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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/10/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LA VI AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
EN Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 899/2023 R.G., promossa da
[...]
Parte_1
(cf: ;
[...] P.IVA_1 [...]
[...]
Controparte_1
(cf: ; rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...] P.IVA_2
dello Stato di Catania, presso i cui uffici sono domiciliati;
appellante contro
(cf: ); Controparte_2 CodiceFiscale_1
appellato contumace
All'udienza collegiale del 3.10.2025, all'esito della discussione orale, la causa è decisa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 437 e 429 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In fatto e diritto
1.) Con sentenza n. 5/2023, pubblicata il 9.1.2023, il Tribunale di Caltagirone, pronunciando nei confronti del Controparte_3
-
[...] Controparte_1
- (di seguito:
[...] Controparte_1 [...]
), ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_3 Controparte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 37/2020 del 29.12.2020, con la quale il dirigente dell'Ufficio unico irrogazione sanzioni del
[...]
Parte_1
(di seguito: ) gli aveva intimato il
[...] Parte_1
pagamento della somma di €. 6.349,02 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, in relazione alla contestata indebita percezione, nell'anno 2010, di aiuti comunitari a titolo di “indennità compensativa per svantaggi naturali a favore degli agricoltori nelle zone montane”. Nulla sulle spese di lite.
Ha esposto il giudice che, tra la notifica al trasgressore del verbale di contestazione di illecito, eseguita il 27.11.2015, e la notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione, eseguita l'8.1.2021, era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689/1981.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello il e Controparte_3
l , con ricorso depositato il 6.7.2023 e Parte_1
ritualmente notificato il 3.8.2023 all'appellato, il quale tuttavia non si è costituito in giudizio.
2.) Col gravame in esame le amministrazioni appellanti propongono tre distinti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione lamentano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2909 c.c., avendo pronunciato nei confronti di soggetto, il
, che non è mai stato parte del giudizio o del procedimento, Controparte_3
anziché nei confronti dell' , che ha emesso l'opposta ordinanza Parte_1
ingiunzione. Con un secondo motivo assumono che ha errato il giudice nel ritenere perfezionata la notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione in data 8.1.2021, anziché, correttamente, il 29.12.2020, data di consegna del plico da notificare al messo comunale di Vizzini. Deducono che, per come affermato dalle SU n. n. 12332 del
2017, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, affermato da C. Cost. n. 477 del 2002 si estende anche alla notificazione delle sanzioni amministrative.
Con il terzo motivo, lamentano che ha errato il decidente nel ritenere prescritta la pretesa sanzionatoria, non avendo tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020
(97 giorni), disposta dall'art. 103, comma 6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, per i provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale.
3.) In ordine al primo motivo, deve darsi atto che, effettivamente, la gravata sentenza è stata resa nei confronti di amministrazione - il Controparte_3
- che non è stata né parte del procedimento irrogativo della sanzione (emessa dal dirigente dell' dell'Assessorato regionale siciliano Parte_1
dell'agricoltura), né parte del giudizio di primo grado (lo stesso Controparte_4
che ha emesso la sanzione). L'errore del tribunale, peraltro, ha riguardato
[...]
non la sola intestazione della sentenza, ma anche l'esposizione dei fatti.
Afferma, in proposito, la Suprema Corte che “L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101
c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce”
(Cass. n. 19437 del 18.7.2019; nello stesso senso Cass. n. 14106 del 2023). Orbene, poiché l'errore della sentenza, in ordine al soggetto cui si riferisce, non emerge in alcun modo dalla lettura del provvedimento - ma solo dall'esame degli atti processuali - ne discende la dedotta nullità della decisione.
Poiché, tuttavia, non ricorre qui alcuna violazione del contraddittorio - perché parte del giudizio di primo grado è stata l'amministrazione legittimata a resistere - e dunque non sussiste la necessità di rimessione delle parti al primo giudice, non rientrando l'ipotesi in esame tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., occorre comunque decidere la causa nel merito.
4.) È prioritario l'esame del terzo motivo, avendo esso rilievo potenzialmente dirimente.
Esso è infondato.
Come pur evidenziato dalla difesa erariale la sospensione dei termini di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, disposta dall'art. 103, comma 6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge
24 aprile 2020, n. 27, non ha carattere generalizzato, ma concerne esclusivamente i
“provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale”.
Pur dovendosi dare atto della estrema genericità della locuzione utilizzata dalla disposizione in commento, ad avviso del collegio non è possibile estendere la nozione di “provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale” all'ingiunzione in esame, siccome emessa per il recupero di aiuti comunitari in materia di agricoltura indebitamente percepiti.
La “materia del lavoro e della legislazione sociale” va, piuttosto, ragionevolmente riferita a quelle disposizioni legislative che disciplinano e proteggono i lavoratori in ambito lavorativo e sociale, coprendo la disciplina lavoristica propriamente detta
(ossia le norme che regolano le assunzioni, e le relative denunce alle autorità competenti, nonché le condizioni d'impiego, come orario di lavoro, ferie, retribuzione), ma anche la previdenza sociale (versamenti contributivi), nonché la salute e sicurezza sul lavoro (norme volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e a garantire un ambiente di lavoro sicuro). Ai detti ambiti non può viceversa essere ricondotto il provvedimento ingiuntivo qui in esame, con conseguente inapplicabilità della sospensione dei termini invocata.
Stante l'infondatezza del terzo motivo di impugnazione, resta assorbito l'esame del secondo motivo, posto che, anche ove si considerasse l'opposta ordinanza ingiunzione legittimamente notificata in data 29.12.2020, come in assunto, l'opposta pretesa sarebbe, in ogni caso, prescritta, essendo a tale data già maturato il termine quinquennale, decorrente - per come affermato dal tribunale calatino e qui non contestato - dal 27.11.2015.
La pretesa sanzionatoria va, pertanto, ritenuta estinta per prescrizione, con conseguente annullamento dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Nulla per le spese del doppio grado, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara la nullità della sentenza appellata;
annulla l'opposta ordinanza ingiunzione n. 37/2020 del 29.12.2020, emessa dal dirigente dell'Ufficio unico irrogazione sanzioni del Dipartimento regionale agricoltura dell'Assessorato dell'agricoltura Parte_1
, per intervenuta prescrizione della pretesa
[...] Parte_1
sanzionatoria; nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
EN Rao LA VI AM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LA VI AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
EN Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 899/2023 R.G., promossa da
[...]
Parte_1
(cf: ;
[...] P.IVA_1 [...]
[...]
Controparte_1
(cf: ; rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...] P.IVA_2
dello Stato di Catania, presso i cui uffici sono domiciliati;
appellante contro
(cf: ); Controparte_2 CodiceFiscale_1
appellato contumace
All'udienza collegiale del 3.10.2025, all'esito della discussione orale, la causa è decisa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 437 e 429 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In fatto e diritto
1.) Con sentenza n. 5/2023, pubblicata il 9.1.2023, il Tribunale di Caltagirone, pronunciando nei confronti del Controparte_3
-
[...] Controparte_1
- (di seguito:
[...] Controparte_1 [...]
), ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_3 Controparte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 37/2020 del 29.12.2020, con la quale il dirigente dell'Ufficio unico irrogazione sanzioni del
[...]
Parte_1
(di seguito: ) gli aveva intimato il
[...] Parte_1
pagamento della somma di €. 6.349,02 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, in relazione alla contestata indebita percezione, nell'anno 2010, di aiuti comunitari a titolo di “indennità compensativa per svantaggi naturali a favore degli agricoltori nelle zone montane”. Nulla sulle spese di lite.
Ha esposto il giudice che, tra la notifica al trasgressore del verbale di contestazione di illecito, eseguita il 27.11.2015, e la notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione, eseguita l'8.1.2021, era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689/1981.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello il e Controparte_3
l , con ricorso depositato il 6.7.2023 e Parte_1
ritualmente notificato il 3.8.2023 all'appellato, il quale tuttavia non si è costituito in giudizio.
2.) Col gravame in esame le amministrazioni appellanti propongono tre distinti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione lamentano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2909 c.c., avendo pronunciato nei confronti di soggetto, il
, che non è mai stato parte del giudizio o del procedimento, Controparte_3
anziché nei confronti dell' , che ha emesso l'opposta ordinanza Parte_1
ingiunzione. Con un secondo motivo assumono che ha errato il giudice nel ritenere perfezionata la notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione in data 8.1.2021, anziché, correttamente, il 29.12.2020, data di consegna del plico da notificare al messo comunale di Vizzini. Deducono che, per come affermato dalle SU n. n. 12332 del
2017, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, affermato da C. Cost. n. 477 del 2002 si estende anche alla notificazione delle sanzioni amministrative.
Con il terzo motivo, lamentano che ha errato il decidente nel ritenere prescritta la pretesa sanzionatoria, non avendo tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020
(97 giorni), disposta dall'art. 103, comma 6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, per i provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale.
3.) In ordine al primo motivo, deve darsi atto che, effettivamente, la gravata sentenza è stata resa nei confronti di amministrazione - il Controparte_3
- che non è stata né parte del procedimento irrogativo della sanzione (emessa dal dirigente dell' dell'Assessorato regionale siciliano Parte_1
dell'agricoltura), né parte del giudizio di primo grado (lo stesso Controparte_4
che ha emesso la sanzione). L'errore del tribunale, peraltro, ha riguardato
[...]
non la sola intestazione della sentenza, ma anche l'esposizione dei fatti.
Afferma, in proposito, la Suprema Corte che “L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101
c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce”
(Cass. n. 19437 del 18.7.2019; nello stesso senso Cass. n. 14106 del 2023). Orbene, poiché l'errore della sentenza, in ordine al soggetto cui si riferisce, non emerge in alcun modo dalla lettura del provvedimento - ma solo dall'esame degli atti processuali - ne discende la dedotta nullità della decisione.
Poiché, tuttavia, non ricorre qui alcuna violazione del contraddittorio - perché parte del giudizio di primo grado è stata l'amministrazione legittimata a resistere - e dunque non sussiste la necessità di rimessione delle parti al primo giudice, non rientrando l'ipotesi in esame tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., occorre comunque decidere la causa nel merito.
4.) È prioritario l'esame del terzo motivo, avendo esso rilievo potenzialmente dirimente.
Esso è infondato.
Come pur evidenziato dalla difesa erariale la sospensione dei termini di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, disposta dall'art. 103, comma 6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge
24 aprile 2020, n. 27, non ha carattere generalizzato, ma concerne esclusivamente i
“provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale”.
Pur dovendosi dare atto della estrema genericità della locuzione utilizzata dalla disposizione in commento, ad avviso del collegio non è possibile estendere la nozione di “provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale” all'ingiunzione in esame, siccome emessa per il recupero di aiuti comunitari in materia di agricoltura indebitamente percepiti.
La “materia del lavoro e della legislazione sociale” va, piuttosto, ragionevolmente riferita a quelle disposizioni legislative che disciplinano e proteggono i lavoratori in ambito lavorativo e sociale, coprendo la disciplina lavoristica propriamente detta
(ossia le norme che regolano le assunzioni, e le relative denunce alle autorità competenti, nonché le condizioni d'impiego, come orario di lavoro, ferie, retribuzione), ma anche la previdenza sociale (versamenti contributivi), nonché la salute e sicurezza sul lavoro (norme volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e a garantire un ambiente di lavoro sicuro). Ai detti ambiti non può viceversa essere ricondotto il provvedimento ingiuntivo qui in esame, con conseguente inapplicabilità della sospensione dei termini invocata.
Stante l'infondatezza del terzo motivo di impugnazione, resta assorbito l'esame del secondo motivo, posto che, anche ove si considerasse l'opposta ordinanza ingiunzione legittimamente notificata in data 29.12.2020, come in assunto, l'opposta pretesa sarebbe, in ogni caso, prescritta, essendo a tale data già maturato il termine quinquennale, decorrente - per come affermato dal tribunale calatino e qui non contestato - dal 27.11.2015.
La pretesa sanzionatoria va, pertanto, ritenuta estinta per prescrizione, con conseguente annullamento dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Nulla per le spese del doppio grado, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara la nullità della sentenza appellata;
annulla l'opposta ordinanza ingiunzione n. 37/2020 del 29.12.2020, emessa dal dirigente dell'Ufficio unico irrogazione sanzioni del Dipartimento regionale agricoltura dell'Assessorato dell'agricoltura Parte_1
, per intervenuta prescrizione della pretesa
[...] Parte_1
sanzionatoria; nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
EN Rao LA VI AM