TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/07/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1501/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. IERVOLINO FLORIDA e avv. Parte_1
ZAMBARDINO PIER PAOLO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- resistente contumace
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 10.7.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione.
Con ricorso depositato in data 3.2.2023 parte ricorrente ha dedotto:
- di aver subito un infortunio sul lavoro in data 1.7.2020 in conseguenza del quale aveva riportato “la lesione del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio dx oltre alla lesione subrotale del legamento crociato posteriore del ginocchio dx”;
- che l' gli aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica con CP_1
un grado d'invalidità pari al 6% con liquidazione del relativo indennizzo in capitale, senza tener conto “della persistenza delle lesioni meniscali e del crociato che si estendono a tutto l'apparato osteoarticolare e locomotore inferiore (coxartrosi, radicolopatia
L5-S1, gonartrosi, neuropatia tibiale etc.)”.
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, sostenendo di aver riportato esiti più gravi rispetto a quelli accertati ed integranti un grado di invalidità non inferiore al 16%.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della maggior grado di invalidità nella misura non inferiore al 16% e, conseguentemente, la costituzione della relativa rendita dal giorno dell'infortunio.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
2. In generale, va osservato che in materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1
comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la
2 norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).
3. Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%;
l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Va ulteriormente chiarito che per le patologie non tabellate e ad origine multifattoriale, come quella in esame, “la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (cfr. Cass. n. 11128/04), specificando altresì che “il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione;
e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (cfr. Cass. 12909/00). In sintesi, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul
3 lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n. 19047/2006).
Pertanto, ai fini della valutazione del rischio lavorativo per il riconoscimento delle malattie professionali non tabellate, che non godono della presunzione legale d'origine, è necessario che il lavoratore provi l'esposizione lavorativa al rischio dal quale deriva la patologia denunciata come professionale in modo adeguato per intensità, durata e modalità di azione. Inoltre, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n. 19047/2006).
4. Nella fattispecie in esame, non risulta oggetto di contestazione il fatto storico né la natura professionale dell'infortunio, vertendo l'unico profilo di contrasto sulla concreta determinazione dei postumi ai fini del riconoscimento della rendita.
Il C.T.U., visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, con argomentazioni condivisibili, in quanto analitiche e prive di contraddizioni, ha accertato che a seguito dell'infortunio in questione è derivata una menomazione della integrità psico-fisica pari al 8% valutata ai sensi del D.Lgs 23.2.2000 n. 38
(“Esiti anatomo-funzionali di intervento chirurgico di meniscectomia mediale e condroabrasione, riparazione del LCA con utilizzo di tendine rotuleo”) da luglio 2023.
Le risultanze della CTU, tra l'altro non oggetto di contestazione, appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto e, di conseguenza, l' deve essere CP_1
condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subìto a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 1.7.2020 nella
4 misura del 8% (detratto quanto già eventualmente ricevuto con la liquidazione effettuata dall' con riconoscimento del danno biologico nella misura del 6%), CP_1
oltre interessi legali da luglio 2023 fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite sono compensate nella misura del 50% in ragione del parziale e limitato accoglimento della domanda;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura già ridotta ed indicata nel dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2
P . Q . M .
[...]
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso condanna l' a pagare alla parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico nella misura complessiva del 8%
(detratto quanto già eventualmente ricevuto con la liquidazione effettuata dall' CP_1
con riconoscimento del danno biologico nella misura del 6%), oltre interessi legali dal luglio 2023 fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento del 50% delle spese di giudizio nei confronti del CP_1
ricorrente che liquida in complessivi € 750,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- compensa per il resto le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Aversa, 14.7.2025
IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
5 6