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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
SEZIONE CIVILE
R.G. 266/2022
Il Giudice d.ssa Paola Di Lorenzo
Nella causa tra
AVV.TO DONA Parte_1
E
AN RE
AVV.TO NOBERASCO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, previa ammissione delle prove dedotte e richiamate in sede di note autorizzate in data 4.2.2024:
dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno da illegittima collocazione Parte_2
in CIGS a zero ore per il periodo dal dicembre 2018 al gennaio 2022 e conseguentemente condannare la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente una somma a titolo risarcitorio
e/o di differenze retributive non inferiore ad € 18.937,25 o la maggiore somma emergente in corso di causa e disporre che tale importo venga inserito nello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria in via di prededuzione e con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c..
Il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge.
1 Vinte in ogni caso le competenze professionali per il giudizio oltre spese generali nella misura del
15% ed oltre I.V.A. e C.P.A.”
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo respingere le domande tutte del signor AN in quanto Pt_2
infondate. Con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
I) Con ricorso depositato in data 7.2.2022 il signor ha convenuto in giudizio davanti Parte_2
al Tribunale di Savona, Sezione Fallimentare, la società in Controparte_1
Amministrazione controllata al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,
a) dichiarare il diritto del sig. a rientrare al lavoro a tempo pieno presso la Parte_2
dipendenza della società convenuta di e conseguentemente condannare la società CP_2
medesima in persona del legale rappresentante pro tempore a riammettere il ricorrente al lavoro presso tale dipendenza assegnandogli mansioni proprie del suo livello di inquadramento, anche in reparti diversi da quello di provenienza;
b) dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno da illegittima collocazione Parte_2
in CIGS a zero ore per il periodo dal dicembre 2018 al gennaio 2022 e conseguentemente condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente una somma a titolo risarcitorio e/o di differenze retributive non inferiore ad € 18.937,25 o la maggiore somma emergente in corso di causa
e disporre che tale importo venga inserito nello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria in via di prededuzione e con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.. Il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge.
Vinte in ogni caso le competenze professionali per il giudizio oltre spese generali nella misura del
15% ed oltre I.V.A. e C.P.A.” .
Il ricorso veniva riassegnato per competenza funzionale al giudice del lavoro.
2 Successivamente il Sig. AN rinunciava alla domanda volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice del lavoro declinava la propria competenza.
La causa vaniva riassegnata al giudice della sezione fallimentare, dalla scrivente sostituito il 28.6.2023.
Tanto premesso, il ricorrente nel suo ricorso ha esposto i seguenti presupposti di fatto:
Il sig. dal 2.4.2007, era dipendente di ([...]) Parte_2 Controparte_1
con sede legale a Roma in viale Castro Pretorio 116, società in amministrazione straordinaria che opera nel settore della progettazione e costruzione di velivoli;
dall'inizio del rapporto di lavoro e fino alla collocazione in cassa integrazione guadagni era stato addetto alla dipendenza di , al CP_2
rapporto di lavoro si applicava il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche.
La società agli inizi dell'anno 2014 aveva presentato al Ministero dello Controparte_1
sviluppo Economico ed alle organizzazioni sindacali un Piano industriale per gli anni dal 2014 al 2018 che prevedeva la chiusura degli stabilimenti di Genova Sestri Ponente e di Finale Ligure e l'apertura di un nuovo stabilimento a AN d'AL dove impiegare una parte dei lavoratori che già prestavano la loro attività nelle dipendenze di cui si prevedeva la chiusura;
prevedeva inoltre l'esternalizzazione di una parte della produzione alla società di nuova costituzione e creata CP_3
appositamente per assorbire 207 tra i lavoratori in quel momento ancora in forza, e la costituzione di una nuova società che gestisse a Genova Sestri Ponente la manutenzione, revisione e riparazione dei velivoli. All'esito dell'operazione si sarebbe dovuta raggiungere la riduzione dei lavoratori occupati nella misura di 165 unità.
Seguiva in data 10.6.2014 un accordo, siglato presso la sede del Ministero per lo Sviluppo Economico che stabiliva il mantenimento dei livelli occupazionali per tutta la durata del piano industriale
(2014/2018); la esternalizzazione di parte delle attività produttive in un sito prossimo allo stabilimento di AN d'AL (con l'inserimento di 99 lavoratori provenienti dallo stabilimento di Finale Ligure e che qualora si fosse reso necessario coprire nuove posizioni professionali la ricerca del personale sarebbe avvenuta tra i lavoratori per cui risultava prevista la esternalizzazione.
Ancora, con verbale di accordo tra la società e le organizzazioni sindacali in data 15.7.2014- sottoscritto presso Ministero dello Sviluppo Economico il successivo 17.7.2014- si conveniva che la società potesse fare ricorso al trattamento di integrazione salariale per un numero massimo di 1254 lavoratori, di cui 746 addetti alla sede di Finale Ligure e che la collocazione in sarebbe scattata CP_4
3 a partire dal 21.7.2014, avrebbe avuto la durata di 24 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 24 mesi, e sarebbe stato applicato il criterio della rotazione, nel rispetto delle esigenze tecnico- organizzative e produttive e sul presupposto della concreta fungibilità del personale, da approfondire in incontri informativi periodici tra azienda e RSU. In particolare la società si impegnava, nel caso di fabbisogno di ampliamento dell'organico presso lo stabilimento di AN d'AL, di valutare prioritariamente il personale in CIGS, pur nel rispetto delle competenze professionali e dei requisiti richiesti dal profilo ricercato;
erano infine previsti sistemi di incentivazione alla risoluzione consensuale del rapporto
Il 12.11.2014 prevedeva la collocazione in mobilità di 320 dipendenti, di cui 131 addetti allo stabilimento di Finale Ligure, individuandoli tra coloro i quali , nel periodo dal 21.7.2014 al 20.6.2016 avessero accettato la risoluzione del rapporto di lavoro o che entro il 2018 avessero maturato i requisiti per l'accesso alla pensione.
Contemporaneamente veniva comunicato che le attività esternalizzate sarebbero state assegnate ad una primaria azienda industriale aereonautica che avrebbe operato in un sito industriale in AL.
Un successivo accordo del 17.6.2016 stipulato tra la società e le Controparte_1
organizzazioni sindacali presso la sede della Regione Liguria si era previsto il ricorso da un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dal 21.7.2016 al 21.7.2017. Anche in tale accordo si era stabilita l'adozione del criterio della rotazione “tenendo conto delle professionalità dei lavoratori coinvolti” , prevedendola possibilità della collocazione in CIGS a zero ore solo qualora l'applicazione di detto criterio fosse risultato impossibile.
Seguiva l'ulteriore accordo del 12.6.2018, sempre siglato presso la sede della Regione Liguria, con il quale veniva richiesto, (e successivamente disposto in data 15.5.2019) un nuovo periodo di CIGS della durata di 12 mesi decorrenti dal 3.12.2018, sempre col criterio della rotazione “compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni”.
Tali gli accordi che hanno regolato i rapporti fra le parti nel periodo di interesse, espone il ricorrente che la società convenuta fino al settembre 2014 aveva svolto la propria attività, oltre che nella dipendenza di Genova Sestri Ponente, anche presso la dipendenza di Finale Ligure;
dal settembre 2014 aveva mantenuto a diverse attività occupando continuativamente circa 215 lavoratori CP_2
dei quali quasi tutti effettivamente impegnati e solo 4, in cassa integrazione a zero ore senza rotazione.
4 Deduceva che la convenuta società, al tempo del ricorso in amministrazione straordinaria, nel periodo dal 2015 al gennaio 2022 nel territorio del Comune di Genova (principalmente all'interno della zona aeroportuale) ha continuato a svolgere tra le altre le seguenti attività:
Customer Service: attività svolta negli hangar 1 e 2 che coinvolge circa 70 lavoratori addetti a mansioni di controllo e manutenzione dei velivoli, quali in particolare verniciatura, lavori di carpenteria, avionica, manutenzione dei motori, verniciature, sistemazione degli interni
Delivery Center: attività viene svolta nell'hangar 3 che coinvolge circa 25 lavoratori impegnati in operazioni di verniciature, finiture interne, prove tecniche e verifiche strumentali. In tale reparto dal dicembre 2018 e fino al gennaio 2022, secondo le deduzioni dell'attore, ha lavorato anche il sig.
(precedentemente impiegato presso il reparto carpenteria dello stabilimento di Testimone_1 CP_2
.
[...]
Magazzino Service: attività svolta nella zona dogana cui sono destinati circa 12 operai e/o impiegati che svolgono attività di gestione del magazzino ricambi e di movimentazione e rifornimento dei ricambi per tutti i clienti della società; in tale reparto, deduce il ricorrente, dal dicembre 2018 e fino al gennaio 2022 hanno lavorato, tra gli altri, i sigg.ri , e Parte_3 Persona_1 Tes_2
che in precedenza come erano addetti al settore carpenteria della dipendenza di
[...] Pt_2 CP_2
[...]
Inoltre, si aggiunge, il sig. , già addetto al montaggio delle derive presso lo Testimone_3
stabilimento di , attualmente svolge mansioni di addetto alle pulizie dei reparti;
nel CP_2
magazzino di a partire dal dicembre 2018 in poi hanno lavorato, tra gli altri, i sigg. CP_2
ed anch'essi in passato impegnati nel Reparto carpenteria. Parte_4 Parte_5
Deduceva infine che presso il settore Service- manutenzione – dal dicembre 2018 sino ad oggi ha lavorato anche il sig. , anch'egli proveniente dal reparto carpenteria, precisando che Parte_6
in tale reparto al personale addetto viene richiesto anche lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
Quanto al sig. era stato assunto il 2.4.2007 , dopo aver lavorato in azienda come Parte_2
lavoratore somministrato) ed era stato impiegato presso il Reparto carpenteria di CP_2
ove si occupava dell'assemblaggio di parti del velivolo occupandosi, sino al 2008, di
[...]
tracciatura delle lamiere, limatura, masticiatura (sigillatura con resine particolari) e ribaditura della parte superiore dell'apparecchio P180; dal 2008 al 2009 si era occupato delle lavorazioni di tracciatura, limatura, masticiatura e ribaditura occorrenti per la giunzione del tetto al pavimento della fusoliera del P180, utilizzando anche il RR. Suo collega di lavoro nel periodo indicato era stato
5 il sig. , che ora è addetto al Reparto Service (manutenzione) di . Dal Parte_6 CP_2
2009, sempre presso i cantieri di , era stato impiegato nel Reparto carpenteria CP_2 Pt_2
ed effettuava lavori di tracciatura, di masticiatura e di ribaditura dei pannelli del pavimento e del tetto del P180; dal 2010 al 2013 il ricorrente ha lavorato nel medesimo reparto svolgendo mansioni di tracciatura, ritaglio del fasciame, masticiatura, unione dei fasciami del pavimento e ribaditura del pavimento del velivolo P180. In tali mansioni aveva quale collega il sig. , ora Parte_7
addetto al dispensario interno al Service di . Quindi, sino al 2014, il ricorrente era stato CP_2 adibito, sempre nel Reparto carpenteria di , all'assemblaggio di parti del P180, CP_2
continuando a svolgere mansioni di tracciatura, rifilatura, masticiatura, ribaditura, anche in tal caso talora mediante uso del carro ponte e spesso in autonomia. Nel 2014 si occupava invece di Pt_2
foratura delle lamiere e dei longheroni, sbavatura, masticiatura, rivettatura e ribaditura del P1HH unitamente al collega . Testimone_4
Dal 2014 al 2015 il ricorrente aveva svolto mansioni di sgombero, pulizia e manutenzione del capannone lato Fincantieri ed ex mensa Fincantieri, sgombero palazzina uffici, imbiancatura zona uffici hangar e sistemazione interna generale, utilizzando talora anche il carrello elevatore e lavorando con il collega , anch'egli ora addetto la Reparto Manutenzione presso la dipendenza Testimone_3
di . CP_2
Nei primi mesi del 2015 è stato addetto al magazzino di ed adibito a mansioni Pt_2 CP_2
di preparazione dei materiali richiesti dai vari reparti, che doveva ricercare nel capannone, registrare informaticamente con un apposito lettore di codici a barre e collocare in punti prestabiliti pronti per essere prelevati e portati ai reparti che ne facevano richiesta.
Tali le mansioni svolte presso il cantiere di , il ricorrente lamenta di essere stato CP_2
collocato in a zero ore dal giugno 2015 senza applicazione del criterio della rotazione, mentre CP_4
anche dopo la parziale chiusura della dipendenza di avrebbe potuto essere adibito a CP_2
mansioni di masticciatore, di addetto al montaggio di parti velivolistiche, di magazziniere, di movimentazione merci, ed altre analoghe.
Faceva presente, in punto di diritto, che il Tribunale di Savona con sentenza n. 148 del 19.9.2018, ha accertato l'illegittimità della mancata rotazione nell'utilizzo della cassa integrazione relativamente ad un gruppo di dipendenti dello stabilimento di Finale Ligure/AN
d'AL ed ha conseguentemente condannato la società al Controparte_5
risarcimento del relativo danno;
detta pronuncia è stata confermata dalla Corte di appello a Genova con la sentenza n. 400/2019 (Allegata sub 3).
6 Precisava di essere rimasto ininterrottamente in CIGS a zero ore dal giugno 2015 alla data di deposito del ricorso (febbraio 2022) senza che mai venisse nei suoi confronti applicato il criterio della rotazione.
Da ultimo, con lettera del 5.6.2020 la società in amministrazione Controparte_1 straordinaria l'aveva convocato presso la sede di AN d'AL allo scopo di sottoporlo a visita medica ed a corsi di formazione “propedeutici alla ripresa dell'attività lavorativa”. In tale sede Pt_2
aveva fatto presente di essere impossibilitato ad effettuare spostamenti casa lavoro così impegnativi per le sue condizioni di salute debitamente certificate, essendo anche nelle condizioni per chiedere ed ottenere l'accertamento dello stato di invalidità ai sensi della Legge n. 104/1992 e della Legge n.
68/1999 ed avendo anzi le relative pratiche in corso. Si era dichiarato comunque disponibile a riprendere subito l'attività lavorativa a ma la società convenuta non aveva ritenuto di CP_2
riammetterlo in servizio presso la dipendenza di ed egli è così rimasto ancora in cassa CP_2
integrazione.
Riferiva poi AN che il 30.11.2021 aveva effettuato una visita di controllo presso il medico aziendale competente, Dr. il quale lo aveva giudicato idoneo a riprendere l'attività Persona_2
lavorativa ma con limitazioni ed in particolare con la prescrizione di evitare tragitti casa lavoro su lunghe distanze. A tale proposito indicava che la distanza tra la sua abitazione di residenza e la dipendenza di AN d'AL ove secondo l'azienda avrebbe dovuto essere destinato è di km.
83, con un tempo di percorrenza in treno tra Genova Sestri Ponente ed AL variabile tra circa un'ora ed oltre un'ora e mezza, oltre al tempo per recarsi da casa sua in stazione a ed CP_2
oltre al tempo occorrente per recarsi in autobus dalla stazione di AL a AN d'AL.
Lamentava dunque che a causa del comportamento illegittimo del datore di lavoro che l'aveva tenuto ininterrottamente in CIGS nel periodo dicembre 2018 – 31.1.2022 - aveva riportato un danno economico che quantificava in € 37.875,05, e produceva i relativi conteggi;
considerata invece in via subordinata unicamente la mancata rotazione, il predetto danno ammontava ad € 18.937,25.
La società si è costituita in giudizio Controparte_1
con memoria in data 5.7.2022, contestando il ricorso e richiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La convenuta sosteneva quanto segue:
premesso che la grave crisi che negli ultimi anni aveva colpito la aveva Controparte_1
implicato una complessa gestione degli ammortizzatori sociali in un continuo, costruttivo, confronto
7 con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e gli Organi Ministeriali, e che da tale confronto erano scaturiti molteplici accordi per la gestione degli esuberi, la convenuta affermava la legittimità della collocazione del ricorrente il cassa integrazione straordinaria in quanto avvenuta nell'ambito e nel rispetto del contenuto degli accordi nel tempo succedutisi .
In particolare deduceva che con titolo di studio “licenza media”, era stato assunto Parte_2 in il 2/4/2007 come operaio con mansioni di “carpentiere veivoli” (c.d. “strutturista”) ed CP_1
aveva sempre svolto tale mansione , ad esclusione del mese di maggio 2012 quando era sato temporaneamente assegnato al reparto manutenzione.
In un primo tempo il Piano industriale 2014-2018 aveva previsto che prevedeva la chiusura dello stabilimento di Genova Sestri Ponente e la separazione delle attività di carpenteria: in particolare, la veniva trasferita nel nuovo stabilimento di AN d'AL e la restante parte Parte_8 di carpenteria “velivoli” (di cui faceva parte ) esternalizzata presso il nuovo fornitore LAER Pt_2
di AL: nessuna attività del reparto di appartenenza di era rimasta a Genova. Pt_2
Era seguita la totale chiusura dello stabilimento di Genova e nell'area aeroportuale erano rimaste le sole attività di Customer Service (assistenza ai velivoli in servizio con relativo magazzino ricambi) e Delivery Center (verniciatura, linea volo, interiors e laboratori), ambiti in cui Pt_2
non aveva mai in precedenza lavorato .
A confutazione delle affermazioni del ricorrente deduceva che i colleghi menzionati in ricorso, a differenza di che era sempre rimasto a lavorare nel settore carpenteria, erano invece stati nel Pt_2
tempo adibiti ad altri servizi ed avevano così maturato l'esperienza diversificata necessaria per poter godere del meccanismo della rotazione: aveva lavorato in carpenteria velivoli fino Parte_3
al 01/10/2010 ma poi si era occupato anche di material management e trasformazioni velivoli, ed era anche stato assegnato al reparto Tooling & Equipment Part 145 del (dove al Parte_9 tempo del ricorso svolgeva ancora la propria l'attività presso il dispensario occupandosi di distribuire i materiali di uso e consumo (ad esempio i DPI) utilizzati dagli addetti al Customer Service.
aveva fatto una breve esperienza in carpenteria, e già dal l 01/9/2008 era stato Persona_1
assegnato al reparto 762 SERVICE CENTER GENOVA come tecnico manutentore meccanico.
aveva maturato una specifica esperienza al reparto “montaggio veivoli” ed anche Testimone_2
effettuato un periodo di trasferta presso lo stabilimento di Finale Ligure, e, dopo un periodo di CP_4
iniziato il 17/11/2015, dal luglio 2016 era stato assegnato al reparto 762 SERVICE CENTER
GENOVA come tecnico manutentore meccanico.
8 era stato addetto al montaggio velivoli fino ad 04/2010 e quindi assegnato al reparto Testimone_3
830 Manutenzione di Stabilimento di Genova come “manutentore impianti generali, dove ancora lavorava al tempo del deposito del ricorso”.
svolgeva la mansione di “Warehouse Operator” con il compito di assicurare Parte_4
le attività di accettazione, stoccaggio e consegna delle parti di magazzino della business Unit di competenza e dall'ottobre 2017 era stato assegnato al magazzino del Parte_9
: prima di lasciare il servizio a fine 2021 per pensionamento, era stato dapprima Parte_5
responsabile del Magazzino del Customer Service e dal 06/2000, per anni, capo reparto della carpenteria velivoli di Genova, mentre non ha mai coperto ruoli da “responsabile”. Pt_2
era stato assegnato al reparto Tooling & Equipment Part 145 del Parte_3 Parte_9 dove ancora svolgeva l'attività presso il dispensario occupandosi di distribuire i materiali di uso e consumo (es i DPI) utilizzati dagli addetti del Customer Service. Rappresentava che in tale reparto non vi era nessuna esigenza di ulteriore personale
Deduceva quindi che i dipendenti menzionati dal ricorrente non svolgevano attività correlata alla che invece rappresentava l'unica esperienza professionale maturata da;
nel polo Parte_8 Pt_2
di Genova non vi erano ruoli relativi a profili implicanti le competenze del ricorrente;
in particolare a
Genova Sestri venivano svolte unicamente attività di Customer Service su velivoli già in esercizio e con l'impiego di risorse qualificate munite di competenze trasversali idonee a gestire tutte le problematiche manutentive sull'intero AN d'AL ).
In particolare i colleghi impiegati a Genova avevano tutti specifiche competenze tecniche di manutentore aeronautico, in molti casi anche certificate dai competenti Enti ed erano in grado di occuparsi di una molteplicità di problematiche (sistemi avionica, interiors, impianti elettrici) che andavano oltre le competenze nell'ambito della semplice carpenteria.
La società convenuta affermava poi che aveva effettuato attività di manutenzione solo Pt_2
occasionalmente (e precisamente nel solo mese di maggio 2012) e a supporto dei colleghi, senza mai cambiare reparto di appartenenza che era il CDC 739 P180. Negava che avesse Parte_10
acquisito le competenze di un addetto al magazzino per il solo fatto di aver coadiuvato i colleghi nell'ambito delle operazioni di trasferimento/esternalizzazione del reparto carpenteria già presente nello stabilimento di Genova.
9 AN in data 30/1/2015 e in data 31/7/2015 era stato intervistato da un referente dell'Ufficio
Risorse Umane e dal responsabile di produzione per verificare la sua disponibilità ad essere assunto in LAER (come da sua destinazione da Piano Industriale) oppure ad essere trasferito a AN
d'AL presso il reparto , disponibilità che non era stata data dal lavoratore in Parte_8
nessuna delle due occasioni.
In diritto la società ricorrente affermava che avendo il lavoratore rifiutato le soluzioni lavorative compatibili con la sua professionalità e le mansioni in passato svolte, la sospensione in CIGS a zero ore per ristrutturazione applicata doveva ritenersi volontaria ed aveva avuto inizio in data 1/7/2015
(in applicazione dell'accordo siglato al Ministero del Lavoro il 18/7/2014) per la durata di 24 mesi con rotazione < ristrutturazione ed in funzione della fungibilità delle mansioni derivante dalle diverse professionalità dei lavoratori interessati>>. AN non aveva neppure aderito procedura di mobilità volontaria prevista dal medesimo accordo del 12/11/2014.
Sottolineava la società che essendo state trasferite a AN di AL tutte le attività di carpenteria velivoli ed avendo unicamente competenze da carpentiere, non era stato possibile Pt_2
attivare la rotazione su Genova mentre la rotazione su AN era stata dal lavoratore rifiutata quando ancora non era nota la sua inidoneità.
Le medesime considerazioni venivano fatte in relazione al secondo accordo, del 17/6/2016, che aveva prorogato la per riorganizzazione aziendale. Tale secondo accordo prevedeva espressamente CP_4 che << ..ove in relazione alle necessità derivanti dall'implementazione del piano industriale non sia possibile adottare meccanismi di rotazione (attività non più effettuate internamente o altre particolarità), i lavoratori potranno essere sospesi a zero ore per tutto il periodo della > CP_4
In conclusione la convenuta lamentava che il ricorrente aveva sempre rifiutato sia l'assunzione in
LAER che il trasferimento a AN e neppure aveva aderito, a differenza di molti colleghi, alla procedura di mobilità per la gestione dei 114 lavoratori in esubero che al momento risultavano sospesi in attivata nel marzo 2018: il relativo accordo sindacale prevedeva un'incentivazione CP_4 all'esodo da 12 a 30 mensilità oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e percorsi specifici di outplacement.
Il 06/7/2018 infine era stata ulteriormente prorogata la CIGS ai sensi dell'Art. 22 bis del Dlgs.
148/2015 dal 21/7/2018 al 20/7/2019, in questo caso senza la possibilità di effettuare rotazione per gli
10 ultimi 36 dipendenti in esubero. AN inoltre, a fronte di una ulteriore proposta di partecipazione a un percorso di outplacement, aveva dichiarato di non essere interessato.
Il 03/12/2018, a seguito dell'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e conseguente trasformazione della CIGS da art. 22 bis del Dlgs. 148/2015 a Art. 7 C. 10 ter L. 236/93 per aziende
Par in con prosecuzione dell'attività d'impresa per il periodo dal 03/12/2018 in avanti, era nuovamente prevista la rotazione dei lavoratori compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali, nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni. In quel momento vi erano 31 esuberi.
Il 05/6/2020 era stato convocato a AN d'AL per sottoporsi alle visite mediche e ai Pt_2
corsi sicurezza propedeutici al reinserimento al lavoro, convocazione cui aveva risposto Pt_2
producendo certificazione medica e presentandosi in seconda convocazione nei giorni 7-8-9 ottobre, ove ribadiva la propria indisponibilità a riprendere l'attività lavorativa presso la carpenteria velivoli di
AN d'AL per ragioni di salute.
All'esito della visita il medico competente l'aveva dichiarato “Idoneo” alla mansione di “operaio velivoli” alla quale sarebbe stato assegnato (all. 22 fascicolo prod. A).
Rimarca la società convenuta che al tempo era stato istituito un trasporto aziendale gratuito con pullman granturismo per lo spostamento dei lavoratori da Genova a AN di AL e ritorno.
Solo in data 30/9/2021 (all. 24 fascicolo prod A), all'esito di un'ulteriore visita di idoneità da parte del
“medico competente” della Società richiesta dal lavoratore, era stato dichiarato “idoneo con Pt_2 limitazione” alla sua mansione, con la precisazione che “sulla base della documentazione sanitaria fornita e a seguito della visita medica a richiesta del lavoratore, al momento, si ritiene sconsigliabile la trasferta casa lavoro su lunghe distanze” (all. 25 fascicolo prod. A).
Ogni successiva proposta di reinserimento nel sito di AN era stato, anche su tale base, rifiutato dal lavoratore.
Il ricorso sul punto andava dunque respinto.
Infondate erano anche le doglianze attoree circa la mancata applicazione del criterio della rotazione, alla luce delle previsioni degli accordi sindacali siglati dalle parti sociali che espressamente prevedevano la rotazione “nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive e sul presupposto della concreta fungibilità del personale”; in particolare non poteva applicarsi la rotazione tra personale non avente identiche mansioni;
né poteva ipotizzarsi una rotazione nei reparti la cui attività era stata esternalizzata, con sospensione di tutto il personale addetto.
11 In via subordinata la convenuta formulava eccezione di prescrizione ed erroneità dei conteggi.
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La causa veniva assegnata in un primo tempo al Giudice del lavoro avanti al quale, in sede di udienza,
rinunciava alle domande diverse dalla richiesta del pagamento di differenze retributive . La Pt_2
causa pertanto, il 25.11.2022, veniva assegnata al Giudice fallimentare e infine, nel giugno 2023, a chi scrive.
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Ammessa ed assunta la prova per testimoni, all'udienza del 22.12.2023, parte ricorrente insisteva per l'ammissione dei capitoli non ammessi e per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie avanzate.
Il giudice invitava informalmente le parti a trovare un accordo, in particolare sull'ammontare delle differenze retributive per mancata rotazione, impregiudicato l'an.
All'udienza del 25.6.2024 le parti si richiamavano ai rispettivi atti, venivano precisate le conclusioni e concessi i termini ex art 190 cpc.
Successivamente, non avendo nelle more le parti trovato l'accordo auspicato sull'ammontare delle differenze retributive, il giudice, ritenutane la necessità, rimetteva la causa sul ruolo al fine di esperire
CTU contabile per la verifica dei conteggi. All'udienza il giudice formulava a riguardo una proposta dell' Ufficio che indicando in € 18.138,00 la somma eventualmente dovuta a per il Pt_2
risarcimento del danno riconducibile alla mancata rotazione .
A seguito di due udienze interlocutorie, il 24.1.2025 , il ricorrente personalmente e il difensore della convenuta, munito dei relativi poteri, accettavano la proposta dell'ufficio. Quindi si riportavano ai rispettivi atti e alle memorie conclusionali già depositate e rinunciavano ai nuovi termini ex art 190 cpc.
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Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che si vanno a illustrare.
La questione relativa al mancato reinserimento del lavoratore in azienda è da ritenersi superata avendo rinunciato alla relativa domanda già davanti al giudice del lavoro, circostanza che ha Pt_2
determinato la riassegnazione della causa al giudice fallimentare.
12 Quanto alla questione della mancata applicazione della rotazione nell'ambito dei successivi accordi di
CIG a zero ore, oggetto della residua domanda di parte ricorrente, si osserva quanto segue.
Va preliminarmente premesso che sono prodotti in atti i seguenti documenti:
- il verbale di accordo 10.6.2014 siglato tra la Regione Liguria Controparte_1
e le organizzazioni sindacali presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede il ricorso ad ammortizzatori sociali conservativi, il ricorso alla per ristrutturazione nei CP_4 tre siti operativi di Genova Sestri, AN d'AL e Finale Ligure, l'esternalizzazione delle attività produttive previste dal piano industriale (riguardante 99 lavoratori occupati a
Finale Ligure) da allocare in un sito prossimo al nuovo stabilimento di AN
d'AL, la possibilità di trasferimenti del personale solo su base volontaria ed incentivata, la prosecuzione delle attività per le quali era prevista l'esternalizzazione nei siti attuali sino al trasferimento delle attività e degli impianti così come previsto nel piano industriale;
il medesimo accordo rimanda, poi, l'esame degli aspetti applicativi ad un successivo incontro;
- il verbale di accordo 15.7.14 stipulato tra la medesima e le RSU, che prevede il CP_1
ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario per massimo 1254 lavoratori
(di cui 746 unità con sede di lavoro a Finale Ligure) ed il ricorso alla CIGS dal 21.7.2014 per 24 mesi prorogabili per ulteriori 24; l'accordo precisa, poi, che “i lavoratori interessati dovranno prioritariamente utilizzare a copertura della le ore di ferie e Par residue CP_4 al 31 dicembre 2013 nonché quelle in maturazione nell'anno 2014, al netto delle chiusure collettive già concordate e di quelle già fruite dalla data di inizio della sospensione”; in merito alla rotazione dei dipendenti da collocarsi in CIGS tale accordo recita: “la stessa sarà attuata nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive e sul presupposto della concreta fungibilità del personale”;
- il verbale di esame congiunto 18.7.2014 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, che illustra i contenuti del programma di ristrutturazione aziendale e le necessità alla base della ristrutturazione dell'organico aziendale e prevede il ricorso alla CIGS a zero ore nei termini di cui al precedente verbale, ribadendo che “l'individuazione dei lavoratori da sospendere verrà effettuata sulla base delle esigenze tecnico-organizzative legate al piano di ristrutturazione. Le parti concordano che, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative legate al processo di ristrutturazione ed in funzione della fungibilità delle mansioni derivante dalla diversa professionalità dei lavoratori interessati, verranno adottati sistemi di rotazione fra i dipendenti da collocare in ; CP_4
13 - la nota 12.11.2014 trasmessa dalla alle organizzazioni sindacali sulle attività CP_1
oggetto di esternalizzazione;
- l'accordo 12.11.2014 tra la e le RSU degli stabilimenti di Genova e Finale Ligure CP_1 che prevede l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori in esubero;
- Gli accordi sindacali del 17.6.2026, del 19.4.2017; del 12.6.18 e del 15.5.2029.
In particolare nell'accordo del 12.6.2018 con il quale veniva richiesto, (e successivamente disposto in data 15.5.2019), un nuovo periodo di CIGS della durata di 12 mesi decorrenti dal 3.12.2018, sempre col criterio della rotazione, “compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni”.
**************
In diritto, come già rilevato dal giudice del lavoro con riferimento ad altri lavoratori in posizioni analoghe, e come confermato dalla Corte d'Appello di Genova a tale riguardo, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di sospensione in cassa integrazione, criteri di scelta ed applicazione della rotazione (Cass. n. 6066/16; Cass. n. 4886/15; Cass. n. 18895/14; Cass. n. 7459/12) sono i seguenti:
- la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri;
- la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma 1. 223/1991;
- tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare.
- la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori;
- per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri;
14 - il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con /e stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione de/lavoratori che devono essere sospesi ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere;
La Suprema Corte ha, poi, ulteriormente precisato che la “specificità” dei criteri “non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale,
e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione”, atteso che un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta (Cass. n. 22540/13; Cass. n. 25100/13; Cass. n. 15393/09; Cass. n.
7720/04).
*********
Va preliminarmente rammentato che la domanda formulata in via principale, volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro previa declaratoria di illegittimità della collocazione del ricorrente in in quanto fondata sul falso presupposto dell'esternalizzazione delle lavorazioni alle quali era CP_4
addetto, è stata oggetto di rinuncia da parte del ricorrente e pertanto non deve essere qui delibata.
Passando alla disamina delle domande residue, nel caso in esame il ricorrente in primo luogo lamenta l'insussistenza dei presupposti di fatto (esternalizzazione e trasferimento integrale ad altre sedi delle lavorazioni alle quali era stato addetto) giustificanti la sua sospensione in CP_4
Tale doglianza, alla luce della documentazione versata in atti, del contenuto degli stessi accordi sindacali invocati e sopra ricapitolati, e dell'esito dell'istruttoria orale, non appare fondata.
È, infatti, prodotto in atti (allegato n. 1 delle produzioni di parte convenuta) lo stralcio del piano industriale citato negli accordi sindacali sopra riportati, dal quale emerge la terziarizzazione di parte delle attività precedentemente svolte presso lo stabilimento di Genova Sestri: in particolare sono state esternalizzate in una parte carpenteria ( carpenteria fusoliera); sono, invece, rimaste in CP_6
le attività di Carpenteria ali, tali attività ma sono state trasferite presso lo stabilimento di CP_1
AN di AL.
Il medesimo piano industriale individuava, poi, i reparti (con le relative unità di personale) coinvolti nel processo di esternalizzazione. Tra tali reparti figurano quelli ai quali risultava addetto l'odierno ricorrente.
15 Che l'esternalizzazione dell'attività di carpenteria fusoliere e lo spostamento a AN d'AL dell'attività di carpenteria ali sia stata effettiva è poi emerso a seguito dell'istruttoria orale: sostanzialmente tutti i testi, pur con alcuni distinguo, hanno dichiarato che la gran parte delle attività di carpenteria pura sui velivoli sono state trasferite in LAER o spostate a AN.
Risulta pertanto provata la sussistenza dei presupposti di fatto per il ricorso alla CIGS e deve essere qui unicamente esaminata la questione della mancata applicazione da parte dell'azienda, con riguardo alla posizione del ricorrente, del criterio della rotazione.
L'art. 1 della L. 223/91 (in vigore al momento della stipula degli accordi sindacali in atti) recitava, al comma 8: “se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2”.
Sempre per quanto riguarda la va considerato da un lato come fosse normativamente prevista CP_4
la rotazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1 L. n. 223/91 e dall'altro come, per costante giurisprudenza di legittimità, sia nella comunicazione iniziale di apertura della procedura che nell'accordo sindacale successivo, le eventuali previsioni di esclusione della rotazione dovessero “essere specificate con evidenziazione, in modo concreto, le legittime eventuali cause ostative all'applicazione del criterio della rotazione, che devono essere identificabili, oggettive e verificabili (tra le altre, Cass. n. 19235/11;
Cass. n. 12667/16).
Nel caso in esame il criterio della rotazione nella scelta dei lavoratori da sospendere era espressamente previsto dagli accordi sindacali prodotti in atti i quali prevedevano che, una volta individuati i lavoratori da sospendere, avrebbero dovuto trovare applicazione sistemi di rotazione “compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative legate al processo di ristrutturazione ed in funzione della fungibilità delle mansioni derivante dalla diversa professionalità dei lavoratori interessati”.
Come già accertato con le precedenti citate sentenze sia di primo grado che d'appello con riferimento a casi analoghi, giova qui ribadire che il mero riferimento alle “esigenze tecnico organizzative legate al processo di ristrutturazione” rappresenta formula del tutto generica, dalla quale non può inferirsi che dovessero essere sospesi unicamente i dipendenti precedentemente addetti a reparti che, per organizzazione interna, svolgevano attività in tutto o in parte esternalizzate, se vi era “fungibilità delle mansioni”.
16 Occorre poi censurare l'omessa specifica indicazione della distribuzione tra i vari reparti delle unità sospese e delle mansioni in concreto svolte dal personale interessato alla sospensione, non potendosi ritenere legittima l'aprioristica esclusione dalla rotazione di taluni dipendenti, per il solo fatto che gli stessi erano addetti a reparti 1 maggiormente coinvolti nel processo di esternalizzazione.
Nel corso dell'istruttoria esperita, con particolare riguardo alla fungibilità delle mansioni, i testi escussi hanno dichiarato quanto segue:
, operaio alle dipendenze di dal 2007 ha dichiarato Testimone_5 Controparte_1
- di essere entrato in azienda ed assegnato al sito di nel reparto carpenteria dove già CP_2 lavorava e di essere stato impegnato nelle stesse lavorazioni di carpenteria cui il ricorrente al Pt_2 momento era addetto.
- di averlo visto effettuare lavori di tracciatura delle lamiere, limatura, masticiatura (cioè sigillatura con resine speciali) ed anche di ribaditura del tetto del P180 che in quel cantiere veniva assemblato.
- di non saper dire con esattezza fino a quando abbia svolto tali mansioni ma comunque Pt_2 almeno sino al 2008/2009.
- che per un certo periodo è stato anche impiegato, sempre nel reparto carpenteria, in Pt_2 operazioni di tracciatura, limatura, masticiatura e ribaditura occorrenti per la giunzione del tetto al pavimento della fusoliera del velivolo P180 e nel 2009 , insieme a lui, e a tale , si era occupato Parte_3 delle lavorazioni di tracciatura masticiatura e ribaditura dei pannelli del pavimento e del tetto del P
180.
- che per effettuare parte di tali lavorazioni utilizzava il RR Pt_2
- che in quel periodo nel reparto dove lavoravano lui e lavorava anche (o Pt_2 Parte_6
), il quale tuttavia che dopo poco tempo era stato trasferito al “Service” cioè al Reparto Pt_3
Manutenzione
- che insieme a lui e al loro collega , AN tra 2010 ed il 2013 si era occupato di Parte_3 tracciatura, ritaglio del fasciame, masticiatura, unione dei fasciami del pavimento e ribaditura del pavimento del P180. in seguito era andato via dal reparto carpenteria e l'aveva poi visto Parte_3 lavorare nel dispensario, insieme ad altro addetto alla carpenteria, teste che insieme Testimone_6
a si occupava di un altro velivolo, il P166. Pt_2
- che tra il 2013 ed il 2014 aveva continuato a svolgere mansioni di tracciatura, rifilatura, Pt_2 masticiatura e ribaditura nel reparto carpenteria di sempre con l'utilizzo del RR. Ad un CP_2 certo momento era anche stato impegnato in lavori relativi ad un velivolo militare insieme al Pt_2 collega Tes_4
-che tra il 2014 ed il 2015 aveva visto spostarsi all'interno dello stabilimento alla guida di Pt_2 un'Ape insieme al collega e che entrambi al tempo erano impegnati in operazioni Testimone_7 di pulizia, sgombero, imbiancatura degli uffici;
l'aveva anche visto lavorare con Testimone_3
17 nel reparto manutenzione;
il teste confermava che in tale reparto si utilizza il carrello elevatore ma dichiarava di non poter affermare anche utilizzasse tale strumento. Pt_2
Agli inizi del 2015, mentre era in Cassa Integrazione, il teste aveva saputo da altri che era Pt_2 stato impiegato come magazziniere. AN era invece entrato in Cassa Integrazione a giugno 2015 insieme a tutti gli addetti alla carpenteria. Al tempo la cassa era a zero ore e senza rotazione. Sapeva però che a al tempo, c'era ancora una parte della e anche il magazzino, CP_2 Parte_8 precisamente nel reparto Service, ove ancora al momento della deposizione, veniva fatta manutenzione ai velivoli.
Riferiva infine che a tutti era arrivata una lettera di convocazione a AN d'AL per essere sottoposti a visita medica “propedeutica al rientro” come testualmente gli era stato detto dal medico;
aveva saputo che anche a era stato se fosse disponibile a riprendere a lavorare a AN Pt_2
d'AL ma che lui aveva declinato l'offerta, sia per ragioni di salute, sia perché AN era distante dalla sua abitazione: gli aveva detto che sarebbe stato disponibile a riprendere il Pt_2 lavoro a e ricordava che lamentava sempre emicranie. Sapeva che per tale ragione il medico CP_2 aziendale lo aveva giudicato idoneo alla ripresa lavorativa ma aveva escluso trasferte casa / lavoro su lunghe distanze. La distanza tra e AN era di circa 80 KM con un tempo di percorrenza di CP_2 circa 2 ore e necessità di trasbordo, non essendo AN servita dalla stazione ferroviaria.
A momento della deposizione in Cassa Integrazione erano rimasti in tre: il teste, ed Parte_2
Tes_8
Le medesime circostanze sono state confermate dai testi e dal teste Parte_2 Tes_9
che hanno confermato tutti i capitoli di prova dedotti dal ricorrente cosi come ammessi.
[...]
in particolare ha dichiarato: Tes_9
che effettivamente c'era stato un periodo in cui aveva lavorato da solo in carpenteria dopo Pt_2 che e che prima lavoravano con lui erano stati trasferiti ad altri reparti;
Pt_6 Parte_3
che tra la fine del 2014 ed una parte del 2015 è stato addetto allo sgombero, alla pulizia ed Pt_2 alla manutenzione, compresa l'imbiancatura, sia dei capannoni sia degli uffici, in un momento in cui non era ancora iniziato il trasferimento del reparto carpenteria a AN e a c'erano ancora CP_2 colleghi che lavoravano in carpenteria;
che ha lavorato con che in quel momento era addetto al reparto Pt_2 Testimone_3 manutenzione sempre a CP_2
che nel giugno del 2015 era addetto al magazzino dove preparava i materiali richiesti nei vari Pt_2 reparti, ricercandoli nel capannone, registrandoli tramite un programma informatico e collocandoli nell'area dove sarebbero poi stati prelevati;
di essere rimasto a lavorare a per tutto il 2015 e che, dopo l'estate di quell'anno, non aveva più CP_2 visto a nonostante per tutto l'anno 2015 e sino al 2017-2018 avessero continuato ad Pt_2 CP_2 essere svolte attività di carpenteria, di magazziniere, di movimentazione merci ed altre in precedenza erano state svolte anche da . Alcune di esse erano ancora in corso in quel momento nell'area Pt_2 aeroportuale di - reparto Service. CP_2
18 , Direttore del personale della convenuta, ha dichiarato Parte_12
che – rappresentante sindacale- non aveva mai lavorato in ambito Delivery Centre. Testimone_1
Aveva lavorato a Genova quando c'era il vecchio stabilimento di carpenteria, e al momento lavorava al Customer Support, cioè al Service (assistenza velivoli e la manutenzione).
Che aveva lavorato in carpenteria fino al 2010, ove aveva acquisito diverse Parte_3 competenze e professionalità; era stato quindi impiegato nel dispensario del Service dove vengono distribuiti i materiali di uso e consumo, e al momento lavorava a Genova;
in tale reparto non vi erano vuoti di personale.
che era stato per breve tempo in carpenteria;
poi dal 2008 era stato assegnato al Persona_3
Service ed al momento era tecnico manutentore meccanico e lavorava a Genova;
che lavorava a Genova nel Service dal 2016 ed aveva acquisito una specifica Controparte_7 competenza al “montaggio velivoli” anche presso lo stabilimento di Finale Ligure;
che lavorava nello stabilimento di Genova come manutentore impianti generali Testimone_3 dopo essere stato addetto al montaggio velivoli fino al 2010;
che dal 2017 lavorava presso il magazzino Customer Service, e come , Parte_4 Tes_1
è un rappresentante sindacale;
che è stato per anni capo reparto della a Genova, poi è stato responsabile Parte_5 Parte_8 del Magazzino ed infine nel 2021 è andato in pensione, mentre non aveva mai ricoperto ruoli Pt_2 da “responsabile”;
Dichiarava in generale che le attività svolte dai dipendenti sopracitati ad oggi non hanno a che fare con l'attività di carpenteria svolta dal e ciò vale dal 2015 in poi, mentre non poteva escludere Pt_2 che in precedenza, quando a Genova c'era la , detti dipendenti avessero lavorato in tale Parte_8 settore insieme a . Pt_2
A Genova non si svolgono più lavori di carpenteria, intesa come attività strutturale, anche se possono esserci lavori di carpenteria nell'ambito della manutenzione dei velivoli;
tuttavia, chi si occupa di manutenzione ha una competenza che non si limita alla carpenteria ma è trasversale, riguarda cioè tutto il velivolo;
A Genova, alla data, non vi era più bisogno di carpentieri strutturali puri, come il signor , il Pt_2 quale era stato addetto alla manutenzione per il solo mese di maggio 2012 per poi essere impegnato in operazioni di preparazione di materiali da trasferire a AN una volta chiusa Genova, senza tuttavia acquisire competenze specifiche di magazziniere;
per il resto è sempre stato in carpenteria come addetto alle fusoliere.
Ha rimarcato che ha sempre rifiutato le offerte di trasferimento, come carpentiere, presso la Pt_2
LAER di AL, così come nel reparto ali rimasto in Piaggio a AN, e ha dichiarato che la rotazione sarebbe stata possibile su AN mentre a Genova non vi erano esigenze compatibili con le professionalità di . A AN comunque la rotazione non era stata fatta perché nessuno Pt_2 degli addetti di Genova aveva mai dato la propria disponibilità a riguardo.
Quanto all'inabilità di ha riferito che, richiamato a visita per una eventuale ripresa del lavoro Pt_2
a AN – in considerazione del fatto che a Genova non c'è stata più possibilità di inserire figure con le sue competenze- nel giugno 2020 era stato giudicato idoneo alle mansioni ma ad una visita
19 successiva, a fine 2021 erano state previste limitazioni con riferimento agli spostamenti dalla residenza al posto di lavoro.
, sempre teste di parte convenuta, ha dichiarato: Testimone_10
In azienda mi occupo del personale;
conosco bene i lavoratori di cui mi si chiede avendo fatto personalmente, con alcuni di loro, colloqui sia di assunzione che ai fini degli spostamenti interni, di rotazione;
conosco bene il signor il quale non ha mai lavorato in ambito Delivery Service: preciso Testimone_1 che si tratta di un'area di produzione situata a Genova all'interno del sedime aeroportuale che comprende la verniciatura, l'attività di lavorazione degli interni e la linea volo;
delivery è proprio nel senso di consegna al cliente del velivolo completo e finito.
Che in quel momento lavorava al Service ed era sostanzialmente impegnato in attività Tes_1 sindacale;
in origine aveva lavorato in carpenteria ma era a Genova proprio in quanto sindacalista.
Che aveva effettivamente lavorato in carpenteria a ma solo fino ad ottobre Parte_3 CP_2
2010; in tale area aveva maturato diverse competenze, esperienze e professionalità il che aveva reso possibile adibirlo, sempre a all'attività di fornitura di equipaggiamento al personale di CP_2 manutenzione, per la quale si era creata una necessità e dove lavorava ancora in quel momento.
Che a un certo punto l'azienda aveva avuto la necessità di formare manutentori e il signor Per_1 aveva le competenze di studio necessarie per tali mansioni così da poter essere adibito quale
[...] manutentore presso il Service di Genova dove tutt'ora è impiegato come tecnico manutentore meccanico in possesso di licenze specifiche per potere operare sul velivolo. non ha invece la Pt_2 qualifica di manutentore meccanico.
Che anche il signor è addetto al Service di Genova come tecnico manutentore Testimone_2 meccanico: anche lui aveva acquisito la professionalità necessaria attraverso specifica esperienza al montaggio velivolo anche con un periodo di trasferta presso lo stabilimento di Finale Ligure;
è vero che era stato anche lui in Cassa Integrazione ma per un periodo non troppo lungo avendo dato la sua disponibilità alla trasferta a Finale Ligure.
Che è passato dal montaggio alla manutenzione sempre a dove tutt'ora Testimone_3 CP_2 lavora, perchè aveva maturato specifiche competenze, fungibili, per l'attività di manutenzione;
che anche era ed è rappresentante sindacale della FIOM -CGIL ed è per questo Parte_4 motivo che è sempre stato assegnato a Genova. Al momento si occupa di assicurare le attività di accettazione, stoccaggio e consegna delle parti di magazzino del Customer Service avendo competenze specifiche al riguardo;
che dal 2000 in poi è stato capo reparto della a Genova;
avendo acquisito Parte_5 Parte_8 specifica professionalità nella gestione delle persone - in si parlava di un centinaio di operai Parte_8
- è stato quindi assegnato come responsabile del magazzino del Customer Service;
questo sino a quando è andato in pensione a fine 2021;
-che le attività svolte dai dipendenti di cui ho riferito nulla hanno a che vedere con la Parte_8
- che non ha mai ricoperto ruoli di responsabilità e gestione di risorse umane e, quanto al Pt_2 dispensario del Customer Service, da un lato non vi è alcuna necessità di ulteriore personale;
dall'altro il signor non avrebbe le specifiche professionalità al riguardo. Pt_2
20 che al momento nella struttura di Genova non vi è fabbisogno di profili implicanti le professionalità del signor : a non lavorano più carpentieri. Ci sono la ricambistica, il Customer Service Pt_2 CP_2
e i lavoratori di cui ho riferito hanno tutti competenze specifiche in ambito manutentivo, ed è proprio questo che li distingue da chi svolge attività di carpenteria.
Che può avere lavorato per un mese a maggio 2012 in manutenzione, ma comunque ed al Pt_2 più come occasionale;
ad ogni modo non ha mai cambiato il suo reparto di appartenenza, quello della carpenteria fusoliere del P180;
Che nel periodo in cui ci siamo trasferiti a AN, un po' tutti ci siamo dati da fare per sistemare le nostre cose in vista del trasferimento e non escludo che anche si sia occupato di sistemare Pt_2 qualcosa della carpenteria ma solo per le ragioni che ho chiarito.
Che a Gennaio 2015 io, insieme ad un collega della produzione, abbiamo intervistato e come Pt_2 lui anche tutti gli altri della carpenteria di ed abbiamo chiesto la loro disponibilità ad entrare alla CP_2
LEARH - visto che la carpenteria fusoliere era destinata ad essere esternalizzata a tale società - ovvero a trasferirsi al nostro stabilimento di AN presso cui ancora oggi si svolgono attività di carpenteria Pa
ad entrambe le proposte AN rispose negativamente
Che a luglio 2015 ci fu una nuova intervista che però non seguii io perché avevo appena partorito: se ne occupò l'attuale Direttore del personale, il dott. che fece le stesse due proposte ed Parte_12 ottenne da le stesse due risposte negative. Pt_2
Di non essere a conoscenza del fatto che la fosse a sua volta entrata in cassa integrazione CP_3 poco dopo il 2015, non conoscendo la realtà produttiva di quella società, ma di sapere che, tra il 2015 ed il 2018, 45 dei dipendenti erano stati assunti da LAER.H. che ha sede ad AL, subito CP_1 fuori dal casello autostradale.
Che ad ottobre 2020 si è presentato a AN, ha seguito i corsi di formazione, si è Pt_2 sottoposto a visita medica ed è stato riconosciuto idoneo al lavoro ma si è detto con me non disponibile al trasferimento a AN;
preciso che si trattava della seconda convocazione: in occasione della prima a giugno 2020, aveva fatto pervenire un certificato attestante che non poteva presentarsi Pt_2
e chiese un rinvio.
Il teste , dirigente che si occupava delle attività produttive a Testimone_11 CP_1
AN e del Delivery a Genova ha dichiarato quanto segue:
di non aver conosciuto personalmente il signor ma di conoscere bene le attività di carpenteria Pt_2 nel reparto dove lui operava e che di tali professionalità vi era bisogno a AN e non a Genova.
Che a nella sua unità, non vi era attività di carpenteria poiché i velivoli arrivano già pronti e in CP_2 tale reparto ci si limita a completarli e fare le prove finali;
di non sapere nulla delle attività svolte al
Customer Service di Genova e se vi si si svolgano o meno attività di carpenteria ma di essere convinto di no.
Di non essere informato nel dettaglio della vicenda di;
di ricordare che tra la fine del 2020 e Pt_2 gli inizi del 2021 era stato a AN per sottoporsi a visita medica.
Che la linea fusoliere è stata esternalizzata alla mentre la linea ali era rimasta a Piaggio ma CP_3 nello stabilimento di AN;
di non sapere se lo stesso lavorasse alla linea fusoliere o alla linea ali ma che la tipologia di lavorazione era la stessa
21 Che anche in quel momento non vi era necessità di inserire nel sito di figure con le CP_2 competenze della carpenteria di cui si occupava . Pt_2
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Tale il complesso delle dichiarazioni testimoniali, può ritenersi provato:
. Che le operazioni di carpenteria (comprensive di quelle di masticiatura, tracciatura, limatura, e ribaditura) in parte esternalizzate alla LEARH - carpenteria fusoliere- e in parte traferite presso il nuovo stabilimento di AN d'AL -carpenteria ali - hanno essenzialmente la stessa natura di quelle precedentemente eseguite in a Genova Sestri nel reparto carpenteria cui era addetto CP_1
AN sino al 2008-2009.
. Che successivamente era stato impiegato anche in altri reparti quale masticciatore Pt_2
magazziniere, addetto allo sgombero e movimentazione merci e alla ristrutturazione di locali.
. Che nell'area di per tutto l'anno 2015, in cui era stato messo in cassa integrazione e CP_2 Pt_2
sino al 2017-2018 avevano continuato ad essere svolte attività di carpenteria, di magazziniere, di movimentazione merci ed altre in precedenza svolte anche da . Alcune di esse erano ancora in Pt_2
corso in nel 2020.
. Che nel periodo dal 2015 al gennaio 2022 , quantomeno nella zona aeroportuale, ha CP_1
continuato a svolgere tra le altre le attività di
- i)-Customer Service ove i lavoratori addetti svolgono mansioni di controllo e manutenzione dei velivoli, tra i quali anche lavori di carpenteria;
ii) Delivery Center, con personale impegnato in lavorazioni varie ed ove dal dicembre 2018 e fino al gennaio 2022, aveva lavorato anche il sig. precedentemente impiegato, come , presso Testimone_1 Pt_2
il reparto carpenteria dello stabilimento di , iii) Magazzino Service, nella CP_2
zona dogana, ove gli addetti svolgono attività di gestione del magazzino ricambi e di movimentazione e rifornimento dei ricambi per tutti i clienti della società, attività già svolta in passato da . Inoltre dal dicembre 2018 e fino al gennaio 2022 nel Magazzino Pt_2
service hanno lavorato i lavoratori , e Parte_3 Persona_1 Testimone_2
che avevano lavorato insieme a nel settore carpenteria di Pt_2 CP_2
. Che dal 2018 al 2022 non è mai stato chiamato ad effettuare la rotazione presso la sede di Pt_2
Genova ma unicamente invitato a trasferirsi presso lo stabilimento di AN o presso la società
Learth alla quale talune attività in precedenza da svolte erano state esternalizzate Pt_2
Risulta dunque dimostrato che sono state affidate esclusivamente ad altri dipendenti non sospesi attività precedentemente svolte anche dal , senza che siano emersi elementi di non fungibilità Pt_2
rispetto a quelle, varie, affidate a in epoca precedente alla CIG . Pt_2
22 Così è stato ad esempio per , che aveva lavorato in carpenteria fino al 2010, Parte_3
successivamente era stato impiegato nel dispensario del Service dove vengono distribuiti i materiali di uso e consumo, e nel 2022 lavorava a Genova: analoga attività era stata svolta in passato da Pt_2
che vantava esperienza da magazziniere.
Non risulta inoltre provato che taluni dipendenti fossero in possesso di patentini o licenze particolari, che sono stati solo genericamente indicati dai testi e non risultano prodotti in atti, dei quali in ogni caso non si conosce l'epoca in cui vennero rilasciati, e che potrebbero dunque essere stati conseguiti dai colleghi proprio durante il periodo in cui a la rotazione veniva negata. Pt_2
Neppure infine risulta dirimente il fatto sottolineato dai testi a difesa che taluni ex colleghi del ricorrente fossero sindacalisti, o che al momento non vi fossero nei vari reparti menzionati posizioni scoperte, poiché ciò che viene lamentata dal ricorrente è solo la mancata rotazione, che quantomeno dal dicembre 2018 al 2022 deve essere riconosciuta.
A questi fini neppure rilevano i reiterati rifiuti del ricorrente di essere trasferito a AN di AL
( peraltro da ultimo giustificati dalle limitazioni stabilite dal medico aziendale) o ceduto alla Laerth.
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Valutata dunque l'istruttoria nel suo complesso, non si ritiene sufficientemente dimostrato che le mansioni alle quali era stato addetto nel tempo OR AN presso lo stabilimento di CP_2
peraltro diverse nel tempo, non fossero fungibili con quelle di colleghi addetti ad attività per certi versi analoghe che tuttavia non erano stati interessati dalla sospensione o quantomeno, al contrario del ricorrente, ricompresi nei processi di rotazione.
Il ricorrente, che già vantava per il passato esperienza da carpentiere, masticciatore, tracciatore e simili, nei primi mesi del 2015 era stato destinato al magazzino di ed adibito a mansioni di CP_2
magazziniere ove si era occupato della preparazione dei materiali richiesti dai vari reparti, ricercandoli nel capannone, registrandoli tramite un programma informatico con l'utilizzo di un apposito lettore di codici a barre e collocandoli nell'area adibita a prelievo da parte del personale dei reparti interessati.
Aveva anche svolto altre mansioni generiche come addetto alle pulizie ed era stato adibito allo sgombero di materiali;
aveva inoltre seppur saltuariamente utilizzato il RR .
La varietà delle mansioni svolte da negli anni porta a ritenere che il ricorrente anche dopo la Pt_2
parziale chiusura della dipendenza di avrebbe dunque potuto essere impiegato in CP_2
molteplici mansioni attraverso il meccanismo della rotazione con altri colleghi, come ad esempio a mansioni di masticciatore o di addetto al montaggio di parti velivolistiche o altre mansioni generiche nel reparti di manutenzione velivoli oltre che di magazziniere, di movimentazione merci ed altre mansioni analoghe che erano rimaste in tale sito e anche presso la sede di Genova in area aeroportuale.
23 Al contrario era invece è stato collocato in CIGS a zero ore dal giugno 2015 e, anche nei Pt_2
periodi in cui la rotazione era prevista dagli accordi sindacali, senza poterne fruire come invece era avvenuto per numerosi suoi colleghi che nei vari anni avevano lavorato con lui nei medesimi reparti ove il ricorrente era stato nel tempo impegnato.
Deve quindi affermarsi l'illegittimità della condotta datoriale che ha sospeso il ricorrente Pt_2
senza rotazione alcuna in assenza di prova di effettiva infungibilità delle mansioni.
La violazione della regola della rotazione dei lavoratori in CIGS comporta il risarcimento del danno sofferto dal lavoratore in misura pari alla differenza tra le retribuzioni (al lordo) che sarebbero spettate nel periodo di ingiustificata sospensione ed il trattamento effettivamente corrisposto nello stesso periodo, a seguito dell'accordo sindacale 31.12.2018, sino alla data del deposito del ricorso.
Quanto alla misura del risarcimento per mancata rotazione, le parti all'udienza del 24.1.2025 hanno aderito alla proposta dell' ufficio che ha indicato nella somma di € 18.138,00 l'importo dovuto al Sig
a tale titolo . Pt_2
La società convenuta deve, quindi, essere dichiarata a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di € 18.138,00, oltre accessori di legge.
Segue la parziale soccombenza la condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite nella misura del 50%; la società convenuta deve essere quindi condannata a rifondere al ricorrente a tale titolo la somma di complessivi € 2.550,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
- In parziale accoglimento del ricorso dichiara tenuta e condanna Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente AN RE della somma di € 18.138,00
[...] lordi, oltre accessori:
- Respinge nel resto il ricorso;
- Condanna lla rifusione del 50% delle spese di lite in favore Controparte_1 del ricorrente, liquidate in € 2.550,00 oltre rimb. forf. 15%, Iva e Cpa, compensando la quota residua.
Savona 26/03/2025
IL GIUDICE
d.ssa Paola Di Lorenzo
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (e precisamente ai reparti nn. 773, 772, 514, 944 e 607)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
SEZIONE CIVILE
R.G. 266/2022
Il Giudice d.ssa Paola Di Lorenzo
Nella causa tra
AVV.TO DONA Parte_1
E
AN RE
AVV.TO NOBERASCO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, previa ammissione delle prove dedotte e richiamate in sede di note autorizzate in data 4.2.2024:
dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno da illegittima collocazione Parte_2
in CIGS a zero ore per il periodo dal dicembre 2018 al gennaio 2022 e conseguentemente condannare la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente una somma a titolo risarcitorio
e/o di differenze retributive non inferiore ad € 18.937,25 o la maggiore somma emergente in corso di causa e disporre che tale importo venga inserito nello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria in via di prededuzione e con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c..
Il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge.
1 Vinte in ogni caso le competenze professionali per il giudizio oltre spese generali nella misura del
15% ed oltre I.V.A. e C.P.A.”
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo respingere le domande tutte del signor AN in quanto Pt_2
infondate. Con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
I) Con ricorso depositato in data 7.2.2022 il signor ha convenuto in giudizio davanti Parte_2
al Tribunale di Savona, Sezione Fallimentare, la società in Controparte_1
Amministrazione controllata al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,
a) dichiarare il diritto del sig. a rientrare al lavoro a tempo pieno presso la Parte_2
dipendenza della società convenuta di e conseguentemente condannare la società CP_2
medesima in persona del legale rappresentante pro tempore a riammettere il ricorrente al lavoro presso tale dipendenza assegnandogli mansioni proprie del suo livello di inquadramento, anche in reparti diversi da quello di provenienza;
b) dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno da illegittima collocazione Parte_2
in CIGS a zero ore per il periodo dal dicembre 2018 al gennaio 2022 e conseguentemente condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente una somma a titolo risarcitorio e/o di differenze retributive non inferiore ad € 18.937,25 o la maggiore somma emergente in corso di causa
e disporre che tale importo venga inserito nello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria in via di prededuzione e con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.. Il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge.
Vinte in ogni caso le competenze professionali per il giudizio oltre spese generali nella misura del
15% ed oltre I.V.A. e C.P.A.” .
Il ricorso veniva riassegnato per competenza funzionale al giudice del lavoro.
2 Successivamente il Sig. AN rinunciava alla domanda volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice del lavoro declinava la propria competenza.
La causa vaniva riassegnata al giudice della sezione fallimentare, dalla scrivente sostituito il 28.6.2023.
Tanto premesso, il ricorrente nel suo ricorso ha esposto i seguenti presupposti di fatto:
Il sig. dal 2.4.2007, era dipendente di ([...]) Parte_2 Controparte_1
con sede legale a Roma in viale Castro Pretorio 116, società in amministrazione straordinaria che opera nel settore della progettazione e costruzione di velivoli;
dall'inizio del rapporto di lavoro e fino alla collocazione in cassa integrazione guadagni era stato addetto alla dipendenza di , al CP_2
rapporto di lavoro si applicava il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche.
La società agli inizi dell'anno 2014 aveva presentato al Ministero dello Controparte_1
sviluppo Economico ed alle organizzazioni sindacali un Piano industriale per gli anni dal 2014 al 2018 che prevedeva la chiusura degli stabilimenti di Genova Sestri Ponente e di Finale Ligure e l'apertura di un nuovo stabilimento a AN d'AL dove impiegare una parte dei lavoratori che già prestavano la loro attività nelle dipendenze di cui si prevedeva la chiusura;
prevedeva inoltre l'esternalizzazione di una parte della produzione alla società di nuova costituzione e creata CP_3
appositamente per assorbire 207 tra i lavoratori in quel momento ancora in forza, e la costituzione di una nuova società che gestisse a Genova Sestri Ponente la manutenzione, revisione e riparazione dei velivoli. All'esito dell'operazione si sarebbe dovuta raggiungere la riduzione dei lavoratori occupati nella misura di 165 unità.
Seguiva in data 10.6.2014 un accordo, siglato presso la sede del Ministero per lo Sviluppo Economico che stabiliva il mantenimento dei livelli occupazionali per tutta la durata del piano industriale
(2014/2018); la esternalizzazione di parte delle attività produttive in un sito prossimo allo stabilimento di AN d'AL (con l'inserimento di 99 lavoratori provenienti dallo stabilimento di Finale Ligure e che qualora si fosse reso necessario coprire nuove posizioni professionali la ricerca del personale sarebbe avvenuta tra i lavoratori per cui risultava prevista la esternalizzazione.
Ancora, con verbale di accordo tra la società e le organizzazioni sindacali in data 15.7.2014- sottoscritto presso Ministero dello Sviluppo Economico il successivo 17.7.2014- si conveniva che la società potesse fare ricorso al trattamento di integrazione salariale per un numero massimo di 1254 lavoratori, di cui 746 addetti alla sede di Finale Ligure e che la collocazione in sarebbe scattata CP_4
3 a partire dal 21.7.2014, avrebbe avuto la durata di 24 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 24 mesi, e sarebbe stato applicato il criterio della rotazione, nel rispetto delle esigenze tecnico- organizzative e produttive e sul presupposto della concreta fungibilità del personale, da approfondire in incontri informativi periodici tra azienda e RSU. In particolare la società si impegnava, nel caso di fabbisogno di ampliamento dell'organico presso lo stabilimento di AN d'AL, di valutare prioritariamente il personale in CIGS, pur nel rispetto delle competenze professionali e dei requisiti richiesti dal profilo ricercato;
erano infine previsti sistemi di incentivazione alla risoluzione consensuale del rapporto
Il 12.11.2014 prevedeva la collocazione in mobilità di 320 dipendenti, di cui 131 addetti allo stabilimento di Finale Ligure, individuandoli tra coloro i quali , nel periodo dal 21.7.2014 al 20.6.2016 avessero accettato la risoluzione del rapporto di lavoro o che entro il 2018 avessero maturato i requisiti per l'accesso alla pensione.
Contemporaneamente veniva comunicato che le attività esternalizzate sarebbero state assegnate ad una primaria azienda industriale aereonautica che avrebbe operato in un sito industriale in AL.
Un successivo accordo del 17.6.2016 stipulato tra la società e le Controparte_1
organizzazioni sindacali presso la sede della Regione Liguria si era previsto il ricorso da un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dal 21.7.2016 al 21.7.2017. Anche in tale accordo si era stabilita l'adozione del criterio della rotazione “tenendo conto delle professionalità dei lavoratori coinvolti” , prevedendola possibilità della collocazione in CIGS a zero ore solo qualora l'applicazione di detto criterio fosse risultato impossibile.
Seguiva l'ulteriore accordo del 12.6.2018, sempre siglato presso la sede della Regione Liguria, con il quale veniva richiesto, (e successivamente disposto in data 15.5.2019) un nuovo periodo di CIGS della durata di 12 mesi decorrenti dal 3.12.2018, sempre col criterio della rotazione “compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni”.
Tali gli accordi che hanno regolato i rapporti fra le parti nel periodo di interesse, espone il ricorrente che la società convenuta fino al settembre 2014 aveva svolto la propria attività, oltre che nella dipendenza di Genova Sestri Ponente, anche presso la dipendenza di Finale Ligure;
dal settembre 2014 aveva mantenuto a diverse attività occupando continuativamente circa 215 lavoratori CP_2
dei quali quasi tutti effettivamente impegnati e solo 4, in cassa integrazione a zero ore senza rotazione.
4 Deduceva che la convenuta società, al tempo del ricorso in amministrazione straordinaria, nel periodo dal 2015 al gennaio 2022 nel territorio del Comune di Genova (principalmente all'interno della zona aeroportuale) ha continuato a svolgere tra le altre le seguenti attività:
Customer Service: attività svolta negli hangar 1 e 2 che coinvolge circa 70 lavoratori addetti a mansioni di controllo e manutenzione dei velivoli, quali in particolare verniciatura, lavori di carpenteria, avionica, manutenzione dei motori, verniciature, sistemazione degli interni
Delivery Center: attività viene svolta nell'hangar 3 che coinvolge circa 25 lavoratori impegnati in operazioni di verniciature, finiture interne, prove tecniche e verifiche strumentali. In tale reparto dal dicembre 2018 e fino al gennaio 2022, secondo le deduzioni dell'attore, ha lavorato anche il sig.
(precedentemente impiegato presso il reparto carpenteria dello stabilimento di Testimone_1 CP_2
.
[...]
Magazzino Service: attività svolta nella zona dogana cui sono destinati circa 12 operai e/o impiegati che svolgono attività di gestione del magazzino ricambi e di movimentazione e rifornimento dei ricambi per tutti i clienti della società; in tale reparto, deduce il ricorrente, dal dicembre 2018 e fino al gennaio 2022 hanno lavorato, tra gli altri, i sigg.ri , e Parte_3 Persona_1 Tes_2
che in precedenza come erano addetti al settore carpenteria della dipendenza di
[...] Pt_2 CP_2
[...]
Inoltre, si aggiunge, il sig. , già addetto al montaggio delle derive presso lo Testimone_3
stabilimento di , attualmente svolge mansioni di addetto alle pulizie dei reparti;
nel CP_2
magazzino di a partire dal dicembre 2018 in poi hanno lavorato, tra gli altri, i sigg. CP_2
ed anch'essi in passato impegnati nel Reparto carpenteria. Parte_4 Parte_5
Deduceva infine che presso il settore Service- manutenzione – dal dicembre 2018 sino ad oggi ha lavorato anche il sig. , anch'egli proveniente dal reparto carpenteria, precisando che Parte_6
in tale reparto al personale addetto viene richiesto anche lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
Quanto al sig. era stato assunto il 2.4.2007 , dopo aver lavorato in azienda come Parte_2
lavoratore somministrato) ed era stato impiegato presso il Reparto carpenteria di CP_2
ove si occupava dell'assemblaggio di parti del velivolo occupandosi, sino al 2008, di
[...]
tracciatura delle lamiere, limatura, masticiatura (sigillatura con resine particolari) e ribaditura della parte superiore dell'apparecchio P180; dal 2008 al 2009 si era occupato delle lavorazioni di tracciatura, limatura, masticiatura e ribaditura occorrenti per la giunzione del tetto al pavimento della fusoliera del P180, utilizzando anche il RR. Suo collega di lavoro nel periodo indicato era stato
5 il sig. , che ora è addetto al Reparto Service (manutenzione) di . Dal Parte_6 CP_2
2009, sempre presso i cantieri di , era stato impiegato nel Reparto carpenteria CP_2 Pt_2
ed effettuava lavori di tracciatura, di masticiatura e di ribaditura dei pannelli del pavimento e del tetto del P180; dal 2010 al 2013 il ricorrente ha lavorato nel medesimo reparto svolgendo mansioni di tracciatura, ritaglio del fasciame, masticiatura, unione dei fasciami del pavimento e ribaditura del pavimento del velivolo P180. In tali mansioni aveva quale collega il sig. , ora Parte_7
addetto al dispensario interno al Service di . Quindi, sino al 2014, il ricorrente era stato CP_2 adibito, sempre nel Reparto carpenteria di , all'assemblaggio di parti del P180, CP_2
continuando a svolgere mansioni di tracciatura, rifilatura, masticiatura, ribaditura, anche in tal caso talora mediante uso del carro ponte e spesso in autonomia. Nel 2014 si occupava invece di Pt_2
foratura delle lamiere e dei longheroni, sbavatura, masticiatura, rivettatura e ribaditura del P1HH unitamente al collega . Testimone_4
Dal 2014 al 2015 il ricorrente aveva svolto mansioni di sgombero, pulizia e manutenzione del capannone lato Fincantieri ed ex mensa Fincantieri, sgombero palazzina uffici, imbiancatura zona uffici hangar e sistemazione interna generale, utilizzando talora anche il carrello elevatore e lavorando con il collega , anch'egli ora addetto la Reparto Manutenzione presso la dipendenza Testimone_3
di . CP_2
Nei primi mesi del 2015 è stato addetto al magazzino di ed adibito a mansioni Pt_2 CP_2
di preparazione dei materiali richiesti dai vari reparti, che doveva ricercare nel capannone, registrare informaticamente con un apposito lettore di codici a barre e collocare in punti prestabiliti pronti per essere prelevati e portati ai reparti che ne facevano richiesta.
Tali le mansioni svolte presso il cantiere di , il ricorrente lamenta di essere stato CP_2
collocato in a zero ore dal giugno 2015 senza applicazione del criterio della rotazione, mentre CP_4
anche dopo la parziale chiusura della dipendenza di avrebbe potuto essere adibito a CP_2
mansioni di masticciatore, di addetto al montaggio di parti velivolistiche, di magazziniere, di movimentazione merci, ed altre analoghe.
Faceva presente, in punto di diritto, che il Tribunale di Savona con sentenza n. 148 del 19.9.2018, ha accertato l'illegittimità della mancata rotazione nell'utilizzo della cassa integrazione relativamente ad un gruppo di dipendenti dello stabilimento di Finale Ligure/AN
d'AL ed ha conseguentemente condannato la società al Controparte_5
risarcimento del relativo danno;
detta pronuncia è stata confermata dalla Corte di appello a Genova con la sentenza n. 400/2019 (Allegata sub 3).
6 Precisava di essere rimasto ininterrottamente in CIGS a zero ore dal giugno 2015 alla data di deposito del ricorso (febbraio 2022) senza che mai venisse nei suoi confronti applicato il criterio della rotazione.
Da ultimo, con lettera del 5.6.2020 la società in amministrazione Controparte_1 straordinaria l'aveva convocato presso la sede di AN d'AL allo scopo di sottoporlo a visita medica ed a corsi di formazione “propedeutici alla ripresa dell'attività lavorativa”. In tale sede Pt_2
aveva fatto presente di essere impossibilitato ad effettuare spostamenti casa lavoro così impegnativi per le sue condizioni di salute debitamente certificate, essendo anche nelle condizioni per chiedere ed ottenere l'accertamento dello stato di invalidità ai sensi della Legge n. 104/1992 e della Legge n.
68/1999 ed avendo anzi le relative pratiche in corso. Si era dichiarato comunque disponibile a riprendere subito l'attività lavorativa a ma la società convenuta non aveva ritenuto di CP_2
riammetterlo in servizio presso la dipendenza di ed egli è così rimasto ancora in cassa CP_2
integrazione.
Riferiva poi AN che il 30.11.2021 aveva effettuato una visita di controllo presso il medico aziendale competente, Dr. il quale lo aveva giudicato idoneo a riprendere l'attività Persona_2
lavorativa ma con limitazioni ed in particolare con la prescrizione di evitare tragitti casa lavoro su lunghe distanze. A tale proposito indicava che la distanza tra la sua abitazione di residenza e la dipendenza di AN d'AL ove secondo l'azienda avrebbe dovuto essere destinato è di km.
83, con un tempo di percorrenza in treno tra Genova Sestri Ponente ed AL variabile tra circa un'ora ed oltre un'ora e mezza, oltre al tempo per recarsi da casa sua in stazione a ed CP_2
oltre al tempo occorrente per recarsi in autobus dalla stazione di AL a AN d'AL.
Lamentava dunque che a causa del comportamento illegittimo del datore di lavoro che l'aveva tenuto ininterrottamente in CIGS nel periodo dicembre 2018 – 31.1.2022 - aveva riportato un danno economico che quantificava in € 37.875,05, e produceva i relativi conteggi;
considerata invece in via subordinata unicamente la mancata rotazione, il predetto danno ammontava ad € 18.937,25.
La società si è costituita in giudizio Controparte_1
con memoria in data 5.7.2022, contestando il ricorso e richiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La convenuta sosteneva quanto segue:
premesso che la grave crisi che negli ultimi anni aveva colpito la aveva Controparte_1
implicato una complessa gestione degli ammortizzatori sociali in un continuo, costruttivo, confronto
7 con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e gli Organi Ministeriali, e che da tale confronto erano scaturiti molteplici accordi per la gestione degli esuberi, la convenuta affermava la legittimità della collocazione del ricorrente il cassa integrazione straordinaria in quanto avvenuta nell'ambito e nel rispetto del contenuto degli accordi nel tempo succedutisi .
In particolare deduceva che con titolo di studio “licenza media”, era stato assunto Parte_2 in il 2/4/2007 come operaio con mansioni di “carpentiere veivoli” (c.d. “strutturista”) ed CP_1
aveva sempre svolto tale mansione , ad esclusione del mese di maggio 2012 quando era sato temporaneamente assegnato al reparto manutenzione.
In un primo tempo il Piano industriale 2014-2018 aveva previsto che prevedeva la chiusura dello stabilimento di Genova Sestri Ponente e la separazione delle attività di carpenteria: in particolare, la veniva trasferita nel nuovo stabilimento di AN d'AL e la restante parte Parte_8 di carpenteria “velivoli” (di cui faceva parte ) esternalizzata presso il nuovo fornitore LAER Pt_2
di AL: nessuna attività del reparto di appartenenza di era rimasta a Genova. Pt_2
Era seguita la totale chiusura dello stabilimento di Genova e nell'area aeroportuale erano rimaste le sole attività di Customer Service (assistenza ai velivoli in servizio con relativo magazzino ricambi) e Delivery Center (verniciatura, linea volo, interiors e laboratori), ambiti in cui Pt_2
non aveva mai in precedenza lavorato .
A confutazione delle affermazioni del ricorrente deduceva che i colleghi menzionati in ricorso, a differenza di che era sempre rimasto a lavorare nel settore carpenteria, erano invece stati nel Pt_2
tempo adibiti ad altri servizi ed avevano così maturato l'esperienza diversificata necessaria per poter godere del meccanismo della rotazione: aveva lavorato in carpenteria velivoli fino Parte_3
al 01/10/2010 ma poi si era occupato anche di material management e trasformazioni velivoli, ed era anche stato assegnato al reparto Tooling & Equipment Part 145 del (dove al Parte_9 tempo del ricorso svolgeva ancora la propria l'attività presso il dispensario occupandosi di distribuire i materiali di uso e consumo (ad esempio i DPI) utilizzati dagli addetti al Customer Service.
aveva fatto una breve esperienza in carpenteria, e già dal l 01/9/2008 era stato Persona_1
assegnato al reparto 762 SERVICE CENTER GENOVA come tecnico manutentore meccanico.
aveva maturato una specifica esperienza al reparto “montaggio veivoli” ed anche Testimone_2
effettuato un periodo di trasferta presso lo stabilimento di Finale Ligure, e, dopo un periodo di CP_4
iniziato il 17/11/2015, dal luglio 2016 era stato assegnato al reparto 762 SERVICE CENTER
GENOVA come tecnico manutentore meccanico.
8 era stato addetto al montaggio velivoli fino ad 04/2010 e quindi assegnato al reparto Testimone_3
830 Manutenzione di Stabilimento di Genova come “manutentore impianti generali, dove ancora lavorava al tempo del deposito del ricorso”.
svolgeva la mansione di “Warehouse Operator” con il compito di assicurare Parte_4
le attività di accettazione, stoccaggio e consegna delle parti di magazzino della business Unit di competenza e dall'ottobre 2017 era stato assegnato al magazzino del Parte_9
: prima di lasciare il servizio a fine 2021 per pensionamento, era stato dapprima Parte_5
responsabile del Magazzino del Customer Service e dal 06/2000, per anni, capo reparto della carpenteria velivoli di Genova, mentre non ha mai coperto ruoli da “responsabile”. Pt_2
era stato assegnato al reparto Tooling & Equipment Part 145 del Parte_3 Parte_9 dove ancora svolgeva l'attività presso il dispensario occupandosi di distribuire i materiali di uso e consumo (es i DPI) utilizzati dagli addetti del Customer Service. Rappresentava che in tale reparto non vi era nessuna esigenza di ulteriore personale
Deduceva quindi che i dipendenti menzionati dal ricorrente non svolgevano attività correlata alla che invece rappresentava l'unica esperienza professionale maturata da;
nel polo Parte_8 Pt_2
di Genova non vi erano ruoli relativi a profili implicanti le competenze del ricorrente;
in particolare a
Genova Sestri venivano svolte unicamente attività di Customer Service su velivoli già in esercizio e con l'impiego di risorse qualificate munite di competenze trasversali idonee a gestire tutte le problematiche manutentive sull'intero AN d'AL ).
In particolare i colleghi impiegati a Genova avevano tutti specifiche competenze tecniche di manutentore aeronautico, in molti casi anche certificate dai competenti Enti ed erano in grado di occuparsi di una molteplicità di problematiche (sistemi avionica, interiors, impianti elettrici) che andavano oltre le competenze nell'ambito della semplice carpenteria.
La società convenuta affermava poi che aveva effettuato attività di manutenzione solo Pt_2
occasionalmente (e precisamente nel solo mese di maggio 2012) e a supporto dei colleghi, senza mai cambiare reparto di appartenenza che era il CDC 739 P180. Negava che avesse Parte_10
acquisito le competenze di un addetto al magazzino per il solo fatto di aver coadiuvato i colleghi nell'ambito delle operazioni di trasferimento/esternalizzazione del reparto carpenteria già presente nello stabilimento di Genova.
9 AN in data 30/1/2015 e in data 31/7/2015 era stato intervistato da un referente dell'Ufficio
Risorse Umane e dal responsabile di produzione per verificare la sua disponibilità ad essere assunto in LAER (come da sua destinazione da Piano Industriale) oppure ad essere trasferito a AN
d'AL presso il reparto , disponibilità che non era stata data dal lavoratore in Parte_8
nessuna delle due occasioni.
In diritto la società ricorrente affermava che avendo il lavoratore rifiutato le soluzioni lavorative compatibili con la sua professionalità e le mansioni in passato svolte, la sospensione in CIGS a zero ore per ristrutturazione applicata doveva ritenersi volontaria ed aveva avuto inizio in data 1/7/2015
(in applicazione dell'accordo siglato al Ministero del Lavoro il 18/7/2014) per la durata di 24 mesi con rotazione < ristrutturazione ed in funzione della fungibilità delle mansioni derivante dalle diverse professionalità dei lavoratori interessati>>. AN non aveva neppure aderito procedura di mobilità volontaria prevista dal medesimo accordo del 12/11/2014.
Sottolineava la società che essendo state trasferite a AN di AL tutte le attività di carpenteria velivoli ed avendo unicamente competenze da carpentiere, non era stato possibile Pt_2
attivare la rotazione su Genova mentre la rotazione su AN era stata dal lavoratore rifiutata quando ancora non era nota la sua inidoneità.
Le medesime considerazioni venivano fatte in relazione al secondo accordo, del 17/6/2016, che aveva prorogato la per riorganizzazione aziendale. Tale secondo accordo prevedeva espressamente CP_4 che << ..ove in relazione alle necessità derivanti dall'implementazione del piano industriale non sia possibile adottare meccanismi di rotazione (attività non più effettuate internamente o altre particolarità), i lavoratori potranno essere sospesi a zero ore per tutto il periodo della > CP_4
In conclusione la convenuta lamentava che il ricorrente aveva sempre rifiutato sia l'assunzione in
LAER che il trasferimento a AN e neppure aveva aderito, a differenza di molti colleghi, alla procedura di mobilità per la gestione dei 114 lavoratori in esubero che al momento risultavano sospesi in attivata nel marzo 2018: il relativo accordo sindacale prevedeva un'incentivazione CP_4 all'esodo da 12 a 30 mensilità oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e percorsi specifici di outplacement.
Il 06/7/2018 infine era stata ulteriormente prorogata la CIGS ai sensi dell'Art. 22 bis del Dlgs.
148/2015 dal 21/7/2018 al 20/7/2019, in questo caso senza la possibilità di effettuare rotazione per gli
10 ultimi 36 dipendenti in esubero. AN inoltre, a fronte di una ulteriore proposta di partecipazione a un percorso di outplacement, aveva dichiarato di non essere interessato.
Il 03/12/2018, a seguito dell'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e conseguente trasformazione della CIGS da art. 22 bis del Dlgs. 148/2015 a Art. 7 C. 10 ter L. 236/93 per aziende
Par in con prosecuzione dell'attività d'impresa per il periodo dal 03/12/2018 in avanti, era nuovamente prevista la rotazione dei lavoratori compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali, nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni. In quel momento vi erano 31 esuberi.
Il 05/6/2020 era stato convocato a AN d'AL per sottoporsi alle visite mediche e ai Pt_2
corsi sicurezza propedeutici al reinserimento al lavoro, convocazione cui aveva risposto Pt_2
producendo certificazione medica e presentandosi in seconda convocazione nei giorni 7-8-9 ottobre, ove ribadiva la propria indisponibilità a riprendere l'attività lavorativa presso la carpenteria velivoli di
AN d'AL per ragioni di salute.
All'esito della visita il medico competente l'aveva dichiarato “Idoneo” alla mansione di “operaio velivoli” alla quale sarebbe stato assegnato (all. 22 fascicolo prod. A).
Rimarca la società convenuta che al tempo era stato istituito un trasporto aziendale gratuito con pullman granturismo per lo spostamento dei lavoratori da Genova a AN di AL e ritorno.
Solo in data 30/9/2021 (all. 24 fascicolo prod A), all'esito di un'ulteriore visita di idoneità da parte del
“medico competente” della Società richiesta dal lavoratore, era stato dichiarato “idoneo con Pt_2 limitazione” alla sua mansione, con la precisazione che “sulla base della documentazione sanitaria fornita e a seguito della visita medica a richiesta del lavoratore, al momento, si ritiene sconsigliabile la trasferta casa lavoro su lunghe distanze” (all. 25 fascicolo prod. A).
Ogni successiva proposta di reinserimento nel sito di AN era stato, anche su tale base, rifiutato dal lavoratore.
Il ricorso sul punto andava dunque respinto.
Infondate erano anche le doglianze attoree circa la mancata applicazione del criterio della rotazione, alla luce delle previsioni degli accordi sindacali siglati dalle parti sociali che espressamente prevedevano la rotazione “nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive e sul presupposto della concreta fungibilità del personale”; in particolare non poteva applicarsi la rotazione tra personale non avente identiche mansioni;
né poteva ipotizzarsi una rotazione nei reparti la cui attività era stata esternalizzata, con sospensione di tutto il personale addetto.
11 In via subordinata la convenuta formulava eccezione di prescrizione ed erroneità dei conteggi.
*************
La causa veniva assegnata in un primo tempo al Giudice del lavoro avanti al quale, in sede di udienza,
rinunciava alle domande diverse dalla richiesta del pagamento di differenze retributive . La Pt_2
causa pertanto, il 25.11.2022, veniva assegnata al Giudice fallimentare e infine, nel giugno 2023, a chi scrive.
+************
Ammessa ed assunta la prova per testimoni, all'udienza del 22.12.2023, parte ricorrente insisteva per l'ammissione dei capitoli non ammessi e per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie avanzate.
Il giudice invitava informalmente le parti a trovare un accordo, in particolare sull'ammontare delle differenze retributive per mancata rotazione, impregiudicato l'an.
All'udienza del 25.6.2024 le parti si richiamavano ai rispettivi atti, venivano precisate le conclusioni e concessi i termini ex art 190 cpc.
Successivamente, non avendo nelle more le parti trovato l'accordo auspicato sull'ammontare delle differenze retributive, il giudice, ritenutane la necessità, rimetteva la causa sul ruolo al fine di esperire
CTU contabile per la verifica dei conteggi. All'udienza il giudice formulava a riguardo una proposta dell' Ufficio che indicando in € 18.138,00 la somma eventualmente dovuta a per il Pt_2
risarcimento del danno riconducibile alla mancata rotazione .
A seguito di due udienze interlocutorie, il 24.1.2025 , il ricorrente personalmente e il difensore della convenuta, munito dei relativi poteri, accettavano la proposta dell'ufficio. Quindi si riportavano ai rispettivi atti e alle memorie conclusionali già depositate e rinunciavano ai nuovi termini ex art 190 cpc.
******************
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che si vanno a illustrare.
La questione relativa al mancato reinserimento del lavoratore in azienda è da ritenersi superata avendo rinunciato alla relativa domanda già davanti al giudice del lavoro, circostanza che ha Pt_2
determinato la riassegnazione della causa al giudice fallimentare.
12 Quanto alla questione della mancata applicazione della rotazione nell'ambito dei successivi accordi di
CIG a zero ore, oggetto della residua domanda di parte ricorrente, si osserva quanto segue.
Va preliminarmente premesso che sono prodotti in atti i seguenti documenti:
- il verbale di accordo 10.6.2014 siglato tra la Regione Liguria Controparte_1
e le organizzazioni sindacali presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede il ricorso ad ammortizzatori sociali conservativi, il ricorso alla per ristrutturazione nei CP_4 tre siti operativi di Genova Sestri, AN d'AL e Finale Ligure, l'esternalizzazione delle attività produttive previste dal piano industriale (riguardante 99 lavoratori occupati a
Finale Ligure) da allocare in un sito prossimo al nuovo stabilimento di AN
d'AL, la possibilità di trasferimenti del personale solo su base volontaria ed incentivata, la prosecuzione delle attività per le quali era prevista l'esternalizzazione nei siti attuali sino al trasferimento delle attività e degli impianti così come previsto nel piano industriale;
il medesimo accordo rimanda, poi, l'esame degli aspetti applicativi ad un successivo incontro;
- il verbale di accordo 15.7.14 stipulato tra la medesima e le RSU, che prevede il CP_1
ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario per massimo 1254 lavoratori
(di cui 746 unità con sede di lavoro a Finale Ligure) ed il ricorso alla CIGS dal 21.7.2014 per 24 mesi prorogabili per ulteriori 24; l'accordo precisa, poi, che “i lavoratori interessati dovranno prioritariamente utilizzare a copertura della le ore di ferie e Par residue CP_4 al 31 dicembre 2013 nonché quelle in maturazione nell'anno 2014, al netto delle chiusure collettive già concordate e di quelle già fruite dalla data di inizio della sospensione”; in merito alla rotazione dei dipendenti da collocarsi in CIGS tale accordo recita: “la stessa sarà attuata nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive e sul presupposto della concreta fungibilità del personale”;
- il verbale di esame congiunto 18.7.2014 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, che illustra i contenuti del programma di ristrutturazione aziendale e le necessità alla base della ristrutturazione dell'organico aziendale e prevede il ricorso alla CIGS a zero ore nei termini di cui al precedente verbale, ribadendo che “l'individuazione dei lavoratori da sospendere verrà effettuata sulla base delle esigenze tecnico-organizzative legate al piano di ristrutturazione. Le parti concordano che, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative legate al processo di ristrutturazione ed in funzione della fungibilità delle mansioni derivante dalla diversa professionalità dei lavoratori interessati, verranno adottati sistemi di rotazione fra i dipendenti da collocare in ; CP_4
13 - la nota 12.11.2014 trasmessa dalla alle organizzazioni sindacali sulle attività CP_1
oggetto di esternalizzazione;
- l'accordo 12.11.2014 tra la e le RSU degli stabilimenti di Genova e Finale Ligure CP_1 che prevede l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori in esubero;
- Gli accordi sindacali del 17.6.2026, del 19.4.2017; del 12.6.18 e del 15.5.2029.
In particolare nell'accordo del 12.6.2018 con il quale veniva richiesto, (e successivamente disposto in data 15.5.2019), un nuovo periodo di CIGS della durata di 12 mesi decorrenti dal 3.12.2018, sempre col criterio della rotazione, “compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni”.
**************
In diritto, come già rilevato dal giudice del lavoro con riferimento ad altri lavoratori in posizioni analoghe, e come confermato dalla Corte d'Appello di Genova a tale riguardo, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di sospensione in cassa integrazione, criteri di scelta ed applicazione della rotazione (Cass. n. 6066/16; Cass. n. 4886/15; Cass. n. 18895/14; Cass. n. 7459/12) sono i seguenti:
- la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri;
- la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma 1. 223/1991;
- tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare.
- la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori;
- per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri;
14 - il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con /e stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione de/lavoratori che devono essere sospesi ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere;
La Suprema Corte ha, poi, ulteriormente precisato che la “specificità” dei criteri “non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale,
e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione”, atteso che un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta (Cass. n. 22540/13; Cass. n. 25100/13; Cass. n. 15393/09; Cass. n.
7720/04).
*********
Va preliminarmente rammentato che la domanda formulata in via principale, volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro previa declaratoria di illegittimità della collocazione del ricorrente in in quanto fondata sul falso presupposto dell'esternalizzazione delle lavorazioni alle quali era CP_4
addetto, è stata oggetto di rinuncia da parte del ricorrente e pertanto non deve essere qui delibata.
Passando alla disamina delle domande residue, nel caso in esame il ricorrente in primo luogo lamenta l'insussistenza dei presupposti di fatto (esternalizzazione e trasferimento integrale ad altre sedi delle lavorazioni alle quali era stato addetto) giustificanti la sua sospensione in CP_4
Tale doglianza, alla luce della documentazione versata in atti, del contenuto degli stessi accordi sindacali invocati e sopra ricapitolati, e dell'esito dell'istruttoria orale, non appare fondata.
È, infatti, prodotto in atti (allegato n. 1 delle produzioni di parte convenuta) lo stralcio del piano industriale citato negli accordi sindacali sopra riportati, dal quale emerge la terziarizzazione di parte delle attività precedentemente svolte presso lo stabilimento di Genova Sestri: in particolare sono state esternalizzate in una parte carpenteria ( carpenteria fusoliera); sono, invece, rimaste in CP_6
le attività di Carpenteria ali, tali attività ma sono state trasferite presso lo stabilimento di CP_1
AN di AL.
Il medesimo piano industriale individuava, poi, i reparti (con le relative unità di personale) coinvolti nel processo di esternalizzazione. Tra tali reparti figurano quelli ai quali risultava addetto l'odierno ricorrente.
15 Che l'esternalizzazione dell'attività di carpenteria fusoliere e lo spostamento a AN d'AL dell'attività di carpenteria ali sia stata effettiva è poi emerso a seguito dell'istruttoria orale: sostanzialmente tutti i testi, pur con alcuni distinguo, hanno dichiarato che la gran parte delle attività di carpenteria pura sui velivoli sono state trasferite in LAER o spostate a AN.
Risulta pertanto provata la sussistenza dei presupposti di fatto per il ricorso alla CIGS e deve essere qui unicamente esaminata la questione della mancata applicazione da parte dell'azienda, con riguardo alla posizione del ricorrente, del criterio della rotazione.
L'art. 1 della L. 223/91 (in vigore al momento della stipula degli accordi sindacali in atti) recitava, al comma 8: “se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2”.
Sempre per quanto riguarda la va considerato da un lato come fosse normativamente prevista CP_4
la rotazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1 L. n. 223/91 e dall'altro come, per costante giurisprudenza di legittimità, sia nella comunicazione iniziale di apertura della procedura che nell'accordo sindacale successivo, le eventuali previsioni di esclusione della rotazione dovessero “essere specificate con evidenziazione, in modo concreto, le legittime eventuali cause ostative all'applicazione del criterio della rotazione, che devono essere identificabili, oggettive e verificabili (tra le altre, Cass. n. 19235/11;
Cass. n. 12667/16).
Nel caso in esame il criterio della rotazione nella scelta dei lavoratori da sospendere era espressamente previsto dagli accordi sindacali prodotti in atti i quali prevedevano che, una volta individuati i lavoratori da sospendere, avrebbero dovuto trovare applicazione sistemi di rotazione “compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative legate al processo di ristrutturazione ed in funzione della fungibilità delle mansioni derivante dalla diversa professionalità dei lavoratori interessati”.
Come già accertato con le precedenti citate sentenze sia di primo grado che d'appello con riferimento a casi analoghi, giova qui ribadire che il mero riferimento alle “esigenze tecnico organizzative legate al processo di ristrutturazione” rappresenta formula del tutto generica, dalla quale non può inferirsi che dovessero essere sospesi unicamente i dipendenti precedentemente addetti a reparti che, per organizzazione interna, svolgevano attività in tutto o in parte esternalizzate, se vi era “fungibilità delle mansioni”.
16 Occorre poi censurare l'omessa specifica indicazione della distribuzione tra i vari reparti delle unità sospese e delle mansioni in concreto svolte dal personale interessato alla sospensione, non potendosi ritenere legittima l'aprioristica esclusione dalla rotazione di taluni dipendenti, per il solo fatto che gli stessi erano addetti a reparti 1 maggiormente coinvolti nel processo di esternalizzazione.
Nel corso dell'istruttoria esperita, con particolare riguardo alla fungibilità delle mansioni, i testi escussi hanno dichiarato quanto segue:
, operaio alle dipendenze di dal 2007 ha dichiarato Testimone_5 Controparte_1
- di essere entrato in azienda ed assegnato al sito di nel reparto carpenteria dove già CP_2 lavorava e di essere stato impegnato nelle stesse lavorazioni di carpenteria cui il ricorrente al Pt_2 momento era addetto.
- di averlo visto effettuare lavori di tracciatura delle lamiere, limatura, masticiatura (cioè sigillatura con resine speciali) ed anche di ribaditura del tetto del P180 che in quel cantiere veniva assemblato.
- di non saper dire con esattezza fino a quando abbia svolto tali mansioni ma comunque Pt_2 almeno sino al 2008/2009.
- che per un certo periodo è stato anche impiegato, sempre nel reparto carpenteria, in Pt_2 operazioni di tracciatura, limatura, masticiatura e ribaditura occorrenti per la giunzione del tetto al pavimento della fusoliera del velivolo P180 e nel 2009 , insieme a lui, e a tale , si era occupato Parte_3 delle lavorazioni di tracciatura masticiatura e ribaditura dei pannelli del pavimento e del tetto del P
180.
- che per effettuare parte di tali lavorazioni utilizzava il RR Pt_2
- che in quel periodo nel reparto dove lavoravano lui e lavorava anche (o Pt_2 Parte_6
), il quale tuttavia che dopo poco tempo era stato trasferito al “Service” cioè al Reparto Pt_3
Manutenzione
- che insieme a lui e al loro collega , AN tra 2010 ed il 2013 si era occupato di Parte_3 tracciatura, ritaglio del fasciame, masticiatura, unione dei fasciami del pavimento e ribaditura del pavimento del P180. in seguito era andato via dal reparto carpenteria e l'aveva poi visto Parte_3 lavorare nel dispensario, insieme ad altro addetto alla carpenteria, teste che insieme Testimone_6
a si occupava di un altro velivolo, il P166. Pt_2
- che tra il 2013 ed il 2014 aveva continuato a svolgere mansioni di tracciatura, rifilatura, Pt_2 masticiatura e ribaditura nel reparto carpenteria di sempre con l'utilizzo del RR. Ad un CP_2 certo momento era anche stato impegnato in lavori relativi ad un velivolo militare insieme al Pt_2 collega Tes_4
-che tra il 2014 ed il 2015 aveva visto spostarsi all'interno dello stabilimento alla guida di Pt_2 un'Ape insieme al collega e che entrambi al tempo erano impegnati in operazioni Testimone_7 di pulizia, sgombero, imbiancatura degli uffici;
l'aveva anche visto lavorare con Testimone_3
17 nel reparto manutenzione;
il teste confermava che in tale reparto si utilizza il carrello elevatore ma dichiarava di non poter affermare anche utilizzasse tale strumento. Pt_2
Agli inizi del 2015, mentre era in Cassa Integrazione, il teste aveva saputo da altri che era Pt_2 stato impiegato come magazziniere. AN era invece entrato in Cassa Integrazione a giugno 2015 insieme a tutti gli addetti alla carpenteria. Al tempo la cassa era a zero ore e senza rotazione. Sapeva però che a al tempo, c'era ancora una parte della e anche il magazzino, CP_2 Parte_8 precisamente nel reparto Service, ove ancora al momento della deposizione, veniva fatta manutenzione ai velivoli.
Riferiva infine che a tutti era arrivata una lettera di convocazione a AN d'AL per essere sottoposti a visita medica “propedeutica al rientro” come testualmente gli era stato detto dal medico;
aveva saputo che anche a era stato se fosse disponibile a riprendere a lavorare a AN Pt_2
d'AL ma che lui aveva declinato l'offerta, sia per ragioni di salute, sia perché AN era distante dalla sua abitazione: gli aveva detto che sarebbe stato disponibile a riprendere il Pt_2 lavoro a e ricordava che lamentava sempre emicranie. Sapeva che per tale ragione il medico CP_2 aziendale lo aveva giudicato idoneo alla ripresa lavorativa ma aveva escluso trasferte casa / lavoro su lunghe distanze. La distanza tra e AN era di circa 80 KM con un tempo di percorrenza di CP_2 circa 2 ore e necessità di trasbordo, non essendo AN servita dalla stazione ferroviaria.
A momento della deposizione in Cassa Integrazione erano rimasti in tre: il teste, ed Parte_2
Tes_8
Le medesime circostanze sono state confermate dai testi e dal teste Parte_2 Tes_9
che hanno confermato tutti i capitoli di prova dedotti dal ricorrente cosi come ammessi.
[...]
in particolare ha dichiarato: Tes_9
che effettivamente c'era stato un periodo in cui aveva lavorato da solo in carpenteria dopo Pt_2 che e che prima lavoravano con lui erano stati trasferiti ad altri reparti;
Pt_6 Parte_3
che tra la fine del 2014 ed una parte del 2015 è stato addetto allo sgombero, alla pulizia ed Pt_2 alla manutenzione, compresa l'imbiancatura, sia dei capannoni sia degli uffici, in un momento in cui non era ancora iniziato il trasferimento del reparto carpenteria a AN e a c'erano ancora CP_2 colleghi che lavoravano in carpenteria;
che ha lavorato con che in quel momento era addetto al reparto Pt_2 Testimone_3 manutenzione sempre a CP_2
che nel giugno del 2015 era addetto al magazzino dove preparava i materiali richiesti nei vari Pt_2 reparti, ricercandoli nel capannone, registrandoli tramite un programma informatico e collocandoli nell'area dove sarebbero poi stati prelevati;
di essere rimasto a lavorare a per tutto il 2015 e che, dopo l'estate di quell'anno, non aveva più CP_2 visto a nonostante per tutto l'anno 2015 e sino al 2017-2018 avessero continuato ad Pt_2 CP_2 essere svolte attività di carpenteria, di magazziniere, di movimentazione merci ed altre in precedenza erano state svolte anche da . Alcune di esse erano ancora in corso in quel momento nell'area Pt_2 aeroportuale di - reparto Service. CP_2
18 , Direttore del personale della convenuta, ha dichiarato Parte_12
che – rappresentante sindacale- non aveva mai lavorato in ambito Delivery Centre. Testimone_1
Aveva lavorato a Genova quando c'era il vecchio stabilimento di carpenteria, e al momento lavorava al Customer Support, cioè al Service (assistenza velivoli e la manutenzione).
Che aveva lavorato in carpenteria fino al 2010, ove aveva acquisito diverse Parte_3 competenze e professionalità; era stato quindi impiegato nel dispensario del Service dove vengono distribuiti i materiali di uso e consumo, e al momento lavorava a Genova;
in tale reparto non vi erano vuoti di personale.
che era stato per breve tempo in carpenteria;
poi dal 2008 era stato assegnato al Persona_3
Service ed al momento era tecnico manutentore meccanico e lavorava a Genova;
che lavorava a Genova nel Service dal 2016 ed aveva acquisito una specifica Controparte_7 competenza al “montaggio velivoli” anche presso lo stabilimento di Finale Ligure;
che lavorava nello stabilimento di Genova come manutentore impianti generali Testimone_3 dopo essere stato addetto al montaggio velivoli fino al 2010;
che dal 2017 lavorava presso il magazzino Customer Service, e come , Parte_4 Tes_1
è un rappresentante sindacale;
che è stato per anni capo reparto della a Genova, poi è stato responsabile Parte_5 Parte_8 del Magazzino ed infine nel 2021 è andato in pensione, mentre non aveva mai ricoperto ruoli Pt_2 da “responsabile”;
Dichiarava in generale che le attività svolte dai dipendenti sopracitati ad oggi non hanno a che fare con l'attività di carpenteria svolta dal e ciò vale dal 2015 in poi, mentre non poteva escludere Pt_2 che in precedenza, quando a Genova c'era la , detti dipendenti avessero lavorato in tale Parte_8 settore insieme a . Pt_2
A Genova non si svolgono più lavori di carpenteria, intesa come attività strutturale, anche se possono esserci lavori di carpenteria nell'ambito della manutenzione dei velivoli;
tuttavia, chi si occupa di manutenzione ha una competenza che non si limita alla carpenteria ma è trasversale, riguarda cioè tutto il velivolo;
A Genova, alla data, non vi era più bisogno di carpentieri strutturali puri, come il signor , il Pt_2 quale era stato addetto alla manutenzione per il solo mese di maggio 2012 per poi essere impegnato in operazioni di preparazione di materiali da trasferire a AN una volta chiusa Genova, senza tuttavia acquisire competenze specifiche di magazziniere;
per il resto è sempre stato in carpenteria come addetto alle fusoliere.
Ha rimarcato che ha sempre rifiutato le offerte di trasferimento, come carpentiere, presso la Pt_2
LAER di AL, così come nel reparto ali rimasto in Piaggio a AN, e ha dichiarato che la rotazione sarebbe stata possibile su AN mentre a Genova non vi erano esigenze compatibili con le professionalità di . A AN comunque la rotazione non era stata fatta perché nessuno Pt_2 degli addetti di Genova aveva mai dato la propria disponibilità a riguardo.
Quanto all'inabilità di ha riferito che, richiamato a visita per una eventuale ripresa del lavoro Pt_2
a AN – in considerazione del fatto che a Genova non c'è stata più possibilità di inserire figure con le sue competenze- nel giugno 2020 era stato giudicato idoneo alle mansioni ma ad una visita
19 successiva, a fine 2021 erano state previste limitazioni con riferimento agli spostamenti dalla residenza al posto di lavoro.
, sempre teste di parte convenuta, ha dichiarato: Testimone_10
In azienda mi occupo del personale;
conosco bene i lavoratori di cui mi si chiede avendo fatto personalmente, con alcuni di loro, colloqui sia di assunzione che ai fini degli spostamenti interni, di rotazione;
conosco bene il signor il quale non ha mai lavorato in ambito Delivery Service: preciso Testimone_1 che si tratta di un'area di produzione situata a Genova all'interno del sedime aeroportuale che comprende la verniciatura, l'attività di lavorazione degli interni e la linea volo;
delivery è proprio nel senso di consegna al cliente del velivolo completo e finito.
Che in quel momento lavorava al Service ed era sostanzialmente impegnato in attività Tes_1 sindacale;
in origine aveva lavorato in carpenteria ma era a Genova proprio in quanto sindacalista.
Che aveva effettivamente lavorato in carpenteria a ma solo fino ad ottobre Parte_3 CP_2
2010; in tale area aveva maturato diverse competenze, esperienze e professionalità il che aveva reso possibile adibirlo, sempre a all'attività di fornitura di equipaggiamento al personale di CP_2 manutenzione, per la quale si era creata una necessità e dove lavorava ancora in quel momento.
Che a un certo punto l'azienda aveva avuto la necessità di formare manutentori e il signor Per_1 aveva le competenze di studio necessarie per tali mansioni così da poter essere adibito quale
[...] manutentore presso il Service di Genova dove tutt'ora è impiegato come tecnico manutentore meccanico in possesso di licenze specifiche per potere operare sul velivolo. non ha invece la Pt_2 qualifica di manutentore meccanico.
Che anche il signor è addetto al Service di Genova come tecnico manutentore Testimone_2 meccanico: anche lui aveva acquisito la professionalità necessaria attraverso specifica esperienza al montaggio velivolo anche con un periodo di trasferta presso lo stabilimento di Finale Ligure;
è vero che era stato anche lui in Cassa Integrazione ma per un periodo non troppo lungo avendo dato la sua disponibilità alla trasferta a Finale Ligure.
Che è passato dal montaggio alla manutenzione sempre a dove tutt'ora Testimone_3 CP_2 lavora, perchè aveva maturato specifiche competenze, fungibili, per l'attività di manutenzione;
che anche era ed è rappresentante sindacale della FIOM -CGIL ed è per questo Parte_4 motivo che è sempre stato assegnato a Genova. Al momento si occupa di assicurare le attività di accettazione, stoccaggio e consegna delle parti di magazzino del Customer Service avendo competenze specifiche al riguardo;
che dal 2000 in poi è stato capo reparto della a Genova;
avendo acquisito Parte_5 Parte_8 specifica professionalità nella gestione delle persone - in si parlava di un centinaio di operai Parte_8
- è stato quindi assegnato come responsabile del magazzino del Customer Service;
questo sino a quando è andato in pensione a fine 2021;
-che le attività svolte dai dipendenti di cui ho riferito nulla hanno a che vedere con la Parte_8
- che non ha mai ricoperto ruoli di responsabilità e gestione di risorse umane e, quanto al Pt_2 dispensario del Customer Service, da un lato non vi è alcuna necessità di ulteriore personale;
dall'altro il signor non avrebbe le specifiche professionalità al riguardo. Pt_2
20 che al momento nella struttura di Genova non vi è fabbisogno di profili implicanti le professionalità del signor : a non lavorano più carpentieri. Ci sono la ricambistica, il Customer Service Pt_2 CP_2
e i lavoratori di cui ho riferito hanno tutti competenze specifiche in ambito manutentivo, ed è proprio questo che li distingue da chi svolge attività di carpenteria.
Che può avere lavorato per un mese a maggio 2012 in manutenzione, ma comunque ed al Pt_2 più come occasionale;
ad ogni modo non ha mai cambiato il suo reparto di appartenenza, quello della carpenteria fusoliere del P180;
Che nel periodo in cui ci siamo trasferiti a AN, un po' tutti ci siamo dati da fare per sistemare le nostre cose in vista del trasferimento e non escludo che anche si sia occupato di sistemare Pt_2 qualcosa della carpenteria ma solo per le ragioni che ho chiarito.
Che a Gennaio 2015 io, insieme ad un collega della produzione, abbiamo intervistato e come Pt_2 lui anche tutti gli altri della carpenteria di ed abbiamo chiesto la loro disponibilità ad entrare alla CP_2
LEARH - visto che la carpenteria fusoliere era destinata ad essere esternalizzata a tale società - ovvero a trasferirsi al nostro stabilimento di AN presso cui ancora oggi si svolgono attività di carpenteria Pa
ad entrambe le proposte AN rispose negativamente
Che a luglio 2015 ci fu una nuova intervista che però non seguii io perché avevo appena partorito: se ne occupò l'attuale Direttore del personale, il dott. che fece le stesse due proposte ed Parte_12 ottenne da le stesse due risposte negative. Pt_2
Di non essere a conoscenza del fatto che la fosse a sua volta entrata in cassa integrazione CP_3 poco dopo il 2015, non conoscendo la realtà produttiva di quella società, ma di sapere che, tra il 2015 ed il 2018, 45 dei dipendenti erano stati assunti da LAER.H. che ha sede ad AL, subito CP_1 fuori dal casello autostradale.
Che ad ottobre 2020 si è presentato a AN, ha seguito i corsi di formazione, si è Pt_2 sottoposto a visita medica ed è stato riconosciuto idoneo al lavoro ma si è detto con me non disponibile al trasferimento a AN;
preciso che si trattava della seconda convocazione: in occasione della prima a giugno 2020, aveva fatto pervenire un certificato attestante che non poteva presentarsi Pt_2
e chiese un rinvio.
Il teste , dirigente che si occupava delle attività produttive a Testimone_11 CP_1
AN e del Delivery a Genova ha dichiarato quanto segue:
di non aver conosciuto personalmente il signor ma di conoscere bene le attività di carpenteria Pt_2 nel reparto dove lui operava e che di tali professionalità vi era bisogno a AN e non a Genova.
Che a nella sua unità, non vi era attività di carpenteria poiché i velivoli arrivano già pronti e in CP_2 tale reparto ci si limita a completarli e fare le prove finali;
di non sapere nulla delle attività svolte al
Customer Service di Genova e se vi si si svolgano o meno attività di carpenteria ma di essere convinto di no.
Di non essere informato nel dettaglio della vicenda di;
di ricordare che tra la fine del 2020 e Pt_2 gli inizi del 2021 era stato a AN per sottoporsi a visita medica.
Che la linea fusoliere è stata esternalizzata alla mentre la linea ali era rimasta a Piaggio ma CP_3 nello stabilimento di AN;
di non sapere se lo stesso lavorasse alla linea fusoliere o alla linea ali ma che la tipologia di lavorazione era la stessa
21 Che anche in quel momento non vi era necessità di inserire nel sito di figure con le CP_2 competenze della carpenteria di cui si occupava . Pt_2
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Tale il complesso delle dichiarazioni testimoniali, può ritenersi provato:
. Che le operazioni di carpenteria (comprensive di quelle di masticiatura, tracciatura, limatura, e ribaditura) in parte esternalizzate alla LEARH - carpenteria fusoliere- e in parte traferite presso il nuovo stabilimento di AN d'AL -carpenteria ali - hanno essenzialmente la stessa natura di quelle precedentemente eseguite in a Genova Sestri nel reparto carpenteria cui era addetto CP_1
AN sino al 2008-2009.
. Che successivamente era stato impiegato anche in altri reparti quale masticciatore Pt_2
magazziniere, addetto allo sgombero e movimentazione merci e alla ristrutturazione di locali.
. Che nell'area di per tutto l'anno 2015, in cui era stato messo in cassa integrazione e CP_2 Pt_2
sino al 2017-2018 avevano continuato ad essere svolte attività di carpenteria, di magazziniere, di movimentazione merci ed altre in precedenza svolte anche da . Alcune di esse erano ancora in Pt_2
corso in nel 2020.
. Che nel periodo dal 2015 al gennaio 2022 , quantomeno nella zona aeroportuale, ha CP_1
continuato a svolgere tra le altre le attività di
- i)-Customer Service ove i lavoratori addetti svolgono mansioni di controllo e manutenzione dei velivoli, tra i quali anche lavori di carpenteria;
ii) Delivery Center, con personale impegnato in lavorazioni varie ed ove dal dicembre 2018 e fino al gennaio 2022, aveva lavorato anche il sig. precedentemente impiegato, come , presso Testimone_1 Pt_2
il reparto carpenteria dello stabilimento di , iii) Magazzino Service, nella CP_2
zona dogana, ove gli addetti svolgono attività di gestione del magazzino ricambi e di movimentazione e rifornimento dei ricambi per tutti i clienti della società, attività già svolta in passato da . Inoltre dal dicembre 2018 e fino al gennaio 2022 nel Magazzino Pt_2
service hanno lavorato i lavoratori , e Parte_3 Persona_1 Testimone_2
che avevano lavorato insieme a nel settore carpenteria di Pt_2 CP_2
. Che dal 2018 al 2022 non è mai stato chiamato ad effettuare la rotazione presso la sede di Pt_2
Genova ma unicamente invitato a trasferirsi presso lo stabilimento di AN o presso la società
Learth alla quale talune attività in precedenza da svolte erano state esternalizzate Pt_2
Risulta dunque dimostrato che sono state affidate esclusivamente ad altri dipendenti non sospesi attività precedentemente svolte anche dal , senza che siano emersi elementi di non fungibilità Pt_2
rispetto a quelle, varie, affidate a in epoca precedente alla CIG . Pt_2
22 Così è stato ad esempio per , che aveva lavorato in carpenteria fino al 2010, Parte_3
successivamente era stato impiegato nel dispensario del Service dove vengono distribuiti i materiali di uso e consumo, e nel 2022 lavorava a Genova: analoga attività era stata svolta in passato da Pt_2
che vantava esperienza da magazziniere.
Non risulta inoltre provato che taluni dipendenti fossero in possesso di patentini o licenze particolari, che sono stati solo genericamente indicati dai testi e non risultano prodotti in atti, dei quali in ogni caso non si conosce l'epoca in cui vennero rilasciati, e che potrebbero dunque essere stati conseguiti dai colleghi proprio durante il periodo in cui a la rotazione veniva negata. Pt_2
Neppure infine risulta dirimente il fatto sottolineato dai testi a difesa che taluni ex colleghi del ricorrente fossero sindacalisti, o che al momento non vi fossero nei vari reparti menzionati posizioni scoperte, poiché ciò che viene lamentata dal ricorrente è solo la mancata rotazione, che quantomeno dal dicembre 2018 al 2022 deve essere riconosciuta.
A questi fini neppure rilevano i reiterati rifiuti del ricorrente di essere trasferito a AN di AL
( peraltro da ultimo giustificati dalle limitazioni stabilite dal medico aziendale) o ceduto alla Laerth.
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Valutata dunque l'istruttoria nel suo complesso, non si ritiene sufficientemente dimostrato che le mansioni alle quali era stato addetto nel tempo OR AN presso lo stabilimento di CP_2
peraltro diverse nel tempo, non fossero fungibili con quelle di colleghi addetti ad attività per certi versi analoghe che tuttavia non erano stati interessati dalla sospensione o quantomeno, al contrario del ricorrente, ricompresi nei processi di rotazione.
Il ricorrente, che già vantava per il passato esperienza da carpentiere, masticciatore, tracciatore e simili, nei primi mesi del 2015 era stato destinato al magazzino di ed adibito a mansioni di CP_2
magazziniere ove si era occupato della preparazione dei materiali richiesti dai vari reparti, ricercandoli nel capannone, registrandoli tramite un programma informatico con l'utilizzo di un apposito lettore di codici a barre e collocandoli nell'area adibita a prelievo da parte del personale dei reparti interessati.
Aveva anche svolto altre mansioni generiche come addetto alle pulizie ed era stato adibito allo sgombero di materiali;
aveva inoltre seppur saltuariamente utilizzato il RR .
La varietà delle mansioni svolte da negli anni porta a ritenere che il ricorrente anche dopo la Pt_2
parziale chiusura della dipendenza di avrebbe dunque potuto essere impiegato in CP_2
molteplici mansioni attraverso il meccanismo della rotazione con altri colleghi, come ad esempio a mansioni di masticciatore o di addetto al montaggio di parti velivolistiche o altre mansioni generiche nel reparti di manutenzione velivoli oltre che di magazziniere, di movimentazione merci ed altre mansioni analoghe che erano rimaste in tale sito e anche presso la sede di Genova in area aeroportuale.
23 Al contrario era invece è stato collocato in CIGS a zero ore dal giugno 2015 e, anche nei Pt_2
periodi in cui la rotazione era prevista dagli accordi sindacali, senza poterne fruire come invece era avvenuto per numerosi suoi colleghi che nei vari anni avevano lavorato con lui nei medesimi reparti ove il ricorrente era stato nel tempo impegnato.
Deve quindi affermarsi l'illegittimità della condotta datoriale che ha sospeso il ricorrente Pt_2
senza rotazione alcuna in assenza di prova di effettiva infungibilità delle mansioni.
La violazione della regola della rotazione dei lavoratori in CIGS comporta il risarcimento del danno sofferto dal lavoratore in misura pari alla differenza tra le retribuzioni (al lordo) che sarebbero spettate nel periodo di ingiustificata sospensione ed il trattamento effettivamente corrisposto nello stesso periodo, a seguito dell'accordo sindacale 31.12.2018, sino alla data del deposito del ricorso.
Quanto alla misura del risarcimento per mancata rotazione, le parti all'udienza del 24.1.2025 hanno aderito alla proposta dell' ufficio che ha indicato nella somma di € 18.138,00 l'importo dovuto al Sig
a tale titolo . Pt_2
La società convenuta deve, quindi, essere dichiarata a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di € 18.138,00, oltre accessori di legge.
Segue la parziale soccombenza la condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite nella misura del 50%; la società convenuta deve essere quindi condannata a rifondere al ricorrente a tale titolo la somma di complessivi € 2.550,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
- In parziale accoglimento del ricorso dichiara tenuta e condanna Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente AN RE della somma di € 18.138,00
[...] lordi, oltre accessori:
- Respinge nel resto il ricorso;
- Condanna lla rifusione del 50% delle spese di lite in favore Controparte_1 del ricorrente, liquidate in € 2.550,00 oltre rimb. forf. 15%, Iva e Cpa, compensando la quota residua.
Savona 26/03/2025
IL GIUDICE
d.ssa Paola Di Lorenzo
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (e precisamente ai reparti nn. 773, 772, 514, 944 e 607)