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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Giudice rel. ed est. dott. Fulvio Mastro
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2361/2025 R.G.
avente ad oggetto: "modifica delle condizioni di divorzio"
TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosina Casertano, presso il cui studio elett.mente domicilia in Caserta, alla via Don Bosco n. 19
RICORRENTE
E
Controparte_1 procuratore di se stesso e rappresentata e difesa anche dall'avv.
NI D'IO, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via P. Andreozzi n. 1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 14.3.2025, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio
(in Aversa, il 3.9.1997) con la resistente, dal quale nasceva il figlio _2 (in data 25.6.2003), e che tra i coniugi veniva pronunciata sentenza di divorzio, depositata in data 10.8.2022, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio nei termini di cui al ricorso, con revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente e revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio _2 ; con vittoria di spese e compensi di lite.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avversa richiesta di modifica, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 3.11.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Nel merito, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al verbale di udienza del
3.11.2025, che di seguito si riportano:
"Cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, con onere di spesa a carico di entrambe le parti in eguale misura, casa coniugale che è già stata rilasciata dalla resistente, la quale dichiara in ogni caso espressamente di rinunciare nel merito al relativo diritto di assegnazione, in modo tale che la stessa non possa più vantare alcuna pretesa a tale titolo sulla casa;
le parti chiedono espressamente al Tribunale di ordinare la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
le parti si impegnano a curare gli adempimenti necessari alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale entro il termine di trenta giorni, previa rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza;
il Parte_1 dichiara, allo stato e ai soli fini del presente giudizio, di rinunciare agli atti del giudizio relativamente alla domanda di modifica dell'assegno di mantenimento del figlio _2 senza tuttavia che ciò comporti alcuna rinuncia nel merito della domanda di modifica, con facoltà della parte di riproporre la medesima domanda in un nuovo e autonomo giudizio;
la resistente CP_1 accetta formalmente la detta rinuncia agli atti ai soli fini del presente giudizio;
compensazione integrale delle spese di lite".
Come si evince dalle condizioni riportate, le parti hanno altresì congiuntamente richiesto la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
- ordina la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale nota di trascrizione del 16.2.2021 Registro Particolare 4021 - Registro Generale 5538 e nota di trascrizione del 12.10.2022 Registro Particolare 29956 Registro Generale 37780 presso la
-
Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 10.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Giudice rel. ed est. dott. Fulvio Mastro
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2361/2025 R.G.
avente ad oggetto: "modifica delle condizioni di divorzio"
TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosina Casertano, presso il cui studio elett.mente domicilia in Caserta, alla via Don Bosco n. 19
RICORRENTE
E
Controparte_1 procuratore di se stesso e rappresentata e difesa anche dall'avv.
NI D'IO, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via P. Andreozzi n. 1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 14.3.2025, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio
(in Aversa, il 3.9.1997) con la resistente, dal quale nasceva il figlio _2 (in data 25.6.2003), e che tra i coniugi veniva pronunciata sentenza di divorzio, depositata in data 10.8.2022, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio nei termini di cui al ricorso, con revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente e revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio _2 ; con vittoria di spese e compensi di lite.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avversa richiesta di modifica, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 3.11.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Nel merito, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al verbale di udienza del
3.11.2025, che di seguito si riportano:
"Cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, con onere di spesa a carico di entrambe le parti in eguale misura, casa coniugale che è già stata rilasciata dalla resistente, la quale dichiara in ogni caso espressamente di rinunciare nel merito al relativo diritto di assegnazione, in modo tale che la stessa non possa più vantare alcuna pretesa a tale titolo sulla casa;
le parti chiedono espressamente al Tribunale di ordinare la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
le parti si impegnano a curare gli adempimenti necessari alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale entro il termine di trenta giorni, previa rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza;
il Parte_1 dichiara, allo stato e ai soli fini del presente giudizio, di rinunciare agli atti del giudizio relativamente alla domanda di modifica dell'assegno di mantenimento del figlio _2 senza tuttavia che ciò comporti alcuna rinuncia nel merito della domanda di modifica, con facoltà della parte di riproporre la medesima domanda in un nuovo e autonomo giudizio;
la resistente CP_1 accetta formalmente la detta rinuncia agli atti ai soli fini del presente giudizio;
compensazione integrale delle spese di lite".
Come si evince dalle condizioni riportate, le parti hanno altresì congiuntamente richiesto la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
- ordina la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale nota di trascrizione del 16.2.2021 Registro Particolare 4021 - Registro Generale 5538 e nota di trascrizione del 12.10.2022 Registro Particolare 29956 Registro Generale 37780 presso la
-
Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 10.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro