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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4113/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. UR TI - Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi. - Giudice dr. Ethel Matilde Ancona. - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 12 giugno 2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a MOZZANICA (BG) in [...] 24 Parte_2 C.F._2 novembre 1949 entrambi rappresentati dall'Avv. ORSI MARGHERITA, del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da procura in atti;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 9 luglio 2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano che la casa coniugale sita in Nova Milanese (MB), Via Curiel n. 6, attualmente di proprietà del Sig. resterà assegnata alla Sig.ra he continuerà Pt_1 Pt_2 ivi a vivere con tutti gli arredi e corredi che la compongono. Il Sig. i sta organizzando Pt_1 per lasciare detto appartamento entro la fine del mese di luglio 2025, reperendo un autonomo alloggio idoneo per sé. 3) Considerata l'attuale condizione reddituale e patrimoniale dei coniugi, il Sig. si Pt_1 impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di €
300,00 (rivalutabile annualmente ex Indici ISTAT a partire da maggio 2026), con bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità.
4) Del pari, considerata la consistenza del patrimonio immobiliare del Sig. nell'ambito Pt_1 della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, e al fine di risolvere la crisi coniugale, fermo restando quanto pattuito ai punti che precedono in relazione al diritto di mantenimento della Sig.ra i ricorrenti hanno altresì concordato di procedere con i Pt_2 trasferimenti immobiliari che seguono.
Il Sig. i impegna a trasferire alla Sig.ra senza corrispettivo e a proprie spese, Pt_1 Pt_2 anche a titolo di integrazione al suo mantenimento, il diritto di piena proprietà dei seguenti immobili:
- Complesso immobiliare in Nova Milanese (MB), Via Eugenio Curiel n. 6 composto da magazzino uso officina sito piano T, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 12, particella
181, subalterno n. 704, categoria C3 classe 4 consistenza 173 mq 173 rendita Euro 411,00 e appartamento sito al piano 1-2, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 12, particella 181, subalterno n. 705, categoria A7 classe 3 consistenza 7 vani rendita Euro 650,74 con annessa area cortilizia;
- N. 1 Terreno sito in Nova Milanese (MB), Via XX Settembre n. 21 piano T identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19, Particella 62, Subalterno 701, categoria F1, superficie 100mq;
- N. 1 Terreno sito in Nova Milanese (MB), Via XX Settembre n. 21 piano T identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19, Particella 210, Subalterno 701, categoria F1, superficie 340 mq;
- Complesso immobiliare in Nova Milanese (MB), Via XX Settembre n. 21 composto da n. 1 negozio al piano T -S1 identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19 particella n. 235 subalterno n. 701 categoria C1, Classe
7, Consistenza 65mq, Rendita euro 1.356,22, un appartamento al piano 1 identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19 Particella n. 235 Subalterno n. 702 categoria A3 Classe 3 Consistenza
3,0 vani Rendita Euro 240,15, un appartamento al piano 1 identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19 Particella n. 235 Subalterno n. 703 categoria A3 Classe 3 Consistenza 3,0 vani Rendita
Euro 240,15 e un appartamento al piano 2 identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19
Particella n. 235 Subalterno n. 704 categoria A3 Classe 3 Consistenza 5,0 vani Rendita Euro
400,25.
- Una porzione di terreno con tettoia sita in Nova Milanese (MB), Via Garibaldi n. 14 piano T, identificata al Catasto del predetto Comune al foglio 12 particella n. 662, Categoria C7, Classe 4, consistenza 79 mq, superficie 138 mq, rendita Euro 53,04; Gli accordi patrimoniali qui contenuti (con i relativi e previsti trasferimenti immobiliari a beneficio della moglie ) sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della Parte_2 risoluzione della crisi coniugale.
10) I coniugi si impegnano a stipulare gli atti notarili di trasferimento di cui al punto 9 entro 120 giorni dall'emissione della sentenza di omologa della separazione, avvalendosi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987.
I costi eventualmente dovuti per tasse, spese, imposte ed il compenso notarile dipendente dai trasferimenti sopraindicato saranno sostenuti integralmente a carico del Sig. Parte_1
11) Con il corretto adempimento degli obblighi di cui sopra, i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente in relazione alla convivenza patrimoniale, avendo definito allo stato tutte le questioni controverse.
12) I ricorrenti dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetto, in tutto o in parte, né medesime o connesse domande.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello Balsamo (MB) in data 15 ottobre 1977;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo (MB) per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio n. 276, Parte II, Serie A Anno 1977;
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 24 luglio 2025.
Il Presidente est.
UR TI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. UR TI - Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi. - Giudice dr. Ethel Matilde Ancona. - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 12 giugno 2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a MOZZANICA (BG) in [...] 24 Parte_2 C.F._2 novembre 1949 entrambi rappresentati dall'Avv. ORSI MARGHERITA, del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da procura in atti;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 9 luglio 2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano che la casa coniugale sita in Nova Milanese (MB), Via Curiel n. 6, attualmente di proprietà del Sig. resterà assegnata alla Sig.ra he continuerà Pt_1 Pt_2 ivi a vivere con tutti gli arredi e corredi che la compongono. Il Sig. i sta organizzando Pt_1 per lasciare detto appartamento entro la fine del mese di luglio 2025, reperendo un autonomo alloggio idoneo per sé. 3) Considerata l'attuale condizione reddituale e patrimoniale dei coniugi, il Sig. si Pt_1 impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di €
300,00 (rivalutabile annualmente ex Indici ISTAT a partire da maggio 2026), con bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità.
4) Del pari, considerata la consistenza del patrimonio immobiliare del Sig. nell'ambito Pt_1 della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, e al fine di risolvere la crisi coniugale, fermo restando quanto pattuito ai punti che precedono in relazione al diritto di mantenimento della Sig.ra i ricorrenti hanno altresì concordato di procedere con i Pt_2 trasferimenti immobiliari che seguono.
Il Sig. i impegna a trasferire alla Sig.ra senza corrispettivo e a proprie spese, Pt_1 Pt_2 anche a titolo di integrazione al suo mantenimento, il diritto di piena proprietà dei seguenti immobili:
- Complesso immobiliare in Nova Milanese (MB), Via Eugenio Curiel n. 6 composto da magazzino uso officina sito piano T, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 12, particella
181, subalterno n. 704, categoria C3 classe 4 consistenza 173 mq 173 rendita Euro 411,00 e appartamento sito al piano 1-2, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 12, particella 181, subalterno n. 705, categoria A7 classe 3 consistenza 7 vani rendita Euro 650,74 con annessa area cortilizia;
- N. 1 Terreno sito in Nova Milanese (MB), Via XX Settembre n. 21 piano T identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19, Particella 62, Subalterno 701, categoria F1, superficie 100mq;
- N. 1 Terreno sito in Nova Milanese (MB), Via XX Settembre n. 21 piano T identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19, Particella 210, Subalterno 701, categoria F1, superficie 340 mq;
- Complesso immobiliare in Nova Milanese (MB), Via XX Settembre n. 21 composto da n. 1 negozio al piano T -S1 identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19 particella n. 235 subalterno n. 701 categoria C1, Classe
7, Consistenza 65mq, Rendita euro 1.356,22, un appartamento al piano 1 identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19 Particella n. 235 Subalterno n. 702 categoria A3 Classe 3 Consistenza
3,0 vani Rendita Euro 240,15, un appartamento al piano 1 identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19 Particella n. 235 Subalterno n. 703 categoria A3 Classe 3 Consistenza 3,0 vani Rendita
Euro 240,15 e un appartamento al piano 2 identificato al Catasto del predetto Comune al Foglio 19
Particella n. 235 Subalterno n. 704 categoria A3 Classe 3 Consistenza 5,0 vani Rendita Euro
400,25.
- Una porzione di terreno con tettoia sita in Nova Milanese (MB), Via Garibaldi n. 14 piano T, identificata al Catasto del predetto Comune al foglio 12 particella n. 662, Categoria C7, Classe 4, consistenza 79 mq, superficie 138 mq, rendita Euro 53,04; Gli accordi patrimoniali qui contenuti (con i relativi e previsti trasferimenti immobiliari a beneficio della moglie ) sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della Parte_2 risoluzione della crisi coniugale.
10) I coniugi si impegnano a stipulare gli atti notarili di trasferimento di cui al punto 9 entro 120 giorni dall'emissione della sentenza di omologa della separazione, avvalendosi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987.
I costi eventualmente dovuti per tasse, spese, imposte ed il compenso notarile dipendente dai trasferimenti sopraindicato saranno sostenuti integralmente a carico del Sig. Parte_1
11) Con il corretto adempimento degli obblighi di cui sopra, i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente in relazione alla convivenza patrimoniale, avendo definito allo stato tutte le questioni controverse.
12) I ricorrenti dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetto, in tutto o in parte, né medesime o connesse domande.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello Balsamo (MB) in data 15 ottobre 1977;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo (MB) per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio n. 276, Parte II, Serie A Anno 1977;
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 24 luglio 2025.
Il Presidente est.
UR TI