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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/11/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°955/2022 R.G. TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.Sigmar Frattarelli, come da procura in atti;
CONTRO
, titolare dell'omonima ditta con sede in Montesilvano (PE), CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv.Claudia Di Bonaventura, come da procura in atti ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha svolto, nel Parte_1 corso dei due rapporti di lavoro alle dipendenze della convenuta, svoltisi dal 19.02.2021 al 31.03.2021 e dal 14.07.2021 al 31.12.2021, mansioni superiori di cuoco corrispondenti al 5° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore dei pubblici esercizi, ristorazione commerciale e turismo dell'8 febbraio 2018;
• condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della complessiva somma di €.19.286,69 a titolo di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori e di compenso per lavoro straordinario, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
• condanna alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.700,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P..
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“- accertare e dichiarare che il ricorrente avendo svolto le mansioni e osservato
l'orario di lavoro indicati in narrativa ha maturato un credito retributivo complessivo pari a € 19.286,69 nei confronti del sig. ; CP_1
- per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 19.286,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla ricostituzione della sua posizione contributiva e previdenziale;
- in via subordinata, condannare il sig. al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 18.166,99, o della diversa di somma che risulterà di giustizia anche a seguito di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla ricostituzione della sua posizione contributiva e previdenziale […]”.
Per il resistente:
“Rigettare il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 28.05.2012 Pt_1 in epigrafe generalizzato/a, si rivolgeva al Tribunale di Teramo, in funzione
[...] di giudice del lavoro, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale del sig. dapprima dal 19.02.2021 al 31.03.2021 e CP_1 poi dal 14.07.2021 al 31.12.2021.
Per quanto concerne il luogo di lavoro, ha precisato di aver lavorato con mansioni di cuoco presso il Ristorante Osteria del Mare sito in Alba Adriatica (TE) alla Via Duca
D'Aosta, fatta eccezione per il mese di dicembre 2021 in cui aveva lavorato presso il
Ristorante Boracay sito in Alba Adriatica (TE) - Lungomare Marconi.
Ha aggiunto che formalmente nel corso dei succitati periodi di lavoro il ricorrente era stato sempre inquadrato al 5° livello del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi con mansioni contrattuali di cameriere e con orario di lavoro part-time dapprima per 18 ore settimanali e poi per 24 ore settimanali. Tuttavia, avendo sempre svolto mansioni di cuoco, avrebbe dovuto essere inquadrato al 4° livello del CCNL Turismo - Pubblici
Esercizi.
Inoltre, pur essendo stato assunto per svolgere un orario di lavoro part-time, il ricorrente aveva sempre osservato un orario di lavoro di 12 ore giornaliere dal martedì alla domenica, lavorando sempre dalle 09.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 24.00,
2 di 11 dovendosi occupare sia del pranzo che della cena, fatta eccezione per la domenica in cui si occupava solo del pranzo.
In particolare, il ricorrente sin dalla mattina alle ore 9.00 doveva occuparsi di scaricare il pesce che arrivava dai fornitori, di pulire il pesce, di prepararlo per il pranzo e per la cena, dedicandosi in via esclusiva alla preparazione e alla cucina delle pietanze, nonché della organizzazione e predisposizione dei menu di giornata, oltre ad occuparsi anche della preparazione dei tavoli, dell'accoglienza dei clienti, di servire ai tavoli, della cassa, di sparecchiare e pulire il locale alla fine del pranzo e della cena.
Pertanto, il ricorrente aveva sempre svolto per ogni giornata lavorativa prestazioni di lavoro straordinario per almeno quattro ore.
Circa le somme percepite, il ricorrente ha dedotto che, durante i due rapporti di lavoro, aveva percepito in contanti soltanto la somma mensile di € 200,00 e che aveva fatto pertanto predisporre un conteggio delle spettanze retributive maturate a suo favore per il lavoro svolto sulla base del 4° livello e tenendo conto dell'orario di lavoro sopra specificato, che conduceva ai seguenti importi:
retribuzione maturata per lavoro ordinario € 13.086,41
lavoro straordinario € 7.800,28
Totale € 20.886,69, da ridursi di € 1.600,00, percepite in ragione di € 200,00 mensili.
Illustrati in punto di diritto i motivi a sostegno di tali domande, con riferimento alle previsioni del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, ha concluso con le richieste di cui in epigrafe.
La parte convenuta si è costituita in giudizio, per contestare la ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso, alla quale contrapponeva la seguente ricostruzione.
Il lavoratore non aveva mai svolto attività di cuoco: nella cucina del locale “Osteria del Mare” il sig. era il cuoco, la sig.ra era l'aiuto cuoco ed CP_2 CP_3 il sig. era il lavapiatti;
nella cucina del locale denominato “Boracay” - nel Persona_1 mese di dicembre del 2021, quando il ricorrente vi prestava attività di cameriere - il cuoco era la madre del ricorrente medesimo, sig.ra . Persona_2
Inoltre, presso l'Osteria del Mare il servizio in sala era svolto dal sig.
[...]
e dal sig. entrambi assunti come camerieri. Parte_2 Parte_1
Ometteva, poi, di dire il ricorrente che alla sua assunzione come cameriere si era pervenuti solo perché la madre del ricorrente, sig.ra , conosceva sin Persona_2
3 di 11 dal 2018 il padre del sig. , sig. , al quale aveva chiesto CP_1 CP_4 come favore, data la conoscenza, di aiutare in qualche modo il proprio figlio, cioè
l'odierno ricorrente.
Questi, infatti, era stato un ristoratore ma aveva chiuso il locale per un fallimento e aveva numerose pendenze debitorie a suo carico.
Per tale situazione e per il buon rapporto con la madre del Sig. il resistente Pt_1 aveva accettato di averlo come dipendente.
Dunque il ricorrente era stato assunto con la qualifica di cameriere svolgendo le mansioni proprie del cameriere e non quelle elencate in ricorso, visto che il ricorrente non poteva essere contemporaneamente cuoco, cameriere, factotum, cassiere e anche direttore di sala.
Poteva accadere qualche volta, come in tutti i piccoli locali di ristorazione, che il sig. avesse emesso uno scontrino alla cassa, accolto un fornitore, o aiutato Pt_1 nell'emergenza in cucina, anche solo preparando il piatto di portata quando vi era stata necessità di accelerare i tempi per servire al meglio i clienti.
Al ricorrente era ben noto – essendo stato il titolare di un ristorante poi fallito - che a volte occorre dare una mano agli altri dipendenti e che tra l'elenco delle attività che si svolgono in un ristorante quella meglio retribuita è proprio quella del cuoco.
Non poteva adesso il ricorrente pretendere di trasformare queste occasionali presenze in cucina (dettate dai giorni in cui fortunatamente ci sono più clienti) in mansioni superiori effettivamente svolte in via continuativa e con prevalenza qualitativa e quantitativa rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento.
Il sig. era stato assunto con la qualifica di cameriere e come tale era stato Pt_1 retribuito, lavorando per le ore previste dal suo stesso contratto.
Di certo non avrebbe potuti pretendere che gli venisse retribuito come lavoro straordinario il tempo trascorso ad intrattenere i clienti a fine pasto per compiacersi con loro dell'abitudine del ristoratore di offrire il cd. ammazzacaffé, l'intrattenimento dei clienti non costituendo un prolungamento dell'orario di lavoro.
Ometteva poi di dire il ricorrente che il sig. , odierno resistente, era CP_1 sempre presente nel locale ed oltre a provvedere al rilascio delle fatture e degli scontrini fiscali e ad accogliere i clienti, serviva anche ai tavoli e, quando era necessario, aiutava anche in cucina come fa ogni imprenditore che ha cura della propria attività.
4 di 11 Il resistente assumeva altresì posizione in ordine al pagamento in contanti della retribuzione, facendo notare che il ricorrente ammetteva di aver percepito in contanti la somma di € 200,00 mensile anziché circa € 800,00,come risultante dalle buste paga che la parte resistente produceva.
Nel caso di specie il resistente aveva effettivamente pagato, in contanti ed ogni domenica dopo il servizio del pranzo, la retribuzione indicata nelle buste paga e questo solo perché vi era un buon rapporto con la madre del resistente e aveva acconsentito alla richiesta (rectius supplica) del ricorrente di essere pagato con tale modalità per evitare ulteriori esecuzioni e/o pignoramenti per i suoi pregressi debiti.
Indicati così gli elementi di fatto da cui poter evincersi la ragione della mancata richiesta di quietanza al ricorrente in occasione dei pagamenti in contanti, il resistente eccepiva l'inverisimiglianza, inoltre, della tesi dell'attore di essere stato retribuito con la modesta somma di € 200,00 mensili, in considerazione della soddisfazione di lavorare alle dipendenze dell'attuale convenuto che il ricorrente stesso manifestava, postando sul web video e fotografie.
La parte convenuta eccepiva inoltre che era poco credibile che, nonostante la esigua retribuzione asseritamente percepita, il lavoratore avesse proseguito il rapporto di lavoro per ben sette mesi, ancor più se, come lo stesso sosteneva, avesse svolto effettivamente tutte quelle attività indicate nel ricorso introduttivo e per 12 ore al giorno.
Per correttezza, e a testimonianza della assoluta trasparenza e sincerità della posizione sostanziale e processuale del sig. , veniva precisato che solo CP_1 qualche volta era potuto accadere che il ricorrente lavoratore in alcune circostanze avesse dato una mano in cucina.
Alla luce della ricostruzione della vicenda in questione e della documentazione in atti, concludeva che nella fattispecie emergeva in modo assolutamente certo ed indubitabile l'assoluta non veridicità di quanto assunto dal lavoratore e, comunque, la CP_ legittimità e correttezza del comportamento della resistente in quanto ossequiosa di tutti i requisiti all'uopo richiesti dalla legge per l'ammissione della prova per testi della dazione di somme di danaro in contanti in pagamento delle prestazioni rese dall'attore e concludeva con le richieste riportate in epigrafe.
5 di 11 ***
Nessuna contestazione sussiste in ordine alla esistenza ed alla durata dei rapporti lavorativi dedotti in giudizio (cfr. C/2 storico del ricorrente, copia prospetti paga prodotti dalla stessa resistente e deposizioni testimoniali rese dalle persone che saranno in seguito nominate, sulla cui attendibilità non vi è ragionevole motivo di dubitare, nonché interrogatorio formale di , titolare della ditta convenuta) e sulla CP_1 applicabilità della contrattazione collettiva invocata (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore pubblici esercizi), la quale ha trovato applicazione nel periodo lavorativo dedotto in giudizio, come emerge dai prospetti paga prodotti in copia dalla parte resistente, in cui risulta l'inquadramento del lavoratore nel
5° livello retributivo, e quindi la implicita adesione alla classificazione dei lavoratori contenuta nell'accordo collettivo sopra richiamato.
Con specifico riferimento alla domanda avente ad oggetto la rivendicazione del superiore inquadramento contrattuale, con riguardo alle mansioni superiori che si assumono espletate, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia pienamente assolto all'onere probatorio su di lui ricadente.
Giova rammentare, in punto di diritto, quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 81 del 15 giugno 2015, ai sensi del quale: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..).
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato, inoltre, affermato che, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì
6 di 11 verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez.
Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Ora, a norma dell'art.54 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore pubblici esercizi sottoscritto l'08.02.2018, rientrano nel 4° livello
(inquadramento rivendicato dal ricorrente) “i lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa, anche preposti a gruppi di operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Tra le esemplificazioni indicate nella suddetta classificazione rientrano, tra le altre, quelle di cuoco capo partita e di cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che, indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina.
7 di 11 Si deve stabilire se il profilo professionale di cuoco di cucina non organizzata in partite si attagli alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente.
Ebbene, alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta, deve ritenersi che l'attore abbia pienamente assolto all'onere della prova su di lui gravante, in ordine alla dimostrazione dello svolgimento del dedotto rapporto di lavoro secondo modalità esecutive sussumibili nella indicata definizione, idonee quindi a condurre in punto di fatto al riconoscimento della rivendicata qualifica. Rileva infatti il giudicante che i testi che saranno indicati, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato che il ricorrente svolgeva mansioni proprie della qualifica rivendicata.
In linea generale, dall'istruttoria è infatti emerso che il ricorrente era addetto non solo a compiti di scelta e di scarico del pescato da cucinare giornalmente presso il ristorante Osteria del Mare, ma era addetto anche a prepararlo per il pranzo e per la cena, dedicandosi in via esclusiva alla preparazione e alla cucina delle pietanze, nonché all'organizzazione e predisposizione dei menu di giornata, oltre ad occuparsi anche della preparazione dei tavoli, dell'accoglienza dei clienti, di servire ai tavoli, della cassa, di sparecchiare e pulire il locale alla fine del pranzo e della cena (cfr. risposte affermative in ordine al cap.3 della prova articolata in ricorso, fornite dai testi Tes_1
e sentiti all'udienza del 14 giugno 2023, e sentito all'udienza del Tes_2 Tes_3
13 dicembre 2023), della cui attendibilità nessun motivo si ha di dubitare, avendo CP_ riferito circostanze apprese direttamente, nelle rispettive qualità di dipendente della resistente in periodo comprendente anche i rapporti di lavoro del ricorrente e di avventori dei due locali dove questi svolgeva la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente.
La circostanza dell'assunzione alle dipendente del resistente di una lavoratrice
( ) con la qualifica di aiuto cuoca e di altro lavoratore (il teste già citato, Controparte_6
) con la qualifica di cuoco (cfr. modelli UNILAV prodotti dal resistente), CP_2 infatti, è inidonea ad infirmare l'attendibilità di quanto riferito dal teste , di essere CP_2 stato collega di lavoro del ricorrente, che era il “leader” del locale presso il ristorante
“Osteria del Mare”, in quanto conosceva i clienti ed inoltre sceglieva i piatti in base al pesce che arrivava, prima di entrare in cucina.
Si tratta di attività che dimostrano come la prestazione svolta dal ricorrente sia stata caratterizzata da condizioni di spiccata autonomia operativa (scelta del pescato da cucinare e avvio delle conseguenti operazioni) – come richiesto dalla declaratoria del 4°
8 di 11 livello - e dalla loro idoneità ad assicurare il servizio di cucina – come richiesto dalla definizione del profilo professionale di cuoco indipendentemente dalla mancata suddivisione in partite (cioè in linee) della cucina -, stante la sua presenza giornaliera presso l'Osteria del Mare all'arrivo del pescato ed all'avvio delle operazioni di cucina.
La circostanza, poi, dell'aver il ricorrente prestato solo per alcuni giorni, nel dicembre
2021, attività lavorativa presso l'altro locale di proprietà del resistente, denominato
Boracay, implica che debba prescindersi dall'accertamento della prevalenza o meno in tale periodo della sua applicazione all'attività di cuoco rispetto a quella di cameriere.
Infatti, la prevalenza dell'impegno lavorativo del ricorrente nelle mansioni di cuoco che assicura il servizio di cucina è stata, in base ai risultati della prova testimoniale espletata, adeguatamente accertata come verificatasi in via continuativa nel primo dei due rapporti di lavoro per cui è causa (dal 19 febbraio 2021 al 31 marzo 2021) e, quanto al secondo (svoltosi dal 14 luglio 2021 al 31 dicembre 2021), è stata accertata come verificarsi nel maggior periodo di esso svoltosi presso il locale “Osteria del Mare”.
Pertanto, anche rispetto al secondo dei due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti, è integrato il requisito della prevalenza dello svolgimento delle mansioni “superiori” rispetto a quelle proprie del profilo professionale di inquadramento del lavoratore riconosciutogli dall'impresa.
Deve dunque concludersi che il ricorrente, in entrambi i periodi lavorativi dedotti in giudizio, ha svolto in modo continuativo ed in misura prevalente mansioni corrispondenti al 4° livello della classificazione del personale contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore dei pubblici esercizi sottoscritto l'08.02.2018.
Alla luce di tali considerazioni, deve pertanto ritenersi che il ricorrente ha fornito esauriente prova dei fatti costitutivi del credito affermato, mentre il convenuto non ha fornito prova dei fatti estintivi e/o impeditivi e/o modificativi allegati.
Infatti, in ordine all'eccepita corresponsione in favore del lavoratore di somme in contanti al termine di ciascuna giornata lavorativa, i testi sentiti a richiesta del datore di lavoro, peraltro chiamati a riferire in ordine a circostanza formulata in termini generici, si sono limitati a rispondere, laddove a conoscenza di essa, di aver assistito a dazioni di danaro in contanti, senza alcuna specificazione circa l'importo consegnato al lavoratore.
Accolta la domanda di superiore inquadramento, il resistente deve essere quindi condannato a corrispondere al ricorrente le differenze retributive rivendicate a tale
9 di 11 titolo, nella misura indicata in ricorso (non specificamente contestata nel quantum), in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art.36 Cost. Il conteggio depositato con il ricorso, invero, risulta redatto in conformità con la tariffa di cui al CCNL prodotto dal ricorrente per il livello d'inquadramento spettantegli (cfr. tabella a pag.282 del CCNL).
Quanto al capo della domanda relativo alla retribuzione per lavoro supplementare
e per lavoro straordinario che si assume prestato, la prova della prestazione di lavoro supplementare e straordinario deve essere rigorosa e riferita al prolungamento dell'orario di lavoro part time sino al raggiungimento dell'orario normale contrattuale a tempo pieno ed all'ulteriore prolungamento oltre tale misura, con specifica indicazione dell'orario di inizio e di effettiva cessazione dell'attività lavorativa giornaliera.
La durata normale dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno, prevista dal
CCNL pubblici esercizi, è pari n.40 ore (art.111), mentre nelle buste paga prodotte dalla resistente viene indicato che il ricorrente prestava servizio con orario part time al 45% nei mesi di febbraio e marzo 2021 ed al 60% nei mesi dal luglio al dicembre 2021.
Dalle deposizioni rese dal collega di lavoro del ricorrente risulta, CP_2 invece, che il ricorrente si recava al lavoro alle ore 9,00, dovendo occuparsi della scelta del pesce, vi si tratteneva sino alle ore 16,00, tornava alle ore 19,00 e si tratteneva sino alle ore 24,00, sebbene, per come precisato dal teste, lo stesso terminasse prima, mentre il ricorrente restava nel locale.
Il trattenimento del ricorrente nel locale almeno sino alle ore 24,00 è stato confermato anche dalla teste sentita a richiesta del resistente, che Testimone_4 ha riferito che in cucina lo lavorava come tutti gli altri addetti dalle ore 9,00 alle Pt_1 ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 0,00/1,00.
L'orario di cessazione del turno diurno alle 16,00, indicato dal teste , risulta CP_2 attendibile, in ogni caso, per aver questi riferito di aver osservato anch'egli tale orario e per aver indicato particolari che ne denotano la chiarezza del ricordo, quale la circostanza del trattenersi il ricorrente con gli avventori del locale oltre l'orario in cui il teste usciva dall'esercizio.
La circostanza che il ricorrente si trattenesse con gli avventori del locale anche in compagnia di conoscenti, quanto all'orario notturno, lascia impregiudicata la configurabilità di una prestazione di lavoro prolungata oltre l'orario normale contrattuale e (almeno) sino alle ore 24,00; infatti, sebbene la conoscenza del ricorrente fosse un motivo per cui gli avventori si recavano presso il locale, resta fermo che la sua
10 di 11 permanenza era funzionale alle esigenze connesse alla prestazione del lavoro sino a tale orario, in cui, per come rileva la stessa parte resistente, era uso consumare alcoolici.
In sintesi, dunque, è rimasta accertata la prestazione del lavoro da parte del ricorrente nell'osservanza di un orario di 12 ore giornaliere, per n.6 giorni alla settimana, salvo che la domenica, in cui l'orario era limitato a quello dalle 9,00 alle 16,00.
Sulla scorta di tali elementi, la domanda relativa al compenso per lavoro supplementare e straordinario va dunque accolta, nella misura richiesta in ricorso, non specificamente contestata nel quantum.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere accolto, con condanna del resistente a corrispondere al ricorrente le differenze retributive rivendicate, nella misura di € 19.286,69 (non specificamente contestata nel quantum), a titolo di differenze stipendiali per espletamento di mansioni superiori, di compenso per lavoro supplementare e straordinario, in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art.36 Cost..
Competono “ex lege” gli interessi ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma degli artt. 429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp. att.
Cod.Proc.Civ., a partire dal dì del dovuto sino alla data del soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°955/2022 R.G. TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.Sigmar Frattarelli, come da procura in atti;
CONTRO
, titolare dell'omonima ditta con sede in Montesilvano (PE), CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv.Claudia Di Bonaventura, come da procura in atti ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha svolto, nel Parte_1 corso dei due rapporti di lavoro alle dipendenze della convenuta, svoltisi dal 19.02.2021 al 31.03.2021 e dal 14.07.2021 al 31.12.2021, mansioni superiori di cuoco corrispondenti al 5° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore dei pubblici esercizi, ristorazione commerciale e turismo dell'8 febbraio 2018;
• condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della complessiva somma di €.19.286,69 a titolo di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori e di compenso per lavoro straordinario, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
• condanna alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.700,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P..
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“- accertare e dichiarare che il ricorrente avendo svolto le mansioni e osservato
l'orario di lavoro indicati in narrativa ha maturato un credito retributivo complessivo pari a € 19.286,69 nei confronti del sig. ; CP_1
- per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 19.286,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla ricostituzione della sua posizione contributiva e previdenziale;
- in via subordinata, condannare il sig. al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 18.166,99, o della diversa di somma che risulterà di giustizia anche a seguito di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla ricostituzione della sua posizione contributiva e previdenziale […]”.
Per il resistente:
“Rigettare il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 28.05.2012 Pt_1 in epigrafe generalizzato/a, si rivolgeva al Tribunale di Teramo, in funzione
[...] di giudice del lavoro, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale del sig. dapprima dal 19.02.2021 al 31.03.2021 e CP_1 poi dal 14.07.2021 al 31.12.2021.
Per quanto concerne il luogo di lavoro, ha precisato di aver lavorato con mansioni di cuoco presso il Ristorante Osteria del Mare sito in Alba Adriatica (TE) alla Via Duca
D'Aosta, fatta eccezione per il mese di dicembre 2021 in cui aveva lavorato presso il
Ristorante Boracay sito in Alba Adriatica (TE) - Lungomare Marconi.
Ha aggiunto che formalmente nel corso dei succitati periodi di lavoro il ricorrente era stato sempre inquadrato al 5° livello del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi con mansioni contrattuali di cameriere e con orario di lavoro part-time dapprima per 18 ore settimanali e poi per 24 ore settimanali. Tuttavia, avendo sempre svolto mansioni di cuoco, avrebbe dovuto essere inquadrato al 4° livello del CCNL Turismo - Pubblici
Esercizi.
Inoltre, pur essendo stato assunto per svolgere un orario di lavoro part-time, il ricorrente aveva sempre osservato un orario di lavoro di 12 ore giornaliere dal martedì alla domenica, lavorando sempre dalle 09.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 24.00,
2 di 11 dovendosi occupare sia del pranzo che della cena, fatta eccezione per la domenica in cui si occupava solo del pranzo.
In particolare, il ricorrente sin dalla mattina alle ore 9.00 doveva occuparsi di scaricare il pesce che arrivava dai fornitori, di pulire il pesce, di prepararlo per il pranzo e per la cena, dedicandosi in via esclusiva alla preparazione e alla cucina delle pietanze, nonché della organizzazione e predisposizione dei menu di giornata, oltre ad occuparsi anche della preparazione dei tavoli, dell'accoglienza dei clienti, di servire ai tavoli, della cassa, di sparecchiare e pulire il locale alla fine del pranzo e della cena.
Pertanto, il ricorrente aveva sempre svolto per ogni giornata lavorativa prestazioni di lavoro straordinario per almeno quattro ore.
Circa le somme percepite, il ricorrente ha dedotto che, durante i due rapporti di lavoro, aveva percepito in contanti soltanto la somma mensile di € 200,00 e che aveva fatto pertanto predisporre un conteggio delle spettanze retributive maturate a suo favore per il lavoro svolto sulla base del 4° livello e tenendo conto dell'orario di lavoro sopra specificato, che conduceva ai seguenti importi:
retribuzione maturata per lavoro ordinario € 13.086,41
lavoro straordinario € 7.800,28
Totale € 20.886,69, da ridursi di € 1.600,00, percepite in ragione di € 200,00 mensili.
Illustrati in punto di diritto i motivi a sostegno di tali domande, con riferimento alle previsioni del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, ha concluso con le richieste di cui in epigrafe.
La parte convenuta si è costituita in giudizio, per contestare la ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso, alla quale contrapponeva la seguente ricostruzione.
Il lavoratore non aveva mai svolto attività di cuoco: nella cucina del locale “Osteria del Mare” il sig. era il cuoco, la sig.ra era l'aiuto cuoco ed CP_2 CP_3 il sig. era il lavapiatti;
nella cucina del locale denominato “Boracay” - nel Persona_1 mese di dicembre del 2021, quando il ricorrente vi prestava attività di cameriere - il cuoco era la madre del ricorrente medesimo, sig.ra . Persona_2
Inoltre, presso l'Osteria del Mare il servizio in sala era svolto dal sig.
[...]
e dal sig. entrambi assunti come camerieri. Parte_2 Parte_1
Ometteva, poi, di dire il ricorrente che alla sua assunzione come cameriere si era pervenuti solo perché la madre del ricorrente, sig.ra , conosceva sin Persona_2
3 di 11 dal 2018 il padre del sig. , sig. , al quale aveva chiesto CP_1 CP_4 come favore, data la conoscenza, di aiutare in qualche modo il proprio figlio, cioè
l'odierno ricorrente.
Questi, infatti, era stato un ristoratore ma aveva chiuso il locale per un fallimento e aveva numerose pendenze debitorie a suo carico.
Per tale situazione e per il buon rapporto con la madre del Sig. il resistente Pt_1 aveva accettato di averlo come dipendente.
Dunque il ricorrente era stato assunto con la qualifica di cameriere svolgendo le mansioni proprie del cameriere e non quelle elencate in ricorso, visto che il ricorrente non poteva essere contemporaneamente cuoco, cameriere, factotum, cassiere e anche direttore di sala.
Poteva accadere qualche volta, come in tutti i piccoli locali di ristorazione, che il sig. avesse emesso uno scontrino alla cassa, accolto un fornitore, o aiutato Pt_1 nell'emergenza in cucina, anche solo preparando il piatto di portata quando vi era stata necessità di accelerare i tempi per servire al meglio i clienti.
Al ricorrente era ben noto – essendo stato il titolare di un ristorante poi fallito - che a volte occorre dare una mano agli altri dipendenti e che tra l'elenco delle attività che si svolgono in un ristorante quella meglio retribuita è proprio quella del cuoco.
Non poteva adesso il ricorrente pretendere di trasformare queste occasionali presenze in cucina (dettate dai giorni in cui fortunatamente ci sono più clienti) in mansioni superiori effettivamente svolte in via continuativa e con prevalenza qualitativa e quantitativa rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento.
Il sig. era stato assunto con la qualifica di cameriere e come tale era stato Pt_1 retribuito, lavorando per le ore previste dal suo stesso contratto.
Di certo non avrebbe potuti pretendere che gli venisse retribuito come lavoro straordinario il tempo trascorso ad intrattenere i clienti a fine pasto per compiacersi con loro dell'abitudine del ristoratore di offrire il cd. ammazzacaffé, l'intrattenimento dei clienti non costituendo un prolungamento dell'orario di lavoro.
Ometteva poi di dire il ricorrente che il sig. , odierno resistente, era CP_1 sempre presente nel locale ed oltre a provvedere al rilascio delle fatture e degli scontrini fiscali e ad accogliere i clienti, serviva anche ai tavoli e, quando era necessario, aiutava anche in cucina come fa ogni imprenditore che ha cura della propria attività.
4 di 11 Il resistente assumeva altresì posizione in ordine al pagamento in contanti della retribuzione, facendo notare che il ricorrente ammetteva di aver percepito in contanti la somma di € 200,00 mensile anziché circa € 800,00,come risultante dalle buste paga che la parte resistente produceva.
Nel caso di specie il resistente aveva effettivamente pagato, in contanti ed ogni domenica dopo il servizio del pranzo, la retribuzione indicata nelle buste paga e questo solo perché vi era un buon rapporto con la madre del resistente e aveva acconsentito alla richiesta (rectius supplica) del ricorrente di essere pagato con tale modalità per evitare ulteriori esecuzioni e/o pignoramenti per i suoi pregressi debiti.
Indicati così gli elementi di fatto da cui poter evincersi la ragione della mancata richiesta di quietanza al ricorrente in occasione dei pagamenti in contanti, il resistente eccepiva l'inverisimiglianza, inoltre, della tesi dell'attore di essere stato retribuito con la modesta somma di € 200,00 mensili, in considerazione della soddisfazione di lavorare alle dipendenze dell'attuale convenuto che il ricorrente stesso manifestava, postando sul web video e fotografie.
La parte convenuta eccepiva inoltre che era poco credibile che, nonostante la esigua retribuzione asseritamente percepita, il lavoratore avesse proseguito il rapporto di lavoro per ben sette mesi, ancor più se, come lo stesso sosteneva, avesse svolto effettivamente tutte quelle attività indicate nel ricorso introduttivo e per 12 ore al giorno.
Per correttezza, e a testimonianza della assoluta trasparenza e sincerità della posizione sostanziale e processuale del sig. , veniva precisato che solo CP_1 qualche volta era potuto accadere che il ricorrente lavoratore in alcune circostanze avesse dato una mano in cucina.
Alla luce della ricostruzione della vicenda in questione e della documentazione in atti, concludeva che nella fattispecie emergeva in modo assolutamente certo ed indubitabile l'assoluta non veridicità di quanto assunto dal lavoratore e, comunque, la CP_ legittimità e correttezza del comportamento della resistente in quanto ossequiosa di tutti i requisiti all'uopo richiesti dalla legge per l'ammissione della prova per testi della dazione di somme di danaro in contanti in pagamento delle prestazioni rese dall'attore e concludeva con le richieste riportate in epigrafe.
5 di 11 ***
Nessuna contestazione sussiste in ordine alla esistenza ed alla durata dei rapporti lavorativi dedotti in giudizio (cfr. C/2 storico del ricorrente, copia prospetti paga prodotti dalla stessa resistente e deposizioni testimoniali rese dalle persone che saranno in seguito nominate, sulla cui attendibilità non vi è ragionevole motivo di dubitare, nonché interrogatorio formale di , titolare della ditta convenuta) e sulla CP_1 applicabilità della contrattazione collettiva invocata (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore pubblici esercizi), la quale ha trovato applicazione nel periodo lavorativo dedotto in giudizio, come emerge dai prospetti paga prodotti in copia dalla parte resistente, in cui risulta l'inquadramento del lavoratore nel
5° livello retributivo, e quindi la implicita adesione alla classificazione dei lavoratori contenuta nell'accordo collettivo sopra richiamato.
Con specifico riferimento alla domanda avente ad oggetto la rivendicazione del superiore inquadramento contrattuale, con riguardo alle mansioni superiori che si assumono espletate, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia pienamente assolto all'onere probatorio su di lui ricadente.
Giova rammentare, in punto di diritto, quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 81 del 15 giugno 2015, ai sensi del quale: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..).
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato, inoltre, affermato che, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì
6 di 11 verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez.
Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Ora, a norma dell'art.54 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore pubblici esercizi sottoscritto l'08.02.2018, rientrano nel 4° livello
(inquadramento rivendicato dal ricorrente) “i lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa, anche preposti a gruppi di operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Tra le esemplificazioni indicate nella suddetta classificazione rientrano, tra le altre, quelle di cuoco capo partita e di cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che, indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina.
7 di 11 Si deve stabilire se il profilo professionale di cuoco di cucina non organizzata in partite si attagli alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente.
Ebbene, alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta, deve ritenersi che l'attore abbia pienamente assolto all'onere della prova su di lui gravante, in ordine alla dimostrazione dello svolgimento del dedotto rapporto di lavoro secondo modalità esecutive sussumibili nella indicata definizione, idonee quindi a condurre in punto di fatto al riconoscimento della rivendicata qualifica. Rileva infatti il giudicante che i testi che saranno indicati, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato che il ricorrente svolgeva mansioni proprie della qualifica rivendicata.
In linea generale, dall'istruttoria è infatti emerso che il ricorrente era addetto non solo a compiti di scelta e di scarico del pescato da cucinare giornalmente presso il ristorante Osteria del Mare, ma era addetto anche a prepararlo per il pranzo e per la cena, dedicandosi in via esclusiva alla preparazione e alla cucina delle pietanze, nonché all'organizzazione e predisposizione dei menu di giornata, oltre ad occuparsi anche della preparazione dei tavoli, dell'accoglienza dei clienti, di servire ai tavoli, della cassa, di sparecchiare e pulire il locale alla fine del pranzo e della cena (cfr. risposte affermative in ordine al cap.3 della prova articolata in ricorso, fornite dai testi Tes_1
e sentiti all'udienza del 14 giugno 2023, e sentito all'udienza del Tes_2 Tes_3
13 dicembre 2023), della cui attendibilità nessun motivo si ha di dubitare, avendo CP_ riferito circostanze apprese direttamente, nelle rispettive qualità di dipendente della resistente in periodo comprendente anche i rapporti di lavoro del ricorrente e di avventori dei due locali dove questi svolgeva la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente.
La circostanza dell'assunzione alle dipendente del resistente di una lavoratrice
( ) con la qualifica di aiuto cuoca e di altro lavoratore (il teste già citato, Controparte_6
) con la qualifica di cuoco (cfr. modelli UNILAV prodotti dal resistente), CP_2 infatti, è inidonea ad infirmare l'attendibilità di quanto riferito dal teste , di essere CP_2 stato collega di lavoro del ricorrente, che era il “leader” del locale presso il ristorante
“Osteria del Mare”, in quanto conosceva i clienti ed inoltre sceglieva i piatti in base al pesce che arrivava, prima di entrare in cucina.
Si tratta di attività che dimostrano come la prestazione svolta dal ricorrente sia stata caratterizzata da condizioni di spiccata autonomia operativa (scelta del pescato da cucinare e avvio delle conseguenti operazioni) – come richiesto dalla declaratoria del 4°
8 di 11 livello - e dalla loro idoneità ad assicurare il servizio di cucina – come richiesto dalla definizione del profilo professionale di cuoco indipendentemente dalla mancata suddivisione in partite (cioè in linee) della cucina -, stante la sua presenza giornaliera presso l'Osteria del Mare all'arrivo del pescato ed all'avvio delle operazioni di cucina.
La circostanza, poi, dell'aver il ricorrente prestato solo per alcuni giorni, nel dicembre
2021, attività lavorativa presso l'altro locale di proprietà del resistente, denominato
Boracay, implica che debba prescindersi dall'accertamento della prevalenza o meno in tale periodo della sua applicazione all'attività di cuoco rispetto a quella di cameriere.
Infatti, la prevalenza dell'impegno lavorativo del ricorrente nelle mansioni di cuoco che assicura il servizio di cucina è stata, in base ai risultati della prova testimoniale espletata, adeguatamente accertata come verificatasi in via continuativa nel primo dei due rapporti di lavoro per cui è causa (dal 19 febbraio 2021 al 31 marzo 2021) e, quanto al secondo (svoltosi dal 14 luglio 2021 al 31 dicembre 2021), è stata accertata come verificarsi nel maggior periodo di esso svoltosi presso il locale “Osteria del Mare”.
Pertanto, anche rispetto al secondo dei due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti, è integrato il requisito della prevalenza dello svolgimento delle mansioni “superiori” rispetto a quelle proprie del profilo professionale di inquadramento del lavoratore riconosciutogli dall'impresa.
Deve dunque concludersi che il ricorrente, in entrambi i periodi lavorativi dedotti in giudizio, ha svolto in modo continuativo ed in misura prevalente mansioni corrispondenti al 4° livello della classificazione del personale contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore dei pubblici esercizi sottoscritto l'08.02.2018.
Alla luce di tali considerazioni, deve pertanto ritenersi che il ricorrente ha fornito esauriente prova dei fatti costitutivi del credito affermato, mentre il convenuto non ha fornito prova dei fatti estintivi e/o impeditivi e/o modificativi allegati.
Infatti, in ordine all'eccepita corresponsione in favore del lavoratore di somme in contanti al termine di ciascuna giornata lavorativa, i testi sentiti a richiesta del datore di lavoro, peraltro chiamati a riferire in ordine a circostanza formulata in termini generici, si sono limitati a rispondere, laddove a conoscenza di essa, di aver assistito a dazioni di danaro in contanti, senza alcuna specificazione circa l'importo consegnato al lavoratore.
Accolta la domanda di superiore inquadramento, il resistente deve essere quindi condannato a corrispondere al ricorrente le differenze retributive rivendicate a tale
9 di 11 titolo, nella misura indicata in ricorso (non specificamente contestata nel quantum), in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art.36 Cost. Il conteggio depositato con il ricorso, invero, risulta redatto in conformità con la tariffa di cui al CCNL prodotto dal ricorrente per il livello d'inquadramento spettantegli (cfr. tabella a pag.282 del CCNL).
Quanto al capo della domanda relativo alla retribuzione per lavoro supplementare
e per lavoro straordinario che si assume prestato, la prova della prestazione di lavoro supplementare e straordinario deve essere rigorosa e riferita al prolungamento dell'orario di lavoro part time sino al raggiungimento dell'orario normale contrattuale a tempo pieno ed all'ulteriore prolungamento oltre tale misura, con specifica indicazione dell'orario di inizio e di effettiva cessazione dell'attività lavorativa giornaliera.
La durata normale dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno, prevista dal
CCNL pubblici esercizi, è pari n.40 ore (art.111), mentre nelle buste paga prodotte dalla resistente viene indicato che il ricorrente prestava servizio con orario part time al 45% nei mesi di febbraio e marzo 2021 ed al 60% nei mesi dal luglio al dicembre 2021.
Dalle deposizioni rese dal collega di lavoro del ricorrente risulta, CP_2 invece, che il ricorrente si recava al lavoro alle ore 9,00, dovendo occuparsi della scelta del pesce, vi si tratteneva sino alle ore 16,00, tornava alle ore 19,00 e si tratteneva sino alle ore 24,00, sebbene, per come precisato dal teste, lo stesso terminasse prima, mentre il ricorrente restava nel locale.
Il trattenimento del ricorrente nel locale almeno sino alle ore 24,00 è stato confermato anche dalla teste sentita a richiesta del resistente, che Testimone_4 ha riferito che in cucina lo lavorava come tutti gli altri addetti dalle ore 9,00 alle Pt_1 ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 0,00/1,00.
L'orario di cessazione del turno diurno alle 16,00, indicato dal teste , risulta CP_2 attendibile, in ogni caso, per aver questi riferito di aver osservato anch'egli tale orario e per aver indicato particolari che ne denotano la chiarezza del ricordo, quale la circostanza del trattenersi il ricorrente con gli avventori del locale oltre l'orario in cui il teste usciva dall'esercizio.
La circostanza che il ricorrente si trattenesse con gli avventori del locale anche in compagnia di conoscenti, quanto all'orario notturno, lascia impregiudicata la configurabilità di una prestazione di lavoro prolungata oltre l'orario normale contrattuale e (almeno) sino alle ore 24,00; infatti, sebbene la conoscenza del ricorrente fosse un motivo per cui gli avventori si recavano presso il locale, resta fermo che la sua
10 di 11 permanenza era funzionale alle esigenze connesse alla prestazione del lavoro sino a tale orario, in cui, per come rileva la stessa parte resistente, era uso consumare alcoolici.
In sintesi, dunque, è rimasta accertata la prestazione del lavoro da parte del ricorrente nell'osservanza di un orario di 12 ore giornaliere, per n.6 giorni alla settimana, salvo che la domenica, in cui l'orario era limitato a quello dalle 9,00 alle 16,00.
Sulla scorta di tali elementi, la domanda relativa al compenso per lavoro supplementare e straordinario va dunque accolta, nella misura richiesta in ricorso, non specificamente contestata nel quantum.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere accolto, con condanna del resistente a corrispondere al ricorrente le differenze retributive rivendicate, nella misura di € 19.286,69 (non specificamente contestata nel quantum), a titolo di differenze stipendiali per espletamento di mansioni superiori, di compenso per lavoro supplementare e straordinario, in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art.36 Cost..
Competono “ex lege” gli interessi ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma degli artt. 429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp. att.
Cod.Proc.Civ., a partire dal dì del dovuto sino alla data del soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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