Sentenza 28 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2003, n. 8535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8535 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2003 |
Testo completo
, 8 O 7 - L 0 L 1 Aulalo - O 6 2 B L I E D D 2 A 4 6 T : S REPUBBLICA ITALIANA R O P P D M I B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l l A a R , D h GASSAZIONEASS LA CORTE SUPREMAD o E t Oggetto T SE085 2 N 2 . Езровлений E t r S CIVIC E a E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2388/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere 18733 Cron. Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep.2287 Ud. 28/01/2003 Dott. Stefano BENINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI 74, presso l'Avvocato ELISABETTA ESPOSITO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FRISCIA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
LA MANTIA GIOVANNI, LA MANTIA ANTONINO, COOPERATIVA EDILE LA TARTARUGA SRL;
- intimati -
2003 avverso la sentenza n. 944/98 della Corte d'Appello di 175 PALERMO, depositata il 09/12/98; ily 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto o la inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto che il Comune di Palermo ha impugnato per cassa- zione la sentenza in data 9 dicembre 1998 della Corte di appello di Palermo che, in un giudizio di opposizio- ne alla stima ex art. 19 1. 1971 n. 865, ha determina- to, rispettivamente in £ 140.015.500 e £ 39.680.657, le indennità di espropriazione e di occupazione legittima da esso dovute in favore degli eredi di GI BA GI ed ON LA in relazione alla di- sposta ed attuata espropriazione di un terreno di pro- dell'BA, utilizzato per finalità di operaprietà pubblica;
che, in questa sede, gli intimati non si sono costituiti Considerato in diritto che, con l'unico motivo del ricorso, il Comune -- in relazione specificatamente ed esclusivamente al va- lore di mercato attribuito all'immobile espropriato, ai н fini della liquidazione delle correlative indennità ex 2 art. 5 bis 1. n. 359/92 propriamente lamenta che la Corte territoriale abbia "immotivatamente condiviso le argomentazioni del C.T.U, attribuendo al terreno in esame un valore di £ 30.000 per unità di superficie e cubatura realizzabili" e non abbia, altresì, considera- to che "per la medesima area erano stati attribuiti in altri giudizi differenti. e minori valori espropriati- vi"; che la censura così prospettata è in ogni sua parte, però, infondata;
che, contrariamente all'avverso assunto, la Cor- te di merito, per un verso ha congruamente e corretta- mente, infatti, argomentato le ragioni della condivi- sione delle indicazioni fornite dal C.T.U., ritenute, invero esatte per il profilo del metodo di rilevazione applicato e "congrue" nel risultato, avente oggettivo riscontro nella "peculiare densità fondiaria ed elevata attitudine edificatoria" del terreno in questione in quanto classificato "nel piano regolatore come E 6: Edilizia a densità fondiaria: 7 mc/mq"; e, per altro verso, (la stessa Corte) non ha mancato (come a torto si pretende) di esaminare l'eccezione del Comune rela- tiva all'esistenza di non coincidenti ed inferiori sti- me operate per terreni ricadenti nella medesima zona. Ed a tale ultimo riguardo ha puntualmente, e del pari M 3 correttamente, Osservato che "la comparazione fra beni appartenenti alla medesima area geografica presuppone una omogeneità strutturale dei medesimi, nella specie indimostrata" - che nulla deve disporsi in tema di spese di lite non essendovi controparti costituite РОМ La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 28 gennaio 2003. sidente Il Consigliere est (Angelo Grieco),"Gray (Mario Rosario Morelli) IL CANDE Domenico Alkaly COT 28 MAG. 2003. il IL CANCELLE 4