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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UR MASSIMO, Presidente
FILOMIA CO IA, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5627/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Società_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Abgolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00181219 07 000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.6.2024 ad Agenzia Entrate Riscossione nonché alla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cosenza, indi depositato in data 15.7.2024, la società Società_1 s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Rende (CS) C.F. e Partita IVA: P.IVA_1 ,in persona del liquidatore giudiziale avv. Rappresentante_1,ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata,notificata in data 17.4.24, recante iscrizione a ruolo :
-della somma di € 33.431,59 ,a seguito di controllo automatizzato ex art.36 bis d.p.r. 600/1973 del modello unico 2021 relativo ai redditi dell'anno di imposta 2020, avente ad oggetto sanzioni ed interessi per tardivo versamento;
-della somma di € 5.699,71, a seguito di controllo automatizzato ex art.54 bis d.p.r. 633/1972 del modello
Iva 2021 relativo all'anno 2020,avente ad oggetto il saldo Iva non versato ,maggiorato di sanzioni ed interessi.
L'impugnativa è stata limitata alla sola per la parte della cartella relativa alle sanzioni sul versamento del saldo IRES 2020 ed al relativo ruolo n. 2024/250338, reso esecutivo in data 15-02-2024.
Ha eccepito parte ricorrente : 1)l'illegittimità e/o nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione.2) l'errata contestazione e determinazione delle sanzioni dovute, senza tener conto dell'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;
nonché la inapplicabilità delle sanzioni per causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997.
Ha dedotto e documentato in punto di fatto la società ricorrente che:
a) aveva effettivamente versato tardivamente,e precisamente in data 21/12/2021 con modello F24 tutte le somme relative al pagamento dell'IRES 2020 per complessivi € 200.450,73, utilizzando il meccanismo del ravvedimento operoso e quindi pagando le maggiori sanzioni ed interessi,ossia
• € 29.842,00 per il primo acconto IRES 2020;
• € 29.842,00 per il secondo acconto IRES 2020;
• € 119.130,00 per il saldo IRES 2020;
• € 6.705,54 per sanzioni;
• € 16,90 per interessi di ritardato pagamento;
b) in data 18/01/2023 era deceduto l'amministratore della società,che ,già prima della morte di quest'ultimo era stata posta in liquidazione per contrasto dei soci ed inoperatività dell'assemblea, e che, su richiesta dei soci, con provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 28/06/2023, iscritto al Registro delle Imprese in data
07/08/2023, era stato nominato il liquidatore giudiziale, nella persona dell'avv. Rappresentante_1, che aveva provveduto all'iscrizione della nomina nel registro delle imprese ex art. 2487 bis c.c. e con molta difficolta, dopo diversi mesi era riuscito ad accedere alla PEC aziendale;
- In data 07/06/2023 l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso sulla PEC della società la comunicazione in seguito a controlli automatizzati n. 29982762113, nella quale si indicava il carente versamento di sanzioni e interessi per € 1.108,18. Considerata l'assenza a quella data di un organo amministrativo poiché il Tribunale non aveva ancora nominato il liquidatore, la PEC non era stata letta da alcuno e la società non aveva potuto valutare il pagamento dell'avviso bonario con sanzioni ridotte.
Deduceva in ogni caso che: - il conteggio delle sanzioni e degli interessi effettuato dalla società per il pagamento del saldo IRES 2020 era stato eseguito applicando la corretta percentuale del 3,75% prevista dall' art. 13 del d.lgs. 472/1997 per le sanzioni, pervenendosi alla somma complessiva di € 4.470,51 e versando il maggior ammontare di euro 6.705,54 ,comprendente anche il ravvedimento operoso nel versamento del I e del II acconto;
-in data 05/06/2024 era stata inviata istanza di annullamento in autotutela alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate avverso la cartella di pagamento in questione senza alcun esito.
Concludeva quindi chiedendo l'annullamento della cartella impugnata per la parte oggetto di contestazione.
*In data 11.9.2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere , in quanto con provvedimento di sgravio emesso in data 09-07-2024 aveva provveduto a rideterminare le somme dovute applicando il ravvedimento operoso , giungendo tuttavia alla conclusione della permanente debenza di una differenza di imposta di € 311,22 con sanzioni e interessi non ravveduta.
*All'udienza camerale del 9 gennaio 2026, fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur non essendovi concorde richiesta delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere , va tuttavia ritenuto che possa egualmente addivenirsi a definire in tal senso il giudizio.
Va rilevato,infatti ,per un verso ,che lo sgravio parziale dell'imposta è conseguito all' istanza di autotutela avanzata dalla parte ,che in essa riconosceva “l'eventuale carenza di versamento nell'importo del pagamento del ravvedimento operoso effettuato con F24 del 21/12/2021 “ in relazione agli acconti IR;
per altro verso
,che ,non avendo parte ricorrente contestato il ricalcolo operato dall'Ufficio, né le conclusioni formulate in giudizio, essa abbia prestato sostanziale acquiescenza a tale rideterminazione del dovuto.
Rimane ferma,ovviamente, la debenza delle ulteriori somme iscritte a ruolo nella cartella impugnata e non fatte oggetto di contestazione.
*Sussistono giusti motivi, alla luce di tale pronuncia e del comportamento processuale delle parti , per compensare tra esse le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez. 8 dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla parte di credito oggetto di sgravio;
conferma nel resto la cartella impugnata.
Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UR MASSIMO, Presidente
FILOMIA CO IA, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5627/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Società_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Abgolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00181219 07 000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.6.2024 ad Agenzia Entrate Riscossione nonché alla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cosenza, indi depositato in data 15.7.2024, la società Società_1 s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Rende (CS) C.F. e Partita IVA: P.IVA_1 ,in persona del liquidatore giudiziale avv. Rappresentante_1,ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata,notificata in data 17.4.24, recante iscrizione a ruolo :
-della somma di € 33.431,59 ,a seguito di controllo automatizzato ex art.36 bis d.p.r. 600/1973 del modello unico 2021 relativo ai redditi dell'anno di imposta 2020, avente ad oggetto sanzioni ed interessi per tardivo versamento;
-della somma di € 5.699,71, a seguito di controllo automatizzato ex art.54 bis d.p.r. 633/1972 del modello
Iva 2021 relativo all'anno 2020,avente ad oggetto il saldo Iva non versato ,maggiorato di sanzioni ed interessi.
L'impugnativa è stata limitata alla sola per la parte della cartella relativa alle sanzioni sul versamento del saldo IRES 2020 ed al relativo ruolo n. 2024/250338, reso esecutivo in data 15-02-2024.
Ha eccepito parte ricorrente : 1)l'illegittimità e/o nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione.2) l'errata contestazione e determinazione delle sanzioni dovute, senza tener conto dell'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;
nonché la inapplicabilità delle sanzioni per causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997.
Ha dedotto e documentato in punto di fatto la società ricorrente che:
a) aveva effettivamente versato tardivamente,e precisamente in data 21/12/2021 con modello F24 tutte le somme relative al pagamento dell'IRES 2020 per complessivi € 200.450,73, utilizzando il meccanismo del ravvedimento operoso e quindi pagando le maggiori sanzioni ed interessi,ossia
• € 29.842,00 per il primo acconto IRES 2020;
• € 29.842,00 per il secondo acconto IRES 2020;
• € 119.130,00 per il saldo IRES 2020;
• € 6.705,54 per sanzioni;
• € 16,90 per interessi di ritardato pagamento;
b) in data 18/01/2023 era deceduto l'amministratore della società,che ,già prima della morte di quest'ultimo era stata posta in liquidazione per contrasto dei soci ed inoperatività dell'assemblea, e che, su richiesta dei soci, con provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 28/06/2023, iscritto al Registro delle Imprese in data
07/08/2023, era stato nominato il liquidatore giudiziale, nella persona dell'avv. Rappresentante_1, che aveva provveduto all'iscrizione della nomina nel registro delle imprese ex art. 2487 bis c.c. e con molta difficolta, dopo diversi mesi era riuscito ad accedere alla PEC aziendale;
- In data 07/06/2023 l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso sulla PEC della società la comunicazione in seguito a controlli automatizzati n. 29982762113, nella quale si indicava il carente versamento di sanzioni e interessi per € 1.108,18. Considerata l'assenza a quella data di un organo amministrativo poiché il Tribunale non aveva ancora nominato il liquidatore, la PEC non era stata letta da alcuno e la società non aveva potuto valutare il pagamento dell'avviso bonario con sanzioni ridotte.
Deduceva in ogni caso che: - il conteggio delle sanzioni e degli interessi effettuato dalla società per il pagamento del saldo IRES 2020 era stato eseguito applicando la corretta percentuale del 3,75% prevista dall' art. 13 del d.lgs. 472/1997 per le sanzioni, pervenendosi alla somma complessiva di € 4.470,51 e versando il maggior ammontare di euro 6.705,54 ,comprendente anche il ravvedimento operoso nel versamento del I e del II acconto;
-in data 05/06/2024 era stata inviata istanza di annullamento in autotutela alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate avverso la cartella di pagamento in questione senza alcun esito.
Concludeva quindi chiedendo l'annullamento della cartella impugnata per la parte oggetto di contestazione.
*In data 11.9.2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere , in quanto con provvedimento di sgravio emesso in data 09-07-2024 aveva provveduto a rideterminare le somme dovute applicando il ravvedimento operoso , giungendo tuttavia alla conclusione della permanente debenza di una differenza di imposta di € 311,22 con sanzioni e interessi non ravveduta.
*All'udienza camerale del 9 gennaio 2026, fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur non essendovi concorde richiesta delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere , va tuttavia ritenuto che possa egualmente addivenirsi a definire in tal senso il giudizio.
Va rilevato,infatti ,per un verso ,che lo sgravio parziale dell'imposta è conseguito all' istanza di autotutela avanzata dalla parte ,che in essa riconosceva “l'eventuale carenza di versamento nell'importo del pagamento del ravvedimento operoso effettuato con F24 del 21/12/2021 “ in relazione agli acconti IR;
per altro verso
,che ,non avendo parte ricorrente contestato il ricalcolo operato dall'Ufficio, né le conclusioni formulate in giudizio, essa abbia prestato sostanziale acquiescenza a tale rideterminazione del dovuto.
Rimane ferma,ovviamente, la debenza delle ulteriori somme iscritte a ruolo nella cartella impugnata e non fatte oggetto di contestazione.
*Sussistono giusti motivi, alla luce di tale pronuncia e del comportamento processuale delle parti , per compensare tra esse le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez. 8 dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla parte di credito oggetto di sgravio;
conferma nel resto la cartella impugnata.
Compensa le spese.