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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/05/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 4029/24 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, riservata per la decisione all' udienza del 29/4/25 ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall' avv. Egidio Leone per mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
E
– in persona dell' amministratore in carica pro Controparte_1 tempore
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall' avv. Egidio Leone per mandato in atti CP_2
INVERVENEINTE ADESIVA
All' udienza designata le parti costituite precisavano le conclusioni come da relativo verbale
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il adiva l' intestato Ufficio, convenendo in giudizio il Pt_1
, per ivi sentirlo dichiarare tenuto, e, di conseguenza, Controparte_1 condannare, ad eseguire i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, come indicati dal CTU dell'
ATP espletata “ante causam”, nonche' alla rifusione dei danni, quali costi necessari per il pristino, pari ad € 10334,18, oltre IVA, salva la somma di giustizia, oltre accessori e danno non patrimoniale, vinte le spese, anche della fase preventiva, il tutto previo scomputo di € 750,00, versati in acconto dal
. CP_1
A sostegno causale della pretesa, rappresentatosi proprietario di unita' edile facente parte del presidio condominiale convenuto, sosteneva che, a far data dal mese di Luglio 2022, l' immobile fosse stato interessato da fenomeno infiltrativo di acque, provenienti dal lastrico solare condominiale sovrastante, che, intaccando il soffitto, le pareti dell' abitazione ed il balcone esterno, avrebbero determinato notevoli disagi, mettendo in pericolo la sua incolumita' e la salubrita' degli ambienti. Rappresentato come il CTU nominato nell' ATP ante causam ebbe rilevare e a descrivere i danni procurati alle strutture, oltre ad accertarne l' eziologia fenomenica, ricondotta alla non corretta impermeabilizzazione dei lastrici solari, individuando le opere necessarie per eliminare la fonte dei danni e a quantificare l' importo occorrente per l' eliminazione di quelli gia' procuratisi, ascritta la responsabilita' esclusiva dell' accaduto all' ente condominiale, reo di non aver messo in atto gli accorgimenti necessari per prevenire il fenomeno infiltrativo, chiedeva accogliersi le proprie ragioni in conformita' della domanda.
Nessuno si costituiva per il convenuto condominio, mentre le ragioni attoree venivano sostenute in via adesiva da , intervenuta ex art. 105 cpc. Parte_2
Istruita con i soli documenti offerti, la causa veniva rimessa a decisione ex art 281 sexies, ultimo comma, cpc, sulle rassegnate conclusioni. .
MOTIVI
In limine va ritenuta l' ammissibilita' e l' utilizzabilita' della perizia tecnica espletata in ATP “ante causam”, ritualmente depositata dal ricorrente in allegato al ricorso introduttivo, unitamente a tutti gli atti del giudizio preventivo, non essendo sollevato alcun rilevo in merito da chi interessato a resistere, in effetti rimasto in collocazione contumaciale, opinata la ritualita' delle relative operazioni, precedute da regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del qui convenuto, CP_1 cui, pertanto, i relativi accertamenti possono essere opposti con valenza dimostrativa, nei limiti che lo strumento peritale, quale mezzo di ricerca della prova, consente.
Nel caso, stante l' esigenza che il presidio peritale era destinato a perseguire, gli accertamenti del consulente incaricato possono essere posti a base della presente decisione, trattandosi di opera di profilo professionale, congruamente e chiaramente motivata, in cui l' esperto, dimostrando di aver percepito le esigenze di indagine trasfuse nei proposti quesiti, oltre ad accertare la presenza dei danni lamentati dal ricorrente, ne dava una descrizione inappuntabile sotto il profilo eziologico, riconducendo la serie causale dannosa proprio alla incuria della gestione condominiale, ed al mancato assolvimento dei compiti che lo stesso e' tenuto a svolgere nella posizione di responsabile delle cose comuni.
Premettendo una ampia descrizione dei luoghi, accertava il consulente l' effettiva presenza dei danni agli ambienti abitativi (vedasi risposta al quesito n. 1, prima parte), e che gli stessi fossero “senza ombra di dubbio… da imputare alla carente impermeabilizzazione evidenziata sul piano lastrico”, quantunque presente, sebbene le relative “giunture, in diversi punti non sono stagne, sono rigonfie e presentano accavallamenti tra le fasce contigue di minima entita'. In alcuni punti addirittura la guaina e' bucata, pertanto vi e' possibilita' di infiltrazione”, sicche' “gli interventi di pristino localizzati, consistenti nell' apposizione di guaina liquida…sono inefficaci, poiche' l' acqua e' penetrata all' interno dell' estradosso sino a raggiungere le pignatte e imbibire l' intradosso”…”il manto…necessita ormai (di) una completa rimozione e sostituzione con nuovi strati di guaina”.
Sulle basi accertative elaborate dal perito, sussistono tutti gli elementi che la fattispecie aggravata di responsabilita' ex art. 2051 c.c. , qui invocata, richiede, esattamente dati dall' evento dannoso, dal nesso di causalita' tra la cosa di pertinenza del ed il danno stesso (da intendersi sia quale CP_1 nesso tra l' inefficace impermeabilizzazione ed il fenomeno infiltrativo, sia quale collegamento tra l' infiltrazione ed i danni provocati alle strutture), presumendosi la responsabilita' gravante sul custode
(fattore soggettivo e antigiuridicita' del contegno) sino a prova del fortuito, che il , rimasto CP_1 in posizione contumaciale, non ha inteso fornire. Il danno, avendo la , inizialmente non parte del giudizio, promosso istanza di intervento CP_2 adesivo, senza avanzare domande in proprio, con cui ha solo sostenuto le ragioni del ricorrente, puo' essere ragionevolmente liquidato al solo comproprietario, che, nel caso specifico, e' legittimato in via disgiunta rispetto al condividente pro quota, anche per l' intero, come da condivisibile posizione ermeneutica elaborata dalla Corte di Legittimita', la quale ha inteso, in effetti, tanto affermare, ove, come nel caso che occupa, si verta in tema di azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso per il minor godimento del bene, dovendosi presumere che egli abbia agito nell' interesse degli altri comunisti rimasti inerti, in virtu' del principio della rappresentanza reciproca, che attribuisce ad ognuno la òegittimazione sostitutiva, che non richiede il litisconsorzio necessario, trattandosi di azione mirata a perseguire l' utilita' oggettiva e non il solo interesse uti dominus, ravvisabile nel caso che occupa, in cui la somma di danaro domandata e' finalizzata al pristino (in tal senso Cass. 29506/19).
La domanda va, dunque, accolta in conformita' delle conclusioni rassegnate in ordine al danno materiale, con conseguente condanna del resistente alla realizzazione dei lavori necessari CP_1 per l' eliminazione delle fonti dannose, nonche' al risarcimento dei danni emergenti, quantificati dal
CTU in € 10334,18, oltre IVA, accessorio ripetibile in quanto da ritenersi componente dannosa immediatamente riconducibile all' evento lesivo, oltre rivalutazione dal deposito della perizia sino alla presente pubblicazione, ed interessi, computabili, in mancanza di diverso riferimento temporale, dalla messa in mora sino a soddisfo ed applicabili sulla sorte devalutata alla stessa datazione.
Il va condannato anche alla rifusione dei costi di ATP, notoriamente considerati quale CP_1 componente dannosa, maggiorata degli interessi dall' esborso sino ad effettivo soddisfo, senza rivalutazione, trattandosi di somma gia' liquida ab origine.
Va disattesa, diversamente, la richiesta di danno non patrimoniale, non avendo la parte nemmeno allegato i relativi presupposti.
In tema va applicato il noto principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, che, a piu' riprese, ha inteso precisare che il danno non patrimoniale non puo' essere automatico effetto in re ipsa, quanto frutto di accertamento specifico che va condotto alla stregua di quanto allegato e provato dalla parte pretendente (Cass. 25164/2020).
In merito va evidenziato che la parte non ha inteso specificare alcunche' in merito a tale aspetto risarcitorio, rimenandosi genericamente ed apoditticamente ad una compromissione non patrimoniale, senza alcun riferimento ai concreti contenuti della lesione, antefatto che ne esclude anche l' ammissibilita', irricevibile anche se domandata in via equitativa, che costituisce un rimedio certamente “comodo” ove vi sia la materiale impossibilita' di liquidazione nella sua esatta entita', ma che richiede, in ogni caso, la dimostrazione dell' ontologica esistenza del nocumento, qui rimasta del tutto inesplorata.
Le spese vanno regolate secondo soccombenza, e liquidate in dispositivo secondo i criteri tariffari, anche per la fase preventiva, mentre possono essere ragionevolmente compensate nei rapporti tra l' interventrice ed il condominio, non sussistendo i presupposti di ripetibilita' ex art. 91 cpc.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle ragioni ricorrenti, per quanto di giustizia, dichiara tenuto e per l' effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di CP_1 dell' importo di € 10334,18, oltre IVA, ed ancora al pagamento di € 1049,29 per Parte_1 costi ATP, a titolo rifusorio da responsabilita' aquiliana, oltre accessori come da motivazione;
. condanna ancora il convenuto alla realizzazione dei lavori necessari per la corretta CP_1 impermeabilizzazione del lastrico solare, come specificamente indicati nella consulenza tecnica ATP in atti (RG N.2821/23) del Giudice di Pace di;
CP_1
. condanna il medesimo condominio al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano, comprese quelle della fase ATP, in € 4964,41 di cui € 564,91 per borsuali di questa fase, oltre 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge
Cosi' deciso, Taranto, 14/5/25
IL GO A. TAURINO