Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01632/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2025, proposto da:
DA ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Ingenito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale, Roberto Malzone, Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. 0144484/2025 del 19/06/2025, con il quale il Comune rigettava l’istanza di sanatoria, prot. n. 79192 del 01/04/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa TA RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario dell’immobile per civile abitazione sito in Salerno, riportato nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 36, particella n. 75, sub n. 114.
Tale immobile era stato precedentemente di proprietà del sig. NC LE, il quale, con istanza prot. n. 167683 del 10/11/2015, aveva richiesto il rilascio di un permesso a costruire per lavori di recupero abitativo del “sottotetto”, in riscontro alla quale, con parere n. 14 del 04/02/2016, la P.A. aveva comunicato il preavviso di diniego ex art.10-bis L. 241/1990, in quanto parte della consistenza del manufatto era risultata mai assentita.
Su successiva richiesta del sig. NC, presentata con nota prot. n. 33311 del 25/02/2016, l’istanza era stata archiviata con provvedimento n. 3 del 26/02/2016 del Settore Trasformazioni Edilizie.
Con nota del 7/12/2016, prot. n. 197269, il sig. ZZ DA, divenuto nelle more proprietario dell’immobile, presentava una nuova istanza di recupero abitativo del sottotetto, la quale era anch’essa archiviata con provvedimento n. 5 del 14/02/2017, su richiesta dell’interessato acquisita al prot. n. 22735 del 09/02/2017.
Con nota, prot. n. 88085 del 23/05/2017, il ricorrente chiedeva nuovamente il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01, per il realizzato cambio di destinazione d’uso dell’originario deposito in unità abitativa a fini residenziali, oltre che per l’ampliamento della preesistente consistenza immobiliare tramite una struttura in ferro tamponata da infissi in alluminio e vetri.
Nel corso dell’accertamento tecnico sull’immobile del ricorrente, il personale comunale riscontrava l’edificazione di: “A - corpo di fabbrica in muratura di superficie complessiva netta di mq. 36,00 circa, con copertura in pannelli isolanti, di h. max. m. 2,80 circa, ed h. min. m. 2,40 circa; le aperture presenti (vani finestre e balconi) sono costituite da infissi in alluminio preverniciato e vetri; lo stesso, accessibile dal pianerottolo della scala condominiale, risulta distribuito in più ambienti, (soggiorno, letto e vano bagno), dotato degli impianti tecnologici e finiture che ne configurano la destinazione d’uso residenziale (all’interno sono, altresì collocati arredi coerenti alle funzioni abitative). Al suddetto manufatto risulta inoltre accorpato il locale 4 originariamente deposito di mq. 10,00 circa, per il quale non viene dimostrata la liceità edilizia (come da richiamato parere n°14/2016); B - in aderenza al lato ovest del suddetto corpo di fabbrica e collegato ad esso, realizzazione di manufatto di mq. 11,00 circa, avente struttura in ferro e tamponature costituite da vetrate in alluminio anodizzato e vetri con copertura a falda unica in pannelli isolanti, di h.max. m. 2,20 circa, h. min. m. 2,10 circa, adibito a vano cucina”.
Con parere, prot. n. 0157564 del 20/09/2017, il Settore Trasformazione Edilizia comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria, rappresentando in primis la carenza documentale della stessa, in quanto priva dei seguenti atti: - Revoca dell’Ordinanza Dirigenziale n. 27 del 18/04/2011, come integrata dalla Disposizione Dirigenziale del 12/02/2014 prot. n. 25739 del 14/02/2014; - Pianta della copertura; - Sezione longitudinale e trasversale; - Nulla-osta dell’assemblea condominiale; - Dimostrazione della liceità dell’intera consistenza immobiliare esistente; - Planimetria catastale originaria.
Con provvedimento, prot. n. 0201134 del 29/11/2017, il Comune rigettava la domanda.
Con ordinanza, prot. n. 19390 del 30/01/2018, il Comune ordinava la demolizione dei manufatti abusivi e il ripristino dello stato dei luoghi.
Tali provvedimenti, impugnati con ricorso NRG 578/2018, erano dichiarati legittimi da questo TAR, con sentenza n. 711/2021, confermata dal Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 5542/2022.
Con nota pec dell’08/11/2022, si comunicava di aver provveduto al ripristino concernente il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare in esame; si rappresentavano le ragioni per le quali la demolizione non era possibile da un punto di vista sia tecnico che giuridico; si chiedeva al Comune di «…disporre ogni accertamento tecnico necessario a verificare la fattibilità/possibilità, ex artt. 33 comma 2 e 34 comma 2, Dpr n. 380/2001, dell’intervento demolitorio necessario per dare piena ottemperanza all’Ordinanza in parola, eventualmente fornendo chiarimenti ed in ogni caso, assumendosi la responsabilità delle possibili conseguenze pregiudizievoli; si chiedeva di valutare, ove lo ritenesse, la possibilità di fiscalizzazione dell’abuso; si precisava che qualora il Comune avesse inteso intervenire in danno del privato, avrebbe dovuto tenerlo indenne dei danni conseguenti alla perdita del volume legittimamente assentito.
Il 2/03/2023, era trasmessa all’Ente specifica perizia tecnica asseverata, nella quale si dava atto, da un punto di vista tecnico, dell’impossibilità e, comunque, della pericolosità della demolizione in parola.
Il 16/06/2023, seguiva un’integrazione della precedente missiva, in cui si precisava, in particolare, che la dichiarazione di aver ottemperato all’ordinanza per quel che concerneva il ripristino della destinazione d’uso era stata naturalmente intesa nel senso della mera dismissione dell’uso abitativo, ossia dell’unico modo possibile di ottemperare allo stato.
Con nota, prot. 0150872/2023 del 12/07/2023, l’Ente rappresentava di non riscontrare motivi ostativi al ripristino dello stato dei luoghi, precisando: “L'assorbente ragione è che le opere sanzionate con l'ordinanza n. 4/2018, essendo state realizzate in epoca posteriore rispetto alla parte legittima, giammai potrebbe la loro rimozione arrecare nocumento a quanto legittimamente assentito. Tale assunto, tra l’altro, trova rispondenza dapprima nella pronuncia del T.A.R. Campania n. 711/2021 e in seguito nella conferma del Consiglio di Stato, sentenza n. 5542/2022”.
La suddetta nota era impugnata dinanzi a questo T.A.R. dal sig. ZZ, con il ricorso R.G. n. 1658/2023.
Successivamente, il Settore Opere e Lavori Pubblici emetteva l’ordinanza demolitoria, prot. n. 0126055/2024 del 29/05/2024, poi gravato con il ricorso per motivi aggiunti, proposti nel giudizio R.G. n. 1658/2023. In vista dell’udienza pubblica del 26/02/2025, controparte ha depositato la S.C.I.A. in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 380/01 prot. n. 0041328/2025 del 18/02/2025 per le opere oggetto del giudizio.
Con sentenza n. 413 del 27/02/2025, questo TAR dichiarava improcedibili il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, in ragione della presentazione dell’istanza di sanatoria del 18.02.2025.
Con nota, prot. n. 0065522 del 17/03/2025, il Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia comunicava al ricorrente la necessità di attivare l’idoneo procedimento amministrativo in relazione alle opere de quibus.
Il ricorrente presentava la richiesta di P.d.C. in sanatoria, con nota, prot. n. 0079192/2025 del 01/04/2025, in relazione alla quale la P.A. comunicava i motivi ostativi ex art. 10-bis L. n. 241/90, con nota, prot. n. 0114688 del 15/05/2025.
Con provvedimento, prot. n. 0144484/2025 del 19/06/2025, il Comune rigettava l’istanza di sanatoria, prot. n. 79192 del 01/04/2025.
Avverso l’atto de quo insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE ARTT. 3 E 6 L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE PRINCIPI GENERALI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA – VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE ARTT. 36 BIS, 34 TER, 9 BIS, E 32 DPR N. 380/2001 – VIOLAZIONE ART. 3 COST.) ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – ERRORE DI FATTO)
La parte ricorrente rimarca che l’oggetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 34 ter Dpr n. 380/2001, è un mutamento di destinazione d’uso da deposito a residenza di una porzione di deposito di circa 10 mq originariamente facente parte del torrino delle scale condominiale realizzato in uno con il fabbricato. Evidenzia, altresì, che si tratta di un mutamento di destinazione d’uso rilevante, ossia di una tipologia di abuso rientrante nella categoria della “variazione essenziale” ex art. 32 comma 1 lett. a, Dpr n. 380/2001.
VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE ARTT. 3 E 6 L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE ART. 34 TER DPR N. 380/2001) ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – OMESSO ESAME DI UNA PARTE FONDAMENTALE DELL’ISTANZA - TRAVISAMENTO, ERRORE DI FATTO)
Secondo l’assunto attoreo, vi sarebbe un vizio motivazionale ed istruttorio, in quanto l’istanza non viene proprio presa in esame dall’Ente. Se avesse esaminato l’istanza di sanatoria nel suo complesso, ossia con la domanda ex art. 34 ter in relazione ai 10 mq di torrino delle scale, l’Ente avrebbe dovuto sanare i 10 mq in quanto ne ricorrevano i presupposti.
VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE ARTT. 3 E 6 L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE PRINCIPI GENERALI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA) ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – ERRORE DI FATTO)
La parte ricorrente lamenta che la dichiarazione relativa ai rapporti di parentela, quella relativa al calcolo delle imposte comunali, il calcolo e pagamento del contributo di costruzione, il titolo di proprietà e il progetto dell’impianto elettrico ben potevano essere integrate successivamente.
Quanto alla data di realizzazione dell’abuso, assume che essa era certamente nota all’Ente ed evincibile dalla relazione tecnica, atteso che il sig. ZZ ha acquistato l’immobile nel 2016, per cui non può aver realizzato il mutamento di destinazione prima di tale data, né dopo la presentazione della precedente istanza di sanatoria del 2017 rigettata e certamente nota all’Ente per averla richiamata nel provvedimento.
Quanto alla verifica dei rapporti aeroilluminanti, il ricorrente evidenzia che gli stessi sarebbero rappresentati ed indicati nella pratica edilizia presentata.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è rigettato.
Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento gravato si appalesa al Collegio legittimo, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Lo stato degli atti è chiaro.
L’istanza di sanatoria riguarda il recupero di volumi esistenti, il cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione, la demolizione del locale cucina e di piccola struttura.
Le ragioni del gravato diniego sono così sintetizzate: “- non è applicabile il procedimento di cui all'art. 36 bis del DPR 380/2001; - non è applicabile il procedimento di cui all'art. 36 del DPR 380/2001; - non è comunque stata dimostrata la legittimità della preesistenza che consente l'applicazione della disciplina stabilita dall'art. 43-quater della LR 16/2004”.
E’ evidente che il contestato mutamento di destinazione d’uso non può costituire parziale difformità o variazione essenziale al pdc in sanatoria n. 68/2014.
Com’è noto, l’art. 36-bis D.P.R. n. 380/01 trova applicazione nei casi in cui un intervento edilizio sia stato realizzato in difformità parziale o con variazioni essenziali rispetto ad un titolo edilizio (P.d.C. o S.C.I.A. nelle ipotesi di cui all’art. 34), nonché per gli interventi realizzati in parziale difformità o in assenza di S.C.I.A. nelle ipotesi di cui all’art. 37.
Questo vuol dire che sono sanabili gli interventi realizzati in parziale difformità e in variazione essenziale dal permesso di costruire, nonché gli interventi realizzati in parziale difformità o in assenza di SCIA; non certamente quelli realizzati in assenza di permesso di costruire.
Ed invero, traslando le coordinate ricostruttive nella fattispecie in esame, si coglie che il mutamento di destinazione d’uso in contestazione non può essere considerato una “variazione essenziale” al P.d.C. n. 68/2014, perché quest’ultimo è un titolo in sanatoria, con cui è stato legittimato lo stato dell’immobile esistente al momento della presentazione della relativa domanda (Cass. pen., Sez. III, 06/05/2025, n. 16689).
Come rimarca condivisibilmente il Comune, l’istanza di accertamento di conformità, da cui tale permesso di costruire è scaturito, riguardava opere già realizzate e concluse e non contemplava alcuna opera a farsi, potendo essere sanato soltanto lo stato dell’immobile così come si presentava al momento della proposizione della richiesta.
Ne discende l’incontestabile inapplicabilità dell’art. 36-bis T.U. Edilizia alla fattispecie in esame, trattandosi di un intervento in esame realizzato in assenza di permesso di costruire.
Infatti, nel preavviso di diniego prot. n. 0114688/2025, l’Ufficio ha precisato che: “- l'accertamento di conformità, richiesto ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 380/2001, consente di sanare esclusivamente gli interventi realizzati in parziale difformità e in variazione essenziale dal permesso di costruire, nonché gli interventi realizzati in parziale difformità o in assenza di SCIA; non possono quindi essere oggetto di sanatoria gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire;”
Del resto, com’è noto, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 cit., richiede che l'intervento edilizio risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria; corollario di ciò è che il titolo in sanatoria non può contenere alcuna prescrizione, in particolare sub specie di previsione di interventi modificativi dello stato di fatto rilevato al momento dell'accertamento degli abusi, poiché un simile titolo "condizionato" postulerebbe, in contrasto con l'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, non già la "doppia conformità" delle opere abusive, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all'esecuzione delle prescrizioni e, quindi, non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì eventualmente solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni (Consiglio di Stato, sez. II, 17/03/2025, n. 2147).
Le predette considerazioni giuridiche conducono il Collegio a disattendere il primo motivo di ricorso.
Del pari privo di pregio è il rilievo del difetto motivazionale, non ravvisandosene gli estremi.
Il ricorrente lamentava che l’Amministrazione non avesse preso in considerazione l’istanza di sanatoria ex art. 34-ter D.P.R. n. 380/01 relativa ai 10 mq. di torrino scale.
Il ricorrente non dimostra il pregiudizio derivante dalla eliminazione delle opere contestate, per effetto dell’esecuzione della misura repressiva- sanzionatoria.
Peraltro, come emerge dagli atti di causa, il corpo di fabbrica preesistente al locale deposito e l’adiacente struttura verandata, trasformata in tettoia, sono stati infatti realizzati in momenti storici distinti e, quindi, non essendo stato provato che si tratti di “varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10”.
Manifestamente infondata è poi la questione di incostituzionalità per disparità di trattamento, stante la natura straordinaria delle misure di sanatoria.
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è rigettato.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
TA RE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA RE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO