CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di AN sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 86/2020 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 86/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di ripristino di contratto per l'affidamento della gestione della movimentazione della biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di
Crotone, vertente tra:
, codice fiscale e partita iva con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Strongoli (KR), al viale Macaone n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in Cosenza, al corso Luigi Fera n. 23, presso Parte_1 lo studio professionale dell'avv. Oreste Morcavallo (con indirizzo di posta elettronica certificata , che la rappresenta e difende come da procura Email_1 rilasciata a margine dell'atto di citazione nel giudizio di appello;
Appellante
e
1 codice fiscale e partita iva , con sede in Crotone Controparte_2 P.IVA_2
(KR), alla S.S. 106, zona industriale, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. elettivamente domiciliata in AN, alla via Gaetano Argento n. CP_3
14, presso lo studio professionale dell'avv. Marco Mirigliani, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni C. Sciacca (con indirizzo di posta elettronica certificata
) e NT Di BE (con Email_2 indirizzo di posta elettronica certificata ), Email_3 entrambi con numero di telefax 066792920, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione e richiesta, annullare e/o riformare la sentenza n. 1431/2019, resa dal Tribunale di Crotone nella causa iscritta al n. 1117/2017 R.G., pubblicata il 10.12.2019, notificata per pec il
16/12/2019, così procedendo all'accoglimento della domanda onde voler accertare il diritto della attrice al ripristino del contatto stipulato con Controparte_1 [...] il 30/1/2012, e risolto dalla convenuta l'1/12/2012, avente ad oggetto CP_2
'affidamento della gestione della movimentazione della biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di Crotone', di proprietà dell'odierna appellata,
e alla prosecuzione del contratto medesimo sino alla scadenza del termine del rinnovo automatico quinquennale, ossia sino al 31/12/2021, e conseguentemente condannare la
Società appellata al ripristino del contratto medesimo e alla prosecuzione dello stesso fino al 31/12/2021; - accertare e dichiarare il diritto della Controparte_1 al risarcimento dei danni a decorrere dal 6/7/2015 - ossia dalla data in cui la
[...] società qui appellata ha espresso il rifiuto di ripristinare il contratto, come da espressa richiesta dell'attrice - sino all'effettivo ripristino del contratto, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto della appellante al risarcimento dei danni a decorrere dal Controparte_1
6/7/2015 sino al 31/12/2021, derivanti dal mancato ripristino del contratto sopra citato, secondo quanto specificato nel corso dell'atto, e dunque condannare Parte_2
[..
[...] in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni quantificati
[...] complessivamente in € 2.783.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, come da perizia giurata prodotta in primo grado ed in questa sede allegata, o alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di giudizio anche mediante l'ausilio di apposita CTU, di cui, in riforma della sentenza appellata, si chiede
l'ammissione. Con ogni effetto ed onere conseguente.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio.”
i procuratori dell'appellata chiedono: “- dichiarare l'appello Controparte_2 inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. in quanto prima facie privo di ragionevoli possibilità di accoglimento;
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare inammissibili tutte le domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c., in particolare la domanda con cui la Società appellante ha chiesto la stipula di un contratto avente il medesimo oggetto del precedente con decorrenza ex tunc
(o nunc) e con le medesime scadenze pattuite;
- nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza nonché rigettare tutte le istanze istruttorie formulate;
- rigettare la richiesta di ammissione di CTU per tutti i motivi già esposti in comparsa. In tutti i casi, con vittoria di spese oltre rimborso forfetario 15%,
C.P.A. e I.V.A., come per legge”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
Con atto di citazione notificato il 22.5.2017, la ha Controparte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, la al Controparte_2 fine di ottenere la condanna della convenuta al ripristino ed alla prosecuzione sino al
31.12.2021 (scadenza del termine del rinnovo automatico quinquennale) del contratto stipulato con quest'ultima il 30.1.2012 e risolto il 1°.10.2012, relativo alla gestione della movimentazione della biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di
Crotone, nonché al risarcimento del danno subito a decorrere dal 6.7.2015 (data in cui la società convenuta aveva espresso il rifiuto di ripristinare il contratto), sino al ripristino
3 effettivo, con interessi e rivalutazione monetaria, o, in subordine, dal 6.7.2015 al
31.12.2021.
A fondamento della domanda, la ha affermato che: a) Controparte_1 con contratto stipulato in data 30.1.2012, la le aveva affidato il Controparte_2 servizio di movimentazione della biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di Crotone, di proprietà della convenuta;
b) la durata del servizio era stata fissata dal 1°.
2.2012 al 31.1.2016, con rinnovo automatico per ulteriori periodi di cinque anni, salvo disdetta;
c) con raccomandata del 1°.10.2012, la le Controparte_2 aveva comunicato il recesso dal contratto, avendo ricevuto un'informativa interdittiva antimafia relativa alla società attrice (segnatamente, ai consiglieri di amministrazione e da parte della Prefettura di Crotone, da cui erano Controparte_4 CP_5 emersi tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nella compagine sociale della;
d) proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale di CP_1
AN avverso l'informativa antimafia e gli atti presupposti, il suddetto giudice amministrativo, con sentenza n. 747/2015, depositata in segreteria il 29.4.2015 e passata in giudicato il 29.11.2015, aveva annullato i provvedimenti impugnati;
e) con lettera raccomandata del 15.5.2015, la società attrice aveva comunicato alla Controparte_2
l'annullamento dell'interdittiva, chiedendo il ripristino del contratto di appalto, sino
[...] al 31.12.2021 (ossia, sino alla scadenza contrattuale prevista) e, tuttavia, con missiva del
6.7.2015, la le aveva comunicato di non accogliere la richiesta, Controparte_2 sul presupposto, da un lato, che l'emissione di un provvedimento interdittivo antimafia rendeva applicabile la clausola risolutiva espressa del negozio giuridico (senza, peraltro, prendere in considerazione il suo annullamento in sede giurisdizionale); dall'altro, che, nel frattempo, aveva provveduto ad affidare il servizio ad altro fornitore, respingendo, altresì, ogni richiesta risarcitoria;
f) il tentativo di conciliazione, promosso presso la
Camera di Commercio di Crotone, non aveva avuto esito positivo.
Ciò premesso, la società attrice ha lamentato la violazione, da parte della società convenuta, dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e, segnatamente: a) l'immediata risoluzione del contratto, salvo continuare a servirsi della attività della società attrice;
b) il rifiuto immotivato di ripristinare il contratto, nonostante l'espressa richiesta in tal senso e l'annullamento del provvedimento interdittivo in sede giurisdizionale;
c) l'affidamento del servizio ad altro fornitore, senza attivare alcuna misura atta a salvaguardare le ragioni
4 della , né durante la pendenza del giudizio amministrativo di impugnazione, CP_1 né successivamente.
Ha rappresentato la , inoltre, che, con accordo di transazione del 30.6.2016 - CP_1 stipulato a fronte di due decreti ingiuntivi emessi, a favore della stessa società attrice, nei confronti della e della Biomasse Italia s.p.a. per il mancato Controparte_2 pagamento dei compensi riportati in due fatture, le parti avevano previsto la stipula di un nuovo contratto per la fornitura del servizio di trasporto della biomassa, ma l'impegno assunto non aveva avuto seguito.
La società attrice, quindi, ha quantificato il pregiudizio subito - per: 1) spese per commesse non reimpiegate e per perdita di opportunità correlate ai contratti;
2) “danno curriculare”; 3) danno alla reputazione sociale e professionale - ed ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 9.11.2017, la società rappresentando che: a) Controparte_2 aveva ottenuto l'estensione, nei propri confronti, del “Protocollo di Intesa” sottoscritto da
Biomasse Italia s.p.a. (società da cui la convenuta derivava per scissione) con la
Prefettura di Crotone in data 15.5.2009, finalizzato a monitorare le attività della società, anche in conseguenza di alcuni episodi criminosi che avevano colpito la società “madre”
(Biomasse Italia s.p.a.), cosicché si era impegnata a comunicare alla Prefettura le informazioni sulle proprie attività e sugli appalti considerati sensibili, a rispettare la normativa antimafia ed a inserire nei contratti di importo superiore a € 150.000,00 una clausola risolutiva espressa, per l'ipotesi che, sulla base degli accertamenti della
Prefettura, risultasse un'informazione antimafia a carico dell'appaltatore; b) in data
30.1.2012, in qualità di committente, aveva sottoscritto con la società cooperativa attrice, in qualità di appaltatore, il “Contratto per la fornitura del servizio di movimentazione della biomassa combustibile da effettuarsi presso la centrale termoelettrica di Crotone” e degli addendi relativi ai servizi di pulizia connessi alla movimentazione;
c) i predetti rapporti contrattuali si erano risolti in conseguenza dell'avveramento della clausola risolutiva espressa, previsto dall'art. 13.3 del contratto, ossia in seguito all'emissione di una informazione interdittiva antimafia dal Prefetto di Crotone, in data 21.6.2012.
Premesso ciò, la società convenuta ha contestato il diritto della Controparte_1
al ripristino del contratto ed al risarcimento del danno, in quanto: I) la
[...] risoluzione del contratto era avvenuta in conseguenza di una apposita clausola
5 contrattuale, né alcuna disposizione normativa consentiva alle parti di modificare o disporre degli effetti di una risoluzione verificatasi ipso iure; II) aveva dovuto prendere atto dell'informativa antimafia e comunicare alla società cooperativa attrice la risoluzione contrattuale, non potendo congelarne gli effetti fino alla conclusione del giudizio amministrativo;
III) essendo impossibilitata a sospendere la propria attività senza compromettere in modo irreparabile il ciclo produttivo, era stata costretta ad affidare il servizio a un diverso fornitore;
IV) gli artt. 1175 e 1375 c.c., richiamati dalla società cooperativa attrice, presupponendo un contratto ancora in corso di esecuzione, non trovavano applicazione nel caso in esame, in cui il contratto era stato risolto;
V) il riferimento all'accordo di transazione del 30.6.2016 era inconferente, poiché esso aveva un oggetto diverso, riguardando alcuni aspetti giuslavoristici e prevedendo, soltanto,
l'eventuale stipula di un nuovo contratto relativo al trasporto, ma non contemplando né il ripristino, né la stipula di contratti per la movimentazione della biomassa;
VI) difettava la sua legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla società attrice, la quale avrebbe dovuto proporre tale domanda, semmai, nei confronti dell'autorità amministrativa che aveva emanato il provvedimento illegittimo;
VII) la pretesa risarcitoria era del tutto priva di supporto probatorio e la quantificazione dei danni era basata su criteri errati.
La società convenuta ha chiesto, dunque, il rigetto delle domande proposte da
[...]
CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e presentate le relative memorie, la causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti. La richiesta della società attrice di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio estimativa del danno è stata rigettata dal giudice, in quanto ritenuta esplorativa e, in ogni caso, superflua ai fini della decisione (cfr. l'ordinanza del 25.2.2019).
All'udienza del 10.12.2019, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
2. La sentenza n. 1431/2019 del Tribunale di Crotone, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1431/2019, pubblicata il 10.12.2019, il Tribunale di Crotone ha così deciso: 1) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_2
6 per le pretese risarcitorie azionate, in via principale e in via subordinata, CP_2 dalla società attrice;
2) ha rigettato la domanda attorea volta a ottenere l'accertamento del diritto al ripristino del contratto di appalto;
3) ha condannato la società al CP_1 pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di lite.
In particolare, la domanda attorea di accertamento del diritto al ripristino del contratto di appalto è stata ritenuta infondata dal giudice di primo grado, in quanto la società convenuta aveva legittimamente esercitato il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, in conformità all'art. 1456 c.c., tramite comunicazione del
1°.10.2012, né l'effetto risolutivo avrebbe potuto essere rimosso a posteriori, all'esito del giudizio amministrativo.
Anche la domanda di risarcimento del danno - sia quella formulata in via principale (dal
6.7.2015, fino al ripristino del contratto), sia quella proposta in via subordinata (dal
6.7.2015 al 31.12.2021) - è stata ritenuta infondata dal giudice di primo grado, in quanto:
1) la società convenuta non aveva violato gli obblighi di correttezza o buona fede, ma aveva esercitato, legittimamente, il diritto la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, senza che sussistesse alcun obbligo di attendere l'esito del giudizio di impugnazione del provvedimento interdittivo;
2) nessuna norma imponeva al contraente di ripristinare il contratto dopo la rimozione della causa di risoluzione e, del resto, un tale obbligo a contrarre sarebbe stato contrario al principio dell'autonomia contrattuale delle parti, sancito dall'art. 41 della Costituzione;
3) la società convenuta non era legittimata passivamente per il risarcimento dei danni lamentati dalla , facendo capo CP_1
l'eventuale obbligazione all'autorità prefettizia che aveva emesso il provvedimento illegittimo.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 14.1.2020 e iscritto a ruolo il 16.1.2020, la ha proposto appello avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Crotone, notificata a mezzo posta elettronica certificata il
16.12.2019, chiedendone l'integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
A sostegno del gravame, la società appellante ha sostenuto che: I) era stata travisata la sua domanda, non avendo mai contestato l'esercizio del diritto potestativo dell'appellata ad avvalersi della clausola risolutiva ed avendo chiesto, non già la rimozione dell'effetto
7 risolutorio, ma il ripristino del contratto di appalto, con efficacia ex nunc, dal 6.7.2015, ossia dalla data del rifiuto da parte di di ripristinarlo, malgrado Controparte_2
l'intervenuto annullamento della informativa antimafia;
II) era stata travisata, anche, la domanda di risarcimento dei danni che, anche sotto questo profilo, si fondava sull'ingiustificato rifiuto, da parte della di ripristinare il Controparte_2 contratto dopo l'annullamento dell'informativa antimafia e non sulla precedente risoluzione contrattuale;
III) era illogico il rigetto della istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, volta a dimostrare i danni subiti a causa del mancato ripristino del contratto, dato che l'odierna appellante aveva prodotto nel giudizio di primo grado una perizia estimativa asseverata. Ha concluso come riportato in epigrafe
(per un esame più analitico dei motivi di appello, v., infra, la parte dedicata alla motivazione).
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente l'8.5.2020, la società la quale, dopo aver Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 434 e 348 bis
c.p.c., nonché degli artt. 342 e 345 c.p.c., ed essersi opposta all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ed alla richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, ha contestato il fondamento dei motivi di impugnazione.
Relativamente al primo motivo di impugnazione, la società appellata ha sostenuto che: a) la clausola risolutiva espressa era chiara nel prevedere la risoluzione del contratto ipso iure in caso di interdittiva antimafia;
b) non essendo stata messa in discussione né la legittimità della clausola risolutiva, né la risoluzione del contratto, non aveva rilevanza l'assenza di colpevolezza della;
c) l'accordo di transazione del 2016, CP_1 richiamato dalla società appellante, volto a disciplinare la definizione bonaria di procedimenti per decreto ingiuntivo promossi dalla per il pagamento di due CP_1 crediti, era inconferente, in quanto, con lo stesso, era stata prevista l'eventuale stipula di un nuovo contratto avente ad oggetto il trasporto delle biomasse combustibili, ossia un oggetto diverso dal contratto che aveva dato origine alla controversia;
d) la società cooperativa appellante, nel giudizio di primo grado, aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto al ripristino del contratto di appalto risolto e non già la stipula di un nuovo contratto;
domanda che, invece, era stata proposta per la prima volta nel giudizio di appello e, pertanto, in quanto domanda nuova, era inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
8 Circa l'infondatezza del secondo motivo – con cui la società cooperativa appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia travisato la domanda ed errato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva della – la società convenuta ha Controparte_2 rappresentato che: a) non era chiaro quali cautele avrebbe dovuto adottare per preservare la società appellante a fronte del provvedimento interdittivo, né quale sarebbe la fonte di tale obbligo, posto che il contratto era stato risolto per una legittima causa;
b) l'eventuale responsabilità risarcitoria era da attribuire, così come ha affermato il giudice di primo grado, all'autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento illegittimo;
c) il riferimento alla proficua collaborazione tra le società non era, di per sé, fonte di alcun obbligo contrattuale, né di alcuna violazione tale da giustificare il risarcimento del danno richiesto;
d) nell'accordo transattivo richiamato da non vi era alcun CP_1 riferimento al contratto risolto il 1°.12.2012, se non nel senso che le questioni correlate a tale contratto erano escluse espressamente dall'accordo suddetto.
Relativamente al terzo motivo di impugnazione, la società appellata ha rilevato che: a) il motivo era generico e non conteneva censure specifiche alla decisione impugnata;
b) la perizia richiamata da era stata redatta senza contraddittorio e, pertanto, non CP_1 aveva valore probatorio;
c) il Tribunale aveva correttamente negato l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta, ritenendola esplorativa;
d) la quantificazione del danno lamentato da presentava aspetti di incongruenza, sproporzione e CP_1 illogicità e, peraltro, le voci di danno non riproposte in appello dovevano intendersi rinunciate. Ha concluso come sopra trascritto.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione della Corte di Appello, il collegio, con ordinanza del 20.5.2020, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.5.2020, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, avanzata dalla parte appellante, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di AN, la trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile.
Quindi, all'esito della trattazione dell'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
9 Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e le memorie di replica, riproponendo le argomentazioni contenute nei rispettivi atti costitutivi nel giudizio di appello.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da nonché delle difese e delle eccezioni Controparte_1 dell'appellata appare opportuno chiarire che il presente giudizio Controparte_2 ha ad oggetto l'esame delle seguenti questioni: 1) la fondatezza o meno delle eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis, 342 c.p.c. e 345 c.p.c., sollevate da
2) la fondatezza o meno della domanda della società appellante, Controparte_2 volta a ottenere il ripristino del contratto risolto;
3) la legittimazione passiva di
[...]
in relazione alla domanda di risarcimento del danno e la fondatezza o CP_2 meno di tale domanda;
4) in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, la quantificazione del danno e la connessa questione della ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio estimativa;
5) la regolamentazione delle spese processuali.
2. Le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis, 342 e 345 c.p.c.
nel costituirsi nel giudizio di appello, ha eccepito, in via Controparte_2 preliminare, come già accennato, l'inammissibilità dell'impugnazione sotto diversi profili (v., in particolare, il paragrafo “I” della comparsa di costituzione e risposta, pagg.
5 e ss.), riconducibili, rispettivamente, agli artt. 348 bis (mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento), 342 (reiterazione di argomenti di fatto e di domande, senza, tuttavia, incidere sulla sentenza impugnata e, in particolare, senza allegare una diversa ricostruzione dei fatti) e 345 c.p.c. (nella parte in cui, la società appellante, dopo avere chiesto nel giudizio di primo grado il rispristino del contratto risolto, chiede nel giudizio di appello il riconoscimento del diritto alla stipulazione di un nuovo contratto).
10 Peraltro, non deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata, da ritenersi implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez.
I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
Con riguardo, invece, alle eccezioni, rispettivamente ex art. 342 e art. 345 c.p.c., esse non sono fondate.
In effetti, prescindendo da ogni valutazione di merito, l'appello, il cui contenuto si è avuto modo di illustrare (v. la parte dedicata allo svolgimento del processo), è conforme al modello di cui all'art. 342 c.p.c., indicando: a) le parti della sentenza impugnata
(concernenti il rigetto della domanda volta al rispristino del contratto risolto e la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, in relazione a quella di risarcimento del danno); b) la diversa ricostruzione o valutazione dei fatti (anche di natura processuale, quali i fatti costituenti la causa petendi) e dei principi di diritto ritenuti rilevanti (con particolare riferimento alla asserita illegittimità, per contrarietà all'obbligo di comportarsi in buona fede, del rifiuto di di “rispristinare” il contratto CP_2 CP_2 cessato); c) la rilevanza di tali censure alle valutazioni ed alle argomentazioni del primo giudice ai fini della invocata riforma della sentenza impugnata.
Sotto altro profilo, l'accenno contenuto dell'atto di appello al diritto della società appellante di ottenere un “nuovo” contratto (anziché il mero “rispristino” di quello risolto) non costituisce, in realtà, domanda nuova, vietata ex art. 345 c.p.c., nella misura in cui, una volta riconosciuta la risoluzione del contratto originario intercorso tra le parti, non vi è sostanziale differenza tra “rispristino” del contratto (espressione, giuridicamente, meno precisa) e stipulazione di un nuovo contratto avente il medesimo contenuto e la medesima scadenza di quello risolto (espressione, giuridicamente, più puntuale).
3. La domanda di volta a ottenere il ripristino del contratto risolto CP_1
Con il primo motivo di impugnazione (rubricato “Travisamento della domanda proposta
- Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Mancata pronuncia sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede e degli artt. 1175 e
1375 c.c. in ordine alla domanda avanzata - Omessa disamina di fatti, circostanze ed atti rilevanti ai fini del decidere”: v. pagg. 7 e ss. dell'atto di impugnazione),
[...]
[...]
[...] lamenta che: a) sia stata travisata la sua domanda di rispristino del Parte_3 contratto risolto, non avendo contestato l'esercizio del diritto potestativo dell'appellata ad avvalersi della clausola risolutiva e non avendo chiesto la rimozione dell'effetto risolutorio, ma il ripristino del contratto di appello, con efficacia ex nunc, con condanna della appellata al risarcimento del danno dal 6.7.2015, ossia dalla data del rifiuto da parte di di ripristinarlo, malgrado l'intervenuto annullamento della Controparte_2 informativa antimafia da parte del Tribunale amministrativo regionale, cosicché il
Tribunale aveva errato nel fondare la propria decisione sull'esercizio, da parte di del proprio diritto potestativo ad avvalersi della clausola Controparte_2 risolutiva espressa, sebbene la legittimità di tale esercizio non fosse in discussione, omettendo di pronunciarsi sulla domanda della società attrice, fondata sul diverso presupposto della illegittimità del rifiuto di rispristino del contratto risolto;
b) nessuna delle circostanze poste a fondamento ditale domanda sia stata, quindi, valutata dal
Tribunale (l'annullamento della informazione antimafia;
il rifiuto di rispristino del contratto;
il mancato riscontro al tentativo di conciliazione;
la mancata attuazione dell'accordo transattivo del 30.6.2016 con allegata bozza, con cui era stato prevista la stipula di un contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto della biomassa, al pari di quello precedente).
Con il secondo motivo di impugnazione (rubricato: “Travisamento della domanda avanzata - Erronea declaratoria del difetto di legittimazione passiva della convenuta -
Illogicità manifesta - Omessa censura della violazione dei principi di correttezza e buona fede - Omessa disamina ed omessa pronuncia sulla produzione documentale e difensiva”, la nel lamentare la pronuncia di difetto di Controparte_1 legittimazione passiva di in ordine alla domanda di risarcimento Controparte_2 del danno (su cui, v., infra, il paragrafo n. 4), ribadisce e precisa, anche, la censura di cui al primo motivo, sostenendo che: a) la correttezza e la leale collaborazione di
[...]
erano doverose;
b) in particolare, seppure CP_2 CP_2 CP_2 obbligata dalla continuità del ciclo produttivo ad affidare, con sollecitudine, ad altro fornitore il servizio reso in precedenza da avrebbe, comunque, potuto CP_1 concordare con l'altra impresa una durata minore del rapporto negoziale o sottoporre il contratto a qualche condizione, clausola o termine che potesse consentire di ricostituire il rapporto contrattuale con senza incorrere in alcuna inadempienza con la CP_1 nuova impresa;
c) aveva ingenerato nell'odierna appellante la Controparte_2
12 vana aspettativa che la vicenda avrebbe trovato, comunque, una soluzione mediante la stipula di altro contratto con termini e modi precedentemente convenuti, tanto che era stato stipulato un apposito accordo di transazione, rimasto inattuato.
Il motivo non è fondato.
Preliminarmente, è opportuno rilevare che, in punto di fatto, risulta pacifico e documentato che: I) con contratto stipulato in data 30.1.2012, la società
[...] ha affidato alla il servizio di CP_2 Controparte_1 movimentazione della biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di
Crotone di sua proprietà, con efficacia dal 1°.
2.2012 al 31.1.2016; II) con raccomandata del 1°.10.2012, la ha comunicato il recesso dal contratto, ai sensi Controparte_2 di apposita clausola del contratto di appalto, a seguito di un'informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Crotone circa tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nella compagine sociale della;
III) il Tribunale CP_1 amministrativo regionale della Calabria, adito dalla società odierna appellante, ha annullato, con sentenza n. 747/2015, depositata in segreteria il 29.4.2015 e passata in giudicato, l'informativa interdittiva antimafia;
IV) con missiva del 6.7.2015,
[...] ha respinto la richiesta di di rispristino della efficacia del CP_2 CP_1 contratto sino alla scadenza, affermando che, a salvaguardia della continuità del processo produttivo, aveva provveduto ad affidare il servizio ad altro fornitore.
Premesso questo, deve osservarsi, in primo luogo, che la sentenza non è viziata da omessa pronuncia o da mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Quanto al lamentato travisamento della domanda, per quanto il Tribunale abbia argomentato, diffusamente (e, secondo, l'appellante, inutilmente), in ordine alla legittimità dell'esercizio del diritto potestativo di di avvalersi, a Controparte_2 seguito della informativa antimafia, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13.3. del contratto, ciò è dipeso dall'esordio delle “Ragioni di diritto” esposte dalla società attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, laddove si lamentava, anche se non esclusivamente, la circostanza che la società convenuta non avesse “esitato a disporre la risoluzione del contratto” (v. pag. 6 dell'atto di citazione).
Ad ogni modo, ciò che rileva è che una pronuncia motivata di rigetto della domanda di rispristino del contratto risolto si rinviene, nella sentenza impugnata, nel passo in cui viene affermato che: “non vi è (né vi potrebbe essere) alcuna prescrizione normativa o di principio che imponga al contraente - verificatasi la sopravvenienza risolutiva - di
13 prevedere che rimossa la causa della risoluzione, il contratto originario torni a riviviscenza, addirittura rinnovandosi alle scadenze pattuite;
una simile previsione si risolverebbe in un vero e proprio obbligo a contrarre in violazione del principio di autonomia contrattuale sancito dall'art 41 Cost.” (v. pag. 8 della sentenza). Dunque, non vi è stata violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con riguardo al merito della decisione di rigetto del Tribunale, da intendersi richiamata, essa è corretta, salve le precisazioni seguenti.
Chiarito che non è in contestazione, quanto meno nel giudizio di appello, il legittimo esercizio del diritto potestativo di di avvalersi della clausola Controparte_2 risolutiva espressa, correlata alla intervenuta informativa antimafia della Prefettura, nessun diritto può essere riconosciuto a con correlativo obbligo di CP_1
al “rispristino” del contratto risolto, dopo che tale Controparte_2 provvedimento era stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale.
Il richiamo dell'appellante agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., concernenti, rispettivamente,
l'esecuzione dell'obbligazione e del contratto, non è pertinente, in quanto, una volta cessata l'efficacia del contratto, non sussisteva il presupposto stesso delle disposizioni citate.
Né, come rilevato dal Tribunale, un obbligo di concludere il contratto può desumersi dalla estensione a tutti i rapporti civili del principio di buona fede e del connesso dovere di salvaguardare l'interesse altrui, giacché esso, anche ove fosse ipotizzabile, troverebbe il duplice limite di un apprezzabile sacrificio della parte obbligata e del rispetto della libertà negoziale, di cui la libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione è un'applicazione.
In effetti, nel caso in esame, contrariamente all'assunto dell'appellante, è ostativa alla configurabilità di un siffatto obbligo a carico di sia l'esigenza, Controparte_2 riconosciuta dalla stessa appellante (v. pag. 18 dell'appello), di non interrompere il ciclo produttivo e, quindi, di costituire, nell'immediatezza della risoluzione del contratto con un nuovo rapporto negoziale con altro fornitore del servizio di CP_1 movimentazione della biomassa all'interno della centrale termica;
sia il diritto della odierna appellata di organizzare l'attività di impresa in maniera proficua e razionale, tale da rendere, da un lato, opportuna la scelta di un nuovo fornitore e di costituire con lo stesso un rapporto duraturo, dall'altro, certamente non irrilevante il sacrificio di scelte imprenditoriali alternative, quali quelle suggerite dall'appellante (stipulazione di un
14 contratto con il nuovo fornitore a breve termine o sottoposto alla condizione risolutiva dell'annullamento della informativa antimafia a carico della ), fermo CP_1 restando che, secondo regole di logica ed esperienza, la pretesa di imporre al contratto siffatti termini e condizioni non potrebbe non avere riflessi negativi anche sulle pattuizioni economiche, posto che la minore convenienza per il fornitore derivante da tali clausole sarebbe, verosimilmente, compensata da maggiori pretese sui compensi.
Ne consegue che il rifiuto di peraltro motivato, di ripristinare il Controparte_2 contratto con la società appellante è legittimo, così come il fatto di non avere dato seguito al tentativo di conciliazione promosso da CP_1
Il motivo di impugnazione non è fondato nemmeno nella parte in cui CP_1 lamenta la lesione del legittimo affidamento ingenerato da con Controparte_2
l'accordo di transazione del 30.6.2016 - stipulato a fronte di due decreti ingiuntivi emessi, a favore della stessa società attrice, nei confronti di e di Controparte_2
Biomasse Italia s.p.a. per il mancato pagamento dei compensi riportati in due fatture - e, precisamente, con la previsione, contenuta in tale accordo, della stipula di un nuovo contratto per la fornitura del servizio di trasporto della biomassa, rimasta, tuttavia, senza seguito.
In effetti, prescindendo dalla circostanza che le ragioni per le quali l'accordo transattivo, sul punto, non ha avuto seguito non sono state allegate né, tanto meno, dimostrate, deve evidenziarsi la completa irrilevanza dell'accordo transattivo citato rispetto alle questioni oggetto del presente giudizio, posto che: a) per espressa previsione delle parti, erano esclusi dall'accordo transattivo tutte le pretese a titolo risarcitorio derivanti dalle risoluzioni anticipate del contratto intercorso tra e la cooperativa Controparte_2
il 30.1.2012, nonché le pretesa di quest'ultima ad ottenere la prosecuzione CP_1 del rapporto contrattuale ed il risarcimento dei danni, in conseguenza della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale della Calabria n. 747/2015 (v. art. 3 dell'accordo transattivo); b) il contratto avente oggetto la fornitura del servizio di trasporto della biomassa che le parti si impegnavano a concludere, contrariamente al convincimento della società appellante, aveva un oggetto il tutto distinto rispetto al contratto del
30.1.2012 concernente il servizio di movimentazione delle biomasse combustibili all'interno della centrale termoelettrica di Crotone di Biomasse Crotone s.p.a. (v. art.
3.1. del contratto), poiché concerneva il diverso servizio di trasporto delle biomasse dal porto di Crotone alla centrale termoelettrica di Strongoli di Biomasse e dalla CP_2
15 centrale di Strongoli a quella di Crotone, nonché dal porto di Corigliano Calabro alla centrale di Strongoli (v. lettere “C” “D” ed “E” delle “Premesse”, di cui alla proposta di accordo, allegata all'accordo transattivo del 30.6.2016).
4. La domanda di volta a ottenere il risarcimento del danno CP_1
Sempre con il secondo motivo di impugnazione, la Controparte_1 censura la decisione del Tribunale, anche in relazione alla errata valutazione della domanda di risarcimento del danno, parimenti travisata e non correlata, come ritenuto dal giudice, all'esercizio, da parte della società appellata, del diritto derivante dalla clausola risolutiva del contratto, ma al rifiuto ingiustificato, da parte di quest'ultima, di ripristinare il contratto originario o di stipulare un nuovo contratto omologo, successivamente alla risoluzione.
Lamenta, in particolare, l'appellante: a) l'illogica declaratoria di carenza di legittimazione passiva della società convenuta, causata da tale errore di interpretazione della domanda;
b) il mancato accoglimento, nel merito, della domanda, stante la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della società appellata, successivamente alla risoluzione del contratto, per non avere adottato alcuna misura idonea a consentire la ripresa del rapporto, nonostante la pendenza del ricorso dinanzi al giudice amministrativo e la lunga collaborazione pregressa tra le parti.
Il motivo è fondato in ordine alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva della ma infondato nel merito, ossia sul fondamento della domanda Controparte_2 risarcitoria.
Con riguardo alla legittimazione passiva, in effetti, premesso che essa si desume dalla prospettazione della domanda formulata dall'attore, deve rilevarsi, quanto al caso in esame, che la società attrice reclama il risarcimento del danno derivante dal mancato ripristino, da parte di del contratto stipulato con Controparte_2 CP_1 nonché dalla mancata adozione di misure a volte a tutelare l'interesse dell'odierna appellante a tale ripristino nelle more del giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione della informativa antimafia che aveva dato origine alla risoluzione del contratto originario.
Si tratta di condotta asseritamente illecita e fonte di danno della quale, evidentemente, dovrebbe rispondere la cui responsabilità, secondo la Controparte_2
16 prospettazione della società attrice, non verrebbe meno per la illegittimità del provvedimento amministrativo da cui ha tratto occasione, cosicché sussiste la legittimazione passiva della appellata.
Peraltro, come accennato, la domanda risarcitoria è infondata, poiché, richiamate le considerazioni e le valutazioni di cui al paragrafo precedente, una volta esclusa l'illiceità della condotta tenuta da dopo la risoluzione del contratto Controparte_2 originario, non sussiste alcun illecito contrattuale o extracontrattuale che legittimi una simile domanda.
Per le ragioni già esposte, non è, d'altra parte, condivisibile il convincimento dell'appellante circa il fatto che con l'accordo transattivo del 30.6.2016, CP_2 abbia ingenerato nella società appellante medesima la vana aspettativa che la vicenda avrebbe trovato, comunque, soluzione mediante la stipula di altro contratto analogo a quello originario, poiché si tratta di affermazione alquanto generica, priva di concrete allegazioni, oltre che di prova e che, comunque, risulta smentita dal tenore dell'accordo transattivo (v. artt. 3 e 4 e le lettere “C”, “d” e “E” delle “Premesse” della proposta di accordo allegata;
v., sul punto, quanto esposto al paragrafo precedente).
Ogni altra questione - in particolare, quella relativa alla quantificazione del danno ed alla istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio estimativa - rimane assorbita nella decisione.
5. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese del giudizio di primo grado sono state liquidate dal Tribunale con pronuncia che non appare errata per eccesso e che, comunque, non è stata oggetto di specifica censura.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza nel merito dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, applicando il d.m. n. 55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022 (per le cause di valore compreso tra euro
2.001.000,00 ed euro 4.000.000,00: cfr. Cass., sez. unite, n. 20805/2025), applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi per quella di trattazione/istruttoria, tenuto conto del limitato impegno richiesto nello svolgimento della relativa attività professionale (l'attività di trattazione ed istruttoria si è limitata ad una nuova valutazione delle prove documentali acquisite nel giudizio di primo grado e
17 alla interlocuzione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata).
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 37.742,00
(euro 9.643,00 per la fase di studio della controversia;
euro 5.607,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 6.459,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro
16.033,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'impugnazione (in ordine alla questione della legittimazione passiva di con riguardo alla domanda di Controparte_2 risarcimento del danno), non sussistono le condizioni per la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Crotone n. 1431/2019, emessa il 10.12.2019 e pubblicata in pari data, in parziale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta entrambe le domande proposte da nei confronti Controparte_1 di Controparte_2
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite nei confronti di in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi euro 37.742,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
18
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 86/2020 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 86/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di ripristino di contratto per l'affidamento della gestione della movimentazione della biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di
Crotone, vertente tra:
, codice fiscale e partita iva con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Strongoli (KR), al viale Macaone n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in Cosenza, al corso Luigi Fera n. 23, presso Parte_1 lo studio professionale dell'avv. Oreste Morcavallo (con indirizzo di posta elettronica certificata , che la rappresenta e difende come da procura Email_1 rilasciata a margine dell'atto di citazione nel giudizio di appello;
Appellante
e
1 codice fiscale e partita iva , con sede in Crotone Controparte_2 P.IVA_2
(KR), alla S.S. 106, zona industriale, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. elettivamente domiciliata in AN, alla via Gaetano Argento n. CP_3
14, presso lo studio professionale dell'avv. Marco Mirigliani, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni C. Sciacca (con indirizzo di posta elettronica certificata
) e NT Di BE (con Email_2 indirizzo di posta elettronica certificata ), Email_3 entrambi con numero di telefax 066792920, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione e richiesta, annullare e/o riformare la sentenza n. 1431/2019, resa dal Tribunale di Crotone nella causa iscritta al n. 1117/2017 R.G., pubblicata il 10.12.2019, notificata per pec il
16/12/2019, così procedendo all'accoglimento della domanda onde voler accertare il diritto della attrice al ripristino del contatto stipulato con Controparte_1 [...] il 30/1/2012, e risolto dalla convenuta l'1/12/2012, avente ad oggetto CP_2
'affidamento della gestione della movimentazione della biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di Crotone', di proprietà dell'odierna appellata,
e alla prosecuzione del contratto medesimo sino alla scadenza del termine del rinnovo automatico quinquennale, ossia sino al 31/12/2021, e conseguentemente condannare la
Società appellata al ripristino del contratto medesimo e alla prosecuzione dello stesso fino al 31/12/2021; - accertare e dichiarare il diritto della Controparte_1 al risarcimento dei danni a decorrere dal 6/7/2015 - ossia dalla data in cui la
[...] società qui appellata ha espresso il rifiuto di ripristinare il contratto, come da espressa richiesta dell'attrice - sino all'effettivo ripristino del contratto, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto della appellante al risarcimento dei danni a decorrere dal Controparte_1
6/7/2015 sino al 31/12/2021, derivanti dal mancato ripristino del contratto sopra citato, secondo quanto specificato nel corso dell'atto, e dunque condannare Parte_2
[..
[...] in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni quantificati
[...] complessivamente in € 2.783.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, come da perizia giurata prodotta in primo grado ed in questa sede allegata, o alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di giudizio anche mediante l'ausilio di apposita CTU, di cui, in riforma della sentenza appellata, si chiede
l'ammissione. Con ogni effetto ed onere conseguente.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio.”
i procuratori dell'appellata chiedono: “- dichiarare l'appello Controparte_2 inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. in quanto prima facie privo di ragionevoli possibilità di accoglimento;
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare inammissibili tutte le domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c., in particolare la domanda con cui la Società appellante ha chiesto la stipula di un contratto avente il medesimo oggetto del precedente con decorrenza ex tunc
(o nunc) e con le medesime scadenze pattuite;
- nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza nonché rigettare tutte le istanze istruttorie formulate;
- rigettare la richiesta di ammissione di CTU per tutti i motivi già esposti in comparsa. In tutti i casi, con vittoria di spese oltre rimborso forfetario 15%,
C.P.A. e I.V.A., come per legge”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
Con atto di citazione notificato il 22.5.2017, la ha Controparte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, la al Controparte_2 fine di ottenere la condanna della convenuta al ripristino ed alla prosecuzione sino al
31.12.2021 (scadenza del termine del rinnovo automatico quinquennale) del contratto stipulato con quest'ultima il 30.1.2012 e risolto il 1°.10.2012, relativo alla gestione della movimentazione della biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di
Crotone, nonché al risarcimento del danno subito a decorrere dal 6.7.2015 (data in cui la società convenuta aveva espresso il rifiuto di ripristinare il contratto), sino al ripristino
3 effettivo, con interessi e rivalutazione monetaria, o, in subordine, dal 6.7.2015 al
31.12.2021.
A fondamento della domanda, la ha affermato che: a) Controparte_1 con contratto stipulato in data 30.1.2012, la le aveva affidato il Controparte_2 servizio di movimentazione della biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di Crotone, di proprietà della convenuta;
b) la durata del servizio era stata fissata dal 1°.
2.2012 al 31.1.2016, con rinnovo automatico per ulteriori periodi di cinque anni, salvo disdetta;
c) con raccomandata del 1°.10.2012, la le Controparte_2 aveva comunicato il recesso dal contratto, avendo ricevuto un'informativa interdittiva antimafia relativa alla società attrice (segnatamente, ai consiglieri di amministrazione e da parte della Prefettura di Crotone, da cui erano Controparte_4 CP_5 emersi tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nella compagine sociale della;
d) proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale di CP_1
AN avverso l'informativa antimafia e gli atti presupposti, il suddetto giudice amministrativo, con sentenza n. 747/2015, depositata in segreteria il 29.4.2015 e passata in giudicato il 29.11.2015, aveva annullato i provvedimenti impugnati;
e) con lettera raccomandata del 15.5.2015, la società attrice aveva comunicato alla Controparte_2
l'annullamento dell'interdittiva, chiedendo il ripristino del contratto di appalto, sino
[...] al 31.12.2021 (ossia, sino alla scadenza contrattuale prevista) e, tuttavia, con missiva del
6.7.2015, la le aveva comunicato di non accogliere la richiesta, Controparte_2 sul presupposto, da un lato, che l'emissione di un provvedimento interdittivo antimafia rendeva applicabile la clausola risolutiva espressa del negozio giuridico (senza, peraltro, prendere in considerazione il suo annullamento in sede giurisdizionale); dall'altro, che, nel frattempo, aveva provveduto ad affidare il servizio ad altro fornitore, respingendo, altresì, ogni richiesta risarcitoria;
f) il tentativo di conciliazione, promosso presso la
Camera di Commercio di Crotone, non aveva avuto esito positivo.
Ciò premesso, la società attrice ha lamentato la violazione, da parte della società convenuta, dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e, segnatamente: a) l'immediata risoluzione del contratto, salvo continuare a servirsi della attività della società attrice;
b) il rifiuto immotivato di ripristinare il contratto, nonostante l'espressa richiesta in tal senso e l'annullamento del provvedimento interdittivo in sede giurisdizionale;
c) l'affidamento del servizio ad altro fornitore, senza attivare alcuna misura atta a salvaguardare le ragioni
4 della , né durante la pendenza del giudizio amministrativo di impugnazione, CP_1 né successivamente.
Ha rappresentato la , inoltre, che, con accordo di transazione del 30.6.2016 - CP_1 stipulato a fronte di due decreti ingiuntivi emessi, a favore della stessa società attrice, nei confronti della e della Biomasse Italia s.p.a. per il mancato Controparte_2 pagamento dei compensi riportati in due fatture, le parti avevano previsto la stipula di un nuovo contratto per la fornitura del servizio di trasporto della biomassa, ma l'impegno assunto non aveva avuto seguito.
La società attrice, quindi, ha quantificato il pregiudizio subito - per: 1) spese per commesse non reimpiegate e per perdita di opportunità correlate ai contratti;
2) “danno curriculare”; 3) danno alla reputazione sociale e professionale - ed ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 9.11.2017, la società rappresentando che: a) Controparte_2 aveva ottenuto l'estensione, nei propri confronti, del “Protocollo di Intesa” sottoscritto da
Biomasse Italia s.p.a. (società da cui la convenuta derivava per scissione) con la
Prefettura di Crotone in data 15.5.2009, finalizzato a monitorare le attività della società, anche in conseguenza di alcuni episodi criminosi che avevano colpito la società “madre”
(Biomasse Italia s.p.a.), cosicché si era impegnata a comunicare alla Prefettura le informazioni sulle proprie attività e sugli appalti considerati sensibili, a rispettare la normativa antimafia ed a inserire nei contratti di importo superiore a € 150.000,00 una clausola risolutiva espressa, per l'ipotesi che, sulla base degli accertamenti della
Prefettura, risultasse un'informazione antimafia a carico dell'appaltatore; b) in data
30.1.2012, in qualità di committente, aveva sottoscritto con la società cooperativa attrice, in qualità di appaltatore, il “Contratto per la fornitura del servizio di movimentazione della biomassa combustibile da effettuarsi presso la centrale termoelettrica di Crotone” e degli addendi relativi ai servizi di pulizia connessi alla movimentazione;
c) i predetti rapporti contrattuali si erano risolti in conseguenza dell'avveramento della clausola risolutiva espressa, previsto dall'art. 13.3 del contratto, ossia in seguito all'emissione di una informazione interdittiva antimafia dal Prefetto di Crotone, in data 21.6.2012.
Premesso ciò, la società convenuta ha contestato il diritto della Controparte_1
al ripristino del contratto ed al risarcimento del danno, in quanto: I) la
[...] risoluzione del contratto era avvenuta in conseguenza di una apposita clausola
5 contrattuale, né alcuna disposizione normativa consentiva alle parti di modificare o disporre degli effetti di una risoluzione verificatasi ipso iure; II) aveva dovuto prendere atto dell'informativa antimafia e comunicare alla società cooperativa attrice la risoluzione contrattuale, non potendo congelarne gli effetti fino alla conclusione del giudizio amministrativo;
III) essendo impossibilitata a sospendere la propria attività senza compromettere in modo irreparabile il ciclo produttivo, era stata costretta ad affidare il servizio a un diverso fornitore;
IV) gli artt. 1175 e 1375 c.c., richiamati dalla società cooperativa attrice, presupponendo un contratto ancora in corso di esecuzione, non trovavano applicazione nel caso in esame, in cui il contratto era stato risolto;
V) il riferimento all'accordo di transazione del 30.6.2016 era inconferente, poiché esso aveva un oggetto diverso, riguardando alcuni aspetti giuslavoristici e prevedendo, soltanto,
l'eventuale stipula di un nuovo contratto relativo al trasporto, ma non contemplando né il ripristino, né la stipula di contratti per la movimentazione della biomassa;
VI) difettava la sua legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla società attrice, la quale avrebbe dovuto proporre tale domanda, semmai, nei confronti dell'autorità amministrativa che aveva emanato il provvedimento illegittimo;
VII) la pretesa risarcitoria era del tutto priva di supporto probatorio e la quantificazione dei danni era basata su criteri errati.
La società convenuta ha chiesto, dunque, il rigetto delle domande proposte da
[...]
CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e presentate le relative memorie, la causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti. La richiesta della società attrice di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio estimativa del danno è stata rigettata dal giudice, in quanto ritenuta esplorativa e, in ogni caso, superflua ai fini della decisione (cfr. l'ordinanza del 25.2.2019).
All'udienza del 10.12.2019, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
2. La sentenza n. 1431/2019 del Tribunale di Crotone, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1431/2019, pubblicata il 10.12.2019, il Tribunale di Crotone ha così deciso: 1) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_2
6 per le pretese risarcitorie azionate, in via principale e in via subordinata, CP_2 dalla società attrice;
2) ha rigettato la domanda attorea volta a ottenere l'accertamento del diritto al ripristino del contratto di appalto;
3) ha condannato la società al CP_1 pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di lite.
In particolare, la domanda attorea di accertamento del diritto al ripristino del contratto di appalto è stata ritenuta infondata dal giudice di primo grado, in quanto la società convenuta aveva legittimamente esercitato il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, in conformità all'art. 1456 c.c., tramite comunicazione del
1°.10.2012, né l'effetto risolutivo avrebbe potuto essere rimosso a posteriori, all'esito del giudizio amministrativo.
Anche la domanda di risarcimento del danno - sia quella formulata in via principale (dal
6.7.2015, fino al ripristino del contratto), sia quella proposta in via subordinata (dal
6.7.2015 al 31.12.2021) - è stata ritenuta infondata dal giudice di primo grado, in quanto:
1) la società convenuta non aveva violato gli obblighi di correttezza o buona fede, ma aveva esercitato, legittimamente, il diritto la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, senza che sussistesse alcun obbligo di attendere l'esito del giudizio di impugnazione del provvedimento interdittivo;
2) nessuna norma imponeva al contraente di ripristinare il contratto dopo la rimozione della causa di risoluzione e, del resto, un tale obbligo a contrarre sarebbe stato contrario al principio dell'autonomia contrattuale delle parti, sancito dall'art. 41 della Costituzione;
3) la società convenuta non era legittimata passivamente per il risarcimento dei danni lamentati dalla , facendo capo CP_1
l'eventuale obbligazione all'autorità prefettizia che aveva emesso il provvedimento illegittimo.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 14.1.2020 e iscritto a ruolo il 16.1.2020, la ha proposto appello avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Crotone, notificata a mezzo posta elettronica certificata il
16.12.2019, chiedendone l'integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
A sostegno del gravame, la società appellante ha sostenuto che: I) era stata travisata la sua domanda, non avendo mai contestato l'esercizio del diritto potestativo dell'appellata ad avvalersi della clausola risolutiva ed avendo chiesto, non già la rimozione dell'effetto
7 risolutorio, ma il ripristino del contratto di appalto, con efficacia ex nunc, dal 6.7.2015, ossia dalla data del rifiuto da parte di di ripristinarlo, malgrado Controparte_2
l'intervenuto annullamento della informativa antimafia;
II) era stata travisata, anche, la domanda di risarcimento dei danni che, anche sotto questo profilo, si fondava sull'ingiustificato rifiuto, da parte della di ripristinare il Controparte_2 contratto dopo l'annullamento dell'informativa antimafia e non sulla precedente risoluzione contrattuale;
III) era illogico il rigetto della istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, volta a dimostrare i danni subiti a causa del mancato ripristino del contratto, dato che l'odierna appellante aveva prodotto nel giudizio di primo grado una perizia estimativa asseverata. Ha concluso come riportato in epigrafe
(per un esame più analitico dei motivi di appello, v., infra, la parte dedicata alla motivazione).
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente l'8.5.2020, la società la quale, dopo aver Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 434 e 348 bis
c.p.c., nonché degli artt. 342 e 345 c.p.c., ed essersi opposta all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ed alla richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, ha contestato il fondamento dei motivi di impugnazione.
Relativamente al primo motivo di impugnazione, la società appellata ha sostenuto che: a) la clausola risolutiva espressa era chiara nel prevedere la risoluzione del contratto ipso iure in caso di interdittiva antimafia;
b) non essendo stata messa in discussione né la legittimità della clausola risolutiva, né la risoluzione del contratto, non aveva rilevanza l'assenza di colpevolezza della;
c) l'accordo di transazione del 2016, CP_1 richiamato dalla società appellante, volto a disciplinare la definizione bonaria di procedimenti per decreto ingiuntivo promossi dalla per il pagamento di due CP_1 crediti, era inconferente, in quanto, con lo stesso, era stata prevista l'eventuale stipula di un nuovo contratto avente ad oggetto il trasporto delle biomasse combustibili, ossia un oggetto diverso dal contratto che aveva dato origine alla controversia;
d) la società cooperativa appellante, nel giudizio di primo grado, aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto al ripristino del contratto di appalto risolto e non già la stipula di un nuovo contratto;
domanda che, invece, era stata proposta per la prima volta nel giudizio di appello e, pertanto, in quanto domanda nuova, era inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
8 Circa l'infondatezza del secondo motivo – con cui la società cooperativa appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia travisato la domanda ed errato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva della – la società convenuta ha Controparte_2 rappresentato che: a) non era chiaro quali cautele avrebbe dovuto adottare per preservare la società appellante a fronte del provvedimento interdittivo, né quale sarebbe la fonte di tale obbligo, posto che il contratto era stato risolto per una legittima causa;
b) l'eventuale responsabilità risarcitoria era da attribuire, così come ha affermato il giudice di primo grado, all'autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento illegittimo;
c) il riferimento alla proficua collaborazione tra le società non era, di per sé, fonte di alcun obbligo contrattuale, né di alcuna violazione tale da giustificare il risarcimento del danno richiesto;
d) nell'accordo transattivo richiamato da non vi era alcun CP_1 riferimento al contratto risolto il 1°.12.2012, se non nel senso che le questioni correlate a tale contratto erano escluse espressamente dall'accordo suddetto.
Relativamente al terzo motivo di impugnazione, la società appellata ha rilevato che: a) il motivo era generico e non conteneva censure specifiche alla decisione impugnata;
b) la perizia richiamata da era stata redatta senza contraddittorio e, pertanto, non CP_1 aveva valore probatorio;
c) il Tribunale aveva correttamente negato l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta, ritenendola esplorativa;
d) la quantificazione del danno lamentato da presentava aspetti di incongruenza, sproporzione e CP_1 illogicità e, peraltro, le voci di danno non riproposte in appello dovevano intendersi rinunciate. Ha concluso come sopra trascritto.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione della Corte di Appello, il collegio, con ordinanza del 20.5.2020, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.5.2020, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, avanzata dalla parte appellante, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di AN, la trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile.
Quindi, all'esito della trattazione dell'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
9 Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e le memorie di replica, riproponendo le argomentazioni contenute nei rispettivi atti costitutivi nel giudizio di appello.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da nonché delle difese e delle eccezioni Controparte_1 dell'appellata appare opportuno chiarire che il presente giudizio Controparte_2 ha ad oggetto l'esame delle seguenti questioni: 1) la fondatezza o meno delle eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis, 342 c.p.c. e 345 c.p.c., sollevate da
2) la fondatezza o meno della domanda della società appellante, Controparte_2 volta a ottenere il ripristino del contratto risolto;
3) la legittimazione passiva di
[...]
in relazione alla domanda di risarcimento del danno e la fondatezza o CP_2 meno di tale domanda;
4) in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, la quantificazione del danno e la connessa questione della ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio estimativa;
5) la regolamentazione delle spese processuali.
2. Le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis, 342 e 345 c.p.c.
nel costituirsi nel giudizio di appello, ha eccepito, in via Controparte_2 preliminare, come già accennato, l'inammissibilità dell'impugnazione sotto diversi profili (v., in particolare, il paragrafo “I” della comparsa di costituzione e risposta, pagg.
5 e ss.), riconducibili, rispettivamente, agli artt. 348 bis (mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento), 342 (reiterazione di argomenti di fatto e di domande, senza, tuttavia, incidere sulla sentenza impugnata e, in particolare, senza allegare una diversa ricostruzione dei fatti) e 345 c.p.c. (nella parte in cui, la società appellante, dopo avere chiesto nel giudizio di primo grado il rispristino del contratto risolto, chiede nel giudizio di appello il riconoscimento del diritto alla stipulazione di un nuovo contratto).
10 Peraltro, non deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata, da ritenersi implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez.
I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
Con riguardo, invece, alle eccezioni, rispettivamente ex art. 342 e art. 345 c.p.c., esse non sono fondate.
In effetti, prescindendo da ogni valutazione di merito, l'appello, il cui contenuto si è avuto modo di illustrare (v. la parte dedicata allo svolgimento del processo), è conforme al modello di cui all'art. 342 c.p.c., indicando: a) le parti della sentenza impugnata
(concernenti il rigetto della domanda volta al rispristino del contratto risolto e la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, in relazione a quella di risarcimento del danno); b) la diversa ricostruzione o valutazione dei fatti (anche di natura processuale, quali i fatti costituenti la causa petendi) e dei principi di diritto ritenuti rilevanti (con particolare riferimento alla asserita illegittimità, per contrarietà all'obbligo di comportarsi in buona fede, del rifiuto di di “rispristinare” il contratto CP_2 CP_2 cessato); c) la rilevanza di tali censure alle valutazioni ed alle argomentazioni del primo giudice ai fini della invocata riforma della sentenza impugnata.
Sotto altro profilo, l'accenno contenuto dell'atto di appello al diritto della società appellante di ottenere un “nuovo” contratto (anziché il mero “rispristino” di quello risolto) non costituisce, in realtà, domanda nuova, vietata ex art. 345 c.p.c., nella misura in cui, una volta riconosciuta la risoluzione del contratto originario intercorso tra le parti, non vi è sostanziale differenza tra “rispristino” del contratto (espressione, giuridicamente, meno precisa) e stipulazione di un nuovo contratto avente il medesimo contenuto e la medesima scadenza di quello risolto (espressione, giuridicamente, più puntuale).
3. La domanda di volta a ottenere il ripristino del contratto risolto CP_1
Con il primo motivo di impugnazione (rubricato “Travisamento della domanda proposta
- Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Mancata pronuncia sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede e degli artt. 1175 e
1375 c.c. in ordine alla domanda avanzata - Omessa disamina di fatti, circostanze ed atti rilevanti ai fini del decidere”: v. pagg. 7 e ss. dell'atto di impugnazione),
[...]
[...]
[...] lamenta che: a) sia stata travisata la sua domanda di rispristino del Parte_3 contratto risolto, non avendo contestato l'esercizio del diritto potestativo dell'appellata ad avvalersi della clausola risolutiva e non avendo chiesto la rimozione dell'effetto risolutorio, ma il ripristino del contratto di appello, con efficacia ex nunc, con condanna della appellata al risarcimento del danno dal 6.7.2015, ossia dalla data del rifiuto da parte di di ripristinarlo, malgrado l'intervenuto annullamento della Controparte_2 informativa antimafia da parte del Tribunale amministrativo regionale, cosicché il
Tribunale aveva errato nel fondare la propria decisione sull'esercizio, da parte di del proprio diritto potestativo ad avvalersi della clausola Controparte_2 risolutiva espressa, sebbene la legittimità di tale esercizio non fosse in discussione, omettendo di pronunciarsi sulla domanda della società attrice, fondata sul diverso presupposto della illegittimità del rifiuto di rispristino del contratto risolto;
b) nessuna delle circostanze poste a fondamento ditale domanda sia stata, quindi, valutata dal
Tribunale (l'annullamento della informazione antimafia;
il rifiuto di rispristino del contratto;
il mancato riscontro al tentativo di conciliazione;
la mancata attuazione dell'accordo transattivo del 30.6.2016 con allegata bozza, con cui era stato prevista la stipula di un contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto della biomassa, al pari di quello precedente).
Con il secondo motivo di impugnazione (rubricato: “Travisamento della domanda avanzata - Erronea declaratoria del difetto di legittimazione passiva della convenuta -
Illogicità manifesta - Omessa censura della violazione dei principi di correttezza e buona fede - Omessa disamina ed omessa pronuncia sulla produzione documentale e difensiva”, la nel lamentare la pronuncia di difetto di Controparte_1 legittimazione passiva di in ordine alla domanda di risarcimento Controparte_2 del danno (su cui, v., infra, il paragrafo n. 4), ribadisce e precisa, anche, la censura di cui al primo motivo, sostenendo che: a) la correttezza e la leale collaborazione di
[...]
erano doverose;
b) in particolare, seppure CP_2 CP_2 CP_2 obbligata dalla continuità del ciclo produttivo ad affidare, con sollecitudine, ad altro fornitore il servizio reso in precedenza da avrebbe, comunque, potuto CP_1 concordare con l'altra impresa una durata minore del rapporto negoziale o sottoporre il contratto a qualche condizione, clausola o termine che potesse consentire di ricostituire il rapporto contrattuale con senza incorrere in alcuna inadempienza con la CP_1 nuova impresa;
c) aveva ingenerato nell'odierna appellante la Controparte_2
12 vana aspettativa che la vicenda avrebbe trovato, comunque, una soluzione mediante la stipula di altro contratto con termini e modi precedentemente convenuti, tanto che era stato stipulato un apposito accordo di transazione, rimasto inattuato.
Il motivo non è fondato.
Preliminarmente, è opportuno rilevare che, in punto di fatto, risulta pacifico e documentato che: I) con contratto stipulato in data 30.1.2012, la società
[...] ha affidato alla il servizio di CP_2 Controparte_1 movimentazione della biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di
Crotone di sua proprietà, con efficacia dal 1°.
2.2012 al 31.1.2016; II) con raccomandata del 1°.10.2012, la ha comunicato il recesso dal contratto, ai sensi Controparte_2 di apposita clausola del contratto di appalto, a seguito di un'informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Crotone circa tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nella compagine sociale della;
III) il Tribunale CP_1 amministrativo regionale della Calabria, adito dalla società odierna appellante, ha annullato, con sentenza n. 747/2015, depositata in segreteria il 29.4.2015 e passata in giudicato, l'informativa interdittiva antimafia;
IV) con missiva del 6.7.2015,
[...] ha respinto la richiesta di di rispristino della efficacia del CP_2 CP_1 contratto sino alla scadenza, affermando che, a salvaguardia della continuità del processo produttivo, aveva provveduto ad affidare il servizio ad altro fornitore.
Premesso questo, deve osservarsi, in primo luogo, che la sentenza non è viziata da omessa pronuncia o da mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Quanto al lamentato travisamento della domanda, per quanto il Tribunale abbia argomentato, diffusamente (e, secondo, l'appellante, inutilmente), in ordine alla legittimità dell'esercizio del diritto potestativo di di avvalersi, a Controparte_2 seguito della informativa antimafia, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13.3. del contratto, ciò è dipeso dall'esordio delle “Ragioni di diritto” esposte dalla società attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, laddove si lamentava, anche se non esclusivamente, la circostanza che la società convenuta non avesse “esitato a disporre la risoluzione del contratto” (v. pag. 6 dell'atto di citazione).
Ad ogni modo, ciò che rileva è che una pronuncia motivata di rigetto della domanda di rispristino del contratto risolto si rinviene, nella sentenza impugnata, nel passo in cui viene affermato che: “non vi è (né vi potrebbe essere) alcuna prescrizione normativa o di principio che imponga al contraente - verificatasi la sopravvenienza risolutiva - di
13 prevedere che rimossa la causa della risoluzione, il contratto originario torni a riviviscenza, addirittura rinnovandosi alle scadenze pattuite;
una simile previsione si risolverebbe in un vero e proprio obbligo a contrarre in violazione del principio di autonomia contrattuale sancito dall'art 41 Cost.” (v. pag. 8 della sentenza). Dunque, non vi è stata violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con riguardo al merito della decisione di rigetto del Tribunale, da intendersi richiamata, essa è corretta, salve le precisazioni seguenti.
Chiarito che non è in contestazione, quanto meno nel giudizio di appello, il legittimo esercizio del diritto potestativo di di avvalersi della clausola Controparte_2 risolutiva espressa, correlata alla intervenuta informativa antimafia della Prefettura, nessun diritto può essere riconosciuto a con correlativo obbligo di CP_1
al “rispristino” del contratto risolto, dopo che tale Controparte_2 provvedimento era stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale.
Il richiamo dell'appellante agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., concernenti, rispettivamente,
l'esecuzione dell'obbligazione e del contratto, non è pertinente, in quanto, una volta cessata l'efficacia del contratto, non sussisteva il presupposto stesso delle disposizioni citate.
Né, come rilevato dal Tribunale, un obbligo di concludere il contratto può desumersi dalla estensione a tutti i rapporti civili del principio di buona fede e del connesso dovere di salvaguardare l'interesse altrui, giacché esso, anche ove fosse ipotizzabile, troverebbe il duplice limite di un apprezzabile sacrificio della parte obbligata e del rispetto della libertà negoziale, di cui la libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione è un'applicazione.
In effetti, nel caso in esame, contrariamente all'assunto dell'appellante, è ostativa alla configurabilità di un siffatto obbligo a carico di sia l'esigenza, Controparte_2 riconosciuta dalla stessa appellante (v. pag. 18 dell'appello), di non interrompere il ciclo produttivo e, quindi, di costituire, nell'immediatezza della risoluzione del contratto con un nuovo rapporto negoziale con altro fornitore del servizio di CP_1 movimentazione della biomassa all'interno della centrale termica;
sia il diritto della odierna appellata di organizzare l'attività di impresa in maniera proficua e razionale, tale da rendere, da un lato, opportuna la scelta di un nuovo fornitore e di costituire con lo stesso un rapporto duraturo, dall'altro, certamente non irrilevante il sacrificio di scelte imprenditoriali alternative, quali quelle suggerite dall'appellante (stipulazione di un
14 contratto con il nuovo fornitore a breve termine o sottoposto alla condizione risolutiva dell'annullamento della informativa antimafia a carico della ), fermo CP_1 restando che, secondo regole di logica ed esperienza, la pretesa di imporre al contratto siffatti termini e condizioni non potrebbe non avere riflessi negativi anche sulle pattuizioni economiche, posto che la minore convenienza per il fornitore derivante da tali clausole sarebbe, verosimilmente, compensata da maggiori pretese sui compensi.
Ne consegue che il rifiuto di peraltro motivato, di ripristinare il Controparte_2 contratto con la società appellante è legittimo, così come il fatto di non avere dato seguito al tentativo di conciliazione promosso da CP_1
Il motivo di impugnazione non è fondato nemmeno nella parte in cui CP_1 lamenta la lesione del legittimo affidamento ingenerato da con Controparte_2
l'accordo di transazione del 30.6.2016 - stipulato a fronte di due decreti ingiuntivi emessi, a favore della stessa società attrice, nei confronti di e di Controparte_2
Biomasse Italia s.p.a. per il mancato pagamento dei compensi riportati in due fatture - e, precisamente, con la previsione, contenuta in tale accordo, della stipula di un nuovo contratto per la fornitura del servizio di trasporto della biomassa, rimasta, tuttavia, senza seguito.
In effetti, prescindendo dalla circostanza che le ragioni per le quali l'accordo transattivo, sul punto, non ha avuto seguito non sono state allegate né, tanto meno, dimostrate, deve evidenziarsi la completa irrilevanza dell'accordo transattivo citato rispetto alle questioni oggetto del presente giudizio, posto che: a) per espressa previsione delle parti, erano esclusi dall'accordo transattivo tutte le pretese a titolo risarcitorio derivanti dalle risoluzioni anticipate del contratto intercorso tra e la cooperativa Controparte_2
il 30.1.2012, nonché le pretesa di quest'ultima ad ottenere la prosecuzione CP_1 del rapporto contrattuale ed il risarcimento dei danni, in conseguenza della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale della Calabria n. 747/2015 (v. art. 3 dell'accordo transattivo); b) il contratto avente oggetto la fornitura del servizio di trasporto della biomassa che le parti si impegnavano a concludere, contrariamente al convincimento della società appellante, aveva un oggetto il tutto distinto rispetto al contratto del
30.1.2012 concernente il servizio di movimentazione delle biomasse combustibili all'interno della centrale termoelettrica di Crotone di Biomasse Crotone s.p.a. (v. art.
3.1. del contratto), poiché concerneva il diverso servizio di trasporto delle biomasse dal porto di Crotone alla centrale termoelettrica di Strongoli di Biomasse e dalla CP_2
15 centrale di Strongoli a quella di Crotone, nonché dal porto di Corigliano Calabro alla centrale di Strongoli (v. lettere “C” “D” ed “E” delle “Premesse”, di cui alla proposta di accordo, allegata all'accordo transattivo del 30.6.2016).
4. La domanda di volta a ottenere il risarcimento del danno CP_1
Sempre con il secondo motivo di impugnazione, la Controparte_1 censura la decisione del Tribunale, anche in relazione alla errata valutazione della domanda di risarcimento del danno, parimenti travisata e non correlata, come ritenuto dal giudice, all'esercizio, da parte della società appellata, del diritto derivante dalla clausola risolutiva del contratto, ma al rifiuto ingiustificato, da parte di quest'ultima, di ripristinare il contratto originario o di stipulare un nuovo contratto omologo, successivamente alla risoluzione.
Lamenta, in particolare, l'appellante: a) l'illogica declaratoria di carenza di legittimazione passiva della società convenuta, causata da tale errore di interpretazione della domanda;
b) il mancato accoglimento, nel merito, della domanda, stante la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della società appellata, successivamente alla risoluzione del contratto, per non avere adottato alcuna misura idonea a consentire la ripresa del rapporto, nonostante la pendenza del ricorso dinanzi al giudice amministrativo e la lunga collaborazione pregressa tra le parti.
Il motivo è fondato in ordine alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva della ma infondato nel merito, ossia sul fondamento della domanda Controparte_2 risarcitoria.
Con riguardo alla legittimazione passiva, in effetti, premesso che essa si desume dalla prospettazione della domanda formulata dall'attore, deve rilevarsi, quanto al caso in esame, che la società attrice reclama il risarcimento del danno derivante dal mancato ripristino, da parte di del contratto stipulato con Controparte_2 CP_1 nonché dalla mancata adozione di misure a volte a tutelare l'interesse dell'odierna appellante a tale ripristino nelle more del giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione della informativa antimafia che aveva dato origine alla risoluzione del contratto originario.
Si tratta di condotta asseritamente illecita e fonte di danno della quale, evidentemente, dovrebbe rispondere la cui responsabilità, secondo la Controparte_2
16 prospettazione della società attrice, non verrebbe meno per la illegittimità del provvedimento amministrativo da cui ha tratto occasione, cosicché sussiste la legittimazione passiva della appellata.
Peraltro, come accennato, la domanda risarcitoria è infondata, poiché, richiamate le considerazioni e le valutazioni di cui al paragrafo precedente, una volta esclusa l'illiceità della condotta tenuta da dopo la risoluzione del contratto Controparte_2 originario, non sussiste alcun illecito contrattuale o extracontrattuale che legittimi una simile domanda.
Per le ragioni già esposte, non è, d'altra parte, condivisibile il convincimento dell'appellante circa il fatto che con l'accordo transattivo del 30.6.2016, CP_2 abbia ingenerato nella società appellante medesima la vana aspettativa che la vicenda avrebbe trovato, comunque, soluzione mediante la stipula di altro contratto analogo a quello originario, poiché si tratta di affermazione alquanto generica, priva di concrete allegazioni, oltre che di prova e che, comunque, risulta smentita dal tenore dell'accordo transattivo (v. artt. 3 e 4 e le lettere “C”, “d” e “E” delle “Premesse” della proposta di accordo allegata;
v., sul punto, quanto esposto al paragrafo precedente).
Ogni altra questione - in particolare, quella relativa alla quantificazione del danno ed alla istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio estimativa - rimane assorbita nella decisione.
5. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese del giudizio di primo grado sono state liquidate dal Tribunale con pronuncia che non appare errata per eccesso e che, comunque, non è stata oggetto di specifica censura.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza nel merito dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, applicando il d.m. n. 55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022 (per le cause di valore compreso tra euro
2.001.000,00 ed euro 4.000.000,00: cfr. Cass., sez. unite, n. 20805/2025), applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi per quella di trattazione/istruttoria, tenuto conto del limitato impegno richiesto nello svolgimento della relativa attività professionale (l'attività di trattazione ed istruttoria si è limitata ad una nuova valutazione delle prove documentali acquisite nel giudizio di primo grado e
17 alla interlocuzione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata).
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 37.742,00
(euro 9.643,00 per la fase di studio della controversia;
euro 5.607,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 6.459,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro
16.033,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'impugnazione (in ordine alla questione della legittimazione passiva di con riguardo alla domanda di Controparte_2 risarcimento del danno), non sussistono le condizioni per la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Crotone n. 1431/2019, emessa il 10.12.2019 e pubblicata in pari data, in parziale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta entrambe le domande proposte da nei confronti Controparte_1 di Controparte_2
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite nei confronti di in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi euro 37.742,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
18