art. 18 co. 6 CSA, tra cui rientrano i ricorrenti. A ciò si aggiunga che anche l'art. 20 CSA indicava il personale da assumere con riferimento alle ulteriori 11 unità, da aggiungersi alle 108 “originarie”, per un totale di 119 dipendenti.
Pertanto, la era consapevole del numero di lavoratori adibiti al CP_1
cantiere di coinvolti nel cambio d'appalto, con conseguente Controparte_3
diritto al passaggio di cantiere in forza dell'art. 6 CCNL.
Neanche il fatto che il licenziamento dei ricorrenti ad opera della CP_4
sia avvenuto solo il 13.10.2017 vale ad escludere la responsabilità di
[...]
Infatti, l'obbligo per l'allora di assumere i ricorrenti, in CP_1 CP_2
forza dell'art. 6 CCNL, operava già prima del 13.10.2017, ossia dalla data di
16 cambio d'appalto (1.7.2017). Il licenziamento successivo ad opera della
[...]
è stato conseguenza proprio del mancato adempimento dell'obbligo di CP_4
i assumere i ricorrenti, che si sono ingiustamente trovati ad essere CP_1
ancora alle dipendenze della , la quale li ha poi licenziati in ragione CP_4
dalla mancanza di altre unità produttive in cui collocarli (non si entra nel merito della legittimità del licenziamento ad opera della , essendo CP_4
intervenuta conciliazione sindacale tra detta società e i ricorrenti).
Per quanto sopra detto, non può essere limitata l'efficacia della tutela reale al periodo dal 14.10.2017 (quando è cessato il rapporto di lavoro con la
[...]
) al 27.3.2019 (quando il ha cessato il servizio di CP_4 CP_2
appalto), dovendo invece operare il diritto di passaggio di cantiere dalla data del
1.7.2017.
Allo stesso modo, è irrilevante sotto il profilo dell'obbligo per la CP_1
di assumere i ricorrenti (in quanto aventi diritto al passaggio di cantiere ai sensi dell'art. 6 CCNL) il fatto che il CCNL FISE-Assoambiente faccia riferimento al licenziamento individuale promosso ai sensi della l. 604/1966, e non alla procedura di mobilità di cui alla l. 223/1991, che invece è stata applicata ai ricorrenti dalla con il licenziamento del 13.10.2017. Infatti, come CP_4
sopra detto, il licenziamento ad opera della è intervenuto quando i CP_4
ricorrenti sarebbero già dovuti rientrare tra i dipendenti del . CP_2
A completezza di quanto già detto, si richiama Cass. 8566 del 2022, con cui la
Suprema Corte si è pronunciata proprio in un caso di obbligo del rispetto dell'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente in capo all'impresa subentrante nel cambio di appalto (“qquueesstt''uullttiimmoo [art. 6] ssii ccoonnffiigguurraa,, iinnffaattttii,, qquuaallee vviinnccoolloo ssccaattuurreennttee ddaallllaa ((lleeggiittttiimmaa)) eesspplliiccaazziioonnee ddeellll''aauuttoonnoommiiaa ccoolllleettttiivvaa ee qquuiinnddii lliibbeerraammeennttee aassssuunnttoo ddaallllaa ppeerr iill ttrraammiittee ddeeii ssuuooii Controparte_8
rraapppprreesseennttaannttii cchhee qquueell ccoonnttrraattttoo hhaannnnoo ssttiippuullaattoo;
; aannaallooggaammeennttee,, ffrruuttttoo ddii lliibbeerraa ddeetteerrmmiinnaazziioonnee èè ssttaattaa llaa sscceellttaa ddeellllaa ssoocciieettàà ddii ppaarrtteecciippaarree aallllaa
17 pprroocceedduurraa iinnddeettttaa ddaall sscceellttaa rriissppeettttoo aallllaa qquuaallee Controparte_9
aavvrreebbbbee ddoovvuuttoo iinn vviiaa pprreevveennttiivvaa vvaalluuttaarree llaa ccoommppaattiibbiilliittàà ddeell CP_8
rriissppeettttoo ddeellllaa ccllaauussoollaa ssoocciiaallee iimmppoossttaa ddaall ccaappiittoollaattoo ddii aappppaallttoo ccoonn iill pprreeggrreessssoo oobbbblliiggoo eexx aarrtt.. 66 cc..cc..nn..ll.. aassssuunnttoo iinn vviiaa ccoonnvveennzziioonnaallee”, pag. 5 della motivazione).
§ 9. Il ricorso, e dunque l'appello, non merita accoglimento, invece, nei confronti del . Controparte_3
Infatti, l'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente opera esclusivamente tra l'impresa uscente e l'impresa subentrante, senza alcun coinvolgimento dell'Ente committente. Sul punto, si richiama ancora la sopra citata Cass. 8566 del 2022, in cui la Suprema Corte afferma: “nneeppppuurree,, aallllaa ssttrreegguuaa ddeell ccoonnttrraattttoo ccoolllleettttiivvoo
FFIISSEE,, èè iippoottiizzzzaabbiillee uunnaa qquuaallcchhee ffoorrmmaa ddii ssoolliiddaarriieettàà ttrraa llaa ccoommmmiitttteennttee ee llaa ssoocciieettàà ssuubbeennttrraannttee iinn rreellaazziioonnee aallllaa ggaarraannzziiaa ooccccuuppaazziioonnaallee ccoonntteemmppllaattaa ddaallll''aarrtt.. 66 cc..cc..nn..ll.. aatttteessoo cchhee ll''oobbbblliiggoo ddii aassssuunnzziioonnee ddeeii llaavvoorraattoorrii iimmppiieeggaattii nneell pprreecceeddeennttee aappppaallttoo èè ppoossttoo cchhiiaarraammeennttee eedd eesscclluussiivvaammeennttee aa ccaarriiccoo ddeellllaa ssoocciieettàà ssuubbeennttrraannttee sseennzzaa aallccuunn ccooiinnvvoollggiimmeennttoo ddeell ssooggggeettttoo ccoommmmiitttteennttee;
; aallllaa lluuccee ddeellllee ccoonnssiiddeerraazziioonnii cchhee pprreecceeddoonnoo llaa ccoonnddoottttaa ddeell Controparte_9
nnoonn pprreesseennttaa aallccuunn pprrooffiilloo ddii iilllleeggiittttiimmiittàà//iilllliicceeiittàà ee ttaannttoo eesscclluuddee iinn rraaddiiccee uunnaa qquuaallcchhee rreessppoonnssaabbiilliittàà rriissaarrcciittoorriiaa aa ccaarriiccoo ddeellll''eennttee tteerrrriittoorriiaallee” (pag. 8 della motivazione).
Né può essere invocata la responsabilità solidale tra l'impresa subentrante e il in virtù del vincolo di committenza, dal momento che tale regime di CP_3
responsabilità (di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003) è stato escluso da consolidata giurisprudenza, nel caso in cui il committente sia un ente pubblico e il contratto nasca nell'ambito di una procedura disciplinata dal d.lgs. 50/2016 (oggi d.lgs.
36/2023).
18 Sul punto, si richiama Cass. Sez. L n. 20327 del 2016 (“iinn mmaatteerriiaa ddii aappppaallttii ppuubbbblliiccii,, aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 11,, ccoommmmaa 22,, ddeell dd..llggss.. nn.. 227766 ddeell 22000033,, nnoonn èè aapppplliiccaabbiillee aallllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii llaa rreessppoonnssaabbiilliittàà ssoolliiddaallee pprreevviissttaa ddaallll''aarrtt.. 2299,, ccoommmmaa 22,, ddeell rriicchhiiaammaattoo ddeeccrreettoo”), massima condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva in quanto “ppeerr ggllii aappppaallttii ppuubbbblliiccii ll''oorrddiinnaammeennttoo pprreevveeddee uunn ccoommpplleessssoo aarrttiiccoollaattoo ddii ttuutteellee,, vvoollttee ttuuttttee aadd aassssiiccuurraarree iill rriissppeettttoo ddeeii ddiirriittttii ddeeii llaavvoorraattoorrii,, ttuutteellee cchhee ddiiffeettttaannoo nneellll''aappppaallttoo pprriivvaattoo ee cchhee ccoommppeennssaannoo llaa mmaannccaattaa pprreevviissiioonnee ddeellllaa rreessppoonnssaabbiilliittàà ssoolliiddaallee pprreevviissttaa ddaallll''aarrtt.. 2299 ddeell dd..llggss nn.. 227766 ddeell 22000033,, nnoonn aapppplliiccaabbiillee aallllaa ppuubbbblliiccaa aammmmiinniissttrraazziioonnee iinn qquuaannttoo iinn ccoonnttrraassttoo ccoonn iill pprriinncciippiioo ggeenneerraallee ((ooggggii rraaffffoorrzzaattoo ddaall nnuuoovvoo tteessttoo ddeellll''aarrtt.. 8811 CCoosstt.. cchhee aaffffiiddaa aallllaa lleeggggee oorrddiinnaarriiaa iill ccoommppiittoo ddii ffiissssaarree ""ii ccrriitteerrii vvoollttii aadd aassssiiccuurraarree ll''eeqquuiilliibbrriioo ffrraa llee eennttrraattee ee llee ssppeessee ddeeii bbiillaannccii ee llaa ssoosstteenniibbiilliittàà ddeell ddeebbiittoo ddeell ccoommpplleessssoo ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii"")) iinn ffoorrzzaa ddeell qquuaallee ggllii eennttii ppuubbbblliiccii ssoonnoo tteennuuttii aa pprreeddeetteerrmmiinnaarree llaa ssppeessaa ee,, qquuiinnddii,, nnoonn ppoossssoonnoo ssoottttoossccrriivveerree ccoonnttrraattttii cchhee llii eessppoonnggaannoo aadd eessbboorrssii nnoonn pprreevviiaammeennttee pprreevveennttiivvaattii ee ddeelliibbeerraattii” (Cass. 17106 del 2017).
Per quanto riguarda la responsabilità prevista dall'art. 1676 c.c. (diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente), essa opera anche con riferimento agli enti pubblici, ma presuppone l'esistenza di un debito del CP_3
committente nei confronti della società appaltatrice (la norma, infatti, recita:
“coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”).
Sul punto, la già citata Cass. 17106 del 2017 precisa: “llaa rreessppoonnssaabbiilliittàà pprreevviissttaa ddaallll''aarrtt.. 11667766 cc..cc..,, aapppplliiccaabbiillee aanncchhee aallllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii,, ooppeerraa nneeii
19 lliimmiittii ddii qquuaannttoo èè ddoovvuuttoo ddaall ccoommmmiitttteennttee aallll''aappppaallttaattoorree,, mmeennttrree ll''aarrtt.. 2299 ccoommppoorrttaa llaa rreessppoonnssaabbiilliittàà ddeellll''aappppaallttaannttee aanncchhee nneellll''iippootteessii iinn ccuuii lloo sstteessssoo aabbbbiiaa ggiiàà aaddeemmppiiuuttoo ppeerr iinntteerroo llaa ssuuaa oobbbblliiggaazziioonnee nneeii ccoonnffrroonnttii ddeellll''aappppaallttaattoorree”.
Pertanto, laddove non sia provato alcun debito del committente nei CP_3
confronti dell'impresa appaltatrice, non trova applicazione la responsabilità eccezionale prevista dall'art. 1676 c.c.
Per completezza, si richiama anche la più recente Cass. Sez. L 25970 del 2024:
“LL''aarrtt.. 11667766 cc..cc.. ttrroovvaa aapppplliiccaazziioonnee aanncchhee nneeii ccoonnttrraattttii ddii aappppaallttoo cchhee rriigguuaarrddiinnoo ooppeerree ppuubbbblliicchhee ((CCaassss.. nn.. 33224433 ddeell 22002211)),, mmaa iill pprreessuuppppoossttoo ppeerr ll''aaccccoogglliimmeennttoo ddeell ddiirriittttoo ddeell llaavvoorraattoorree èè llaa ssuussssiisstteennzzaa ddii uunn ddeebbiittoo ddeell ccoommmmiitttteennttee nneeii ccoonnffrroonnttii ddeellllaa ssoocciieettàà aappppaallttaattrriiccee nneell mmoommeennttoo iinn ccuuii iill llaavvoorraattoorree sstteessssoo pprrooppoonnee ddoommaannddaa ddii rreessppoonnssaabbiilliittàà ssoolliiddaallee ((ee llaa ssuussssiisstteennzzaa ddii ddeettttoo ddeebbiittoo ddeevvee eesssseerree ddiimmoossttrraattaa ddaa cchhii iinnvvooccaa llaa rreessppoonnssaabbiilliittàà ssoolliiddaallee)).”
§ 10. Ne consegue l'accoglimento parziale dell'appello, e dunque del ricorso introduttivo, segnatamente nei confronti della CP_1
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata (217/2020
Tribunale di Nocera Inferiore), va dichiarato il diritto dei ricorrenti all'assunzione presso (già ) per passaggio di CP_1 CP_2
cantiere, con decorrenza dal cambio di appalto (1.7.2017) e con le medesime mansioni e livello, con la retribuzione spettante. Per l'effetto, la CP_1
deve essere condannata al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del passaggio di cantiere all'effettiva ripresa del servizio, da quantificarsi sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto in relazione a ogni singolo ricorrente.
§
20 11. Per quanto riguarda le spese di lite, che vanno regolate secondo soccombenza, si osserva quanto segue (mentre non è dato provvedere riguardo alla rimasta estranea alla lite). Controparte_4
11.1. Nel rapporto tra i ricorrenti/appellanti e le spese concernono CP_1
tutti i gradi di giudizio svolti. Le stesse si liquidano, in favore dei difensori antistatari, ex d.m. 147/22, secondo i seguenti criteri:
• scaglione indeterminabile di complessità media;
• valori medi, con aumento del 50% complessivo per numero di parti
(nell'ambito della discrezionalità prevista dall'art. 4, co. 2, d.m. citato), e inoltre aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione ex art. 4 comma 1 bis (questo secondo aumento limitatamente al giudizio di Cassazione e al presente di rinvio);
11.2. Nel rapporto tra i ricorrenti/appellanti e il invece, le spese CP_3
concernono soltanto il giudizio di Cassazione e il presente giudizio di rinvio;
il infatti, non ha impugnato in via incidentale né la compensazione CP_3
decisa dal Tribunale, né la quantificazione delle spese operata da questa Corte con sentenza 581/21, la cui statuizione, sul punto, è passata in giudicato (€ 4.034 oltre agli accessori). Le stesse si liquidano ex d.m. 147/22, secondo i seguenti criteri:
• scaglione indeterminabile di complessità media;
• valori medi (con gli invocati oneri riflessi in sostituzione di Iva e Cpa, essendo il patrocinato dalla propria Avvocatura interna -cfr. Cass. Sez. Un. CP_3
3592 del 2023).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione, sull'appello proposto da
(nata il [...]) Parte_1
(nata il [...]) Parte_1
Parte_2
21 Parte_8
[...] nei confronti di già ) CP_1 CP_2
nonché di
Controparte_3
e di in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro n.
217/2020, pubblicata il 6.2.2020, e in parziale riforma della medesima, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara la contumacia della Controparte_4
II. accoglie il ricorso nei confronti di e, per l'effetto, dichiara che i CP_1
ricorrenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente
e hanno diritto all'assunzione per passaggio di cantiere;
III. condanna, conseguentemente, la all'assunzione dei ricorrenti con CP_1
decorrenza dal cambio di appalto (1.7.2017), con le medesime mansioni e livello, e con la retribuzione spettante a ciascuno di essi;
IV. condanna la al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla CP_1
data del passaggio di cantiere (1.7.2017) all'effettiva ripresa del servizio, da quantificarsi sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dai ricorrenti presso l'impresa uscente ( , con le dovute Controparte_4
specificazioni per ogni singolo ricorrente, detratto l'aliunde perceptum, oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo soddisfo;
V. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dei difensori CP_1
antistatari degli appellanti, che liquida complessivamente come segue: per il primo grado, a titolo di compensi, € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase di trattazione, € 3.579,00 per la fase decisionale,
22 oltre all'aumento del 50% per numero delle parti, nonché rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
° per il secondo grado, a titolo di compensi, € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre all'aumento del 50% per numero delle parti, nonché rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
° per il grado di legittimità a titolo di compensi, € 2.869,00 per la fase di studio, € 2.224,00 per la fase introduttiva, € 1.492,00 per la fase decisionale, oltre all'aumento del 50% per numero delle parti e di ulteriore 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione ex art. 4 comma 1 bis d.m. cit., nonché rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
° per il presente giudizio di appello in riassunzione a titolo di compensi, € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre all'aumento del 50% per numero delle parti e di ulteriore 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione ex art. 4 comma 1 bis d.m. cit., nonché rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
VI. rigetta l'appello nei confronti del e condanna gli Controparte_3
appellanti in solido al pagamento delle spese di lite, in favore del suddetto che liquida complessivamente come segue (ferme restando le statuizioni CP_3
in punto di spese di cui alla sentenza di primo grado e alla sentenza 581/21 di questa Corte): per il grado di legittimità a titolo di compensi, € 2.869,00 per la fase di studio, € 2.224,00 per la fase introduttiva, € 1.492,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e oneri riflessi, riconosciuti nella misura di legge in sostituzione di Iva e Cpa;
° per il presente giudizio di appello in riassunzione a titolo di compensi, € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisionale,
23 oltre al rimborso forfettario del 15%, e oneri riflessi, riconosciuti nella misura di legge in sostituzione di Iva e Cpa.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 1.12.2025
Il Presidente estensore dr. Rocco Pavese
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Greta Belli, magistrato ordinario in tirocinio
24
SENTENZA nella causa iscritta al n. 138/2025 R.G., vertente tra ( ), nata il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
( ), nata il [...] Parte_1 CodiceFiscale_2
( ) Parte_2 CodiceFiscale_3
( ) Parte_3 CodiceFiscale_4
) Parte_4 CodiceFiscale_5 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Menicucci, Elena Bruno e Alessandra Bruno, ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Menicucci in Salerno alla via Irno 43, indirizzi pec: Email_1
Email_2 Email_3 ricorrenti in riassunzione/appellanti e già , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_2
( , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Trotta P.IVA_1
Email_4
resistente in riassunzione/appellata nonché
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
( , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2 [...]
resistente in riassunzione/appellato Email_5
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. ( , Controparte_4 P.IVA_3
contumace Email_6
OGGETTO: PASSAGGIO DI CANTIERE / ART. 6 C.C.N.L. FISE-ASSOAMBIENTE / ACCERTAMENTO DEI REQUISITI / STATUIZIONI CONSEQUENZIALI
1
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza 217/2020, pubblicata il 6.2.2020, il Tribunale di Nocera
Inferiore – Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1
(nata il [...]), (nata il [...]), , Parte_1 Parte_2
e . Detto ricorso aveva ad oggetto: Parte_3 Parte_4
• in via principale, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del , subentrato alla società nella CP_2 CP_4
gestione dell'appalto dei servizi d'igiene urbana presso il comune di CP_3
, e ciò sulla base della clausola ex art. 6 CCNL FISE-Assoambiente (che
[...]
riconosce il diritto al passaggio di cantiere, in caso di cambio di appalto, per i lavoratori che hanno esercitato le proprie mansioni per l'impresa cessante e presso il cantiere in via ordinaria, per almeno 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione);
• in via subordinata, la declaratoria di illegittimità del licenziamento imposto dalla , per insussistenza del giustificato motivo oggettivo. CP_4
1.1. Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda, negando sia la sussistenza del diritto al passaggio di cantiere (in quanto i ricorrenti non figuravano nell'elenco del personale dipendente impiegato presso il cantiere) sia l'illegittimità del licenziamento (in quanto le circostanze addotte a suffragio del licenziamento non erano state specificamente e tempestivamente contestate, e soprattutto erano apparse giustificate e sussistenti).
A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• quanto all'insussistenza del diritto al passaggio di cantiere, “va osservato come, a fronte di tali domande, il abbia svolto, ab Controparte_2
origine, sulla scorta delle emergenze documentali all'uopo invocate, le deduzioni di cui in atti (cfr. in particolare, memoria difensiva di cui al presente procedimento), ivi comprese quelle secondo cui “in detto elenco il nominativo
2 della ricorrente non era affatto contenuto” […] Il a sua volta, ha CP_3
dedotto, tra l'altro che con “nota … in data 6/6/2016 la CP_4
comunicava l'elenco del personale dipendente impiegato presso il cantiere di
Torre del Greco…” (cfr. in particolare, memoria difensiva di cui al presente procedimento), non senza precisare, tra l'altro, che “tra il personale specificamente assunto ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale non figurava la ricorrente” e che la “ricorrente… a parte ogni altra considerazione… non” era “stata mai applicata, in via esclusiva e continuativa, ad attività riconducibili al servizio di igiene urbana affidato alla dal Comune CP_4
di Torre del Greco…” (cfr. ivi). Va, nel contempo, osservato come tali deduzioni, così come svolte dalle suddette parti resistenti (cfr. predette memorie difensive), appaiano, nella specie, in considerazione delle emergenze processuali di cui in atti, incontrovertibili. Depongono in tal senso, invero, le emergenze documentali di cui in atti (cfr. documenti prodotti dalle parti, ivi compresi, evidentemente, quelli invocati dalle parti ricorrenti). Né, d'altronde, è dato pervenire a conclusioni diverse all'esito dell'esame delle deposizioni testimoniali di cui in atti. Ed invero, […]ha riferito, tra l'altro, di Parte_5
aver “lavorato alle dipendenze della fino al 31.6.17” […], non CP_4
senza precisare, tra l'altro, che “anche gli altri ricorrenti lavoravano in maniera continuativa da almeno 2 anni”, ossia circostanze di per sé del tutto inidonee, evidentemente, ad inficiare le dette circostanze, così come dedotte, sulla scorta delle emergenze documentali all'uopo invocate” (pag. 5 della sentenza);
• quanto alla legittimità del licenziamento, “va osservato, per intanto, come il
“licenziamento” (cfr. “Raccomandata a mano…” di cui in atti, datata 13.10.17) de quo risulti essere stato intimato, a mente delle deduzioni all'uopo svolte, “in seguito alla cessazione del Servizio di Gestione Rifiuti presso il Comune di
Torre del Greco…” (cfr. ivi), e ciò facendo “seguito alla procedura di
3 licenziamento… avviata… in data 04/07/2017… e conclusasi in data
05/10/2017…” (cfr. ivi), non essendo “ipotizzabili… soluzioni alternative alla riduzione della forza lavoro…” (cfr. ivi). Non sembra, quindi, possa revocarsi in dubbio la legittimità, sotto il profilo in esame, del predetto “licenziamento”
(cfr. ivi), siccome sorretto da una motivazione sufficiente, congrua, plausibile e coerente[…] Va, altresì, osservato come incontrovertibili, a mente delle emergenze processuali di cui in atti, appaiano le circostanze addotte a suffragio del detto “licenziamento” (cfr. in particolare, ricorso introduttivo del presente procedimento), peraltro giammai fatte oggetto (per quanto consta) di specifiche
e tempestive contestazioni” (pagg. 6 e 7 della sentenza);
• che l'obiettiva controvertibilità delle questioni giustificava la compensazione delle spese per intero.
§ 2. Con sentenza 581/2021, pubblicata il 23.8.2021, questa Corte:
- ha rigettato l'appello proposto dagli odierni ricorrenti nei confronti del e del , confermando la sentenza di CP_2 Controparte_3
primo grado quanto all'insussistenza del diritto al passaggio di cantiere;
- ha accolto, invece, l'appello proposto nei confronti della , e, in CP_4
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ai ricorrenti e ha condannato la a pagare CP_4
un'indennità risarcitoria in favore di ciascun appellante;
- ha regolato le spese secondo soccombenza.
2.1. Quanto all'insussistenza del diritto al passaggio di cantiere, a sostegno della decisione la Corte ha affermato:
• al momento del subentro del nella gestione dell'appalto CP_2
d'igiene urbana, all'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) era previsto il passaggio alle dipendenze del di 108 unità; nell'elenco di queste CP_2
unità, non figuravano i nominativi degli appellanti, inclusi invece in un separato
4 elenco di 11 unità lavorative aggiuntive, formato dalla ai sensi CP_4
Contr dell'art. 18 co. 6 (il quale prevedeva che “per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, fermo restando l'obbligo di assumere il personale addetto per i servizi oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice dovrà comunque garantire a sua cura e spese il corretto e continuo svolgimento del servizio assumendo e mantenendo in forza altro personale, ove necessario”);
• nel piano industriale per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per il
Comune di , all'art. 33 era previsto che il numero indicato nel Controparte_3
piano (108 unità lavorative) fosse sufficiente per l'espletamento dei servizi e che il personale ulteriore sarebbe stato assunto dall'impresa in proprio, ai sensi dell'art. 18 CSA, in un numero di 11 dipendenti, per un totale di 119 unità lavorative;
• gli appellanti rientravano fra gli 11 dipendenti per i quali l'assunzione sarebbe potuta avvenire ai sensi dell'art. 18 CSA, ma a spese e cura dell'impresa subentrante e non per passaggio di cantiere, quindi gli appellanti non avevano diritto ad essere assunti dal (“il riferimento all'art. 18 comma CP_2
6 fatto nel nuovo piano industriale, non era diretto a riconoscere i lavoratori assunti (trasferiti) dalla precedente impresa ( ), ma, viceversa, alla CP_4
possibilità per la ditta subentrante ( ) di poter anch'essa, come CP_2
la cessante, assumere in proprio ed esclusivamente a sua cura e spese altro personale nel caso ne avesse bisogno;
di conseguenza nel nuovo piano industriale alcuna certificazione di ulteriore personale avente diritto al passaggio di cantiere veniva fatta dalla Stazione Appaltante” –pag. 10 della sentenza);
• inoltre, per le due signore il diritto al passaggio di cantiere non CP_4
sussisteva per un ulteriore motivo: queste, infatti, erano impiegate amministrative e non erano direttamente né esclusivamente adibite al cantiere di
, come eccepito dalle parti appellate e non contestato ex adverso. Controparte_3
5 § 3. Con ordinanza 35143/2024, pubblicata il 31.12.2024, la Corte Suprema di
Cassazione – Sezione Lavoro ha cassato con rinvio la sentenza 581/2021 di questa Corte.
3.1. Va precisato che il ricorso per cassazione non è stato rivolto contro la
[...]
, poiché i ricorrenti e la società avevano già concluso nelle more una CP_4
conciliazione sindacale. Dunque, gli unici controricorrenti nel giudizio davanti alla Suprema Corte sono stati il e il CP_2 Controparte_3
.
[...]
3.2. La Suprema Corte ha accolto il ricorso quanto al quarto e al quinto motivo:
• col quarto motivo, i ricorrenti avevano lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente, censurando il mancato accertamento del requisito richiesto dalla norma per il diritto al passaggio di cantiere (aver esercitato le proprie mansioni per l'impresa cessante e presso il cantiere in via ordinaria per almeno 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto); sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato: “è invece fondata la censura relativa al mancato accertamento di quel requisito, richiesto dall'art. 6 CCNL (v. ricorso per cassazione, p. 32). La Corte territoriale, infatti, ha fondato il suo assunto soltanto sugli atti relativi all'appalto e su documenti prodromici del , senza considerare che si tratta di CP_3 Controparte_3
atti inopponibili ai dipendenti dell'impresa uscente (Cass. n. 36724/2021), per i quali la fonte del diritto all'assunzione è rappresentata unicamente dall'art. 6
CCNL cit. Dunque sarebbe stato necessario (e sufficiente) accertare se i lavoratori possedessero oppure no i predetti requisiti, ossia l'adibizione
(ordinaria o prevalente) presso il cantiere di per una durata di Controparte_3
almeno 240 giorni calcolati a ritroso rispetto all'inizio della nuova gestione”
(pagg. 6 e 7);
6 • col quinto motivo, i ricorrenti avevano lamentato la violazione dell'art. 115
c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto incontestato un fatto invece da loro sempre contestato (ossia l'adibizione delle due signore a mansioni CP_4
amministrative non direttamente ed esclusivamente connesse con il cantiere di
); sul punto, la Suprema Corte ha affermato: “il motivo è Controparte_3
fondato. A pagg. 34 ss. del ricorso per cassazione le ricorrenti riportano testualmente passi del loro ricorso introduttivo, delle note difensive autorizzate, dell'atto di appello, in cui avevano dedotto di essere state adibite in via esclusiva al cantiere di sin dal 27/01/2015. Quegli stralci Controparte_3
corrispondono effettivamente al contenuto degli atti riportati. Pertanto trova applicazione il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la contestazione, da parte del convenuto, dei fatti già affermati o negati dall'attore non ribalta su quest'ultimo l'onere di contestare l'altrui contestazione, poiché ha già esposto la sua posizione al riguardo” (pag. 7).
§ 4. Con ricorso in riassunzione del 31.3.2025, (nata il [...]), Parte_1
(nata il [...]), , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno introdotto il giudizio di rinvio davanti a questa Corte, Parte_4
contro la (già ) e contro il CP_1 CP_2 Controparte_3
, nonché, ai fini di litis denuntiatio, nei confronti della
[...] Controparte_4
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che essi ricorrenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente e, per l'effetto, dichiararne il diritto all'assunzione per passaggio di cantiere;
b) ordinare alla l'assunzione dei medesimi con decorrenza dal CP_1
cambio di appalto con le medesime mansioni e livello e con la retribuzione spettante;
7 c) condannare la e il (quest'ultimo CP_1 Controparte_3
per il periodo in cui l'appalto ha avuto esecuzione), in virtù del vincolo di committenza, in solido tra loro, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del passaggio di cantiere all'effettiva ripresa del servizio, da quantificarsi sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto;
d) vittoria delle spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Al riguardo, i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi:
• le difese del nei precedenti gradi di giudizio circa Controparte_3
il fatto che la avrebbe permesso strumentalmente ai ricorrenti di CP_4
maturare il requisito di anzianità ai fini di far ottenere loro l'assunzione alle dipendenze della società subentrante sono irrilevanti e infondate;
sono irrilevanti, in quanto la Suprema Corte ha chiarito che la fondatezza del diritto al passaggio di cantiere dipende unicamente dal fatto che i ricorrenti siano stati adibiti al cantiere, e sono infondate alla luce dell'istruttoria orale svolta in primo grado e della documentazione in atti;
• il ha sempre confermato che l'adibizione al cantiere ci fosse CP_3
effettivamente stata, ma ha sostenuto che fosse avvenuta (in maniera strumentale) solo in data 14.1.2016 per i ricorrenti e Pt_2 Parte_3
, e solo in data 6.9.2016 per le due signore quindi, anche a Pt_4 CP_4
voler considerare attendibile la versione del alla data di cambio appalto CP_3
(1.7.2017) il requisito dei 240 giorni previsto dall'art. 6 CCNL era comunque già maturato (poiché gennaio 2016 e settembre 2016 si collocano ben prima dei
240 giorni antecedenti a luglio 2017);
• le difese della nei precedenti gradi di giudizio non erano fondate sulla CP_2
negazione dell'adibizione dei ricorrenti all'appalto, bensì sul fatto che di tale adibizione fosse responsabile esclusivamente la , la quale aveva CP_4
scelto autonomamente di adibire al cantiere personale ulteriore rispetto alle
8 previste 108 unità; tuttavia, il Piano Industriale relativo all'appalto vinto dalla riportava all'art. 33 il personale trasferito per passaggio di cantiere, con CP_2
indicazione anche del personale ulteriore assunto ai sensi dell'art. 18 CSA, per un numero complessivo di 119 dipendenti, quindi la era consapevole CP_2
delle unità lavorative da assumere;
• l'istruttoria orale svolta in primo grado ha confermato la sussistenza dei requisiti per il diritto al passaggio di cantiere;
infatti, i testi escussi hanno dichiarato che i ricorrenti lavoravano per la da almeno due anni CP_4
prima del passaggio di cantiere, circostanza confermata anche dai testi del
Comune (i dipendenti comunali e ); Parte_6 Parte_7
• anche la documentazione in atti conferma la sussistenza dei requisiti per il diritto al passaggio di cantiere, in quanto da tale documentazione risulta che tutti e cinque i ricorrenti (comprese le signore erano dipendenti CP_4
dell'impresa uscente ( ), adibiti in via ordinaria al cantiere di CP_4 [...]
già da febbraio 2015; CP_3
• il è responsabile in solido con la per il periodo in cui CP_3 CP_2
l'appalto ha avuto esecuzione, in virtù del vincolo di committenza e ai sensi dell'art. 1676 c.c.
§ 5. Instauratosi il contraddittorio, il si è costituito con Controparte_3
memoria del 9.9.2025, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che le doglianze dei ricorrenti non coinvolgono alcuna responsabilità dell'
[...]
stesso, in quanto l'art. 6 CCNL trova applicazione esclusivamente tra CP_6
le imprese coinvolte nel cambio di gestione dell'appalto, senza che alcun adempimento ricada sul committente;
• che solo con nota del 6.9.2016, a meno di due mesi dalla scadenza dell'appalto gestito dalla (fissata per il 3.11.2016), le due signore CP_4 CP_4
9 erano comparse tra il personale assunto ex art. 18 CSA;
inoltre, il personale ex art. 18 CSA era assunto unicamente a cura e spese dell'impresa appaltatrice, senza alcun obbligo contrattuale per l'ente appaltante.
§ 6. (già ) si è costituita con memoria del CP_1 CP_2
9.9.2025, con cui ha chiesto:
a) in via principale,
- rigettare il ricorso;
- dichiarare che il punto 1 dell'art. 6 CCNL contempla la sola fattispecie di cui all'art. 3 l. 604/1966;
- dichiarare inammissibile la domanda di condanna nei confronti di essa poiché i ricorrenti hanno avuto in corso rapporto di lavoro CP_1
subordinato privato con l'impresa uscente fino al 13.10.2017; CP_4
b) in via subordinata,
- limitare l'efficacia della tutela reale al periodo dal 14.10.2017 (quando è cessato il rapporto di lavoro con la ) al 27.3.2019 (quando il CP_4
ha cessato il servizio di appalto). CP_2
Al riguardo ha dedotto, in estrema sintesi, trattandosi di atto prolisso e di non agevole comprensione:
• i ricorrenti sono stati licenziati ad ottobre 2017, quindi ben dopo il cambio di appalto avvenuto a luglio 2017, a conferma che non rientravano nell'elenco dei dipendenti con diritto al passaggio di cantiere;
infatti, il licenziamento è stato motivato non dall'avvicendamento nella gestione dell'appalto, bensì, come emerge dalla nota di licenziamento, dalla mancanza di altre unità produttive in cui l'azienda potesse collocare il personale in esubero (“così, in punto di fatto, risultava irrecusabilmente profilato sia dalle affermazioni formulate dagli appellanti in atti e sia dalle evidenze documentate dagli atti posti dai ricorrenti
a sussidio di essa e tempestivamente depositati … E soprattutto dal come il
10 focalizzato snodo andava ad ordinare i suoi plurimi precipitanti speculari.
L'uno appuntato al dato che la ragione del recesso non si definiva all'avvicendamento con la nuova aggiudicataria, ma, come scolpito dalla nota di licenziamento, “in quanto l'azienda non ha altre unità produttive cui collocare il personale in esubero”. L'altro non di meno irredimibile dato dal fatto che per loro stessa ammissione, essi, diversamente degli addetti in via esclusiva al servizio di igiene ambientale della , anche Controparte_7
dopo l'avvicendamento nell'appalto risultavano ancora impegnati a disimpegnare per conto ed alle dipendenze della l'attività Controparte_4
lavorativa di svolgimento di un rapporto di lavoro diversamente risalente tra le parti rispetto a quello costituito con le maestranze addette al servizio dapprima dell'avvio della gestione ad opera della società poi cessata” Controparte_4
pagg. 11 e 12 della memoria);
• il CCNL FISE-Assoambiente fa riferimento al licenziamento individuale promosso ai sensi della l. 604/1966, e non alla procedura di mobilità di cui alla l.
223/1991, che invece è stata erroneamente applicata ai ricorrenti dalla
[...]
a ottobre 2017 (procedura di mobilità “che oltre che collocarsi in uno CP_4
spazio temporale ben preciso rispetto al fenomeno successorio, - (cfr. punto 1 dell'art. 6 del ccnl fise …) -, postula non solo uno svolgimento procedurale che nulla ha a che fare con il complesso articolato, anche di tutela, composto dal legislatore per la procedura di mobilità, quanto una espressa condizione al cui solo suo avveramento si accende l'operatività della tutela occupazionale di fonte collettiva” pagg. 13 e 14 della memoria);
• la funzione dell'art. 6 CCNL è impedire che l'impresa uscente approfitti del cambio di appalto per trasferire in capo alla subentrante costi del personale aggiuntivi, alleggerendosi al contempo dei costi del proprio personale (“la preservazione della comune intenzione delle contrapposte parti collettive stipulanti di stemperare la conflittualità sindacale per meglio centrare, nel
11 rispetto delle regole multilaterali, la protezione dei rispettivi interessi risulta inseparabile dalla sua capacità di addizionare alla continuità occupazione degli addetti cantierizzati, la ridotta della subentrante di potersi assicurare una manodopera pienamente formata dalla anzianità nella gestione del servizio in misura non alterata dalle scelte gestionali della uscente” –pag. 15 della memoria);
• la Corte di Appello di Salerno ha correttamente ricostruito la funzione dell'art. 18 CSA (capitolato speciale di appalto), il quale non serviva a “riconoscere
(trasferire)” i lavoratori ulteriori assunti dall'impresa precedente a proprie spese, bensì permetteva all'impresa subentrante di assumere a sua volta ulteriore personale in caso di necessità; dunque, il personale da trasferire all'impresa subentrante era quello indicato negli elenchi, nella misura di 108 unità, e non anche quello assunto in forza dell'art. 18 CSA per un totale di 119 unità, come invece sostenuto dai ricorrenti (“la tesi prospettata dagli appellanti risultava robustamente contrastata dalla stazione appaltante, che al contrappasso della unità di misura della interpretazione autentica negava sul piano logico sistemico la sostenuta validazione. La Corte, al registro della interpretazione letterale di parola per parola e del senso logico restituito dal significato delle une in relazione alle altre, ha affermato che la norma, diversamente dall'assunto protestato, e qui si sunteggia, non interagisce col sistema di tutela conservativa presidiato dalla regola collettiva invece esplicitamente annodata ai presupposti di fatto letteralmente indicati in essa” –pag. 28 della memoria);
• la conclusione raggiunta dalla Corte di Appello di Salerno è avvalorata anche dal fatto che l'appalto della e quello del si sono CP_4 CP_2
collocati in due diverse cornici esecutive, in quanto il nuovo Piano Industriale del 2016 ha sostituito il precedente Piano del 2011, con conseguenti diverse necessità di personale ulteriore (“alla base della discontinuità gestionale dei due appalti è per la Corte d'appello la cornice esecutiva imposta dal nuovo modello
12 gestionale del ciclo dei rifiuti urbani redatto dalla amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 7 della legge 26 maggio 2016, (cfr. art. 1 del Piano), che sostitutiva il precedente piano comunale per la raccolta dei rifiuti del 2011, come chiarisce il successivo art. 2 del Piano. Una differente modalità esecutiva messa ancora in ulteriore luce dalle disposizioni contenute negli artt. 25 e 33 del Piano, con i quali la Pubblica appaltante regolava al dettaglio delle tabelle redatte le allibrate unità lavorative “occorrenti all'attuazione del Piano
Industriale” … Coeso a tanto, il punto di approdo interpretativo cui giunge la
Corte d'appello secondo cui la disposizione in parola non si interfaccia affatto, come affermato dagli appellanti, con la tutela occupazionale della platea dei lavoratori addetti in via ordinaria al cantiere. La Corte d'appello esclude la sussunta funzione complementare in ragione della annotata differenza di postura che corre tra la facoltà della “Ditta di assumere in proprio” e l'obbligo della impresa subentrante di assumere ex novo “con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento” –pagg. 30, 32 e
33 della memoria);
• il fatto che i ricorrenti non fossero stati inclusi nell'elenco dei lavoratori trasferiti per passaggio di cantiere era coerente con il fatto che i suddetti ricorrenti risultavano ancora stabilmente inseriti nell'organigramma aziendale della (“se per la Corte territoriale il giudizio valoriale degli CP_4
elenchi annotati nel contenuto letterale del verbale di passaggio del cantiere del
29 giugno 2017, promosso dagli appellanti a sviluppo delle tante facce di confronto, non risulta idoneo a mobilitare l'azione giudiziale di accertamento della sussistenza dei presupposti posti dalla norma collettiva a presidio della tutela occupazionale, la opposta circostanza che l'effettiva platea dei lavoratori complessivamente traslati in forza alla impresa subentrante pari a n. 124 in
13 luogo delle n. 119 di cui al Piano, risultava anche coesa alla pacifica emergenza documentata che, al momento del passaggio di cantiere, gli appellanti risultavano ancora stabilmente inseriti nell'organigramma aziendale della impresa uscente a conferma di una continuità dell'inserimento della prestazione di lavoro nell'organizzazione aziendale della medesima” –pagg. 38
e 39 della memoria).
§ 7. La destinataria di mera litis denuntiatio, non si è costituita Controparte_4
nel presente giudizio e deve essere dichiarata contumace. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data 1.12.2025.
Preliminarmente, si osserva che il presente collegio è in diversa composizione rispetto a quello che ha adottato la sentenza n. 581/2021, oggetto di cassazione con rinvio.
§ 8. Il ricorso merita di essere accolto nei confronti di CP_1
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, gli atti relativi all'appalto sono inopponibili ai dipendenti dell'impresa uscente, per i quali la fonte del diritto all'assunzione è rappresentata unicamente dall'art. 6 CCNL FISE-
Assoambiente. Pertanto, è necessario (e sufficiente) accertare se i lavoratori possedessero i requisiti previsti dal suddetto art. 6, ossia
1) l'adibizione ordinaria o prevalente presso il cantiere di , Controparte_3
2) per una durata di almeno 240 giorni, calcolati a ritroso rispetto all'inizio della nuova gestione.
La sussistenza di tali requisiti in capo ai ricorrenti è emersa sia dall'istruttoria orale svolta in primo grado, sia dalla documentazione in atti.
8.1. Per quanto riguarda l'istruttoria orale, quattro testimoni ( , Parte_5
, e quest'ultimo dipendente del Testimone_1 Testimone_2 Parte_6
resistente) hanno espressamente riferito che tutti i ricorrenti avevano CP_3
14 lavorato in maniera continuativa per la , presso il cantiere di CP_4 [...]
, “per almeno due anni” (cioè nel periodo di gestione dell'appalto della CP_3
, dal 2015 al 2017). CP_4
A proposito delle due sig.re , in particolare, i testi hanno riferito che le CP_4
stesse erano dipendenti amministrative della e che anch'esse erano CP_4
adibite ordinariamente al cantiere del Comune di . Su tale Controparte_3
circostanza, (anch'egli dipendente del Comune resistente) ha Parte_7
riferito che le sig.re erano sempre presenti “sul cantiere negli uffici CP_4
amministrativi”, dove le vedeva ogni mattina.
8.2. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 CCNL è emersa anche dalla documentazione in atti. In particolare:
• la “comunicazione ai sensi dell'art. 18 comma 6 del CSA” inviata dalla
[...]
al Comune di , in data 5.2.2015, conferma che tutti i CP_4 Controparte_3
ricorrenti già in tale data rientravano nel “personale impegnato per i servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 18 comma 6 del CSA” (cfr. doc. 22 allegato al ricorso in riassunzione);
• le comunicazioni contenenti “dichiarazione del personale in servizio”, inviate mensilmente dalla al Comune di , confermano CP_4 Controparte_3
l'adibizione di tutti i ricorrenti al cantiere di già dal 2015 (cfr. Controparte_3
doc. 9);
• la comunicazione inviata dalla al Comune di in CP_4 Controparte_3
data 15.6.2017, ai fini del passaggio di cantiere, riporta: “per quanto concerne il personale di cui all'art. 18 comma 6 del CSA, così come previsto, lo stesso è stato preso in forza al “cantiere” in data 29.01.2015 ed a tutt'oggi esegue servizi per codesto Ente”; tale comunicazione contiene l'elenco dei nominativi dei dipendenti assunti in forza dell'art. 18 co. 6 CSA, tra cui gli odierni ricorrenti (cfr. doc. 26);
15 • i “formulari di identificazione rifiuto” (documenti obbligatori per il trasporto di rifiuti), confermano che i ricorrenti e svolgevano Pt_2 Parte_3 Pt_4
le mansioni di conducenti di automezzi per il trasporto di rifiuti, quali dipendenti della , presso il cantiere del Comune di , già dal CP_4 Controparte_3
2015; detti formulari sono sottoscritti dal nella Controparte_3
persona di (cfr. doc. 29, 30 e 31); Parte_7
* 8.3. Riguardo alla responsabilità di si osserva quanto segue. CP_1
Premessa la sussistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti di cui all'art. 6 CCNL, al diritto degli stessi al passaggio di cantiere corrispondeva l'obbligo per la di assumerli per “cambio d'appalto”, nel momento in cui essa CP_1
era subentrata nell'esecuzione del servizio. CP_2
Il fatto che gli odierni ricorrenti rientrassero nel personale assunto in proprio dalla ai sensi dell'art. 18 co. 6 CSA non vale ad escludere la CP_4
responsabilità di dal momento che l'art. 33 del Piano Industriale CP_1
relativo all'appalto vinto dalla società (all'epoca dei fatti, ) CP_2
indicava tutte le 119 unità lavorative del cantiere, comprese le 11 assunte ai sensi dell'art. 18 co. 6 CSA, tra cui rientrano i ricorrenti. A ciò si aggiunga che anche l'art. 20 CSA indicava il personale da assumere con riferimento alle ulteriori 11 unità, da aggiungersi alle 108 “originarie”, per un totale di 119 dipendenti.
Pertanto, la era consapevole del numero di lavoratori adibiti al CP_1
cantiere di coinvolti nel cambio d'appalto, con conseguente Controparte_3
diritto al passaggio di cantiere in forza dell'art. 6 CCNL.
Neanche il fatto che il licenziamento dei ricorrenti ad opera della CP_4
sia avvenuto solo il 13.10.2017 vale ad escludere la responsabilità di
[...]
Infatti, l'obbligo per l'allora di assumere i ricorrenti, in CP_1 CP_2
forza dell'art. 6 CCNL, operava già prima del 13.10.2017, ossia dalla data di
16 cambio d'appalto (1.7.2017). Il licenziamento successivo ad opera della
[...]
è stato conseguenza proprio del mancato adempimento dell'obbligo di CP_4
i assumere i ricorrenti, che si sono ingiustamente trovati ad essere CP_1
ancora alle dipendenze della , la quale li ha poi licenziati in ragione CP_4
dalla mancanza di altre unità produttive in cui collocarli (non si entra nel merito della legittimità del licenziamento ad opera della , essendo CP_4
intervenuta conciliazione sindacale tra detta società e i ricorrenti).
Per quanto sopra detto, non può essere limitata l'efficacia della tutela reale al periodo dal 14.10.2017 (quando è cessato il rapporto di lavoro con la
[...]
) al 27.3.2019 (quando il ha cessato il servizio di CP_4 CP_2
appalto), dovendo invece operare il diritto di passaggio di cantiere dalla data del
1.7.2017.
Allo stesso modo, è irrilevante sotto il profilo dell'obbligo per la CP_1
di assumere i ricorrenti (in quanto aventi diritto al passaggio di cantiere ai sensi dell'art. 6 CCNL) il fatto che il CCNL FISE-Assoambiente faccia riferimento al licenziamento individuale promosso ai sensi della l. 604/1966, e non alla procedura di mobilità di cui alla l. 223/1991, che invece è stata applicata ai ricorrenti dalla con il licenziamento del 13.10.2017. Infatti, come CP_4
sopra detto, il licenziamento ad opera della è intervenuto quando i CP_4
ricorrenti sarebbero già dovuti rientrare tra i dipendenti del . CP_2
A completezza di quanto già detto, si richiama Cass. 8566 del 2022, con cui la
Suprema Corte si è pronunciata proprio in un caso di obbligo del rispetto dell'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente in capo all'impresa subentrante nel cambio di appalto (“qquueesstt''uullttiimmoo [art. 6] ssii ccoonnffiigguurraa,, iinnffaattttii,, qquuaallee vviinnccoolloo ssccaattuurreennttee ddaallllaa ((lleeggiittttiimmaa)) eesspplliiccaazziioonnee ddeellll''aauuttoonnoommiiaa ccoolllleettttiivvaa ee qquuiinnddii lliibbeerraammeennttee aassssuunnttoo ddaallllaa ppeerr iill ttrraammiittee ddeeii ssuuooii Controparte_8
rraapppprreesseennttaannttii cchhee qquueell ccoonnttrraattttoo hhaannnnoo ssttiippuullaattoo;
; aannaallooggaammeennttee,, ffrruuttttoo ddii lliibbeerraa ddeetteerrmmiinnaazziioonnee èè ssttaattaa llaa sscceellttaa ddeellllaa ssoocciieettàà ddii ppaarrtteecciippaarree aallllaa
17 pprroocceedduurraa iinnddeettttaa ddaall sscceellttaa rriissppeettttoo aallllaa qquuaallee Controparte_9
aavvrreebbbbee ddoovvuuttoo iinn vviiaa pprreevveennttiivvaa vvaalluuttaarree llaa ccoommppaattiibbiilliittàà ddeell CP_8
rriissppeettttoo ddeellllaa ccllaauussoollaa ssoocciiaallee iimmppoossttaa ddaall ccaappiittoollaattoo ddii aappppaallttoo ccoonn iill pprreeggrreessssoo oobbbblliiggoo eexx aarrtt.. 66 cc..cc..nn..ll.. aassssuunnttoo iinn vviiaa ccoonnvveennzziioonnaallee”, pag. 5 della motivazione).
§ 9. Il ricorso, e dunque l'appello, non merita accoglimento, invece, nei confronti del . Controparte_3
Infatti, l'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente opera esclusivamente tra l'impresa uscente e l'impresa subentrante, senza alcun coinvolgimento dell'Ente committente. Sul punto, si richiama ancora la sopra citata Cass. 8566 del 2022, in cui la Suprema Corte afferma: “nneeppppuurree,, aallllaa ssttrreegguuaa ddeell ccoonnttrraattttoo ccoolllleettttiivvoo
FFIISSEE,, èè iippoottiizzzzaabbiillee uunnaa qquuaallcchhee ffoorrmmaa ddii ssoolliiddaarriieettàà ttrraa llaa ccoommmmiitttteennttee ee llaa ssoocciieettàà ssuubbeennttrraannttee iinn rreellaazziioonnee aallllaa ggaarraannzziiaa ooccccuuppaazziioonnaallee ccoonntteemmppllaattaa ddaallll''aarrtt.. 66 cc..cc..nn..ll.. aatttteessoo cchhee ll''oobbbblliiggoo ddii aassssuunnzziioonnee ddeeii llaavvoorraattoorrii iimmppiieeggaattii nneell pprreecceeddeennttee aappppaallttoo èè ppoossttoo cchhiiaarraammeennttee eedd eesscclluussiivvaammeennttee aa ccaarriiccoo ddeellllaa ssoocciieettàà ssuubbeennttrraannttee sseennzzaa aallccuunn ccooiinnvvoollggiimmeennttoo ddeell ssooggggeettttoo ccoommmmiitttteennttee;
; aallllaa lluuccee ddeellllee ccoonnssiiddeerraazziioonnii cchhee pprreecceeddoonnoo llaa ccoonnddoottttaa ddeell Controparte_9
nnoonn pprreesseennttaa aallccuunn pprrooffiilloo ddii iilllleeggiittttiimmiittàà//iilllliicceeiittàà ee ttaannttoo eesscclluuddee iinn rraaddiiccee uunnaa qquuaallcchhee rreessppoonnssaabbiilliittàà rriissaarrcciittoorriiaa aa ccaarriiccoo ddeellll''eennttee tteerrrriittoorriiaallee” (pag. 8 della motivazione).
Né può essere invocata la responsabilità solidale tra l'impresa subentrante e il in virtù del vincolo di committenza, dal momento che tale regime di CP_3
responsabilità (di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003) è stato escluso da consolidata giurisprudenza, nel caso in cui il committente sia un ente pubblico e il contratto nasca nell'ambito di una procedura disciplinata dal d.lgs. 50/2016 (oggi d.lgs.
36/2023).
18 Sul punto, si richiama Cass. Sez. L n. 20327 del 2016 (“iinn mmaatteerriiaa ddii aappppaallttii ppuubbbblliiccii,, aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 11,, ccoommmmaa 22,, ddeell dd..llggss.. nn.. 227766 ddeell 22000033,, nnoonn èè aapppplliiccaabbiillee aallllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii llaa rreessppoonnssaabbiilliittàà ssoolliiddaallee pprreevviissttaa ddaallll''aarrtt.. 2299,, ccoommmmaa 22,, ddeell rriicchhiiaammaattoo ddeeccrreettoo”), massima condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva in quanto “ppeerr ggllii aappppaallttii ppuubbbblliiccii ll''oorrddiinnaammeennttoo pprreevveeddee uunn ccoommpplleessssoo aarrttiiccoollaattoo ddii ttuutteellee,, vvoollttee ttuuttttee aadd aassssiiccuurraarree iill rriissppeettttoo ddeeii ddiirriittttii ddeeii llaavvoorraattoorrii,, ttuutteellee cchhee ddiiffeettttaannoo nneellll''aappppaallttoo pprriivvaattoo ee cchhee ccoommppeennssaannoo llaa mmaannccaattaa pprreevviissiioonnee ddeellllaa rreessppoonnssaabbiilliittàà ssoolliiddaallee pprreevviissttaa ddaallll''aarrtt.. 2299 ddeell dd..llggss nn.. 227766 ddeell 22000033,, nnoonn aapppplliiccaabbiillee aallllaa ppuubbbblliiccaa aammmmiinniissttrraazziioonnee iinn qquuaannttoo iinn ccoonnttrraassttoo ccoonn iill pprriinncciippiioo ggeenneerraallee ((ooggggii rraaffffoorrzzaattoo ddaall nnuuoovvoo tteessttoo ddeellll''aarrtt.. 8811 CCoosstt.. cchhee aaffffiiddaa aallllaa lleeggggee oorrddiinnaarriiaa iill ccoommppiittoo ddii ffiissssaarree ""ii ccrriitteerrii vvoollttii aadd aassssiiccuurraarree ll''eeqquuiilliibbrriioo ffrraa llee eennttrraattee ee llee ssppeessee ddeeii bbiillaannccii ee llaa ssoosstteenniibbiilliittàà ddeell ddeebbiittoo ddeell ccoommpplleessssoo ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii"")) iinn ffoorrzzaa ddeell qquuaallee ggllii eennttii ppuubbbblliiccii ssoonnoo tteennuuttii aa pprreeddeetteerrmmiinnaarree llaa ssppeessaa ee,, qquuiinnddii,, nnoonn ppoossssoonnoo ssoottttoossccrriivveerree ccoonnttrraattttii cchhee llii eessppoonnggaannoo aadd eessbboorrssii nnoonn pprreevviiaammeennttee pprreevveennttiivvaattii ee ddeelliibbeerraattii” (Cass. 17106 del 2017).
Per quanto riguarda la responsabilità prevista dall'art. 1676 c.c. (diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente), essa opera anche con riferimento agli enti pubblici, ma presuppone l'esistenza di un debito del CP_3
committente nei confronti della società appaltatrice (la norma, infatti, recita:
“coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”).
Sul punto, la già citata Cass. 17106 del 2017 precisa: “llaa rreessppoonnssaabbiilliittàà pprreevviissttaa ddaallll''aarrtt.. 11667766 cc..cc..,, aapppplliiccaabbiillee aanncchhee aallllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii,, ooppeerraa nneeii
19 lliimmiittii ddii qquuaannttoo èè ddoovvuuttoo ddaall ccoommmmiitttteennttee aallll''aappppaallttaattoorree,, mmeennttrree ll''aarrtt.. 2299 ccoommppoorrttaa llaa rreessppoonnssaabbiilliittàà ddeellll''aappppaallttaannttee aanncchhee nneellll''iippootteessii iinn ccuuii lloo sstteessssoo aabbbbiiaa ggiiàà aaddeemmppiiuuttoo ppeerr iinntteerroo llaa ssuuaa oobbbblliiggaazziioonnee nneeii ccoonnffrroonnttii ddeellll''aappppaallttaattoorree”.
Pertanto, laddove non sia provato alcun debito del committente nei CP_3
confronti dell'impresa appaltatrice, non trova applicazione la responsabilità eccezionale prevista dall'art. 1676 c.c.
Per completezza, si richiama anche la più recente Cass. Sez. L 25970 del 2024:
“LL''aarrtt.. 11667766 cc..cc.. ttrroovvaa aapppplliiccaazziioonnee aanncchhee nneeii ccoonnttrraattttii ddii aappppaallttoo cchhee rriigguuaarrddiinnoo ooppeerree ppuubbbblliicchhee ((CCaassss.. nn.. 33224433 ddeell 22002211)),, mmaa iill pprreessuuppppoossttoo ppeerr ll''aaccccoogglliimmeennttoo ddeell ddiirriittttoo ddeell llaavvoorraattoorree èè llaa ssuussssiisstteennzzaa ddii uunn ddeebbiittoo ddeell ccoommmmiitttteennttee nneeii ccoonnffrroonnttii ddeellllaa ssoocciieettàà aappppaallttaattrriiccee nneell mmoommeennttoo iinn ccuuii iill llaavvoorraattoorree sstteessssoo pprrooppoonnee ddoommaannddaa ddii rreessppoonnssaabbiilliittàà ssoolliiddaallee ((ee llaa ssuussssiisstteennzzaa ddii ddeettttoo ddeebbiittoo ddeevvee eesssseerree ddiimmoossttrraattaa ddaa cchhii iinnvvooccaa llaa rreessppoonnssaabbiilliittàà ssoolliiddaallee)).”
§ 10. Ne consegue l'accoglimento parziale dell'appello, e dunque del ricorso introduttivo, segnatamente nei confronti della CP_1
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata (217/2020
Tribunale di Nocera Inferiore), va dichiarato il diritto dei ricorrenti all'assunzione presso (già ) per passaggio di CP_1 CP_2
cantiere, con decorrenza dal cambio di appalto (1.7.2017) e con le medesime mansioni e livello, con la retribuzione spettante. Per l'effetto, la CP_1
deve essere condannata al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del passaggio di cantiere all'effettiva ripresa del servizio, da quantificarsi sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto in relazione a ogni singolo ricorrente.
§
20 11. Per quanto riguarda le spese di lite, che vanno regolate secondo soccombenza, si osserva quanto segue (mentre non è dato provvedere riguardo alla rimasta estranea alla lite). Controparte_4
11.1. Nel rapporto tra i ricorrenti/appellanti e le spese concernono CP_1
tutti i gradi di giudizio svolti. Le stesse si liquidano, in favore dei difensori antistatari, ex d.m. 147/22, secondo i seguenti criteri:
• scaglione indeterminabile di complessità media;
• valori medi, con aumento del 50% complessivo per numero di parti
(nell'ambito della discrezionalità prevista dall'art. 4, co. 2, d.m. citato), e inoltre aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione ex art. 4 comma 1 bis (questo secondo aumento limitatamente al giudizio di Cassazione e al presente di rinvio);
11.2. Nel rapporto tra i ricorrenti/appellanti e il invece, le spese CP_3
concernono soltanto il giudizio di Cassazione e il presente giudizio di rinvio;
il infatti, non ha impugnato in via incidentale né la compensazione CP_3
decisa dal Tribunale, né la quantificazione delle spese operata da questa Corte con sentenza 581/21, la cui statuizione, sul punto, è passata in giudicato (€ 4.034 oltre agli accessori). Le stesse si liquidano ex d.m. 147/22, secondo i seguenti criteri:
• scaglione indeterminabile di complessità media;
• valori medi (con gli invocati oneri riflessi in sostituzione di Iva e Cpa, essendo il patrocinato dalla propria Avvocatura interna -cfr. Cass. Sez. Un. CP_3
3592 del 2023).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione, sull'appello proposto da
(nata il [...]) Parte_1
(nata il [...]) Parte_1
Parte_2
21 Parte_8
[...] nei confronti di già ) CP_1 CP_2
nonché di
Controparte_3
e di in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro n.
217/2020, pubblicata il 6.2.2020, e in parziale riforma della medesima, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara la contumacia della Controparte_4
II. accoglie il ricorso nei confronti di e, per l'effetto, dichiara che i CP_1
ricorrenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente
e hanno diritto all'assunzione per passaggio di cantiere;
III. condanna, conseguentemente, la all'assunzione dei ricorrenti con CP_1
decorrenza dal cambio di appalto (1.7.2017), con le medesime mansioni e livello, e con la retribuzione spettante a ciascuno di essi;
IV. condanna la al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla CP_1
data del passaggio di cantiere (1.7.2017) all'effettiva ripresa del servizio, da quantificarsi sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dai ricorrenti presso l'impresa uscente ( , con le dovute Controparte_4
specificazioni per ogni singolo ricorrente, detratto l'aliunde perceptum, oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo soddisfo;
V. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dei difensori CP_1
antistatari degli appellanti, che liquida complessivamente come segue: per il primo grado, a titolo di compensi, € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase di trattazione, € 3.579,00 per la fase decisionale,
22 oltre all'aumento del 50% per numero delle parti, nonché rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
° per il secondo grado, a titolo di compensi, € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre all'aumento del 50% per numero delle parti, nonché rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
° per il grado di legittimità a titolo di compensi, € 2.869,00 per la fase di studio, € 2.224,00 per la fase introduttiva, € 1.492,00 per la fase decisionale, oltre all'aumento del 50% per numero delle parti e di ulteriore 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione ex art. 4 comma 1 bis d.m. cit., nonché rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
° per il presente giudizio di appello in riassunzione a titolo di compensi, € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre all'aumento del 50% per numero delle parti e di ulteriore 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione ex art. 4 comma 1 bis d.m. cit., nonché rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
VI. rigetta l'appello nei confronti del e condanna gli Controparte_3
appellanti in solido al pagamento delle spese di lite, in favore del suddetto che liquida complessivamente come segue (ferme restando le statuizioni CP_3
in punto di spese di cui alla sentenza di primo grado e alla sentenza 581/21 di questa Corte): per il grado di legittimità a titolo di compensi, € 2.869,00 per la fase di studio, € 2.224,00 per la fase introduttiva, € 1.492,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e oneri riflessi, riconosciuti nella misura di legge in sostituzione di Iva e Cpa;
° per il presente giudizio di appello in riassunzione a titolo di compensi, € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisionale,
23 oltre al rimborso forfettario del 15%, e oneri riflessi, riconosciuti nella misura di legge in sostituzione di Iva e Cpa.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 1.12.2025
Il Presidente estensore dr. Rocco Pavese
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Greta Belli, magistrato ordinario in tirocinio
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