Art. 1. Articolo unico.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, il testo unico delle norme riguardanti l'ordinamento dei servizi della riscossione dei tributi diretti mediante ruoli, coordinando le disposizioni del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 , del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090 , e della successiva legislazione, ed apportando alle norme stesse tutte me modifiche occorrenti allo scopo di conferire maggiore semplicita' e funzionalita' ai servizi suddetti, ed ai rapporti fra lo Stato, gli enti impositori, gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali delle imposte dirette.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, il testo unico delle norme riguardanti l'ordinamento dei servizi della riscossione dei tributi diretti mediante ruoli, coordinando le disposizioni del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 , del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090 , e della successiva legislazione, ed apportando alle norme stesse tutte me modifiche occorrenti allo scopo di conferire maggiore semplicita' e funzionalita' ai servizi suddetti, ed ai rapporti fra lo Stato, gli enti impositori, gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali delle imposte dirette.