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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 38/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18 gennaio 2023 da
elettivamente domiciliata presso gli Parte_1
avv.ti UC Spolverato, Francesca Marchesan ed Elisa Pavanello che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
elettivamente domiciliato presso l'avv. Sara Controparte_1
RA e BR TI ZZ che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente Corte d'Appello di Venezia
- appellato e appellante incidentale –
Oggetto: appello avverso sentenza n. 176/22 del Tribunale di Rovigo
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 18 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante e appellata incidentale:“all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia – Sezione lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa nomina del relativo Relatore, nonché fissazione dell'udienza di discussione della causa, che espressamente si richiede, affinché provveda, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, contro il sig. che invita formalmente a costituirsi e Controparte_1 comparire nelle forme di legge, a riformare in parte qua la sentenza impugnata resa inter partes dal Tribunale di Rovigo, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, n. 176/2022 emessa in data 18 novembre 2022, per tutte le ragioni sopra esposte ovvero per quelle ritenute di giustizia, con conseguente integrale rigetto dell'atto introduttivo del giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della statuizione di primo grado laddove riconosce l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c. ridurre il credito vantato ex aderso a titolo di differenze retributive e liquidato nella sentenza impugnata in complessivi € 27.797,51 dell'importo di € 12.875,00 (corrispondente alle retribuzioni non corrisposte relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2015) ovvero, in ogni caso, della minor somma di € 6.209,39 per i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre al rimborso forfettario delle spesse generali (15%), c.p.a. e IVA. del doppio grado di giudizio. MEZZI ISTRUTTORI…”
Conclusioni per parte appellata e appellante incidentale: “Nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutti i motivi d'impugnazione, per le causali di cui in narrativa, respingere
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nel merito, in via subordinata:
- accertata e dichiarata in ogni caso la applicabilità dell'art. 2112 codice civile, per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento del quarto motivo di appello (quantum liquidato al Sig. , accertare e dichiarare, per le causali di cui in Controparte_1 narrativa, la nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 1, codice civile per violazione dell'art. 2112, comma 2, codice civile, per l'effetto, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'obbligo solidale di pagamento ex art. 2112, comma 2, codice civile di per i crediti Parte_1 che il Sig. aveva al tempo del trasferimento, ovvero Controparte_1 alla data del 30.09.2015 e condannare in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della diversa somma maggiore / minore (rispetto a quella di € 27.797,51 in- dicata in senteza) che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, in senso conforme alla decisione adottata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nel merito, in via ancora subordinata:
- accertata e dichiarata in ogni caso la applicabilità dell'art. 2112 codi-ce civile, per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accogli-mento del terzo motivo di appello (infondatezza della nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 1, codice civile per violazione dell'art. 2112, comma 2, codice civile), accertare e dichiarare comunque, per le causali di cui in narrativa, la nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), per violazione dell'art. 2113 codice civile per rinuncia a diritti e/o azioni futuri del Sig. nei confronti di Controparte_1 [...]
per l'effetto, accertare e dichiarare, per le causali Parte_1 di cui in narrativa, l'obbligo solidale di pagamento ex art. 2112,
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia comma 2, codice civile di per i crediti che il Parte_1 ricorrente aveva al tempo del trasferimento, ovvero alla data del 30.09.2015 e condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 27.797,51 in favore del Sig. per crediti di lavoro Controparte_1 sussistenti al momento del trasferimento, ovvero della somma maggiore / minore che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, in senso conforme alla decisione adottata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nel merito, in via di ulteriore subordine:
- accertata e dichiarata in ogni caso la applicabilità dell'art. 2112 codi-ce civile, per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accogli-mento del terzo motivo di appello (infondatezza della nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 1, codice civile per violazione dell'art. 2112, comma 2, codice civile), accertare e dichiarare comunque, per le causali di cui in narrativa, la nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 2, codice civile per mancanza di causa, per l'effetto, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'obbligo solidale di pagamento ex art. 2112, comma 2, codice civile di per i crediti che il Sig. Parte_1 aveva al tempo del trasferimento, ovvero alla data Controparte_1 del 30.09.2015 e condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 27.797,51 in favore del Sig. per crediti di lavoro Controparte_1 sussistenti al momento del trasferimento, ovvero della somma maggiore / minore che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, in senso conforme alla decisione adottata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
- accertata e dichiarata in ogni caso la applicabilità dell'art. 2112 codi-ce civile, per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accogli-mento del terzo motivo di appello (infondatezza della nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 1, codice civile per violazione dell'art. 2112, comma 2, codice civile), accertare e dichiarare comunque, per le causali di cui in narrativa, la nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 2, codice civile per contrarietà alle leggi in materia di Fondo di garanzia per l'effetto, accertare e CP_2 dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'obbligo solidale di pagamento ex art. 2112, comma 2, codice civile di Parte_1 per i crediti che il Sig. aveva al tempo del
[...] Controparte_1 trasferimento, ovvero alla data del 30.09.2015 e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento della somma di € 27.797,51 in favore del Sig. CP_1 per crediti di la-voro sussistenti al momento del trasferimento,
[...] ovvero della somma maggio-re / minore che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, in senso conforme alla decisione adottata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nel merito, in via ancora ulteriormente gradata:
- accertata e dichiarata in ogni caso la applicabilità dell'art. 2112 codi-ce civile, per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accerta-mento della validità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la irrinunciabilità della quota di trattamento di fine rapporto accantonata per il Sig. nel periodo Controparte_1 trascorso alle dipendenze in quanto non Controparte_3 ancora entrata nel patrimonio del lavoratore al momento del trasferimento, ovvero alla data del 30.09.2015, per l'effetto condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 14.922,51 in favore del Sig. per trattamento di fine Controparte_1 rapporto maturato sino al 30.09.2015, ovvero della somma maggiore
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
/ minore che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, in senso conforme alla decisione adottata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. In via incidentale, in tutti i casi di cui sopra e per ognuno di essi in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento della somma di € 27.797,51 in favore del Sig. CP_1 per crediti di lavoro sussistenti al momento del trasferimento
[...]
(30.09.2015), ovvero del-la diversa somma maggiore / minore che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, dichiarando la decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c. quanto ai crediti per retribuzioni non versate da relative ai mesi di luglio, agosto, settembre Controparte_3
2015, dalla data del 01.10.2015 (data nella quale il Sig. CP_1 passava alle dipendenze di senza
[...] Parte_1 soluzione di continuità) e quanto al credito per trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze di sino al Controparte_3
30.09.2015 dalla data della cessazione del rapporto di lavoro con
ovvero dal 31.10.2021. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. In via istruttoria..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18 gennaio 2023
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rovigo Parte_1
indicata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso proposto da avente ad oggetto la nullità del verbale di Controparte_1
conciliazione, prevedente la rinuncia del lavoratore a rivendicazioni economiche nei confronti del cessionario rispetto ai debiti del cedente, nonché l'obbligo solidale di pagamento di € 27.797,51 per i crediti che il ricorrente aveva al tempo del trasferimento.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il giudice di prime cure ha rilevato che il rapporto di lavoro del impiegato dall'1.07.2013 presso il reparto macelleria del CP_1
Supermercato Eurospin, gestito da in forza di un Controparte_3
contratto di affido in gestione con , disdettato dalla Parte_1
dal 30.9.2015, e assunto dall'1.10.2015 da CP_3 [...]
, rientrava in un'ipotesi riconducibile all'art. 2112 c.c. Parte_1
Ha riscontrato che è stato fatto espresso riferimento a tale fattispecie nel verbale di conciliazione sottoscritto il 29.09.25 e che la formale attribuzione, al contratto intercorso tra Controparte_4
, del nomen “contratto di affido in gestione” non fosse
[...]
sufficiente ad evitare la concreta riconducibilità della fattispecie negoziale all'affitto di ramo di azienda.
Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto che dalla lettura del contratto, con cui otteneva in affidamento la Controparte_3
gestione del reparto macelleria del punto vendita “Eurospin” di
Rovigo, comprensiva della concessione in godimento di una porzione del punto vendita di circa 77,54 metri quadrati e dell'attrezzatture presenti dettagliatamente elencate (a pag.14), emergesse l'esistenza di un complesso di beni autonomo funzionalmente destinato all'esercizio dell'attività del gestore. In particolare, ha valorizzato l'attribuzione al gestore della vendita dei prodotti di macelleria nel punto vendita (art. 5 ultimo comma), l'esclusiva responsabilità per i prodotti posti in vendita (art. 6), l'autonomia fiscale (art. I allegato sub 1) nonché la determinazione del corrispettivo pari al 8% dei corrispettivi al lordo di
Iva incassati dal reparto di Macelleria, con un minimo garantito di €
26.000,00 annuali oltre Iva.
Ha inoltre osservato che il medesimo complesso dei beni aziendali era stato gestito sino al 30.9.2015 da e, Controparte_3
successivamente, da che aveva continuato Parte_1
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'attività del medesimo reparto macelleria dopo la disdetta del contratto formalizzata dalla Controparte_3
Pertanto, ha ritenuto che la fattispecie per cui è causa sia riconducibile all'art. 2112 c.c. anche in relazione alla vicenda successiva che aveva interessato il reparto, nel quale il lavorava, concretatosi nella CP_1
retrocessione del ramo oggetto dell'affidamento in gestione, alla originaria cedente, la quale ha continuato l'attività già esercitata in precedenza, con la medesima organizzazione aziendale.
In merito al verbale di conciliazione, siglato dalle parti interessate presso la DTL, prevedente la rinuncia da parte del ad agire nei CP_1
confronti di “per tutte le spettanze maturate Parte_1
durante il rapporto di lavoro con la riconoscendo Controparte_3
in quest'ultimo l'unico debitore e rinunciando, ora per allora, a far valere nei confronti di ogni ulteriore Parte_1
eventuale diritto, pretesa od azione in qualsiasi sede”, il giudice di prime cure ha ritenuto che lo stesso sia affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., in quanto l'art. 2112 c.c., non prevede la liberazione del cessionario, consentendo solamente la liberazione del cedente per i crediti all'atto del trasferimento (richiama sul punto Cass. Ord.n. 17076/2020).
Pertanto, ha condannato a corrispondere al i Parte_1 CP_1
crediti che aveva al tempo del trasferimento da come CP_3
risultante dai conteggi allegati dal lavoratore, solo genericamente contestati dalla società.
Infine, ha rigetto l'eccezione di prescrizione, in quanto il il cui CP_1
rapporto di lavoro con era terminato il 30.9.2015, CP_3
aveva interrotto la prescrizione depositando, contro l'ex datrice di lavoro (coobbligata in solido), ricorso per decreto ingiuntivo in data
20.12.2016, notificandole l'atto di precetto, tentando il pignoramento
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia il 16.03.2017 ed, infine, depositando il 25.09.2017 istanza di ammissione allo stato passivo del Controparte_5
Propone appello l'originaria resistente sulla base di quattro motivi.
a) Con il primo motivo di appello censura la sentenza per errata qualificazione del contratto di affido in gestione del reparto di macelleria stipulato tra e Parte_1 CP_3
Sostiene che la soluzione interpretativa del giudice di primo grado sarebbe incoerente rispetto alle allegazioni in atti e al contenuto formale del contratto. Rileva che l'affidamento di reparto è una fattispecie contrattuale atipica, mista tra locazione commerciale e appalto di servizi, in cui risultano prevalenti i tratti distintivi della locazione. Evidenzia che il contratto, qualificato come “contratto di affido in gestione di reparto con delega per l'incasso” prevedeva la messa a disposizione di un'area di circa 77,54 mq (dotata solamente di una cella, un banco, tre tavoli, due scaffali, un lavabo e tre ceppi) all'interno dell'esercizio commerciale della concedente Parte_1
a (operante nel settore della lavorazione e Controparte_3
commercializzazione della carne).
Evidenzia che l'insieme dei beni oggetto del contratto non sono tali da costituire il complesso di beni organizzati di un'azienda, ex art. 2555 c.c. né possono definirsi un'organizzazione produttiva preesistente. Richiama pronunce di legittimità, in particolare la sentenza n. 3888/20, secondo cui l'elemento costitutivo della cessione di azienda è l'autonomia funzionale del complesso di beni trasferito e la presenza di alcuni beni accessori all'utilizzo del locale non è sufficiente per configurare un complesso organizzato a fini produttivi.
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ribadisce altresì che il non avrebbe allegato, né fornito CP_1
la prova della sussistenza di un complesso organizzato di beni preesistenti alla stipula del contratto di affido, presupposto di applicabilità della tutela di cui all'art. 2112 c.c. Evidenzia che al
22 ottobre 2007, data di stipula del contratto, non vi era un preesistente complesso articolato di beni, contratti, avviamento e dipendenti, creato, organizzato e implementato dal dante causa.
Rileva altresì che i mezzi necessari all'avvio e allo svolgimento dell'attività commerciale (quali ad esempio, le merci da vendere, gli strumenti necessari alla lavorazione, taglio e confezionamento della carne, gli strumenti di sanificazione del reparto e i dipendenti) sono stati approntati e organizzati ex novo ed ex post da CP_3
Sostiene che anche altri elementi, valorizzati dal giudice per ricondurre la fattispecie alla cessione del ramo d'azienda, sono perfettamente compatibili con lo schema della locazione commerciale. In particolare, richiama il fatto che il carico fiscale delle vendite doveva ricadere sull'affidatario, che il gestore aveva l'esclusiva responsabilità per i prodotti posti in vendita e che il corrispettivo prevedeva il pagamento del canone di locazione per una parte fissa e per l'altra in base ad una percentuale sui ricavi.
Evidenzia che la restituzione del reparto come originariamente acquisito e, quindi, con le dotazioni originarie è la naturale conseguenza della cessazione di ogni contratto di locazione.
Richiama altresì la clausola sub art. 14 del contratto relativa alle
“riparazioni- manutenzione dell'unità immobiliare” in cui è
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia prevista la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione secondo gli artt. 1576, 1577 e 1609 c.c.
Sostiene, inoltre, che dal contratto emergono anche tratti caratterizzanti l'appalto di servizi, in quanto CP_3
disponendo di propri mezzi e personale, svolgeva l'attività di macelleria osservando le direttive di nella Parte_1
gestione del reparto. Richiama, nello specifico, quanto previsto ai punti 5, 17, 24 del contratto (necessario rispetto degli orari di apertura del punto vendita, obbligo di aderire alle promozioni sui propri prodotti decise dalla proprietaria, divieto di determinare unilateralmente i prezzi di vendita al pubblico dovendo rispettare i prezzi massimi indicati dalla proprietaria, obbligo di scegliere i propri fornitori tra quelli indicati dalla proprietaria e di attenersi alla modalità di pagamento della merce alla barriera delle casse del punto vendita e di utilizzare il servizio di riscossione valori reso dal dante causa) astrattamente riconducibili allo schema negoziale dell'appalto, in cui il committente interviene nell'esecuzione dell'opera o del servizio fornendo macro direttive, a cui l'appaltatore deve attenersi nella resa del servizio affidato, e verificando l'adempimento dell'obbligazione.
b) Con il secondo motivo di appello censura la sentenza laddove ha erroneamente applicato l'art. 2112 c.c. alla luce del fatto che nella premessa dell'accordo di conciliazione il CP_1
dichiarava di liberare la cedente, facendo espresso riferimento al suddetto articolo. Sul punto, sostiene che tale affermazione non possa costituire elemento confessorio circa l'effettiva natura del contratto stipulato tra le due società.
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
c) Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto nullo l'accordo sindacale firmato il 29 settembre
2025 dinanzi la DTL di Verona. Sostiene che non sia contraria a nessuna norma imperativa la conciliazione, stipulata in sede protetta, prevedente la rinuncia del lavoratore a rivendicazioni economiche nei confronti del cessionario rispetto ai debiti del cedente. Evidenzia, in ogni caso, che con tale accordo il CP_1
avrebbe disposto di diritti già maturati nel corso del pregresso rapporto di lavoro con trattandosi di differenze CP_3
retributive, conosciute dal lavoratore, già entrate nella sua sfera di disponibilità e di cui poteva liberamente disporre.
d) Con il quarto motivo impugna la sentenza sia per errata applicazione delle regole sulla prescrizione sia per errato calcolo dei crediti per differenze retributive. Sostiene, in particolare, di essere estranea al rapporto intercorso tra e il Evidenzia che il lavoratore non ha CP_3 CP_1
fornito alcuna prova relativa al credito per le retribuzioni di agosto e settembre 2015, in quanto non ha prodotto le relative buste paga. Ribadisce altresì che in relazione all'importo delle mensilità di agosto e settembre 2015 è stato utilizzato un metodo di calcolo errato, poiché è stato sottratto dall'importo lordo complessivamente risultante per tutto il periodo da gennaio 2015 a settembre 2015 (risultante dall'estratto contributivo ) gli importi netti percepiti. In relazione a tale CP_2
rilievo lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.
Si è costituito ritualmente chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto che tra vi sia stata Controparte_4
un'operazione di trasferimento di ramo d'azienda e, quindi, ha applicato l'art. 2112 c.c.
Rileva, infatti, che la vicenda è stata ricostruita applicando i canoni dell'ermeneutica contrattuale al contratto di affido in gestione di reparto e al verbale di conciliazione, nonché attraverso l'esame delle circostanze di fatto.
Evidenzia che la caratteristica del reparto è la vendita di una categoria merceologica specifica rispetto ad altre categorie merceologiche vendute nel resto del negozio.
Illustra che, nel caso in esame, il reparto non può essere limitato solo allo spazio fisico, in quanto rappresenta l'unico esercizio autonomo di macelleria, destinato alla lavorazione, confezionamento e vendita carni all'interno dell'esercizio commerciale Eurospin, organizzato da in conformità allo svolgimento della propria Parte_1
attività prevalente.
Rileva che la sentenza della Corte di cassazione n. 3888/20, richiamata da parte appellante, sarebbe inconferente in quanto relativa a una società cedente che si occupava unicamente di gestire le strutture nei centri commerciali senza alcuna organizzazione dei beni ceduti. Invece, nella fattispecie in esame, si occupa Parte_1
di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti, alimentari e non, venduti nei supermercati, ossia attività corrispondente a quella di quindi, il trasferimento dei beni alla cessionaria CP_3
afferiva alla organizzazione del supermercato predisposta dalla stessa appellante.
Richiama la risoluzione n. 103791/2012 del Ministero dello Sviluppo
Economico, secondo cui la gestione autonoma, anche dal punto
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia fiscale, del reparto configura cessione di ramo d'azienda, con l'obbligo di rispetto dell'art. 2556 c.c., quindi del requisito formale del contratto e del deposito dello stesso nel Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione, come avvenuto nel caso di specie.
Ritiene, inoltre, che anche la determinazione del corrispettivo, legata alle vendite effettuate, confermerebbe la qualificazione dell'affido in gestione di reparto in termini di affitto di ramo aziendale organizzato ed in grado di produrre reddito d'impresa.
Dall'analisi delle disposizioni contrattuali evidenzia che il reparto era stato concesso in godimento per consentire a di poter CP_3
esercitare in autonomia la specifica attività di gestione del reparto macelleria e che tanto il reparto, quanto i beni materiali affidati in godimento a risultavano adeguati all'esercizio CP_3
dell'attività d'impresa in via autonoma.
Ritiene inconferente e nuovo il rilievo di controparte relativo all'inizio di attività del punto vendita, tre giorni dopo la stipula del contratto in oggetto, in quanto non si tratta di inizio di nuova attività, bensì di apertura di un supermercato perfettamente organizzato e in grado di operare.
Evidenzia altresì che non è ravvisabile alcun elemento di discontinuità tra l'entità economica gestita da e quella da CP_3
quest'ultima restituita all'appellante in data 01.10.2015.
Ritiene ulteriormente significativo che, contrariamente a quanto stabilito per legge per le locazioni commerciali, l'art. 8 del contratto prevedeva la durata del contratto di un solo anno.
L'appellato rileva, inoltre, di aver conservato nel passaggio senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'appellante le medesime condizioni economiche e normative antecedenti, nonché l'anzianità di servizio maturata e, in tal modo, per fatti concludenti Spesa
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
Intelligente avrebbe ammesso di trovarsi dinanzi ad un'operazione di ritrasferimento del ramo d'azienda, determinata da disdetta del contratto di affido in gestione del reparto.
Di contro, evidenzia che, se non vi fosse stata applicazione dell'art. 2112 c.c., a far data dal 01.10.2015 sarebbe sorto un rapporto di lavoro ex novo senza alcuna conservazione da parte del CP_1
dell'anzianità di servizio maturata, nonché di ogni altro diritto giuridico ed economico acquisito in costanza di rapporto con il precedente datore di lavoro.
Ritiene, nel contempo, corretta la sentenza laddove ha sancito nullità dell'accordo sindacale, alla luce del carattere imperativo ed inderogabile della 2112, comma 2, secondo periodo, c.c. che non consente la liberazione del cessionario dalle obbligazioni retributive e per tfr derivanti dal rapporto di lavoro precedente, neppure attraverso procedure effettuate in “sede protetta”.
Richiama, inoltre, quanto scritto negli atti di primo grado in ordine ad ulteriori profili di nullità del verbale di conciliazione.
Rileva inoltre di aver correttamente interrotto la prescrizione e, in merito al quantum liquidato, evidenzia sia la genericità della contestazione di parte appellante, sia che il credito per differenze retributive e tfr era stato oggetto di accertamento giudiziale per due volte (decreto ingiuntivo e ammissione al passivo fallimentare dell'ex datore di lavoro).
In via incidentale, censura la sentenza laddove il giudice di prime cure, ha fatto decorrere interessi legali e rivalutazione monetaria, non dalla maturazione dei singoli crediti ma dalla data della domanda.
La causa, a seguito di due rinvii per riequilibrio del ruolo e un altro per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025.
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 – Parte appellante sostiene che nel caso di specie non verrebbe in rilievo – contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure
– un affitto di ramo d'azienda seguito dalla relativa retrocessione, quanto piuttosto, in coerenza con il nomen iuris assegnato dalle parti, un contratto atipico di affidamento in gestione di reparto, fattispecie negoziale mista tra locazione immobiliare commerciale e appalto di servizi, in cui sarebbero prevalenti i caratteri della locazione commerciale. A sostegno della prospettazione offerta, evidenzia che alla data di stipula del contratto non preesisteva un'organizzazione di impresa con idoneità produttiva atteso che il reparto riguardava un nuovo punto vendita, era composto da una superficie commerciale di circa 77 mq attrezzata con cella frigorifera, tavoli, scaffalature e un lavabo ma mancavano le merci da vendere, i macchinari per il taglio e confezionamento delle carni, gli strumenti di sanificazione e anche il personale da adibirvi (poi assunto da . Parimenti, Controparte_3
risulterebbero ostativi alla qualificazione della fattispecie negoziale in termini di affitto di ramo d'azienda i diversi obblighi contemplati dal contratto stipulato a carico del gestore del reparto, quali quello di servirsi di determinati fornitori, di aderire alle campagne promozionali della proprietaria del punto vendita, di rispettare le indicazioni circa i prezzi massimi di vendita dei prodotti, di consentire controlli e ispezioni da parte della proprietà, di rispettare gli orari di apertura al pubblico del punto vendita.
1.2 – La circostanza che il reparto non fosse ancora in esercizio alla data di stipula del contratto non rappresenta di per sé una condizione
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
ostativa. Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità “la ricorrenza di un trasferimento di azienda, e, cioè, di un insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, anziché di un trasferimento dei beni medesimi individualmente considerati, non postula il requisito della produttività di tale insieme, come realtà oggettiva in atto al momento della stipulazione, e deve essere ravvisata anche nel caso in cui il complesso aziendale pur al momento inutilizzato per fini imprenditoriali, mantenga tuttavia una residua potenzialità produttiva, la quale sia contemplata dalle parti come oggetto del trasferimento stesso, allo scopo di consentire allo acquirente, sia pure con nuove attrezzature o scorte, di riprendere la precedente attività, utilizzandone l'avviamento ed il nome” (Cass. sez.
II, n. 21308 del 14/19/2017). Analogamente, è stato affermato che “La figura dell'affitto di azienda ricorre sia quando il complesso organizzato dei beni sia dedotto nella sua fase statica, sia quando venga dedotto in quella dinamica, e, pertanto, non è rilevante che la produttività non sussista ancora, o abbia cessato di esistere per
l'interruzione o la temporanea sospensione dell'esercizio dell'impresa, essendo sufficiente che detta produttività sia una conseguenza potenziale dell'insieme, prevista e voluta dalle parti” (Cass. sez. lav.,
n. 4700 del 28/03/2003) e, più di recente, il giudice di legittimità ha chiarito che “la circostanza che i beni debbano essere organizzati ai fini dell'impresa, elemento questo, come detto, indispensabile per ravvisare un'azienda, non implica necessariamente che debbano essere attualmente produttivi al momento della cessione o dell'affitto; viceversa il fatto che la produttività dei beni possa non essere attuale ma solo potenziale non significa che si debba fare a meno del requisito della organizzazione, ossia della necessità che quei beni siano, al momento della cessione o dell'affitto, organizzati verso un
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
fine produttivo, che può anche iniziare successivamente, ossia non essere attuale, ma che deve dipendere dalla organizzazione impressa dal cedente. E comunque, il fatto che la produttività possa essere anche soltanto potenziale, non vuol dire che non debba esserci, ossia che al momento della cessione l'insieme di beni non debba aver
l'attitudine a produrre, e che tale produttività debba risultare proprio dalla organizzazione impressa dal cedente, e non già dalla natura o dalla destinazione dei singoli beni” (Cass. sez. III, n. 3888 del
17/02/2020).
1.3 – Nel caso di specie, la società appellante, pur decidendo di affidare a terzi la gestione del reparto macelleria del punto vendita
Eurospin di Rovigo, non si è limitata a concedere in locazione uno spazio commerciale attrezzato del punto vendita ma ha inteso reperire un operatore professionale volto a gestire proprio un reparto macelleria che in tal senso era stato organizzato e previsto all'interno del punto vendita. Lo spazio affidato a era Controparte_3
strutturato e organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento dell'attività di conservazione, preparazione, esposizione e vendita di prodotti di macelleria. Vi erano le celle frigo puntualmente ed espressamente destinate (come si evince dalla piantina allegata al contratto) alla conservazione delle carni (cella carni e cella polli), vi era il banco carni e il murale carni (necessariamente refrigerati per la conservazione dei prodotti in vendita), tavoli, scaffali e lavello doppio in acciaio inox, il ceppo per alimenti in polietilene su supporto di acciaio inox (strumentale per il taglio/preparazione delle carni).
Inoltre, il gestore del reparto poteva già contare – in forza di specifica previsione contrattuale – su degli specifici fornitori (indicati dalla cedente), il corrispettivo pattuito comprendeva il costo delle utenze, si
è previsto l'utilizzo dei servizi comuni del punto vendita, ferma
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
restando l'autonomia operativa, gestionale e fiscale dell'attività di vendita dei prodotti di macelleria (salvo alcuni generici vincoli contrattuali in merito ai prezzi massimi da applicare, all'onere di aderire alle campagne promozionali del punto vendita e di consentire possibili ispezioni della società cedente, proprietaria dell'immobile).
Sotto altro profilo, il fatto che un siffatto insieme di beni univocamente organizzato per la gestione di un'attività di macelleria si trovasse all'interno del punto vendita Eurospin, garantiva all'impresa il vantaggio economico di poter godere Controparte_3
del nome e della clientela della catena di supermercati Eurospin
(atteso che, stante la modalità di incasso devoluta alla linea casse del supermercato, i clienti sarebbero stati nella sostanza convinti di acquistare prodotti di Eurospin).
1.4 – Inoltre, è dato pacifico che ha disdettato il CP_3
contratto di “affidamento in gestione di reparto” a far data dal
30.09.2015 e dall'1.10.2015 tale reparto – con le medesime attrezzature indicate nel contratto (e restituite) – è stato gestito dall'odierna appellante;
dunque, senza una sostanziale soluzione di continuità (la circostanza viene ammessa dalla stessa Spesa
Intelligente al punto 18 di pag. 9 della memoria difensiva di primo grado e nel capitolo di prova n. 7). Al momento del subentro di
[...]
, da qualificarsi come retrocessione dell'azienda (e Parte_1
comunque come trasferimento d'azienda), oltre ai locali e agli arredi strumentali all'attività produttiva, la società ha poi necessariamente acquisito l'avviamento determinato dalla precedente gestione e ha assunto l'odierno appellato in qualità di macellaio addetto al reparto
(acquisendo, pertanto, anche la risorsa umana già in forze al momento della (retro)cessione (gli altri due colleghi avevano poco prima deciso di dimettersi). In questo momento emerge, dunque, ancor più evidente
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
il trasferimento d'azienda quale insieme organizzato di beni (e qui anche di personale), dotato di capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (cfr. Cass. n. 22249 del 04/08/2021).
1.5 – In tale contesto, già idoneo a confortare la qualificazione del negozio in termini di trasferimento d'azienda, risultano significative – come rilevato dal giudice di primo grado – anche le clausole del verbale di conciliazione stipulato tra il lavoratore, la CP_3
[... e , in cui si fa chiaro riferimento alla disciplina di Parte_1
cui all'art. 2112 c.c., in particolare laddove si afferma che a decorrere dl 1.10.2015 l'appellato avrebbe continuato a lavorare alle dipendenze di per effetto della sua richiesta e “per quanto Parte_1
previsto dalla legge”, e si indica che il lavoratore avrebbe acconsentito a rendere la dichiarazione di liberazione della ditta cedente come previsto dall'art. 2112 c.c.. Clausole che danno evidenza della consapevolezza dei soggetti stipulanti circa la ricorrenza di un'ipotesi di trasferimento d'azienda disciplinato dall'articolo in parola.
1.6 – Non risulta fondato neppure il rilievo secondo cui il lavoratore non avrebbe fornito sufficienti allegazioni nel ricorso di primo grado al fine di sostenere l'esistenza di un trasferimento d'azienda. Nel ricorso la difesa del ha chiaramente sostenuto che si fosse in CP_1
presenza di un trasferimento d'azienda e, a sostegno dell'assunto, ha prodotto il contratto di affido in gestione del reparto, il verbale di conciliazione in cui le parti avevano previsto la prosecuzione del rapporto di lavoro facendo riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 2112 c.c., oltre alla documentazione proveniente dall' CP_2
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
relativa al rigetto della domanda di pagamento del TFR maturato presso al fondo di garanzia motivato proprio dal fatto CP_3
che il rapporto era proseguito nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda (si legge: “la S.V. risulta essere stato trasferito con cessione ramo d'azienda a come da comunicazione Parte_1
UNILAV dove lavora a tutt'oggi”). Tra i documenti prodotti, inoltre, vi era anche la corrispondenza intercorsa tra legali in cui, pur avendo la difesa del fatto riferimento sia all'avvenuto trasferimento CP_1
d'azienda, sia alla dedotta illegittimità del verbale di conciliazione, la difesa di si era limitata a replicare in merito alla Parte_1
validità del verbale di conciliazione, senza neppure mettere in discussione l'esistenza del trasferimento d'azienda. A fronte di tali dati, la difesa del lavoratore poteva contare su una ragionevole presunzione di non contestazione dell'esistenza del trasferimento d'azienda. Tuttavia, a fronte dell'effettiva contestazione svolta sul punto dalla società nella memoria difensiva, il – senza CP_1
produrre nuova documentazione – si è limitato ad evidenziare gli elementi a sostegno del trasferimento d'azienda già presenti nei documenti in atti, in particolare nel contratto di affido in gestione e nel verbale di conciliazione. Si deve, quindi, affermare che le circostanze significative e rilevanti per qualificare la vicenda negoziale in termini di trasferimento d'azienda fossero già presenti negli atti e nei documenti in causa.
2 – Il terzo motivo d'appello è infondato.
Nel verbale di conciliazione sottoscritto il 29.09.2015, il lavoratore, da un lato, ha consentito a rendere la dichiarazione di liberazione della ditta cedente ( come previsto dall'art. 2112 c.c., e Controparte_3
dall'altro ha anche assunto l'impegno di rinunciare ad agire nei confronti della cessionaria per tutte le spettanze Parte_1
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
maturate durante il rapporto di lavoro con la Controparte_3
riconoscendo in quest'ultimo l'unico debitore per tali spettanze e rinunciando a far valere nei confronti di ogni Parte_1
ulteriore eventuale diritto, pretesa o azione in qualsiasi sede. Tale impegno si accompagna, peraltro, alla dichiarazione di aver ottenuto da tutto quanto dovuto per legge e contratto CP_3
(circostanza pacificamente inveritiera e smentita dal decreto ingiuntivo definitivo ottenuto successivamente nei confronti di e dall'ammissione al passivo fallimentare di tale Controparte_3
società; procedura poi chiusa per mancanza di attivo).
2.1 – La lettura complessiva dell'accordo, come peraltro sostenuto sia dalla sentenza di primo grado, sia da entrambe le parti in causa, conduce a ritenere che si sia voluta escludere la possibilità per il lavoratore di agire nei confronti di in relazione Parte_1
ai diritti sorti in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso con indicata come unico soggetto responsabile. Tenuto Controparte_3
conto della configurabilità di un trasferimento d'azienda – peraltro emergente anche dai richiami all'art. 2112 c.c. contenuti nell'accordo stesso – l'effetto è stato quello di escludere il vincolo di solidarietà gravante sul cessionario per crediti maturati in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il cedente.
2.2 – Sul punto, risulta corretto e pertinente il richiamo contenuto nella sentenza gravata alla pronuncia di legittimità n. 17076/2020 secondo cui “In caso di retrocessione di ramo d'azienda, conseguente alla risoluzione del relativo contratto d'affitto, la preventiva rinuncia del lavoratore al vincolo di solidarietà gravante sull'affittante per le obbligazioni inadempiute dall'affittuario è nulla, in quanto diretta a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo, incidendo
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
su diritti destinati a sorgere solo in futuro”. Risulta, infatti, evidente che rinunciare a tale vincolo di solidarietà, prima ancora dell'inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze di (iniziato Parte_1
con decorrenza 1.10.2015), rappresenta una rinuncia al diritto (futuro) di poter agire in giudizio in forza della responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. e finisce per regolamentare il rapporto di lavoro (futuro) in modo diverso da quanto previsto dalla legge. Al momento di sottoscrizione del verbale di conciliazione, infatti, non era sorto alcun diritto del lavoratore nei confronti di , che solo dal Parte_1
giorno successivo sarebbe divenuta sua datrice di lavoro.
2.3 – Si deve, dunque, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la nullità in parte qua del verbale di conciliazione.
3 – Il quarto motivo d'appello è, invece, parzialmente fondato.
Nella memoria difensiva di primo grado, la società Parte_1
aveva contestato il conteggio predisposto dal ricorrente rilevando
[...]
– correttamente – che dall'importo complessivo lordo spettante per il periodo gennaio-settembre 2015, emergente dall'estratto contributivo, era stato sottratto l'importo netto delle somme di cui alle buste paga a disposizione (da gennaio a luglio 2015). Tale conteggio era funzionale alla quantificazione delle somme spettanti per le mensilità rivendicate di agosto e settembre 2015 e, pertanto, solo con riferimento a tali mensilità il lavoratore poteva pretendere la corresponsione del lordo, atteso che rispetto alle precedenti mensilità del 2015, sino a giugno, non era stato rivendicato alcun credito residuo, mentre per la busta paga di luglio è stato chiesto l'importo netto (pari ad Euro 2.679).
Conseguentemente, l'importo lordo dovuto per tali mensilità di agosto e settembre 2015 va quantificato sottraendo dall'imponibile previdenziale lordo al 30.09.2015 (emergente dall'estratto
~ 23 ~ Corte d'Appello di Venezia
contributivo), l'imponibile lordo previdenziale maturato sino a luglio
2015. La somma corretta è, quindi, pari ad Euro 21.588 – 14.626 =
Euro 6.962. A tale somma si aggiunge la retribuzione netta di luglio
(atteso che è stata richiesta, anche nel ricorso di primo grado, al netto) pari ad Euro 2.679, e il TFR maturato sino a settembre 2015, pari ad
Euro 14.922,51, come correttamente calcolato nel conteggio di parte
(la cui quantificazione, peraltro, non è oggetto di specifiche censure).
Il totale dovuto è quindi pari ad Euro 24.563,51. In tal senso va riformata la sentenza di primo grado.
3.1 - Infondata è, invece, l'eccezione di prescrizione atteso che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti di CP_3
[... spiegano effetto anche nei confronti del condebitore in solido ex art. 1310 c.c. (l'appellante, d'altro canto, ha impugnato sul punto la sentenza nel presupposto che venisse previamente escluso il vincolo di solidarietà ma ciò viene escluso nella presente pronuncia).
3.2 - Parimenti infondato il rilievo di carenza di prova del credito vantato, vista la produzione in giudizio delle buste paga, allegate al decreto ingiuntivo definitivo ottenuto nei confronti di CP_3
anch'esso prodotto unitamente all'ammissione allo stato passivo di al provvedimento di chiusura della procedura per CP_3
carenza di attivo (ad ulteriore sostegno del mancato pagamento dei crediti) e dell'estratto contributivo.
4 – L'appello incidentale, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellante principale in udienza, è ammissibile. Proprio la sentenza citata in udienza (Cass. n. 9686/2025) chiarisce che
“Presupposto di ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva
è che l'impugnazione principale sia idonea a rimettere in discussione
l'assetto di interessi definito dalla sentenza impugnata per la parte ricorrente in via incidentale e, dunque, che l'interesse ad impugnare
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
sorga dalla impugnazione principale e non sia già sorto dalla sentenza impugnata”. Nel caso di specie l'impugnazione principale è certamente idonea a rimettere in discussione – nei confronti del CP_1
– l'assetto di interessi definito dalla sentenza impugnata. Di qui l'ammissibilità del suo appello incidentale tardivo.
Il gravame incidentale risulta, infine, fondato nel merito atteso che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno fatti decorrere ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al saldo, cioè dalla maturazione di ciascun credito, per retribuzioni arretrate e per TFR, nei confronti di Pt_1
sino al pagamento effettivo, e non dalla data della Parte_1
domanda. Come indicato dall'appellante incidentale, nello specifico, il credito per retribuzioni è divenuto esigibile nei confronti di
[...]
dall'1.10.2015 e il credito per TFR, dalla data di Parte_1
cessazione del rapporto.
5 - Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della lite, vengono compensate per un quarto e poste a carico dell'appellante
[...]
per i tre quarti residui per entrambi i gradi, da Parte_1
liquidarsi sulla base di valori tra i minimi e i medi di scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina la somma oggetto di condanna a carico di in Euro 24.563,51, Parte_1
di cui Euro 14.922,51 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascun credito,
~ 25 ~ Corte d'Appello di Venezia
per retribuzioni arretrate e per TFR, nei confronti di
[...]
sino al pagamento effettivo;
Parte_1
− Compensa per un quarto le spese di lite e condanna parte appellante al pagamento dei tre quarti residui che si liquidano in complessivi Euro 3.750 per il primo grado ed Euro 3.600 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 18.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI RD UC ES
~ 26 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18 gennaio 2023 da
elettivamente domiciliata presso gli Parte_1
avv.ti UC Spolverato, Francesca Marchesan ed Elisa Pavanello che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
elettivamente domiciliato presso l'avv. Sara Controparte_1
RA e BR TI ZZ che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente Corte d'Appello di Venezia
- appellato e appellante incidentale –
Oggetto: appello avverso sentenza n. 176/22 del Tribunale di Rovigo
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 18 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante e appellata incidentale:“all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia – Sezione lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa nomina del relativo Relatore, nonché fissazione dell'udienza di discussione della causa, che espressamente si richiede, affinché provveda, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, contro il sig. che invita formalmente a costituirsi e Controparte_1 comparire nelle forme di legge, a riformare in parte qua la sentenza impugnata resa inter partes dal Tribunale di Rovigo, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, n. 176/2022 emessa in data 18 novembre 2022, per tutte le ragioni sopra esposte ovvero per quelle ritenute di giustizia, con conseguente integrale rigetto dell'atto introduttivo del giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della statuizione di primo grado laddove riconosce l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c. ridurre il credito vantato ex aderso a titolo di differenze retributive e liquidato nella sentenza impugnata in complessivi € 27.797,51 dell'importo di € 12.875,00 (corrispondente alle retribuzioni non corrisposte relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2015) ovvero, in ogni caso, della minor somma di € 6.209,39 per i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre al rimborso forfettario delle spesse generali (15%), c.p.a. e IVA. del doppio grado di giudizio. MEZZI ISTRUTTORI…”
Conclusioni per parte appellata e appellante incidentale: “Nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutti i motivi d'impugnazione, per le causali di cui in narrativa, respingere
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nel merito, in via subordinata:
- accertata e dichiarata in ogni caso la applicabilità dell'art. 2112 codice civile, per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento del quarto motivo di appello (quantum liquidato al Sig. , accertare e dichiarare, per le causali di cui in Controparte_1 narrativa, la nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 1, codice civile per violazione dell'art. 2112, comma 2, codice civile, per l'effetto, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'obbligo solidale di pagamento ex art. 2112, comma 2, codice civile di per i crediti Parte_1 che il Sig. aveva al tempo del trasferimento, ovvero Controparte_1 alla data del 30.09.2015 e condannare in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della diversa somma maggiore / minore (rispetto a quella di € 27.797,51 in- dicata in senteza) che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, in senso conforme alla decisione adottata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nel merito, in via ancora subordinata:
- accertata e dichiarata in ogni caso la applicabilità dell'art. 2112 codi-ce civile, per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accogli-mento del terzo motivo di appello (infondatezza della nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 1, codice civile per violazione dell'art. 2112, comma 2, codice civile), accertare e dichiarare comunque, per le causali di cui in narrativa, la nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), per violazione dell'art. 2113 codice civile per rinuncia a diritti e/o azioni futuri del Sig. nei confronti di Controparte_1 [...]
per l'effetto, accertare e dichiarare, per le causali Parte_1 di cui in narrativa, l'obbligo solidale di pagamento ex art. 2112,
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia comma 2, codice civile di per i crediti che il Parte_1 ricorrente aveva al tempo del trasferimento, ovvero alla data del 30.09.2015 e condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 27.797,51 in favore del Sig. per crediti di lavoro Controparte_1 sussistenti al momento del trasferimento, ovvero della somma maggiore / minore che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, in senso conforme alla decisione adottata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nel merito, in via di ulteriore subordine:
- accertata e dichiarata in ogni caso la applicabilità dell'art. 2112 codi-ce civile, per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accogli-mento del terzo motivo di appello (infondatezza della nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 1, codice civile per violazione dell'art. 2112, comma 2, codice civile), accertare e dichiarare comunque, per le causali di cui in narrativa, la nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 2, codice civile per mancanza di causa, per l'effetto, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'obbligo solidale di pagamento ex art. 2112, comma 2, codice civile di per i crediti che il Sig. Parte_1 aveva al tempo del trasferimento, ovvero alla data Controparte_1 del 30.09.2015 e condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 27.797,51 in favore del Sig. per crediti di lavoro Controparte_1 sussistenti al momento del trasferimento, ovvero della somma maggiore / minore che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, in senso conforme alla decisione adottata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
- accertata e dichiarata in ogni caso la applicabilità dell'art. 2112 codi-ce civile, per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accogli-mento del terzo motivo di appello (infondatezza della nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 1, codice civile per violazione dell'art. 2112, comma 2, codice civile), accertare e dichiarare comunque, per le causali di cui in narrativa, la nullità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), ex art. 1418, comma 2, codice civile per contrarietà alle leggi in materia di Fondo di garanzia per l'effetto, accertare e CP_2 dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'obbligo solidale di pagamento ex art. 2112, comma 2, codice civile di Parte_1 per i crediti che il Sig. aveva al tempo del
[...] Controparte_1 trasferimento, ovvero alla data del 30.09.2015 e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento della somma di € 27.797,51 in favore del Sig. CP_1 per crediti di la-voro sussistenti al momento del trasferimento,
[...] ovvero della somma maggio-re / minore che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, in senso conforme alla decisione adottata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nel merito, in via ancora ulteriormente gradata:
- accertata e dichiarata in ogni caso la applicabilità dell'art. 2112 codi-ce civile, per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accerta-mento della validità del verbale di conciliazione impugnato, clausola 4), accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la irrinunciabilità della quota di trattamento di fine rapporto accantonata per il Sig. nel periodo Controparte_1 trascorso alle dipendenze in quanto non Controparte_3 ancora entrata nel patrimonio del lavoratore al momento del trasferimento, ovvero alla data del 30.09.2015, per l'effetto condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 14.922,51 in favore del Sig. per trattamento di fine Controparte_1 rapporto maturato sino al 30.09.2015, ovvero della somma maggiore
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
/ minore che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2022 pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 19 dicembre 2022, resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, in senso conforme alla decisione adottata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. In via incidentale, in tutti i casi di cui sopra e per ognuno di essi in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento della somma di € 27.797,51 in favore del Sig. CP_1 per crediti di lavoro sussistenti al momento del trasferimento
[...]
(30.09.2015), ovvero del-la diversa somma maggiore / minore che risulterà accertata ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, dichiarando la decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c. quanto ai crediti per retribuzioni non versate da relative ai mesi di luglio, agosto, settembre Controparte_3
2015, dalla data del 01.10.2015 (data nella quale il Sig. CP_1 passava alle dipendenze di senza
[...] Parte_1 soluzione di continuità) e quanto al credito per trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze di sino al Controparte_3
30.09.2015 dalla data della cessazione del rapporto di lavoro con
ovvero dal 31.10.2021. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. In via istruttoria..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18 gennaio 2023
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rovigo Parte_1
indicata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso proposto da avente ad oggetto la nullità del verbale di Controparte_1
conciliazione, prevedente la rinuncia del lavoratore a rivendicazioni economiche nei confronti del cessionario rispetto ai debiti del cedente, nonché l'obbligo solidale di pagamento di € 27.797,51 per i crediti che il ricorrente aveva al tempo del trasferimento.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il giudice di prime cure ha rilevato che il rapporto di lavoro del impiegato dall'1.07.2013 presso il reparto macelleria del CP_1
Supermercato Eurospin, gestito da in forza di un Controparte_3
contratto di affido in gestione con , disdettato dalla Parte_1
dal 30.9.2015, e assunto dall'1.10.2015 da CP_3 [...]
, rientrava in un'ipotesi riconducibile all'art. 2112 c.c. Parte_1
Ha riscontrato che è stato fatto espresso riferimento a tale fattispecie nel verbale di conciliazione sottoscritto il 29.09.25 e che la formale attribuzione, al contratto intercorso tra Controparte_4
, del nomen “contratto di affido in gestione” non fosse
[...]
sufficiente ad evitare la concreta riconducibilità della fattispecie negoziale all'affitto di ramo di azienda.
Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto che dalla lettura del contratto, con cui otteneva in affidamento la Controparte_3
gestione del reparto macelleria del punto vendita “Eurospin” di
Rovigo, comprensiva della concessione in godimento di una porzione del punto vendita di circa 77,54 metri quadrati e dell'attrezzatture presenti dettagliatamente elencate (a pag.14), emergesse l'esistenza di un complesso di beni autonomo funzionalmente destinato all'esercizio dell'attività del gestore. In particolare, ha valorizzato l'attribuzione al gestore della vendita dei prodotti di macelleria nel punto vendita (art. 5 ultimo comma), l'esclusiva responsabilità per i prodotti posti in vendita (art. 6), l'autonomia fiscale (art. I allegato sub 1) nonché la determinazione del corrispettivo pari al 8% dei corrispettivi al lordo di
Iva incassati dal reparto di Macelleria, con un minimo garantito di €
26.000,00 annuali oltre Iva.
Ha inoltre osservato che il medesimo complesso dei beni aziendali era stato gestito sino al 30.9.2015 da e, Controparte_3
successivamente, da che aveva continuato Parte_1
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'attività del medesimo reparto macelleria dopo la disdetta del contratto formalizzata dalla Controparte_3
Pertanto, ha ritenuto che la fattispecie per cui è causa sia riconducibile all'art. 2112 c.c. anche in relazione alla vicenda successiva che aveva interessato il reparto, nel quale il lavorava, concretatosi nella CP_1
retrocessione del ramo oggetto dell'affidamento in gestione, alla originaria cedente, la quale ha continuato l'attività già esercitata in precedenza, con la medesima organizzazione aziendale.
In merito al verbale di conciliazione, siglato dalle parti interessate presso la DTL, prevedente la rinuncia da parte del ad agire nei CP_1
confronti di “per tutte le spettanze maturate Parte_1
durante il rapporto di lavoro con la riconoscendo Controparte_3
in quest'ultimo l'unico debitore e rinunciando, ora per allora, a far valere nei confronti di ogni ulteriore Parte_1
eventuale diritto, pretesa od azione in qualsiasi sede”, il giudice di prime cure ha ritenuto che lo stesso sia affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., in quanto l'art. 2112 c.c., non prevede la liberazione del cessionario, consentendo solamente la liberazione del cedente per i crediti all'atto del trasferimento (richiama sul punto Cass. Ord.n. 17076/2020).
Pertanto, ha condannato a corrispondere al i Parte_1 CP_1
crediti che aveva al tempo del trasferimento da come CP_3
risultante dai conteggi allegati dal lavoratore, solo genericamente contestati dalla società.
Infine, ha rigetto l'eccezione di prescrizione, in quanto il il cui CP_1
rapporto di lavoro con era terminato il 30.9.2015, CP_3
aveva interrotto la prescrizione depositando, contro l'ex datrice di lavoro (coobbligata in solido), ricorso per decreto ingiuntivo in data
20.12.2016, notificandole l'atto di precetto, tentando il pignoramento
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia il 16.03.2017 ed, infine, depositando il 25.09.2017 istanza di ammissione allo stato passivo del Controparte_5
Propone appello l'originaria resistente sulla base di quattro motivi.
a) Con il primo motivo di appello censura la sentenza per errata qualificazione del contratto di affido in gestione del reparto di macelleria stipulato tra e Parte_1 CP_3
Sostiene che la soluzione interpretativa del giudice di primo grado sarebbe incoerente rispetto alle allegazioni in atti e al contenuto formale del contratto. Rileva che l'affidamento di reparto è una fattispecie contrattuale atipica, mista tra locazione commerciale e appalto di servizi, in cui risultano prevalenti i tratti distintivi della locazione. Evidenzia che il contratto, qualificato come “contratto di affido in gestione di reparto con delega per l'incasso” prevedeva la messa a disposizione di un'area di circa 77,54 mq (dotata solamente di una cella, un banco, tre tavoli, due scaffali, un lavabo e tre ceppi) all'interno dell'esercizio commerciale della concedente Parte_1
a (operante nel settore della lavorazione e Controparte_3
commercializzazione della carne).
Evidenzia che l'insieme dei beni oggetto del contratto non sono tali da costituire il complesso di beni organizzati di un'azienda, ex art. 2555 c.c. né possono definirsi un'organizzazione produttiva preesistente. Richiama pronunce di legittimità, in particolare la sentenza n. 3888/20, secondo cui l'elemento costitutivo della cessione di azienda è l'autonomia funzionale del complesso di beni trasferito e la presenza di alcuni beni accessori all'utilizzo del locale non è sufficiente per configurare un complesso organizzato a fini produttivi.
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ribadisce altresì che il non avrebbe allegato, né fornito CP_1
la prova della sussistenza di un complesso organizzato di beni preesistenti alla stipula del contratto di affido, presupposto di applicabilità della tutela di cui all'art. 2112 c.c. Evidenzia che al
22 ottobre 2007, data di stipula del contratto, non vi era un preesistente complesso articolato di beni, contratti, avviamento e dipendenti, creato, organizzato e implementato dal dante causa.
Rileva altresì che i mezzi necessari all'avvio e allo svolgimento dell'attività commerciale (quali ad esempio, le merci da vendere, gli strumenti necessari alla lavorazione, taglio e confezionamento della carne, gli strumenti di sanificazione del reparto e i dipendenti) sono stati approntati e organizzati ex novo ed ex post da CP_3
Sostiene che anche altri elementi, valorizzati dal giudice per ricondurre la fattispecie alla cessione del ramo d'azienda, sono perfettamente compatibili con lo schema della locazione commerciale. In particolare, richiama il fatto che il carico fiscale delle vendite doveva ricadere sull'affidatario, che il gestore aveva l'esclusiva responsabilità per i prodotti posti in vendita e che il corrispettivo prevedeva il pagamento del canone di locazione per una parte fissa e per l'altra in base ad una percentuale sui ricavi.
Evidenzia che la restituzione del reparto come originariamente acquisito e, quindi, con le dotazioni originarie è la naturale conseguenza della cessazione di ogni contratto di locazione.
Richiama altresì la clausola sub art. 14 del contratto relativa alle
“riparazioni- manutenzione dell'unità immobiliare” in cui è
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia prevista la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione secondo gli artt. 1576, 1577 e 1609 c.c.
Sostiene, inoltre, che dal contratto emergono anche tratti caratterizzanti l'appalto di servizi, in quanto CP_3
disponendo di propri mezzi e personale, svolgeva l'attività di macelleria osservando le direttive di nella Parte_1
gestione del reparto. Richiama, nello specifico, quanto previsto ai punti 5, 17, 24 del contratto (necessario rispetto degli orari di apertura del punto vendita, obbligo di aderire alle promozioni sui propri prodotti decise dalla proprietaria, divieto di determinare unilateralmente i prezzi di vendita al pubblico dovendo rispettare i prezzi massimi indicati dalla proprietaria, obbligo di scegliere i propri fornitori tra quelli indicati dalla proprietaria e di attenersi alla modalità di pagamento della merce alla barriera delle casse del punto vendita e di utilizzare il servizio di riscossione valori reso dal dante causa) astrattamente riconducibili allo schema negoziale dell'appalto, in cui il committente interviene nell'esecuzione dell'opera o del servizio fornendo macro direttive, a cui l'appaltatore deve attenersi nella resa del servizio affidato, e verificando l'adempimento dell'obbligazione.
b) Con il secondo motivo di appello censura la sentenza laddove ha erroneamente applicato l'art. 2112 c.c. alla luce del fatto che nella premessa dell'accordo di conciliazione il CP_1
dichiarava di liberare la cedente, facendo espresso riferimento al suddetto articolo. Sul punto, sostiene che tale affermazione non possa costituire elemento confessorio circa l'effettiva natura del contratto stipulato tra le due società.
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
c) Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto nullo l'accordo sindacale firmato il 29 settembre
2025 dinanzi la DTL di Verona. Sostiene che non sia contraria a nessuna norma imperativa la conciliazione, stipulata in sede protetta, prevedente la rinuncia del lavoratore a rivendicazioni economiche nei confronti del cessionario rispetto ai debiti del cedente. Evidenzia, in ogni caso, che con tale accordo il CP_1
avrebbe disposto di diritti già maturati nel corso del pregresso rapporto di lavoro con trattandosi di differenze CP_3
retributive, conosciute dal lavoratore, già entrate nella sua sfera di disponibilità e di cui poteva liberamente disporre.
d) Con il quarto motivo impugna la sentenza sia per errata applicazione delle regole sulla prescrizione sia per errato calcolo dei crediti per differenze retributive. Sostiene, in particolare, di essere estranea al rapporto intercorso tra e il Evidenzia che il lavoratore non ha CP_3 CP_1
fornito alcuna prova relativa al credito per le retribuzioni di agosto e settembre 2015, in quanto non ha prodotto le relative buste paga. Ribadisce altresì che in relazione all'importo delle mensilità di agosto e settembre 2015 è stato utilizzato un metodo di calcolo errato, poiché è stato sottratto dall'importo lordo complessivamente risultante per tutto il periodo da gennaio 2015 a settembre 2015 (risultante dall'estratto contributivo ) gli importi netti percepiti. In relazione a tale CP_2
rilievo lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.
Si è costituito ritualmente chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto che tra vi sia stata Controparte_4
un'operazione di trasferimento di ramo d'azienda e, quindi, ha applicato l'art. 2112 c.c.
Rileva, infatti, che la vicenda è stata ricostruita applicando i canoni dell'ermeneutica contrattuale al contratto di affido in gestione di reparto e al verbale di conciliazione, nonché attraverso l'esame delle circostanze di fatto.
Evidenzia che la caratteristica del reparto è la vendita di una categoria merceologica specifica rispetto ad altre categorie merceologiche vendute nel resto del negozio.
Illustra che, nel caso in esame, il reparto non può essere limitato solo allo spazio fisico, in quanto rappresenta l'unico esercizio autonomo di macelleria, destinato alla lavorazione, confezionamento e vendita carni all'interno dell'esercizio commerciale Eurospin, organizzato da in conformità allo svolgimento della propria Parte_1
attività prevalente.
Rileva che la sentenza della Corte di cassazione n. 3888/20, richiamata da parte appellante, sarebbe inconferente in quanto relativa a una società cedente che si occupava unicamente di gestire le strutture nei centri commerciali senza alcuna organizzazione dei beni ceduti. Invece, nella fattispecie in esame, si occupa Parte_1
di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti, alimentari e non, venduti nei supermercati, ossia attività corrispondente a quella di quindi, il trasferimento dei beni alla cessionaria CP_3
afferiva alla organizzazione del supermercato predisposta dalla stessa appellante.
Richiama la risoluzione n. 103791/2012 del Ministero dello Sviluppo
Economico, secondo cui la gestione autonoma, anche dal punto
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia fiscale, del reparto configura cessione di ramo d'azienda, con l'obbligo di rispetto dell'art. 2556 c.c., quindi del requisito formale del contratto e del deposito dello stesso nel Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione, come avvenuto nel caso di specie.
Ritiene, inoltre, che anche la determinazione del corrispettivo, legata alle vendite effettuate, confermerebbe la qualificazione dell'affido in gestione di reparto in termini di affitto di ramo aziendale organizzato ed in grado di produrre reddito d'impresa.
Dall'analisi delle disposizioni contrattuali evidenzia che il reparto era stato concesso in godimento per consentire a di poter CP_3
esercitare in autonomia la specifica attività di gestione del reparto macelleria e che tanto il reparto, quanto i beni materiali affidati in godimento a risultavano adeguati all'esercizio CP_3
dell'attività d'impresa in via autonoma.
Ritiene inconferente e nuovo il rilievo di controparte relativo all'inizio di attività del punto vendita, tre giorni dopo la stipula del contratto in oggetto, in quanto non si tratta di inizio di nuova attività, bensì di apertura di un supermercato perfettamente organizzato e in grado di operare.
Evidenzia altresì che non è ravvisabile alcun elemento di discontinuità tra l'entità economica gestita da e quella da CP_3
quest'ultima restituita all'appellante in data 01.10.2015.
Ritiene ulteriormente significativo che, contrariamente a quanto stabilito per legge per le locazioni commerciali, l'art. 8 del contratto prevedeva la durata del contratto di un solo anno.
L'appellato rileva, inoltre, di aver conservato nel passaggio senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'appellante le medesime condizioni economiche e normative antecedenti, nonché l'anzianità di servizio maturata e, in tal modo, per fatti concludenti Spesa
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
Intelligente avrebbe ammesso di trovarsi dinanzi ad un'operazione di ritrasferimento del ramo d'azienda, determinata da disdetta del contratto di affido in gestione del reparto.
Di contro, evidenzia che, se non vi fosse stata applicazione dell'art. 2112 c.c., a far data dal 01.10.2015 sarebbe sorto un rapporto di lavoro ex novo senza alcuna conservazione da parte del CP_1
dell'anzianità di servizio maturata, nonché di ogni altro diritto giuridico ed economico acquisito in costanza di rapporto con il precedente datore di lavoro.
Ritiene, nel contempo, corretta la sentenza laddove ha sancito nullità dell'accordo sindacale, alla luce del carattere imperativo ed inderogabile della 2112, comma 2, secondo periodo, c.c. che non consente la liberazione del cessionario dalle obbligazioni retributive e per tfr derivanti dal rapporto di lavoro precedente, neppure attraverso procedure effettuate in “sede protetta”.
Richiama, inoltre, quanto scritto negli atti di primo grado in ordine ad ulteriori profili di nullità del verbale di conciliazione.
Rileva inoltre di aver correttamente interrotto la prescrizione e, in merito al quantum liquidato, evidenzia sia la genericità della contestazione di parte appellante, sia che il credito per differenze retributive e tfr era stato oggetto di accertamento giudiziale per due volte (decreto ingiuntivo e ammissione al passivo fallimentare dell'ex datore di lavoro).
In via incidentale, censura la sentenza laddove il giudice di prime cure, ha fatto decorrere interessi legali e rivalutazione monetaria, non dalla maturazione dei singoli crediti ma dalla data della domanda.
La causa, a seguito di due rinvii per riequilibrio del ruolo e un altro per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025.
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 – Parte appellante sostiene che nel caso di specie non verrebbe in rilievo – contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure
– un affitto di ramo d'azienda seguito dalla relativa retrocessione, quanto piuttosto, in coerenza con il nomen iuris assegnato dalle parti, un contratto atipico di affidamento in gestione di reparto, fattispecie negoziale mista tra locazione immobiliare commerciale e appalto di servizi, in cui sarebbero prevalenti i caratteri della locazione commerciale. A sostegno della prospettazione offerta, evidenzia che alla data di stipula del contratto non preesisteva un'organizzazione di impresa con idoneità produttiva atteso che il reparto riguardava un nuovo punto vendita, era composto da una superficie commerciale di circa 77 mq attrezzata con cella frigorifera, tavoli, scaffalature e un lavabo ma mancavano le merci da vendere, i macchinari per il taglio e confezionamento delle carni, gli strumenti di sanificazione e anche il personale da adibirvi (poi assunto da . Parimenti, Controparte_3
risulterebbero ostativi alla qualificazione della fattispecie negoziale in termini di affitto di ramo d'azienda i diversi obblighi contemplati dal contratto stipulato a carico del gestore del reparto, quali quello di servirsi di determinati fornitori, di aderire alle campagne promozionali della proprietaria del punto vendita, di rispettare le indicazioni circa i prezzi massimi di vendita dei prodotti, di consentire controlli e ispezioni da parte della proprietà, di rispettare gli orari di apertura al pubblico del punto vendita.
1.2 – La circostanza che il reparto non fosse ancora in esercizio alla data di stipula del contratto non rappresenta di per sé una condizione
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
ostativa. Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità “la ricorrenza di un trasferimento di azienda, e, cioè, di un insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, anziché di un trasferimento dei beni medesimi individualmente considerati, non postula il requisito della produttività di tale insieme, come realtà oggettiva in atto al momento della stipulazione, e deve essere ravvisata anche nel caso in cui il complesso aziendale pur al momento inutilizzato per fini imprenditoriali, mantenga tuttavia una residua potenzialità produttiva, la quale sia contemplata dalle parti come oggetto del trasferimento stesso, allo scopo di consentire allo acquirente, sia pure con nuove attrezzature o scorte, di riprendere la precedente attività, utilizzandone l'avviamento ed il nome” (Cass. sez.
II, n. 21308 del 14/19/2017). Analogamente, è stato affermato che “La figura dell'affitto di azienda ricorre sia quando il complesso organizzato dei beni sia dedotto nella sua fase statica, sia quando venga dedotto in quella dinamica, e, pertanto, non è rilevante che la produttività non sussista ancora, o abbia cessato di esistere per
l'interruzione o la temporanea sospensione dell'esercizio dell'impresa, essendo sufficiente che detta produttività sia una conseguenza potenziale dell'insieme, prevista e voluta dalle parti” (Cass. sez. lav.,
n. 4700 del 28/03/2003) e, più di recente, il giudice di legittimità ha chiarito che “la circostanza che i beni debbano essere organizzati ai fini dell'impresa, elemento questo, come detto, indispensabile per ravvisare un'azienda, non implica necessariamente che debbano essere attualmente produttivi al momento della cessione o dell'affitto; viceversa il fatto che la produttività dei beni possa non essere attuale ma solo potenziale non significa che si debba fare a meno del requisito della organizzazione, ossia della necessità che quei beni siano, al momento della cessione o dell'affitto, organizzati verso un
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fine produttivo, che può anche iniziare successivamente, ossia non essere attuale, ma che deve dipendere dalla organizzazione impressa dal cedente. E comunque, il fatto che la produttività possa essere anche soltanto potenziale, non vuol dire che non debba esserci, ossia che al momento della cessione l'insieme di beni non debba aver
l'attitudine a produrre, e che tale produttività debba risultare proprio dalla organizzazione impressa dal cedente, e non già dalla natura o dalla destinazione dei singoli beni” (Cass. sez. III, n. 3888 del
17/02/2020).
1.3 – Nel caso di specie, la società appellante, pur decidendo di affidare a terzi la gestione del reparto macelleria del punto vendita
Eurospin di Rovigo, non si è limitata a concedere in locazione uno spazio commerciale attrezzato del punto vendita ma ha inteso reperire un operatore professionale volto a gestire proprio un reparto macelleria che in tal senso era stato organizzato e previsto all'interno del punto vendita. Lo spazio affidato a era Controparte_3
strutturato e organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento dell'attività di conservazione, preparazione, esposizione e vendita di prodotti di macelleria. Vi erano le celle frigo puntualmente ed espressamente destinate (come si evince dalla piantina allegata al contratto) alla conservazione delle carni (cella carni e cella polli), vi era il banco carni e il murale carni (necessariamente refrigerati per la conservazione dei prodotti in vendita), tavoli, scaffali e lavello doppio in acciaio inox, il ceppo per alimenti in polietilene su supporto di acciaio inox (strumentale per il taglio/preparazione delle carni).
Inoltre, il gestore del reparto poteva già contare – in forza di specifica previsione contrattuale – su degli specifici fornitori (indicati dalla cedente), il corrispettivo pattuito comprendeva il costo delle utenze, si
è previsto l'utilizzo dei servizi comuni del punto vendita, ferma
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
restando l'autonomia operativa, gestionale e fiscale dell'attività di vendita dei prodotti di macelleria (salvo alcuni generici vincoli contrattuali in merito ai prezzi massimi da applicare, all'onere di aderire alle campagne promozionali del punto vendita e di consentire possibili ispezioni della società cedente, proprietaria dell'immobile).
Sotto altro profilo, il fatto che un siffatto insieme di beni univocamente organizzato per la gestione di un'attività di macelleria si trovasse all'interno del punto vendita Eurospin, garantiva all'impresa il vantaggio economico di poter godere Controparte_3
del nome e della clientela della catena di supermercati Eurospin
(atteso che, stante la modalità di incasso devoluta alla linea casse del supermercato, i clienti sarebbero stati nella sostanza convinti di acquistare prodotti di Eurospin).
1.4 – Inoltre, è dato pacifico che ha disdettato il CP_3
contratto di “affidamento in gestione di reparto” a far data dal
30.09.2015 e dall'1.10.2015 tale reparto – con le medesime attrezzature indicate nel contratto (e restituite) – è stato gestito dall'odierna appellante;
dunque, senza una sostanziale soluzione di continuità (la circostanza viene ammessa dalla stessa Spesa
Intelligente al punto 18 di pag. 9 della memoria difensiva di primo grado e nel capitolo di prova n. 7). Al momento del subentro di
[...]
, da qualificarsi come retrocessione dell'azienda (e Parte_1
comunque come trasferimento d'azienda), oltre ai locali e agli arredi strumentali all'attività produttiva, la società ha poi necessariamente acquisito l'avviamento determinato dalla precedente gestione e ha assunto l'odierno appellato in qualità di macellaio addetto al reparto
(acquisendo, pertanto, anche la risorsa umana già in forze al momento della (retro)cessione (gli altri due colleghi avevano poco prima deciso di dimettersi). In questo momento emerge, dunque, ancor più evidente
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
il trasferimento d'azienda quale insieme organizzato di beni (e qui anche di personale), dotato di capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (cfr. Cass. n. 22249 del 04/08/2021).
1.5 – In tale contesto, già idoneo a confortare la qualificazione del negozio in termini di trasferimento d'azienda, risultano significative – come rilevato dal giudice di primo grado – anche le clausole del verbale di conciliazione stipulato tra il lavoratore, la CP_3
[... e , in cui si fa chiaro riferimento alla disciplina di Parte_1
cui all'art. 2112 c.c., in particolare laddove si afferma che a decorrere dl 1.10.2015 l'appellato avrebbe continuato a lavorare alle dipendenze di per effetto della sua richiesta e “per quanto Parte_1
previsto dalla legge”, e si indica che il lavoratore avrebbe acconsentito a rendere la dichiarazione di liberazione della ditta cedente come previsto dall'art. 2112 c.c.. Clausole che danno evidenza della consapevolezza dei soggetti stipulanti circa la ricorrenza di un'ipotesi di trasferimento d'azienda disciplinato dall'articolo in parola.
1.6 – Non risulta fondato neppure il rilievo secondo cui il lavoratore non avrebbe fornito sufficienti allegazioni nel ricorso di primo grado al fine di sostenere l'esistenza di un trasferimento d'azienda. Nel ricorso la difesa del ha chiaramente sostenuto che si fosse in CP_1
presenza di un trasferimento d'azienda e, a sostegno dell'assunto, ha prodotto il contratto di affido in gestione del reparto, il verbale di conciliazione in cui le parti avevano previsto la prosecuzione del rapporto di lavoro facendo riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 2112 c.c., oltre alla documentazione proveniente dall' CP_2
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
relativa al rigetto della domanda di pagamento del TFR maturato presso al fondo di garanzia motivato proprio dal fatto CP_3
che il rapporto era proseguito nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda (si legge: “la S.V. risulta essere stato trasferito con cessione ramo d'azienda a come da comunicazione Parte_1
UNILAV dove lavora a tutt'oggi”). Tra i documenti prodotti, inoltre, vi era anche la corrispondenza intercorsa tra legali in cui, pur avendo la difesa del fatto riferimento sia all'avvenuto trasferimento CP_1
d'azienda, sia alla dedotta illegittimità del verbale di conciliazione, la difesa di si era limitata a replicare in merito alla Parte_1
validità del verbale di conciliazione, senza neppure mettere in discussione l'esistenza del trasferimento d'azienda. A fronte di tali dati, la difesa del lavoratore poteva contare su una ragionevole presunzione di non contestazione dell'esistenza del trasferimento d'azienda. Tuttavia, a fronte dell'effettiva contestazione svolta sul punto dalla società nella memoria difensiva, il – senza CP_1
produrre nuova documentazione – si è limitato ad evidenziare gli elementi a sostegno del trasferimento d'azienda già presenti nei documenti in atti, in particolare nel contratto di affido in gestione e nel verbale di conciliazione. Si deve, quindi, affermare che le circostanze significative e rilevanti per qualificare la vicenda negoziale in termini di trasferimento d'azienda fossero già presenti negli atti e nei documenti in causa.
2 – Il terzo motivo d'appello è infondato.
Nel verbale di conciliazione sottoscritto il 29.09.2015, il lavoratore, da un lato, ha consentito a rendere la dichiarazione di liberazione della ditta cedente ( come previsto dall'art. 2112 c.c., e Controparte_3
dall'altro ha anche assunto l'impegno di rinunciare ad agire nei confronti della cessionaria per tutte le spettanze Parte_1
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
maturate durante il rapporto di lavoro con la Controparte_3
riconoscendo in quest'ultimo l'unico debitore per tali spettanze e rinunciando a far valere nei confronti di ogni Parte_1
ulteriore eventuale diritto, pretesa o azione in qualsiasi sede. Tale impegno si accompagna, peraltro, alla dichiarazione di aver ottenuto da tutto quanto dovuto per legge e contratto CP_3
(circostanza pacificamente inveritiera e smentita dal decreto ingiuntivo definitivo ottenuto successivamente nei confronti di e dall'ammissione al passivo fallimentare di tale Controparte_3
società; procedura poi chiusa per mancanza di attivo).
2.1 – La lettura complessiva dell'accordo, come peraltro sostenuto sia dalla sentenza di primo grado, sia da entrambe le parti in causa, conduce a ritenere che si sia voluta escludere la possibilità per il lavoratore di agire nei confronti di in relazione Parte_1
ai diritti sorti in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso con indicata come unico soggetto responsabile. Tenuto Controparte_3
conto della configurabilità di un trasferimento d'azienda – peraltro emergente anche dai richiami all'art. 2112 c.c. contenuti nell'accordo stesso – l'effetto è stato quello di escludere il vincolo di solidarietà gravante sul cessionario per crediti maturati in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il cedente.
2.2 – Sul punto, risulta corretto e pertinente il richiamo contenuto nella sentenza gravata alla pronuncia di legittimità n. 17076/2020 secondo cui “In caso di retrocessione di ramo d'azienda, conseguente alla risoluzione del relativo contratto d'affitto, la preventiva rinuncia del lavoratore al vincolo di solidarietà gravante sull'affittante per le obbligazioni inadempiute dall'affittuario è nulla, in quanto diretta a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo, incidendo
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
su diritti destinati a sorgere solo in futuro”. Risulta, infatti, evidente che rinunciare a tale vincolo di solidarietà, prima ancora dell'inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze di (iniziato Parte_1
con decorrenza 1.10.2015), rappresenta una rinuncia al diritto (futuro) di poter agire in giudizio in forza della responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. e finisce per regolamentare il rapporto di lavoro (futuro) in modo diverso da quanto previsto dalla legge. Al momento di sottoscrizione del verbale di conciliazione, infatti, non era sorto alcun diritto del lavoratore nei confronti di , che solo dal Parte_1
giorno successivo sarebbe divenuta sua datrice di lavoro.
2.3 – Si deve, dunque, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la nullità in parte qua del verbale di conciliazione.
3 – Il quarto motivo d'appello è, invece, parzialmente fondato.
Nella memoria difensiva di primo grado, la società Parte_1
aveva contestato il conteggio predisposto dal ricorrente rilevando
[...]
– correttamente – che dall'importo complessivo lordo spettante per il periodo gennaio-settembre 2015, emergente dall'estratto contributivo, era stato sottratto l'importo netto delle somme di cui alle buste paga a disposizione (da gennaio a luglio 2015). Tale conteggio era funzionale alla quantificazione delle somme spettanti per le mensilità rivendicate di agosto e settembre 2015 e, pertanto, solo con riferimento a tali mensilità il lavoratore poteva pretendere la corresponsione del lordo, atteso che rispetto alle precedenti mensilità del 2015, sino a giugno, non era stato rivendicato alcun credito residuo, mentre per la busta paga di luglio è stato chiesto l'importo netto (pari ad Euro 2.679).
Conseguentemente, l'importo lordo dovuto per tali mensilità di agosto e settembre 2015 va quantificato sottraendo dall'imponibile previdenziale lordo al 30.09.2015 (emergente dall'estratto
~ 23 ~ Corte d'Appello di Venezia
contributivo), l'imponibile lordo previdenziale maturato sino a luglio
2015. La somma corretta è, quindi, pari ad Euro 21.588 – 14.626 =
Euro 6.962. A tale somma si aggiunge la retribuzione netta di luglio
(atteso che è stata richiesta, anche nel ricorso di primo grado, al netto) pari ad Euro 2.679, e il TFR maturato sino a settembre 2015, pari ad
Euro 14.922,51, come correttamente calcolato nel conteggio di parte
(la cui quantificazione, peraltro, non è oggetto di specifiche censure).
Il totale dovuto è quindi pari ad Euro 24.563,51. In tal senso va riformata la sentenza di primo grado.
3.1 - Infondata è, invece, l'eccezione di prescrizione atteso che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti di CP_3
[... spiegano effetto anche nei confronti del condebitore in solido ex art. 1310 c.c. (l'appellante, d'altro canto, ha impugnato sul punto la sentenza nel presupposto che venisse previamente escluso il vincolo di solidarietà ma ciò viene escluso nella presente pronuncia).
3.2 - Parimenti infondato il rilievo di carenza di prova del credito vantato, vista la produzione in giudizio delle buste paga, allegate al decreto ingiuntivo definitivo ottenuto nei confronti di CP_3
anch'esso prodotto unitamente all'ammissione allo stato passivo di al provvedimento di chiusura della procedura per CP_3
carenza di attivo (ad ulteriore sostegno del mancato pagamento dei crediti) e dell'estratto contributivo.
4 – L'appello incidentale, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellante principale in udienza, è ammissibile. Proprio la sentenza citata in udienza (Cass. n. 9686/2025) chiarisce che
“Presupposto di ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva
è che l'impugnazione principale sia idonea a rimettere in discussione
l'assetto di interessi definito dalla sentenza impugnata per la parte ricorrente in via incidentale e, dunque, che l'interesse ad impugnare
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sorga dalla impugnazione principale e non sia già sorto dalla sentenza impugnata”. Nel caso di specie l'impugnazione principale è certamente idonea a rimettere in discussione – nei confronti del CP_1
– l'assetto di interessi definito dalla sentenza impugnata. Di qui l'ammissibilità del suo appello incidentale tardivo.
Il gravame incidentale risulta, infine, fondato nel merito atteso che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno fatti decorrere ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al saldo, cioè dalla maturazione di ciascun credito, per retribuzioni arretrate e per TFR, nei confronti di Pt_1
sino al pagamento effettivo, e non dalla data della Parte_1
domanda. Come indicato dall'appellante incidentale, nello specifico, il credito per retribuzioni è divenuto esigibile nei confronti di
[...]
dall'1.10.2015 e il credito per TFR, dalla data di Parte_1
cessazione del rapporto.
5 - Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della lite, vengono compensate per un quarto e poste a carico dell'appellante
[...]
per i tre quarti residui per entrambi i gradi, da Parte_1
liquidarsi sulla base di valori tra i minimi e i medi di scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina la somma oggetto di condanna a carico di in Euro 24.563,51, Parte_1
di cui Euro 14.922,51 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascun credito,
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per retribuzioni arretrate e per TFR, nei confronti di
[...]
sino al pagamento effettivo;
Parte_1
− Compensa per un quarto le spese di lite e condanna parte appellante al pagamento dei tre quarti residui che si liquidano in complessivi Euro 3.750 per il primo grado ed Euro 3.600 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 18.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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