Sentenza 18 gennaio 1999
Massime • 1
L'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il prescritto termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti al tribunale. Il principio deve essere inteso nel senso che è necessario e sufficiente perché non si produca l'effetto caducatorio che, entro il termine predetto, il tribunale del riesame abbia deliberato in merito alla richiesta ed abbia depositato il dispositivo, attraverso il quale viene reso noto agli interessati che la decisione è intervenuta in termini e che essa rende possibili la assunzione di altri, eventuali e conseguenti, provvedimenti. Viceversa, la motivazione del provvedimento, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale, potrà essere depositata nel previsto termine ordinatorio, senza che ciò abbia influenza sulla efficacia del provvedimento e salve eventuali conseguenze, a carico del responsabile del ritardo, sul piano civile, amministrativo ed anche penale, da riconnettere al mancato rispetto del predetto termine ordinatorio.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/1999, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 18/01/1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. VA Caso Consigliere N.198
3. Dott. VA de Roberto Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere N.40573/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da OR VA e OR LE, avverso l'ordinanza 27 aprile 1998 del Tribunale di Reggio Calabria. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed i ricorsi. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. LE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. Uditi gli avvocati Temistocle Gurrado e Antonio Speziale, difensore, l'uno di OR VA e l'altro di OR LE. FATTO E DIRITTO
1. OR VA ricorre per cassazione contro l'ordinanza 27 aprile 1998, non ancora depositata all'atto del ricorso, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame della misura cautelare in carcere applicata dal Tribunale di Locri. Con successivi motivi il OR domandava l'applicazione dell'effetto estensivo della impugnazione proposta dal coimputato LI EN, a seguito della quale la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la detta ordinanza per essere stato costituito ai fini della decisione sulla richiesta di misura custodiale un collegio diverso da quello procedente a carico degli imputati. Un analogo ricorso ha proposto pure OR LE, anch'esso diretto all'applicazione dell'art. 597 c.p.p.
2. I ricorsi sono inammissibili.
Quanto ai motivi originari del OR VA, il Collegio non può che rilevarne la genericità per essere stati proposti quando non era stata ancora depositata la motivazione dell'ordinanza del giudice del riesame.
Quanto ai comuni ad entrambi i ricorrenti, osserva la Corte come erroneamente gli imputati abbiano proposto ricorso per cassazione, per far valere l'effetto estensivo.
Ed invero, a parte la considerazione che l'annullamento nei confronti dei coimputati non è stato pronunciato per le ragioni indicate dai ricorrenti ma per assenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza (v. Sez. VI, 7 luglio 1998, LI), va ricordato come le Sezioni unite di questa Corte abbiano statuito che nei procedimenti de libertate che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 c.p.p., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento, ferma restando la possibilità, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento (Sez. un., 22 novembre 1995, Ventura).
Ed è evidente che, riguardando l'applicazione di un simile effetto il meritum causae, l'unico strumento che l'imputato potrà attivare è la richiesta di revoca della misura al giudice che l'ha disposta.
3. Relativamente, poi, alla censura del OR VA incentrata sulla mancata osservanza del termine decorrente dall'avviso all'autorità procedente per il deposito dell'ordinanza che ha deciso sulla richiesta di riesame, è sufficiente richiamare l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte Suprema le quali hanno statuito che la disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 c.p.p., secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'immediato effetto caducatorio, che entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo;
e ciò perché mediante tale deposito si rende certo per gli interessati che quella decisione - con quel determinato irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si rende altresi possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti;
mentre la motivazione dell'ordinanza di riesame, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 c.p.p., può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio, la cui osservanza è tuttavia doverosa per il giudice ai sensi dell'art. 124 c.p.p., dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta
(Sez. un., 17 aprile 1996, Moni). Una soluzione interpretativa di recente ribadita dalle stesse Sezioni unite le quali hanno statuito che ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, completa di tutti i suoi elementi e quindi anche della motivazione, che deve essere depositata entro cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell'art. 128 c.p.p.; precisandosi che l'eventuale inosservanza di tale ultimo termine, quantunque sfornita di sanzione processuale, espone i magistrati a responsabilità civile e disciplinare, oltre che, all'occorrenza, penate (Sez. un., 25 marzo 1998, Manno). Ed è significativo rimarcare, anche considerando il contenuto complessivo delle censure avanzate nel caso di specie, come con tale sentenza sia stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità, costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 20 comma e 24 della Costituzione, dell'art. 309, comma 10, c.p.p., interpretato nel senso che è sufficiente ad evitare l'effetto caducatorio ivi previsto il deposito tempestivo del solo dispositivo dell'ordinanza di riesame, osservandosi: a) quanto al principio di eguaglianza, che la norma ora ricordata non è contraddistinta da incertezza alcuna circa il termine di deposito dell'ordinanza (la cui eventuale elusione rappresenta una patologia giudiziaria sanzionabile civilmente, disciplinarmente e, all'occorrenza, anche penalmente); con la conseguenza che non è ravvisabile in essa alcuna disparità di trattamento;
b) quanto al diritto alla libertà personale, che non è configurabile alcuna violazione di esso, in quanto il legislatore, con una scelta discrezionale incensurabile, ha optato, nel procedimento di riesame, per una garanzia sostanziale del diritto di libertà, da ritenersi realizzata mediante il controllo giurisdizionale nel contraddittorio delle parti, da eseguire in un termine caducatorio correlato alla decisione del tribunale conclusiva del procedimento con carattere di assoluta certezza, così come è certo anche il termine legale di deposito del provvedimento;
c) quanto al diritto di difesa, che non solo non emergono dalla norma in discussione incertezza alcuna sul termine di deposito, fissato in cinque giorni, ma viene anche ragionevolmente garantito il tempestivo diritto di impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame, con il predetto dies ad quem.
4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibile ed i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di loro al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare lire cinquecentomila.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione, non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà degli imputati, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale sono detenuti i ricorrenti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di loro al versamento della somma di lire cinquecentomila alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale sono detenuti i ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999