Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/1999, n. 198
CASS
Sentenza 18 gennaio 1999

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L'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il prescritto termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti al tribunale. Il principio deve essere inteso nel senso che è necessario e sufficiente perché non si produca l'effetto caducatorio che, entro il termine predetto, il tribunale del riesame abbia deliberato in merito alla richiesta ed abbia depositato il dispositivo, attraverso il quale viene reso noto agli interessati che la decisione è intervenuta in termini e che essa rende possibili la assunzione di altri, eventuali e conseguenti, provvedimenti. Viceversa, la motivazione del provvedimento, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale, potrà essere depositata nel previsto termine ordinatorio, senza che ciò abbia influenza sulla efficacia del provvedimento e salve eventuali conseguenze, a carico del responsabile del ritardo, sul piano civile, amministrativo ed anche penale, da riconnettere al mancato rispetto del predetto termine ordinatorio.

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  • 1Le garanzie difensive italiane valgono in Italia (e non nel procedimento MAE estero) (Cass. 1960/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/1999, n. 198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 198
Data del deposito : 18 gennaio 1999

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