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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Istanza di liquidazione giudiziale n. 160-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 160/2024-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
CP_1
visto il ricorso depositato il 20.11.2024 con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Latina chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024
s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal
15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della
Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) come modificato/integrato con D.Lgs.
n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal
30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”; il Collegio è presieduto come
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 160-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 160/2024-Trib. Latina)
in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell'intestato
Tribunale n. 68 del 29.05.2024 s.m.i., per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenuta a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 18.03.2025 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 03-04.12.2024 di designazione/delega del Giudice
Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Latina in
Via Piave n. 69 da oltre un anno (cfr. la visura della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 13.12.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria, in atti);
B) il resistente (rimasto contumace) è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo inserimento a cura della Cancelleria nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della Giustizia (cd. “AreaWeb”) con perfezionamento in data 08.12.2024 ex art. 40 comma 7 CCII in relazione al provvedimento del 04.12.2024 per l'udienza (prima udienza celebrata e tenuta a trattazione cd. “in presenza” o cd. “orale” o cd. “tradizionale”) del
04.02.2025 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII) a seguito dell'esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) di Cancelleria del 05.12.2024 presso l'indirizzo risultante dal
Registro delle Imprese in relazione al ridetto provvedimento del 04.12.2024 per l'udienza detta del 04.02.2025 per causa imputabile al destinatario (si ricordi, fermo tutto ciò, che, poiché “Nell'ambito del procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il debitore, una volta che sia stato informato dall'avvio della procedura e posto in condizione di svolgere le proprie difese, è onerato del compito di seguire lo sviluppo della procedura (…)” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 21939/2014) e poiché
“L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dello imprenditore prima della dichiarazione di fallimento deve essere soddisfatta sul piano sostanziale e non formale, nel senso che essa non postula necessariamente che il debitore compaia davanti al tribunale o al
2 Istanza di liquidazione giudiziale n. 160-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 160/2024-Trib. Latina)
giudice delegato e renda dichiarazioni assunte a verbale, ma deve ritenersi assolta ogni volta che egli sia stato posto in grado di svolgere e documentare le sue ragioni in ordine al procedimento a suo carico (…)” (cfr., sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6473/1983; cfr. altresì, nella stessa prospettiva e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n. 9445/2007) onde “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 legge fall., ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII:
Corte d'Appello di Venezia, 19.12.2017 e tutto ciò in relazione anche al dettato normativo
(differente, per certi versi, rispetto ad altre analoghe fattispecie normative, anche previgenti) di cui all'art. 127 ter c.p.c. recato dalla cd. “Riforma Cartabia” nei limiti della compatibilità), deve concludersi nel caso de quo nel senso dell'intervenuta rituale instaurazione del contraddittorio, come detto);
C) sussiste la legittimazione della Procura della Repubblica in sede (invero, “Il Pubblico
Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo qualora apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale” - cfr., tra le altre e mutatis mutandis rispetto al dettato degli artt. 37 comma 2 e 38 CCII: Cass., n. 646/2019; cfr. inoltre, nel caso di specie e per quanto qui di ragione, il provvedimento/verbale d'udienza ex artt. 41 CCII e 126 c.p.c. del 04.02.2025 (prima udienza celebrata, come detto) reso nell'oralità dell'udienza alla presenza del Pubblico Ministero in sede (unica parte costituita, come detto) con cui si è fissata in prosieguo per il completamento dell'attività istruttoria di rito l'udienza di trattazione in senso ampio del 18.03.2025 (seconda ed ultima udienza celebrata) in forma cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. e le note ex art. 127 ter c.p.c. del
Pubblico Ministero in sede del 26.02.2025 per l'udienza del 18.03.2025, in atti);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore esercente attività commerciale di commercio al dettaglio di prodotti
3 Istanza di liquidazione giudiziale n. 160-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 160/2024-Trib. Latina)
non alimentari, casalinghi, abbigliamento e accessori e/o simili (cfr., in dettaglio, la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 13.12.2024, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi:
- mancato deposito dei bilanci dall'anno 2017 (l'ultimo bilancio depositato risulta essere relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 – cfr., in dettaglio, anche la visura della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 13.12.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria di legge ex artt.
41/42/367 CCII, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €2.900.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 12.12.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge, in atti);
- mancato deposito delle dichiarazioni fiscali/tributarie di legge (l'ultima risulta essere stata presentata per l'a.i. 2017 - cfr., in dettaglio, la detta certificazione Agenzia delle Entrate del
12.12.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €405.000,00 circa quali debiti contributivi/previdenziali, ivi comprese le posizioni presso l'agente della riscossione (cfr. le certificazioni INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 31.01.2025-04.02.2025 e del 31.01.2025-10.02.2025 acquisite nel corso dell'istruttoria come per legge, in atti);
- irreperibilità presso la sede sociale e/o presso il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata), come detto (cfr., in dettaglio, anche gli allegati al ricorso introduttivo ex art. 41
CCII del 20.11.2024 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina- allegati A) e B));
- esito, più in generale, degli accertamenti posti in essere dalla polizia giudiziaria alla base dell'istanza qui in esame del 20.11.2024 della Procura della Repubblica in sede (cfr., in dettaglio, gli allegati al ricorso introduttivo ex art. 41 CCII del 20.11.2024 della Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina-allegati A) e B), in atti); circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine
4 Istanza di liquidazione giudiziale n. 160-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 160/2024-Trib. Latina)
sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
21.07.2021-RG n. 50091/2021); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
5 Istanza di liquidazione giudiziale n. 160-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 160/2024-Trib. Latina)
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
CP_1
con sede in Latina in Via Piave n. 69;
C.F.-P. IVA: P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore l'Avv. (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati Parte_1 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota Ministero della Giustizia prot.
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 08.07.2025 alle ore 10.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
6 Istanza di liquidazione giudiziale n. 160-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 160/2024-Trib. Latina)
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 21/03/2025
Il Giudice Relatore/Estensore
(Dott. Marco Pietricola)
Il Presidente
(Dott. Pier Luigi De Cinti)
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(P.U. n. 160/2024-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
CP_1
visto il ricorso depositato il 20.11.2024 con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Latina chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024
s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal
15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della
Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) come modificato/integrato con D.Lgs.
n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal
30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”; il Collegio è presieduto come
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 160-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 160/2024-Trib. Latina)
in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell'intestato
Tribunale n. 68 del 29.05.2024 s.m.i., per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenuta a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 18.03.2025 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 03-04.12.2024 di designazione/delega del Giudice
Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Latina in
Via Piave n. 69 da oltre un anno (cfr. la visura della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 13.12.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria, in atti);
B) il resistente (rimasto contumace) è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo inserimento a cura della Cancelleria nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della Giustizia (cd. “AreaWeb”) con perfezionamento in data 08.12.2024 ex art. 40 comma 7 CCII in relazione al provvedimento del 04.12.2024 per l'udienza (prima udienza celebrata e tenuta a trattazione cd. “in presenza” o cd. “orale” o cd. “tradizionale”) del
04.02.2025 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII) a seguito dell'esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) di Cancelleria del 05.12.2024 presso l'indirizzo risultante dal
Registro delle Imprese in relazione al ridetto provvedimento del 04.12.2024 per l'udienza detta del 04.02.2025 per causa imputabile al destinatario (si ricordi, fermo tutto ciò, che, poiché “Nell'ambito del procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il debitore, una volta che sia stato informato dall'avvio della procedura e posto in condizione di svolgere le proprie difese, è onerato del compito di seguire lo sviluppo della procedura (…)” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 21939/2014) e poiché
“L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dello imprenditore prima della dichiarazione di fallimento deve essere soddisfatta sul piano sostanziale e non formale, nel senso che essa non postula necessariamente che il debitore compaia davanti al tribunale o al
2 Istanza di liquidazione giudiziale n. 160-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 160/2024-Trib. Latina)
giudice delegato e renda dichiarazioni assunte a verbale, ma deve ritenersi assolta ogni volta che egli sia stato posto in grado di svolgere e documentare le sue ragioni in ordine al procedimento a suo carico (…)” (cfr., sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6473/1983; cfr. altresì, nella stessa prospettiva e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n. 9445/2007) onde “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 legge fall., ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII:
Corte d'Appello di Venezia, 19.12.2017 e tutto ciò in relazione anche al dettato normativo
(differente, per certi versi, rispetto ad altre analoghe fattispecie normative, anche previgenti) di cui all'art. 127 ter c.p.c. recato dalla cd. “Riforma Cartabia” nei limiti della compatibilità), deve concludersi nel caso de quo nel senso dell'intervenuta rituale instaurazione del contraddittorio, come detto);
C) sussiste la legittimazione della Procura della Repubblica in sede (invero, “Il Pubblico
Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo qualora apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale” - cfr., tra le altre e mutatis mutandis rispetto al dettato degli artt. 37 comma 2 e 38 CCII: Cass., n. 646/2019; cfr. inoltre, nel caso di specie e per quanto qui di ragione, il provvedimento/verbale d'udienza ex artt. 41 CCII e 126 c.p.c. del 04.02.2025 (prima udienza celebrata, come detto) reso nell'oralità dell'udienza alla presenza del Pubblico Ministero in sede (unica parte costituita, come detto) con cui si è fissata in prosieguo per il completamento dell'attività istruttoria di rito l'udienza di trattazione in senso ampio del 18.03.2025 (seconda ed ultima udienza celebrata) in forma cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. e le note ex art. 127 ter c.p.c. del
Pubblico Ministero in sede del 26.02.2025 per l'udienza del 18.03.2025, in atti);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore esercente attività commerciale di commercio al dettaglio di prodotti
3 Istanza di liquidazione giudiziale n. 160-1/2024-Trib. Latina
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non alimentari, casalinghi, abbigliamento e accessori e/o simili (cfr., in dettaglio, la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 13.12.2024, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi:
- mancato deposito dei bilanci dall'anno 2017 (l'ultimo bilancio depositato risulta essere relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 – cfr., in dettaglio, anche la visura della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 13.12.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria di legge ex artt.
41/42/367 CCII, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €2.900.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 12.12.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge, in atti);
- mancato deposito delle dichiarazioni fiscali/tributarie di legge (l'ultima risulta essere stata presentata per l'a.i. 2017 - cfr., in dettaglio, la detta certificazione Agenzia delle Entrate del
12.12.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €405.000,00 circa quali debiti contributivi/previdenziali, ivi comprese le posizioni presso l'agente della riscossione (cfr. le certificazioni INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 31.01.2025-04.02.2025 e del 31.01.2025-10.02.2025 acquisite nel corso dell'istruttoria come per legge, in atti);
- irreperibilità presso la sede sociale e/o presso il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata), come detto (cfr., in dettaglio, anche gli allegati al ricorso introduttivo ex art. 41
CCII del 20.11.2024 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina- allegati A) e B));
- esito, più in generale, degli accertamenti posti in essere dalla polizia giudiziaria alla base dell'istanza qui in esame del 20.11.2024 della Procura della Repubblica in sede (cfr., in dettaglio, gli allegati al ricorso introduttivo ex art. 41 CCII del 20.11.2024 della Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina-allegati A) e B), in atti); circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine
4 Istanza di liquidazione giudiziale n. 160-1/2024-Trib. Latina
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sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
21.07.2021-RG n. 50091/2021); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
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tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
CP_1
con sede in Latina in Via Piave n. 69;
C.F.-P. IVA: P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore l'Avv. (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati Parte_1 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota Ministero della Giustizia prot.
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 08.07.2025 alle ore 10.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
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ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 21/03/2025
Il Giudice Relatore/Estensore
(Dott. Marco Pietricola)
Il Presidente
(Dott. Pier Luigi De Cinti)
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