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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 730/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. ER NA Presidente
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Dott. Andrea TI Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2131/2025 estensore
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FE DO (C.F. ), elettivamente domiciliata in MILANO, C.F._2
VIA TUCIDIDE 56, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
ER IO (C.F. ), elettivamente domiciliata in MILANO, C.F._4
PIAZZETTA GUASTALLA 5, presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
- in via preliminare: sussistendo nel caso in esame i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 231
c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- sempre in via preliminare: rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, della notifica degli atti successivi e –conseguentemente – della sentenza pagina 1 di 9 impugnata, e riconosciuto che in tale giudizio doveva essere integrato il contraddittorio con l'odierna appellante, pronunciare sentenza di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con vittoria di spese del presente procedimento.
- nel merito, qualora non venga disposto il rinvio ex art. 354 c.p.c.: in accoglimento dei motivi di appello, dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande svolte dalla sig.ra
[...]
nel procedimento R.G. n. 69/2025 e di conseguenza rigettarle integralmente, CP_1 dichiarando che l'appellante nulla deve alla medesima.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Previa rimessione in termini dell'appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 c.p.c., ammettere l'interrogatorio formale della sig.ra e la prova per testi sui seguenti Controparte_1 capitoli di prova, preceduti dalle parole “vero che”:
1) La sig.ra ha prestato attività lavorativa in qualità di badante convivente in favore CP_1
e alle dipendenze della sig.ra dal 20/09/2022 al 10/03/2024, vivendo presso Parte_1
l'abitazione di quest'ultima ubicata a Milano, in via Carlo Dolci n. 16 per tutto tale periodo, godendo di vitto e alloggio a carico della datrice di lavoro.
2) La sig.ra , invalida civile al 100%, è rimasta vedova molti anni fa e le due figlie, Parte_1
e , lavorano entrambe a tempo pieno con conseguente impossibilità Persona_1 Controparte_2
di occuparsi dell'anziana madre durante la settimana lavorativa.
3) Subito dopo le dimissioni volontarie, la sig.ra ha avanzato via whatsapp a CP_1
, figlia della sig.ra , una richiesta di pagamento di emolumenti retributivi Persona_1 Parte_1 per € 3.727,34 (doc. 6, da rammostrare), in merito ai quali la sig.ra ha subito chiesto Per_1
chiarimenti ad incaricata di elaborare i cedolini Controparte_3
della badante.
4) Detta cooperativa, in persona della sua responsabile ha tranquillizzato la Testimone_1 sig.ra chiarendo che nulla fosse più dovuto alla sig.ra a seguito dell'avvenuto Per_1 CP_1
pagamento, da parte della sig.ra , di tutti gli importi dovuti per legge e per contratto al Parte_1
termine del rapporto di lavoro.
5) Di ciò la sig.ra informava l'ex badante della madre (doc. 6, da rammostrare), dopodiché Per_1
i rapporti tra la sig.ra e la sig.ra sono cessati definitivamente e le due CP_1 Parte_1
donne non hanno più avuto contatti.
6) La sig.ra possiede un appartamento in comproprietà con le due figlie in via Dolci n. Parte_1
24, a Milano, inutilizzato da circa 14 anni.
pagina 2 di 9 7) La sig.ra , pur avendo la propria residenza anagrafica in via Dolci n. 24, dal 2011 Parte_1
vive in un altro appartamento situato in via Dolci n. 16, intestato a , una delle figlie Persona_1 dell'odierna opponente, che lo ha messo a disposizione della mamma in quanto più adatto per la gestione delle sue esigenze di salute.
8) L'abitazione di via Dolci n. 16 dispone di un bagno adattato per le persone disabili e di un terrazzo che consente alla sig.ra di poter stare all'aria aperta nelle belle giornate. Parte_1
9) La sig.ra è costretta a stare su una sedia a rotelle che non entra nell'ascensore dello Parte_1
stabile di via Dolci n. 16, per cui in assenza di terrazzo sarebbe costretta a stare sempre in casa.
10) L'appartamento di via Dolci n. 24, invece, non dispone di servizi igienici accessibili alle persone disabili ed approntarne uno avrebbe richiesto ingenti spese di ristrutturazione.
11) Il fatto che la sig.ra si fosse spostata a vivere nell'appartamento della figlia, in via Parte_1
Dolci n. 16, per i motivi sopra indicati era ed è noto alla sig.ra avendo ella prestato CP_1
servizio in favore della sig.ra vivendo con lei 24 ore al giorno per 18 mesi proprio Parte_1 nell'appartamento di via Dolci n. 16.
12) Lo stabile di via Dolci n. 24, a differenza di quello di via Dolci n. 16, non dispone del servizio di portineria.
13) La sig.ra non è mai entrata nell'appartamento di via Dolci n.16, ove la sig.ra Parte_2
prestava la propria attività lavorativa. Persona_2
14) La sig.ra osservava i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 Persona_2
alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00, per un totale di 10 ore al giorno;
il sabato dalle 9.00 alle
13.00; domenica riposo.
15) Il sabato pomeriggio e la domenica, della sig.ra si sono sempre occupate (e si Parte_1
occupano tuttora) le due figlie e . Per_1 CP_2
16) La sig.ra si è limitata a lavorare sempre e solo negli orari di cui ai due capitoli Persona_2
che precedono.
17) La sig.ra era di riposo nelle festività, tranne quelle che risultano pagate nei Persona_2
cedolini (docc. 15-16-17, da rammostrare).
18) La sig.ra nel corso del rapporto ha sempre chiesto anticipi sulla retribuzione Persona_2
(sempre riconosciuti dalla datrice di lavoro).
19) Nel 2023 la sig.ra ha chiesto direttamente alla sig.ra un prestito Persona_2 Parte_1 personale di € 10.000,00 senza confrontarsi con le figlie della stessa, le quali hanno invece proposto alla badante di erogarle la minor somma € 2.000,00 a titolo di anticipo di TFR.
pagina 3 di 9 20) La sig.ra ha accettato tale proposta e ha percepito detta somma in data CP_1
29/03/2023, come emerge dalla relativa distinta di bonifico (doc. 14 da rammostrare).
21) La sig.ra ha percepito lo stipendio pieno per tutto il periodo, dal 18 al CP_1
26/10/2023 e poi dal 28/11 al 05/12/2023, in cui la sig.ra Parte_1
è stata degente in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.
22) Durante tale periodo la lavoratrice ha continuato a vivere da sola in casa della sig.ra e a beneficiare del vitto da essa pagato, senza fornire la controprestazione lavorativa Parte_1
dato che la persona che doveva assistere era ricoverata in ospedale.
23) Durante tale periodo in varie occasioni la lavoratrice ha invitato a casa della sig.ra i Parte_1
propri due nipotini (che abitano in zona) e le sue amiche.
24) Ad agosto la sig.ra ha fruito integralmente delle ferie per n. 26giorni tanto che, CP_1
come risulta dalla documentazione che si allega (docc. 20-21-22-23 da rammostrare), la sig.ra ha dovuto assumere una diversa badante, la sig.ra per tutti Parte_1 Controparte_4
i 26 giorni di ferie della sig.ra CP_1
Si indicano come testimoni:
- su tutti i capitoli: , residente a [...]; , Persona_1 Controparte_2
residente a [...]; , residente a [...]
Correggio n. 16.
- sui capitoli: : , , Email_1 Testimone_3 Testimone_4
, tutti residenti a [...]. Testimone_5
- sui capitoli: 3-4-5-24: responsabile di Testimone_1 Controparte_3
con sede a Milano, via Tucidide n. 56.
[...]
PER L'APPELLATA
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, non sussistendo nel caso di specie i requisiti di legge;
in via principale: respingere l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 2131/2025 – R.G. n. 69/2025, emessa in data 13/05/2025 e pubblicata in pari data, perché infondato in fatto e di diritto per i motivi di cui in narrativa, e confermare la sentenza n. 2131/2025 –R.G. n. 69/2025 in ogni sua parte;
in via istruttoria: accertare la decadenza della sig.ra e per l'effetto rigettare le Parte_1
richieste di interrogatorio formale e la prova per testi.
In ogni caso, con le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 4 di 9 Con la sentenza n. 2131/2025 il Tribunale di Milano ha condannato a pagare a Parte_1
l'importo di euro 10.735,62 quali differenze retributive e TFR in relazione al Controparte_1
rapporto di lavoro domestico intrattenuto fra le parti dal 20.9.2022 al 10.3.2024.
Il Tribunale, rilevata la mancata costituzione in giudizio della e ritenuta la validità Parte_1
della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia. Quindi ha disposto l'interrogatorio formale cui la convenuta non è comparsa, ha ascoltato una testimone ed ha deciso la causa condannando la convenuta contumace al pagamento dell'importo richiesto, quantificato sulla base del conteggio depositato in atti, oltre spese legali in euro 4.000,00 oltre accessori.
La lavoratrice domestica assumeva di avere svolto orario straordinario per due ore al giorno per
5 giorni settimanali con differenze per euro 4.605,92 e lavoro festivo con differenze per euro
880,25; di avere inoltre diritto ad una differenza per retribuzione feriale pari ad euro 1.080,47 ed alla tredicesima mensilità per euro 1.957,07. Rivendicava altresì il trattamento di fine rapporto per euro 2.211,91.
Il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della domanda sulla base della deposizione testimoniale della signora nonché della mancata risposta ad interrogatorio formale della Parte_2
, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva. Parte_1
A seguito della sentenza la ricorrente ha notificato atto di precetto, avverso il quale
[...]
ha proposto opposizione, pendente davanti al Tribunale di Milano nrg 9258/2025 Dott. Parte_1
Attanasio).
Con l'atto di appello e contestuale istanza di sospensiva depositato in data 9.7.2025 Parte_1
lamenta preliminarmente la violazione del contraddittorio ovvero la nullità della notifica
[...]
del ricorso di primo grado, oltre che dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale.
L'appellante afferma che la residenza anagrafica in Milano Via Dolci 24 non corrisponde alla residenza effettiva. La notifica del ricorso di primo grado (doc. 7 appellante) è ivi avvenuta ex art. 140 cpc in data 9.1.2025 sulla cui relata l'ufficiale giudiziario aveva scritto “Recatomi in luogo, un condomino mi dichiara che probabilmente è trasferita ma non con assoluta certezza. È presente il nominativo al citofono n. 8 ad ogni buon fine.”
La raccomandata informativa ex art. 140 cpc veniva restituita al mittente con dizione destinatario irreperibile (attestazione del 20.1.2025)
Nell'occasione della notifica del titolo esecutivo e del precetto, invece, l'Ufficiale Giudiziario aveva in data 21.5.2025 verbalizzato (doc. 4 appellante) non potuto notificare perché la destinataria risulta trasferita altrove da tempo, come da informazioni assunte in luogo; solo a tal pagina 5 di 9 punto, quindi la lavoratrice ha notificato gli atti prodromici dell'esecuzione all'indirizzo di Via
Dolci 16 Milano, dove la notifica è andata a buon fine con consegna a mani della medesima
. Parte_1
L'appellante sostiene che gli atti del giudizio di primo grado sono stati maliziosamente notificati ad un indirizzo che la medesima ricorrente sapeva bene non corrispondere alla dimora effettiva.
Deduce che, a causa dell'età molto avanzata e dello stato di invalida, aveva ottenuto da molti anni la messa a sua disposizione da parte della figlia di un appartamento di Persona_1
proprietà della medesima, sito nella stessa via al numero civico 16, rispondente alle sue esigenze personali, ovvero con bagno utilizzabile da disabile e con ascensore con spazio per sedia a rotelle, servizi non presenti nell'abitazione di originaria residenza.
Deduce ancora l'appellante che la ricorrente ha convissuto quale badante per tutto il rapporto dedotto in lite in via Dolci 16, non solo, ma nel contratto di lavoro (non prodotto in primo grado dalla ricorrente) era chiaramente convenuto il luogo di lavoro in Via Dolci 16.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha errato nel valutare corretta la notifica, anche perché
l'Ufficiale Giudiziario aveva eseguito la notifica ex art. 140 c.p.c., nonostante avesse ricevuto informazioni negative da parte di un vicino di casa. L'appellante sottolinea anche che la raccomandata informativa è stata restituita al mittente non per compiuta giacenza ma con l'indicazione di irreperibilità del destinatario. Risulta quindi violato anche l'art. 291 c.p.c., perché il Giudice avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica ai sensi di tale norma. I medesimi vizi, secondo l'appellante, affliggono la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, eseguita al medesimo indirizzo di Via Dolci 24.
La conseguenza invocata è la nullità della sentenza ex art. 354 cpc con rimessione al primo
Giudice e condanna alle spese di lite. L'appellante insiste anche per l'ammissione di vari capitoli di prova orale, in epigrafe riportati, a conferma di quanto dedotto.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante sostiene, in ipotesi, la totale infondatezza delle pretese della originaria ricorrente, chiedendo ammettersi produzione documentale e prova per testi.
Dai documenti depositati (buste paga e contabili dei bonifici bancari) si evincerebbe il pagamento della tredicesima, delle ferie e del TFR (questo, in parte, con anticipazioni durante il rapporto). Di talché, per tali istituti, l'infondatezza delle pretese della risulterebbe CP_1
per tabulas.
Sullo straordinario, invece, l'appellante critica la sentenza che lo ha ritenuto provato sulla base della testimonianza dell'amica della ricorrente, ; testimonianza generica ed oltre Testimone_6
pagina 6 di 9 tutto inutilizzabile, poiché la teste non era mai entrata in casa e non poteva quindi avere assistito al lavoro della ricorrente.
Quindi, in ipotesi, l'appellante chiede riforma della sentenza e rigetto dell'originario ricorso, il tutto con richiesta di condanna dell'appellata ex art. 96 c.p.c.
L'appellante propone contestualmente istanza di sospensiva, fondata sull'importo rilevante del precetto, (euro 20.139,72) sul proprio stato di invalida e sulla circostanza che l'unica sua fonte di sostentamento è costituita dalla pensione, che viene impiegata per la retribuzione dell'attuale badante.
Si è costituita l'appellata con memoria difensiva del 22.10.2025, con cui sostiene la piena validità della notifica del ricorso e dell'ordinanza istruttoria, sia perché regolare ai sensi del 140
c.p.c., sia perché -di fatto- la corrispondenza veniva recapitata sempre in via Dolci 24 e un incaricato della si recava per ritirare periodicamente la corrispondenza. Prosegue Parte_1
l'appellata sostenendo l'irrilevanza delle circostanze dedotte dall'appellante, essendo prevalente la residenza anagrafica quale domicilio ex lege del notificando. Secondo l'appellata la sig.ra
, scegliendo di mantenere la propria residenza in luogo diverso da quello delle Parte_1 risultanze dell'anagrafe, si è assunta la responsabilità delle conseguenze, fra cui la mancata conoscenza degli atti notificati.
Nel merito, l'appellata insiste per la correttezza della sentenza in base alla testimonianza raccolta, alla mancata comparizione della convenuta per rendere l'interrogatorio formale, eccependo la decadenza di controparte da istanze istruttorie e produzioni documentali in questo grado. Si oppone alla sospensiva non avendo l'appellante offerto prove concrete del requisito di cui all'art. 431 cpc. Contrasta anche la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. non essendo addebitabile alla lavoratrice alcun comportamento processualmente censurabile.
All'udienza del 6.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce riportato.
***
Il primo motivo di appello è fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la residenza anagrafica costituisce una presunzione relativa circa la residenza effettiva del notificando, potendo il medesimo fornire la prova di non avere avuto conoscenza dell'atto poiché dimorante stabilmente in luogo diverso.
Secondo Cass. n. 11550/2013 “Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di
pagina 7 di 9 prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.”
Secondo Cass. 23521/2019 “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito.”
Secondo Cass. n. 7119 del 12.03.2020: “Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.”
Nella fattispecie concreta, i fatti dedotti dall'appellante circa la dimora abituale della medesima in luogo diverso da quello dove è stata eseguita la notifica non sono stati contestati dall'appellata; inoltre, vanno considerati sia il luogo di lavoro della badante, indicato nel contratto quale Via Dolci 16 Milano (ivi abitando, quindi, la persona da assistere, ovvero la medesima ) sia la circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia verbalizzato le Parte_1
dichiarazioni del vicino di casa, secondo cui la si era probabilmente trasferita, in uno Parte_1 con l'attestazione di irreperibilità contenuta nella cartolina di ritorno della raccomandata informativa. Infine, rileva l'ulteriore dichiarazione dell'Ufficiale Giudiziario al momento della tentata notifica del titolo esecutivo e del precetto, sopra riportata. Da ciò deriva la nullità della notifica degli atti introduttivi di primo grado.
Nel caso di mancata instaurazione di un valido contraddittorio il Giudice del gravame deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rinviare la causa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per cui il secondo motivo di appello è assorbito, così come la Corte non si deve pronunciare sulla richiesta di sospensiva, a cagione dell'intervenuta caducazione del titolo impugnato.
Deve provvedersi sulle spese di lite del grado di appello (cfr. Cass. 10794/2025, Cass.
32933/2024) che si compensano per l'eccezionalità della situazione, che configura il requisito di pagina 8 di 9 cui alla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, non rinvenendosi elementi tali da integrare una responsabilità processuale da parte dell'originaria ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Milano n. 2131/2025 e rimette la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Milano, 06/11/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TI ER NA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. ER NA Presidente
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Dott. Andrea TI Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2131/2025 estensore
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FE DO (C.F. ), elettivamente domiciliata in MILANO, C.F._2
VIA TUCIDIDE 56, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
ER IO (C.F. ), elettivamente domiciliata in MILANO, C.F._4
PIAZZETTA GUASTALLA 5, presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
- in via preliminare: sussistendo nel caso in esame i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 231
c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- sempre in via preliminare: rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, della notifica degli atti successivi e –conseguentemente – della sentenza pagina 1 di 9 impugnata, e riconosciuto che in tale giudizio doveva essere integrato il contraddittorio con l'odierna appellante, pronunciare sentenza di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con vittoria di spese del presente procedimento.
- nel merito, qualora non venga disposto il rinvio ex art. 354 c.p.c.: in accoglimento dei motivi di appello, dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande svolte dalla sig.ra
[...]
nel procedimento R.G. n. 69/2025 e di conseguenza rigettarle integralmente, CP_1 dichiarando che l'appellante nulla deve alla medesima.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Previa rimessione in termini dell'appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 c.p.c., ammettere l'interrogatorio formale della sig.ra e la prova per testi sui seguenti Controparte_1 capitoli di prova, preceduti dalle parole “vero che”:
1) La sig.ra ha prestato attività lavorativa in qualità di badante convivente in favore CP_1
e alle dipendenze della sig.ra dal 20/09/2022 al 10/03/2024, vivendo presso Parte_1
l'abitazione di quest'ultima ubicata a Milano, in via Carlo Dolci n. 16 per tutto tale periodo, godendo di vitto e alloggio a carico della datrice di lavoro.
2) La sig.ra , invalida civile al 100%, è rimasta vedova molti anni fa e le due figlie, Parte_1
e , lavorano entrambe a tempo pieno con conseguente impossibilità Persona_1 Controparte_2
di occuparsi dell'anziana madre durante la settimana lavorativa.
3) Subito dopo le dimissioni volontarie, la sig.ra ha avanzato via whatsapp a CP_1
, figlia della sig.ra , una richiesta di pagamento di emolumenti retributivi Persona_1 Parte_1 per € 3.727,34 (doc. 6, da rammostrare), in merito ai quali la sig.ra ha subito chiesto Per_1
chiarimenti ad incaricata di elaborare i cedolini Controparte_3
della badante.
4) Detta cooperativa, in persona della sua responsabile ha tranquillizzato la Testimone_1 sig.ra chiarendo che nulla fosse più dovuto alla sig.ra a seguito dell'avvenuto Per_1 CP_1
pagamento, da parte della sig.ra , di tutti gli importi dovuti per legge e per contratto al Parte_1
termine del rapporto di lavoro.
5) Di ciò la sig.ra informava l'ex badante della madre (doc. 6, da rammostrare), dopodiché Per_1
i rapporti tra la sig.ra e la sig.ra sono cessati definitivamente e le due CP_1 Parte_1
donne non hanno più avuto contatti.
6) La sig.ra possiede un appartamento in comproprietà con le due figlie in via Dolci n. Parte_1
24, a Milano, inutilizzato da circa 14 anni.
pagina 2 di 9 7) La sig.ra , pur avendo la propria residenza anagrafica in via Dolci n. 24, dal 2011 Parte_1
vive in un altro appartamento situato in via Dolci n. 16, intestato a , una delle figlie Persona_1 dell'odierna opponente, che lo ha messo a disposizione della mamma in quanto più adatto per la gestione delle sue esigenze di salute.
8) L'abitazione di via Dolci n. 16 dispone di un bagno adattato per le persone disabili e di un terrazzo che consente alla sig.ra di poter stare all'aria aperta nelle belle giornate. Parte_1
9) La sig.ra è costretta a stare su una sedia a rotelle che non entra nell'ascensore dello Parte_1
stabile di via Dolci n. 16, per cui in assenza di terrazzo sarebbe costretta a stare sempre in casa.
10) L'appartamento di via Dolci n. 24, invece, non dispone di servizi igienici accessibili alle persone disabili ed approntarne uno avrebbe richiesto ingenti spese di ristrutturazione.
11) Il fatto che la sig.ra si fosse spostata a vivere nell'appartamento della figlia, in via Parte_1
Dolci n. 16, per i motivi sopra indicati era ed è noto alla sig.ra avendo ella prestato CP_1
servizio in favore della sig.ra vivendo con lei 24 ore al giorno per 18 mesi proprio Parte_1 nell'appartamento di via Dolci n. 16.
12) Lo stabile di via Dolci n. 24, a differenza di quello di via Dolci n. 16, non dispone del servizio di portineria.
13) La sig.ra non è mai entrata nell'appartamento di via Dolci n.16, ove la sig.ra Parte_2
prestava la propria attività lavorativa. Persona_2
14) La sig.ra osservava i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 Persona_2
alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00, per un totale di 10 ore al giorno;
il sabato dalle 9.00 alle
13.00; domenica riposo.
15) Il sabato pomeriggio e la domenica, della sig.ra si sono sempre occupate (e si Parte_1
occupano tuttora) le due figlie e . Per_1 CP_2
16) La sig.ra si è limitata a lavorare sempre e solo negli orari di cui ai due capitoli Persona_2
che precedono.
17) La sig.ra era di riposo nelle festività, tranne quelle che risultano pagate nei Persona_2
cedolini (docc. 15-16-17, da rammostrare).
18) La sig.ra nel corso del rapporto ha sempre chiesto anticipi sulla retribuzione Persona_2
(sempre riconosciuti dalla datrice di lavoro).
19) Nel 2023 la sig.ra ha chiesto direttamente alla sig.ra un prestito Persona_2 Parte_1 personale di € 10.000,00 senza confrontarsi con le figlie della stessa, le quali hanno invece proposto alla badante di erogarle la minor somma € 2.000,00 a titolo di anticipo di TFR.
pagina 3 di 9 20) La sig.ra ha accettato tale proposta e ha percepito detta somma in data CP_1
29/03/2023, come emerge dalla relativa distinta di bonifico (doc. 14 da rammostrare).
21) La sig.ra ha percepito lo stipendio pieno per tutto il periodo, dal 18 al CP_1
26/10/2023 e poi dal 28/11 al 05/12/2023, in cui la sig.ra Parte_1
è stata degente in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.
22) Durante tale periodo la lavoratrice ha continuato a vivere da sola in casa della sig.ra e a beneficiare del vitto da essa pagato, senza fornire la controprestazione lavorativa Parte_1
dato che la persona che doveva assistere era ricoverata in ospedale.
23) Durante tale periodo in varie occasioni la lavoratrice ha invitato a casa della sig.ra i Parte_1
propri due nipotini (che abitano in zona) e le sue amiche.
24) Ad agosto la sig.ra ha fruito integralmente delle ferie per n. 26giorni tanto che, CP_1
come risulta dalla documentazione che si allega (docc. 20-21-22-23 da rammostrare), la sig.ra ha dovuto assumere una diversa badante, la sig.ra per tutti Parte_1 Controparte_4
i 26 giorni di ferie della sig.ra CP_1
Si indicano come testimoni:
- su tutti i capitoli: , residente a [...]; , Persona_1 Controparte_2
residente a [...]; , residente a [...]
Correggio n. 16.
- sui capitoli: : , , Email_1 Testimone_3 Testimone_4
, tutti residenti a [...]. Testimone_5
- sui capitoli: 3-4-5-24: responsabile di Testimone_1 Controparte_3
con sede a Milano, via Tucidide n. 56.
[...]
PER L'APPELLATA
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, non sussistendo nel caso di specie i requisiti di legge;
in via principale: respingere l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 2131/2025 – R.G. n. 69/2025, emessa in data 13/05/2025 e pubblicata in pari data, perché infondato in fatto e di diritto per i motivi di cui in narrativa, e confermare la sentenza n. 2131/2025 –R.G. n. 69/2025 in ogni sua parte;
in via istruttoria: accertare la decadenza della sig.ra e per l'effetto rigettare le Parte_1
richieste di interrogatorio formale e la prova per testi.
In ogni caso, con le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 4 di 9 Con la sentenza n. 2131/2025 il Tribunale di Milano ha condannato a pagare a Parte_1
l'importo di euro 10.735,62 quali differenze retributive e TFR in relazione al Controparte_1
rapporto di lavoro domestico intrattenuto fra le parti dal 20.9.2022 al 10.3.2024.
Il Tribunale, rilevata la mancata costituzione in giudizio della e ritenuta la validità Parte_1
della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia. Quindi ha disposto l'interrogatorio formale cui la convenuta non è comparsa, ha ascoltato una testimone ed ha deciso la causa condannando la convenuta contumace al pagamento dell'importo richiesto, quantificato sulla base del conteggio depositato in atti, oltre spese legali in euro 4.000,00 oltre accessori.
La lavoratrice domestica assumeva di avere svolto orario straordinario per due ore al giorno per
5 giorni settimanali con differenze per euro 4.605,92 e lavoro festivo con differenze per euro
880,25; di avere inoltre diritto ad una differenza per retribuzione feriale pari ad euro 1.080,47 ed alla tredicesima mensilità per euro 1.957,07. Rivendicava altresì il trattamento di fine rapporto per euro 2.211,91.
Il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della domanda sulla base della deposizione testimoniale della signora nonché della mancata risposta ad interrogatorio formale della Parte_2
, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva. Parte_1
A seguito della sentenza la ricorrente ha notificato atto di precetto, avverso il quale
[...]
ha proposto opposizione, pendente davanti al Tribunale di Milano nrg 9258/2025 Dott. Parte_1
Attanasio).
Con l'atto di appello e contestuale istanza di sospensiva depositato in data 9.7.2025 Parte_1
lamenta preliminarmente la violazione del contraddittorio ovvero la nullità della notifica
[...]
del ricorso di primo grado, oltre che dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale.
L'appellante afferma che la residenza anagrafica in Milano Via Dolci 24 non corrisponde alla residenza effettiva. La notifica del ricorso di primo grado (doc. 7 appellante) è ivi avvenuta ex art. 140 cpc in data 9.1.2025 sulla cui relata l'ufficiale giudiziario aveva scritto “Recatomi in luogo, un condomino mi dichiara che probabilmente è trasferita ma non con assoluta certezza. È presente il nominativo al citofono n. 8 ad ogni buon fine.”
La raccomandata informativa ex art. 140 cpc veniva restituita al mittente con dizione destinatario irreperibile (attestazione del 20.1.2025)
Nell'occasione della notifica del titolo esecutivo e del precetto, invece, l'Ufficiale Giudiziario aveva in data 21.5.2025 verbalizzato (doc. 4 appellante) non potuto notificare perché la destinataria risulta trasferita altrove da tempo, come da informazioni assunte in luogo; solo a tal pagina 5 di 9 punto, quindi la lavoratrice ha notificato gli atti prodromici dell'esecuzione all'indirizzo di Via
Dolci 16 Milano, dove la notifica è andata a buon fine con consegna a mani della medesima
. Parte_1
L'appellante sostiene che gli atti del giudizio di primo grado sono stati maliziosamente notificati ad un indirizzo che la medesima ricorrente sapeva bene non corrispondere alla dimora effettiva.
Deduce che, a causa dell'età molto avanzata e dello stato di invalida, aveva ottenuto da molti anni la messa a sua disposizione da parte della figlia di un appartamento di Persona_1
proprietà della medesima, sito nella stessa via al numero civico 16, rispondente alle sue esigenze personali, ovvero con bagno utilizzabile da disabile e con ascensore con spazio per sedia a rotelle, servizi non presenti nell'abitazione di originaria residenza.
Deduce ancora l'appellante che la ricorrente ha convissuto quale badante per tutto il rapporto dedotto in lite in via Dolci 16, non solo, ma nel contratto di lavoro (non prodotto in primo grado dalla ricorrente) era chiaramente convenuto il luogo di lavoro in Via Dolci 16.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha errato nel valutare corretta la notifica, anche perché
l'Ufficiale Giudiziario aveva eseguito la notifica ex art. 140 c.p.c., nonostante avesse ricevuto informazioni negative da parte di un vicino di casa. L'appellante sottolinea anche che la raccomandata informativa è stata restituita al mittente non per compiuta giacenza ma con l'indicazione di irreperibilità del destinatario. Risulta quindi violato anche l'art. 291 c.p.c., perché il Giudice avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica ai sensi di tale norma. I medesimi vizi, secondo l'appellante, affliggono la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, eseguita al medesimo indirizzo di Via Dolci 24.
La conseguenza invocata è la nullità della sentenza ex art. 354 cpc con rimessione al primo
Giudice e condanna alle spese di lite. L'appellante insiste anche per l'ammissione di vari capitoli di prova orale, in epigrafe riportati, a conferma di quanto dedotto.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante sostiene, in ipotesi, la totale infondatezza delle pretese della originaria ricorrente, chiedendo ammettersi produzione documentale e prova per testi.
Dai documenti depositati (buste paga e contabili dei bonifici bancari) si evincerebbe il pagamento della tredicesima, delle ferie e del TFR (questo, in parte, con anticipazioni durante il rapporto). Di talché, per tali istituti, l'infondatezza delle pretese della risulterebbe CP_1
per tabulas.
Sullo straordinario, invece, l'appellante critica la sentenza che lo ha ritenuto provato sulla base della testimonianza dell'amica della ricorrente, ; testimonianza generica ed oltre Testimone_6
pagina 6 di 9 tutto inutilizzabile, poiché la teste non era mai entrata in casa e non poteva quindi avere assistito al lavoro della ricorrente.
Quindi, in ipotesi, l'appellante chiede riforma della sentenza e rigetto dell'originario ricorso, il tutto con richiesta di condanna dell'appellata ex art. 96 c.p.c.
L'appellante propone contestualmente istanza di sospensiva, fondata sull'importo rilevante del precetto, (euro 20.139,72) sul proprio stato di invalida e sulla circostanza che l'unica sua fonte di sostentamento è costituita dalla pensione, che viene impiegata per la retribuzione dell'attuale badante.
Si è costituita l'appellata con memoria difensiva del 22.10.2025, con cui sostiene la piena validità della notifica del ricorso e dell'ordinanza istruttoria, sia perché regolare ai sensi del 140
c.p.c., sia perché -di fatto- la corrispondenza veniva recapitata sempre in via Dolci 24 e un incaricato della si recava per ritirare periodicamente la corrispondenza. Prosegue Parte_1
l'appellata sostenendo l'irrilevanza delle circostanze dedotte dall'appellante, essendo prevalente la residenza anagrafica quale domicilio ex lege del notificando. Secondo l'appellata la sig.ra
, scegliendo di mantenere la propria residenza in luogo diverso da quello delle Parte_1 risultanze dell'anagrafe, si è assunta la responsabilità delle conseguenze, fra cui la mancata conoscenza degli atti notificati.
Nel merito, l'appellata insiste per la correttezza della sentenza in base alla testimonianza raccolta, alla mancata comparizione della convenuta per rendere l'interrogatorio formale, eccependo la decadenza di controparte da istanze istruttorie e produzioni documentali in questo grado. Si oppone alla sospensiva non avendo l'appellante offerto prove concrete del requisito di cui all'art. 431 cpc. Contrasta anche la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. non essendo addebitabile alla lavoratrice alcun comportamento processualmente censurabile.
All'udienza del 6.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce riportato.
***
Il primo motivo di appello è fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la residenza anagrafica costituisce una presunzione relativa circa la residenza effettiva del notificando, potendo il medesimo fornire la prova di non avere avuto conoscenza dell'atto poiché dimorante stabilmente in luogo diverso.
Secondo Cass. n. 11550/2013 “Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di
pagina 7 di 9 prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.”
Secondo Cass. 23521/2019 “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito.”
Secondo Cass. n. 7119 del 12.03.2020: “Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.”
Nella fattispecie concreta, i fatti dedotti dall'appellante circa la dimora abituale della medesima in luogo diverso da quello dove è stata eseguita la notifica non sono stati contestati dall'appellata; inoltre, vanno considerati sia il luogo di lavoro della badante, indicato nel contratto quale Via Dolci 16 Milano (ivi abitando, quindi, la persona da assistere, ovvero la medesima ) sia la circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia verbalizzato le Parte_1
dichiarazioni del vicino di casa, secondo cui la si era probabilmente trasferita, in uno Parte_1 con l'attestazione di irreperibilità contenuta nella cartolina di ritorno della raccomandata informativa. Infine, rileva l'ulteriore dichiarazione dell'Ufficiale Giudiziario al momento della tentata notifica del titolo esecutivo e del precetto, sopra riportata. Da ciò deriva la nullità della notifica degli atti introduttivi di primo grado.
Nel caso di mancata instaurazione di un valido contraddittorio il Giudice del gravame deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rinviare la causa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per cui il secondo motivo di appello è assorbito, così come la Corte non si deve pronunciare sulla richiesta di sospensiva, a cagione dell'intervenuta caducazione del titolo impugnato.
Deve provvedersi sulle spese di lite del grado di appello (cfr. Cass. 10794/2025, Cass.
32933/2024) che si compensano per l'eccezionalità della situazione, che configura il requisito di pagina 8 di 9 cui alla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, non rinvenendosi elementi tali da integrare una responsabilità processuale da parte dell'originaria ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Milano n. 2131/2025 e rimette la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Milano, 06/11/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TI ER NA
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