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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Maria Giovanna
Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3057 del RGAC dell'anno 2013 vertente tra
C.F. in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
Sig. C.F. Parte_2 Parte_3
, , C.F. , C.F._1 Parte_2 C.F._2
C.F. e , C.F. Parte_4 C.F._3 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Chiara Ghidotti e Domenico Morgeo, C.F._4 elettivamente domiciliati in Lamezia Terme presso lo studio dell'Avv. Giovanna Gallo, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- attori opponenti- contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Battaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, alla Via Lidonnici, 12 giusta procura a margine del decreto ingiuntivo opposto
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato la in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e i fideiussori della società, Sig.ri
[...]
, , , e Parte_3 Parte_2 Parte_2 Parte_4 CP_2
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
[...]
RGAC n. 3057/2013 - Pagina 1 di 8 402/13 con cui il Tribunale di Catanzaro, su ricorso del , gli Controparte_1 ingiungeva il pagamento, immediato ed in solido tra loro, dell'importo di Euro 31.990,23, oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo passivo risultante dal rapporto di conto corrente n.
04/00/0005095 stipulato in data 29.06.2005.
Gli opponenti, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Catanzaro a favore del Tribunale di Lamezia Terme, giudice competente quale foro della convenuta persona giuridica essendo sorta l'obbligazione ovvero sottoscritto il contratto di apertura di conto corrente presso la filiale della banca di Lamezia Terme e dovendo essere la stessa eseguita sempre presso la sede della filiale ove il rapporto bancario è sorto, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito lamentavano la mancanza di prova del credito vantato dalla banca e deducevano che, in base ad una propria consulenza econometrica, era emerso, nel corso del rapporto bancario, il superamento del tasso soglia ed altre contrarietà a norme imperative.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il contestando e Controparte_1
respingendo il contenuto dell'atto di citazione in opposizione avversario e, in primo luogo, deducendo l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, in quanto, in relazione al luogo in cui l'obbligazione di pagamento deve essere adempiuta, la filiale della banca non assume autonomia, rilevando invece la sede legale della banca, come, peraltro, espressamente convenuto in contratto dalle parti. Inoltre, parte opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione con riferimento alla doglianza di carenza di prova del credito azionato a titolo di saldo debitorio, risultando le generiche questioni sollevate dal correntista sprovviste di adeguata prova. Pertanto, preliminarmente, domandava il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, in ogni caso, chiedeva che parte opponente fosse condannata a corrispondere alla banca, per il rapporto, titolo e causale di cui in atti, la somma complessiva di euro 31.990,23, oltre interessi di mora al tasso del 8,971% dal 29.11.2012 al saldo;
con vittoria di spese di lite, anche della fase monitoria.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti nonché per il tramite della sollecitata C.T.U. contabile.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RGAC n. 3057/2013 - Pagina 2 di 8 2. In primo luogo ed in via pregiudiziale si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Lamezia Terme sollevata dagli opponenti non può trovare accoglimento stante la sua infondatezza.
Pacifico è l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona giuridica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti in materia di obbligazioni, di cui all'art. 20 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24277 del 22.11.2007 e Cass. 25891/2010), anche compiutamente con riguardo a tutti i criteri indicati dall'art. 19 c.p.c.; si ricorda sul punto che "in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riferimento ad una persona giuridica, la mancata contestazione nella primа difesa utile dunque, nel caso di specie, in atto di citazione in opposizione
- del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (ovvero dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito" (cfr. Cass, n, 26094 del 11.12.2014, Cass. 5725 del 7.03.2013).
Nel caso di specie, si deve osservare come parte opponente in atto di citazione in opposizione ha contestato il foro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 19 c.p.c. con riferimento alla sede della società sita in Lamezia Terme e il foro in cui doveva eseguirsi l'obbligazione e dove la stessa è sorta ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
Ciò doverosamente premesso e per completezza espositiva, si rileva che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, facendo applicazione del foro facoltativo delle obbligazioni contrattuali ovvero il luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro determinata ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. coincide con il "domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza".
A tal proposito, si precisa che, come noto, "le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini
l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale,
i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art.
38, comта 4, с.р.c." (cfr. Cass. n. 7722 del 20.03.2019 successivo conforme a Cass. S. U. n. 17989 del 13.09.2016).
RGAC n. 3057/2013 - Pagina 3 di 8 Nel caso di specie, in atti vi è la prova che il creditore ha la Controparte_1
propria sede legale centrale e legale a CR (che ricade nella competenza territoriale del
Tribunale di Catanzaro), circostanza pacifica tra le parti ed emergente dagli atti del presente giudizio, e che il credito pecuniario vantato dalla banca appare liquido e determinato in relazione al titolo contrattuale fatto valere ovvero al conto corrente n. 04/00/0005095 stipulato in data
29.05.2005 e contratti di apertura di credito del 29.06.2005 e del 10.06.2010.
Per quanto di specifico interesse ai fini della presente controversia e non potendosi condividere le deduzioni di parte opponente in ordine alla sede della filiale della banca in cui è stato fisicamente concluso il contratto di conto corrente, ci si limita a richiamare l'orientamento giurisprudenziale in base al quale "in tema di competenza per territorio, ai fini dell'individuazione del luogo nel quale
l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2205 cod. civ., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art.
1182 cod. civ., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali (nella specie, sede provinciale o distaccata di banca)" (cfr. Cass, n. 19473 del
09.11.2012).
Inoltre, tale previsione trova conferma nella clausola contrattuale contenuta nelle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente accettate in data 28.04.2005 dalla società opponente che, all'art. 5, recita: "Foro competente – per qualunque controversia è competente l'autorità giudiziaria di Catanzaro” nonché nell'art 16 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-
Cliente, accettate e sottoscritte in data 25.02.2010, con cui le parti convenzionalmente stabilirono che “Per qualunque controversia è competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca, salvo l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore” .
Tutto ciò premesso, stante la liquidità è l'esigibilità dell'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio e il luogo in cui si trova la sede legale della società creditrice alla scadenza dell'obbligazione, deve in ogni caso ribadirsi la competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro.
3. Passando al merito, occorre precisare che, anche nell'ambito del contenzioso bancario, la ripartizione dell'onere probatorio segue la regola generale e, pertanto, è sempre doveroso tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria, in quanto è evidente che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga presa dalla banca o dal cessionario del credito, oppure dal cliente,
l'onere della prova sarà inevitabilmente destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti.
RGAC n. 3057/2013 - Pagina 4 di 8 Nei giudizi promossi dalla banca che si afferma creditrice nei confronti del proprio cliente, la giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai sufficientemente consolidata con riferimento agli oneri probatori gravanti sulla banca/cessionario del credito, prima, in sede monitoria e, poi, nel successivo ed eventuale giudizio contenzioso di opposizione.
Se, infatti, l'art. 50 T.U.B. (d.lgs, n. 385 del 1.09.1993) prevede a favore di tutti gli istituti di credito un particolare privilegio probatorio per cui, accanto al titolo negoziale, è sufficiente la produzione de "l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido", ciò non vale nella successiva fase di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. ex multis Cass. n. 7020 del 12.03.2019 e
Cass. n. 32792 del 9.11.2021).
Infatti, una volta proposta dal correntista o dal garante comunque coobbligato, l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la banca o il cessionario del credito, attrice in senso sostanziale, a fronte di specifiche e puntuali contestazioni di nullità delle clausole negoziali da parte dell'opponente, è proprio quest'ultima a dover provare rigorosamente il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio la fonte negoziale del proprio diritto di credito ovvero il contratto di apertura del rapporto bancario, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), gravando in ogni caso sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Fatte queste premesse si osserva che la ha dato piena prova del suo credito con la CP_3
documentazione prodotta nella fase monitoria, integrata, in corso di causa, con il deposito delle stampe di tutti gli estratti conto, dalla nascita del rapporto al passaggio in sofferenza della partita.
Detto ciò, in via assorbente e di ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), si rileva l'assoluta genericità e, in ogni caso, l'infondatezza delle doglianze formulate dagli opponenti, carenti in parte sotto il profilo dell'allegazione specifica dei fatti posti a proprio fondamento ed in parte sotto il profilo probatorio in senso stretto, in quanto la ricostruzione di parte opponente e la consulenza di parte non appaiono condivisibili alla luce degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Come noto, il primo atto fondamentale in materia di anatocismo bancario è stato l'entrata in vigore della novella dell'art. 120 T.U.B, intervenuta con d. lgls. n. 342/1999 e della conseguente delibera
CICR di attuazione. Tale disciplina ha comportato la previsione obbligatoria, nel testo contrattuale, della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, che nel contratto di conto corrente deve, dunque, essere la stessa sia per gli interessi debitori che per quelli creditori. A far data dal
1.7.2000, nei contratti conformi alle previsioni di legge, la clausola anatocistica deve, quindi,
RGAC n. 3057/2013 - Pagina 5 di 8 ritenersi valida. Dunque, nel periodo successivo al 2000 (e sino al 2014) non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità – come noto, la delibera CICR 9 febbraio 2000 richiamata dall'art. 120 TUB, riformato dal d. lgs 342/1999, ammette la produzione degli interessi sugli interessi purché, nell'ambito dei contratti di conto corrente, venga assicurata l'eguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Nel caso di specie le doglianze di parte opponente in termini di illegittima capitalizzazione degli interessi in violazione della normativa in materia di anatocismo bancario, nonché di usurarietà dei tassi di interessi sollevate in opposizione risultano smentite dalla documentazione bancaria in atti.
Parte opponente, non assolvendo al proprio onere probatorio, ha genericamente dedotto l'intervenuto superamento del tasso soglia usura, non facendo corretta applicazione di condivisibili orientamenti giurisprudenziali, che richiedono l'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia con valore vincolante e non altre formule di calcolo per la ricostruzione del TEG e la verifica relativa all'usurarietà dei tassi, in relazione alla disciplina di cui alla 1. n. 108 del 7.03.1996.
In merito alla verifica dell'eventuale sforamento della soglia di usura, infatti, il metodo utilizzato dalla Banca d'Italia è il criterio più omogeneo applicato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità (tra le più recenti Corte di Appello di Bologna n. 1247/21), avallato da ultimo anche dalle Sezioni Unite (Cass. SSUU n. 19597/2020) al contrario della formula di matematica finanziaria da altri utilizzata per la verifica del rispetto della legge n. 108/96, che è assolutamente disomogenea.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dott. , con motivazione ampia ed Persona_1
immune da vizi logici, sulla scorta di un analitico esame della documentazione agli atti, ha concluso che vi è corrispondenza dei tassi di interesse applicati dalla con quelli contrattuali, CP_3
che vi era una pattuizione scritta tra le parti con la regolamentazione di tutte le condizioni ed infine che non sono stati applicati tassi usurai nel rapporto di credito. In particolare, il nominato CTU, sulla base della documentazione bancaria che ha ritenuto completa, ha concluso, in merito all'accertamento del superamento del tasso soglia, che la banca opposta abbia operato legittimamente e che nessun interesse compensativo, né tantomeno moratorio, è stato applicato oltre la soglia fissata dalla legge al di là della quale gli interessi sono considerati usurai ai sensi dell'art. 2, co. 4 della l. 108/1996.
Passando all'esame della commissione massimo scoperto o commissione omniacomprensiva, si impongono alcune osservazioni, premettendo che i contratti per cui è causa sono anteriori alla entrata in vigore del D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009, di disciplina dell'istituto.
RGAC n. 3057/2013 - Pagina 6 di 8 La commissione massimo scoperto, dal punto di vista della funzione economico sociale, ovvero sotto il profilo causale è un costo, addebitato dalla banca al cliente, per il servizio di “messa a disposizione” di una somma di danaro.
Perché la commissione possa trovare adeguata giustificazione causale, quale voce di costo del credito autonoma rispetto agli interessi passivi, la stessa deve avere una base di calcolo diversa rispetto ai primi, che si calcolano proprio sull'utilizzo di somme messe a disposizione dalla banca.
Tale funzione non ricorre, ad esempio, laddove la commissione sia calcolata sul picco massimo dell'accordato, in quanto, in tale caso, essa verrebbe a sovrapporsi, quale costo aggiuntivo privo di giustificazione causale, agli interessi passivi (sul tema ex plurimis cfr. Trib. Monza Sez. I
n.102/2016 che si condivide). Inoltre, essa deve essere convenuta in modo specifico, non essendo sufficiente la sua mera “ espressione in termini percentuali”, ma essendo, invece, necessario che ne sia determinata la concreta base di calcolo, il periodo di calcolo, la periodicità, la soglia temporale minima oltre cui essa è applicabile, in sostanza occorre che le parti abbiano compiutamente determinato le modalità concrete della sua applicazione, pena la nullità della pattuizione per indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto (sul tema la recente Cass.
19825/2022).
Nel caso de quo il CTU ha accertato che la commissione di massimo scoperto è stata applicata con periodicità trimestrale e sul picco massimo di scoperto (punta) verificatosi in ogni trimestre e che
“l'importo complessivamente addebitato dalla a titolo di C.M.S., è stato di €. 215,06… il CP_3 saldo del c/c è stato, anche per lunghi periodi, a credito del correntista (saldo positivo)”; dunque, ha proceduto al doppio ricalcolo del saldo debitorio (in capo alla parte opponente) alla data del
28.11.2012 secondo i seguenti criteri:
1. ricalcolo del saldo finale con la C.M.S calcolata con le percentuali di cui al contratto di apertura di credito del 29.06.2005 quantificandolo in Euro
31.841,51; 2. ricalcolo del saldo finale con la C.M.S. calcolata su base annuale quantificandolo in
Euro 31.753,87. Ritiene questo Giudicante di dover preferire il ricalcolo meno oneroso per il correntista, con la C.M.S. calcolata su base annuale. Conclusivamente, il credito in capo all'opposta va rideterminato in €. 31.753,87.
Al pagamento di tale somma va pertanto condanna la parte opponente, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo.
In sintesi, l'opposizione appare parzialmente fondata nella parte in cui è stata illegittimamente addebitata la predetta commissione di massimo scoperto.
Ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto recante una somma superiore da riconoscere per effetto della decurtazione della somma accertata dal CTU.
RGAC n. 3057/2013 - Pagina 7 di 8 4. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al D.M. 55/14 in ragione delle effettive responsabilità delle parti nella causazione della lite (scaglione applicato da euro 26.001,00 ed euro 52.000,00); tenuto conto della parziale fondatezza dell'opposizione se ne dispone la riduzione di 1/3.
Le spese di ctu, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni debbono essere suddivise tra le parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta per le causali di cui in parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 402/2013 e, per l'effetto
2) condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, del minor importo di €. 31.753,87, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite, già decurtate di un terzo, che si liquidano in euro 5.100,00, oltre rimborso spese forfettario,
Iva e Cpa come per legge, oltre accessori;
3) pone il pagamento delle spese di CTU, per come liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti in egual misura.
Così deciso in Catanzaro, lì 18.08.2024
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 3057/2013 - Pagina 8 di 8